IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a
sostegno del reddito;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468))
Art. 2
(Misure di carattere previdenziale e contributivo).
1. Al fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono
elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del
Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e'
abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito
di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del
regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; (4)
4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo
dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e,
comunque, non prima della maturazone del requisito di eta' per il
diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo
dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge
2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i
contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei
dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono
trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti
sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in
conseguenza dell'esercizio, delle deleghe di cui all'articolo 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al
riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e' autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del
predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173
miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a
lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998. ((18))
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35
miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle
attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori
editori (SIAE) e all'Unione, nazionale incremento razze equine
(UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello
spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che
gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in
applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla
data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi e 9-bis e 9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della
provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i
periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge, 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994,
n. 451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa
vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale
navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio
di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le
altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate
da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle
seguenti: "nel corso dell'anno 1996".
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 giugno-2 luglio 1997, n.
211 (in G.U. 1a s.s. 9/7/1997, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1
ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di eta'
per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del
regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministeriale 30
ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960,
n. 1612, come modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo
1969, n. 88, fa decorrere dal 1 gennaio 1994, anziche' dall'entrata
in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 494 (Norme in materia di
collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri
doganali, nonche' a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della
tabella A) sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma
267) che "Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS
previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' soppresso."
Art. 3
(Disposizioni per dipendenti delle societa'
costituite dalla GEPI e dall'INSAR).
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove
attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di
rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto della costituzione di societa' miste con amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non
operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le
relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in
possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di
mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31
maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai
sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in
nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia'
esistenti, in attivita' di servizio ovvero in iniziative di
autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo (( nonche' dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402)).
11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa'
per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi
pubblici locali.
12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa'
costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei
lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei
limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Art. 4
(Disposizioni in materia di interventi
a sostegno del reddito).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire
21,5 miliardi";
b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994"
e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il
trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre
1994, il medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa
domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 e' prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre 1995, nonche' i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del
predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale
proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994,
previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di
soppressione del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le
somme eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse
attivita'. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto
Fondo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte
dei fondi ai predetti istituti e' corrispondente all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto
concerne, l'entita' del trattamento di integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 13, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo
scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione
del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la
medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato
decreto-legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza
entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita', da
aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia'
stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il
trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei progetti
previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge
n. 223 del 1991. (9)
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 18, primo
comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate all'esercizio di attivita' alle quali risultino
funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle
attivita' formative stesse. Per la individuazione degli aventi
diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la
regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi. (3)
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con
piu' di 50 addetti" aggiungere le seguenti: "e delle imprese di
vigilanza".
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 10 gennaio 1995 al 30
per cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (8)
18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato".
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni
ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita'
produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per
l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata
per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. (9) (12) ((13))
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto, altresi', a comunicare mensilmente al predetto Comitato
tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI), delle societa' di promozione a prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti e' ammesso in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano
effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le
stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari
relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire
150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e' ridotta al 25 per cento. In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti
gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita
concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita' commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni
patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e
catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi
comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella
delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si
verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere riferita anche a piu' unita' produttive. La predetta
disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1997, quando un contratto collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a
fallimento, nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda,
laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o
rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e
quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di
occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato
del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente,
che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo
8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento
aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano
stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai
lavoratori collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997 dalle
imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i
predetti lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo
7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione
le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita' in
vigore alla data del 1 settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle
aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le
unita' residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle
aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze
derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare,
in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unita'
aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri
conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176
miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno
2005 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede ad assegnare le unita' residue alle
aziende appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del
settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unita'
produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993,
che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma
1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i
lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono
selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte,
per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi
di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni
e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia,
nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle
predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari,
in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite
massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata
legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ulima classe di
contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di
contribuzione comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme
sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di
insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno
1996, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15
miliardi.
30. L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che
subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono
consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai
riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di' cui
all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI S.p.a. e' altresi' responsabile in solido delle
liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di
cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento
medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali,
tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche
autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita'
di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31
dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di
spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.(8)(10)
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o
sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di nuova costituzione, ivi compresi le attivita' e i servizi
collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in
materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31
secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono presentare, enro il 30 giugno 1996, alla competente
commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di non disperdere la professionalita' dei predetti lavoratori,
possono organizzare altresi' appositi corsi di aggiornamento e di
specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7,
comma, 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le
seguenti: "nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo
le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: "e per le
imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996".
37. Il fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio
1991, n, 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite
dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748
miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1995 nonche' a carico del capitolo 7765 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sucessive modificazioni e
integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740
miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "I
corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo
pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire
l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e
certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle potenzialita' del mercato del lavoro locale".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il
termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano
fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti
da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non
antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la
percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4,
comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di
scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di
dodici mesi."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 1998, n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
a)) che " Sono prorogati di ulteriori dodici mesi e nei confronti di
un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di
cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo
1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre
1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la
proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale
comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita',
ove spettante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-novies, comma 1) che " Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere i
trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle
risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 62, comma 1)
che " Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilita'
ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o gia' dipendenti
anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, e' prorogato al 31
dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo
4, comma 31, secondo periodo, e' incrementato da 20 a 30 miliardi di
lire".
Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 2) che " L'articolo 4,
comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta
nel senso che il diritto a percepire l'indennita' di mobilita', per i
lavoratori interessati, non e' subordinato al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGGIORNAMENTO (12)
La L. 14 maggio 1999, n. 144 ha disposto 8con l'art. 45, comma 17,
lettera e)) che " sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei
confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i
trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di
cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel
limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante".
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettera b)) che "il trattamento straordinario di integrazione
salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo,
quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di
2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni".
Art. 5
(Disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo).
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese
operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati
dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia, e' sospesa la condizione di
corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6,
comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle
imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di
riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni
imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o
comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale . Tali accordi provinciali debbono prevedere in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei
trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei
corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti
accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale
requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale
sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di
recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.(10)((13))
2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di
riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente
assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere
al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore a dodici
mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita
prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per
eliminare le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica
l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla
violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un
procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni
amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi.
Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della
regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non
possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o
amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e
2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di
pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione
avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente
articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per
la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici
conenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse
relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al
comma 1, a condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga
sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di
recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi
fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento.
L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali
in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i
giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
della parita' di trattamento retributivo. Qualora al momento
dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti
inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di
cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al
pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di
riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia
avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale.
3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma
2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi,
le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi
interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di
cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della
base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli
accordi medesimi. Le somme dovute deovo essere versate negli stessi
termini e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i
versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente,
detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute,
apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' le modalita'
di pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i
reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti
delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei
compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente
agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi
adempimento tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la
deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale
maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti
tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e
al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e
interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino
al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante
ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto
di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario
presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di
riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione
del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i
lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo
di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che
hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma
scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza
all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e
comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante
opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate
trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con
maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni
sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto
adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza,
comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni
altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa
operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di
riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni
sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati
all'INPS.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese
di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella
fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per
cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da
adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve
intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui
al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura
della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita'
per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi
figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i
versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi
ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo
territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli
nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al
completo riallineamento.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare
l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali,
sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 (5) (6)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che " I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge
lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 4, comma 20)
che " Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo
23 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 75, comma
3) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi
territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti."
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 63, comma 3)
che "Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli
aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2000. ".
Art. 6
(( (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale). ))
(( 1. Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura. 2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile". 3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. 4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento. 5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio l994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto. 6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti. 7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. ))
Art. 7
(( (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). ))
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni. 2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con: a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero; b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2. 4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti. ))
Art. 8
(( (Norme in materia di finanziamento dei patronati). ))
(( 1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessanti ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990. 2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri: a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL); b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciale (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA); c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI); Patronato sozialer beratungsring (SBR). 3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento fara' pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscrittoda tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attivita' assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero. 4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti. 5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita' di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo. 6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo. ))
Art. 9
(Disposizioni diverse in materia di personale
ed in materia previdenziale).
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri
medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri
collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni
dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici".
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte
le seguenti: "nonche' adozione di misure anche organizzative e
funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa
diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra". All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il
Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n . 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla
sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le
norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni." La opzione di
cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del
1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da
parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le
pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini
per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare
servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso
l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo
articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse
procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo n 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 2; aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti
dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente,
sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di
comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a
seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31
dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto
dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore
a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione
puo' disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo,
attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei
dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici
mesi in posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di
lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a
trenta unita' e nei limiti della pianta organica.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977, n. 675; e successive integrazioni e
modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di
lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo
2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
8. Il personale gia' dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in
servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di
liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1
luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in
apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del trattamento economico e giuridico del personale del comparto
regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato
nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di
Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare
l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un
gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri componenti il trattamento economico di missione
secondomodalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il
dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo
onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e
ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e
da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti ((. . .)) connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con
qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente
impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di
provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti
interessi".
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono
concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni
lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati
fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Alle
medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione,
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
20. All'articolo 47 comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in
lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza
nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a
tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa
qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i
lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare
tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente
"Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti
di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine
finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di
ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente
per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti
presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione
comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero
di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il
cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in
materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il
trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla
vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni
dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno
carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i
programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle
programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento
nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per accesso al Fondo sociale europeo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati
i lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;(3)
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di
attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
(8) (10)
d) prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella
misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di
integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in
servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel
rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle
segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza
originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data
dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della
vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art.3, comma 3) che con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono
essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui alla lettera b), comma 25, del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per
un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c),
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 81, comma 5)
che Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare,
per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui alla lettera c), comma 25 del presente
articolo.
Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di collocamento).
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, ((e gli enti pubblici economici)) sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data
di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo applicato. ((Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro)). La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione
e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad
essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro
sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. ((Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente)).
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque
giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e
del datore di lavoro.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge
alla gestione e all'amministrazione del personale dipendende del
settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del
soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale per il personale interessato, finalizzati allo
svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al
relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il
personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa,
si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del
decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511,
conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia'
inseriti nelle graduatone di cui all'aricolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle
commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo
III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono
dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di iavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto. del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro 180 giorni
dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n.
345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al
direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per
territorio, che decidono, con provvedimento definitivo. I ricorsi
avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. (21)
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 19,
comma 3) che la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come
sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma
11) che "In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro".
Art. 9-ter
(Disposizioni in materia di lavoro agricolo).
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297 )).
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e
8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E'
altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del
citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con
riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda il passaggio al modello semplificato del del registro
d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
"3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente
supeiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita
adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni
ed integrazioni.".I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde,
ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto
legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi
territoriali ivi previsti.".L'articolo 14, comma 1, lettera b), della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito
minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita'
ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti
operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270,
riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con
i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun
anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza
interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9,
e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per
il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che
interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per
l'impiego.
Art. 9-quater.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 9-quinquies
(Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo).
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a
decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresi', alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di
lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro
il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione
per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del
lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' pubblicato entro il 31 maggio
dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle
integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene data notizia a cua dell'INPS attraverso i mezzi di
informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni
dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate
lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed
intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista
dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dallalegge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di
lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della
tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a
non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura,
entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque
non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le
giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia autenticata del contrato registrato ovvero stipulato con
l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in
concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle
giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i
contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da
dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per
la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei
contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle
caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di
coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati
entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere
della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento
all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di
lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione
degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e
suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni,
nonche' l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375. ((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 7) che a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al presente
articolo.
Art. 9-sexies
(( (Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ). ))
(( 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza. 2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU. 3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato. 4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa. 5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti da gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara' trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS. 7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennita' integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza, dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti. 8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto. ))
Art. 9-septies
(Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai
sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il
finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio
di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati
residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi
comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
al formazione/selezione, non retributi, della durata massima di tre
mesi durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita'
dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri
previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo.
3. Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento,
mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e'
autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per
cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale
copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223. ((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera e)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 1, del citato decreto e' abrogato il presente articolo.
Art. 9-octies
(( (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). ))
(( 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.". 2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.". 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza. 4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998. ))
Art. 9-nonies
(( (Disposizioni per il settore siderurgico). ))
((1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: ''di 15.500 unita'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 17.100 unita''. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.))
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: FLICK
((Tabella A (prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1) A) Valore marche previdenziali. Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere: Lire - se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 . . . . . . 2.000 se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 . 2.600 se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 4.000 se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 7.000 se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 20.000 se il valore suddetto supera L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . 40.000 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave: di stazza netta fino a 1.000 tonnellate 5.000 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . 10.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . .. 20.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate 40.000 Per ogni estratto manifesto 2.600 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili 5.000 Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente 2.600 Per ogni istanza 4.000 Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo e' quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese. Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura. B) Contributo personale. Contributo personale annuo L. 3.840.000. C) Contributo globale annuo. L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A). Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000. ))