IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore
industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in
relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo
nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e
sulle imprese;
Ritenuta la necessita' di collocare in un quadro unitario le
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e
alla competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di
misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il
rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico e di salvaguardia ambientale;
Considerate, altresi', le particolari ragioni di urgenza, connesse
con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e
del loro indotto e con la necessita' di sostenere la domanda di beni
durevoli, di favorirne il ricambio con finalita' di carattere
ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche
nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Incentivi al rinnovo del parco circolante
e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale
ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31
dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro5"
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e'
concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro
2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", e' concesso un
contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il
veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia
emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5",
nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas
metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e
229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e'
incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
ovvero non superiore a 60 kW nuovo di categoria "euro 3" con
contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di
categoria "euro 0" o "euro 1", realizzata attraverso la demolizione
con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita'
per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con
contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui
all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano (( . . . )), nei limiti della disponibilita' prevista dal
comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui
ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituita dalla seguente:
"c) copia del documento di presa in carico da parte del centro
autorizzato per la demolizione".
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
"232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di
circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato;
in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del
documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente".
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica
ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi
anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o
servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore
del trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno
2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del
Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano
un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non
inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione
spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica
utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e'
finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12
sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano
prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che
effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al
25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione
del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei
gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore
a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per
l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma
15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della
provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di
inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento
dell'erogazione del finanziamento stesso.
Art. 2
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su
singole unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1°
luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e'
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal
7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili,
elettrodomestici (( di classe energetica non inferiore ad A+ )),
esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi
televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e'
cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di
un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
(( 3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia' assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali. ))
Art. 3
Distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 2 le parole: ", ad eccezione delle norme inerenti i tributi
dovuti agli enti locali" sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto
ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia
esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da
366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per
la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle
entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle
imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da
versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura,
tipologia ed entita' delle imprese stesse, alla loro attitudine
alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati
anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al
distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o
attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e
adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al
distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie;
in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti
unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione
dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la
durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed
altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo
di stimolare la crescita economica e sociale dei territori
interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale
unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale
per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali
interessati, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di
mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato; ".
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui
all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle
aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi
membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i
quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da
366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati
dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10
milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell' assunzione di capitale di rischio o di debito, e
possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie
imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le predette
operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito
ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese
che possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito
nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento
gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto
sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e
prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno
2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che
perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale
e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.
((4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.))
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti
disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e),
secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse .
((4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari)).
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c)
e d) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive
modificazioni , previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta .
Art. 3-bis
(( Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ))
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalita' e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ))
Art. 4
Aggregazione tra imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso
fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni
strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su
tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1
sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei commi precedenti e' riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo
l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le
imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.
(( 7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, e' trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione. ))
Art. 5
Rivalutazione sostitutiva immobili
1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, le parole: "con la misura del 7 per cento per gli immobili
ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili" sono (( sostituite )) dalle seguenti: "con la misura
del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili".
(( 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009." ))
Art. 5-bis
Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica
1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile
solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge
nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione
territoriale, nonche' che condizionino o limitino la suddetta
riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo
dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili, purche' la
riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno
il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di
combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato
II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La
presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. (11) ((12))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 35, comma 9) che
"L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificata da Errata Corrige in G.U.
27/07/2011, n. 173, ha disposto (con l'art. 35, comma 9) che
"L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 5 del 2009".
Art. 6
Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli,
motoveicoli e veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della
SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la
concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.
(( 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di personale. 1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009. 1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte". 1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, e' aggiunto il seguente: "10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo." ))
Art. 7
Controlli fiscali
1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte
di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni,
fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta
principale, (( e' eseguito prioritariamente sulla base di criteri ))
selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa
l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente
maggiore capacita' operativa per l'Agenzia delle entrate viene
destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto
dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
(( 1-bis. Per l'espletamento delle attivita' di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unita' previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente" - capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione gia' stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009. 1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi. 1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo. ))
2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "E'
punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei
crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo
periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.".
(( 2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto e' di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. ))
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 10 milioni di
euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200
milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
(( 3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare"; b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: "Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilita' di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalita' a legislazione vigente.". 3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati". 3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria". 3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 120, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso"; b) il comma 2 dell'articolo 193 e' sostituito dal seguente: "2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila". 3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: a) il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito dal seguente: "Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate."; b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis e' sostituito dal seguente: "Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni"; c) il secondo comma dell'articolo 2445 e' sostituito dal seguente: "L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di societa' cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale". ))
Art. 7-bis
Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia
di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla
legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone
mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle
competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle
regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa ((fino al 31 marzo 2010)).
Art. 7-ter
Misure urgenti a tutela dell'occupazione
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento diretto ai
lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione del
trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa".
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione
straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento
diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del
1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti
giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo ((2009-2011)), in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento
diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'
autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della
domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e
dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme
indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere
presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo
le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono
in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti
autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori,
sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le
modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di
rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: "In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione"
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali".
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita',
di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze".
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro
complessivamente riferito a dette mensilita'.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono
lavoratori destinatari ((per gli anni 2009, 2010 e 2011)) di
ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione
totale o parziale dell'attivita' o per intervento di procedura
concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla
medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo
pari all'indennita' spettante al lavoratore, nel limite di spesa
autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di
contribuzione figurativa, per il numero di mensilita' di trattamento
di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato
attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n.
223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel
caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere
un'attivita' di lavoro autonomo, avviare un'attivita'
autoimprenditoriale o una micro impresa , o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al
beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi
dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili
con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100
milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di
euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203".
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "tale indennita', fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: "secondo quanto precisato dal
decreto di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi
l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente";
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le
risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai
lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1,
lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al
comma 8";
d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro
a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di
personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223," sono aggiunte le seguenti: "o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo,"".
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "presso il fondo di
provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio precedente" e
dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che
tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le
cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del
datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima
del 1° gennaio 2009".
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, sono tenuti, con periodicita' almeno
settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le
opportunita' di lavoro disponibili mediante adeguate forme di
promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di
comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente
comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli
5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
di committente pubblico";
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e
durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di
venticinque anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici";
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di attivita' agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono inserite le
seguenti: ", da casalinghe";
d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati";
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".
13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole "parenti e affini sino al terzo grado" sono
sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado".
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti
compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e
successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con
sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato
in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000
euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere
sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione
prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle
risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
modalita' volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa
nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le
risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel
citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine
anche la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie
rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali,
nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
di finanza pubblica".
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.".
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole:
"Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono
inserite le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".
18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e
2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi
prioritari "Adattabilita'" e "Occupabilita'" conseguenti all'accordo
riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al
sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree
sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009
e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la
differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i
corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale (POR) gia' approvato dalla Commissione
europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la
gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli
importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al
reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo
sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari "Adattabilita'" ed
"Occupabilita', il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province autonome
interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste
fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse
anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma
sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in
favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
21. Al fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa
anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche
l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste,
l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per le finalita' di cui al comma 551 del medesimo
articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte
esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio
dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2009.
Art. 7-quater
Patto di stabilita' interno
1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per
l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai
sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di
impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni gia' assunti
finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla
riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione
dei mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di
previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti
locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' gli
interventi temporanei e straordinari di carattere sociale
immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della
straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore
di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per
prestazioni gia' rese nei confronti dei predetti enti. Gli
interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti
dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni
di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui alla presente
lettera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti
inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di
ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato
nel triennio 2005-2007.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti
degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del
presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2
dichiarano all' Associazione nazionale dei comuni italiani,
all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30
aprile, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso
dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti
locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono
essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla
rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entita'
complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresi' al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di
giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono
analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto
dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il
credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime,
ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi,
degli interessi e degli altri proventi".
5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata
in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la
potesta' dell'amministrazione di sindacarne l'elusivita' fiscale
secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti
di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, gia' oggetto di procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione, e' affidata agli agenti
della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono
alla loro esazione ai sensi e con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica
agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno
per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione
comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il
mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a
ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione
della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del
federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei
trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che
hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2008 e che rendono
disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del
presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese
disponibili, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme
alle stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni sottostanti
gia' contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali
delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della
regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del
precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilita' interno, solo per spese di investimento e del loro
utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione statale che ha
erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c),
della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa
degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla
data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo
dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il
rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009, le risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio
immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito. ((7))
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli
elementi acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31
luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "sentita" e' sostituita dalle seguenti:
"d'intesa con";
b) al comma 12, primo periodo, le parole: "sentite le regioni" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni,";
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: "100 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "200 milioni".
13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto
del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa
stabilito in applicazione del patto di stabilita' interno relativo
all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale
registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con
la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresi', le sanzioni nel caso in cui la
regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008
l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo
non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento
nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso
in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese
del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e'
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667
e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine
perentorio del 31 maggio 2009. (3)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 3) che
"Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione
di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009. "
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma
4-quinquies) che "Il comma 10 dell'articolo 7-quater del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli
enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono
tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011".
Art. 7-quinquies
Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed
indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e
agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di
400 milioni di euro. (9) (11) ((13))
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati
gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove
necessario le modalita' di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, e'
trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente
articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma
343, della legge n. 266 del 2005, e' incrementata, nell'anno 2012, di
400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del
comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a
400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonche'
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma
848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 puo' essere incrementata anche mediante l'assegnazione
di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi
dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di
tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di
tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al
presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli
interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di
tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di
cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire
sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343,
344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166,
possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi
previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
del comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per
l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di
euro, nonche', per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni
di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009,
n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in
forza della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 6 marzo 2009 e' corrispondentemente
rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4,
secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente
articolo, nonche' dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di
frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota
del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni
medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come
contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi
stimati nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un mese
dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle
infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri
amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento
nonche' per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di
cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 40)
che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
924 milioni di euro per l'anno 2011".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "La
dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3,
comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ridotta di
49,5 milioni di euro per l'anno 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 7) che "La dotazione del
fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno
2011".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma
26-ter) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013".
Art. 7-sexies
Disposizioni in materia di trasporti
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di
cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di
veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del
carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza
sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili
del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria
piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza".
2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio".
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi
alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo
Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate
a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al
2008. Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti
delle societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende
o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento di
integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti
disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli
assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la
continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per
gli esercizi finanziari 2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli
avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per
fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di
navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4
della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonche' dall'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.((10))
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "80 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11 milioni
destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di
merci,".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-ter)
che la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo e'
prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di
amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.
Art. 7-septies
(( Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ))
(( 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonche' il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo. ))
Art. 7-octies
(( Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.))
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino
ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte
delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi
dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative
resesi necessarie per garantire la continuita' aziendale della
societa' Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico
alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e
merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree
periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario
"Alitalia 7,5% 2002 - 2010 convertibile" emesso da Alitalia - Linee
Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di
negoziazione, (( pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale)), e comunque nei limiti
di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con
taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato
all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
(( a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate; ))
b) le assegnazioni di titoli di Stato (( di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista )) e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio
di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si provvede ad
assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al
conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4;
l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al
comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e
provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del
bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato
e il controvalore delle obbligazioni (( e delle azioni )) trasferite
dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
delle disposizioni seguenti.(( le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010 ))
4. (( I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 ))
che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a
pena di decadenza, (( entro il 31 agosto 2009 )), la relativa
richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite
degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di
deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il
loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la
totalita' dei titoli obbligazionari (( e azionari ))detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle
finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa
direttamente o indirettamente connessa alla proprieta' dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria
responsabilita', trasmettono (( in cartaceo e su supporto informatico )) al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee
aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni (( e delle azioni ))che, entro il termine stabilito, hanno presentato la
richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di
essi, (( delle quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 ))e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i
titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i
propri conti delle quantita' di titoli obbligazionari (( e azionari))
dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformita' delle
dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui
al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti
titolari delle obbligazioni (( e delle azioni )) di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle
finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli
obbligazionari (( e azionari )) sul conto titoli presso la Banca
d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La
Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni
(( e delle azioni )) e ne da' comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa,
ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il
Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in
tutti i connessi diritti, anche nei confronti della societa' e della
procedura di amministrazione straordinaria, nonche' nelle relative
azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. (( Entro il 31 dicembre 2010 )), e comunque non prima di trenta
giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca
d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i
titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito
titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
(( 7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.))
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
(( 9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166. ))
10. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
Art. 8
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro e' versata su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonche' dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5; c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7; d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle
revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con
gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro
riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del
comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche' con le ulteriori
disponibilita' accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di
euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
(( 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))
Art. 8-bis
(( Disposizioni in materia di quote latte ))
(( 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti: "4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4. 4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18; b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale. 4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". 2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validita' nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota. 2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva al periodo 2007/2008, la quota e' assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata. 3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilita' del titolare dell'azienda. 4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorita': a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi gia' riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta; b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta; c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota. 5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa e' calcolato con le seguenti modalita': a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi; b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in piu' per chilogrammo di latte; c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte. 6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22. 7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attivita' tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3". 3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009. 4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009. ))
Art. 8-ter
(( Istituzione del Registro nazionale dei debiti ))
(( 1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea e' unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. 2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonche' quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN. 4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero. 5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito. 6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: "gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,". 7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni. ))
Art. 8-quater
(( Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte ))
(( 1. Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. 2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita: a) per somme non inferiori a 25.000 euro; b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro; c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro; d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro. 3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse: a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base; b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base; c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base. ))
Art. 8-quinquies
Disposizioni integrative per la rateizzazione
in materia di debiti relativi alle quote latte
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a
ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.
Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non
sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro
sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1,
la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine
sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di
iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva
comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui
all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i
produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione
giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi
giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono
per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino
alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche'
riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi
del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario
straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso
Ministero e delle relative societa' controllate, il quale,
avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui
all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione
dell' articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di
rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla
presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro
accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione
della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il
compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. ((10))
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal
periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del
relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel
termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente,
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le
provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati,
nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli
organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla
concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola
rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal
beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia
titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,
nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata,
l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione al comma 6 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011."
Art. 8-sexies
(( Disposizioni finali ))
(( 1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009. ))
Art. 8-septies
(( Disposizioni finanziarie ))
(( 1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita' del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo. 2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalita' di cui al presente comma; per le modalita' e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006. ))
Art. 8-octies
(( Proroga di agevolazioni previdenziali ))
(( 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti. 3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 8-novies
(( Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ))
(( 1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6". ))
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano