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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

PARTE I


ECONOMIA REALE


TITOLO I


INTERVENTI ANTICRISI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare 
provvedimenti anticrisi; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare 
disposizioni per la  proroga  di  termini  in  scadenza  previsti  da
disposizioni di legge per  consentire  l'attuazione  dei  conseguenti
adempimenti amministrativi; 
  Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare 
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione,  nonche'  la  proroga   della   partecipazione   del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  alle  missioni
internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 26 giugno 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 
 
  1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del 
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno  al  reddito
in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere   utilizzati
dall'impresa  di   appartenenza   in   progetti   di   formazione   o
riqualificazione che possono includere attivita' produttiva  connessa
all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle  attivita'  del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo  stipulato
in sede di Ministero  del  lavoro  della  salute  e  delle  politiche
sociali stipulato dalle  medesime  parti  sociali  che  sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo  da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza   tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. ((15)) 
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro 
per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del  comma
1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del  relativo  accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con  gli  interventi  di
politica attiva a valere sulle risorse all'uopo  destinate  ai  sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009,  alle  procedure  di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo  monitoraggio  di
cui al comma 4. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base 
dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  comma  1,  anche  ai  fini  dell'adozione   dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
lettera i-quater), della medesima legge. 
  4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, e' sostituito dal seguente: 
    "511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo 
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  come
modificato dall'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 
40, e' autorizzata  la  spesa  di  13  milioni  di  euro,  a  partire
dall'anno  2009,  fermo  restando   per   l'anno   2009   il   limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto  Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con  decreto  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni  per
il finanziamento degli enti di cui all'articolo  1,  comma  1,  della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo  20-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51". 
  5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa 
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito con modificazioni dalla legge  3  dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati 25  milioni  di  euro
per l'anno 2009,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. 
  6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del 
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di cui all'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del  trattamento  perso  a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del  presente  comma  e  il  relativo  raccordo  con  i
complessivi interventi  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga  come
disciplinati ai  sensi  dell'Accordo  tra  Stato  e  regioni  del  12
febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida  definite  nel  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  di
cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti  delle
risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. ((15)) 
  7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33
sono aggiunti i  seguenti  periodi:  "L'incentivo  di  cui  al  primo
periodo e' erogato al  lavoratore  destinatario  del  trattamento  di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne  faccia  richiesta
per  intraprendere   un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   avviare
un'attivita'  autoimprenditoriale  o  una  micro   impresa,   o   per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In  caso
di  cassa  integrazione  in  deroga,  o  di  sospensione   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2,  e  successive  modificazioni,  il   lavoratore,   successivamente
all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione  del  medesimo,
deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.  Le  somme  corrisposte
sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17  della  legge
27 febbraio 1985, n. 49.". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO  2009,
N. 102. 
  8. In via sperimentale ((per gli anni 2009, 2010 e 2011)), al 
lavoratore gia' percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne  faccia  richiesta  per
intraprendere  un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   per   avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi
in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo trattamento per  un  numero  di  mensilita'  pari  a  quelle
deliberate e non ancora percepite.  In  caso  di  cassa  integrazione
guadagni per  crisi  aziendale  a  seguito  di  cessazione  totale  o
parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque  nei  casi
in  cui  il  lavoratore  sospeso  sia  stato  dichiarato  in  esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui  il
medesimo soggetto rientri nelle previsioni di  cui  all'articolo  16,
comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  il  trattamento  di
mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni  caso,  il  lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le  somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni. 
  8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  determinate  le  modalita'  e   le   condizioni   per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8. 
  8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle 
complessive   risorse   destinate   ad   interventi   relativi   agli
ammortizzatori sociali per l'anno  2009,  l'ulteriore  somma  di  100
milioni  di  euro  di  cui  all'articolo   19,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via
alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata  in
tutto  o  in  parte,  previo  specifico  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a),  del  citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33) 
che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2011 nel  limite  di  80
milioni di euro" e che "L'intervento a carattere sperimentale di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni  di  euro  con  le
modalita' definite con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze". 
                             Art. 1-bis
         (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori
    per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni).

  1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono  essere  eccezionalmente  emanate,  per il biennio 2009-2010,
norme  in  deroga  a  singole  disposizioni  dei regolamenti previsti
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  27  novembre  1997,  n. 477. Dall'attuazione del
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ((17))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al
31  marzo  2011  il  termine  di  scadenza  dei  termini e dei regimi
giuridici  indicati  nella  tabella  1  allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011."
                             Art. 1-ter
          (( (Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro: a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo; b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4. 3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita': a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego; d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito; e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1; f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3. 5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato. 6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno. 7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. 8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma I per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. 10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13. 11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8. 12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.,286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. 15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. 17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo )).
                               Art. 2.
          Contenimento del costo delle commissioni bancarie

  1.  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((15))
  2.  Allo  scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i  benefici
derivanti   dal   divieto  della  commissione  di  massimo  scoperto,
all'articolo  2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185,
articolo  1,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine
del  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "L'ammontare del
corrispettivo  omnicomprensivo  di cui al periodo precedente non puo'
comunque  superare  lo  0,5  per  cento,  per trimestre, dell'importo
dell'affidamento,  a  pena di nullita' del patto di remunerazione. Il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  assicura,  con  propri
provvedimenti,  la  vigilanza  sull'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.".
  3.  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((15))
  4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
  4-bis.  Al  fine  di consentire la promozione, la prosecuzione e il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo
sviluppo  economico  e  sociale del Paese e di favorire la lotta alla
poverta',   nel  quadro  degli  obiettivi  della  strategia  e  degli
strumenti  anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale  italiano
permanente  per  il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8,
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  a  decorrere
dall'anno  2010  e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro
da  destinare  anche  al  funzionamento  del  Comitato  medesimo.  Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di  cui  all'articolo  10,  collima  5, del decreto-legge 29 novembre
2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307

-------------
AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.Lgs.  14  dicembre  2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto  2010,  n.  141,  ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei
corrispondenti  articoli  del  decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti  da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19  settembre  2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
                               Art. 3. 
       Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie 
 
  1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei  mercati
dell'energia,  nella  prospettiva  dell'eventuale   revisione   della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta  con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano,  per  l'anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno  termico  2007-2008
ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o  tramite
societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante,  una  quota  superiore  al   40%   del   gas   naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a  5  miliardi  di
standard metri cubi, modulabile su  base  mensile  tenuto  conto  dei
limiti   di   flessibilita'    contrattuale,    mediante    procedure
concorrenziali  non  discriminatorie  alle  condizioni  e   modalita'
determinate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico. 
  2. Il prezzo da riconoscere  a  ciascun  soggetto  cedente  il  gas
naturale nelle procedure di cui al comma 1 e'  fissato,  con  proprio
decreto,  dal  Ministro  dello   sviluppo   economico   su   proposta
dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata  con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da  riconoscere  e  la
struttura dei costi  di  approvvigionamento  sostenuti  dal  cedente,
verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi  previsti
nei  contratti  di  approvvigionamento  rilevanti   ai   fini   della
determinazione dei predetti costi per  i  corrispondenti  periodi  di
competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di  vendita
corrisposto dagli acquirenti e  quello  da  riconoscere  al  soggetto
cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali  che,
sulla base  del  profilo  medio  di  consumo  degli  ultimi  3  anni,
evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi  del  gas
secondo criteri definiti dal Ministro  dello  sviluppo  economico  su
proposta della medesima Autorita',  tenendo  conto  dei  mandati  dei
clienti. 
  3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi  di  gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas  naturale  misure
di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio
in ragione del coefficiente di  utilizzo  a  valere  dall'inizio  del
primo  periodo  di  regolazione  tariffaria  del  trasporto  del  gas
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) adegua la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas  naturale,
adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a  vantaggio  dei
clienti finali, anche industriali; 
    c) promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale  e  la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali  industriali  e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di  sicurezza  degli
approvvigionamenti e delle forniture. 
  4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli  adempimenti  di
cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati,  in
via transitoria e sino all'adozione  dei  medesimi  provvedimenti  da
parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi  da  1  a  3  ,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  4-bis.  L'energia  elettrica  prodotta  dagli   impianti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del  Ministro  delle
attivita' produttive 24  ottobre  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  14  novembre  2005,
connessi  ad  ambienti  agricoli,  da'  diritto   all'emissione   dei
certificati  previsti  ai  sensi   dell'articolo   11   del   decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni,
limitatamente  alla   quota   di   energia   termica   effettivamente
utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto  legislativo
8 febbraio 2007, n. 20. 
  4-ter. Al fine di non gravare  sugli  oneri  generali  del  settore
elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  deve  tenere  conto,  se
necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis  del
presente articolo. 
  4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta  di  un
servizio elettrico di' elevata qualita' ed efficienza,  alle  aziende
elettriche distributrici con meno  di  5.000  punti  di  prelievo  si
applica il regime di riconoscimento dei costi  e  delle  integrazioni
tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della  legge  9  gennaio
1991, n. 10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
stabilisce criteri  semplificati  per  la  determinazione  dei  costi
sostenuti da adottare nei  confronti  dei  servizi  di  distribuzione
gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione  dei  costi
per investimenti e finalizzati alla qualita' del  servizio.  I  costi
sostenuti per la copertura  dell'onere  sono  posti  a  carico  delle
componenti perequative della tariffa elettrica  gestite  dalla  Cassa
conguaglio per il settore elettrico. ((20)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 ha disposto (con l'art. 38, comma 3)
che "Dalla data di  applicazione  dei  meccanismi  di  cui  al  primo
periodo del presente comma  sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.
102". 
                               Art. 4. 
             Interventi urgenti per le reti dell'energia 
 
  1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei  Ministri
individua,  d'intesa  con  le  regioni   e   le   province   autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche  in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni  di
emergenza, ovvero  per  i  quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e  che  devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati  in  regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari  straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni  e  province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono  definiti
i  criteri  per  l'esercizio   della   cooperazione   funzionale   ed
organizzativa  tra  commissari  straordinari,  regioni   e   province
autonome per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di  soggetti
privati   nell'attuazione   degli   interventi   e    nel    relativo
finanziamento,  purche'  ne   siano   assicurate   l'effettivita'   e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie. (14) (20) 
  3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2,  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sono  nominati  uno  o  piu'  commissari  straordinari  del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e  i
poteri  di  controllo  e   di   vigilanza   del   Ministro   per   la
semplificazione normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, individua  altresi'  le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo  incontro  tra  il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi   di   cui   al   comma   1,   dichiararne   l'urgenza   e
l'indifferibilita' nonche' definire  i  criteri  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  2,  anche   a   prescindere   dall'intesa,   con
deliberazione motivata del  Consiglio  dei  Ministri  cui  sia  stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della  provincia
autonoma  interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
nominato con le procedure  di  cui  al  comma  3,  da'  impulso  agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
    a) poteri  straordinari  di  sostituzione  e  di  deroga  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    b)  mezzi  e  risorse  finanziarie  pubbliche  gia'  previste   a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche  utilizzate.
((17)) (20) 
  4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: 
"nonche'  dell'amministrazione  della  giustizia"  sono  inserite  le
seguenti:  "e  dell'amministrazione  finanziaria  relativamente  alla
gestione del sistema informativo della fiscalita'". 
  4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice
dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati  e
delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo  44,  comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto  e
della liquidazione delle somme reciprocamente dovute  in  conseguenza
della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo  che  abbia
accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali,
la stima degli immobili avviene comunque in  base  alla  destinazione
urbanistica attuale e senza  tenere  conto  del  valore  delle  opere
abusivamente costruite. Ove sugli  immobili  confiscati  siano  stati
realizzati interventi di riparazione straordinaria,  miglioramenti  o
addizioni, se ne tiene conto  al  valore  in  essere  all'atto  della
restituzione all'avente diritto. Ai  medesimi  fini  si  tiene  conto
delle spese compiute per  la  demolizione  delle  opere  abusivamente
realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. 
  4-quater. A valere sulle  risorse  del  Fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' assegnato alla societa'  Stretto  di  Messina  Spa  un
contributo in conto impianti  di  1.300  milioni  di  euro.  Il  CIPE
determina,  con  proprie  deliberazioni,   le   quote   annuali   del
contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica  e  con
le  assegnazioni  gia'   disposte.   E'   nominato   un   commissario
straordinario  delegato  ai  sensi  dell'articolo   20   del   citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,  per  rimuovere  gli
ostacoli  frapposti  al  riavvio  delle  attivita',  anche   mediante
l'adeguamento dei contratti stipulati 'con il contraente  generale  e
con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera,
e la conseguente approvazione delle  eventuali  modifiche  del  piano
economico-finanziario. 
  4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata
di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato,
il commissario straordinario riferisce al CIPE e  al  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta  e  trasmette  i
relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui  all'articolo
163, comma 3, del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e successive modificazioni . 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)  che
"Fatto salvo  l'esito  dei  procedimenti  giurisdizionali  in  corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di  cui
al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
come  ridefiniti  dall'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge   25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17  giugno  2010,
n. 215, salvo che entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni  e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche  ai  fini
di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal  comma
1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti  si  considerano
prorogati, senza soluzione di continuita',  fino  alla  data  fissata
nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini  della  cessazione  della
materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali
relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio
2011, n. 165 (in G.U.  1a  s.s.  18/5/2011,  n.  21),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  del  decreto-
legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia  di  energia),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2
dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78  (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di  termini),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2009,  n.
102, limitatamente alle parole «Ciascun commissario, sentiti gli enti
locali interessati, emana gli atti e i  provvedimenti,  nonche'  cura
tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che
non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'
brevi, comunque non inferiori alla meta',  eventualmente  fissati  in
deroga dallo  stesso  commissario,  occorrenti  all'autorizzazione  e
all'effettiva realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle
disposizioni  comunitarie.»"   e   "l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010,
nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del  d.l.  n.  78
del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge n. 102 del 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 4, comma 4, primo periodo, che "E'  fissato
al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011". 
                             Art. 4-bis
          (Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

  1.  Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli
settori  del  trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si
avvalgano  delle  previsioni  di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento   (CE)  n.  1370/  2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   23   ottobre   2007,  devono  aggiudicare  tramite
contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei
servizi  oggetto  dell'affidamento  a  soggetti diversi da quelli sui
quali  esercitano  il  controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi
delle  previsioni  di  cui all'articolo 5, (( paragrafi 2, 4 e 5)), e
all'articolo  8,  paragrafo  2,  del  medesimo  regolamento  (CE)  n.
1370/2007,  risultano  aggiudicatarie  di contratti di servizio al di
fuori   di  procedure  ad  evidenza  pubblica  e'  fatto  divieto  di
partecipare  a  procedure  di  gara  per  la  fornitura di servizi di
trasporto  pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi
da quelli in cui esse operano.
                             Art. 4-ter
         (( (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV). 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati. 5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e' abrogato. 6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma" sono soppresse. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. ))
                            Art. 4-quater
           (( (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici). 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: "a presentare offerte" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)" e l'ultimo periodo e' soppresso; b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato; c) all'articolo 87: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio"; 2) al comma 2, alinea, le parole: "di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1," sono soppresse; d) all'articolo 88: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti"; 3) al comma 2, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni" e la parola: "giustificazioni" e' sostituita dalla seguente: "precisazioni"; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma Ibis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite"; 5) al comma 4, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre giorni"; 6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da l a 5" e, al secondo periodo, le parole: "dichiara l'aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione"; e) all'articolo 122, comma 9, le parole: "l'articolo 86, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1"; f) all'articolo 124, comma 8, le parole: "l'articolo 86, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1"; g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e, al quarto periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti; "quarantacinque giorni"; h) all'articolo 166: 1) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 2) al comma 4, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
                          Art. 4-quinquies
          (( (Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici). 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. 2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita' di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta' aventi destinazione agricola. 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita' per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                            Art. 4-sexies
          (( (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta. ))
                           Art. 4-septies
               (( (Interventi in favore della filiera agroalimentare). 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord" )).
                               Art. 5.
         Detassazione degli (( investimenti )) in macchinari


  1.  E'  escluso  dall'imposizione  sul reddito di impresa il 50 per
cento del valore degli investimenti (( in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature ))  compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,
di  cui  al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (( 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007)),  fatti  a decorrere dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto e fino al 30 giugno 2010. (( L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti )).
  2.  I  soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  334,  come  modificato  dal decreto legislativo 21
settembre  2005,  n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al
comma  1  solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto.
  3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina  i  beni  oggetto  degli  investimenti  a  finalita' estranee
all'esercizio  di  impresa  prima  del  secondo  periodo  di  imposta
successivo all'acquisto.
  (( 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti )).
                               Art. 6.


   Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa


  1.  Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi
dei  beni  a  piu'  avanzata  tecnologia  o  che  producono risparmio
energetico,  entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei
coefficienti  di  ammortamento,  di cui al decreto del Ministro delle
finanze  31  dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
                             Art. 6-bis
         (( (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale e' riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria "euro 4" ed "euro 5" per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalita' operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto )).
                               Art. 7
       Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

  1.  All'articolo  106 del (( testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR", ))
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
  "3-bis:  Per  i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente  all'ammontare  che eccede la media dei crediti erogati
nei  due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia  o  da  misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato,  da  enti  pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente  dallo  Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono  elevate  allo  0,50  per  cento. L'ammontare delle svalutazioni
eccedenti  il  detto  limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.";
   b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le
parole "e di cui al comma 3-bis".
  2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del   presente  decreto,  la  disposizione  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo  106 del TUIR ((, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, )) si applica ai crediti erogati a partire
dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto stesso e la media ivi
prevista  e'  commisurata  alla  residua  durata del suddetto periodo
d'imposta.
  3.  Per  evitare  indebiti  effetti  di  sostituzione  e novazione,
l'Agenzia  delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In  caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella
misura massima.
                               Art. 8.
                       Sistema "export banca"


  1.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze con propri decreti
autorizza  e  disciplina  le  attivita'  di Cassa depositi e prestiti
s.p.a.  al  servizio  di  SACE  s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa  depositi  e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui (( all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, )) rientrano anche le
operazioni   per  sostenere  l'internazionalizzazione  delle  imprese
quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della
SACE  s.p.a.(( Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali )).
                               Art. 9.
     Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

  1.  Al  fine  di  garantire  la  tempestivita'  dei pagamenti delle
pubbliche  amministrazioni,  in attuazione della direttiva 2000/35/CE
del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa
alla   lotta   contro   i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali,  recepita  con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231:
    a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
      1.  le  pubbliche  amministrazioni incluse nell'elenco adottato
dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro
il  31  dicembre  2009,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,   le   opportune  misure  organizzative  per  garantire  il
tempestivo   pagamento   delle  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture  ed  appalti.  Le  misure adottate sono pubblicate sul sito
internet dell'amministrazione;
      2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare
ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi, il
funzionario  che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma dei
conseguenti  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio   e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la  violazione
dell'obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente numero comporta
responsabilita'    disciplinare   ed   amministrativa.   Qualora   lo
stanziamento  di  bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di
far  fronte  all'obbligo  contrattuale,  l'amministrazione  adotta le
opportune  iniziative,  anche  di  tipo  contabile,  amministrativo o
contrattuale,  per  evitare  la  formazione  di  debiti pregressi. Le
disposizioni  del  presente  punto  non  si  applicano  alle  aziende
sanitarie   locali,   ospedaliere,   ospedaliere  universitarie,  ivi
compresi  i  policlinici  universitari, e agli istituti di ricovero e
cura   a   carattere   scientifico  pubblici,  anche  trasformati  in
fondazioni;
      3.  allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse ed
evitare  la  formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di
analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle
relative  risorse  in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo
9,   comma  1-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
effettuata   anche  dalle  altre  pubbliche  amministrazioni  incluse
nell'elenco  di  cui  al  numero 1 della presente lettera, escluse le
Regioni  e le Province autonome per le quali la presente disposizione
costituisce  principio  fondamentale  di  coordinamento della finanza
pubblica.  I  risultati  delle  analisi  sono  illustrati in appositi
rapporti  redatti  in  conformita'  con quanto stabilito ai sensi del
comma  1-quater  del  citato  articolo 9 del decreto-legge n. 185 del
2008;
      4.   per   le   amministrazioni   dello   Stato,  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli  uffici  centrali del
bilancio  e  le  ragionerie  territoriali  dello  Stato, vigila sulla
corretta   applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente
lettera,  secondo  procedure  da  definire  con  apposito decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, da emanarsi entro trenta
giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e
di  controllo  provvedono  agli  analoghi adempimenti di vigilanza. I
rapporti  di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per
gli  enti  locali  e  gli  enti  del  servizio  sanitario nazionale i
rapporti   sono  allegati  alle  relazioni  rispettivamente  previste
nell'articolo  1,  commi  166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
    b)  in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei
confronti  dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel
conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed
in  essere  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti, e' accertato, all'esito di
una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti
delle  risorse  rese  disponibili  dalla legge di assestamento di cui
all'articolo  17,  primo  comma,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468,
relativa all'anno finanziario 2009.
  1-bis.  Le  somme  dovute  da  una  regione  commissariata ai sensi
dell'articolo  1,  comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive   modificazioni,   nei   confronti  di  un'amministrazione
pubblica  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  sono  regolate
mediante  intervento  del  tesoriere  con delegazione di pagamento ai
sensi  degli  articoli  1268  e  seguenti  del  codice civile, che si
determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da
parte  dell'amministrazione  debitrice,  da  effettuare  entro trenta
giorni  dall'istanza  dell'amministrazione  creditrice.  Decorso tale
termine   senza   contestazioni  puntuali  da  parte  della  pubblica
amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto
nei termini di cui all'istanza. ((8))

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AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 28 aprile-06 maggio 2010 n.
156   (in   G.U.   1a   s.s.   12/5/2010,   n.   19)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  9,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga  di  termini),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102".
                             Art. 9-bis
         (Patto di stabilita' interno per gli enti locali).

  1.  Le  province  e  i  comuni  con  piu' di 5.000 abitanti possono
escludere  dal  saldo  rilevante  ai  fini  del rispetto del patto di
stabilita'  interno  relativo  all'anno  2009  i  pagamenti  in conto
capitale  effettuati  entro  il  31  dicembre 2009 per un importo non
superiore  al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto
capitale  risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione
che  abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno relativo
all'anno  2008,  ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino
nelle  condizioni  previste  dall'articolo  77-bis, comma 21-bis, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.   Gli   effetti   finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni, recati dalle
disposizioni  di  cui  al  comma  1,  vengono  compensati mediante il
mancato  utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle
maggiori   risorse   finanziarie   iscritte   nel   provvedimento  di
assestamento  per  l'anno  2009, di cui all'articolo 17, primo comma,
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui
agli  articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni,  relativi  ai residui passivi perenti, in coerenza con
le  previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel
Documento   di  programmazione  economico-finanziaria  per  gli  anni
2010-2013.
  3.  Ai  fini  della  verifica  del rispetto del patto di stabilita'
interno  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di
Bolzano   relativo  all'anno  2008,  il  termine  per  l'invio  della
certificazione   di  cui  al  comma  16  dell'articolo  7-quater  del
decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009.
  4.  All'ultimo  periodo  del  comma  15  dell'articolo  77-bis  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ma si applicano"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  fino  alla  data  di  invio  della
certificazione,".
  5.  Sono  esclusi  dal  patto di stabilita' interno delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano i pagamenti che
vengono  effettuati  a valere sui residui passivi di parte corrente a
fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali.  In
funzione  di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla
realizzazione  di  un  sistema di federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare
la  tutela  dei  diritti  e delle prestazioni sociali fondamentali su
tutto  il  territorio  nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  e  acquisito  il  parere  espresso  in sede di tavolo di
confronto  di  cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42
del  2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono fissati
i  criteri  per  la  rideterminazione,  a  decorrere  dall'anno 2009,
dell'ammontare  dei proventi spettanti a regioni e province autonome,
compatibilmente  con  gli  statuti  di  autonomia  delle  regioni  ad
autonomia  speciale  e  delle  citate province autonome, ivi compresi
quelli  afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali,
in    misura    tale    da   garantire   disponibilita'   finanziarie
complessivamente  non  inferiori  a  300  milioni  di  euro  annui e,
comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali
risorse  sono  assegnate  ad  un  fondo  da  istituire nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per  le  attivita'  di  carattere sociale di pertinenza regionale. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
secondo  periodo  del  presente  comma,  criteri  e  modalita' per la
distribuzione  delle  risorse di cui al presente comma tra le singole
regioni  e  province  autonome, che il Ministro dell'economia e delle
finanze  ,  di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede ad attuare con proprio decreto.((5))
  6.  I  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e prestiti Spa, ivi
inclusi  quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 5
dicembre  2003,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che
prevedono   l'ammortamento   a  carico  dello  Stato,  interamente  o
parzialmente  non  erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche
parziale,  a  seguito  di  deliberazione  del soggetto beneficiario o
dell'ente pubblico di riferimento.
  7.  L'eventuale  quota parte del finanziamento non rinunciata e non
erogata puo' essere devoluta:
    a)  in  misura  non  superiore  al  50 per cento dell'importo non
erogato,  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministero  competente,  su  richiesta dei medesimi
beneficiari  originari  o  dei  loro enti pubblici di riferimento, ad
altre  opere  pubbliche  o  a  investimenti  infrastrutturali di loro
competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei
mutui agli originari capitoli di spesa;
    b)  in  misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita'
che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a),
ad    interventi   infrastrutturali   compresi   nel   programma   di
infrastrutture  strategiche  di  cui  all'articolo  1  della legge 21
dicembre  2001,  n.  443, e successive modificazioni, suscettibili di
produrre  positive  ricadute  sullo sviluppo delle comunita' locali e
del territorio;
    c)  per  la  parte  ulteriormente  residua, ad uno speciale fondo
iscritto   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze e destinato al sostegno di interventi
infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio.
  8.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  previo parere delle Commissioni
parlamentari  competenti per i profili di carattere finanziario, sono
definite le modalita' di attuazione del comma 7.
  9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine
di   finanziare  le  opere  di  ricostruzione  connesse  al  disastro
ferroviario  del  29  giugno  2009 e le spese effettuate da parte del
comune  a  valere  sulle  predette  risorse  sono  escluse  dal saldo
rilevante  ai  fini  del  rispetto del patto di stabilita' per l'anno
2009.
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AGGIORNAMENTO (5)
  La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 133 (in
G.U.  1a  s.s.  21/04/2010,  n.  16)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo,  comma  5,  secondo, terzo e
quarto  periodo,  nella  parte  in  cui si applica alla Regione Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ed  alle  Province  autonome  di Trento e di
Bolzano.
                              Art. 10.
         Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

  1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare
la  liquidita'  delle  imprese,  (( tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni )):
   a) (( al fine di contrastare gli abusi: ))
    1.  all'articolo  17,  comma  1, del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del
credito  annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul  valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo'
essere  effettuata  a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello  di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il
credito emerge.";
    2.  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
      (( 2.1. ))  all'articolo  3, comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo:   "In  deroga  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  i
contribuenti   che   intendono  utilizzare  in  compensazione  ovvero
chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.";
      (( 2.2. )) all'articolo 8, comma 4, (( terzo periodo )), dopo
le  parole; "e' anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via
telematica ed";
      (( 2.3. ))all'articolo  8-bis,  comma 2, primo periodo, (( le parole: "articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74" ))  e  le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"a euro 25.000";
      (( 2.4. )) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente
periodo:  "Sono  inoltre  esonerati  i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.";
    3.   all'articolo   38-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
     ((3.1.)) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti
dal  seguente:  "Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  definite  le  ulteriori  modalita'  ed  i  termini per
l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.";
     ((3.2.))  al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al
rimborso"  sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le
parole:  "indebitamente  rimborsate"  sono  aggiunte  le seguenti: "o
compensate"  e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte
le seguenti: "o della compensazione";
    4.  fino  all'emanazione  del  provvedimento  di cui al (( numero 3.1,))   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
    5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto,
infine,  il  seguente  periodo:  "Tali  compensazioni  possono essere
effettuate  solo  successivamente  alla presentazione dell'istanza di
cui al comma 2.";
    6.  all'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo  il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui
al (( comma 49, )) che intendono effettuare la compensazione prevista
dall'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del
credito  annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul  valore  aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono
tenuti  ad  utilizzare  esclusivamente  i  servizi telematici messi a
disposizione  dall'Agenzia delle entrate ((secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma )).";
    7.  i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in compensazione
crediti   relativi   all'imposta  sul  valore  aggiunto  per  importi
superiori  a  (( 15.000 euro annui )), hanno l'obbligo di richiedere
l'apposizione  del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma
1,  lettera  a)  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ((. . .)),  relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In  alternativa  la  dichiarazione  e'  sottoscritta,  oltre  che dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) 22 luglio 1998, n. 322,
dai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  (( del medesimo regolamento )),  relativamente  ai  contribuenti  per  i  quali  e'
esercitato  il  controllo  contabile di cui all'articolo 2409-bis del
codice   civile,   attestante   l'esecuzione  dei  controlli  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  (( del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 )).  L'infedele
attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al precedente
periodo  comporta  l'applicazione  della sanzione di cui all'articolo
39,  comma  1,  lettera  a)  primo  periodo del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di  ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione
agli  organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In
relazione  alle  disposizioni  ((di cui alla presente lettera )), le
dotazioni    finanziarie   della   missione   di   spesa   "Politiche
economico-finanziarie  e  di bilancio" sono ridotte di 200 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010;
    8.  all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista ((dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, ))del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.";
   b)  (( al fine di incrementare le compensazioni fiscali, ))
all'articolo  34,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle esigenze
di  bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
il  limite  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.".
                              Art. 11.
                  Analisi e studi economico-sociali

  1.  I  sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze,  del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali  nonche'  dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati,  sono,  (( senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )), utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine
di  poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi
e  studi  mirati  alla  elaborazione  delle  politiche  economiche  e
sociali.  La  formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel
rispetto  dei  principi  vigenti  in  materia di trattamento dei dati
nell'ambito  del  sistema  statistico nazionale, e in particolare del
regolamento  n.  223/2009  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio
dell'11  marzo  2009,  e  della  normativa  sulla protezione dei dati
personali.
                             Art. 11-bis
         (( (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva). 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, collima 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento"; b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28". ))
                             Art. 11-ter
          (( (Sportello unico per le attivita' produttive). 1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente," sono soppresse.))
                           Art. 11-quater
            (( (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza). 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo )).


TITOLO II


INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

                              Art. 12.
                    Contrasto ai paradisi fiscali

  1.  Le  norme  del  presente  articolo danno attuazione alle intese
raggiunte   tra   gli  Stati  aderenti  alla  Organizzazione  per  la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  in  materia di emersione di
attivita'  economiche  e  finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali    privilegiati,   allo   scopo   di   migliorare   l'attuale
insoddisfacente  livello  di  trasparenza  fiscale  e  di  scambio di
informazioni,  nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
  2.   In   deroga   ad  ogni  vigente  disposizione  di  legge,  gli
investimenti  e  le  attivita'  di  natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre  2001,  n.  273,  senza  tener  conto  delle limitazioni ivi
previste,  in  violazione  degli  obblighi di dichiarazione di cui ai
commi  1,  2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito  dalla  legge  4  agosto  1990, n. 227, ai soli fini
fiscali  si  presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi  sottratti  a  tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
((2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.))
  3.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  all'azione  di
controllo  ai  fini  fiscali  per  la  prevenzione  e repressione dei
fenomeni   di   illecito  trasferimento  e  detenzione  di  attivita'
economiche   e   finanziarie   all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate
istituisce,  in  coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei  propri  stanziamenti  di  bilancio,  una  unita' speciale per il
contrasto    della   evasione   ed   elusione   internazionale,   per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni    illeciti   ed   il   rafforzamento   della   cooperazione
internazionale.
  3-bis.  Per  le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3
da  svolgere  all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale  del
personale  del  Corpo  della guardia di finanza di cui all'articolo 4
del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n. 68, secondo modalita'
stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
  3-ter.  In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del
contingente  previsto  dall'articolo  168  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
riservata  al  personale  del  Corpo  della guardia di finanza di cui
all'articolo  4,  comma  3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68,  puo'  essere  aumentata con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
                              Art. 13.
          Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

  1.  Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri
ordinamenti  europei,  allo  scopo  di  evitare  indebiti  arbitraggi
fiscali  l'accesso  a  regimi  che  possono  favorire  disparita'  di
trattamento,  con  particolare riferimento ad operazioni infragruppo,
e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine
nel (( TUIR )) sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  167,  nel  comma  5, la lettera a) e' sostituita
dalla  seguente  "a)  la  societa'  o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita',  nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per
le   attivita'  bancarie,  finanziarie  e  assicurative  quest'ultima
condizione  si  ritiene  soddisfatta  quando  la  maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento";
   b)  all'articolo  167,  dopo  il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  La previsione di cui alla lettera a) del ((comma 5 )) non si
applica  qualora i proventi della societa' o altro ente non residente
provengono  per  piu'  del  50%  dalla  gestione,  dalla detenzione o
dall'investimento   in   titoli,   partecipazioni,  crediti  o  altre
attivita'  finanziarie,  dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti  immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria
o  artistica,  nonche'  dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti  che direttamente o indirettamente controllano la societa' o
l'ente  non  residente,  ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.";
   c)   all'articolo  167,  dopo  l'ultimo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti:
  "8-bis.  La  disciplina  di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  i  soggetti  controllati ai sensi dello stesso
comma  sono  localizzati  in  stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)  sono  assoggettati  a  tassazione  effettiva inferiore a piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
    b)  hanno  conseguito  proventi  derivanti per piu' del 50% dalla
gestione,   dalla   detenzione   o   dall'investimento   in   titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti immateriali relativi alla
proprieta'   industriale,   letteraria   o  artistica  nonche'  dalla
prestazione  di  servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente  controllano  la  societa'  o l'ente non residente, ne
sono  controllati  o  sono  controllati  dalla  stessa  societa'  che
controlla  la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
  8-ter.  Le  disposizioni  del  comma  8-bis  non si applicano se il
soggetto   residente   dimostra  che  l'insediamento  all'estero  non
rappresenta   una  costruzione  artificiosa  volta  a  conseguire  un
indebito   vantaggio   fiscale.   Ai   fini  del  presente  comma  il
contribuente  deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo
le modalita' indicate nel precedente comma 5.";
   d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo
167"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  con  l'esclusione  di quanto
disposto al comma 8-bis".
                             Art. 13-bis
              (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
 attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio
                            dello Stato).

  1.   E'   istituita   un'imposta   straordinaria   sulle  attivita'
finanziarie e patrimoniali:
    a)  detenute  fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza
delle   disposizioni  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni;
    b)  a  condizione  che  le  stesse siano rimpatriate in Italia da
Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea, ovvero regolarizzate o
rimpatriate  perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati
aderenti  allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo
scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
  2. L'imposta si applica come segue:
    a)  su  un  rendimento  lordo presunto in ragione del 2 per cento
annuo   per   i   cinque   anni   precedenti   il   rimpatrio   o  la
regolarizzazione,   senza   possibilita'  di  scomputo  di  eventuali
perdite;
    b)   con  un'aliquota  sintetica  del  50  per  cento  per  anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di
eventuali ritenute o crediti.
  3.  Il  rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile  a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa
o  giudiziaria (( civile, amministrativa ovvero tributaria )), in via
autonoma  o addizionale (( , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo )).
  4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta produce gli effetti di cui
agli  articoli  14  e  15  e rende applicabili le disposizioni di cui
all'articolo   17  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
e  successive  modificazioni.  (( Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 )).
  5.  Il  rimpatrio  o  la  regolarizzazione  operano  con  le stesse
modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14,
15,  16,  19,  commi  2  e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle
entrate  stabilisce  con  proprio provvedimento le disposizioni e gli
adempimenti,   anche  dichiarativi,  per  l'attuazione  del  presente
articolo.
  6.  L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle  attivita'
finanziarie  e  patrimoniali  detenute  a  partire  da  una  data non
successiva  al  31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a
partire dal 15 settembre 2009 e fino al (( 15 dicembre 2009 )).
  7.  All'articolo  5  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n. 167,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  4,  le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 10 al 50";
    b)  al  comma  5,  le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 10 al 50".
  (( 7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008))
  8.  Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono
ad  un'apposita  contabilita'  speciale  per  essere  destinate  alle
finalita' indicate all'articolo 16, comma 3 .
                              Art. 14.
       (( (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti). 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. 2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. 3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni. 4. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia. 5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
                             Art. 14-bis 
(( (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti). 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per Il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo )). 
                              Art. 15. 
                   Potenziamento della riscossione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  al  fine  di  semplificare  le
attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   412,   l'Amministrazione
finanziaria e ogni  altra  Amministrazione  pubblica,  che  detengono
informazioni  utili  a  determinare   l'importo   delle   prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei  beneficiari,
sono tenute a fornire all'INPS e agli  altri  enti  di  previdenza  e
assistenza obbligatoria, in via telematica e  in  forma  disaggregata
per  singola  tipologia  di  redditi,  nonche'  nel  rispetto   della
normativa in materia di  dati  personali,  le  predette  informazioni
presenti in tutte le banche dati  a  loro  disposizione,  relative  a
titolari,  e  rispettivi  coniugi   e   familiari,   di   prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla
medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. 
  2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In  quest'ultima  ipotesi,
in caso di pagamento eseguito  mediante  pignoramento  presso  terzi,
questi ultimi, se rivestono la qualifica di  sostituti  d'imposta  ai
sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  devono  operare  all'atto  del
pagamento delle somme la ritenuta d'acconto  nella  misura  del  20%,
secondo  modalita'  stabilite   con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate.". 
  3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonche'" sono sostituite
dalle seguenti: "prima del decorso  del  nono  mese  successivo  alla
consegna del ruolo e". 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal  31  ottobre
2009. 
  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  il  comma
148 e' abrogato. 
  6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo  le  parole:
"entro il termine del versamento a saldo  dell'imposta  sul  reddito"
sono aggiunte le  seguenti:  "e  con  le  modalita'  previste  per  i
pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e  di  acconto
delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.". 
  7.  La  firma  autografa  prevista  sugli  atti  di   liquidazione,
accertamento e riscossione dalle norme che  disciplinano  le  entrate
tributarie   erariali   amministrate   dalle   Agenzie   fiscali    e
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  nonche'  sugli
atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria  puo'  essere
sostituita dall'indicazione a  stampa  del  nominativo  del  soggetto
responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli  atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 
  8. Con provvedimento dei Direttori  delle  Agenzie  fiscali  e  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e, per  la  rispettiva  competenza,  da  parte  degli  enti  di
previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui
al comma 7. 
  8-bis. Al comma 1  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "A tal fine  l'Agenzia  delle  entrate  si
avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma,  numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni". 
  8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
27, commi 5, 6 e 7, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7),  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. 
  8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    "7. In relazione  agli  importi  iscritti  a  ruolo  in  base  ai
provvedimenti indicati al comma 6 del presente  articolo,  le  misure
cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472,  e  successive  modificazioni,  conservano,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e
il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico
il  ruolo.  Quest'ultimo  puo'  procedere  all'esecuzione  sui   beni
sequestrati o ipotecati  secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando
quanto  previsto,  in  particolare,  dall'articolo  76  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni". 
  8-quinquies. Al  primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente: 
    "7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". 
  8-sexies.  Al  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". 
  8-septies.  Nei  limiti  di  spesa  di  cui  alle  somme  residuate
dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti
destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di  euro,  e'
riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente  a
quota parte  dell'importo  pagato  quale  tassa  automobilistica  per
l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a
7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'.  La
misura del credito d'imposta deve essere  determinata  in  modo  tale
che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5  tonnellate,
sia pari al doppio della misura del credito spettante per  i  veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5  tonnellate.  Il
credito  d'imposta  e'  usufruibile   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, non  e'  rimborsabile,  non  concorre  alla
formazione del valore  della  produzione  netta  di  cui  al  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile  agli
effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini  del  rapporto
di cui agli articoli 61 e  109,  comma  5,  del  TUIR,  e  successive
modificazioni. 
  8-octies. All'articolo 7 della legge  9  luglio  1990,  n.  187,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. Ove si accerti che una  singola  persona  fisica  risulti
proprietaria di  dieci  o  piu'  veicoli,  gli  uffici  del  pubblico
registro automobilistico sono  tenuti  ad  effettuare  una  specifica
segnalazione all'Agenzia delle entrate, al  Corpo  della  guardia  di
finanza e alla regione territorialmente competente". 
  8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo  2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono  sostituiti,  nel  limite  delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite  misure
di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave  crisi
che ha interessato il  settore  dell'autotrasporto,  determinate  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli  posti  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A  tal  fine,  le
risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli
di bilancio. 
  8-decies.  Al  fine  di  assicurare  i  principi  di   trasparenza,
imparzialita'  e  garanzia  e  in  attesa   di   una   sua   completa
riorganizzazione che preveda specifiche unita' operative  allo  scopo
dedicate,  l'Amministrazione  autonoma   dei   monopoli   di   Stato,
nell'ambito  delle  risorse  del  proprio  bilancio,  puo'  istituire
apposite commissioni cui affidare  il  monitoraggio,  la  verifica  e
l'analisi delle attivita' o  degli  adempimenti  a  qualunque  titolo
connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo'
essere chiamato  a  far  parte  di  tali  commissioni  esclusivamente
personale, in attivita' o in  quiescenza,  appartenente  ai  seguenti
ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo
della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato  e  della
pubblica amministrazione. 
  8-undecies.  All'articolo  74,  primo  comma,   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, alla lettera e) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A  tal  fine  le  operazioni  di  vendita  al  pubblico  di
documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone
o di documenti di sosta relativi ai parcheggi  veicolari  comprendono
le  prestazioni  di  intermediazione  con  rappresentanza   ad   esse
relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari". 
  8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di  Stato,  nell'adempimento  dei  loro  compiti   amministrativi   e
tributari, si avvalgono delle  attribuzioni  e  dei  poteri  previsti
dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  ove  applicabili.
((A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6­bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e' rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi ver­bali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attivita' di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale)). 
  8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. La convenzione di cui al  comma  2  disciplina  anche  le
modalita'  di  trasmissione,  tra  le  due   Amministrazioni,   delle
violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a  seguito
dei controlli effettuati  e  delle  violazioni  tributarie,  comprese
quelle riscontrate in materia di ritenute,  individuate  dall'INPS  a
seguito delle attivita' ispettive". 
  8-quaterdecies.  All'articolo  39-quater   del   decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  "installazione"
sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso in cui non sia  possibile  la
sua identificazione, dal possessore o detentore  a  qualsiasi  titolo
dei medesimi apparecchi o congegni"; 
    b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "il possessore dei" sono
sostituite dalle seguenti: "l'esercente a qualsiasi titolo i"; 
    c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: "o, nel  caso"  fino
a: "nulla osta" sono soppresse; 
    d) al comma 2, quinto periodo, la parola:  "Sono"  e'  sostituita
dalle seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile  l'identificazione
dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono"; 
    e) al comma 2, quinto periodo, le  parole:  "il  possessore  dei"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  possessore  o  detentore,  a
qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni,  l'esercente  a
qualsiasi titolo i"; 
    f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      "4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  puo'
affidare,  per  il  tempo  e  alle  condizioni  di  cui  ad  apposita
convenzione da approvare con  proprio  decreto,  l'accertamento  e  i
controlli  in  materia  di  prelievo  erariale  unico  alla  Societa'
italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento  delle  attivita'
di' accertamento e di controllo, affidate con la convenzione  di  cui
al periodo precedente, la Societa' italiana degli autori  ed  editori
si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1". 
  8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema
della riscossione dei comuni e di  contenerne  i  costi  complessivi,
nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia,
con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i  quali  e'
stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo  unico  di
cui  al  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,   per   sanzioni
amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono
stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono  stabilire,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito
provvedendo al pagamento: 
    a)  di  una  somma  pari  al  minimo  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata; 
    b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; 
    c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento
del riscosso e delle somme dovute allo  stesso  agente  a  titolo  di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate
e per i diritti di notifica della cartella. 
  8-sexiesdecies. Nei  centoventi  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti
della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso  di
utilizzo della procedura di ingiunzione,  informano  i  debitori  che
possono    avvalersi    della    facolta'    prevista    dal    comma
8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione. 
  8-septiesdecies.   Con   il   provvedimento   di   cui   al   comma
8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di  cui
al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalita' e i termini  di
pagamento delle somme dovute da parte dei debitori,  di  riversamento
delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione,
di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e  contabili
connessi all'operazione. 
  8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo  o
per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non  comporta
il diritto al rimborso. 
                             Art. 15-bis
               (( (Disposizioni in materia di giochi). 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni". 2. All'articolo 110, comma 9, lettera e), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 4.000 euro". 3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. 4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica. 5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo. ))
                             Art. 15-ter
           (( (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale. 2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa' SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2 )).


PARTE II


BILANCIO PUBBLICO

                              Art. 16.
                          Flussi finanziari

  1.   Alle   minori   entrate   e   alle  maggiori  spese  derivanti
dall'articolo   5,   dall'articolo  7,  dall'articolo  19,  comma  4,
dall'articolo  24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3,
pari  complessivamente  a  1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a
2.141,5  milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per
l'anno  2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di
euro  per  l'anno  2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478
milioni  di  euro  per  l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno
2016  e  a  360  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede:
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo  5,  dall'articolo  12,  commi 1 e 2, dall'articolo 13,
dall'articolo  14,  dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e
dall'articolo  25,  commi  2  e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per
l'anno  2009,  a  1.534,4  milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9
milioni  di  euro  per  l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno
2012,  a  275  milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro
per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni
di  euro  per  l'anno  2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017;
    b)  mediante  utilizzo  di  quota parte delle minori spese recate
rispettivamente  dall'articolo  10,  dall'articolo 20 e dall'articolo
25,  commi  2  e  3,  pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a
607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per
l'anno 2011;
    c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2009, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
  2.  La  dotazione  del fondo per interventi strutturali di politica
economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma 5, del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,  n.  307,  e' incrementata di 2,4 milioni di euro per
l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni
di  euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012,
di  1.868,4  milioni  di  euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di
euro  per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di
1.491,4  milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro
annui  a  decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota
parte  delle  maggiori  entrate  e  delle  minori spese derivanti dal
presente  decreto  e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  2-ter.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel
limite  di  1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   della   dotazione   del   fondo  di  cui
all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33.
  2-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  3.  Le  risorse  di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformita'    alle    indicazioni   contenute   nel   Documento   di
programmazione   economico-finanziaria   per   gli   anni  2010-2013,
all'attuazione  della  manovra  di  bilancio  per  gli  anni  2010  e
seguenti.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                             Art. 16-bis
    (( (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate )).
                              Art. 17.
         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
    b)  dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: " Il termine
di  cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri degli schemi
dei regolamenti di riordino.".
  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le  parole  "30  giugno  2009"  sono  sostituite  dalle seguenti: "31
ottobre  2009"  e  le  parole  da  "su  proposta  del Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione"   fino   a  "Ministri
interessati"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al  comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle  risorse  disponibili  delle  unita'  previsionali  di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  ai  fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione. (5)
  4-bis.  Gli  schemi  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4 sono
trasmessi  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti  per  i  profili  di  carattere finanziario. I pareri sono
espressi  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione. Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareti, i decreti possono
essere comunque adottati.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
  6.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
   "h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione  degli organici del
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
    i)  la  riduzione  da  parte  delle amministrazioni vigilanti del
numero  dei  propri  uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle   dotazioni   organiche   del   personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale  nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.".
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
  8.  PERIODO  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO
CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  26  FEBBRAIO  2010, N. 25. Le economie
conseguite  dagli  enti pubblici che non ricevono contributi a carico
dello  Stato,  inclusi  nell' elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del
comma  5  dell'articolo  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  sono rese
indisponibili    fino   a   diversa   determinazione   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.
PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.
  10.  Nel  triennio  2010-2012,  le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del fabbisogno
nonche'  dei  vincoli  finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  e  di  contenimento della spesa di personale
secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai documenti di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento  della  procedura  di  cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  possono  bandire  concorsi  per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei  posti  messi  a  concorso,  per il personale non dirigenziale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296 e all'articolo 3, comma 90, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale  percentuale  puo'  essere
innalzata  fino  al  50  per  cento  dei posti messi a concorso per i
comuni  che,  allo  scopo  di  assicurare un efficace esercizio delle
funzioni   e   di   tutti  i  servizi  generali  comunali  in  ambiti
territoriali   adeguati,  si  costituiscono  in  un'unione  ai  sensi
dell'articolo  32  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
  11.  Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel  rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa  di personale secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica  e,  per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  altresi'  bandire  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami,
finalizzati   a   valorizzare  con  apposito  punteggio  l'esperienza
professionale  maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo  nonche'  dal  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  12.  Per  il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica,  possono  assumere,  limitatamente  alle  qualifiche di cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni,  il  personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti  dal  comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche   e   nella   stessa  amministrazione.  Sono  a  tal  fine
predisposte  da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova  di  idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono   destinare   il  40  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi  limitativi  fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
  14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
  15.  Il  termine  per  procedere  alle stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2010 e le
relative  autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009. ((17))
  16.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2010  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009. ((17))
  17.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di  cui  all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010. ((17))
  18.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle  cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma  13,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
  19.   L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici  per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche   soggette   a   limitazioni  delle  assunzioni,  approvate
successivamente  al  30  settembre  2003,  e'  prorogata  fino  al 31
dicembre 2010. ((17))
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le  parole:  "due  membri",  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "tre membri".
  21.  All'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle
deliberazioni  dell'Autorita',  in  caso  di parita' di voti, prevale
quello del presidente".
  22.  L'articolo  2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
  22-bis.  Ai  fini  della riduzione del costo di funzionamento degli
organi   sociali   delle   societa'   controllate,   direttamente   o
indirettamente,  da  un  singolo  ente locale, affidatarie di servizi
pubblici  o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e
di  controllo  e  degli  organismi  di vigilanza in carica, a seguito
dell'adozione  di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del
numero dei componenti o dei loro emolumenti.
  22-ter.  La  revoca  disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice  civile  e  non  comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
  23.  All'articolo  71  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. A decorrere
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente
alle  assenze  per  malattia  di  cui  al  comma  1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  gli  emolumenti  di  carattere continuativo
correlati  allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni di
impiego  di  tale  personale sono equiparati al trattamento economico
fondamentale";
    b)  al  comma  2  dopo  le  parole:  "mediante  presentazione  di
certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  da  un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale";
    c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
    d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
    e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
 "5-bis.  Gli  accertamenti  medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio  per  malattia  effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta  delle  Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti    istituzionali    del    Servizio    sanitario   nazionale;
conseguentemente  i  relativi  oneri  restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
  5-ter.  A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per  il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata
una  quota  di  finanziamento  destinata  agli  scopi di cui al comma
5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo  conto  del  numero  dei
dipendenti   pubblici   presenti   nei  rispettivi  territori  ;  gli
accertamenti  di  cui  al  medesimo  comma  5-bis sono effettuati nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.". (11)
  24.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni
introdotte  dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
si  provvede,  quanto  a  5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
l'utilizzo   delle  disponibilita'  in  conto  residui  iscritte  nel
capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle   finanze   a   valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
a  tal  fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di  spesa  relativa  al  Fondo per interventi strutturali di politica
economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma 5, del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
  25.  L'articolo  64,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  si  interpreta  nel senso che il piano programmatico si intende
perfezionato  con  l'acquisizione  dei pareri previsti dalla medesima
disposizione  e  all'eventuale  recepimento dei relativi contenuti si
provvede  con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui
all'articolo  64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008
si  intende  comunque  rispettato  con  l'approvazione preliminare da
parte  del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
  26.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    al   comma   2,   penultimo   periodo,   dopo   le   parole
"somministrazione  di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro
accessorio  di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del
medesimo   decreto   legislativo   n.  276  del  2003,  e  successive
modificazioni ed integrazioni";
    b)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente  : "3. Al fine di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre  di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con
Direttiva   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione,  le  amministrazioni  redigono, senza nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica,  un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro
il  31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286,   nonche'   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo  del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata la
retribuzione di risultato.";
    c)  il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni
pubbliche  comunicano,  nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma  3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
    d)   dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Le
disposizioni  previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano  esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto".
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Si applicano
le  disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma 3, del presente
decreto.".
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
   "c-bis)   ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
informatico  attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del   decreto-legge   29   novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
"Art.    57-bis    (Indice    degli    indirizzi    delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza delle
attivita'  istituzionali  e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni  pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la struttura
organizzativa,   l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le  informazioni
relative  al  loro  utilizzo,  gli  indirizzi di posta elettronica da
utilizzare  per  le  comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per  l'invio  di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
  2.  Per  la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31  ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n.  272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione e la
gestione dell'indice e' affidato al CNIPA.
  3.  Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed i contenuti
dell'indice  con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione  degli  elementi necessari al
completamento  dell'indice  e  del  loro aggiornamento e' valutata ai
fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
  30.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
   "f-bis)  atti  e  contratti  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni;
    f-ter)  atti  e  contratti  concernenti studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ".
  30-bis.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Per  i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del
comma  1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo
di legittimita'".
  30-ter.   Le   procure  della  Corte  dei  conti  possono  iniziare
l'attivita'  istruttoria  ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
erariale  a  fronte  di  specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve  le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della  Corte  dei  conti  esercitano l'azione per il risarcimento del
danno  all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
della  legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
14  gennaio  1994,  n.  20,  e'  sospeso  fino  alla  conclusione del
procedimento  penale.  Qualunque atto istruttorio o processuale posto
in  essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo  che  sia  stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta
valere  in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
  nel   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dal  deposito  della
  richiesta.
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
ogni  caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso
tragga  origine  dall'emanazione  di  un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimita, limitatamente ai profili
presi in considerazione nell'esercizio del controllo.";
    b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono
    inserite    le   seguenti:   "di   appartenenza,   o   da   altra
  amministrazione,".
30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  dopo  le  parole: "procedura civile," sono
inserite le seguenti: "non puo' disporre la compensazione delle spese
del giudizio e".
  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che  le  sezioni  riunite  adottino pronunce di orientamento generale
sulle  questioni  risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di  particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano  alle  pronunce  di  orientamento  generale adottate dalle
sezioni riunite.
  32.  All'articolo  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
 "46-bis.   Nelle   more   dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  62,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni   di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove  sussistano
eccezionali   condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,  a
ristrutturare   le   operazioni   derivate  in  essere.  La  predetta
ristrutturazione,  finalizzata  esclusivamente  alla salvaguardia del
beneficio  e  della  sostenibilita'  delle  posizioni finanziarie, si
svolge  con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.".
  33.   Fermo   restando   quanto  previsto  dall'  articolo  45  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27
febbraio  2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e'  autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione
derivante  da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi
a  destinazione  vincolata,  per far fronte a spese di investimento e
per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
  34.  Entro  il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica l'entita' delle
risorse  individuate  ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che individua, con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse.
  34-bis.  Al  fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture
di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a
otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con
sedimi  in  regioni  diverse,  nel  caso  in  cui gli investimenti si
fondino  sull'utilizzo  di  capitali  di  mercato del gestore, l'Ente
nazionale  per  l'aviazione  civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare
contratti  di programma "in deroga alla normativa vigente in materia,
introducendo  sistemi  di tariffazione pluriennale che, tenendo conto
dei  livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture  e  dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri
di  adeguata  remunerazione  degli  investimenti  e dei capitali, con
modalita'  di  aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto.
In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  sessanta giorni dalla
stipula  del  contratto  di programma, su proposta del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze,  e  puo'  graduare  le  modifiche
tariffarie,  prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari
ad  un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di
gestione.
  35.  Gli  interventi  di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse  non  utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la  prosecuzione  delle  misure  di  cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale   e   per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento  agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal  fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
  35-bis.  Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il periodo di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
  35-ter.  Al  fine  di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso
all'emergenza  sismica  nella  regione  Abruzzo,  e' autorizzata, per
l'anno  2009,  la  spesa  di  8  milioni di euro per la manutenzione,
l'acquisto  di  mezzi  e  la relativa gestione, in particolare per le
colonne  mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato
di  emergenza  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono effettuati anche in deroga alle
procedure  previste  dal  codice  dei  contratti  pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
  35-quater.  Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni
di  euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite
alle  amministrazioni  statali,  di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  35-quinquies.  Al  fine  di  riconoscere  la  piena  valorizzazione
dell'attivita'  di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  a  decorrere  dall'anno 2010, e'
autorizzata  la  spesa  di 15 milioni di euro annui da destinare alla
speciale  indennita'  operativa  per  il servizio di soccorso tecnico
urgente,  espletato  all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis,
del   decreto-legge   29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  35-sexies.  In  relazione  alla straordinaria necessita' di risorse
umane  da  impiegare  in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza
sismica  e  alla  successiva  fase  di  ricostruzione  e  al  fine di
mantenere,  nel  contempo,  la  piena  operativita'  del  sistema del
soccorso  pubblico  e  della  prevenzione  degli  incendi su tutto il
territorio  nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31  ottobre  2009,  di  un contingente di vigili del fuoco nei limiti
delle  risorse  di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito
delle  graduatorie  di  cui  al comma 4 dell'articolo 23 del presente
decreto  e,  ove  le  stesse  non fossero capienti, nell'ambito della
graduatoria  degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519
e   526,   della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni.
  35-septies.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  35-sexies,  e'
autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15
milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2010, a valere sulle
risorse  riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1,
comma  14,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento delle attribuzioni
dell'Istituto  superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA),  di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  per  assicurare  un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni  demandate  all'organo  di  revisione interno, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse   finanziarie   destinate   al   funzionamento  degli  organi
collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato
con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
Uno   dei  componenti  effettivi,  con  funzioni  di  presidente,  e'
designato  dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
di  livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno
e'  scelto  tra  i  dirigenti  di  livello  dirigenziale generale del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
collocare  fuori  ruolo  per  la  durata del mandato, con contestuale
indisponibilita'  di  posti  di funzione dirigenziale equivalenti sul
piano finanziario.
  35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
 seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di
cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165,  e  successive  modificazioni,  possono,  a  decorrere  dal
compimento  dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5
del   citato   decreto   legislativo   n.  165  del  2001,  risolvere
unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro e il contratto individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo
restando  quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente in materia 'di
decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche   nei   confronti   dei   soggetti   che   abbiano  beneficiato
dell'articolo  3,  comma  57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive  modificazioni.  Le  disposizioni di cui al presente comma
non  si  applicano  ai  magistrati,  ai  professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
  35-decies.  Restano  fermi  tutte  le  cessazioni  dal servizio per
effetto  della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa
del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni,
decise  dalle  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni,  in  applicazione  dell'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data
di  entrata  in  vigore  della  legge  4 marzo 2009, n. 15, nonche' i
preavvisi  che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima
data  in  ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di  quaranta  anni  e  le  conseguenti cessazioni dal servizio che ne
derivano.
  35-undecies.   I  contributi  alle  imprese  di  autotrasporto  per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70  milioni  di  euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 2007, n. 273, sono fruiti
mediante  credito  d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  salvo  che  i  destinatari  non  facciano
espressa  dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti   delle   risorse   disponibili,  al  versamento  delle  somme
occorrenti  all'Agenzia  delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via  telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari
da utilizzare in compensazione.
  35-duodecies.  Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e'  rimborsabile,  non  concorre  alla  formazione  del  valore della
produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva  ai  fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del TUIR, e successive modificazioni.

-------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il.  D.L.  30  dicembre  2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma
8-septies)  che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4,
del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207
(in  G.U.  1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge
1°  luglio  2009,  n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n.  102,  nella  parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno
2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica    e    la   perequazione   tributaria),   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e
5-ter".
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),
in  relazione  all'art. 17, commi 15, 16, 17 e 19, che "E' fissato al
31  marzo  2011  il  termine  di  scadenza  dei  termini e dei regimi
giuridici  indicati  nella  tabella  1  allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011".
ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-sexies) che "Il termine di
proroga,  riferito  alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del
decreto-legge  1  luglio  2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende
riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime
disposizioni."
                              Art. 18.
                          Tesoreria statale

  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non   regolamentare   sono  fissati,  per  le  societa'  non  quotate
totalmente  possedute  dallo  Stato, direttamente o indirettamente, e
per  gli  enti  pubblici  nazionali  inclusi  (( nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo ))1,  comma  5,  della legge 30
dicembre  2004,  n.  311  i criteri, le modalita' e la tempistica per
l'utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  sui  conti di Tesoreria
dello  Stato,  assicurando  che  il  ricorso  a  qualsiasi  forma  di
indebitamento  avvenga  solo  in  assenza  di  disponibilita'  e  per
effettive esigenze di spesa.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  natura  non  regolamentare  puo'  essere stabilito che i
soggetti   indicati   al   comma   1   devono   detenere  le  proprie
disponibilita'  finanziarie  in  appositi  conti  correnti  presso la
Tesoreria   dello  Stato.  Con  gli  stessi  decreti  sono  stabiliti
l'eventuale   tasso   di  interesse  da  riconoscere  sulla  predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre  modalita'  tecniche  per  l'attuazione  del presente comma. Il
tasso  d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilita' del Tesoro.
  3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non  regolamentare  sono  fissati  i  criteri  per l'integrazione dei
flussi  informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato,
al  fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
  4.  Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi (( da 1 a 3 ))   possono   essere  estesi  alle  Amministrazioni  incluse  (( nell'elenco ))richiamato  al  comma  1  con  esclusione  degli  enti
previdenziali  di  diritto  privato,  delle  regioni,  delle province
autonome,   degli   enti,  di  rispettiva  competenza,  del  Servizio
sanitario  nazionale,  degli  enti  locali  e  degli enti del settore
camerale,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e delle
Autorita'  indipendenti  nonche'  degli Organi costituzionali e degli
Organi a rilevanza costituzionale.
                              Art. 19.
                         Societa' pubbliche

  1.  All'articolo  18  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.   Le   disposizioni   che   stabiliscono,  a  carico  delle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
divieti  o  limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in
relazione  al  regime  previsto  per  l'amministrazione controllante,
anche  alle  societa'  a  partecipazione  pubblica locale totale o di
controllo  che  siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di servizi
pubblici  locali  senza  gara,  ovvero  che svolgano funzioni volte a
soddisfare  esigenze  di  interesse  generale  aventi  carattere  non
industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgano  attivita'  nei
confronti  della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di funzioni
amministrative  di  natura pubblicistica inserite nel conto economico
consolidato   della   pubblica   amministrazione,   come  individuate
dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo  1  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311. Le predette
societa'  adeguano  inoltre  le  proprie  politiche di personale alle
disposizioni  vigenti  per le amministrazioni controllanti in materia
di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno  e  per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni, da emanare entro il 30
settembre  2009,  sono  definite  le  modalita'  e la modulistica per
l'assoggettamento  al  patto  di  stabilita' interno delle societa' a
partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che siano
titolari  di  affidamenti  diretti  di  servizi pubblici locali senza
gara,  ovvero  che  svolgano  funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse  generale aventi carattere non industriale ne' commerciale,
ovvero   che   svolgano   attivita'   nei  confronti  della  pubblica
amministrazione  a  supporto  di  funzioni  amministrative  di natura
pubblicistica.".
  2.  All'articolo  3  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  28,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La
delibera   di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla  sezione
competente della Corte dei conti.";
   b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
  3.  L'articolo  7-octies  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9  aprile 2009, n. 33 e'
modificato come segue:
   a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente "Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.";
   b) il comma 1 e' abrogato;
   c)  al  comma  3, lettera a), le parole "ridotto del 50 per cento"
sono  sostituite  dalle  seguenti  parole  "pari ad euro 0,262589 per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale";
   d)  al  comma  3,  dopo  la  lettera a), e' introdotta la seguente
lettera:  "a-bis)  ai  titolari  di  azioni della societa' Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito  il  diritto  di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  propri  titoli per un controvalore determinato sulla base
del   prezzo   medio  di  borsa  delle  azioni  nell'ultimo  mese  di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione,  e  comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il   diritto   e'  condizionato  all'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' di seguito specificate; ";
   e)  al  comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera a) non
potranno   risultare   superiori   a   euro   100.000   per   ciascun
obbligazionista"  sono  sostituite dalle seguenti parole "di cui alle
lettere  a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente
a  euro  100.000  per  ciascun  obbligazionista  e  a euro 50.000 per
ciascun  azionista"; dopo le parole "controvalore delle obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni";
   f)  al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo:
"le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare  per  l'anno  2009  il limite complessivo di spesa di cui al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti  di  cui  alla  lettera  a-bis),  sono effettuate nell'anno
2010";
   g)   al   comma  4,  primo  periodo,  le  parole  "I  titolari  di
obbligazioni  di  cui  al  comma  3"  sono  sostituite dalle seguenti
parole:  "I  titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3";
le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto" sono sostituite dalle
seguenti parole "entro il 31 agosto 2009";
   h)  al  comma  4,  alla  lettera  a),  dopo  le parole "dei titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari";
   i)  al  comma  5,  primo periodo, dopo le parole "gli intermediari
finanziari,  sotto  la  propria  responsabilita',  trasmettono"  sono
aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico";
   j)  al  comma  5  lettera  a),  dopo  le  parole  "titolari  delle
obbligazioni"  sono  aggiunte le seguenti parole "e delle azioni"; le
parole  "delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti parole "delle quantita' di
detti   titoli  obbligazionari  e  azionari  detenute  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4";
   k)  al  comma  5,  lettera c), dopo le parole "quantita' di titoli
obbligazionari"  sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; dopo
le  parole  "soggetti  titolari  delle obbligazioni" sono aggiunte le
seguenti parole "e delle azioni";
   l)   al   comma   6,   primo   periodo,  dopo  le  parole  "titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari";
   m)  al  comma  6,  secondo  periodo, dopo le parole "trasferimento
delle  obbligazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "e delle
azioni";
   n)  al  comma  7  le  parole  "entro  il  31  dicembre  2009" sono
sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2010";
   o)  dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: "7-bis. Alle
operazioni  previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni  di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114
e   seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58.";
   p) e' abrogato il comma 8;
   q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il
comma  2  dell'articolo  3  del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.";
   r) e' abrogato il comma 10.
  4.   Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  all'articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato  dal  comma 3 del presente articolo, si considerano valide
le  richieste  presentate  dai  titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario  "Alitalia  7,5  per  cento  2002-2010  convertibile"
emesso   da   Alitalia   -   Linee  aeree  italiane  S.p.A.,  ora  in
amministrazione  straordinaria,  sulla  base  della normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere  alla  copertura  dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del
decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
con  legge  9  aprile  2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di
euro per l'anno 2010.
  5.  Le  amministrazioni  dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,   nel   rispetto   dei   principi  comunitari  e  nazionali
conferenti,  a  societa'  a  capitale  interamente pubblico su cui le
predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo analogo a quello
esercitato  su  propri  servizi  e  che svolgono la propria attivita'
quasi  esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli  oneri  di  gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi  ai  fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
  6.  L'articolo  2497, primo comma, del codice civile, si interpreta
nel  senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi,
diversi   dallo   Stato,  che  detengono  la  partecipazione  sociale
nell'ambito   della  propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero  per
finalita' di natura economica o finanziaria.
  7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, e' sostituito dal seguente:
   "b)  prevedere  che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle
materie  delegabili,  al presidente possano essere attribuite deleghe
operative  da  parte  dell'organo  di  amministrazione che provvede a
determinarne  in  concreto  il  contenuto  ed  il  compenso  ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;".
  8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, e' sostituito dal seguente:
   "d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,  fermo  quanto
previsto   ai   sensi   della  lettera  b),  possa  delegare  proprie
attribuzioni   a   un   solo  componente,  al  quale  possono  essere
riconosciuti  compensi  ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del
codice  civile  unitamente  al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b); ".
  8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e 8 si applicano a
decorrere dal 5 luglio 2009.
  9.  L'articolo  1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' soppresso.
  9-bis.  Dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  e'  abrogato  e la misura del canone annuo
corrisposto  direttamente  ad  ANAS  Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo  articolo  1  della  legge  n.  296  del  2006, e successive
modificazioni,   e'   integrata   di   un  importo,  calcolato  sulla
percorrenza   chilometrica   di   ciascun   veicolo   che  ha  fruito
dell'infrastruttura  autostradale,  pan  a  3  millesimi  di  euro  a
chilometro  per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a
chilometro  per  le  classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a
dare   distinta  evidenza  nel  proprio  piano  economico-finanziario
dell'integrazione  del  canone di cui al periodo precedente e destina
tali  risorse  alla  manutenzione  ordinaria  e straordinaria nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in
gestione   diretta.   Al   fine   di  assicurare  l'attuazione  delle
disposizioni  del  presente  comma,  i  concessionari  recuperano  il
suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di
competenza,  non  soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione  non  devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I
pagamenti  dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto
di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle
maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione   della   presente
disposizione. ((8))
  10.  L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
sostituito  dal  seguente: "13. Le modifiche statutarie, ad eccezione
di  quelle  di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere  dal  primo  rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.".
  11.  Con  atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e
delle  finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa'
di  cui  all'articolo  1  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559, e
successive   modificazioni,  e  al  comma  15  dell'articolo  83  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  12.  Il consiglio di amministrazione delle societa' di cui al comma
11  del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque  consiglieri  entro  45  giorni  dalla  data di emanazione dei
relativi   atti   di   indirizzo   strategico,   senza   applicazione
dell'articolo  2383,  comma 3, del codice civile. Il relativo statuto
dovra'  conformarsi,  entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui  al  comma  12,  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007,  n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero da
eventuali  disposizioni  speciali"  sono inserite le parole: "nonche'
dai  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".
  13-bis.  Le  risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1,  comma  1003,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel
capitolo   7620   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8,  comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel
capitolo   7255   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  destinate,  per l'esercizio
finanziario  2009,  per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione  dei servizi di
collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009,
all'ammodernamento  della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento
alle  norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro  9.500.000,  a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il
fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro
6.010.000,  alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  con  priorita'  per  il  sistema
informativo del demanio marittimo (SID).
  13-ter.  Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria
compensazione  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti e' tenuto a versare all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui
di  stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione
del  medesimo  Ministero  e  la somma di euro 14.510.000 a valere sui
residui  di  stanziamento  iscritti  nel capitolo 7255 dello stato di
previsione del medesimo Ministero.

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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L.  30  luglio  2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che
"La  misura  del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.
ai  sensi  del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.
296  e  del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009
n.  78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a:
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma;
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".
                              Art. 20.
        Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010 ai fini degli accertamenti
sanitari  di  invalidita'  civile,  cecita'  civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali  sono  integrate  da  un  medico  dell'INPS  quale  componente
effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo  e' effettuato
dall'INPS.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo l'INPS
medesimo  si  avvale  delle  proprie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali,  anche  attraverso  una  razionalizzazione delle stesse,
come  integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze
residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
  2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti   dei  titolari  di  invalidita'  civile,  cecita'  civile,
sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.  In  caso  di comprovata
insussistenza   dei   prescritti   requisiti   sanitari,  si  applica
l'articolo  5,  comma  5  del  Regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  settembre  1994,  n. 698. ((Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.))
  3.  A  decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici  in  materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile,  handicap e disabilita', complete della certificazione medica
attestante  la  natura  delle infermita' invalidanti, sono presentate
all'INPS,  secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette,  in  tempo  reale  e  in  via  telematica, le domande alle
Aziende Sanitarie Locali.
  4.  Con  accordo  quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da  concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono
disciplinate  le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS
le  attivita'  relative  all'esercizio delle funzioni concessorie nei
procedimenti  di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap  e  disabilita'.  Nei sessanta giorni successivi, le regioni
stipulano  con  l'INPS  apposita  convenzione  che regola gli aspetti
tecnico-procedurali  dei flussi informativi necessari per la gestione
del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita' civile.
  5.  All'articolo  10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche";
   b)  nel  secondo  periodo sono soppresse le parole "sia presso gli
uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai sensi dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia";
   c)  nel  terzo  periodo sono soppresse le parole "e' litisconsorte
necessario  ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile
e".
  5-bis.  Dopo  il  comma  6  dell'articolo  10  del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  come  modificato  dal comma 5 del presente
articolo,   e'   inserito   il  seguente:  "6-bis.  Nei  procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali
ed  assistenziali,  nel  caso  in cui il giudice nomini un consulente
tecnico  d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente,
su  richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato
dal  giudice,  il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al
direttore  della  sede  provinciale dell'INPS competente. Al predetto
componente   competono   le   facolta'  indicate  nel  secondo  comma
dell'articolo  194  del  codice  di procedura civile. Nell'ipotesi di
sentenze  di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1°
aprile  2007  a  carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o
del  medesimo  in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di
consulenza  tecnica  o  del beneficio assistenziale provvede comunque
l'INPS.".
  6.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle presenti
disposizioni,  e'  nominata  dal  Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative  delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate
con  decreto  del  Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47 del 26
febbraio  1992,  e successive modificazioni. Lo schema di decreto che
apporta  le  eventuali  modifiche  alle  tabelle  in  attuazione  del
presente   comma  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il  parere  delle
Commissioni  competenti  per  materia.  Dalla attuazione del presente
comma  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza
pubblica.
                              Art. 21.
           (Rilascio di concessioni in materia di giochi).

  1.  Per  garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attivita'  di  raccolta  del  gioco,  qualora  attribuite  a soggetti
estranei   alla  pubblica  amministrazione,  la  gestione  di  queste
attivita'  e' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto
dei  principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una
pluralita'  di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive
e  non  discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la
maggiore  concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della  raccolta  delle  lotterie nazionali ad estrazione istantanea e
differita,  in  previsione  della  prossima  scadenza  della  vigente
concessione  per  l'esercizio  di  tale  forma di gioco, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente  l'aggiudicazione  della  concessione, relativa anche
alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati
operatori  di  gioco,  nazionali  e comunitari, individuati in numero
comunque  non  superiore  a  quattro  e muniti di idonei requisiti di
affidabilita' morale, tecnica ed economica.
  2.  La  concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo
del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie
ad  estrazione  istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e
valori  medi  di  restituzione della raccolta in vincite, per ciascun
concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
  3.   La   selezione   concorrenziale   per  l'aggiudicazione  della
concessione  e'  basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito
ai seguenti criteri:
    a)  rialzo  delle  offerte  rispetto  ad una base predefinita che
assicuri,  comunque,  entrate  complessivamente  non  inferiori a 500
milioni  di  euro  nell'anno  2009  e a 300 milioni di euro nell'anno
2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
    b)  offerta  di  standard  qualitativi  che  garantiscano la piu'
completa  sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e
non  imitabilita'  dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di
pagamento delle vincite;
    c)  capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto
il  territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da
un  numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il
31  dicembre  2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di
clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
  4.  Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per
non  piu'  di  una  volta,  hanno  la  durata  massima  di nove anni,
suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La
prosecuzione  della concessione per il secondo periodo e' subordinata
alla  positiva  valutazione  dell'andamento  della  gestione da parte
dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre
del quinto anno di concessione.
  5.  Per  garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie
ad   estrazione   istantanea   indette   in  costanza  della  vigente
concessione  continuano  ad  essere  distribuite dalla rete esclusiva
dell'attuale  concessionario,  che le gestisce, comunque non oltre il
31  gennaio  2012,  secondo  le  regole  vigenti,  a  condizione  che
quest'ultimo   sia   risultato   aggiudicatario   anche  della  nuova
concessione.
  6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione
differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che
vi  provvede  direttamente  ovvero  mediante  una  societa'  a totale
partecipazione pubblica.
  7.  Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e
dell'avvio  a  regime  di  sistemi  di gioco costituiti dal controllo
remoto  del  gioco  attraverso videoterminali di cui all'articolo 12,
comma  1,  lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77,
entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure
occorrenti  per un nuovo affidamento in concessione della rete per la
gestione  telematica  del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
    a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che
ne  facciano  richiesta  entro  il 20 novembre 2009 e che siano stati
autorizzati  all'installazione  dei  videoterminali,  con conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita';
    b)  l'affidamento  della  concessione  ad  ulteriori operatori di
gioco,  nazionali  e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,
tecnica   ed   economica,   mediante   una  selezione  aperta  basata
sull'accertamento   dei   requisiti   definiti   dall'Amministrazione
concedente  in  coerenza  con quelli gia' richiesti e posseduti dagli
attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al
pari  dei  concessionari  di  cui  alla  lettera a), sono autorizzati
all'installazione  dei  videoterminali  fino  a un massimo del 14 per
cento  del  numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  e  a fronte del versamento di euro 15.000
per ciascun terminale;
    c)   la   durata   delle   autorizzazioni  all'installazione  dei
videoterminali,  previste  dall'articolo  12,  comma  1,  lettera l),
numero  4),  del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno 2009, n. 77, fino al termine
delle  concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La
perdita  di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo
110,  comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, non determina la
decadenza dalle autorizzazioni acquisite.((10))
  8.  All'articolo  12,  comma  1,  lettera  l), del decreto-legge 28
aprile  2009,  n.  39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
      "5)  le  modalita'  con cui le autorizzazioni all'installazione
dei  videoterminali  di  cui al numero 4) possono essere cedute tra i
soggetti  affidataci  della  concessione e possono essere prestate in
garanzia   per   operazioni  connesse  al  finanziamento  della  loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione".
  9.  All'articolo  4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il
comma 5 e' sostituito dai seguenti:
      "5.   Al   fine  di  incrementare  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'azione  di  contrasto  dell'illegalita' e dell'evasione fiscale,
con  particolare  riferimento  al  settore  del gioco pubblico, anche
attraverso   l'intensificazione  delle  attivita'  di  controllo  sul
territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la
formazione  del  personale  dell'amministrazione  finanziaria  a cura
della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni
degli   assetti   organizzativi   stabilite   dall'articolo   74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni, le
dotazioni  organiche  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, diminuendo, in
misura  equivalente  sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero  dell'economia  e delle finanze. Il personale del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e nelle agenzie
interessate  dalla  rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche  mediante  procedure
selettive.
      5-bis.  Agli  eventuali  oneri derivanti dal transito di cui al
comma  5  si  provvede  a  valere  nei  limiti  delle  risorse di cui
all'articolo  1,  comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
le  predette  risorse  sono  utilizzate secondo le modalita' previste
dall'articolo  1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
personale  interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario
di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e
nei  limiti  delle  risorse  destinate  alla  formazione a cura della
Scuola di cui al presente articolo".
  10.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
      "p-bis)  disporre,  in  via  sperimentale e fino al 31 dicembre
2010, che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento
di  cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte
premi,  per  l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a
compenso  dell'affidatario  del  controllo  centralizzato  del gioco,
prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare
il  prelievo  erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e
fino  a  sessanta  giorni  dal ritiro delle stesse, ferma restando la
garanzia    della    copertura   fideiussoria   gia'   prestata   dal
concessionario,  eventualmente  integrata  nel  caso in cui la stessa
dovesse risultare incapiente".
  11.  Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti
che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera  l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nonche' dal
presente   articolo,   qualora   il  nuovo  aggiudicatario  sia  gia'
concessionario  dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta'
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato di tutti i beni
materiali  e  immateriali  costituenti  la  rete distributiva fisica,
previsto  dalle  concessioni  in  essere,  e' differito alla scadenza
della  convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate
procedure di selezione.
  12.  Relativamente  al  gioco  istituito  dal regolamento di cui al
decreto  del,  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000, n. 29, e'
possibile    adottare   ulteriori   formule   di   gioco   derivabili
dall'estrazione  fino  ad  un  massimo  di 100 numeri, dall'1 al 100,
ambedue  inclusi,  e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota
del  prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle
acquistate,  la  percentuale delle somme da distribuire in vincite in
misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e
il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in
misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
  13.  Il  termine  di  pagamento  dell'imposta unica sulle scommesse
ippiche  e  sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli
e'  stabilito,  per  l'anno  2009,  al  31  ottobre  con  riferimento
all'imposta   unica   dovuta  per  il  periodo  da  aprile  dell'anno
precedente  a  settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30
aprile  e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta
unica  dovuta  per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo
dell'anno  in  corso  e  per  quella  dovuta  da  aprile  a settembre
dell'anno in corso.
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L.
22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-sexies) che
"Stante  il  protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei
sistemi  di  gioco  di  cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e al
fine  di  determinare  la  certezza  delle  condizioni di affidamento
dell'esercizio  e  della  raccolta  agli  operatori  interessati,  le
procedure  previste  dall'articolo  21, comma 7, del decreto-legge 1°
luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011".
                              Art. 22. 
                          Settore sanitario 
 
  1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
   a) al comma 1-bis le parole: "entro il 31 ottobre 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 2009" ; 
   b) al comma 1-ter le parole "entro il 31 ottobre 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: entro il 15  ottobre  2009,  si  applicano
comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme  statali
di attuazione e di applicazione dello stesso, e  la  legge  5  maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre . 
  2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano . Con intesa da stipulare, ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo  di
cui al presente comma, sono  definiti  gli  importi,  in  misura  non
inferiore a 50 milioni di euro, da  destinare  a  programmi  dedicati
alle cure palliative, ivi comprese  quelle  relative  alle  patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti . A valere  sul  fondo
di cui al presente comma un importo, in  misura  non  inferiore  a  2
milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale trapianti, al
fine  dell'attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di   cellule
riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  191,
nonche' in materia di qualita'  e  di  sicurezza  per  la  donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani,  di  cui
alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006,  e
2006/86/CE della Commissione,  del  24  ottobre  2006,  in  corso  di
recepimento. 
  3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie 
conseguenti alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,  e  all'attivita'
amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  e  successive
modificazioni . A  tal  fine  il  tetto  di  spesa  per  l'assistenza
farmaceutica  territoriale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  in  riduzione
in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a  decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per  la
salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano  riversano  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale.((5)) 
  3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del 
decreto-legge   1°   ottobre   2007,   n.   159,   convertito,   con,
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  parole  da:
"tenendo conto" fino a: "spesa  complessiva"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'eccezione della quota di sforamento imputabile  alla
spesa per  farmaci  acquistati  presso  aziende  farmaceutiche  dalle
aziende sanitarie locali e  da  queste  distribuiti  direttamente  ai
cittadini,  che  e'  posta  a   carico   unicamente   delle   aziende
farmaceutiche stesse  in  proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
farmaci ceduti alle strutture pubbliche" . 
  4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai 
sensi  dell'articolo  120  della  Costituzione,  l'erogazione   delle
prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di  Assistenza,
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  2002,,  e   di   assicurare   il
risanamento,   il    riequilibrio    economico-finanziario    e    la
riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale  della   regione
Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e  contabile,  tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005  ,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si  applicano
le seguenti disposizioni: 
   a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di 
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a predisporre entro settanta giorni un Piano  di  rientro  contenente
misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio  sanitario
regionale, da sottoscriversi con l'Accordo  di  cui  all'articolo  1,
comma 180, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, nonche' a provvedere a quanto  previsto  dall'articolo
1, comma 174 della medesima legge; 
   b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano 
presentato  sia  valutato  non  congruo  a  seguito  di   istruttoria
congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
, sulle cui conclusioni e' sentita la regione in  apposita  riunione,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentito il Ministro per i  rapporti  con  le
regioni, nomina un Commissario per la  predisposizione  di  un  Piano
triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari
interventi di  contenimento  strutturale  della  spesa,  da  redigere
all'esito   del   riaccertamento   dei   debiti   pregressi   nonche'
dell'attivazione  delle  procedure  amministrativo-contabili   minime
necessarie per valutare positivamente l'attendibilita'  degli  stessi
conti.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei  Ministri  partecipa   il
Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
   c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera 
b)  e'  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri,   che   ne   affida
contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai  sensi  della
medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e  per
tutto il periodo di vigenza del  Piano  di  rientro,  il  Commissario
sostituisce   gli   organi   della   regione   nell'esercizio   delle
attribuzioni   necessarie   all'attuazione    del    Piano    stesso;
contestualmente  a  tale  nomina,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  21  dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico; 
   d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e 
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.  159  del  2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 
  5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al 
fine  di  prevenire  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e   di
assicurare  piena  indipendenza  e  imparzialita'  di   giudizio,   i
componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome, appartenenti alla regione  assoggettata  alla  valutazione,
non possono partecipare alle relative riunioni  del  Comitato  e  del
Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti  componenti  supplenti,  fermo
restando che nelle more di  tale  designazione,  allo  scopo  di  non
ritardare le  necessarie  azioni  di  contrasto  alle  situazioni  di
criticita'  in  essere,  Comitato  e  Tavolo  possono  proseguire   e
concludere i propri lavori. Restano salvi gli  atti  e  le  attivita'
gia' espletati da Comitato  e  Tavolo  anteriormente  all'entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  6. Per la specificita' che assume la struttura indicata 
dall'articolo 1 comma 164, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale  e  per
le riconosciute  caratteristiche  di  specificita'  ed  innovativita'
dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009
per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di  un
contributo annuo fisso di 50 milioni di euro.  Conseguentemente,  per
il  triennio  2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di  cui  all'articolo
79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di  euro.  Al
medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole
da: ", comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse . 
  7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 
2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27  dicembre
2006, n. 296, come modificato  dall'articolo  43,  comma  1-bis,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'  erogato  alla
struttura sanitaria di cui al comma 6 per le  medesime  finalita'  di
cui al comma 6. 
  8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto 
di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera  b)  della
citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di  verifica
degli adempimenti  di  cui  all'articolo  12  della  medesima  Intesa
procede alla valutazione sentita la CONSIP. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 133 (in 
G.U. 1a  s.s.  21/04/2010,  n.  16)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 3, ultimo periodo,  nella
parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
                             Art. 22-bis
        (( (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita', le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. 2. La procedura di cui al comma 1 e' applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente. ))
                             Art. 22-ter
               (Disposizioni in materia di accesso al
                           pensionamento).

((1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto")). ((11))
  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta' anagrafica
per   l'accesso  al  sistema  pensionistico  italiano  sono  adeguati
all'incremento   della   speranza  di  vita  accertato  dall'Istituto
nazionale  di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al
quinquennio  precedente.  Con  regolamento  da  emanare  entro  il 31
dicembre  2014,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, su proposta del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la
normativa  tecnica  di  attuazione.  In  sede  di  prima  attuazione,
l'incremento  dell'eta'  pensionabile  riferito  al primo quinquennio
antecedente  non  puo'  comunque  superare  i  tre mesi. Lo schema di
regolamento  di  cui  al  presente  collima,  corredato  di relazione
tecnica,  e'  trasmesso  alle  Camere per il parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
((3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.))

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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis)
che  "a  decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori
di  somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla
Tabella  B  allegata  alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui  all'articolo  22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102,  e  successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di  cui  all'articolo  1,  comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter,  con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento".
                              Art. 23.
                         Proroga di termini

  1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199,  le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2009,".
  2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33,  le  parole  "fino  al  30  giugno  2009."  sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.".
  3.  All'articolo  41  del  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle  seguenti:  "al  31  dicembre  2010"  e le parole: "entro il 30
giugno  2009"  sono  sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2009";
    b)  al  comma  4,  le parole: "al 30 giugno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "al 30 settembre 2009".
  4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco  delle  unita'  autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza  delle  sole  graduatorie  dei  concorsi  per titoli ed esami
riservati  ai  vigili  volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni  2004  e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre   2009.  E'  altresi'  prorogata  al  31  dicembre  2010  la
graduatoria  del  concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
  5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  le  parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2010".
  6.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al decreto
legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, e successive modificazioni, le
parole:  "30  giugno  2009",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2009".
  7.  Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre  2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno
2009"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e comunque non oltre il 31
dicembre 2009".
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30
giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
  9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28  dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  febbraio  2007,  n.  17,  come da ultimo modificato dal comma 10,
dell'articolo   4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare  l'adeguamento  alle  disposizioni  di prevenzione incendi
delle  strutture  ricettive  turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto,  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20 maggio 1994, e' prorogato al 31
dicembre  2010.  La  proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al   Comando   provinciale   dei  Vigili  del  fuoco  competente  per
territorio,  il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere
di  conformita'  previsto  dall'articolo  2 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In
pendenza  del  termine  per  la  presentazione del progetto di cui al
presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento
dell'ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dal decreto del Ministro
dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. ((17))
  10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:  "fino  al 30 giugno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009".
  11.  All'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008,  n.  188,  le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"nove mesi".
  12.  All'articolo  354,  comma  4,  del  codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da  ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi
dopo  il  termine  previsto  dal  comma  2,  dell'articolo  355" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "e comunque non oltre ventiquattro mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
  13.  All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
le  parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009".
  14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che  hanno  colpito  la  regione Abruzzo a partire dal mese di aprile
2009,  come  identificati  con il decreto del Commissario delegato 16
aprile  2009,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile  2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma
2, e 193, comma 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto  legislativo  10  febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei
mesi.  La  richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2,
nonche'  l'istanza  di  cui  all'articolo  193,  comma  2, del citato
decreto   legislativo  n.  30  del  2005,  deve  essere  accompagnata
unicamente  dall'autocertificazione  da  cui risulti la condizione di
residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
  14-bis.  All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il Comma 4-ter e' inserito il seguente:
      "4-ter.  1.  Nel  caso  in  cui,  al  termine  di  scadenza, il
programma  non  risulti  completato,  in  ragione  delle  conseguenze
negative  di  ordine  economico  e  produttivo  generate dagli eventi
sismici  del  2009  nella  regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti
difficolta'  connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro   dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del  commissario
straordinario,  sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga  del  termine  di esecuzione del programma per le imprese con
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010".
  15.  Al  fine  di  agevolare  la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo   degli   organi   delle   Camere  di  commercio,  industria,
artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  24  luglio  1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile
2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
delle Camere di commercio stesse.
  15-bis.  Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo  degli  organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del
Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila e' differito al 30 aprile
2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
dell'Accademia e del Conservatorio stessi.
  16.  All'articolo  2,  comma  447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  "decorsi  diciotto  mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi".
  17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
  18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
  19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
  20.   Il   termine   di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  18,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la
finanza  pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a
rendere  effettivamente  operativa l'Agenzia nazionale di valutazione
del  sistema  universitario  e  della  ricerca (ANVUR) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009.
  21.  All'articolo  5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  13,  le  parole:  "30  giugno 2009", sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2009".
  21-bis.   Il   Fondo   per   gli   eventi   sportivi  di  rilevanza
internazionale,  di  cui  all'articolo  1, comma 1291, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  e'  incrementato di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.
  21-ter.  L'articolo  1,  comma  1-bis,  del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  si  applica  anche alla legge finanziaria per l'anno
2010.
  21-quater.  Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  le  parole:  "limitatamente  al  prossimo  esercizio
finanziario"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "limitatamente agli
esercizi finanziari 2009 e 2010".
  21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del
decreto  legislativo  16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I termini di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti  avviati  successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".
  21-sexies.   Il   termine   per  le  istanze  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  65  della  legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto
per  i  centottanta  giorni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia'
istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in
possesso  dei  requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i
centoventi  giorni  successivi  alla  data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, siano intestate a persone
fisiche.
  21-septies.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure
di   rilevazione   contabile  degli  aggi  e  dei  compensi  comunque
denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione
di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative
e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di
servizi  di  incasso  delle  tasse  automobilistiche e delle tasse di
concessione  governativa  o attivita' analoghe e che si avvalgono dei
regimi  contabili  di  cui  all'articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  21-octies.  All'articolo  6,  numeri  1  e  5,  della parte I della
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 642, e successive modificazioni, le parole da: "1.
Apposita  carta  bollata"  fino  a: "dieci marche del taglio massimo"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1.  Contrassegni emessi ai sensi
dell'articolo  3,  comma 1, lettera a), aventi data di' emissione non
successiva  a  quella  riportata  sulla  cambiale, per un valore pari
all'imposta dovuta".
  21-novies.  All'articolo  1,  comma  1130,  della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2011".
  21-decies.  All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003,  n.  170,  e  successive modificazioni, le parole: ''anno 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "anno 2010".

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AGGIORNAMENTO (17)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1),  in  relazione  all'art. 23, comma 9, che "E' fissato al 31 marzo
2011  il  termine  di  scadenza  dei  termini  e dei regimi giuridici
indicati  nella  tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al
15 marzo 2011".
                              Art. 24.
(( Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato ))

  1. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  2. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  3. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  4. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  5. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  6. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  7. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  8. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  9. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  10. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  11. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  12. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  13. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  14. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  15. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  16. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  17. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  18. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  19. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  20. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  21. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  22. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  23. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  24. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  25. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  26. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  27. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  28. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  29. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  30. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  31. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  32. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  33. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  34. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  35. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  36. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  37. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  38. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  39. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  40. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  41. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  42. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  43. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  44. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  45. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  46. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  47. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  48. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  49. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  50. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  51. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  52. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  53. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  54. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  55. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  56. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  57. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  58. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  59. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  60. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  61. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  62. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  63. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  64. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  65. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  66. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  67. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  68. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  69. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  70. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  71. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  72. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
   a)  all'articolo  4,  comma  3,  la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
    "l)   assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  impartite  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito  regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, ai fini della tutela
amministrativa   del   segreto   di  Stato  e  delle  classifiche  di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; ";
   b) all'articolo 9:
    1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" e' sostituita dalle
seguenti: "disposizioni esplicative";
    2) al comma 3:
     2.1)   al   primo  periodo,  le  parole  "altre  classifiche  di
segretezza"  sono  sostituite  dalle seguenti: "classifiche segreto e
riservatissimo";
     2.2)  al  secondo periodo, le parole "classifiche di segretezza"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "tre  classifiche  di  segretezza
citate";
   c) all'articolo 42:
    1)  al  comma  1,  le  parole  "e  siano  a  cio' abilitati" sono
soppresse;
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.   Per   la   trattazione   di   informazioni   classificate
segretissimo,  segreto  e  riservatissimo  e'  necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).".
  74.  Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano  di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del   decreto-legge   23   maggio   2008,   n.  92,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125, puo' essere
prorogato  per  due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  interamente destinate a
servizi  di  perlustrazione  e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle  Forze  di  polizia.  Il  personale  e' posto a disposizione dei
prefetti  delle  province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si rende
maggiormente  necessario.  Ai  fini  dell'impiego del personale delle
Forze  armate  nei  servizi di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni   di   cui  all'articolo  7-bis  commi  1,  2  e  3  del
decreto-legge  n.  92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di
27,7  milioni  di  euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
  75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui  al  comma  74  nei  servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva,
((di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni )), corrisposta al personale delle Forze
armate.  Quando  non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine  pubblico,  l'indennita'  di  cui  al  periodo  precedente  e'
attribuita  anche  al  personale delle Forze di polizia impiegato nei
servizi   di   vigilanza   a   siti   e  obiettivi  sensibili  svolti
congiuntamente  al  personale  delle  Forze  armate,  ovvero in forma
dinamica  dedicati  a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale.
Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3
milioni  di  euro  per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61, comma 18, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e, per l'anno 2010, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  (( 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro )).
                              Art. 25.
                         Spese indifferibili

  1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla  partecipazione  a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la  spesa  di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di
competenza.
  2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della   sospensione   disposta  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 ((e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009)),
avviene,  senza  l'applicazione  di  sanzioni  ed interessi, mediante
((60))  rate  mensili  di  pari  importo  a  decorrere  dal  mese  di
((giugno))  2010.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non  eseguiti  per effetto della predetta sospensione sono effettuati
entro  il  mese  di  marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei
versamenti  e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata
sospensione   sono   stabilite   con   provvedimento   del  direttore
dell'Agenzia delle entrate.
  3.  La  riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei  premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie  professionali  non versati per effetto della sospensione di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3754  del  9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione di oneri accessori, mediante ((60)) rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di ((giugno)) 2010.
  4.  Il  fondo  per  la  compensazione  degli effetti finanziari non
previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni
di  euro  per  l'anno  2009,  377 milioni di euro per l'anno 2010, 91
milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.
  5.  All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77,  le  parole:  "23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di
euro  per l'anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: " 279 milioni
di  euro  per  l'anno  2009,  567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni  di  euro  per l'anno 2011". Alla compensazione degli effetti
finanziari   recati   dal   presente   comma   si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  della  ridotazione  del  fondo  di  cui  al
precedente comma 4.
  5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
23  ottobre  2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  dicembre  2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6,
comma  4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2, possono
eseguire  i  versamenti  e  gli  adempimenti previsti per le scadenze
relative  ai  mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16
ottobre   2009,   senza  alcuna  maggiorazione  e  sanzione  e  senza
interesse.
  6.  All'articolo  1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009,  n.  69,  dopo le parole: "con una dotazione", sono inserite le
seguenti "fino ad un massimo".
                              Art. 26.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1° luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  La Russa, Ministro della difesa
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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