IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti
occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale,
nonche' di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito
dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone,
fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani
definitivamente rientrati dalla Svizzera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree
nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione
negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese
del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno
300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001
((e comunque non oltre il 31 dicembre 2004)) e iscritti nelle liste
di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel
limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per
cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno
di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato
((con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento)).
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel
settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che,
a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano
fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per
ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995,
e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio
2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita'
di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di
quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e,
comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati,
per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura
dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e'
ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al
termine del primo anno di fruizione.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo
5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari
all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di
sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennita' di
mobilita' prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la
possibilita' di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative
decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione
occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti
interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dal
benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno
dei lavoratori nelle predette attivita'.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della
sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento
unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione
straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti
nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia
scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario
d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e
nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari
all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di
mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni,
comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono
tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento
medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o
dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti
in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative
comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati
dalla partecipazione alle attivita' formative i lavoratori che,
nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita',
maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono
promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per
l'affidamento all'esterno di attivita' attraverso la stipula, nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, di
convenzioni con societa' di capitale, cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in
essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per
cento, dal lavoratori di cui al comma 5.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5,
interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o
associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993,
n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono
cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in
vigore in materia di lavoro autonomo.
8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con
proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi
e per un massimo di ventidue unita', del trattamento straordinario di
integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano
finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998
per svolgere attivita' di reimpiego dei lavoratori provenienti da
unita' produttive interamente dismesse appartenenti al settore
siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attivita'
in quanto sottoposte a proceduta fallimentare entro e non oltre la
data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del
concordato preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma
8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D
allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 1-bis
(( (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). ))
((1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. 2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa)).
Art. 2
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" ((e dopo le parole: "1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002")).
((1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilita' con decorrenza dalla data del licenziamento)).
Art. 2-bis
(( (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). ))
(( 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e limitatamente all'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002". 2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilita' di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa e' da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo)).
Art. 3
Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera
1. ((Fino al)) 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini
italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di
disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione
svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con
legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il
computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione
e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto
dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene
corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta'
pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2,
l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la
normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Art. 3-bis
Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel
senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con
contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si
applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e nelle ipotesi di cui
all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa'
da queste derivate ((nonche' nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291)).
Art. 4
Copertura finanziaria
((1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede: a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3; b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli