Regolamento C.I.M.A.A.V.

Bologna 26/11/2008

Premesso che in data 20-6-2001 con atto privato registrato in Bologna si è costituita la Cassa per l’integrazione malattia ed assistenze agricole varie, denominata C.I.M.A.A.V.;

che tale Cassa è costituita per l’iniziativa della Unione Agricoltori della Provincia di Bologna, oggi Confagricoltura Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, UGC-CISL, UIMEC-UIL, FLAI-CGIL, FISBA-CISL oggi FAI-CISL, UILA-UIL, ConfCooperative Unione Provinciale Bologna, Lega Provinciale Cooperative, Associazione Generale Cooperativa Italiana, ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c.;

premesso che la Cassa intende erogare in specie le indennità previste per gli operai agricoli sulla base delle norme collettive di settore, anche dipendenti da cooperative agricole; premesso che la Cassa intende provvedere ad ogni altro compito in specie previsto dallo Statuto e dalla contrattualistica provinciale ivi compresi i compiti di escussione dei contributi di assistenza contrattuale.

visto

  • il C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 19-6-2000
  • il C.P.L.operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 29-7-2004
  • il C.P.L.operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 18/07/2008
  • il C.I.P.L. delle Coop. e Consorzi Agricoli della provincia di Bologna del 23-11-2001
  • il C.I.P.L. delle Coop. e Consorzi Agrari della provincia di Bologna del 07-07-2004
  • il C.I.P.L. delle Coop e Consorzi Agrari della Provincia di Bologna del 28 ottobre 2008
  • il deliberato del C.d.A. della Cassa C.I.M.A.A.V. del 14/10/2008


Tutto ciò premesso, ad integrazione dello Statuto della Cassa le parti costituenti deliberano il seguente Regolamento interno, atto al miglior funzionamento della Cassa extra legem sostitutivo del regolamento del 04/04/2005.

Parte Istituzionale

1) FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

1.A.PROCEDURE ELETTORALI E ASSEMBLEARI

Le organizzazioni proponenti si impegnano, in vista dei rinnovi degli organi della Cassa ad indicare per le opportune procedure al Presidente della Cassa i nominativi dei componenti entro 30 giorni dalla scadenza degli organi statutari. La indicazione dovrà essere effettuata con atto scritto, avente data certa il quale contenga il nominativo del designato, i dati anagrafici, il domicilio eletto ovvero la residenza, il codice fiscale. Dell’Assemblea si redigerà apposito verbale; i verbali sono depositati c/o la sede della Cassa; i membri dell’Assemblea possono chiedere copia dei verbali della riunione.

1.B. ARCHIVI

In ordine alla necessità di erogazione delle prestazioni e di ogni ulteriore compito assegnato statutariamente il C.d.A. provvederà alla formazione di un elenco delle aziende datrici di manodopera e di un elenco degli operai agricoli beneficiari delle provvidenze. Al fine della formazione di tali elenchi il C.d.A. potrà acquisire, d’intesa con le OO.SS. proponenti e costituenti la Cassa e firmatarie la contrattualistica provinciale, dagli enti previdenziali, Patronati, gli elementi utili ed idonei” a scopo.

All’uopo verrà istituita la banca dati “Anagrafica delle aziende agricole” come base su cui organizzare l’attività di riscossione dei contributi e di liquidazione delle prestazioni, con modalità rispondenti agli obblighi previsti nella gestione dei dati personali. L’adesione ad una organizzazione sindacale sia datoriale che dei lavoratori costituisce autorizzazione sindacale sia datoriale che dei lavoratori per l’utilizzo dei dati in quanto il C.I.M.A.A.V. costituisce parte integrante della Contrattazione collettiva. Le nuove adesioni alle OO.DD. vengono comunicate al C.I.M.A.A.V. , su segnalazione delle organizzazioni o su richiesta espressa. Annualmente si verifica rispondenza banca aziende con gli elenchi degli associati e quelli desunti dagli elenchi anagrafici INPS. Per i non associati al momento della richiesta contributi si richiede autorizzazione per il trattamento dei dati. Nell’ambito della Cassa CIMAAV sono istituite due gestioni separate ed autonome relative ai due contratti applicati.

1.C. GESTIONE CONTABILE FONDI E RIPARTI

Relativamente all’art. 6 dello Statuto CIMAAV si precisa:
  1. In ogni gestione (la gestione per le aziende che applicano i contratti collettivi per gli operai del settore privato e la gestione per le aziende che applicano i contratti collettivi per gli operai del settore cooperativo) si dovrà redigere una contabilità appropriata e redatto un conto economico di competenza sia per quanto attiene all’aspetto contributivo sia per quanto attiene l’aspetto prestazionale.
  2. il conto economico di ogni gestione costituirà elemento essenziale per la redazione del conto economico e/o del bilancio della CIMAAV.
  3. In tale bilancio complessivo si dovrà tenere conto delle spese generali che verranno ripartite nelle gestioni con criteri da deliberarsi a cura del C.d.A.
L’amministrazione si deve ispirare a criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle direttive individuate dall’Assemblea e dal C.d.A. L’Assemblea annualmente verifica la rispondenza della tenuta amministrativa con questi criteri, in ogni caso si dovrà garantire equilibrio economico gestionale e non si provvederà a liquidazioni in carenza di equilibrio finanziario, sospendendo le procedure di pagamento sino al raggiungimento dell’obiettivo gestionale. La Cassa si avvale di legali esterni, segnalati congiuntamente dalle OO.SS. e OO.PP., per la escussione di contributi contrattuali.
Annualmente deve essere redatto l’elenco dei contenzioso in essere nonché l’elenco delle ditte morose.
Annualmente dovranno essere depennate le posizioni inesigibili.
La cassa extra legem in relazione alle provvidenze erogate rientranti nell’alveo di cui all’art. 48 T.U.I.R., annualmente procederà all’effettuazione delle ritenute sugli importi di malattia ed infortunio agli operai agricoli.

Parte assistenziale

2) MALATTIA E INFORTUNI – PRESTAZIONI

2.A. DESCRIZIONE PRESTAZIONI

La Cassa, sulla base dello Statuto ha il compito di liquidare le indennità giornaliere ad integrazione, od eventualmente aggiuntive, delle provvidenze erogate dagli ENTI assicurativi obbligatori INPS e INAIL, come stabilite dalla vigente contrattualistica di settore. Le prestazioni verranno liquidate secondo le modalità riportate ai punti che seguono dal presente Regolamento, sempre salve norme contrattuali integrative.

2.B. AVENTI DIRITTO

Hanno diritto alle prestazioni di cui al precedente punto A tutti gli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato, iscritti regolarmente nei relativi elenchi anagrafici che prestino, o abbiano prestato, nell’anno di competenza, attività su terreni agricoli siti in Provincia di Bologna, precedentemente all’evento di malattia o infortunio sul lavoro.

2.C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ottenere la prestazione l’interessato dovrà presentare apposita domanda, utilizzando i moduli all’uopo predisposti dalla cassa CIMAAV, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione definitiva degli Enti erogatori INPS - INAIL, corredata da idonea documentazione pubblica - prospetto di liquidazione, talloncino ultimo assegno o dichiarazione sostitutiva - dalla quale risultino le giornate di inattività, e pertanto, indennizzate.

2.D. DOMANDE INCOMPLETE

Sulle domande giudicate dalla Cassa incomplete o inesatte, si provvederà a richiedere la documentazione o le informazioni mancanti.
Alla richiesta, l’aspirante beneficiario la prestazione, dovrà dare adeguato riscontro da far pervenire alla Cassa C.I.M.A.A.V. entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Oltre tale termine la domanda verrà considerata decaduta con conseguente perdita del diritto alla prestazione.

2.E.DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO

Le domande, relative alle prestazioni di cui al presente regolamento, pervenute in ritardo rispetto al termine indicato al precedente punto C si intendono decadute; per cause o motivi di forza maggiore, per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato o per i casi di inadempimento scusabile del richiedente le domande relative alle citate prestazioni, verranno sottoposte al parere insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

2.F.SOSPENSIONE DELLA DOMANDA

Le domande di prestazione verranno sospese e la relativa liquidazione non potrà avvenire fino a quando l’Azienda datrice di Lavoro non avrà provveduto al pagamento dei contributi. Della sospensione ne dovrà essere data tempestiva informazione al lavoratore interessato.
La cassa CIMAAV si farà promotrice di tutte le iniziative utili e necessarie al recupero dei crediti nei confronti delle Aziende inadempienti o ritardatarie.

2.G. ESCUSSIONE CONTRIBUTI

D’ordinario la escussione avverrà annualmente entro il mese di ottobre; in via sperimentale, si potrà provvedere alla escussione contributiva con periodicità diversa; in tal caso le aziende provvederanno (trimestralmente/semestralmente) al pagamento dei contributi CIMAAV in relazione al numero di giornate che le Aziende stesse avranno denunciato agli enti erogatori.
Sui versamenti effettuati, mediante autocertificazione delle giornate contributive imponibili, la Cassa CIMAAV si riserverà di eseguire accertamenti presso INPS o banche dati delle Organizzazioni Professioni Agricole e Cooperative.

2.H.TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESCRIZIONE

Le prestazioni della Cassa CIMAAV saranno erogate, salve le casistiche di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, d’ordinario ed in via ordinatoria, entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello nel quale si è verificato la malattia e infortunio. Resta inteso e si conferma che in relazione a quanto attuato in relazione al punto G) del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione è impegnato, in relazione anche alla situazione di cassa, a rendere più tempestivi i tempi di liquidazione e comunque a creare le condizioni per tempi di liquidazioni più circoscritti nel tempo.
Per i casi riferiti a periodi a cavaliere si procederà analogamente a quanto disposto dagli istituti previdenziali ed assistenziali. Prescrizione: il termine prescrizionale è fissato in un anno dalla presentazione della domanda.

2.I. MISURA DELL’INDENNITA’ INTEGRATIVA

Il C.d.A. della cassa, preso atto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dallo Statuto CIMAAV del 26/3/2001, del Regolamento interno CIMAAV del 04/04/2005, di avviare, con effetto e decorrenza dall’anno 2009, salvo quanto specificato in ordine al punto c), un progetto di adeguamento prestazionale, secondo i seguenti principi.
  1. Ai lavoratori agricoli OTI ed OTD colpiti da infortunio sul lavoro verrà riconosciuto anche per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un contributo giornaliero pari a quello previsto per l’integrazione del trattamento INAIL dal 4°al 20° giorno.
  2. Al personale OTI e OTD è riconosciuta a far tempo dal 01/06/2017 una indennità integrativa, a modifica di quanto in precedenza, pari a

    Malattia
    Dal 4° al 20° giorno (escluse festività e domeniche)
    € 20 al giorno
    Dal 21° al 180° giorno
     € 11,50 al giorno
    Per ogni evento con prognosi di oltre 7 giorni lavorativi al lavoratore è inoltre corrisposta una somma forfetaria di € 22,00.

    Infortunio
    Dal 4° al 90° giorno
     € 17 al giorno
    Dal 91° giorno
       € 6,50 al giorno

  3. Integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri: alle lavoratrici madri aventi diritto alle prestazioni INPS di maternità, è corrisposta, a decorrere dal 01/06/2017 una indennità a forfait “una tantum”, in connessione alla erogazione della prestazione INPS di maternità, a titolo di integrazione del reddito familiare della lavoratrice madre o del lavoratore padre, se operaio agricolo, pari a € 900 (novecento/00) per ogni figlio nato. Per poter accedere alla prestazione integrativa di cui al presente punto la lavoratrice madre dovrà presentare apposita domanda, redatta sul modello predisposto dalla Cassa, allegando il certificato di nascita del bambino, l’ultima busta paga utile, la domanda presentata all’INPS ed eventualmente il tagliando di liquidazione INPS dell’indennità; qualora il tagliando di liquidazione INPS non fosse disponibile è onere della lavoratrice di consegnare alla Cassa lo stesso entro 60 giorni dalla liquidazione dell’indennita’ INPS. La domanda corredata dalla documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Cassa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’evento.
  4. Le indennità di cui al punto 2 del regolamento potranno essere erogate, previa valutazione da parte del C.d.A. del Fondo, d’ordinario entro tre mesi dalla presentazione della domanda di prestazione CIMAAV, in deroga a quanto previsto al paragrafo F, qualora l’azienda datrice di lavoro non abbia eventi di morosità correnti o pregressi nei confronti della cassa. Con apposita regolamentazione, da emanarsi a cura del C.d.A. della Cassa extra-legem, verranno disciplinate le modalità di attuazione del presente disposto.
Nota Bene: gli importi di cui sopra sono stati adeguati secondo quanto contenuto all'art. 27 del CPL 7/6/2017

2.L. ANTICIPAZIONI legge n. 81/2006, art. 28 C.P.L. Bologna

Alla luce di quanto previsto dall’art.28 del C.P.L.operai agricoli e florovivaisti del 18 luglio 2008, solo per il personale O.T.I., in relazione alla legge n.81/2006, preso atto di quanto stabilito nel C.P.L. e cioè:
  1. il lavoratore ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro la certificazione medica concernente l’evento morboso entro due giorni dall’evento a mezzo raccomandata A/R, fax o mezzi analoghi;
  2. il tardivo invio o recapito del certificato comporta la perdita dell’indennità di malattia per tutti i giorni di ritardo.
  3. L’obbligo di comunicazione della malattia e/o dell’infortunio non sul lavoro e dell’invio del certificato è previsto anche in caso di ricovero ospedaliero.
  4. Il certificato di malattia dovrà essere conforme al dettato di cui al D.M. 30/09/1991 e s.m.i.
La cassa CIMAAV anticipa e corrisponde direttamente al lavoratore la quota integrativa relativa agli eventi di malattia ed infortunio e ciò a semplice presentazione da parte del dipendente a tempo indeterminato interessato della busta paga.
La relativa domanda di integrazione sarà redatta su apposita modulistica predisposta dalla Cassa entro i termini ordinari e comunque entro tre mesi dall’inoltro della richiesta; per gli aspetti decadenziali e prescrizionali valgono le regole generalmente stabilite nel presente regolamento.
E’ facoltà della CIMAAV acquisire la documentazione sanitaria di cui ai punti a) - d) che precedono presso il datore di lavoro.

3) NORME FINALI

3.A.SICUREZZA DEL LAVORO

La cassa CIMAAV è impegnata, in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura e visto il protocollo provinciale in tema di formazione e sicurezza del 27 aprile 2007, a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera possibilmente in stesura multi linguistica.

3.B.LIMITI DI INTEGRAZIONE E PERIODI DI CARENZA

Il periodo di prestazione integrativa CIMAAV sarà quello liquidato dell’INPS e dell’INAIL.
Nel caso di malattia od infortunio sul lavoro che si protragga su due annualità l’indennità di integrazione sarà liquidata facendo riferimento alla misura prevista per l’anno in cui è iniziato l’evento. Salvo quanto previsto dal C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008 e da CPL controllo cooperai zone del 28 ottobre 2008 e dal presente regolamento, nessuna indennità integrativa compete al lavoratore se il periodo di sospensione dal lavoro non supera le tre giornate di malattia e le quattro di infortunio (compreso il giorno in cui si è verificato).

3.C. INDENNITA’ IN CASO DI MORTE E LIQUIDAZIONE AGLI EREDI LEGITTIMI

In caso di decesso del lavoratore beneficiario della prestazione, i legittimi eredi potranno fare richiesta della indennità previste secondo le regole ordinarie.
La liquidazione potrà avvenire ad avvenuta presentazione nei termini consueti di idonea documentazione attestante il decesso del beneficiario e relativa autocertificazione riguardante l’identificazione degli eredi, l’esistenze o meno di un testamento ed in mancanza di ciò l’indicazione dell’erede legittimato o delegato a riscuotere la prestazione.

3.D. IMPEGNI DI SPESA

Relativamente agli impegni di spesa si rinvia a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto CIMAAV e quanto all’uopo contemplato nel presente Regolamento, impegnandosi le parti ad incontrarsi con le opportune periodicità, per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi.

3.E. OSSERVATORIO

In relazione a quanto previsto dagli artt. 4,5 e 6, la sede funzionale dell’Osservatorio è stabilito presso la sede della Cassa, in Bologna, Via degli Orti, 44, recependosi al riguardo le indicazioni di cui al C.P.L. 18/07/2008.
Le parti, visto l’art. 4 del C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, si danno atto di quanto stabilito all’accordo provinciale del 27/04/2007, in ordine allo sviluppo di un assetto informatico – informativo della Cassa CIMAAV (portale internet).
Le domande ed i relativi moduli potranno essere inoltrate con mezzo telematico, sempre salva la acquisizione delle relative documentazioni.

3.F.CONTRIBUTO CIMAAV e di ASSISTENZA CONTRATTUALE

Con decorrenza dal 1/1/2017 il contributo giornaliero CIMAAV ordinario è pari a € 0,4342 di cui € 0,2372 a carico del datore di lavoro e € 0,1970 a carico del lavoratore.
Il contributo CAC è fissato, dal 1/1/2017, € 0,2158 giornaliere di cui € 0,1230 a carico del datore di lavoro e € 0,0928 a carico del lavoratore.
Le Parti convengono inoltre la misura del contributo CIMAAV per il finanziamento della bilateralità, secondo specifiche intese, nella misura di €. 0,10 giornaliere di cui €. 0,070 a carico del datore di lavoro sulla base delle seguenti indicazioni: €. 0,040 per le attività della sicurezza, €. 0,030 per il Welfare aziendale ed €. 0,030 a carico del lavoratore per le attività di Welfare contrattuale. All'uopo, nell'ambito della gestione CIMAAV verrà creato un apposito fondo dedicato e di scopo.
Pertanto il contributo CIMAAV totale dal 1/1/2017 è pari a € 0,75 giornalieri.
Le modalità di escussione del contributo CIMAAV, compreso il contributo di assistenza contrattuale, sono confermate per l’anno 2017, anche per le escussioni relative agli anni precedenti, così come previsto al punto 2.G del presente regolamento.
Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale, sempre salvi gli accordi e gli usi ad oggi in essere,  saranno definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa extra legem CIMAAV mediante convenzione non onerosa. Annualmente le parti definiranno, con appositi accordi, la misura del contributo giornaliero per l’integrazione malattia, infortuni e per le ulteriori attività prestazionali della cassa extra legem, nonché per il contributo di assistenza contrattuale provinciale.
Nota Bene: per quanto riguarda le Aziende del Settore Cooperativo non si applica la suddivisione di cui al 3° Comma dell'art. 34 del CPL Operai Agricoli e Florovivaisti del 07/06/2017

3.G. NORMA FINALE

Il presente regolamento può essere modificato in ogni tempo previa delibera del C.d.A. ed entrerà in vigore il 26 novembre 2008.

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