IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre
interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha
colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione
straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese
sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti
superiore alle 1000 unita', il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' concedere, nel limite massimo complessivo di 550
lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli
articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche
di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un
contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il
recupero occupazionale di lavoratori.
((2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289.))
Art. 1-bis
((1. Ai fini della collocazione in mobilita' entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unita' a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intedono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003.))
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli