IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela
delle lavoratrici madri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ))
Art. 2.
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il
periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa
alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il
periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di eta', il
divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Art. 3.
Ricorre il caso di colpa grave previsto dalla lettera a) dell'art.
2 della legge ove la lavoratrice dia luogo a fatti rientranti nella
fattispecie di cui all'art. 2119 del codice civile.
La riconsegna del lavoro, da parte della lavoratrice a domicilio,
di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge, e' correlata con il
divieto di effettuare prestazioni nei periodi di interdizione dal
lavoro, sicche' il relativo rapporto permane a tutti gli effetti.
La lavoratrice che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal
quarto comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente
sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al
successivo art. 14, o il certificato di assistenza al parto di cui al
successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del diritto
di precedenza nella riassunzione.
Il divieto di sospensione disposto dall'ultimo comma dell'art. 2
della legge opera anche nei casi di riduzione dell'orario di lavoro.
La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste il divieto di
licenziamento, nel caso di sospensione del reparto al quale e'
addetta non avente autonomia funzionale, sara' spostata ad altro
reparto attivo dell'azienda e potra' essere adibita a mansioni
differenti da quelle originarie, con l'osservanza del disposto
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.
Art. 4.
Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini
previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il
concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto,
indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14.
Il termine di 90 giorni fissato per la presentazione della
certificazione decorre dal giorno successivo a quello nel quale si e'
determinata la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo
intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di
lavoro e la presentazione della certificazione non da' luogo a
retribuzione. Il periodo stesso e' tuttavia computato nell'anzianita'
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilita', o gratifica natalizia.
Art. 5.
Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende
riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a
ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la
determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi
dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle
altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti
di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta'
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione
dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono
intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei
reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di
sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman
e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Il periodo per il quale e' previsto, ai sensi del terzo comma
dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad
altre mansioni, puo' essere frazionato in periodi minori anche
rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto
anche conto dello stato di salute dell'interessata.
L'ispettorato del lavoro puo' ritenere che sussistano condizioni
ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e
dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi siano pericoli
di contagi derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il
pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi
di epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato
medico di gravidanza dovra' essere presentato il piu' presto
possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita
dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali pero'
diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento.
Art. 6.
Il computo del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui
all'art. 4, lettera c), della legge decorre dal giorno successivo a
quello del parto.
Art. 7.
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non
si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Art. 8.
La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal
lavoro disposto dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne
comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove
quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennita',
precisando il periodo dell'assenza, che e' frazionabile.
Art. 9.
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di
cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli
effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura
di questa a norma dell'art; 56, n. 3 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.
Art. 10.
Fermo restando che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono
assicurare alla lavoratrice la possibilita' di provvedere
all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario
di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di
lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sara'
determinata dall'ispettorato del lavoro.
Non e' consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Art. 11.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ))
Art. 12.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione
spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del
180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto.
E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti,
l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva
al 1800 giorno dall'inizio della gestazione.
Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente
articolo, l'inizio dello stato di gravidanza e' stabilito secondo i
criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.
Art. 13.
Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15
della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con
l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui
all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9
aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di
pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Art. 14.
Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalita' della lavoratrice;
b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove
l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali e'
addetta, dell'istituto presso il quale e' assicurata per il
trattamento di malattia;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto.
Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel
certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne
risponde della veridicita'.
Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie,
due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice
rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto assicuratore.
Qualora il certificato non risulti redatto in conformita' al
disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore di
lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la
regolarizzazione. La regolarizzazione e' necessaria quando nel
certificato non e' indicata la data presunta del parto.
Art. 15.
Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre,
entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto
presso il quale e' assicurata per il trattamento di malattia, il
certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data
dell'evento medesimo.
Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la
lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico
attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che
sarebbe stata la data presunta del parto.
Si prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi
precedenti, nonche' di quelle di cui al precedente articolo, agli
istituti assicuratori, per le lavoratrici dipendenti dallo Stato,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti
pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il
trattamento economico di maternita'.
Art. 16.
Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare alla lavoratrice la
ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa
prodotta.
Il datore di lavoro e' tenuto, altresi', a conservare le
certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato del lavoro
per tutto il periodo nel quale la lavoratrice e' soggetta alla tutela
della legge.
Art. 17.
Il datore di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il
certificato medico di gravidanza, puo' chiedere una visita medica di
controllo all'ispettorato del lavoro, che la effettuera' a propria
discrezione. Ove l'ispettorato ritenga necessario affidare a terzi
sanitari accertamenti specialistici, le relativi spese sono a carico
del richiedente.
Art. 18.
La lavoratrice nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera a),
della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal
lavoro, dovra' produrre all'ispettorato del lavoro una domanda
corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente
art. 14, del certificato medico attestante le condizioni previste
dalla richiamata lettera a), nonche' ogni altra documentazione che
ritenga utile.
Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30
della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della
documentazione completa.
All'atto della ricezione della documentazione, l'ispettorato del
lavoro rilascera' apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali
verra' prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni
caso, qualora entro il termine di cui al precedente comma non sia
stato emanato il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, la
domanda si considera accolta.
L'ispettorato del lavoro e' comunque tenuto ad emanare il
provvedimento anche oltre il settimo giorno per determinare la durata
dell'astensione dal lavoro.
Peraltro, qualora il provvedimento dell'ispettorato non sia ancora
intervenuto, la lavoratrice riprendera' il lavoro alla scadenza del
termine indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il
provvedimento decorrera', in ogni caso, dalla data di inizio
dell'astensione dal lavoro.
Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l'ispettorato
provinciale competente e' quello nel cui ambito territoriale la
lavoratrice risiede abitualmente.
Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera a)
dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto
assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali ricerche di
laboratorio.
Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere b) e c)
dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di
lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo comma dell'art.
30 della legge, il provvedimento dell'ispettorato del lavoro deve
anch'esso essere adottato entro il termine di cui al secondo comma
del presente articolo. L'emanazione del provvedimento e' condizione
essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrera' dalla data del
provvedimento stesso.
Ferma restando la facolta' di successivi accertamenti,
l'ispettorato del lavoro puo' disporre immediatamente l'astensione
dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la
lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) dell'art. 5 della
legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti
in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti
all'organizzazione aziendale, la impossibilita' di adibirla ad altre
mansioni.
I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere
comunicati dall'ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di
lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del
trattamento economico.
Art. 19.
La lavoratrice a domicilio, all'inizio dell'astensione obbligatoria
dal lavoro, deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre al
certificato di gravidanza redatto nei termini indicati al precedente
art. 14, una dichiarazione del committente dalla quale risulti che,
sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma
dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali condizioni dovra'
altresi' risultare dal libretto di controllo di cui all'art. 10 della
legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 20.
Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi,
da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale
di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia
determinata da gravidanza, ancorche' non rientrante nei casi previsti
dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.
Art. 21.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ))
Art. 22.
In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della
lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione,
ferma restando la penalita' per il datore di lavoro prevista
dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le
indennita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima
relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.
L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla
lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma
precedente dovra' essere rimborsato all'istituto assicuratore. -
Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell'art.
7, primo comma, della legge, svolga attivita' comunque retribuita
alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennita' di cui al
secondo comma dell'art. 15 della legge ed e' tenuta a rimborsare
all'istituto assicuratore l'importo dell'indennita' indebitamente
percepita. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
L'errata-corrige (in G.U. 08/10/2001, n. 234), modificando il
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 96, ha disposto che all'"art. 86, comma 3,
lettera a), dove e' scritto: "a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.", deve
leggersi: "a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026."
Viene di conseguenza ripristinato il presente articolo,
precedentemente abrogato.
Art. 23.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
1953, n. 568, recante il regolamento di attuazione della legge 26
agosto 1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti
dai privati datori di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla
Corte dei conti, addi' 10 marzo 1977
Atti di Governo,
registro n. 12, foglio n. 32