IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 92 e n. 112-septies;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli
39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49;
Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in
particolare l'articolo 8, comma 3;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in
particolare l'articolo 2, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL
1. Il datore di lavoro puo' ricorrere al consiglio di
amministrazione dell'INAIL avverso i provvedimenti dell'Istituto
riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli
adottati direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei
provvedimenti indicati nell'articolo 2.
2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione
regionale competente per territorio, con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 4.
Art. 2.
Ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL
1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale
dell'INAIL avverso i provvedimenti emessi dalla stessa sede,
concernenti:
a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione
infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo
biennio di attivita', e per andamento infortunistico, adottati
secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi
approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38;
b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, adottati secondo le
modalita' di applicazione approvate ai sensi dell'articolo 154 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il ricorso e' presentato alla stessa sede con le modalita' e nei
termini indicati nell'articolo 4.
Art. 3.
Contenuto ed effetti dei ricorsi
1. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere
specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei
provvedimenti impugnati.
2. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro
l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del
testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 4.
Termini e modalita' di presentazione dei ricorsi
1. I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere
proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti
impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di
ricevuta da parte dell'organo adito, ovvero mediante spedizione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data
di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I
ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non
appena verranno stabilite dall'INAIL le relative modalita', entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5.
Termini per la decisione dei ricorsi
1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di
centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti
negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al
ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti.
Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede
gerarchico-amministrativa.
2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono
sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una
controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorita'
giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e'
disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato
comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio
o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio
richiamato all'articolo 3, comma 2.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o,
46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289