DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti; Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalita' e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione ((economico-finanziaria)) per il 2009: a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011; ((b))) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. ((1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.))
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 2 Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. 4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28) 15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza. ((15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4)). ------------- AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20 (in G.U. 1a s.s 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarita' legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio".
Art. 3 Start up 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: "6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma ((6-bis)) non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.".
Art. 4 Strumenti innovativi di investimento 1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e ((alla valorizzazione)) delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. ((1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.)) 2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5 Sorveglianza dei prezzi 1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti: "198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso ((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni)) ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.". "199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al ((comma 198)) si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio ((industria, artigianato e agricoltura)), nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. ((Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))". 2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".
Art. 6 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. 5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 ((e)) degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' ((inoltre)) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Art. 6-bis ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))
Art. 6-ter (Banca del Mezzogiorno) 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per azioni "Banca del Mezzogiorno". 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati: a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia; b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale; c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. 5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 165) che "E' istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e' composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza pubblica."
Art. 6-quater (((Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate))) ((1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.))
Art. 6-quinquies (((Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale))) ((1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82. 2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo. 3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.))
Art. 6-sexies (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria) 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario. 2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione. ((46)) 3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni. 5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto. ------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 6-sexies, comma 2, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Capo III
Energia
Art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))
Art. 8 Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto. 2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. ((28)) 4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali. ------------- AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalita' delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare".
Art. 9 Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi 1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato"; b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente". ((2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.)) 3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)). 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10. Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera: "c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico." ((28)) ------------- AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11 (Piano Casa) 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi: a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13; c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. ((30)) 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. ((30)) 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili; e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2. 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario. 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ((30)) 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali. 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni , nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa. 12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. -------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola "anche", comma 4 ultimo periodo limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati", comma 9.
Art. 12 Abrogazione della revoca delle concessioni TAV ((1.)) All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: "((8-sexiesdecies. Per effetto)) delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. ((e i relativi)) atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie"; b) i commi 8-septiesdecies ((...)) ed 8-undevicies sono abrogati. ((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma: "1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico."))
Art. 13 ((Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico)) ((1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.)) 2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.(30) 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. (30) 3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. 3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. (30) 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.(19) ------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro". ------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 2, 3 e 3-ter.
Art. 14 Expo Milano 2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, ((senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)), e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.
Art. 14-bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15 Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione ((di secondo grado)) sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16 Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita' 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate. 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario ((,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)), con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)). 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17 Progetti di ricerca di eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del ((comma 3)) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni ((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318)).
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18 Reclutamento del personale delle societa' pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. ((2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.)) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.
Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20 Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori ((alla data di cui al comma 1-bis)). ((1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.)) 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: "a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo". 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e". 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7. 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilita' della domanda. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali". 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. 14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Art. 21 Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" ((sono aggiunte le seguenti)): ",anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro". ((1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.")) 2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" ((sono inserite le seguenti)): "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" ((sono inserite le seguenti)): " ((,)) fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((,))". 4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale ((effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)); g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.". 2. All'articolo 72 comma 4-bis ((del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)". 3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, ((lettere)) a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto". 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni" . 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".((35)) 3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ",compresi i dottorati di ricerca". 4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi : "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53". 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 ; b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. --------------- AGGIORNAMENTO (35) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 maggio 2010, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 19/5/2010, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo,comma 2, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e".
Art. 23-bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 113 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24 Taglia-leggi 1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A. ((L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.))
Art. 25 Taglia-oneri amministrativi 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi ((relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro)), che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. ((Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.)) 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese ((e sui cittadini)) nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26 (Taglia-enti) 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27) ((38)) 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,"; c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa". 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27) 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6. ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31 marzo 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1". ------------- AGGIORNAMENTO (38) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
Art. 27 Taglia-carta 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Art. 28 Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) . 2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7 . Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. 12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.((21)) ---------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."
Art. 29 Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del ((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: (("1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1")). ((2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.)) 4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "((2.)) La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: ((a))) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' ((le modalita' per individuare il)) responsabile del trattamento se designato; ((b))) la o le finalita' del trattamento; ((c))) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; ((d))) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; ((e))) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; ((f))) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.". 5. Entro due mesi ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4. ((5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".))
Art. 30 Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione 1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. ((Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.)) 2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((...)) entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31 Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. ((All'articolo 3)), secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono")). 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)). 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Art. 32 Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "((5.000 euro))" sono sostituite dalle seguenti: "((12.500 euro))"; b) l'ultimo periodo del comma 10 e' ((soppresso)). 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33 Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori 1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ((...)) entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre". 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute ((nel presente decreto)) regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica ((22 luglio 1998, n. 322)), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4-bis e' abrogato; ((b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa")).
Art. 34 ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 35 Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici 1. ((Entro il 31 dicembre 2008)) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 2. L'articolo 13 del ((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico)) 22 gennaio 2008, n. 37 e' ((,abrogato)). ((2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.))
Art. 36 Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie 1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno". 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)). Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.
Art. 37 Certificazioni e prestazioni sanitarie 1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e ((delle politiche sociali)), di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ((ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)), sono individuate le disposizioni da abrogare. 2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".
Art. 38 Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. ((3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie)). 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, , e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, ((compresi)) le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, ((quarto comma)), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 8. Il primo periodo dell'articolo 23 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4 ((, primo comma)), numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto". 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma". 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono ((abrogati,)) fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del ((regolamento di cui al)) regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni ((dalla legge)) 28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002)); l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. 12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.
Art. 40 Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente: "((Art. 5. -(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)-)) 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari". 2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,((dalla legge)) 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 ((sono soppresse)) le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro". 4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)) e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". 5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge". 6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324)).
Art. 41 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", ((sono inserite le seguenti)): "per almeno tre ore". 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", ((sono inserite le seguenti)): "sia per conto proprio che per conto di terzi". 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative specificamente istituzionali", ((sono aggiunte le seguenti)): "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata". 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", ((sono aggiunte le seguenti)): "o da regimi di reperibilita'". 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni". 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale". 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "((1.)) Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. ((Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni)) nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' ((articolo 9, comma 1)), e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione". 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore". 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta". 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ((...)) le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio," ((sono soppresse)). 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ((...)) le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" ((sono soppresse)). 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del ((decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66)). La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42 Accesso agli elenchi dei contribuenti 1. Nel rispetto del ((codice di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. ((Fuori dei casi previsti dal comma 6)), la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore"; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse; 2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 3) al quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalita' di cui al secondo comma"; 4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti)), la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.". ((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))
Art. 43 Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,)) e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento ((delle eventuali opere)) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione ((delle eventuali opere)) infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del ((Ministero dello sviluppo economico,)) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data ((di entrata in vigore del presente decreto)), viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al ((comma 3)), il ((Ministero dello sviluppo economico)) si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti ((e lo sviluppo d'impresa SpA)). 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima ((della data di entrata in vigore del presente decreto)), fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia ((nazionale)) per l'attrazione degli investimenti ((e lo sviluppo d'impresa Spa)), si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. ((7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.))
Art. 44 Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. ((1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'. 1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.))
Art. 45 Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. ((42)) 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare: a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni; b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1. ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione".
Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione
Art. 46 Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso))". 2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo ((degli enti territoriali))".
Art. 46-bis (((Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali))) ((1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.))
Art. 47. Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.".
Art. 48 Risparmio energetico 1. Le pubbliche amministrazioni ((centrali)) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. 2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: "36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
Capo IX
Giustizia
Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.".
Art. 51 Comunicazioni e notificazioni per via telematica ((1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.)) 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".
Art. 52 Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia 1. ((Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: "Capo VI-bis")) Riscossione mediante ruolo articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211. articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.".
Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro 1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420". 2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".
Art. 54 Accelerazione del processo amministrativo 1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni". 2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata ((l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione))". 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma."; c) ((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)); d) ((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 55 Accelerazione del contenzioso tributario 1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione ((alla data di entrata in vigore del presente decreto)), i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56 Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati ((dalla data della sua entrata in vigore)).
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))
Art. 58 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. (29) 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. ((9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.)) ------------- AGGIORNAMENTO (29) La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"".
Art. 59 Finmeccanica S.p.a. 1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita' speciale per le finalita' del presente articolo. ((In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento)).
Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60 Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge. 2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. 3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. 4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. 5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso. 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' abrogato. 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa. 8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. 8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni". 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio. 11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile. 15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unita' previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.
Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica) 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento"; b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti". 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza". 5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca. 6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita'. 7. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. 7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province. 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento"; b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma". 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30) 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati. 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (25) (30) 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma. 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. ((50)) 20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19: a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) le regioni: 1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. 21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria. 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (27) 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. 24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli". 27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: "345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010." ------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Universita' della Valle d'Aosta" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che: "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (50) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali) 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo camma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria. 2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. ((17)) 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonche' delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresi' le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere. 4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente. 6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura. 7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3. 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate". 10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. 11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione".
Art. 63 Esigenze prioritarie 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di ((900 milioni)) di euro per l'anno 2009 ((e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010)), per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011". ((9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.)) 10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 ((, di 2.340 milioni)) di euro ((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012)). ((La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.)) 11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)). 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e ((dei)) trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 ((dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)), e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e ((dei)) trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e ((dei)) trasporti, d'intesa con la ((Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni)). In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata. ((13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.))
Art. 63-bis (((Cinque per mille))) ((1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3. 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010. 6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.))
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.((20)) 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18) f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (18) ((20)) 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. 4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. 4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. --------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio 2009, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4, lettere f-bis) e f-ter), del presente articolo 64. --------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che "L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo".
Art. 65 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 66 Turn over 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20) 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (20) 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. ((46)) 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) ((46)) 14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14. (20) ((46)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010." Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010." ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537". ------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Art. 67 Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni . 4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento". 6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368. 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).
Art. 68 Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato ((articolo 29 del)) decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza ((rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e)) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo ((la data di entrata in vigore)) del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni. b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. ((6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato.)) 7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 69 (((Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali))) ((1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. 4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.))
Art. 70 Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. ((1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.)) 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale . 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)). 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. 5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (39) 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39) 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. ------------- AGGIORNAMENTO (39) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".
Art. 72 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1. 2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento." 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia 'di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. ((52)) 11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati. ------------- AGGIORNAMENTO (52) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014".
Art. 73 Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite ((dalla seguente:)) "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; ((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze")). 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) (( . . . )) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa"; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.
Art. 74 Riduzione degli assetti organizzativi 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ((...)) le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale , ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. ((In considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo)). 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (12) (17) --------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 Febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 10) che "Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine". --------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74".
Art. 75 ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 76 Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'". 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti: a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (29) 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. ((Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.)) Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. (40) 8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita' delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (29) La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 27 (in G.U. 1a s.s. G.U. 3/2/2010, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)"". -------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010".
Capo III
Patto di stabilita' interno
Art. 77 Patto di stabilita' interno 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita' interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso ((al presente decreto)) sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. ((2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. 2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti locali) 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali: a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011; b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono: 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono: 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011; 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. 4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo. ((4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.)) 5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d). 7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c). 7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse. 7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. 7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse. 7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. ((7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse)). 8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33. 9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale. 9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5. 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale. 12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina. 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno. 15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76. 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. 17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009. 18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. ((40)) 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76. 21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. 22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. 23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono: a) per le province: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) per i comuni: 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. 25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria. 28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita. 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati. 32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero. ------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008". Si riporta di seguito il testo dei suddetti commi 3 e 4: "3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno,a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".
Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome) 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la concessione di crediti. 5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa. 5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. 5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del batto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. 5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13. 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. 8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale. 11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. 12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. 14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6. 15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. ((40)) 16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. ((40)) 17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006. 18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita. 19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati. ------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".
Art. 77-quater (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa: a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter; b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali. 2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. ((I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.)) 4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. 5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente. 6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni. 7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente: "2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24) 8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi. 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati. 11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE. ------------- AGGIORNAMENTO (24) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 7 "nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".
Art. 78 Disposizioni urgenti per Roma capitale 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro. (30) 4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. ((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)). Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. ------------- AGGIORNAMENTO (30) Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
Art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011((...)). Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.((40)) 1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere ((entro il 15 ottobre 2009)), che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1); c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis ((entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre)), con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata". 1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8-sexies, comma 5: 1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome"; 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994"; b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies"; c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,"; d) all'articolo 8-quinquies: 1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,"; 2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati"; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso". 1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze". 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso. ------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".
Art. 80 Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili 1. L'Istituto nazionale ((della previdenza)) sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici. 4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al ((comma 3)). 5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)), da emanarsi entro trenta giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito ((delle amministrazioni)) pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Art. 81 Settori petrolifero e del gas 1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi ((superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro)) e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; ((c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale)) Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 )). ((52)) 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 . 18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente: "Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita' di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92". 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento. 22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito; a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito; b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento. 25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. 26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22; b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico. 31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. 33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32. 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione. 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. . 35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, f amorniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalleministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29 . 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32. 38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. ------------ AGGIORNAMENTO (52) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010". Inoltre ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali."
Art. 82 Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti." 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 . Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"; c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare". 4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti. 6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi"; c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri". 7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi. 11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi". 12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12. 13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008". 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972"; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972". 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente. 16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262". 17. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 18. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 18-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 19. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 20. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento". 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto. 22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: "5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo , del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'." 23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata. 24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option". 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all' articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia. 26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento." 28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera: "b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83 Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. 2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. 2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive . 3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti". 5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacita' contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia". 14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall' articolo 7. 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale. 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008; b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009. 18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. 20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze". 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto . 23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca"; b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione"; c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria". 23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati". 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre". 25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita. 26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse. 28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"; b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta". 28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater. 28-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)). 28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio"; b)al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1". 28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo. 28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri: a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni; b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili; c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data; e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. 28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. 28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante. 3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarita' del mercato dell' autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti ((, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore)). Tali accordi possono altresi' prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche' alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta. 4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo ((e ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4)). 4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4. 4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4. 4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2. 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza. 11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data. 12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14. 13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada. 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. 15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse. 16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea". 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza. 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29. 28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, ((60, comma 8)), 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, ((79, comma 2,)), 81, 82 ((, comma 16,)) del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. ((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: Ministero dell'economia e delle finanze 846.000; Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000; Ministero della giustizia 10.000; Ministero degli affari esteri 7.800.000; Ministero dell'interno 39.700.000; Ministero per i beni e le attivita' culturali 1.568.000; Ministero della salute 13.000.000; Ministero dei trasporti 67.000; Ministero dell'universita' e della ricerca 1.490.000; Ministero della solidarieta' sociale 55.000.000; b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto; d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. )) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano
Elenco 1 ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Elenco 2 Effetti sul patto di stabilita' interno 2009 (in milioni) -------------------------- | 2009 | Accantonamenti: | ------------------------------------------------------------------- |1) R.S.O. | 900|su cap. MEF 2856 | ------------------------------------------------------------------- |2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.| 310|su cap. MEF 2797 | ------------------------------------------------------------------- |3) Regione siciliana | 210|su cap. MEF 2700 | ------------------------------------------------------------------- |4) Regione Friuli-V.G. | 80|su capitoli MEF | | | |nn. 2856 (per 53 | | | |milioni) e 2702 | | | |(per 27 milioni) | ------------------------------------------------------------------- |5) Enti locali | 1.650|su cap. Ministero| | | |Interno 1316 | -------------------------------------------------------------------
Allegato A Disposizioni abrogate ex articolo 24 ===================================================================== n |Tipo atto |Numero|Data |Titolo ===================================================================== | | | |AFFRANCAMENTO DEI | | | |CANONI ENFITEUTICI, | | | |LIVELLI, CENSI, DECIME | | | |ED ALTRE PRESTAZIONI 1 |LEGGE |1636 |24/01/1864|DOVUTE A CORPI MORALI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESPROPRIAZIONI PER | | | |CAUSA DI UTILITA' 2 |LEGGE |2359 |25/06/1865|PUBBLICA --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZA LA | | | |PROMULGAZIONE E | | | |L'ESECUZIONE IN TUTTE | | | |LE PROVINCIE DEL REGNO | | | |DELLA LEGGE CONSOLARE | | | |DEL 15 AGOSTO 1858, N 3 |LEGGE |2604 |15/11/1865|2984 --------------------------------------------------------------------- | | | |L'APPROVAZIONE E | | | |PUBBLICAZIONE DEL | | | |CODICE DI PROCEDURA 4 |REGIO DECRETO |2598 |26/11/1865|PENALE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE O | | | |CAMBIAMENTO IN MODO | | | |PERMANENTE DELLE FIERE 5 |LEGGE |2933 |17/05/1866|E DEI MERCATI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CONCERNENTE | | | |MARCHI E DISTINTIVI DI 6 |LEGGE |4577 |30/08/1868|FABBRICA --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DELLE | | | |RAGIONERIE DEI | | | |MINISTERI E DELLE | | | |AMMINISTRAZIONI 7 |REGIO DECRETO |5927 |08/10/1870|CENTRALI --------------------------------------------------------------------- | | | |COL QUALE SONO | | | |PUBBLICATI NELLA | | | |PROVINCIA DI ROMA LA | | | |LEGGE ED IL REGOLAMENTO | | | |CONSOLARI, E DECRETI | | | |RELATIVI ALLA | | | |CONCESSIONE E REVOCA | | | |DELL'EXEQUATUR AGLI | | | |AGENTI DELLE POTENZE | | | |ESTERE, ED IL DECRETO 8 |REGIO DECRETO |6034 |17/11/1870|SUI PASSAPORTI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE SUI CONSORZI 9 |LEGGE |1387 |29/05/1873|D'IRRIGAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |TASSA SULLA | | | |FABBRICAZIONE | | | |DELL'ALCOOL E DELLA 10 |LEGGE |1952 |03/06/1874|BIRRA --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DELLE CASSE | | | |DI RISPARMIO POSTALI E | | | |PER MODIFICAZIONE ALLA | | | |L. 17 MAGGIO 1865 SULLA | | | |CASSA DEPOSITI E 11 |LEGGE |2779 |27/05/1875|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLE PER | | | |L'ORDINAMENTO GENERALE 12 |REGIO DECRETO |2552 |27/05/1875|DEGLI ARCHIVI DI STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |SULLA PUBBLICAZIONE 13 |LEGGE |3195 |30/06/1876|DEGLI ANNUNZI LEGALI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE SUL MIGLIORAMENTO | | | |DELLA CONDIZIONE DEGLI 14 |LEGGE |3212 |07/07/1876|IMPIEGATI DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI | | | |D'IMPOSTA SUI REDDITI 15 |REGIO DECRETO |4021 |24/08/1877|DELLA RICCHEZZA MOBILE --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CONCERNENTE LE | | | |BONIFICAZIONI DELL'AGRO 16 |LEGGE |4642 |11/12/1878|ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE SULLE | | | |ESPROPRIAZIONI PER | | | |PUBBLICA UTILITA' DEL 17 |LEGGE |5188 |18/12/1879|25 GIUGNO 1865, N.2359 --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DEL CORPO 18 |LEGGE |874 |05/07/1882|REALE DEL GENIO CIVILE --------------------------------------------------------------------- | | | |GARANZIA GOVERNATIVA | | | |PER IL PRESTITO DI 150 | | | |MILIONI DI LIRE DA | | | |CONTRARSI DAL MUNICIPIO 19 |LEGGE |1482 |08/07/1883|DI ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CONCERNENTE IL | | | |BONIFICAMENTO DELL'AGRO 20 |LEGGE |1489 |08/07/1883|ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLA LEGGE | | | |SULL'AMMINISTRAZIONE E | | | |SULLA CONTABILITA' 21 |REGIO DECRETO |2016 |17/02/1884|GENERALE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SUI | | | |DIRITTI PRIVATI DI 22 |REGIO DECRETO |2503 |15/05/1884|PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE PORTANTE | | | |MODIFICAZIONI AL TITOLO | | | |IV: PORTI, SPIAGGE E | | | |FARI, DELLA LEGGE 20 | | | |MARZO 1865, N. 2248, | | | |ALLEGATO F, SULLE OPERE 23 |LEGGE |2518 |16/07/1884|PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CONCERNENTE LE | | | |DERIVAZIONI DI ACQUE 24 |LEGGE |2644 |10/08/1884|PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE PRESSO IL | | | |MINISTERO DI | | | |AGRICOLTURA, INDUSTRIA | | | |E COMMERCIO UN UFFICIO | | | |SPECIALE PER LA 25 |REGIO DECRETO |2730 |23/10/1884|PROPRIETA' INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESECUZIONE DELLE OPERE | | | |DI BONIFICA | | | |CLASSIFICATE DI 1 | | | |CATEGORIA, AI SENSI | | | |DELL'ART. 12 DELLA | | | |LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA 26 |LEGGE |3962 |04/07/1886|CONCEDERSI AI CONSORZI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE SUI CONSORZI | | | |DELLE ACQUE A SCOPO 27 |LEGGE |5192 |02/02/1888|INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE PER LA TUTELA | | | |DELLA IGIENE E DELLA 28 |LEGGE |5849 |22/12/1888|SANITA' PUBBLICA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINO DEL COLLEGIO 29 |LEGGE |5873 |27/12/1888|DEI CINESI IN NAPOLI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEL | | | |MINISTERO DELLE POSTE E | | | |TELEGRAFI E | | | |REGOLAMENTO, CONFORME | | | |LE TABELLE A E B, | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DEI FONDI STANZIATI NEL | | | |BILANCIO IN CORSO PEL | | | |MINISTERO DEI LAVORI 30 |REGIO DECRETO |5973 |10/03/1889|PUBBLICI --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE AL | | | |GOVERNO DEL RE AD | | | |ESEGUIRE UNA REVISIONE | | | |DEI REDDITI DEI 31 |LEGGE |6214 |11/07/1889|FABBRICATI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA L. | | | |17 FEBBRAIO 1884, N. | | | |2016, SULLA | | | |CONTABILITA' GENERALE 32 |LEGGE |6216 |11/07/1889|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO SULLA 33 |REGIO DECRETO |6535 |19/11/1889|MENDICITA' --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DELLA | | | |GIUSTIZIA 34 |LEGGE |6837 |01/05/1890|AMMINISTRATIVA --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE PORTANTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LA 35 |LEGGE |6980 |20/07/1890|CITTA' DI ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CHE REGOLA IL | | | |SERVIZIO E LE | | | |ATTRIBUZIONI PER GLI | | | |UFFICIALI REGGENTI DI 36 |LEGGE |7321 |21/12/1890|PUBBLICA SICUREZZA --------------------------------------------------------------------- | | | |PULIZIA DELLE MINIERE, 37 |LEGGE |184 |30/03/1893|CAVE E TORBIERE --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CHE CONVERTE IL | | | |DEBITO VITALIZIO | | | |ATTUALE E PER LE | | | |PENSIONI DEGLI | | | |IMPIEGATI CIVILI E 38 |LEGGE |279 |15/06/1893|MILITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE PER LA | | | |TRASMISSIONE A DISTANZA | | | |DELLE CORRENTI 39 |LEGGE |232 |07/06/1894|ELETTRICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI 40 |REGIO DECRETO |20 |26/01/1896|DOGANALI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |LEGGI SUL CREDITO | | | |FONDIARIO DEL 22 | | | |FEBBRAIO 1885, N. 2922 | | | |E 17 LUGLIO 1890, N. 41 |LEGGE |183 |04/06/1896|6955 --------------------------------------------------------------------- | | | |COMPETENZA DEI PREFETTI | | | |PER AUTORIZZARE LE | | | |PROVINCIE, I COMUNI E | | | |LE ISTITUZIONI | | | |PUBBLICHE DI | | | |BENEFICENZA AD | | | |ACCETTARE LASCITI E | | | |DONAZIONI E AD 42 |LEGGE |218 |21/06/1896|ACQUISTARE BENI STABILI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE SULLA BENEFICENZA | | | |PUBBLICA PER LA CITTA' 43 |LEGGE |343 |30/07/1896|DI ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLA LA CESSAZIONE | | | |DELLE TRAMVIE A 44 |LEGGE |561 |27/12/1896|TRAZIONE MECCANICA --------------------------------------------------------------------- | | | |REGIO DECRETO CHE | | | |APPROVA IL TESTO UNICO | | | |DELLE LEGGI SULLE TASSE 45 |REGIO DECRETO |217 |20/05/1897|DI REGISTRO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |LEGISLATIVE SULLA | | | |CONSERVAZIONE DEI | | | |CATASTI DEI TERRENI E 46 |REGIO DECRETO |276 |04/07/1897|DEI FABBRICATI --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CHE MODIFICA | | | |L'ART. 81 DEL TESTO | | | |UNICO DELLA LEGGE DI | | | |PUBBLICA SICUREZZA DEL | | | |30 GIUGNO 1889, N. 6144 | | | |SUL SERVIZIO DEGLI 47 |LEGGE |334 |22/07/1897|INABILI AL LAVORO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLA TARIFFA | | | |GENERALE DEI DAZI | | | |DOGANALI, ED ALTRI 48 |LEGGE |110 |07/04/1898|PROVVEDIMENTI GENERALI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI DI | | | |POLIZIA FERROVIARIA, | | | |RIGUARDANTI I RITARDI 49 |LEGGE |446 |21/12/1899|DEI TRENI --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLA LEGGE | | | |SULLE BONIFICAZIONI | | | |DELLE PALUDI E DEI 50 |REGIO DECRETO |195 |22/03/1900|TERRENI PALUDOSI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LE | | | |SPEDALITA' DEGLI | | | |INFERMI POVERI NON | | | |APPARTENENTI AL COMUNE | | | |DI ROMA, RICOVERATI | | | |NEGLI OSPEDALI DELLA 51 |LEGGE |211 |31/05/1900|CAPITALE --------------------------------------------------------------------- 52 |LEGGE |23 |31/01/1901|LEGGE SULLA EMIGRAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | |REGOLAMENTO PER | | | |L'ESECUZIONE DELLA | | | |LEGGE N. 23 DEL 31 53 |REGIO DECRETO |375 |10/07/1901|GENNAIO 1901, n. 23. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELL'ATTO | | | |ADDIZIONALE FIRMATO A | | | |BRUXELLES, DALL'ITALIA | | | |E DA VARI ALTRI STATI | | | |PER LA TUTELA DELLA 54 |LEGGE |523 |12/12/1901|PROPRIETA' INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |DISPOSIZIONI DI LEGGE | | | |CHE REGOLANO LE | | | |PENSIONI DEGLI OPERAI 55 |LEGGE |518 |26/12/1901|DELLA REGIA MARINA --------------------------------------------------------------------- | | | |INDENNITA' PER LE SPESE | | | |DI VIAGGIO DEGLI | | | |UFFICIALI CONSOLARI DI 56 |REGIO DECRETO |97 |02/03/1902|1 CATEGORIA --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVO TESTO UNICO PER | | | |LA RISCOSSIONE DELLE 57 |REGIO DECRETO |281 |29/06/1902|IMPOSTE DIRETTE --------------------------------------------------------------------- | | | |REGIME DOGANALE SUGLI 58 |LEGGE |238 |02/07/1902|ZUCCHERI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVENZIONI PER IL 59 |LEGGE |290 |07/07/1902|RISANAMENTO DI NAPOLI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 30 MARZO 1893, N. | | | |173, CONCERNENTE LE | | | |OPERE IDRAULICHE DI 3, 60 |LEGGE |304 |07/07/1902|4 E 5 CATEGORIA --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE MODIFICA GLI | | | |ARTICOLI 3 E 9 | | | |DELL'ALTRO REGIO | | | |DECRETO 31 GENNAIO | | | |1901, N. 36, SUL | | | |RILASCIO DEI PASSAPORTI 61 |REGIO DECRETO |523 |20/11/1902|PER L'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |PER LA COSTITUZIONE DI | | | |UN CONSORZIO AUTONOMO | | | |PER L'ESECUZIONE DELLE | | | |OPERE E PER L'ESERCIZIO 62 |LEGGE |50 |12/02/1903|DEL PORTO DI GENOVA --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSUNZIONE DIRETTA DEI | | | |PUBBLICI SERVIZI DA 63 |LEGGE |103 |29/03/1903|PARTE DEI COMUNI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SUL | | | |CONCORDATO PREVENTIVO E | | | |SULLA PROCEDURA DEI 64 |LEGGE |197 |24/05/1903|PICCOLI FALLIMENTI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE | | | |DELL'ISTITUTO DI S. | | | |SPIRITO IN SASSIA ED | | | |OSPEDALI RIUNITI IN 65 |LEGGE |321 |08/07/1903|ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |BONIFICAMENTO DELL'AGRO 66 |LEGGE |474 |13/12/1903|ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI 'SUI | | | |MANICOMI E SUGLI 67 |LEGGE |36 |14/02/1904|ALIENATI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICA ALL'ART. 4 | | | |DELLA LEGGE 11 LUGLIO | | | |1889, N. 6216, | | | |RIGUARDANTE GLI APPALTI | | | |DI LAVORI PUBBLICI A | | | |SOCIETA' COOPERATIVE DI 68 |LEGGE |178 |12/05/1904|PRODUZIONE E LAVORO --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |CONCESSIONE DI SUSSIDI | | | |A COMUNI ED A CONSORZI | | | |PER LA ESECUZIONE DI 69 |REGIO DECRETO |445 |16/06/1904|OPERE PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE ALLA | | | |SPESA PER RIPARARE I | | | |DANNI CAGIONATI ALLE | | | |STRADE NAZIONALI DALLE | | | |ALLUVIONI E FRANE DEL | | | |SECONDO SEMESTRE DEL 70 |LEGGE |313 |03/07/1904|1903 --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA 71 |LEGGE |320 |08/07/1904|CITTA' DI ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE DEL | | | |PRESTITO DEL COMUNE DI 72 |REGIO DECRETO |337 |11/07/1904|ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI | | | |COMMISSIONI | | | |PROVINCIALI, DI UN | | | |CONSIGLIO SUPERIORE E | | | |DI UN SERVIZIO | | | |D'ISPEZIONE DELLA | | | |PUBBLICA ASSISTENZA E 73 |LEGGE |390 |18/07/1904|BENEFICENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |CONCESSIONE DI SUSSIDI | | | |PER OPERE STRADALI E | | | |IDRAULICHE DISTRUTTE E 74 |LEGGE |674 |29/12/1904|DANNEGGIATE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |L'ESERCIZIO DI STATO | | | |DELLE FERROVIE NON | | | |CONCESSE AD IMPRESE 75 |LEGGE |137 |22/04/1905|PRIVATE --------------------------------------------------------------------- | | | |SULL'ESERCIZIO DI STATO | | | |DELLE FERROVIE NON | | | |CONCESSE AD IMPRESE 76 |REGIO DECRETO |259 |15/06/1905|PRIVATE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER IL | | | |PAGAMENTO DELLE SOMME | | | |DOVUTE ALLO STATO DALLE | | | |SOCIETA' ESERCENTI LE | | | |RETI FERROVIARIE | | | |ADRIATICA, MEDITERRANEA 77 |LEGGE |261 |25/06/1905|E SICULA --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SUL 78 |REGIO DECRETO |646 |16/07/1905|CREDITO FONDIARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE AL | | | |MINISTRO DEGLI ESTERI | | | |DI PUBBLICARE LA | | | |TRADUZIONE ITALIANA | | | |DELLE TRE CONVENZIONI | | | |DI DIRITTO | | | |INTERNAZIONALE FIRMATE | | | |ALL'AJA IL 12 GIUGNO 79 |REGIO DECRETO |524 |18/09/1905|1902. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SUL | | | |BONIFICAMENTO DELL'AGRO | | | |ROMANO E SULLA | | | |COLONIZZAZIONE DEI BENI 80 |REGIO DECRETO |647 |10/11/1905|DEMANIALI DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LE | | | |SOCIETA' COOPERATIVE DI | | | |PRODUZIONE E LAVORO CHE | | | |CONCORRONO ALLE 81 |LEGGE |126 |19/04/1906|PUBBLICHE GARE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SPECIALI | | | |SULLA COSTRUZIONE E | | | |SULL'ESERCIZIO DELLE 82 |LEGGE |272 |30/06/1906|STRADE FERRATE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESERCIZIO DELLA | | | |PROFESSIONE DI 83 |LEGGE |327 |15/07/1906|RAGIONIERE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE PER | | | |L'ACQUISTO DI CARBONE 84 |LEGGE |346 |15/07/1906|PER LA REGIA MARINA --------------------------------------------------------------------- | | | |RELATIVA ALLA | | | |LIQUIDAZIONE DELLA | | | |PENSIONE PER GLI OPERAI | | | |BORGHESI DIPENDENTI DAL 85 |LEGGE |360 |15/07/1906|MINISTERO DELLA GUERRA --------------------------------------------------------------------- | | | |CESSIONE E RISCATTO DI | | | |CANONI E DI ALTRI ONERI 86 |LEGGE |441 |15/07/1906|REALI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE IL TESTO | | | |UNICO DELLA LEGGE | | | |SULL'ORDINAMENTO DEL | | | |CORPO REALE DEL GENIO 87 |REGIO DECRETO |522 |03/09/1906|CIVILE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE IL | | | |GOVERNO AD ANTICIPARE | | | |LE SOMME OCCORRENTI PER | | | |L'ESECUZIONE DEI LAVORI | | | |DI SOMMA URGENZA | | | |DIRETTI AD ARRESTARE IL 88 |LEGGE |112 |21/03/1907|MOVIMENTO DI FRANE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE | | | |DELL'ISTITUTO DI S. | | | |SPIRITO E DEGLI | | | |OSPEDALI RIUNITI DI 89 |LEGGE |110 |24/03/1907|ROMA --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 90 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA 91 |LEGGE |502 |11/07/1907|CITTA' DI ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |IL TESTO UNICO DELLE | | | |LEGGI RELATIVE ALLE | | | |ATTRIBUZIONI DELLA | | | |GIUNTA PROVINCIALE | | | |AMMINISTRATIVA IN SEDE 92 |REGIO DECRETO |639 |17/08/1907|GIURISDIZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AGLI | | | |ARTICOLI 16 E 20 DELLA | | | |LEGGE 22 DICEMBRE 1905, | | | |N. 592, SUL CREDITO 93 |LEGGE |794 |22/12/1907|FONDIARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |RIGUARDANTE LA TASSA | | | |COMUNALE SULLA PIETRA | | | |POMICE NELL'ISOLA DI 94 |LEGGE |10 |05/01/1908|LIPARI --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DI LEGGE | | | |SULLE CASE POPOLARI O 95 |REGIO DECRETO |89 |27/02/1908|ECONOMICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENDE AL CREDITO | | | |DELLO STATO PER LA | | | |TOTALITA' DEI MUTUI, IL | | | |PRIVILEGIO SPECIALE | | | |STABILITO A FAVORE DI | | | |ESSO, DALL'ART. 1962 96 |LEGGE |71 |27/02/1908|DEL CODICE CIVILE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLE | | | |NUOVE CONVENZIONI DEI | | | |SERVIZI POSTALI E 97 |LEGGE |111 |05/04/1908|COMMERCIALI MARITTIMI --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLA LEGGE 98 |REGIO DECRETO |269 |21/05/1908|COMUNALE E PROVINCIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE MODIFICA L'ART. 37 | | | |DEL TESTO UNICO DELLA 99 |LEGGE |415 |02/07/1908|LEGGE SULL'AGRO ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVALIDA IL REGIO | | | |DECRETO 12 MARZO 1908, | | | |N. 110, RELATIVO | | | |ALL'ORDINAMENTO DELLE | | | |DIREZIONI | | | |COMPARTIMENTALI DELLE 100 |LEGGE |405 |09/07/1908|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE E 101 |LEGGE |444 |12/07/1908|COSTRUZIONE DI FERROVIE --------------------------------------------------------------------- | | | |REGOLAMENTO DELLE | | | |BIBLIOTECHE SPECIALI | | | |GOVERNATIVE NON APERTE 102 |REGIO DECRETO |223 |01/04/1909|AL PUBBLICO --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER | | | |L'INALIENABILITa' DELLE | | | |ANTICHITA' E DELLE 103 |LEGGE |364 |20/06/1909|BELLE ARTI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE ALLA LEGGE | | | |RIGUARDANTE | | | |L'ORDINAMENTO | | | |DELL'ESERCIZIO DI STATO | | | |DELLE FERROVIE NON | | | |CONCESSE AD IMPRESE 104 |LEGGE |372 |25/06/1909|PRIVATE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPORTANTE | | | |MODIFICAZIONI AL REGIME 105 |LEGGE |443 |11/07/1909|FISCALE DEGLI SPIRITI --------------------------------------------------------------------- | | | |COORDINANTI IN TESTO | | | |UNICO LE DISPOSIZIONI | | | |VIGENTI PER LE FERROVIE | | | |CONCESSE ALL'INDUSTRIA | | | |PRIVATA, LE TRAMVIE E | | | |LE AUTOMOBILI IN 106 |LEGGE |524 |15/07/1909|SERVIZIO PUBBLICO --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTRUZIONE O | | | |RICOSTRUZIONE DELLE | | | |STRADE DI ALLACCIAMENTO | | | |PER I COMUNI ISOLATI A | | | |SENSI DELLA LEGGE 15 107 |LEGGE |5 |02/01/1910|LUGLIO 1906, N. 383 --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CONCERNENTE LA 108 |LEGGE |9 |02/01/1910|NAVIGAZIONE INTERNA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DELLE | | | |CAMERE DI COMMERCIO ED 109 |LEGGE |121 |20/03/1910|ARTI DEL REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER IL | | | |DEMANIO FORESTALE DI | | | |STATO E PER LA TUTELA E | | | |L'INCORAGGIAMENTO DELLA 110 |LEGGE |277 |02/06/1910|SILVICOLTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI 111 |REGIO DECRETO |536 |17/07/1910|SUL DEBITO PUBBLICO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |ESTENDERE IL | | | |BONIFICAMENTO E LA | | | |COLONIZZAZIONE 112 |LEGGE |491 |17/07/1910|DELL'AGRO ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE CONCERNENTE | | | |DISPOSIZIONI VARIE PER | | | |LA CASSA DEI DEPOSITI E | | | |PRESTITI E LE GESTIONI 113 |LEGGE |855 |11/12/1910|ANNESSE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLE LEGGI | | | |SULLA CASSA DEPOSITI E | | | |PRESTITI ED ALTRE 114 |LEGGE |543 |18/06/1911|DISPOSIZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE APPORTA | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. | | | |306, RELATIVA AL | | | |COLLEGIO - CONVITTO PER | | | |GLI ORFANI DEI SANITARI 115 |LEGGE |725 |02/07/1911|ITALIANI IN PERUGIA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIGUARDANTE L'AUMENTO | | | |DELLE SOVVENZIONI | | | |CHILOMETRICHE PER LE | | | |FERROVIE DA CONCEDERE 116 |LEGGE |848 |21/07/1911|ALL'INDUSTRIA PRIVATA --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE APPROVA IL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SUL | | | |REGOLAMENTO DEL R. 117 |REGIO DECRETO |1497 |24/12/1911|ESERCITO --------------------------------------------------------------------- | | | |OBBLIGO DELLA LAUREA IN | | | |MEDICINA E CHIRURGIA | | | |PER L'ESERCIZIO DELLA 118 |LEGGE |298 |31/03/1912|ODONTOIATRIA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |L'ESERCIZIO DELLE | | | |ASSICURAZIONI SULLA | | | |DURATA DELLA VITA UMANA | | | |DA PARTE DI UN ISTITUTO | | | |NAZIONALE DI 119 |LEGGE |305 |04/04/1912|ASSICURAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |LEGGI VIGENTI | | | |RIGUARDANTI LE FERROVIE 120 |REGIO DECRETO |728 |28/06/1912|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORME NEL SERVIZIO 121 |LEGGE |748 |02/07/1912|POSTALE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI SULLA | | | |PRODUZIONE E LA 122 |LEGGE |869 |06/07/1912|INDUSTRIA SERICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE ISTITUISCE UN FONDO | | | |DI PREVIDENZA A FAVORE | | | |DEL PERSONALE DELLE 123 |LEGGE |812 |12/07/1912|DOGANE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |PER L'EQUO TRATTAMENTO | | | |DEL PERSONALE ADDETTO | | | |AI PUBBLICI SERVIZI DI | | | |TRASPORTI, PER LE TASSE | | | |DI BOLLO SUI RELATIVI | | | |BIGLIETTI E PER LA | | | |TASSA DI REGISTRO SUGLI | | | |ATTI DI CONCESSIONE DI 124 |LEGGE |835 |14/07/1912|TRAMVIE. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL 1/A | | | |COMMA DELL'ART. 25 T. | | | |U. DELLA LEGGE 28 | | | |APRILE 1910, N. 204, | | | |SUGLI ISTITUTI DI 125 |REGIO DECRETO |1068 |16/09/1912|EMISSIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEL CORSO | | | |LEGALE DEI BIGLIETTI DI | | | |BANCA - MODIFICAZIONI | | | |AGLI ART. 21 E 25 DELLA | | | |LEGGE SUGLI ISTITUTI DI | | | |EMISSIONE - | | | |DISPOSIZIONI PER IL | | | |FONDO DI ESERCIZIO | | | |DELLE FILIALI DEL BANCO | | | |DI SICILIA IN | | | |TRIPOLITANIA E 126 |LEGGE |1346 |29/12/1912|CIRENAICA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SULLA | | | |AUTORIZZAZIONE | | | |ALL'APERTURA ED | | | |ALL'ESERCIZIO DELLE 127 |LEGGE |468 |22/05/1913|FARMACIE --------------------------------------------------------------------- | | | |VENDITA E CONSUMO DI 128 |LEGGE |632 |19/06/1913|BEVANDE ALCOLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |OPERA DI PREVIDENZA E | | | |PROVVEDIMENTI VARI A | | | |FAVORE DEL PERSONALE | | | |DELLE FERROVIE DELLO 129 |LEGGE |641 |19/06/1913|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |VIGILANZA SULLE | | | |FONDAZIONI CHE HANNO | | | |PER FINE LO INCREMENTO | | | |DELL'ECONOMIA NAZIONALE | | | |E DELL'ISTRUZIONE | | | |AGRARIA, INDUSTRIALE E | | | |COMMERCIALE ED 130 |LEGGE |770 |19/06/1913|ISTITUZIONI AFFINI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |NORME IN VIGORE IN | | | |DIPENDENZA | | | |DELL'ABOLIZIONE DEL 131 |REGIO DECRETO |1148 |08/09/1913|BILANCIO D'ASSESTAMENTO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SULLA | | | |REGIA AVVOCATURA 132 |REGIO DECRETO |1303 |24/11/1913|ERARIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |DI "LEGGE SULLE | | | |IMPORTAZIONI ED | | | |ESPORTAZIONI 133 |REGIO DECRETO |1453 |18/12/1913|TEMPORANEE" --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL NUOVO | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI | | | |SULL'ORDINAMENTO DELLA | | | |REGIA GUARDIA DI 134 |REGIO DECRETO |1440 |26/11/1914|FINANZA --------------------------------------------------------------------- | | | |SULLA CEDIBILITA' DEGLI | | | |STIPENDI DEGLI | | | |IMPIEGATI E DELLE | | | |MERCEDI DEGLI OPERAI 135 |LEGGE |1362 |16/12/1914|DIPENDENTI DALLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |TRATTAMENTO DI | | | |VECCHIAIA AL PERSONALE | | | |SUBALTERNO DI RUOLO DEL | | | |MINISTERO DELLE POSTE E 136 |LEGGE |1376 |20/12/1914|DEI TELEGRAFI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI VARIE 137 |LEGGE |947 |16/07/1916|SULLA SANITA' PUBBLICA --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRIME L'ATTUALE | | | |CORPO DELLE GUARDIE DI | | | |CITTA' ED ISTITUISCE IL | | | |CORPO DELLA R. GUARDIA | | | |PER LA PUBBLICA 138 |REGIO DECRETO |1790 |02/10/1919|SICUREZZA --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI PEL | | | |CONCORSO DELLO STATO | | | |NELLE SPESE PER OPERE 139 |REGIO DECRETO |1154 |22/07/1920|DI IRRIGAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |AL CONTROLLO SULLA | | | |PRODUZIONE E SUL | | | |COMMERCIO DELLE VITI 140 |LEGGE |1363 |26/09/1920|AMERICANE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE AI MILITARI | | | |DEL REGIO ESERCITO E | | | |DELLA REGIA MARINA | | | |DELLE NUOVE | | | |DISPOSIZIONI SULLE 141 |REGIO DECRETO |1626 |18/11/1920|PENSIONI. --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN FAVORE | | | |DELLA PESCA E DEI 142 |LEGGE |312 |24/03/1921|PESCATORI --------------------------------------------------------------------- | | | |RELATIVI ALLA CESSIONE | | | |GRATUITA PER ANNI | | | |CINQUE ALLA CROCE ROSSA | | | |ITALIANA DEI RIFIUTI DI | | | |ARCHIVIO E MOBILI 143 |LEGGE |378 |31/03/1921|INSERVIBILI --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVI QUADRI DI | | | |CLASSIFICAZIONE DEGLI | | | |STIPENDI PER IL | | | |PERSONALE DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO E | | | |APPORTA ALTRESL | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE ORGANICA DELLE 144 |LEGGE |368 |07/04/1921|FERROVIE MEDESIME --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LE | | | |PENSIONI DEL PERSONALE | | | |DELLE FERROVIE DELLO 145 |LEGGE |369 |07/04/1921|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 19 GIUGNO 1913, | | | |N. 641, SULL'OPERA DI | | | |PREVIDENZA PER IL | | | |PERSONALE DELLE 146 |LEGGE |370 |07/04/1921|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 8 LUGLIO | | | |1919, N, 1271, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |CONCESSIONE DI MUTUI | | | |PER OPERE IDRAULICHE E | | | |DI SISTEMAZIONE DEI 147 |LEGGE |541 |14/04/1921|BACINI MONTANI --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | | | |DEGLI INVALIDI DI | | | |GUERRA NELLE PUBBLICHE | | | |AMMINISTRAZIONI E NELLE 148 |LEGGE |1312 |21/08/1921|AZIENDE PRIVATE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AGLI | | | |ARTICOLI 74 TERZO | | | |CAPOVERSO, DELLA LEGGE, | | | |TESTO UNICO 2 GENNAIO | | | |1913, N. 453, E 190 | | | |DELLA LEGGE, TESTO | | | |UNICO 4 FEBBRAIO 1915, | | | |N. 148, APPORTANTI | | | |SEMPLIFICAZIONI PER LA | | | |CONTRATTAZIONE DEI | | | |PRESTITI CON LA CASSA 149 |REGIO DECRETO |1576 |20/10/1921|DEPOSITI E PRESTITI. --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE RECA MODIFICAZIONI | | | |DI TESTI UNICI DI LEGGE | | | |25 LUGLIO 1904, N. 523, | | | |SULLE OPERE IDRAULICHE | | | |E 11 LUGLIO 1913, N. | | | |959, SULLA NAVIGAZIONE 150 |REGIO DECRETO |1688 |19/11/1921|INTERNA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |NORME PER IL PAGAMENTO | | | |DELLE RENDITE DI DEBITO | | | |PUBBLICO NOMINATIVE E | | | |PER IL RIMBORSO DEI 151 |REGIO DECRETO |366 |19/02/1922|TITOLI ESTRATTI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 2 | | | |SETTEMBRE 1913, N. | | | |1709, CHE ISTITUISCE LA | | | |SEZIONE PER IL CREDITO | | | |E IL RISPARMIO PRESSO | | | |L'ISTITUTO ITALIANO DI 152 |LEGGE |1158 |06/07/1922|CREDITO FONDIARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL NUOVO | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI | | | |PER LA RISCOSSIONE 153 |REGIO DECRETO |1401 |17/10/1922|DELLE IMPOSTE DIRETTE --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DELLA | | | |COMMISSIONE CENTRALE 154 |REGIO DECRETO |1548 |29/10/1922|PER LE COOPERATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |RICERCA E LA | | | |UTILIZZAZIONE DELLE 155 |LEGGE |1636 |03/12/1922|SOSTANZE RADIOATTIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |CHE SOPPRIME IL | | | |CONSIGLIO SUPERIORE | | | |DELLE ANTICHITA' E | | | |BELLE ARTI E LA | | | |COMMISSIONE PERMANENTE | | | |PER LE ARTI MUSICALE E | | | |DRAMMATICA, ED | | | |ISTITUISCE PRESSO IL | | | |MINISTERO | | | |DELL'ISTRUZIONE UNA | | | |COMMISSIONE CENTRALE | | | |PER LE ANTICHITA' E 156 |REGIO DECRETO |1726 |21/12/1922|BELLE ARTI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |ALL'AMMONTARE DEGLI | | | |ASSEGNI LOCALI DA | | | |STABILIRSI PEI REGI 157 |REGIO DECRETO |185 |07/01/1923|UFFICI ALL'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |COL QUALE, SULLA | | | |PROPOSTA DEL MINISTRO | | | |DELLE FINANZE, E' DATA | | | |FACOLTA' AI COMUNI DI | | | |PIETRASANTA, SERAVEZZA | | | |E STAZZEMA DI APPLICARE | | | |UNA TASSA SUI MARMI | | | |ESCAVATI NEL RISPETTIVO 158 |REGIO DECRETO |192 |11/01/1923|TERRITORIO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER IL | | | |CORPO DELLA R. GUARDIA 159 |REGIO DECRETO |95 |18/01/1923|DI FINANZA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL TESTO | | | |UNICO DI LEGGE SULLA | | | |EMIGRAZIONE E SULLA | | | |TUTELA GIURIDICA DEGLI | | | |EMIGRANTI, APPROVATO | | | |CON R. DECRETO 13 160 |REGIO DECRETO |227 |18/01/1923|NOVEMBRE 1919, N. 2205 --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DELLA | | | |COMMISSIONE REALE PEL | | | |CREDITO COMUNALE E | | | |PROVINCIALE E PER | | | |L'ASSUNZIONE DIRETTA | | | |DEI PUBBLICI SERVIZI DA 161 |REGIO DECRETO |253 |04/02/1923|PARTE DEI COMUNI --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DELLA | | | |COMMISSIONE | | | |PARLAMENTARE DI | | | |VIGILANZA SULLE 162 |REGIO DECRETO |536 |04/02/1923|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |NORME VIGENTI PER LA | | | |CONCESSIONE DI MUTUI DA | | | |PARTE DELLA CASSA 163 |REGIO DECRETO |287 |08/02/1923|DEPOSITI E PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |NORME VIGENTI PER LA | | | |CESSIONE DEGLI STIPENDI | | | |E DELLE MERCEDI DA | | | |PARTE DI IMPIEGATI, | | | |UFFICIALI ED OPERAI | | | |DIPENDENTI DALLO STATO 164 |REGIO DECRETO |311 |08/02/1923|E DALLA REAL CASA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL SERVIZIO | | | |DELLE COMUNICAZIONI 165 |REGIO DECRETO |1067 |08/02/1923|SENZA FILO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 31 MAGGIO 1920, | | | |N. 211, RECANTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LE | | | |SPEDALITA' DEGLI | | | |INFERMI POVERI NON | | | |APPARTENENTI AL COMUNE | | | |DI ROMA, RICOVERATI, | | | |NEGLI OSPEDALI DELLA 166 |REGIO DECRETO |822 |25/03/1923|CAPITALE --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DEL | | | |CONSIGLIO SUPERIORE DEL | | | |LAVORO, ISTITUITO CON | | | |LA LEGGE 29 GIUGNO 167 |REGIO DECRETO |861 |25/03/1923|1902, N. 246 --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |RIPRODUZIONE MEDIANTE | | | |FOTOGRAFIE, DI COSE | | | |IMMOBILI E MOBILI DI | | | |INTERESSE STORICO, | | | |ARCHEOLOGICO, | | | |PALETNOLOGICO E 168 |REGIO DECRETO |798 |29/03/1923|ARTISTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DEL | | | |CONSIGLIO PER GLI | | | |INTERESSI SERICI ED IL | | | |RELATIVO COMITATO | | | |PERMANENTE, ED | | | |ISTITUISCE IL COMITATO | | | |CONSULTIVO PER LA | | | |BACHICOLTURA E 169 |REGIO DECRETO |985 |29/03/1923|L'INDUSTRIA SERICA --------------------------------------------------------------------- | | | |FACOLTA' AL MINISTRO | | | |DELL'INTERNO DI | | | |DICHIARARE SCIOLTE LE | | | |AMMINISTRAZIONI DELLE | | | |CONGREGAZIONI DI | | | |CARITA' E DI TUTTE LE | | | |ISTITUZIONI PUBBLICHE | | | |DI BENEFICENZA | | | |ESISTENTI IN UNO STESSO | | | |COMUNE, E DI AFFIDARNE | | | |LA GESTIONE A SPECIALI | | | |COMMISSARI O 170 |REGIO DECRETO |976 |26/04/1923|COMMISSIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVALIDAZIONE DEL REGI | | | |DECRETI 19 NOVEMBRE | | | |1921, N. 1592 E 16 | | | |NOVEMBRE 1921, N. 1593 | | | |E MODIFICAZIONE | | | |DELL'IMPOSTA SUL | | | |CONSUMO DEL GAS E 171 |REGIO DECRETO |1792 |10/05/1923|DELL'ENERGIA ELETTRICA --------------------------------------------------------------------- | | | |AGGIUNTE AL REGIO | | | |DECRETO 8 FEBBRAIO | | | |1923, N. 1067, | | | |CONCERNENTE IL SERVIZIO | | | |DELLE COMUNICAZIONI 172 |REGIO DECRETO |1262 |05/06/1923|SENZA FILO --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DELLE | | | |COMMISSIONI | | | |DISTRETTUALI, | | | |COMPARTIMENTALI E | | | |PROVINCIALI PER LA 173 |REGIO DECRETO |1419 |07/06/1923|PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE AL R. DECRETO | | | |8 FEBBRAIO 1923, N. | | | |1067, SUL SERVIZIO | | | |DELLE COMUNICAZIONI 174 |REGIO DECRETO |1488 |14/06/1923|SENZA FILO --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |COMPILAZIONE DEL | | | |CATALOGO DEI MONUMENTI | | | |E DELLE OPERE | | | |D'INTERESSE STORICO, | | | |ARCHEOLOGICO ED 175 |REGIO DECRETO |1889 |14/06/1923|ARTISTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |DECRETO LUOGOTENENZIALE | | | |9 MAGGIO 1918, N. 1382, | | | |CHE STABILISCE LE NORME | | | |PER LA PRODUZIONE ED IL | | | |COMMERCIO DEL SEME - 176 |LEGGE |1512 |28/06/1923|BACHI DA SETA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIUNIONE IN UN UNICO | | | |MINISTERO, DENOMINATO | | | | MINISTERO | | | |DELL'ECONOMIA | | | |NAZIONALE, DEI SERVIZI | | | |E DEGLI UFFICI | | | |DIPENDENTI DAI | | | |MINISTERI | | | |DELL'AGRICOLTURA E | | | |DELL'INDUSTRIA, DEL 177 |REGIO DECRETO |1439 |05/07/1923|COMMERCIO E DEL LAVORO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO 11 GENNAIO | | | |1923, N. 257, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |COSTITUZIONE DEL PARCO 178 |LEGGE |1511 |12/07/1923|NAZIONALE D'ABRUZZO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LE | | | |CARTE DI LIBERA | | | |CIRCOLAZIONE SULLE | | | |FERROVIE DELLO STATO, | | | |PER LA CONCESSIONE DI | | | |BIGLIETTI DI SERVIZIO | | | |GRATUITI E PER L'USO | | | |DEI COMPARTIMENTI | | | |RISERVATI E DELLE 179 |REGIO DECRETO |1536 |12/07/1923|CARROZZE - SALONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SUL | | | |SERVIZIO DELLE 180 |REGIO DECRETO |1970 |29/07/1923|PRIVATIVE INDUSTRIALI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 181 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE PRESSO IL | | | |COMANDO GENERALE DEL | | | |CORPO DELLA REGIA | | | |GUARDIA DI FINANZA DI | | | |UNA SCUOLA | | | |D'APPLICAZIONE PER LA 182 |REGIO DECRETO |2114 |16/09/1923|POLIZIA TRIBUTARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE ALLE NUOVE | | | |PROVINCIE DELLE | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |ALL'ORDINAMENTO DELLO 183 |REGIO DECRETO |2013 |24/09/1923|STATO CIVILE --------------------------------------------------------------------- | | | |SEMPLIFICAZIONI NEL | | | |PROCEDIMENTO | | | |ESPROPRIATIVO PER LE | | | |OPERE INTERESSANTI LE 184 |REGIO DECRETO |2119 |24/09/1923|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | |REGOLAMENTO PER | | | |L'ESECUZIONE DELLA | | | |LEGGE SULLA | | | |COSTITUZIONE DEL PARCO 185 |REGIO DECRETO |2124 |27/09/1923|NAZIONALE D'ABRUZZO --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DELLE | | | |BIBLIOTECHE PUBBLICHE | | | |GOVERNATIVE E NUOVA | | | |TABELLA DEL PERSONALE | | | |DI RUOLO ADDETTO ALLE 186 |REGIO DECRETO |2320 |27/09/1923|MEDESIME --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AI REGI | | | |DECRETI 8 FEBBRAIO | | | |1923, N. 1067, E 14 | | | |GIUGNO 1923, N. 1488, | | | |RELATIVI ALLE | | | |CONCESSIONI DELLE | | | |COMUNICAZIONI SENZA 187 |REGIO DECRETO |2351 |27/09/1923|FILO --------------------------------------------------------------------- | | | |REVISIONE DELLE ENTRATE 188 |REGIO DECRETO |2367 |21/10/1923|MINORI --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVO ORDINAMENTO DEI 189 |REGIO DECRETO |2557 |21/10/1923|REGI ISTITUTI NAUTICI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE | | | |DEGLI AGENTI, EX | | | |COMBATTENTI, DELLE 190 |REGIO DECRETO |2580 |21/10/1923|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |AGGIUNTE ALL'ART. 20 | | | |DEL R. DECRETO 8 | | | |FEBBRAIO 1923, N. 1067, | | | |SUL SERVIZIO DELLE | | | |COMUNICAZIONI SENZA 191 |REGIO DECRETO |2644 |02/12/1923|FILO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER I | | | |CORPI CONSULTIVI DEI | | | |CESSATI MINISTERI | | | |DELL'AGRICOLTURA, | | | |DELL'INDUSTRIA E IL | | | |COMMERCIO, DEL LAVORO E 192 |REGIO DECRETO |2700 |02/12/1923|LA PREVIDENZA SOCIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORMA DELLE TASSE SUI 193 |REGIO DECRETO |2697 |06/12/1923|CONTRATTI DI BORSA --------------------------------------------------------------------- | | | |STRALCIO DAL CATASTO | | | |DELLE MINIERE, CAVE, | | | |TORBIERE, SALINE E | | | |TONNARE E APPLICAZIONE | | | |DELL'IMPOSTA DI | | | |RICCHEZZA MOBILE AI 194 |REGIO DECRETO |2722 |06/12/1923|REDDITI RELATIVI --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE DISPOSIZIONI | | | |SULLE PENSIONI DA | | | |CONCEDERSI AL PERSONALE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE FERROVIE DELLO 195 |REGIO DECRETO |2590 |07/12/1923|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |COMPETENZA DEL | | | |MINISTERO DELLE POSTE E | | | |DEI TELEGRAFI PER | | | |L'IMPIANTO E | | | |L'ESERCIZIO DI STAZIONI | | | |PER COMUNICAZIONI SENZA | | | |FILO, PER CONTO DI | | | |AMMINISTRAZIONI DELLO 196 |REGIO DECRETO |2755 |09/12/1923|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UFFICI | | | |DEL GENIO CIVILE NELLE 197 |REGIO DECRETO |2846 |12/12/1923|NUOVE PROVINCIE. --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |VIGILANZA SUGLI IMPEGNI | | | |DI SPESA, ASSUNTI DALLE | | | |AMMINISTRAZIONI DELLO 198 |REGIO DECRETO |2765 |16/12/1923|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONFERIMENTO DEL | | | |CARATTERE DI PUBBLICO | | | |UFFICIALE AGLI | | | |IMPIEGATI ED AGENTI | | | |ADDETTI AI SERVIZI | | | |TELEGRAFICI, | | | |TELEFONICI, | | | |RADIOTELEGRAFICI E | | | |RADIOAUDITIVI | | | |ESERCITATI 199 |REGIO DECRETO |2863 |20/12/1923|DALL'INDUSTRIA PRIVATA. --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME DI ATTUAZIONE DEL | | | |R. DECRETO 19 OTTOBRE | | | |1923, N. 2316, E NUOVE | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO 200 |REGIO DECRETO |2903 |30/12/1923|GIUDIZIARIO MILITARE --------------------------------------------------------------------- | | | |DELEGA AL GOVERNO DELLA | | | |FACOLTA' DI ARRECARE | | | |OPPORTUNI EMENDAMENTI | | | |AL CODICE CIVILE E DI | | | |PUBBLICARE NUOVI CODICI | | | |DI PROCEDURA CIVILE, DI | | | |COMMERCIO E PER LA | | | |MARINA MERCANTILE IN | | | |OCCASIONE DELLA | | | |UNIFICAZIONE | | | |LEGISLATIVA CON LE 201 |LEGGE |2814 |30/12/1923|NUOVE PROVINCIE. --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI GLI UFFICI | | | |E IL PERSONALE DELLA | | | |REGIA AVVOCATURA | | | |ERARIALE E LA DIFESA | | | |LEGALE DELLE FERROVIE 202 |REGIO DECRETO |2828 |30/12/1923|DELLO STATO. --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORMA DELLA LEGGE 17 | | | |LUGLIO 1890, N. 6972, | | | |SULLE ISTITUZIONI | | | |PUBBLICHE E DI | | | |ASSISTENZA E 203 |REGIO DECRETO |2841 |30/12/1923|BENEFICENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORMA DEGLI 204 |REGIO DECRETO |2889 |30/12/1923|ORDINAMENTI SANITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME INTERPRETATIVE E | | | |INTEGRATIVE PER | | | |L'APPLICAZIONE DEL R. | | | |DECRETO 7 DICEMBRE | | | |1923, N. 2590, | | | |CONCERNENTE LE PENSIONI | | | |DA CONCEDERSI AL | | | |PERSONALE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE FERROVIE DELLO 205 |REGIO DECRETO |2917 |30/12/1923|STATO. --------------------------------------------------------------------- | | | |REGIO DECRETO PER IL | | | |QUALE IL TRIBUNALE | | | |SUPREMO DI GUERRA E | | | |MARINA, DI CUI ALL'ART. | | | |35 DEL R.D. 7 GENNAIO | | | |1923, N. 12, ASSUME LA | | | |DENOMINAZIONE DI | | | |TRIBUNALE SUPREMO 206 |REGIO DECRETO |2948 |30/12/1923|MILITARE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |ALLO STATO GIURIDICO ED | | | |AL TRATTAMENTO | | | |ECONOMICO DEI SALARIATI | | | |DIPENDENTI DALLE | | | |AMMINISTRAZIONI DELLO | | | |STATO ED ABROGAZIONE | | | |DELL'ART. 8 DEL REGIO | | | |DECRETO 19 APRILE 1923, | | | |N. 945, E ART. 1 DEL | | | |REGIO DECRETO 5 LUGLIO 207 |REGIO DECRETO |2994 |30/12/1923|1923, N. 1772 --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORMA DELLA LEGGE 29 | | | |MARZO 1903, N. 103, PER | | | |L'ASSUNZIONE DIRETTA | | | |DEI PUBBLICI SERVIZI DA 208 |REGIO DECRETO |3047 |30/12/1923|PARTE DEI COMUNI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | |DELL'ART.39 DELLA LEGGE | | | |23 LUGLIO 1896, N. 318, | | | |CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LA 209 |REGIO DECRETO |3197 |30/12/1923|MARINA MERCANTILE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LE | | | |STAZIONI E GLI ISTITUTI | | | |SPERIMENTALI AGRARI E | | | |PER LA CREAZIONE DI UN | | | |ISTITUTO DI ECONOMIA E 210 |REGIO DECRETO |3203 |30/12/1923|STATISTICA AGRARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO | | | |DELL'ISTRUZIONE AGRARIA 211 |REGIO DECRETO |3214 |30/12/1923|MEDIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |ISTITUZIONE DI CONSIGLI 212 |REGIO DECRETO |3229 |30/12/1923|AGRARI PROVINCIALI. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO 213 |REGIO DECRETO |3269 |30/12/1923|DI LEGGE DEL REGISTRO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |DI LEGGE SULLE TASSE 214 |REGIO DECRETO |3272 |30/12/1923|IPOTECARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |DI LEGGE DEI DIRITTI | | | |ERARIALI SUGLI 215 |REGIO DECRETO |3276 |30/12/1923|SPETTACOLI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESONERO | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE FERROVIE DELLO | | | |STATO DALL'OBBLIGO DI | | | |PRESTAZIONI SANITARIE | | | |PER ALCUNE CATEGORIE DI 216 |REGIO DECRETO |2918 |31/12/1923|PERSONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |SEMPLIFICAZIONI NEL | | | |SERVIZIO DEI DEPOSITI | | | |AMMINISTRATI DALLA | | | |CASSA DEPOSITI E 217 |REGIO DECRETO |2940 |31/12/1923|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESENZIONI TEMPORANEE | | | |D'IMPOSTA ALLE NUOVE 218 |REGIO DECRETO |3071 |31/12/1923|PIANTAGIONI FRUTTIFERE --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO | | | |DELL'ISTRUZIONE 219 |REGIO DECRETO |3123 |31/12/1923|ARTISTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 | | | |GIUGNO 1913, N. 693, | | | |CONCERNENTE IN | | | |REQUISIZIONE DEI | | | |QUADRUPEDI E DEI | | | |VEICOLI PER IL REGIO 220 |REGIO DECRETO |3225 |31/12/1923|ESERCITO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO DEL | | | |MAGISTRATO ALLE ACQUE | | | |PER LE PROVINCIE VENETE 221 |REGIO DECRETO |3228 |31/12/1923|E DI MANTOVA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL | | | |FUNZIONAMENTO DEL | | | |CONSIGLIO DEL | | | |CONTENZIOSO DIPLOMATICO | | | |ISTITUITO PRESSO IL | | | |MINISTERO DEGLI AFFARI 222 |REGIO DECRETO |3 |03/01/1924|ESTERI. --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER | | | |L'APPLICAZIONE DEL R. | | | |DECRETO 30 DICEMBRE | | | |1923, N. 2828, RECANTE | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |AGLI UFFICI ED AL | | | |PERSONALE DELLA REGIA | | | |AVVOCATURA ERARIALE | | | |NONCHE' ALLA DIFESA | | | |LEGALE DELLE FERROVIE 223 |REGIO DECRETO |9 |13/01/1924|DELLO STATO. --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 224 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL DECRETO | | | |LUOGOTENENZIALE 8 | | | |LUGLIO 1915, N. 1079, E | | | |DEL R. DECRETO 23 | | | |DICEMBRE 1920, N. 1881, | | | |CONCERNENTI IL DIVIETO | | | |DELL'IMPIEGO DEL | | | |FOSFORO BIANCO NELLA | | | |FABBRICAZIONE DEI 225 |LEGGE |891 |15/05/1924|FIAMMIFERI. --------------------------------------------------------------------- | | | |IMPIEGO DELLA | | | |RADIOTELEGRAFIA E | | | |RADIOTELEFONIA NEI | | | |PORTI DEL REGNO E DELLE | | | |COLONIE DA PARTE DI 227 |REGIO DECRETO |1256 |10/07/1924|NAVI DA GUERRA ESTERE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESAZIONE DEI DIRITTI | | | |ERARIALI SUI | | | |CINEMATOGRAFI A MEZZO | | | |DELLA SOCIETA' ITALIANA 228 |REGIO DECRETO |1589 |02/10/1924|DEGLI AUTORI --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE PRESSO IL | | | |MINISTERO DELL'ECONOMIA | | | |NAZIONALE DELL'ISTITUTO | | | |DI ECONOMIA E 229 |REGIO DECRETO |1765 |09/10/1924|STATISTICA AGRARIA. --------------------------------------------------------------------- | | | |INDICAZIONI DA APPORRE | | | |SUI RECIPIENTI | | | |CONTENENTI CONSERVE | | | |ALIMENTARI PREPARATE 230 |REGIO DECRETO |2035 |30/11/1924|CON SOSTANZE VEGETALI --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO ORGANICO | | | |DELL'ORDINAMENTO DEL | | | |PERSONALE DEGLI | | | |UFFICIALI GIUDIZIARI, | | | |DEL PERSONALE DEGLI | | | |USCIERI GIUDIZIARI, E | | | |DEL PERSONALE ADDETTO | | | |AGLI UFFICI DI 226 |REGIO DECRETO |2271 |28/12/1924|CONCILIAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL | | | |REGOLAMENTO PER LA 231 |REGIO DECRETO |356 |11/01/1925|NAVIGAZIONE AEREA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEI REGI DECRETI: 26 | | | |GIUGNO 1924, N.1032, | | | |CHE DEFERISCE | | | |TRANSITORIAMENTE AI | | | |PREFETTI LE | | | |ATTRIBUZIONI SPETTANTI | | | |AI SOTTOPREFETTI PEI | | | |COMUNI E LE ISTITUZIONI | | | |PUBBLICHE DI ASSISTENZA | | | |E BENEFICIENZA DEL | | | |PRIMO CIRCONDARIO; 15 | | | |AGOSTO 1924, N. 1327, | | | |RIGUARDANTE NOMINE A | | | |TITOLO DI PROVA DEI | | | |VINCITORI DEL CONCORSO | | | |AL GRADO DI VICE - | | | |SEGRETARIO | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELL'INTERNO, IN DEROGA | | | |ALLE NORME VIGENTI, E | | | |23 OTTOBRE 1924, N. | | | |1672, CHE PORTA | | | |MODIFICAZIONI AI TESTI | | | |UNICI DELLE LEGGI SUL | | | |CONSIGLIO DI STATO E | | | |SULLA GIUNTA | | | |PROVINCIALE 232 |LEGGE |88 |08/02/1925|AMMINISTRATIVA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LE | | | |SPESE DA FARSI IN | | | |ECONOMIA, A SERVIZIO | | | |DEGLI ISTITUTI MEDI DI 233 |REGIO DECRETO |394 |01/03/1925|ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |L'APPLICAZIONE DEL R. | | | |DECRETO 5 APRILE 1925, | | | |N. 397, E DISPOSIZIONI | | | |RELATIVE AL PERSONALE | | | |DELLA REGIA AVVOCATURA 234 |REGIO DECRETO |591 |01/05/1925|ERARIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 19 | | | |LUGLIO 1924, N. 1437, | | | |RECANTE NORME PER LE | | | |ESPROPRIAZIONI | | | |DEFINITIVE DEGLI | | | |IMMOBILI OCCUPATI | | | |DURANTE LA GUERRA PER | | | |LA COSTRUZIONE DI 235 |LEGGE |819 |24/05/1925|STRADE MILITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UNA | | | |COMMISSIONE CONSULTIVA | | | |PER L'IGIENE E | | | |L'ASSISTENZA SCOLASTICA | | | |E PER L'IGIENE 236 |REGIO DECRETO |958 |24/05/1925|PEDAGOGICA. --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE DEI | | | |CONSIGLI PROVINCIALI E | | | |DELLE GIUNTE | | | |PROVINCIALI 237 |LEGGE |1094 |18/06/1925|AMMINISTRATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTRIBUZIONI DEL | | | |DIRETTORE GENERALE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE POSTE E DEI | | | |TELEGRAFI RELATIVE | | | |ALL'ESERCIZIO DEL 238 |REGIO DECRETO |1196 |02/07/1925|BILANCIO --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 239 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |AI CONCORSI ED ALLA | | | |NOMINA DEGLI UFFICIALI 240 |REGIO DECRETO |2266 |29/11/1925|SANITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLA | | | |COMPETENZA TERRITORIALE | | | |DEL MAGISTRATO ALLE | | | |ACQUE E DELL'UFFICIO | | | |DEL GENIO CIVILE DI 241 |REGIO DECRETO |2583 |29/11/1925|BRESCIA. --------------------------------------------------------------------- | | | |DELEGA AL GOVERNO DEL | | | |RE DELLA FACOLTA' DI | | | |EMENDARE IL CODICE | | | |PENALE, IL CODICE DI | | | |PROCEDURA PENALE, LE | | | |LEGGI SULL'ORDINAMENTO | | | |GIUDIZIARIO E DI | | | |APPORTARE NUOVE | | | |MODIFICAZIONI E | | | |AGGIUNTE AL CODICE 242 |LEGGE |2260 |24/12/1925|CIVILE. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE RELATIVA AL | | | |COLLOCAMENTO DELLA | | | |GENTE DI MARE, ADOTTATA | | | |DALLA CONFERENZA | | | |GENERALE | | | |DELL'ORGANIZZAZIONE | | | |INTERNAZIONALE DEL | | | |LAVORO DELLA SOCIETA' | | | |DELLE NAZIONI NEL CORSO | | | |DELLE SUA SECONDA 243 |REGIO DECRETO |2543 |27/12/1925|SESSIONE (GENOVA 1920) --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLE | | | |CONVENZIONE RELATIVA | | | |ALLA INDENNITA' DI | | | |DISOCCUPAZIONE IN CASO | | | |DI PERDITA DELLA NAVE | | | |PER NAUFRAGIO, ADOTTATA | | | |DALLA CONFERENZA | | | |GENERALE | | | |DELL'ORGANIZZAZIONE | | | |INTERNAZIONALE DEL | | | |LAVORO DELLA SOCIETA' | | | |DELLE NAZIONI NEL CORSO | | | |DELLA SUA SECONDA 244 |REGIO DECRETO |2544 |27/12/1925|SEZIONE (GENOVA 1920) --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE RELATIVA | | | |ALL'ETA' MINIMA PER | | | |L'AMMISSIONE DEI | | | |GIOVANI AL LAVORO DI | | | |BORDO COME CARBONAI O | | | |FUOCHISTI, ADOTTATA | | | |DALLA CONFERENZA | | | |GENERALE | | | |DELL'ORGANIZZAZIONE | | | |INTERNAZIONALE DEL | | | |LAVORO DELLA SOCIETA' | | | |DELLE NAZIONI NEL CORSO | | | |DELLA SUA TERZA 245 |REGIO DECRETO |2545 |27/12/1925|SESSIONE (GINEVRA 1921) --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RELATIVE ALLO | | | |STATO GIURIDICO DEL | | | |PERSONALE E AL | | | |FUNZIONAMENTO DELLE | | | |REGIE STAZIONI DI PROVA 246 |REGIO DECRETO |2594 |31/12/1925|AGRARIE E SPECIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |AMMISSIONE ALLA | | | |VERIFICAZIONE METRICA | | | |DEI CHILOLITRI MONTATI | | | |SU AUTOCARRI, DESTINATI | | | |ALLA DISTRIBUZIONE DEI | | | |CARBURANTI AI 247 |REGIO DECRETO |112 |14/01/1926|RIVENDITORI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UNA | | | |GIUNTA D'ARTE PRESSO IL 248 |REGIO DECRETO |401 |07/03/1926|MINISTERO DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- | | | |SINDACATO DELLA CORTE | | | |DEI CONTI SULLA | | | |FABBRICAZIONE DELLE | | | |CARTE VALORI PRESSO | | | |L'OFFICINA GOVERNATIVA 249 |REGIO DECRETO |412 |07/03/1926|DELLE CARTE VALORI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE A FIUME ED | | | |AL TERRITORIO ANNESSO, | | | |DEGLI ORDINAMENTI SULLA | | | |GIUNTA PROVINCIALE | | | |AMMINISTRATIVA IN SEDE 250 |REGIO DECRETO |577 |14/03/1926|GIURISDIZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE DEL REGIO | | | |DECRETO LEGGE 1735 DEL | | | |1925 RECANTE | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LE 251 |LEGGE |562 |18/03/1926|COOPERATIVE DI CONSUMO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA GIURIDICA | | | |DEI RAPPORTI COLLETTIVI 252 |LEGGE |563 |03/04/1926|DEL LAVORO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |MAGGIO 1924, N. 868, | | | |RELATIVO | | | |ALL'ISTITUZIONE DEL | | | |CONSIGLIO DI | | | |AMMINISTRAZIONE E DELLA | | | |CARICA DI DIRETTORE | | | |GENERALE PER LE 253 |LEGGE |695 |03/04/1926|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE A TUTTI I | | | |GRADI DELLA CARRIERA | | | |DIPLOMATICO - | | | |CONSOLARE, DELLA | | | |FACOLTA' DEL | | | |COLLOCAMENTO A RIPOSO 254 |REGIO DECRETO |857 |11/04/1926|PER RAGIONI DI SERVIZIO --------------------------------------------------------------------- | | | |ESECUZIONE DELL'ACCORDO | | | |INTERNAZIONALE | | | |STIPULATO IN BRUXELLES | | | |IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA | | | |L'ITALIA ED ALTRI | | | |STATI, RIGUARDO ALLE | | | |FACILITAZIONI AL | | | |PERSONALE DELLA MARINA | | | |MERCANTILE PER LA CURA 255 |REGIO DECRETO |1133 |11/04/1926|DELLE MALATTIE VENEREE. --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEI | | | |CONSIGLI PROVINCIALI 256 |LEGGE |731 |18/04/1926|DELL'ECONOMIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLE | | | |CARATTERISTICHE DELLE | | | |BELLEZZE NATURALI E | | | |FORMAZIONI GEOLOGICHE E | | | |PALEONTOLOGICHE DI CUI | | | |PUO' ESSERE VIETATA | | | |L'ALTERAZIONE O LA | | | |MANOMISSIONE NEL PARCO 257 |REGIO DECRETO |832 |06/05/1926|NAZIONALE DELL'ABRUZZO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLO | | | |STATUTO ORGANICO | | | |NAZIONALE DELLE 258 |REGIO DECRETO |933 |20/05/1926|ASSICURAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE DISPOSIZIONI | | | |SULLE OPERE DI | | | |IRRIGAZIONE NELL'ITALIA | | | |MERIDIONALE E NELLE 259 |REGIO DECRETO |1154 |20/05/1926|ISOLE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO 28 AGOSTO | | | |1924, N. 1396, RECANTE | | | |DISPOSIZIONI SULLA | | | |ESECUZIONE DELLE OPERE 260 |LEGGE |1013 |27/05/1926|PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | |DELL'ART.297 DEL | | | |R.DECRETO 7 GIUGNO | | | |1866, N.2996, SUL | | | |REGOLAMENTO CONSOLARE | | | |CIRCA IL TASSO DI | | | |CONVENZIONE FRA LA | | | |MONETA ITALIANA E 261 |REGIO DECRETO |1325 |03/06/1926|QUELLA LOCALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 5 APRILE | | | |1925, N. 516, CHE | | | |AUTORIZZA GLI ISTITUTI | | | |DI CREDITO FONDIARIO E | | | |DI CREDITO AGRARIO A | | | |CONCEDERE MUTUI AI | | | |CONSORZI DI BONIFICA | | | |IDRAULICI E DI | | | |IRRIGAZIONE CON | | | |GARANZIA DI DELEGAZIONE | | | |SUI CONTRIBUTI 262 |LEGGE |1121 |17/06/1926|CONSORZIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORMA DEI REGI | | | |DECRETI 30 DICEMBRE | | | |1923, NN. 2841 E 3048 | | | |SULLE ISTITUZIONI | | | |PUBBLICHE DI ASSISTENZA 263 |LEGGE |1187 |17/06/1926|E BENEFICENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON APPROVAZIONE | | | |COMPLESSIVA, DI DECRETI | | | |AVENTI PER OGGETTO 264 |LEGGE |1262 |25/06/1926|ARGOMENTI DIVERSI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEL | | | |MINISTERO DELLE 265 |REGIO DECRETO |1131 |02/07/1926|CORPORAZIONI. --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEL 266 |LEGGE |1162 |09/07/1926|SERVIZIO STATISTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE 16 OTTOBRE | | | |1912 FRA L'ITALIA ED | | | |ALTRI STATI RELATIVA | | | |ALLA UNIFICAZIONE DEI | | | |MODI DI PRESENTARE I | | | |RISULTATI DI ANALISI | | | |DELLE MATERIE DESTINATE | | | |ALL'ALIMENTAZIONE | | | |DELL'UOMO E DEGLI 267 |LEGGE |1585 |15/07/1926|ANIMALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |DICEMBRE 1925, N. 2161, | | | |CHE DA' ESECUZIONE AI | | | |SEGUENTI ATTI | | | |INTERNAZIONALI: 1 | | | |TRATTATO DI COMMERCIO E | | | |DI NAVIGAZIONE ITALO - | | | |GERMANICO FIRMATO IN | | | |ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 | | | |ED ANNESSO PROTOCOLLO | | | |RELATIVO ALLE TARIFFE | | | |SUI TRASPORTI | | | |FERROVIARI; 2° | | | |CONVENZIONE FRA | | | |L'ITALIA E LA GERMANIA, | | | |STIPULATA IN ROMA NELLO | | | |STESSO GIORNO, PER | | | |IMPEDIRE DOPPIE | | | |IMPOSIZIONI E RISOLVERE | | | |ALTRE QUESTIONI IN | | | |MATERIA DI IMPOSTE 268 |LEGGE |1866 |15/07/1926|DIRETTE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER I | | | |CONSORZI E LE OPERE DI | | | |IRRIGAZIONE NELL'ITALIA | | | |SETTENTRIONALE E 269 |REGIO DECRETO |1907 |13/08/1926|CENTRALE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE ALLA | | | |PROVINCIA DEL CARNARO | | | |DELLA LEGISLAZIONE | | | |SANITARIA VIGENTE NEL 270 |REGIO DECRETO |1914 |16/08/1926|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PEL TRATTAMENTO | | | |GIURIDICO ED ECONOMICO | | | |DI ALCUNI FUNZIONARI | | | |TRASFERITI ALLA | | | |DIREZIONE GENERALE | | | |DELLE NUOVE COSTRUZIONI | | | |FERROVIARIE PRESSO IL | | | |MINISTERO DEI LAVORI 271 |REGIO DECRETO |1857 |21/10/1926|PUBBLICI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 272 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEL | | | |CONSORZIO DENOMINATO | | | |SEGRETARIATO NAZIONALE | | | |PER LA MONTAGNA, CON | | | |SEDE IN ROMA, PER IL | | | |MIGLIORAMENTO DEI | | | |PATRIMONI SILVO - 273 |REGIO DECRETO |2218 |04/11/1926|PASTORALI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEL | | | |CONSIGLIO DI | | | |AMMINISTRAZIONE DELLA | | | |CASSA DEPOSITI E | | | |PRESTITI E DEGLI 274 |REGIO DECRETO |1967 |21/11/1926|ISTITUTI DI PREVIDENZA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |APRILE 1926, N. 632, | | | |RIGUARDANTE IL | | | |TRASPORTO DEGLI EFFETTI | | | |POSTALI SULLE LINEE DI 275 |LEGGE |2236 |12/12/1926|NAVIGAZIONE AEREA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL | | | |TRATTAMENTO DI | | | |QUIESCENZA DEL | | | |PERSONALE DEL CATASTO E | | | |DEI SERVIZI TECNICI DI 276 |REGIO DECRETO |2206 |12/12/1926|FINANZA --------------------------------------------------------------------- | | | |RICONOSCIMENTO | | | |GIURIDICO | | | |DELL'ASSOCIAZIONE | | | |NAZIONALE PER IL | | | |CONTROLLO DELLA | | | |COMBUSTIONE ED | | | |APPROVAZIONE DELLO 277 |REGIO DECRETO |2339 |23/12/1926|STATUTO RELATIVO --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI | | | |UN'AGENZIA DEL | | | |MONOPOLIO ITALIANO DEI 278 |REGIO DECRETO |36 |09/01/1927|TABACCHI IN ORIENTE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALL'ART. | | | |9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO | | | |1913, N. 611, | | | |CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |PROTEZIONE DEGLI 279 |LEGGE |292 |10/02/1927|ANIMALI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPENSA DAL SERVIZIO | | | |DEI PRESIDI E DEI | | | |PROFESSORI DEI REGI | | | |ISTITUTI MEDI | | | |D'ISTRUZIONE E MISURA | | | |DELLO STIPENDIO DA | | | |ATTRIBUIRE AI PRESIDI | | | |RESTITUITI DALLA 1 ALLA | | | |2 CATEGORIA O AL RUOLO 280 |REGIO DECRETO |486 |17/03/1927|DEGLI INSEGNANTI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |PARTECIPAZIONE AI | | | |CREDITORI DELLO STATO | | | |DELLA AVVENUTA | | | |EMISSIONE DEGLI ORDINI | | | |DI PAGAMENTO A LORO 281 |REGIO DECRETO |550 |17/03/1927|FAVORE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE DI | | | |DECRETI REALI | | | |CONCERNENTI VARIAZIONI | | | |DI BILANCIO E | | | |PROVVEDIMENTI VARI E | | | |CONVALIDAZIONE DI REGI | | | |DECRETI RELATIVI A | | | |PRELEVAZIONI DAL FONDO | | | |DI RISERVA PER LE SPESE | | | |IMPREVISTE | | | |DELL'ESERCIZIO 282 |LEGGE |605 |14/04/1927|FINANZIARIO 1926 - 27. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 1 | | | |LUGLIO 1926, N. 1198, | | | |CHE AVOCA AL REGIO | | | |DEMANIO IL DIRITTO DI | | | |UTILIZZARE | | | |INDUSTRIALMENTE LE | | | |ACQUE SALSO - BROMO - 283 |LEGGE |634 |14/04/1927|IODICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LA CARRIERA | | | |DEI PROFESSORI DEI REGI | | | |ISTITUTI D'ISTRUZIONE | | | |ARTISTICA, DEI REALI | | | |EDUCANDATI FEMMINILI E | | | |DELLA REGIA SCUOLA | | | |MAGISTRALE PER 284 |REGIO DECRETO |801 |28/04/1927|L'EDUCAZIONE DEI CIECHI --------------------------------------------------------------------- | | | |GRATUITA' | | | |DELL'AUTENTICAZIONE E | | | |LEGALIZZAZIONE DEGLI | | | |ATTI CONCERNENTI I | | | |DEPOSITI DEI RISPARMIO | | | |ED I BUONI POSTALI | | | |FRUTTIFERI, DA PARTE | | | |DEI REGI AGENTI 285 |REGIO DECRETO |792 |12/05/1927|DIPLOMATICI E CONSOLARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |SETTEMBRE 1926, N. | | | |1643, RECANTE | | | |ABOLIZIONE DI TALUNE | | | |TASSE SUGLI AFFARI, TRA | | | |CUI ALCUNE SPECIALI | | | |ISTITUITE DURANTE IL | | | |PERIODO BELLICO E POST | | | |- BELLICO, NONCHE' | | | |SGRAVI E RIDUZIONI IN | | | |MATERIA DI IMPOSTE | | | |DIRETTE E NUOVE NORME | | | |PER UNA PIU' EQUA | | | |APPLICAZIONE, IN | | | |DETERMINATI CASI, DELLE 286 |LEGGE |833 |02/06/1927|IMPOSTE MEDESIME --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DELLA | | | |CARRIERA DIPLOMATICO - 287 |LEGGE |862 |02/06/1927|CONSOLARE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |GIUGNO 1926, N. 1064, | | | |CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO | | | |IN MUTUI A FAVORE DEGLI | | | |ENTI LOCALI, DEI FONDI | | | |DISPONIBILI DEGLI | | | |ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | |AMMINISTRATI DALLA | | | |CASSA DEPOSITI E 288 |LEGGE |950 |02/06/1927|PRESTITI. --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFERIMENTO DEL | | | |SERVIZIO DI STATISTICA | | | |AGRARIA E FORESTALE | | | |ALL'ISTITUTO CENTRALE 289 |REGIO DECRETO |1035 |02/06/1927|DI STATISTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 1 | | | |LUGLIO 1926, N. 1157, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |RELATIVI AGLI ATTI DI | | | |CONCESSIONE CONCERNENTI | | | |ACQUA, GAS, ED ENERGIA 290 |LEGGE |878 |09/06/1927|ELETTRICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |GENNAIO 1927, N. 29, | | | |CONCERNENTE LE FACOLTA' | | | |E LE ATTRIBUZIONI DEI | | | |CAPI COMPARTIMENTO E | | | |DEI COMITATI | | | |D'ESERCIZIO DELLE 291 |LEGGE |984 |16/06/1927|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |SETTEMBRE 1926, N. | | | |1557, CHE RECA NORME | | | |LEGISLATIVE PER | | | |L'IMPIANTO DELLA | | | |RADIOTELEGRAFIA A BORDO 292 |LEGGE |1082 |16/06/1927|DELLE NAVI MERCANTILI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 226, | | | |CHE AUTORIZZA LA | | | |PARTECIPAZIONE DI | | | |AMMINISTRAZIONI | | | |PUBBLICHE E DI ALTRI | | | |ENTI AD IMPRESE AVENTI | | | |PER FINE L'ESERCIZIO DI | | | |AGENZIE DI VIAGGIO O DI 293 |LEGGE |1119 |16/06/1927|UFFICI DI TURISMO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 9 | | | |LUGLIO 1926, N. 1331, | | | |RELATIVO AL CONTROLLO 294 |LEGGE |1132 |16/06/1927|SULLA COMBUSTIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |GENNAIO 1927, N. 75, | | | |PORTANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER L'ISTITUTO | | | |NAZIONALE A FAVORE | | | |DEGLI IMPIEGATI DEGLI | | | |ENTI LOCALI E LORO | | | |SUPERSTITI NON AVENTI 295 |LEGGE |1171 |16/06/1927|DIRITTO A PENSIONE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 13 | | | |AGOSTO 1926, N. 1554, | | | |CHE STABILISCE LE NORME | | | |PER LA LIQUIDAZIONE DEI | | | |CONSORZI E DELLE | | | |ASSOCIAZIONI 296 |LEGGE |1274 |16/06/1927|COOPERATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 324, | | | |CONCERNENTE LA | | | |SOPPRESSIONE DELLA | | | |DIREZIONE GENERALE | | | |DELLE FORESTE E DEI | | | |DEMANI E LA ISTITUZIONE | | | |DELL'AZIENDA FORESTE 297 |LEGGE |1275 |16/06/1927|DEMANIALI. --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLE | | | |CIRCOSCRIZIONI | | | |TERRITORIALI DEGLI | | | |UFFICI DEI COMMISSARI | | | |PER IL RIORDINAMENTO | | | |DEGLI USI CIVICI DEL 298 |REGIO DECRETO |1255 |16/06/1927|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFERIMENTO AL | | | |BILANCIO DELLO STATO | | | |DELLE ENTRATE E SPESE | | | |DEL SOPPRESSO FONDO PER 299 |REGIO DECRETO |1036 |18/06/1927|L'EMIGRAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 7 | | | |SETTEMBRE 1926, N. | | | |1511, RECANTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LA 300 |LEGGE |1107 |23/06/1927|TUTELA DEL RISPARMIO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |NOVEMBRE 1926, N. 1830, | | | |RECANTE NORME | | | |REGOLAMENTARI PER LA 301 |LEGGE |1108 |23/06/1927|TUTELA DEL RISPARMIO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE | | | |DEGLI ODONTOTECNICI | | | |CONCESSIONARI DELLE | | | |NUOVE PROVINCIE DEL 302 |LEGGE |1187 |23/06/1927|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |LOTTA CONTRO LA 303 |LEGGE |1276 |23/06/1927|TUBERCOLOSI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE AL REGOLAMENTO | | | |1 LUGLIO 1926, N. 1361, | | | |PER L'ESECUZIONE DEL R. | | | |DECRETO 15 OTTOBRE | | | |1925, N. 2033, | | | |CONCERNENTE LA | | | |REPRESSIONE DELLE FRODI | | | |NELLA PREPARAZIONE E | | | |NEL COMMERCIO DI | | | |SOSTANZE DI USO AGRARIO 304 |REGIO DECRETO |1925 |12/08/1927|E DI PRODOTTI AGRARI. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DI ALCUNE | | | |DISPOSIZIONI DEL | | | |REGOLAMENTO PER LA | | | |ESECUZIONE DELLE LEGGI | | | |SULLE PRIVATIVE, | | | |RIGUARDANTI IL TRANSITO 305 |REGIO DECRETO |1612 |19/08/1927|DEI TABACCHI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLO | | | |STATUTO | | | |DELL'ASSOCIAZIONE | | | |NAZIONALE PER IL | | | |CONTROLLO DELLA 306 |REGIO DECRETO |1699 |26/08/1927|COMBUSTIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DIVIETO DELLA PESCA DEL 307 |REGIO DECRETO |1762 |26/08/1927|TONNO NOVELLO --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DEL | | | |CONSIGLIO SUPERIORE | | | |DELL'EMIGRAZIONE E DEL | | | |RELATIVO COMITATO 308 |REGIO DECRETO |2146 |23/10/1927|PERMANENTE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |CIRCOSCRIZIONE DEGLI | | | |UFFICI METRICI DEL 309 |REGIO DECRETO |2127 |27/10/1927|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |DICEMBRE 1926, N. 2334, | | | |RECANTE NUOVI | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE 310 |LEGGE |2542 |15/12/1927|DELLE PICCOLE INDUSTRIE --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO | | | |DELL'ISTRUZIONE 311 |REGIO DECRETO |2800 |15/12/1927|MINERARIA MEDIA --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINE DELLE PRECEDENZE | | | |A CORTE E NELLE 312 |REGIO DECRETO |2210 |16/12/1927|FUNZIONI PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |DICEMBRE 1926, N. 2174, | | | |CHE EMANA NORME PER LA | | | |DISCIPLINA DEL | | | |COMMERCIO DI VENDITA AL 313 |LEGGE |2501 |18/12/1927|PUBBLICO --------------------------------------------------------------------- | | | |EQUIPARAZIONE DI TITOLI | | | |AGLI EFFETTI DELLA | | | |ISCRIZIONE NELL'ALBO | | | |DEGLI INGEGNERI E DEGLI 314 |LEGGE |2536 |18/12/1927|ARCHITETTI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 13 | | | |AGOSTO 1926, N. 1490, | | | |RECANTE STANZIAMENTO DI | | | |FONDI PER | | | |L'ORGANIZZAZIONE | | | |TECNICA PRODUTTIVA, | | | |COMMERCIALE E | | | |CREDITIZIA DELLE 315 |LEGGE |2545 |18/12/1927|PICCOLE INDUSTRIE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 257, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER L'ESTENSIONE ALLE | | | |ISTITUZIONI PUBBLICHE | | | |DI ASSISTENZA E | | | |BENEFICENZA DELLE | | | |DISPOSIZIONI VIGENTI | | | |CIRCA LA REVISIONE ED | | | |APPROVAZIONE DEI CONTI | | | |DEI COMUNI E DELLE | | | |PROVINCE E DISPOSIZIONI | | | |TRANSITORIE PER LA | | | |DEFINIZIONE DEI OCNTI | | | |ARRETRATI DEI DETTI 316 |LEGGE |2683 |18/12/1927|ENTI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 187, | | | |CONCERNENTE | | | |L'AUTORIZZAZIONE DA | | | |CONCEDERSI AGLI | | | |ISTITUTI DI CREDITO | | | |FONDIARIO PER EMETTERE | | | |OBBLIGAZIONI IN VALUTA 317 |LEGGE |2537 |22/12/1927|PREGIATA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 201, | | | |CONTENENTE | | | |PROVVEDIMENTI INTESI AD | | | |AUMENTARE LE | | | |DISPONIBILITA' DELLA | | | |CASSA DEPOSITI E 318 |LEGGE |2582 |22/12/1927|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |MARZO 1927, N. 296, | | | |CONTENENTE | | | |MODIFICAZIONI AL | | | |SERVIZIO DEI DEPOSITI | | | |AMMINISTRATI DALLA | | | |CASSA DEPOSITI E 319 |LEGGE |2583 |22/12/1927|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 359, | | | |CONCERNENTE IL | | | |PAGAMENTO DI QUOTE A | | | |FAVORE DEI COMITATI PER | | | |L'USO DI BIGLIETTI | | | |FERROVIARI DI ANDATA E 320 |LEGGE |2684 |22/12/1927|RITORNO A RIDUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLE | | | |FACOLTA' | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |AUTONOMA DEI MONOPOLI | | | |DI STATO E DELLE | | | |ATTRIBUZIONI DEL | | | |CONSIGLIO DI | | | |AMMINISTRAZIONE E DEL | | | |DIRETTORE GENERALE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE 321 |REGIO DECRETO |2452 |29/12/1927|STESSA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 10 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 197, | | | |CHE INTEGRA LE | | | |DISPOSIZIONI DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 16 | | | |DICEMBRE 1926, N. 2174, | | | |SULLA DISCIPLINA DEL | | | |COMMERCIO DI VENDITA AL 322 |LEGGE |92 |05/01/1928|PUBBLICO. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL R. | | | |DECRETO 15 AGOSTO 1926, | | | |N. 1733, RIGUARDANTE | | | |L'ORDINAMENTO DEL | | | |PERSONALE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE POSTE E DEI 323 |REGIO DECRETO |10 |05/01/1928|TELEGRAFI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |SETTEMBRE 1926, N. | | | |1702, CONTENENTE NORME | | | |PER LA CONCESSIONE DI | | | |NUOVE FERROVIE IN 324 |LEGGE |97 |12/01/1928|SARDEGNA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |GENNAIO 1927, N. 106, | | | |CONTENENTE NORME PER LA | | | |SISTEMAZIONE DELLE | | | |FERROVIE SECONDARIE NEI | | | |TERRITORI RIUNITI | | | |ALL'ITALIA IN VIRTU' DI 325 |LEGGE |125 |12/01/1928|TRATTATI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 326 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEL DIRITTO PER | | | |LA SIGILLATURA DEI | | | |PIOMBI AI COLLI | | | |CONTENENTI OGGETTI DI | | | |ANTICHITA' E D'ARTE, IN 327 |REGIO DECRETO |460 |05/02/1928|ESPORTAZIONE DAL REGNO --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 328 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |MAGGIO 1927, N. 802, | | | |CONCERNENTE IL PERIODO | | | |DI AMMORTAMENTO DEI | | | |MUTUI DA CONCEDERSI | | | |DALLA CASSA DEPOSITI E | | | |PRESTITI SUI FONDI | | | |DEGLI ISTITUTI DI | | | |PREVIDENZA, AI SENSI | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 329 |LEGGE |209 |16/02/1928|GIUGNO 1926, N. 1064. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 10 | | | |AGOSTO 1927, N. 1572, | | | |CHE CONCEDE | | | |ALL'ISTITUTO CENTRALE | | | |DI STATISTICA | | | |L'ESENZIONE DALLE TASSE 330 |LEGGE |516 |16/02/1928|POSTALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |MARZO 1927, N. 386, CHE | | | |DISCIPLINA IL LAVORO | | | |NEI GRANDI PANIFICI | | | |TECNICAMENTE | | | |ORGANIZZATI CON FORNI A 331 |LEGGE |439 |23/02/1928|FUOCO CONTINUO --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLE | | | |NORME PER LA | | | |CONVERTIBILITA' IN ORO | | | |E IN VALUTE AUREE DEI | | | |BIGLIETTI DELLA BANCA 332 |REGIO DECRETO |252 |26/02/1928|D'ITALIA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIFORMA | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE CONGREGAZIONI DI 333 |LEGGE |413 |04/03/1928|CARITA' --------------------------------------------------------------------- | | | |DIVISA DEI FUNZIONARI | | | |DELLE CARRIERE | | | |DIPLOMATICO - | | | |CONSOLARE, COMMISSARI 334 |REGIO DECRETO |1038 |08/03/1928|CONSOLARI ED INTERPRETI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON AGGIUNTE E | | | |MODIFICHE, DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 9 | | | |DICEMBRE 1926, N. 2389, | | | |RECANTE DISPOSIZIONI | | | |PER I SERVIZI DI PRONTO | | | |SOCCORSO IN CASO DI | | | |DISASTRI TELLURICI O DI 335 |LEGGE |833 |15/03/1928|ALTRA NATURA. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL R. | | | |DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO | | | |1926, N. 1490, RELATIVO | | | |A PROVVEDIMENTI IN | | | |FAVORE DELLE PICCOLE 336 |LEGGE |631 |29/03/1928|INDUSTRIE. --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEL TASSO | | | |D'INTERESSE NEI CASI DI | | | |RITARDATO VERSAMENTO | | | |DEI CONTRIBUTI | | | |SPETTANTI AGLI ISTITUTI | | | |DI PREVIDENZA | | | |AMMINISTRATI DALLA | | | |CASSA DEPOSITI E 337 |LEGGE |632 |29/03/1928|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LA 338 |LEGGE |858 |29/03/1928|LOTTA CONTRO LE MOSCHE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER L'ESECUZIONE, | | | |DA PARTE DEL | | | |PROVVEDITORATO GENERALE | | | |DELLO STATO, DELLE | | | |PUBBLICAZIONI AVENTI | | | |UNO SPECIALE CARATTERE | | | |ARTISTICO, SCIENTIFICO 339 |REGIO DECRETO |799 |03/04/1928|O LETTERARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |SCIOGLIMENTO DEL | | | |COMITATO PERMANENTE PER | | | |LE INDUSTRIE CHIMICHE | | | |ED ISTITUZIONE DI UNA | | | | COMMISSIONE PER LE 340 |REGIO DECRETO |1292 |10/05/1928|INDUSTRIE CHIMICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AI REGI | | | |DECRETI 9 OTTOBRE 1924, | | | |N. 1765, E 16 SETTEMBRE | | | |1927, N. 1943, | | | |RIGUARDANTI L'ISTITUTO 341 |REGIO DECRETO |1418 |10/05/1928|DI ECONOMIA AGRARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 19 | | | |OTTOBRE 1927, N. 1923, | | | |CHE RECA DISPOSIZIONI | | | |PER LA RACCOLTA DI DATI | | | |STATISTICI SULLA | | | |PRODUZIONE | | | |MINERALURGICA E 342 |LEGGE |1120 |13/05/1928|METALLURGICA --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE | | | |DELL'AZIENDA AUTONOMA 343 |LEGGE |1094 |17/05/1928|STATALE DELLA STRADA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |AGOSTO 1927, N. 1635, | | | |CONCERNENTE IL SERVIZIO | | | |DEGLI SCAMBI | | | |INTERNAZIONALI DI | | | |PUBBLICAZIONI E 344 |LEGGE |1143 |17/05/1928|DOCUMENTI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER | | | |L'APPLICAZIONE DEL | | | |CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI | | | |ISTITUTI DI | | | |ASSICURAZIONI SOCIALI | | | |AI CONSIGLI PROVINCIALI 345 |REGIO DECRETO |1293 |20/05/1928|DELL'ECONOMIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER IL | | | |FUNZIONAMENTO DEGLI | | | |ISTITUTI NAUTICI 346 |LEGGE |1349 |07/06/1928|PRIVATI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |DICEMBRE 1927, N. 2325, | | | |CONCERNENTE LA | | | |CESSAZIONE DEL CORSO | | | |FORZOSO E LA | | | |CONVERTIBILITA' IN ORO | | | |DEI BIGLIETTI DELLA 347 |LEGGE |1453 |07/06/1928|BANCA D'ITALIA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |RADIODIFFUSIONE DI 348 |LEGGE |1352 |14/06/1928|ESECUZIONI ARTISTICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA | | | |TABELLA ORGANICA DEL | | | |PERSONALE SANITARIO E | | | |RELIGIOSO AGGREGATO | | | |DEGLI ISTITUTI DI 349 |LEGGE |1384 |14/06/1928|PREVENZIONE E DI PENA --------------------------------------------------------------------- | | | |AMPLIAMENTO E | | | |FACILITAZIONI DELLE | | | |OPERAZIONI DI MUTUO | | | |DELLA CASSA DEPOSITI E 350 |LEGGE |1398 |14/06/1928|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE AL R. | | | |DECRETO 16 AGOSTO 1926, | | | |N. 1914, CONCERNENTE | | | |L'ESTENSIONE ALLA | | | |PROVINCIA DEL CARNARO | | | |DELLA LEGISLAZIONE | | | |SANITARIA VIGENTE NEL 351 |REGIO DECRETO |1630 |14/06/1928|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTUAZIONE DEGLI | | | |ACCORDI FRA IL REGIO | | | |TESORO E LA BANCA | | | |D'ITALIA A' SENSI DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 21 352 |REGIO DECRETO |1377 |17/06/1928|DICEMBRE 1927, N. 2325 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |AGOSTO 1926, N. 1595, | | | |RIGUARDANTE LA PROROGA | | | |DEL TERMINE DI | | | |APPLICABILITA' DELLE | | | |NORME VIGENTI IN | | | |MATERIA DI CONCESSIONI | | | |FERROVIARIE E 353 |LEGGE |1473 |21/06/1928|TRANVIARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO 27 | | | |OTTOBRE 1927, N. 2312, | | | |CONTENENTE NORME PER | | | |ASSICURARE IL MIGLIOR | | | |FUNZIONAMENTO DEI | | | |CONSORZI IDRAULICI E DI 354 |LEGGE |1577 |21/06/1928|BONIFICA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER I | | | |TEATRI DI PROPRIETA' 355 |LEGGE |1587 |21/06/1928|COMUNALE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LE SCUOLE | | | |NON CLASSIFICATE E 356 |REGIO DECRETO |1768 |28/06/1928|L'EDILIZIA SCOLASTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 29 | | | |LUGLIO 1927, N. 1509, | | | |CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |L'ORDINAMENTO DEL | | | |CREDITO AGRARIO NEL 357 |LEGGE |1760 |05/07/1928|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO DEI | | | |REGI ISTITUTI NAUTICI E 358 |REGIO DECRETO |1954 |20/07/1928|DEL RELATIVO PERSONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |FACOLTA' AL MINISTRO | | | |PER GLI AFFARI ESTERI | | | |DI DEROGARE ALLA | | | |DISPOSIZIONE DI CUI AL | | | |COMMA B) DELL'ART. 2 | | | |DEL R. DECRETO 14 MARZO | | | |1909, N. 130, RELATIVA | | | |AL TRASPORTO DEGLI 359 |REGIO DECRETO |2139 |03/08/1928|EMIGRANTI --------------------------------------------------------------------- | | | |FACOLTA' AL MINISTRO | | | |PER GLI AFFARI ESTERI | | | |DI DEROGARE ALLA | | | |DISPOSIZIONE DI CUI AL | | | |COMMA B) DELL'ART. 2 | | | |DEL R. DECRETO 14 MARZO | | | |1909, N. 130, RELATIVA | | | |AL TRASPORTO DEGLI 361 |REGIO DECRETO |2139 |03/08/1928|EMIGRANTI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL NUOVO | | | |STATUTO DELL'ENTE | | | |NAZIONALE PER LE 362 |REGIO DECRETO |2431 |24/08/1928|PICCOLE INDUSTRIE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME INTEGRATIVE DELLE | | | |DISPOSIZIONI CONTENUTE | | | |NEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |8 GENNAIO 1928, N. 486, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DETERMINAZIONE DEI TIPI | | | |E DELLE DENOMINAZIONI | | | |UFFICIALI DI RISO | | | |NAZIONALE LAVORATO 363 |REGIO DECRETO |2232 |20/09/1928|DIRETTO ALL'ESTERO. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICA DELL'ART. 4 | | | |DEL R. DECRETO 31 | | | |DICEMBRE 1923, N. 3228, | | | |RELATIVO ALLA | | | |COMPOSIZIONE DEL | | | |COMITATO TECNICO | | | |AMMINISTRATIVO DEL | | | |MAGISTRATO ALLE ACQUE | | | |PER LE PROVINCIE VENETE 364 |REGIO DECRETO |2400 |04/10/1928|E DI MANTOVA --------------------------------------------------------------------- | | | |CLASSIFICA IN 2 CLASSE | | | |DI NUOVE LINEE 365 |REGIO DECRETO |2479 |04/10/1928|NAVIGABILI --------------------------------------------------------------------- | | | |AMMISSIONE AI CONCORSI | | | |PER LA NOMINA A REGI | | | |ISPETTORI SCOLASTICI O | | | |A DIRETTORI DIDATTICI | | | |GOVERNATIVI O COMUNALI | | | |DEI MAESTRI ELEMENTARI | | | |PROVVISTI DI LAUREA IN | | | |LETTERE O FILOSOFIA O | | | |GIURISPRUDENZA O DI | | | |DIPLOMA RILASCIATO | | | |DAGLI ISTITUTI | | | |SUPERIORI DI MAGISTERO 366 |REGIO DECRETO |2422 |18/10/1928|FEMMINILE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |COMPILAZIONE DELLE | | | |GRADUATORIE NEI | | | |CONCORSI MAGISTRALI E | | | |PER LE NOMINE DEI 367 |REGIO DECRETO |2661 |15/11/1928|MAESTRI ELEMENTARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |AGOSTO 1927, N. 1754, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER L'INCREMENTO 368 |LEGGE |2690 |18/11/1928|DELL'OLIVICOLTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |GIUGNO 1927, N. 963, | | | |CONCERNENTE LA PROROGA | | | |DEL TERMINE INDICATO | | | |NEL PRIMO CAPOVERSO | | | |DELL'ART. 13 DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO | | | |1926, N. 1331, CHE | | | |ISTITUI' L'ASSOCIAZIONE | | | |NAZIONALE PER IL | | | |CONTROLLO DELLA 369 |LEGGE |2840 |18/11/1928|COMBUSTIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 23 | | | |OTTOBRE 1927, N. 2047, | | | |CONCERNENTE | | | |SEMPLIFICAZIONI NEL | | | |RILASCIO DELLE | | | |DELEGAZIONI DA PARTE | | | |DEGLI ENTI MUTUATARI | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLA CASSA DEPOSITI E | | | |PRESTITI E DEGLI 370 |LEGGE |2678 |22/11/1928|ISTITUTI DI PREVIDENZA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |MARZO 1928, N. 740, | | | |CONCERNENTE | | | |INTERPRETAZIONE | | | |AUTENTICA DELL'ART. 10 | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |NOVEMBRE 1924, N. 1825, | | | |SUL CONTRATTO DI 371 |LEGGE |2786 |29/11/1928|IMPIEGO PRIVATO. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL R. | | | |DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO | | | |1924, N. 868, | | | |RIGUARDANTE | | | |L'ISTITUZIONE DEL | | | |CONSIGLIO | | | |D'AMMINISTRAZIONE E | | | |DELLA CARICA DI | | | |DIRETTORE GENERALE PER 372 |LEGGE |2796 |02/12/1928|LE FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE | | | |DELL'ISTITUTO 373 |LEGGE |2744 |06/12/1928|POLIGRAFICO DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |APRILE 1928, N. 847, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |PER LA UTILIZZAZIONE 374 |LEGGE |2758 |06/12/1928|DELLE LIGNITI ITALIANE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |GIUGNO 1927, N. 1570, | | | |RELATIVO AL PASSAGGIO | | | |DELL'ISPETTORATO | | | |GENERALE DELLE | | | |FERROVIE, TRAMVIE ED | | | |AUTOMOBILI DAL | | | |MINISTERO DEI LAVORI | | | |PUBBLICI A QUELLO DELLE 375 |LEGGE |3045 |06/12/1928|COMUNICAZIONI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 376 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE DELLA | | | |PUBBLICITA' DEGLI ATTI | | | |CONSERVATI NEGLI 377 |REGIO DECRETO |2982 |06/12/1928|ARCHIVI DI STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 4 | | | |OTTOBRE 1928, N. 2307, | | | |CONCERNENTE L'ESERCIZIO | | | |DEL CREDITO NAVALE DA | | | |PARTE DEL CONSORZIO PER | | | |SOVVENZIONI SU VALORI 378 |LEGGE |3040 |13/12/1928|INDUSTRIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME CONCERNENTI | | | |L'ALLEVAMENTO E | | | |L'IMPIEGO DEI COLOMBI 379 |LEGGE |3086 |13/12/1928|VIAGGIATORI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICHE, DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 16 | | | |DICEMBRE 1926, N. 2265, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ISTITUZIONE DELL'ENTE 380 |LEGGE |3107 |13/12/1928|NAZIONALE SERICO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'AMMINISTRAZIONE | | | |FORESTALE, | | | |SULL'ORDINAMENTO DELLA | | | |MILIZIA NAZIONALE | | | |FORESTALE E | | | |SULL'AZIENDA DELLE | | | |FORESTE DEMANIALI DELLO 381 |LEGGE |3141 |13/12/1928|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLE NORME DI | | | |RISCOSSIONE DELLE | | | |ENTRATE A FAVORE | | | |DELL'ENTE AUTONOMO PER 382 |LEGGE |3233 |13/12/1928|L'ACQUEDOTTO PUGLIESE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UFFICI | | | |MOVIMENTO UFFICIALI | | | |DELLA MARINA MERCANTILE | | | |PRESSO LE CAPITANERIE 383 |LEGGE |3042 |16/12/1928|DI PORTO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GIUGNO 1928, N. 1710, | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |NORME RELATIVE AI 384 |LEGGE |3479 |24/12/1928|PASSAPORTI PER L'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA 385 |LEGGE |3134 |24/12/1928|BONIFICA INTEGRALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 7 | | | |GIUGNO 1928, N. 1493, | | | |CHE DA' ESECUZIONE ALLA | | | |CONVENZIONE FRA | | | |L'ITALIA E LA SPAGNA | | | |SUL REGIME TRIBUTARIO | | | |DELLE SOCIETA', FIRMATA | | | |IN MADRID IL 28 386 |LEGGE |3487 |24/12/1928|NOVEMBRE 1927 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DELL'USO | | | |DEL GUIDONE POSTALE | | | |ALLE NAVI, ADDETTE A | | | |LINEE NON | | | |SOVVENZIONATE, CHE | | | |TRASPORTINO EFFETTI 387 |REGIO DECRETO |3105 |25/12/1928|POSTALI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPLICABILITA' AI MUTUI | | | |CONTRATTI DAI CONSORZI | | | |D'IRRIGAZIONE DELLE | | | |DISPOSIZIONI CONTENUTE | | | |NEGLI ARTICOLI 16 DELLA | | | |LEGGE 11 DICEMBRE 1910, | | | |N. 855, 43 DEL R. | | | |DECRETO LEGISLATIVO 30 | | | |DICEMBRE 1923, N. 3256; | | | |ED UNICO DELLA LEGGE 28 388 |LEGGE |3234 |31/12/1928|GIUGNO 1928, N. 1608. --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |DIFESA DELLE PIANTE | | | |COLTIVATE E DEI | | | |PRODOTTI AGRARI DALLE | | | |CAUSE NEMICHE, E SUI 389 |LEGGE |94 |03/01/1929|RELATIVI SERVIZI --------------------------------------------------------------------- | | | |COORDINAMENTO DI | | | |ISTITUTI E SCUOLE, GIA' | | | |ALLA DIPENDENZA DEL | | | |MINISTERO DELL'ECONOMIA | | | |NAZIONALE, CON ISTITUTI | | | |E SCUOLE DIPENDENTI DAL | | | |MINISTERO DELLA 390 |LEGGE |8 |07/01/1929|PUBBLICA ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DEL PESO | | | |MASSIMO DEGLI EFFETTI | | | |POSTALI DA | | | |TRASPORTARSI, PER OGNI | | | |VIAGGIO, SULLE LINEE | | | |AEREE SOVVENZIONATE 391 |LEGGE |175 |17/01/1929|DALLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DELLE | | | |GIURISDIZIONI SPECIALI | | | |PREVISTE DALLA LEGGE 392 |REGIO DECRETO |358 |11/02/1929|SULL'EMIGRAZIONE --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 393 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME INTEGRATIVE ED | | | |ESECUTIVE DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO | | | |1928, N. 1953, SULLO | | | |STATO GIURIDICO ED | | | |ECONOMICO DEI SEGRETARI 394 |REGIO DECRETO |371 |21/03/1929|COMUNALI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 395 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SULLE | | | |CASSE DI RISPARMIO E | | | |SUI MONTI DI PIETA' DI 396 |REGIO DECRETO |967 |25/04/1929|PRIMA CATEGORIA --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DELLA | | | |DESTINAZIONE TRA | | | |PRIMARIA E SECONDARIA | | | |IMPORTANZA DELLE SEDE | | | |DEI REGI ISTITUTI MEDI 397 |REGIO DECRETO |763 |06/05/1929|D'ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |PARTECIPAZIONE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DELLE FERROVIE DELLO | | | |STATO AD IMPRESE AVENTI | | | |PER FINE L'ACQUISIZIONE | | | |E L'INCREMENTO DEI | | | |TRASPORTI PER FERROVIA | | | |E L'ESERCIZIO DEI | | | |SERVIZI COMPLEMENTARI 398 |REGIO DECRETO |836 |13/05/1929|ED ACCESSORI --------------------------------------------------------------------- | | | |COORDINAMENTO DEI | | | |SERVIZI RADIOELETTRICI 399 |REGIO DECRETO |1075 |13/06/1929|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEI REGI DECRETI - | | | |LEGGE: 24 GENNAIO 1929, | | | |N. 166, CONCERNENTE | | | |L'ORDINAMENTO DELLE | | | |MAESTRANZE PORTUALI; 16 | | | |DICEMBRE 1928, N. 3106, | | | |CHE PROROGA IL TERMINE | | | |PER LA CLASSIFICAZIONE | | | |DELLE NAVI NEL REGISTRO | | | |ITALIANO; R.D.L. 18 | | | |MARZO 1929, N. 369, CHE | | | |RECA NUOVE DISPOSIZIONI | | | |LIMITATRICI | | | |ALL'ISCRIZIONE NELLE | | | |MATRICOLE DELLA GENTE | | | |DI MARE, IN | | | |SOSTITUZIONE DI QUELLE | | | |CONTENUTE NEL R.D.L. 20 | | | |MARZO 1927, N. 402; | | | |R.D.L. 18 MARZO 1929, | | | |N. 380, CONCERNENTE LA | | | |OBBLIGATORIETA' DEGLI | | | |IMPIANTI | | | |RADIOGONIOMETRICI, | | | |DEGLI IMPIANTI | | | |RADIOTELEGRAFICI AD | | | |ONDA CORTA E DEGLI | | | |APPARECCHI | | | |RADIOTELEFONICI | | | |RICEVENTI SULLE NAVI 400 |LEGGE |1095 |17/06/1929|MERCANTILI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 8 | | | |APRILE 1929, N. 625, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ISTITUZIONE DELLA | | | |GIORNATA DELLA CROCE 401 |LEGGE |1120 |24/06/1929|ROSSA --------------------------------------------------------------------- | | | |LEGGE ORGANICA SULLA 402 |LEGGE |1366 |29/06/1929|PRODUZIONE ZOOTECNICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI ALLOGGIO | | | |GRATUITO OD INDENNITA' | | | |AI MAESTRI ELEMENTARI 403 |LEGGE |1152 |02/07/1929|DELLE ZONE DI CONFINE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |MARZO 1929, N. 503, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ORDINAMENTO DEL | | | | PROVVEDITORATO AL 404 |LEGGE |1342 |08/07/1929|PORTO DI VENEZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |STRALCIO DAL CATASTO | | | |TERRENI DEI LAGHI E 405 |LEGGE |1260 |11/07/1929|STAGNI DA PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME CIRCA I TRASPORTI | | | |AEREI SOVVENZIONATI E | | | |GLI AEROPORTI APERTI AL 406 |REGIO DECRETO |1302 |11/07/1929|TRAFFICO AEREO CIVILE --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFORMAZIONE DEL | | | |MINISTERO DELL'ECONOMIA | | | |NAZIONALE IN MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E | | | |DELLE FORESTE; | | | |ISTITUZIONE PRESSO IL | | | |MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E | | | |DELLE FORESTE DEL | | | |SOTTOSEGRETARIATO DI | | | |STATO PER | | | |L'APPLICAZIONE DELLE | | | |LEGGI SULLA BONIFICA | | | |INTEGRALE; ISTITUZIONE | | | |PRESSO IL MINISTERO | | | |DELLE CORPORAZIONI DI | | | |UN SECONDO POSTO DI | | | |SOTTOSEGRETARIO DI | | | |STATO; MODIFICAZIONE | | | |DELLA DENOMINAZIONE DEL | | | |MINISTERO DELLA | | | |PUBBLICA ISTRUZIONE IN | | | |QUELLA DI MINISTERO | | | |DELL'EDUCAZIONE | | | |NAZIONALE, ED | | | |ISTITUZIONE PRESSO | | | |DETTO MINISTERO DI UN | | | |POSTO DI | | | |SOTTOSEGRETARIO DI | | | |STATO PER L'EDUCAZIONE 407 |REGIO DECRETO |1661 |12/09/1929|FISICA E GIOVANILE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESECUZIONE DELL'ACCORDO | | | |INTERNAZIONALE PER | | | |L'UNIFICAZIONE DELLA | | | |FORMULA DEI MEDICAMENTI | | | |EROICI, STIPULATO IN | | | |BRUXELLES FRA L'ITALIA | | | |ED ALTRI STATI IL 21 408 |REGIO DECRETO |2350 |14/11/1929|AGOSTO 1929. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 27 | | | |MAGGIO 1929, N.1285, | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | |DELL'ISTITUTO CENTRALE 409 |LEGGE |2238 |21/12/1929|DI STATISTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |OTTOBRE 1929, N. 1882, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ESTENSIONE DELLE | | | |DISPOSIZIONI DELL'ART. | | | |2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO | | | |1929, N. 810, ALLE | | | |OPERE OCCORRENTI PER LA | | | |SISTEMAZIONE DELLA | | | |RAPPRESENTANZA | | | |DIPLOMATICA DEL REGNO | | | |D'ITALIA PRESSO LA 410 |LEGGE |2328 |30/12/1929|SANTA SEDE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |NOVEMBRE 1929, N. 2071, | | | |PORTANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER LA BONIFICA | | | |INTEGRALE E PER I | | | |SERVIZI AGRARI E 411 |LEGGE |279 |31/03/1930|FORESTALI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER ABBREVIARE I | | | |PROCEDIMENTI DI | | | |CONCESSIONE DI OPERE | | | |IDRAULICHE E DI 412 |LEGGE |478 |26/04/1930|SISTEMAZIONE MONTANA --------------------------------------------------------------------- | | | |PUBBLICITA' A MEZZO DEI | | | |CONDIZIONAMENTI DEI 413 |LEGGE |610 |01/05/1930|GENERI DI MONOPOLIO --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL PASSAGGIO | | | |AL SERVIZIO DELLO STATO | | | |DI PRESIDI E PROFESSORI | | | |DI ISTITUTI PAREGGIATI | | | |CHE SI CONVERTONO I 414 |REGIO DECRETO |740 |15/05/1930|REGI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI ALLOGGIO | | | |GRATUITO O INDENNITA' | | | |AI MAESTRI ELEMENTARI | | | |DEI COMUNI DELLE | | | |PROVINCIE DI TRIESTE E 415 |LEGGE |825 |30/05/1930|GORIZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |INSEGNAMENTO RELIGIOSO | | | |NEGLI ISTITUTI MEDI | | | |D'ISTRUZIONE CLASSICA, | | | |SCIENTIFICA, | | | |MAGISTRALE, TECNICA ED 416 |LEGGE |824 |05/06/1930|ARTISTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON EMENDAMENTI, DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 13 | | | |GENNAIO 1930, N. 20, | | | |CONCERNENTE LA | | | |ISCRIZIONE DEI DENTISTI | | | |ABILITATI IN ELENCHI | | | |TRANSITORI AGGIUNTI 417 |LEGGE |943 |05/06/1930|AGLI ALBI DEI MEDICI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 25 | | | |NOVEMBRE 1929, N. 2226, | | | |CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LE | | | |STAZIONI SPERIMENTALI 418 |LEGGE |951 |05/06/1930|AGRARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |REGIME TRIBUTARIO PER I | | | |CONTRATTI TRA LO STATO | | | |ED I PRIVATI PER LE | | | |FORNITURE ALLA PUBBLICA 419 |LEGGE |940 |03/07/1930|AMMINISTRAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SUL | | | |FALLIMENTO, SUL | | | |CONCORDATO PREVENTIVO, | | | |E SUI PICCOLI 420 |LEGGE |995 |10/07/1930|FALLIMENTI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 421 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 23 GIUGNO 1854, | | | |N.1731, CONCERNENTE | | | |NORME PER LA | | | |PROMULGAZIONE DELLE 422 |LEGGE |1696 |15/12/1930|LEGGI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 423 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |GIUGNO 1930, N.1090, | | | |CONCERNENTE DEROGA | | | |ALL'ART.5 DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 12 | | | |FEBBRAIO 1930, N.84, | | | |SULL'ORDINAMENTO DELLA 424 |LEGGE |1809 |22/12/1930|CROCE ROSSA ITALIANA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |NOVEMBRE 1930, N.1503, | | | |CHE DETTA NORME PER I | | | |CENSIMENTI GENERALI | | | |DELLA POPOLAZIONE E CHE | | | |INDICE IL VII 425 |LEGGE |1839 |27/12/1930|CENSIMENTO GENERALE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |COSTRUZIONE DI CANTINE | | | |SOCIALI E DI ALTRI | | | |STABILIMENTI | | | |COOPERATIVI DI 426 |LEGGE |1737 |29/12/1930|PRODUZIONE AGRICOLA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |L'IMPIANTO DI CANTINE 427 |LEGGE |22 |06/01/1931|SOCIALI ED ENOPOLII --------------------------------------------------------------------- | | | |CAMBIAMENTO NELLA FORMA | | | |DI PUBBLICAZIONE DEGLI | | | |EXEQUATUR CONCESSI AGLI | | | |AGENTI CONSOLARI | | | |STRANIERI AMMESSI A | | | |FUNZIONARE NEL REGNO, | | | |NELLE COLONIE E NEI 428 |REGIO DECRETO |164 |08/01/1931|POSSEDIMENTI. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ALLE | | | |DISPOSIZIONI FACENTI | | | |OBBLIGO DELL'IMPIANTO | | | |RADIOGONIOMETRICO E | | | |DELL'IMPIANTO | | | |TRASMITTENTE AD ONDE | | | |CORTE SULLE NAVI 429 |LEGGE |17 |08/01/1931|MERCANTILI --------------------------------------------------------------------- | | | |AGGIUNTE E VARIANTI AL | | | |R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |GIUGNO 1925, N. 884, | | | |SULLA COSTITUZIONE | | | |DELL'AZIENDA DI STATO | | | |PER I SERVIZI | | | |TELEFONICI, ED AL R. | | | |DECRETO 3 GENNAIO 1926, | | | |N. 88, SUL TRATTAMENTO | | | |ECONOMICO DEL PERSONALE 430 |REGIO DECRETO |120 |19/01/1931|ADDETTOVI. --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 431 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |COORDINAZIONE DELLA | | | |LEGGE SUGLI USI CIVICI | | | |CON QUELLE SULLA 432 |LEGGE |377 |16/03/1931|BONIFICA INTEGRALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 8 | | | |AGOSTO 1930, N. 1162, | | | |RECANTE AGEVOLAZIONI | | | |FISCALI PER LE CAMBIALI | | | |EMESSE A COPERTURA DI | | | |ESPORTAZIONI CON 433 |LEGGE |361 |09/04/1931|ACCETTAZIONI BANCARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DEGLI | | | |ARTICOLI 239 E 244 DEL | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI | | | |SULL'ISTRUZIONE | | | |ELEMENTARE, POST - | | | |ELEMENTARE E SULLE SUE | | | |OPERE D'INTEGRAZIONE, | | | |PER QUANTO CONCERNE | | | |L'ORDINAMENTO | | | |SCOLASTICO DELLA CITTA' 434 |LEGGE |422 |09/04/1931|DI FIUME. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ACCORDO PER IL | | | |SIERO ANTIDIFTERICO, | | | |FIRMATO A PARIGI TRA | | | |L'ITALIA ED ALTRI STATI 435 |REGIO DECRETO |864 |25/05/1931|IL 1 AGOSTO 1930 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 2 | | | |MARZO 1931, N. 324, | | | |CONTENENTE NORME PER | | | |L'INQUADRAMENTO | | | |SINDACALE DELLE 436 |LEGGE |997 |04/06/1931|SOCIETA' COOPERATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |MAGGIO 1931, N. 545, | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI DELL'ART. | | | |9 DEL REGOLAMENTO | | | |LEGISLATIVO APPROVATO | | | |CON R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |SETTEMBRE 1926, N. | | | |1606, CONVERTITO NELLA | | | |LEGGE 16 GIUGNO 1927, | | | |N. 1100 CIRCA LA | | | |COMPOSIZIONE DEL | | | |CONSIGLIO CONSULTIVO | | | |DELL'OPERA NAZIONALE 437 |LEGGE |795 |12/06/1931|PER I COMBATTENTI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE AI MAESTRI | | | |ELEMENTARI DELLE SCUOLE | | | |DEI COMUNI DI TARVISIO | | | |E DI MALBORGHETTO E DI | | | |QUELLE DELLE FRAZIONI | | | |DEL COMUNE DI TRIESTE | | | |DELLA CONCESSIONE DI | | | |ALLOGGIO GRATUITO OD | | | |INDENNITA' DI CUI ALLA | | | |LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. | | | |1152 E AUTORIZZAZIONE A | | | |COORDINARE IN TESTO | | | |UNICO LE DISPOSIZIONI | | | |VIGENTI PER | | | |L'ISTRUZIONE | | | |ELEMENTARE, POST - | | | |ELEMENTARE E PER LE SUE 438 |LEGGE |813 |12/06/1931|OPERE D'INTEGRAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |FEBBRAIO 1931, N.315, | | | |CHE MODIFICA LA TASSA | | | |PER IL RILASCIO DEL | | | |PASSAPORTO NEL REGNO E 439 |LEGGE |929 |12/06/1931|ALL'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |FEBBRAIO 1930, N. 52, | | | |RECANTE MODIFICAZIONI | | | |AL REGIME FISCALE DEGLI | | | |SPIRITI E PROVVEDIMENTI | | | |DIRETTI AD AGEVOLARE LO | | | |SMALTIMENTO DEI VINI | | | |NON ATTI A DIRETTO | | | |CONSUMO E LA | | | |DESTINAZIONE DI PARTE | | | |DELL'ALCOOL A 440 |LEGGE |874 |18/06/1931|CARBURANTE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 23 | | | |OTTOBRE 1930, N. 1946, | | | |CHE RECA NORME PER LE | | | |NAVI NAZIONALI CHE | | | |NAVIGANO SUI FIUMI | | | |DELL'ESTREMO ORIENTE | | | |APERTI AL TRAFFICO 441 |LEGGE |1108 |29/07/1931|INTERNAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |DELEGA AL CAPO DEL | | | |GOVERNO DI TUTTE LE | | | |ATTRIBUZIONI SPETTANTI | | | |AL MINISTRO PER | | | |L'INTERNO NEI RIGUARDI 442 |REGIO DECRETO |1030 |21/08/1931|DEL CONSIGLIO DI STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO PER LA 443 |REGIO DECRETO |1175 |14/09/1931|FINANZA LOCALE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |LEGISLATIVE RIGUARDANTI | | | |LA PROMULGAZIONE E | | | |PUBBLICAZIONE DELLE | | | |LEGGI E DEI REGI 444 |REGIO DECRETO |1256 |24/09/1931|DECRETI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICA AL COMMA TERZO | | | |DELL'ART. 30 DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SUL | | | |BONIFICAMENTO DELL'AGRO 445 |REGIO DECRETO |1660 |26/11/1931|ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE NORME PER LA | | | |RIVALSA DELLE SPESE DI | | | |SPEDALITA' E 446 |LEGGE |1580 |03/12/1931|MANICOMIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |GIUGNO 1931 N. 973, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER LA TUTELA DEI | | | |CASTAGNETI E PER IL | | | |CONTROLLO DELLE | | | |FABBRICHE PER LA | | | |PRODUZIONE DEL TANNINO 447 |LEGGE |1667 |17/12/1931|DAL LEGNO DI CASTAGNO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |AGOSTO 1931, N. 1069, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |SUGLI ISTITUTI MEDI 448 |LEGGE |1771 |28/12/1931|D'ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICA ALLA | | | |COMPOSIZIONE DEL RUOLO | | | |D'ONORE DEGLI 449 |REGIO DECRETO |305 |07/03/1932|INSEGNANTI MEDI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEI | | | |SERVIZI DI SEGRETERIA 450 |LEGGE |270 |24/03/1932|DEL CONSIGLIO DI STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI E | | | |CHIARIMENTI ALLE | | | |DISPOSIZIONI CHE | | | |DISCIPLINANO IL | | | |FUNZIONAMENTO | | | |DELL'ISTITUTO 451 |LEGGE |273 |24/03/1932|POLIGRAFICO DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |OTTOBRE 1930, N. 1379, | | | |CONCERNENTE IL | | | |RIORDINAMENTO DELLA | | | |SCUOLA SECONDARIA DI 452 |LEGGE |490 |22/04/1932|AVVIAMENTO AL LAVORO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALL'ART. | | | |18 DEL TESTO UNICO | | | |DELLE LEGGI SUL NUOVO | | | |CATASTO, RELATIVA ALLA | | | |TARIFFA DA APPLICARSI | | | |AI GIARDINI PUBBLICI - | | | |SGRAVIO TEMPORANEO | | | |DALL'IMPOSTA FONDIARIA | | | |ERARIALE A FAVORE DEI | | | |TERRENI COMPRESI NEL | | | |CONSORZIO "ONGARO | | | |SUPERIORE ED UNITI" | | | |DELLA PROVINCIA DI 453 |LEGGE |476 |02/05/1932|VENEZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE DI GENOVA | | | |DEL 1920 CHE FISSA | | | |L'ETA' MINIMA DI | | | |AMMISSIONE DEI | | | |FANCIULLI AL LAVORO 454 |REGIO DECRETO |640 |09/05/1932|MARITTIMO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |FEBBRAIO 1932, N.154, | | | |CONCERNENTE LA | | | |PUBBLICITA' DEI PREZZI | | | |DEGLI ALBERGHI, DELLE | | | |PENSIONI E DELLE 455 |LEGGE |557 |16/05/1932|LOCANDE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE PER | | | |L'UNIFICAZIONE DI | | | |ALCUNE REGOLE RELATIVE | | | |AL TRASPORTO AEREO | | | |INTERNAZIONALE, | | | |STIPULATA A VARSAVIA IL 456 |LEGGE |841 |19/05/1932|12 OTTOBRE 1929 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | |ALL'ORDINAMENTO DEL | | | |CONSIGLIO NAZIONALE 457 |LEGGE |598 |26/05/1932|DELLE RICERCHE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE | | | |DEI DANEGGIATI DAI | | | |TERREMOTI, CHE HANNO | | | |USUFRUITO DELLE | | | |RIPARAZIONI GRATUITE A | | | |CARICO DELLO STATO, 458 |LEGGE |638 |26/05/1932|SENZA AVERNE DIRITTO --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSUNZIONE A CARICO | | | |DELLO STATO DELLE | | | |VERIFICHE RELATIVE ALLE | | | |DOMANDE DI | | | |TRASFORMAZIONE DI | | | |BOSCHI IN ALTRE | | | |QUALITA' DI COLTURE E | | | |DI TERRENI SALDI IN | | | |TERRENI SOGGETTI A | | | |PERIODICHE LAVORAZIONI | | | |QUANDO SI TRATTI DI | | | |PROPRIETARI CHE | | | |DIMOSTRINO DI NON | | | |POSSEDERE PIU' DI UN 459 |LEGGE |668 |30/05/1932|ETTARO DI TERRENO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVIDENZE DIRETTE AD | | | |AGEVOLARE LA | | | |COSTRUZIONE E | | | |L'ATTREZZAMENTO DI | | | |SYLOS E DI MAGAZZINI DA 460 |LEGGE |720 |30/05/1932|CEREALI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |LEGISLATIVE RIGUARDANTI 461 |REGIO DECRETO |1365 |28/07/1932|LA LEVA MARITTIMA. --------------------------------------------------------------------- | | | |INQUADRAMENTO DEL | | | |PERSONALE DEGLI ARCHIVI | | | |DI STATO DELLE | | | |PROVINCIE NAPOLETANE E 462 |REGIO DECRETO |1391 |22/09/1932|SICILIANE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | |ALL'ORDINAMENTO DEL | | | |PERSONALE DI PUBBLICA 463 |REGIO DECRETO |1595 |17/11/1932|SICUREZZA --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ELENCO DELLE | | | |BIBLIOTECHE PUBBLICHE | | | |ALLE QUALI HA | | | |DESTINATO, PER CIASCUNA | | | |PROVINCIA, IL TERZO | | | |ESEMPLARE D'OBBLIGO DI | | | |OGNI STAMPATO E 464 |REGIO DECRETO |1550 |24/11/1932|PUBBLICAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |NOVEMBRE 1931, N. 1398, | | | |CONCERNENTE LA | | | |COSTITUZIONE | | | |DELL'ISTITUTO MOBILIARE 465 |LEGGE |1581 |15/12/1932|ITALIANO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 9 | | | |MAGGIO 1932, N.813, CHE | | | |DETTA DISPOSIZIONI | | | |SULLA CIRCOLAZIONE DEI | | | |MOTOSCAFI E DELLE 466 |LEGGE |1884 |20/12/1932|IMBARCAZIONI A MOTORE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 25 | | | |AGOSTO 1932, N. 1260, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |CONSERVAZIONE DEGLI | | | |ESTRATTI O CONCENTRATI | | | |E DEI SUCCHI DI 467 |LEGGE |2057 |20/12/1932|POMODORO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO - LEGGE | | | |2 SETTEMBRE 1932, N | | | |1225, RECANTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |DIFESA ECONOMICA DELLA 468 |LEGGE |1701 |22/12/1932|VITICOLTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO - LEGGE 24 | | | |MAGGIO 1932, N. 721, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |CEDIBILITA' PER GIRATA | | | |E SENZA SPESE DELLE | | | |DELEGAZIONI RILASCIATE | | | |DALLE PROVINCIE E DAI | | | |COMUNI ALLE CASSE DI | | | |RISPARMIO ED AI MONTI | | | |DI PIETA' DI PRIMA | | | |CATEGORIA A GARANZIA DI 469 |LEGGE |1710 |22/12/1932|PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |OTTOBRE 1932, N.1378, | | | |CHE RECA NORME PER LA | | | |DETERMINAZIONE DEL | | | |TASSO DI INTERESSE DA | | | |ADOTTARE PER IL CALCOLO | | | |DELLE ANNUALITA' PER | | | |OPERE A PAGAMENTO 470 |LEGGE |1823 |22/12/1932|DIFFERITO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELL'ART. | | | |19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO | | | |1931, N. 987, RECANTE | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |DIFESA DELLE PIANTE | | | |COLTIVATE E DEI | | | |PRODOTTI AGRARI DALLE | | | |CAUSE NEMICHE E SUI 471 |LEGGE |1933 |22/12/1932|RELATIVI SERVIZI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 25 | | | |AGOSTO 1932, N. 1130, | | | |CHE HA DATO ESECUZIONE | | | |ALLE CONVENZIONI | | | |STIPULATE A GINEVRA IL | | | |7 GIUGNO 1930 FRA | | | |L'ITALIA ED ALTRI STATI | | | |PER L'UNIFICAZIONE DEL 472 |LEGGE |1946 |22/12/1932|DIRITTO CAMBIARIO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 30 | | | |GIUGNO 1932, N. 815, | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI DI ALCUNE | | | |DISPOSIZIONI INERENTI | | | |ALLE BORSE VALORI ED 473 |LEGGE |118 |05/01/1933|AGLI AGENTI DI CAMBIO --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DEL TERMINE | | | |PER LA REVISIONE DEI | | | |DECRETI DI | | | |RICONOSCIMENTO DEL | | | |POSSESSO DEI DIRITTI 474 |LEGGE |260 |16/03/1933|ESCLUSIVI DI PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 2 | | | |FEBBRAIO 1933, N.23, | | | |CHE STABILISCE NUOVE | | | |MISURE PER OSTACOLARE | | | |LO SPACCIO DI ALCOOL DI 475 |LEGGE |353 |03/04/1933|CONTRABBANDO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 10 | | | |NOVEMBRE 1932, N.1467, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |FACOLTA' DI REVISIONE | | | |DEI SAGGI D'INTERESSE | | | |ATTIVI E PASSIVI DELLA | | | |CASSA DEPOSITI E | | | |PRESTITI E DI QUELLI | | | |DEL RISPARMIO POSTALE A 476 |LEGGE |442 |03/04/1933|LIBRETTO. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEGLI | | | |ACCORDI IN MATERIA DI | | | |NAVIGAZIONE INTERNA, | | | |STIPULATI IN GINEVRA, | | | |IL 9 DICEMBRE 1930, FRA 477 |LEGGE |522 |10/04/1933|L'ITALIA ED ALTRI STATI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |DISPOSIZIONI DI LEGGE | | | |SUI MERCATI 478 |LEGGE |397 |13/04/1933|ALL'INGROSSO DEL PESCE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |DICEMBRE 1932, N.1853, | | | |CHE RECA NUOVE NORME | | | |SULLA RADIOTELEGRAFIA A | | | |BORDO DELLE NAVI | | | |MERCANTILI, IN | | | |APPLICAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE DI LONDRA | | | |1929 SULLA SICUREZZA | | | |DELLA VITA UMANA IN 479 |LEGGE |434 |13/04/1933|MARE. --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UNA | | | |CATEGORIA DI PERSONALE | | | |CON LE FUNZIONI DI | | | |DIRETTORE DI AEROPORTO 480 |LEGGE |467 |20/04/1933|CIVILE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |DICEMBRE 1932, N. 1607, | | | |CONCERNENTE | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |TUTELA DELLE | | | |NEGOZIAZIONI DI TITOLO 481 |LEGGE |504 |20/04/1933|E VALUTE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 23 | | | |GENNAIO 1933, N. 5, | | | |CONCERNENTE LA | | | |COSTITUZIONE | | | |DELL'ISTITUTO PER LA | | | |RICOSTRUZIONE 482 |LEGGE |512 |03/05/1933|INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |OTTOBRE 1932, N. 1496, | | | |RECANTE MODIFICAZIONI | | | |ALLA VIGENTE | | | |LEGISLAZIONE IN MATERIA | | | |DI FERROVIE E DI ALTRI | | | |MEZZI DI TRASPORTO | | | |CONCESSI ALL'INDUSTRIA | | | |PRIVATA PER | | | |FRONTEGGIARE L'ATTUALE | | | |SITUAZIONE DEL 483 |LEGGE |624 |08/05/1933|TRAFFICO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |GENNAIO 1933, N. 11 | | | |RECANTE NUOVI | | | |PROVVEDIMENTI IN 484 |LEGGE |665 |05/06/1933|MATERIA DI TERREMOTI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |GENNAIO 1933, N. 241, | | | |RELATIVO AI DOCUMENTI | | | |CONTABILI DELLA CASSA 485 |LEGGE |773 |08/06/1933|DEPOSITI E PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |MARZO 1933, N. 344, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |RELATIVE ALL'INGRESSO | | | |AI MONUMENTI, AI MUSEI, | | | |ALLE GALLERIE E AGLI | | | |SCAVI DI ANTICHITA' 486 |LEGGE |826 |08/06/1933|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFERIMENTO DEL | | | |DIRITTO DI PROPRIETA' | | | |DEI CAMPI DI FORTUNA | | | |DALLE PROVINCIE ALLO 487 |LEGGE |1119 |08/06/1933|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |VARIANTI AL TESTO UNICO | | | |DELLE LEGGI | | | |SULL'ORDINAMENTO DEL | | | |CORPO REALE EQUIPAGGI | | | |MARITTIMI E SULLO STATO | | | |GIURIDICO DEI | | | |SOTTUFFICIALI DELLA | | | |REGIA MARINA, APPROVATO | | | |CON R. DECRETO 18 488 |LEGGE |778 |15/06/1933|GIUGNO 1931, N. 914 --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA DISCIPLINA | | | |DELLA PROFESSIONE DI 489 |LEGGE |818 |15/06/1933|MAESTRO DI CANTO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONFERIMENTO AL GOVERNO | | | |DEL RE DI SPECIALI | | | |POTERI PER LA | | | |EMANAZIONE DEL NUOVO | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI 490 |LEGGE |947 |06/07/1933|SANITARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | |ALL'ELENCO DELLE | | | |BIBLIOTECHE PUBBLICHE | | | |DESTINATARIE DELLA | | | |TERZA COPIA DEGLI | | | |STAMPATI E 491 |REGIO DECRETO |1601 |16/11/1933|PUBBLICAZIONI. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 31 | | | |AGOSTO 1933, N. 1272, | | | |CONCERNENTE LA | | | |ISTITUZIONE DI UFFICI 492 |LEGGE |1832 |21/12/1933|POSTALI DI BORDO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE | | | |1933, N. 1295, | | | |CONTENENTE | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |DISPOSIZIONI IN MATERIA | | | |DI DECADENZA DELLA | | | |PENSIONE IN CASO DI | | | |PERDITA DELLA 493 |LEGGE |1941 |28/12/1933|CITTADINANZA ITALIANA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |DICEMBRE 1932, N. 1964, | | | |CONCERNENTE IL | | | |PASSAGGIO ALLO STATO | | | |DELLE SCUOLE E DEI | | | |CORSI SECONDARI DI | | | |AVVIAMENTO | | | |PROFESSIONALE | | | |DIPENDENTI DAI COMUNI 494 |LEGGE |45 |04/01/1934|AUTONOMI. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO LEGGE 11 | | | |DICEMBRE 1933, N. 1646, | | | |CONCERNENTE LA | | | |RAPPRESENTANZA LEGALE | | | |DELLA CASSA DEPOSITI E | | | |PRESTITI IN CASO DI | | | |MANCANZA O IMPEDIMENTO 495 |LEGGE |83 |18/01/1934|DEL DIRETTORE GENERALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |PERIODICITA' DEI | | | |CENSIMENTI AGRICOLI, | | | |INDUSTRIALI E 496 |LEGGE |120 |18/01/1934|COMMERCIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 19 | | | |OTTOBRE 1933, N. 1430, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER AGEVOLARE LE | | | |RIDUZIONI DI INTERESSE 497 |LEGGE |170 |18/01/1934|DEI MUTUI FONDIARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |LUGLIO 1933, N. 1045, | | | |RELATIVO ALLA | | | |DISCIPLINA DEL | | | |TRASPORTO DEI GIORNALI | | | |QUOTIDIANI PER VIA 498 |LEGGE |211 |18/01/1934|AEREA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 30 | | | |NOVEMBRE 1933, N.1639, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |ESENZIONE DALLA IMPOSTA | | | |E DALLE SOVRIMPOSTE SUI | | | |FABBRICATI DEI | | | |DISTRIBUTORI AUTOMATICI 499 |LEGGE |316 |18/01/1934|DI BENZINA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |NORME IN MATERIA DI | | | |DIRITTO A PENSIONE | | | |PRIVILEGIATA ORDINARIA | | | |A FAVORE DEI CONGIUNTI | | | |DI MILITARI MORTI PER 500 |LEGGE |121 |22/01/1934|CAUSA DI SERVIZIO. --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 501 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 30 | | | |NOVEMBRE 1933, N.1752, | | | |RECANTE IL DIVIETO DI | | | |PRODUZIONE E DI VENDITA | | | |DI ALCUNI TIPI DI 502 |LEGGE |225 |25/01/1934|FORMAGGIO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 11 | | | |DICEMBRE 1933, N.1718, | | | |CHE MODIFICA LE | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |ALL'ORDINAMENTO ED ALLA | | | |GESTIONE DEI PARCHI | | | |NAZIONALI DEL GRAN 503 |LEGGE |233 |25/01/1934|PARADISO E D'ABRUZZO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 4 | | | |DICEMBRE 1933, N.1734, | | | |CHE HA MODIFICATO IL 2 | | | |COMMA DELL'ART. 4 DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GIUGNO 1928, N.1710, | | | |CONCERNENTE LA TASSA | | | |SUI PASSAPORTI | | | |RILASCIATI A CITTADINI | | | |ITALIANI CHE 504 |LEGGE |234 |29/01/1934|RIMPATRIANO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |OTTOBRE 1933, N. 1443, | | | |PER LA ESTENSIONE DEL | | | |MARCHIO NAZIONALE | | | |ISTITUITO CON LEGGE 23 505 |LEGGE |332 |29/01/1934|GIUGNO 1927, N.1272 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 11 | | | |DICEMBRE 1933, N. 1699, | | | |CONTENENTE NUOVE | | | |DISPOSIZIONI PER | | | |L'INDUSTRIA ZOLFIFERA 506 |LEGGE |307 |05/02/1934|NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |GIUGNO 1933, N. 859, | | | |CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI RELATIVI | | | |ALL'ISTITUTO PER LA 507 |LEGGE |391 |05/02/1934|RICOSTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |STATO GIURIDICO DELLA 508 |LEGGE |331 |08/02/1934|GENTE DELL'ARIA --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 509 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |FEBBRAIO 1934, N. 60, | | | |CONCERNENTE L'EMISSIONE | | | |DI UN PRESTITO | | | |REDIMIBILE PER | | | |SOSTITUIRE LE RENDITE | | | |DEL DEBITO CONSOLIDATO | | | |5 PER CENTO E DEL 510 |LEGGE |995 |07/06/1934|LITTORIO 5 PER CENTO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |FEBBRAIO 1934, N. 189, | | | |RECANTE NUOVI | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |AGEVOLARE LA | | | |TRASFORMAZIONE DEI 511 |LEGGE |1036 |07/06/1934|MUTUI FONDIARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 4 | | | |DICEMBRE 1933, N. 1860, | | | |CON IL QUALE VENGONO | | | |AUMENTATI I LIMITI | | | |MASSIMI DI VELOCITA' DI | | | |CORSA PER LE FERROVIE | | | |CONCESSE E PER LE | | | |TRAMVIE, PREVISTI | | | |DALL'ART. 118 DEL TESTO | | | |UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 512 |LEGGE |1062 |07/06/1934|1447. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 2 | | | |NOVEMBRE 1933, N. 2418, | | | |RECANTE ESTENSIONE AI | | | |SALARIATI DEGLI ENTI | | | |LOCALI DELL'OBBLIGO | | | |DELLA ISCRIZIONE | | | |ALL'I.N.I.E.L. E | | | |MODIFICAZIONI | | | |ALL'ORDINAMENTO 513 |LEGGE |1088 |07/06/1934|DELL'ISTITUTO STESSO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 8 | | | |MARZO 1934, N. 736 | | | |RECANTE DISPOSIZIONI DI | | | |COORDINAMENTO E DI | | | |INTEGRAZIONE DELLE | | | |NORME PER IL SERVIZIO 514 |LEGGE |1090 |14/06/1934|DEL CHININO DI STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 19 | | | |OTTOBRE 1933, N.1956, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PRODUZIONE E DEL 515 |LEGGE |1158 |14/06/1934|COMMERCIO SERICO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |MARZO 1934, N. 291, CON | | | |IL QUALE E' STATA | | | |CONFERITA LA | | | |PERSONALITA' GIURIDICA | | | |ALL'ISTITUTO COTONIERO | | | |ITALIANO E SONO STATI | | | |DETERMINATI I SUOI | | | |COMPITI, GLI ORGANI ED | | | |I MEZZI OCCORRENTI PER 516 |LEGGE |1253 |05/07/1934|IL SUO FUNZIONAMENTO. ---------------------------------------------------------------------
| | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 29 | | | |GENNAIO 1934, N.454, | | | |CONTENENTE NORME PER IL | | | |DISCIPLINAMENTO DELLE 517 |LEGGE |1607 |05/07/1934|MOSTRE, FIERE ED --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE | | | |5LUGLIO 1934, N. 1929, | | | |CONTENENTE NORME PER LA | | | |DETERMINAZIONE DEL | | | |TASSO DI | | | |CAPITALIZZAZIONE DA | | | |ADOTTARE NEL CALCOLO | | | |DELLE SOVVENZIONI PER | | | |LE FERROVIE CONCESSE 518 |LEGGE |2167 |20/12/1934|ALL'INDUSTRIA PRIVATA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 30 | | | |NOVEMBRE 1933, N. 2435, | | | |CHE DISCIPLINA I | | | |RAPPORTI TRA I TITOLARI | | | |DELLE CONCESSIONI | | | |SPECIALI ED I 519 |LEGGE |2298 |20/12/1934|COLTIVATORI DI TABACCO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R DECRETO-LEGGE 8 MARZO | | | |1934, N. 679, | | | |CONCERNENTE IL | | | |RIORDINAMENTO DEL | | | |SEGRETARIATO NAZIONALE 520 |LEGGE |353 |25/03/1935|PER LA MONTAGNA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 30 | | | |GIUGNO 1934, N. 1431, | | | |CONCERNENTE LE | | | |AUTORIZZAZIONI DI SPESA | | | |PER LA BONIFICA | | | |INTEGRALE E MAGGIORI | | | |ASSEGNAZIONI PER L'AGRO 521 |LEGGE |898 |01/04/1935|PONTINO --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTRIBUZIONE AL | | | |MINISTERO DEI LAVORI | | | |PUBBLICI DEI SERVIZI | | | |DIPENDENTI DAI | | | |TERREMOTI DEL 28 | | | |DICEMBRE 1908 E 522 |LEGGE |454 |04/04/1935|SUCCESSIVI FINO AL 1920 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |GENNAIO 1935, N.105, | | | |RELATIVO A VARIAZIONI A | | | |DISPOSIZIONI | | | |RIGUARDANTI IL SERVIZIO | | | |PER L'ESCAVAZIONE DEI | | | |PORTI MARITTIMI DEL 523 |LEGGE |563 |04/04/1935|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |LUGLIO 1934, N. 1362, | | | |CONCERNENTE ALCUNE | | | |AGEVOLAZIONI A FAVORE | | | |DELL'AVIAZIONE DA 524 |LEGGE |806 |04/04/1935|TURISMO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 1 | | | |DICEMBRE 1934, N. 2040, | | | |CHE DA' FACOLTA' AL | | | |MINISTRO PER LE | | | |COMUNICAZIONI DI | | | |EMANARE LE NORME DA | | | |OSSERVARSI SULLE | | | |TRAMVIE A TRAZIONE | | | |MECCANICA E SULLE | | | |FERROVIE ECONOMICHE IN | | | |MATERIA DI POLIZIA, | | | |SICUREZZA E REGOLARITA' 525 |LEGGE |881 |04/04/1935|DELL'ESERCIZIO --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 526 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |LUGLIO 1934, N. 1175, | | | |RELATIVO ALLE | | | |FACILITAZIONI, A TITOLO | | | |DI RECIPROCITA' , | | | |CONCERNENTI I | | | |PASSAPORTI TURISTICI DI | | | |DURATA LIMITATA E I 527 |LEGGE |770 |08/04/1935|BUONI ALBERGHIERI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |LUGLIO 1934, N. 1128, | | | |CONCERNENTE IL REGIME | | | |FISCALE DEGLI ZOLFI 528 |LEGGE |688 |08/04/1935|GREGGI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 10 | | | |DICEMBRE 1934, N. 2126, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |CONCESSIONE DI UN | | | |PREMIO A FAVORE DEGLI | | | |ACQUIRENTI DI 529 |LEGGE |810 |08/04/1935|AEROMOBILI DA TURISMO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |LUGLIO 1934, N. 1137, | | | |CONCERNENTE LA | | | |RESTITUZIONE DEI | | | |DIRITTI DI CONFINE E | | | |DEL DIRITTO DI | | | |MONOPOLIO SUI PRODOTTI | | | |CHINACEI CHE SI 530 |LEGGE |818 |08/04/1935|ESPORTANO --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RELATIVE ALLE | | | |BIBLIOTECHE PUBBLICHE | | | |GOVERNATIVE E ALLE | | | |REGIE SOPRINTENDENZE 531 |REGIO DECRETO |575 |11/04/1935|BIBLIOGRAFICHE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GENNAIO 1935, N. 58, | | | |RELATIVO ALLA | | | |CLASSIFICAZIONE DEI | | | |REGI ISTITUTI E DELLE 532 |LEGGE |617 |11/04/1935|REGIE SCUOLE D'ARTE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 28 | | | |SETTEMBRE 1934, N. | | | |1763, CHE HA DATO | | | |ESECUZIONE NEL REGNO | | | |ALLA CONVENZIONE | | | |INTERNAZIONALE PER | | | |L'UNIFICAZIONE DEI | | | |METODI DI PRELEVAMENTO | | | |DEI CAMPIONI E | | | |D'ANALISI DEI FORMAGGI, | | | |CON PROTOCOLLO DI | | | |FIRMA, STIPULATA IN 533 |LEGGE |995 |11/04/1935|ROMA IL 26 APRILE 1934 --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE SANITARIA | | | |INTERNAZIONALE PER LA | | | |NAVIGAZIONE AEREA, | | | |FIRMATA ALL'AJA IL 12 534 |LEGGE |1269 |11/04/1935|APRILE 1933 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |LUGLIO 1934, N. 1178, | | | |CONCERNENTE IL | | | |CONSOLIDAMENTO DEL | | | |CONTRIBUTO STATALE PER 535 |LEGGE |931 |18/04/1935|LE CONGRUE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |GENNAIO 1935, N. 40, | | | |CONCERNENTE LA | | | |CORRESPONSIONE DEL | | | |CONTRIBUTO STATALE | | | |SUGLI INTERESSI DEI | | | |MUTUI PER IL | | | |BONIFICAMENTO DELL'AGRO 536 |LEGGE |915 |06/05/1935|ROMANO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |28 FEBBRAIO 1935, N. | | | |248, CONTENENTE NORME | | | |IN MATERIA DI | | | |LIQUIDAZIONE DI | | | |CONTRIBUTI CONSORZIALI | | | |PER OPERE IDRAULICHE DI | | | |2 E 3 CATEGORIA E DI | | | |GESTIONI DI PERTINENZE 537 |LEGGE |1125 |03/06/1935|IDRAULICHE. --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI CORSI DI | | | |PREPARAZIONE PER IL | | | |PERSONALE ADDETTO ALLE 538 |REGIO DECRETO |1240 |03/06/1935|BIBLIOTECHE POPOLARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 1 | | | |APRILE 1935, N. 327, | | | |CONCERNENTE LA | | | |ISTITUZIONE DI UN | | | |ISPETTORATO DEL TEATRO | | | |ALLA DIPENDENZA DEL | | | |SOTTOSEGRETARIATO DI | | | |STATO PER LA STAMPA E 539 |LEGGE |1142 |06/06/1935|LA PROPAGANDA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 9 | | | |MAGGIO 1935, N. 606, | | | |CONCERNENTE | | | |AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | | | |IN MATERIA DI TASSE DI 540 |LEGGE |1084 |13/06/1935|REGISTRO --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DI FONDI PER | | | |CONTRIBUTI RELATIVI | | | |ALLA COSTRUZIONE DI 541 |LEGGE |1213 |13/06/1935|SYLOS DA CEREALI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEGLI | | | |ISPETTORATI PROVINCIALI 542 |LEGGE |1220 |13/06/1935|DELL'AGRICOLTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 24 | | | |APRILE 1935, N. 565, | | | |RELATIVO AI LIMITI DI | | | |ETA' PEL COLLOCAMENTO A | | | |RIPOSO DEL PERSONALE | | | |DIRETTIVO ED INSEGNANTE | | | |DEGLI ISTITUTI 543 |LEGGE |1346 |13/06/1935|D'ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE | | | |FASCISTA ASSISTENZA 544 |LEGGE |1250 |20/06/1935|DIPENDENTI ENTI LOCALI --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE DELL'ENTE | | | |AUTONOMO DEL MONTE DI | | | |PORTOFINO, AVENTE SEDE 545 |LEGGE |1251 |20/06/1935|IN GENOVA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL | | | |CONSEGUIMENTO DEI GRADI | | | |DI MACCHINISTA NAVALE, | | | |MACCHINISTA PER | | | |MOTONAVI, MOTORISTA | | | |NAVALE ED ELETTRICISTA | | | |DELLE AUTORIZZAZIONI A | | | |CONDURRE MOTORI DI 546 |LEGGE |1320 |20/06/1935|LIMITATA POTENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |DENOMINAZIONI DELLE | | | |PUBBLICHE SCUOLE | | | |ELEMENTARI E LIMITE DI | | | |ETA' PER L'AMMISSIONE 547 |REGIO DECRETO |1196 |20/06/1935|AI CONCORSI MAGISTRALI --------------------------------------------------------------------- | | | |PASSAGGIO DEI SERVIZI | | | |DI STATISTICA DEL | | | |COMMERCIO E DELLA | | | |NAVIGAZIONE | | | |DALL'UFFICIO CENTRALE | | | |DI STATISTICA DELLA | | | |DIREZIONE GENERALE | | | |DELLE DOGANE | | | |ALL'ISTITUTO CENTRALE | | | |DI STATISTICA DEL 548 |REGIO DECRETO |1525 |11/07/1935|REGNO. --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE E | | | |FUNZIONAMENTO DEL | | | |COMITATO TECNICO DI 549 |REGIO DECRETO |1677 |16/07/1935|AERONAUTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE NORME PER LA | | | |ISCRIZIONE IN VIA | | | |TRANSITORIA NELL'ALBO 550 |REGIO DECRETO |2428 |12/12/1935|DEI PERITI AGRARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO - LEGGE | | | |20 MAGGIO 1935, N. 847, | | | |CHE AUTORIZZA A | | | |RITIRARE DALLA | | | |CIRCOLAZIONE LE ATTUALI | | | |MONETE DI ARGENTO E AD | | | |EMETTERE BIGLIETTI DI 551 |LEGGE |2393 |23/12/1935|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |SETTEMBRE 1935, N. | | | |1946, RELATIVO AL | | | |RIORDINAMENTO DEI | | | |CONSORZI PROVINCIALI | | | |PER L'ISTRUZIONE 552 |LEGGE |82 |02/01/1936|TECNICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |MAGGIO 1935, N. 1310, | | | |RELATIVO ALLA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PRODUZIONE E DEL | | | |COMMERCIO DEI TUBI DI | | | |VETRO NEUTRO PER LA | | | |FABBRICAZIONE DI FIALE, | | | |DELLE FIALE DI VETRO | | | |NEUTRO PER INIEZIONI, | | | |NONCHI DELLE AMPOLLE E | | | |DEI RECIPIENTI DI VETRO 553 |LEGGE |116 |06/01/1936|NEUTRO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |SETTEMBRE 1935, N. | | | |1684, CONCERNENTE | | | |L'EMISSIONE DI UN | | | |PRESTITO NAZIONALE | | | |DENOMINATO RENDITA 5 554 |LEGGE |118 |09/01/1936|PER CENTO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |GIUGNO 1935, N. 1357, | | | |CHE STABILISCE IL | | | |TRATTAMENTO DA USARE | | | |ALLE SOCIETA' DI | | | |NAVIGAZIONE ESERCENTI | | | |SERVIZI MARITTIMI | | | |SOVVENZIONATI A SEGUITO | | | |DEL NOLEGGIO O DELLA | | | |REQUISIZIONE DELLE LORO | | | |NAVI DA PARTE DELLO 555 |LEGGE |140 |09/01/1936|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 4 | | | |OTTOBRE 1935, N.1988, | | | |RELATIVO ALLA | | | |CORRESPONSIONE DI | | | |ASSEGNI DI MALATTIA AL | | | |PERSONALE DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO A | | | |MEZZO DELL'OPERA DI | | | |PREVIDENZA PER IL 556 |LEGGE |202 |09/01/1936|PERSONALE STESSO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 4 | | | |OTTOBRE 1935, N. 1883, | | | |CONCERNENTE MODIFICHE | | | |ED INTEGRAZIONI AD | | | |ALCUNE DISPOSIZIONI DI | | | |CARATTERE TRIBUTARIO | | | |RIFERENTISI AD | | | |OPERAZIONI DI CREDITO | | | |IN FAVORE 557 |LEGGE |255 |09/01/1936|DELL'AGRICOLTURA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 28 | | | |LUGLIO 1935, N.1406, | | | |CONCERNENTE LA | | | |ISTITUZIONE DI UN ENTE | | | |DI DIRITTO PUBBLICO | | | |DENOMINATO AZIENDA | | | |CARBONI ITALIANI | | | |(A.CA.I.) CON SEDE IN 558 |LEGGE |190 |13/01/1936|ROMA. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |LEGISLATIVE RIGUARDANTI | | | |LA COSTITUZIONE DI UN | | | |CONSORZIO AUTONOMO PER | | | |L'ESECUZIONE DELLE | | | |OPERE E PER L'ESERCIZIO 559 |REGIO DECRETO |801 |16/01/1936|DEL PORTO DI GENOVA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 20 | | | |GIUGNO 1935, N. 1425, | | | |CONCERNENTE IL NUOVO | | | |ORDINAMENTO DEGLI | | | |ORGANI PROVINCIALI PER 560 |LEGGE |413 |03/02/1936|IL TURISMO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |LUGLIO 1935, N. 1573, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |FABBRICAZIONE E DELLA | | | |VENDITA DEI QUADERNI 561 |LEGGE |688 |03/02/1936|SCOLASTICI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER L'ESERCIZIO | | | |DELLE TONNARE, 562 |REGIO DECRETO |1029 |27/02/1936|TONNARELLE E MUGGINARE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |SETTEMBRE 1935, N. | | | |1845, RELATIVO | | | |ALL'AGGIORNAMENTO DELLA | | | |LEGISLAZIONE | | | |SULL'ISTRUZIONE MEDIA | | | |CLASSICA, SCIENTIFICA, 563 |LEGGE |489 |16/03/1936|MAGISTRALE ED ARTISTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 2 | | | |DICEMBRE 1935, N. 2081, | | | |PER L'AGGIORNAMENTO | | | |DELLA LEGISLAZIONE | | | |RELATIVA ALLA | | | |ISTRUZIONE ARTISTICA E | | | |ALLA TUTELA DEL | | | |PATRIMONIO ARTISTICO ED 564 |LEGGE |498 |16/03/1936|ARCHEOLOGICO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 24 | | | |OTTOBRE 1935, N. 2049, | | | |CONTENENTE NORME PER | | | |REGOLARE LA PUBBLICITA' | | | |DEI PREZZI DEGLI 565 |LEGGE |526 |26/03/1936|ALBERGHI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |NOVEMBRE 1935, N. 1935, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DEL 566 |LEGGE |689 |26/03/1936|COMMERCIO DELL'ORO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |FEBBRAIO 1936, N. 337, | | | |CONTENENTE NORME PER LA | | | |RISOLUZIONE DEL | | | |RAPPORTO DI LAVORO | | | |MARITTIMO A TEMPO 567 |LEGGE |798 |16/04/1936|INDETERMINATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCENTRAMENTO NEL | | | |MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E | | | |DELLE FORESTE DELLE | | | |FUNZIONI DEL | | | |SEGRETARIATO NAZIONALE 568 |LEGGE |848 |16/04/1936|PER LA MONTAGNA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 8 FEBBRAIO 1934 , | | | |N. 311, SULLO STATO | | | |GIURIDICO DELLA GENTE 569 |LEGGE |849 |16/04/1936|DELL'ARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |FEBBRAIO 1936, N. 353, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ISOLAMENTO COATTIVO 570 |LEGGE |935 |14/05/1936|DEI LEBBROSI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 30 | | | |DICEMBRE 1935, N. 2491, | | | |CONTENENTE NUOVE NORME | | | |PER L'INDUSTRIA 571 |LEGGE |1156 |18/05/1936|ZOLFIFERA NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |GENNAIO 1936, N. 31, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ABOLIZIONE | | | |DELL'IMPOSTA DI | | | |FABBRICAZIONE SULLE | | | |POLVERI PIRICHE E SUGLI | | | |ALTRI PRODOTTI 572 |LEGGE |1037 |25/05/1936|ESPLODENTI --------------------------------------------------------------------- | | | |SISTEMAZIONE DI DIRITTI | | | |IN SEGUITO ALLO | | | |SCIOGLIMENTO DELLA | | | |SEZIONE FINANZIAMENTI 573 |REGIO DECRETO |1042 |25/05/1936|INDUSTRIALI DELL'I.R.I. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |SETTEMBRE 1935, N. | | | |1749, CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA DI TASSE SUGLI 574 |LEGGE |1027 |28/05/1936|AFFARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |FEBBRAIO 1936, N. 338, | | | |CONCERNENTE TRATTAMENTO | | | |TRIBUTARIO PER GLI ATTI | | | |DI FINANZIAMENTO | | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE 575 |LEGGE |1128 |28/05/1936|DELLE ASSICURAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE | | | |1935, N. 2223, RECANTE | | | |NORME INTEGRATIVE E | | | |LIMITATIVE ALLA L. 20 | | | |GIUGNO 1935, N. 1349, | | | |CHE DISCIPLINA I | | | |SERVIZI DI TRASPORTO DI | | | |MERCI MEDIANTE | | | |AUTOVEICOLI, NONCHE' AL | | | |R.D.L. 26 SETTEMBRE | | | |1935, N. 1749, | | | |CONCERNENTE | | | |DISPOSIZIONI IN MATERIA 576 |LEGGE |1302 |28/05/1936|DI TASSE SUGLI AFFARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |FEBBRAIO 1936, N. 421, | | | |CHE MODIFICA LA | | | |COMPOSIZIONE DEL | | | |CONSIGLIO DI | | | |AMMINISTRAZIONE, DEL | | | |CONSIGLIO TECNICO E DEL | | | |COLLEGIO SINDACALE | | | |DELL'ASSOCIAZIONE | | | |NAZIONALE PER IL | | | |CONTROLLO DELLA 577 |LEGGE |1318 |02/06/1936|COMBUSTIONE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |FEBBRAIO 1936, N. 447, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ISTITUZIONE DEGLI | | | |ADDETTI STAMPA PRESSO | | | |LE REGIE RAPPRESENTANZE 578 |LEGGE |1450 |04/06/1936|DIPLOMATICHE ALL'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 9 | | | |MARZO 1936, N. 422, | | | |CONCERNENTE | | | |L'IMPORTAZIONE IN | | | |FRANCHIGIA DOGANALE DEI | | | |MATERIALI RICUPERATI | | | |DALLA SOCIETA' RECUPERI | | | |MARITTIMI DI GENOVA DA | | | |PIROSCAFI AFFONDATI IN | | | |MARE APERTO A GRANDI 579 |LEGGE |1333 |04/06/1936|PROFONDITA'. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO - LEGGE 13 | | | |GENNAIO 1936, N. 70, | | | |CHE ISTITUISCE IL | | | |MONOPOLIO DI VENDITA | | | |DELLE CARTINE E DEI 580 |LEGGE |1342 |04/06/1936|TUBETTI PER SIGARETTE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |GENNAIO 1936, N.270, | | | |CONTENENTE NUOVE NORME | | | |IN MATERIA DI | | | |ESTRAZIONE DEGLI OLI | | | |LEGGERI DERIVATI DAL 581 |LEGGE |1511 |04/06/1936|CARBON FOSSILE --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 582 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |CON MODIFICAZIONI DEL | | | |R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, | | | |N. 1887 CONCERNENTE | | | |INTERPRETAZIONI E | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |LEGGI SULLE IMPOSTE | | | |DIRETTE, E DEL R.D.L. | | | |13 GENNAIO 1936, N. 120 | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE AD ALCUNI | | | |ARTICOLI DEL R.D.L. 24 | | | |OTTOBRE 1935, N. 1887 | | | |PORTANTE | | | |INTERPRETAZIONI E | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |LEGGI SULLE IMPOSTE 583 |LEGGE |1231 |08/06/1936|DIRETTE (STRALCIO) --------------------------------------------------------------------- | | | |COMPLETAMENTO | | | |DELL'ELENCO DELLE | | | |BIBLIOTECHE PUBBLICHE | | | |DESTINATARIE, PER | | | |CIASCUNA PROVINCIA DEL | | | |TERZO ESEMPLARE | | | |D'OBBLIGO DI OGNI | | | |STAMPATO E | | | |PUBBLICAZIONE DI CUI AL | | | |R.D. 24 NOVEMBRE 1932, 584 |REGIO DECRETO |1313 |08/06/1936|N. 1550 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DEL TERZO | | | |COMMA DELL'ART. 30 DEL | | | |TESTO UNICO 10 NOVEMBRE | | | |1905, N.647, SULLE | | | |VERIFICAZIONI DELLE 585 |REGIO DECRETO |1528 |18/06/1936|OPERE IN AGRO ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE, CON SEDE | | | |IN ROMA, DEL CONSORZIO | | | |NAZIONALE FRA GLI | | | |ISTITUTI FASCISTI | | | |AUTONOMI PER LE CASE 586 |REGIO DECRETO |1413 |02/07/1936|POPOLARI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI | | | |CONTENENTI DISPOSIZIONI | | | |SULLA COLTIVAZIONE DEI | | | |VITIGNI IBRIDI 587 |REGIO DECRETO |1634 |16/07/1936|PRODUTTORI DIRETTI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLE | | | |TABELLE INDICANTI I | | | |LAVORI PER I QUALI E' | | | |VIETATA L'OCCUPAZIONE | | | |DEI FANCIULLI E DELLE | | | |DONNE MINORENNI E | | | |QUELLI PER I QUALI NE | | | |E' CONSENTITA | | | |L'OCCUPAZIONE, CON LE | | | |CAUTELE E LE CONDIZIONI 588 |REGIO DECRETO |1720 |07/08/1936|NECESSARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLE | | | |NORME PER IL | | | |RECLUTAMENTO NEL CORPO | | | |DI COMMISSARIATO | | | |MILITARE MARITTIMO E | | | |PER L'AVANZAMENTO AI | | | |GRADI DI CAPITANO E DI | | | |MAGGIORE NEL CORPO 589 |REGIO DECRETO |1895 |08/10/1936|STESSO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ACCORDO | | | |INTERNAZIONALE | | | |CONCERNENTE LA | | | |SOPPRESSIONE DEI VISTI | | | |CONSOLARI SULLE PATENTI | | | |DI SANITA', E | | | |DELL'ACCORDO | | | |INTERNAZIONALE | | | |CONCERNENTE LA | | | |SOPPRESSIONE DELLE | | | |PATENTI DI SANITA', | | | |STIPULATI A PARIGI IL 590 |REGIO DECRETO |1926 |08/10/1936|22 DICEMBRE 1934 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 9 | | | |LUGLIO 1936, N. 1467, | | | |CHE HA DATO ESECUZIONE | | | |AGLI ACCORDI STIPULATI | | | |FRA L'ITALIA E LA | | | |SVIZZERA IL 20 GIUGNO 591 |LEGGE |2386 |26/12/1936|1936 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 4 | | | |GIUGNO 1936, N. 1336, | | | |RECANTE NORME PER LE | | | |GESTIONI GOVERNATIVE DI | | | |FERROVIE CONCESSE ALLA 592 |LEGGE |2424 |28/12/1936|INDUSTRIA PRIVATA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO LEGGE 27 | | | |APRILE 1936, N. 1119, | | | |CHE ISTITUISCE LA LEVA 593 |LEGGE |2416 |31/12/1936|AERONAUTICA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 27 | | | |APRILE 1936, N. 1772, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ASSICURAZIONE CONTRO | | | |GLI INFORTUNI DEI | | | |GIOVANI IN POSSESSO DEL | | | |BREVETTO DI PILOTA | | | |PREMILITARE O DA | | | |TURISMO E DEGLI | | | |ISTRUTTORI DELLE SCUOLE 594 |LEGGE |2427 |31/12/1936|DI VOLO A VELA. --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLA | | | |CONVENZIONE RELATIVA | | | |ALLO STATUTO | | | |INTERNAZIONALE DEI | | | |RIFUGIATI, STIPULATA IN | | | |GINEVRA IL 28 OTTOBRE 595 |LEGGE |205 |04/01/1937|1933 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |OTTOBRE 1936, N.2008, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI A | | | |FAVORE DI ISTITUTI DI | | | |CREDITO DI DIRITTO | | | |PUBBLICO, CHE | | | |ADDIVENGANO ALLA | | | |SOPPRESSIONE DELLA | | | |SEZIONE CASSA DI 596 |LEGGE |50 |04/01/1937|RISPARMIO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R.D.L. 7 AGOSTO | | | |1936, N. 1750, PER LA | | | |CONCESSIONE AL | | | |PERSONALE DEI PUBBLICI | | | |SERVIZI DI TRASPORTO SU | | | |FERROVIE, TRANVIE E | | | |LINEE DI NAVIGAZIONE | | | |INTERNA, CESSATO DAL | | | |SERVIZIO, SENZA DIRITTO | | | |A PENSIONE, DI | | | |CONTINUARE IL | | | |VERSAMENTO DEI | | | |CONTRIBUTI DI 597 |LEGGE |300 |14/01/1937|PREVIDENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |GIUGNO 1936, N. 1338, | | | |CONTENENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |AGEVOLARE E DIFFONDERE | | | |LA COLTIVAZIONE DEL | | | |PIOPPO E DI ALTRE | | | |SPECIE ARBOREE NELLE | | | |PERTINENZE IDRAULICHE 598 |LEGGE |402 |14/01/1937|DEMANIALI. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |GIUGNO 1936, N. 1335, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI 599 |LEGGE |403 |14/01/1937|SUI CANALI DEMANIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |MARZO 1936, N. 376, | | | |CONCERNENTE L'ESERCIZIO | | | |DEL CREDITO MOBILIARE 600 |LEGGE |169 |18/01/1937|DA PARTE DI ISTITUTI DI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 10 | | | |SETTEMBRE 1936, N. | | | |1946, CONTENENTE NORME | | | |PER DISCIPLINARE LA | | | |COSTRUZIONE DEI TEATRI, | | | |L'ADATTAMENTO DI | | | |IMMOBILI A SALE DI | | | |SPETTACOLO TEATRALE, E | | | |LA CONCESSIONE DI | | | |LICENZA PER L'ESERCIZIO 601 |LEGGE |193 |18/01/1937|TEATRALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 29 | | | |OTTOBRE 1936, N. 1925, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ABROGAZIONE DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 16 | | | |DICEMBRE 1935, N. 2172, | | | |CIRCA L'APPLICAZIONE | | | |DELLE NORME DEL | | | |REGOLAMENTO DEI | | | |CONCORSI A POSTI DI | | | |SANITARI ADDETTI AI | | | |SERVIZI DEI COMUNI E 602 |LEGGE |208 |18/01/1937|DELLE PROVINCE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 27 | | | |FEBBRAIO 1936, N.799, | | | |CONTENENTE NORME PER IL | | | |RAZIONALE ESERCIZIO DEI | | | |DIRITTI ESCLUSIVI DI | | | |PESCA NELLE ACQUE 603 |LEGGE |314 |18/01/1937|INTERNE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |GIUGNO 1936, N. 1347, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER LA RICERCA E LA | | | |COLTIVAZIONE DELLE 604 |LEGGE |218 |25/01/1937|MINIERE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA REVISIONE | | | |DEI RUOLI ORGANICI DEL | | | |MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E | | | |DELLE FORESTE E PER | | | |L'INQUADRAMENTO DEL | | | |PERSONALE DELLE | | | |SOPPRESSE CATTEDRE | | | |AMBULANTI DI 605 |REGIO DECRETO |327 |22/02/1937|AGRICOLTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |OTTOBRE 1936, N.2128, | | | |RELATIVO | | | |ALL'ORDINAMENTO DELLE | | | |SCUOLE DI OSTETRICIA E | | | |ALLA DISCIPLINA | | | |GIURIDICA DELLA | | | |PROFESSIONE DI 606 |LEGGE |921 |25/03/1937|LEVATRICE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 24 | | | |LUGLIO 1936, N. 1548, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |RELATIVE AI SINDACI | | | |DELLE SOCIETA' 607 |LEGGE |517 |03/04/1937|COMMERCIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R.DECRETO-LEGGE 15 | | | |DICEMBRE 1936, N. 2400, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |PER IL CONCENTRAMENTO | | | |NEL MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E | | | |DELLE FORESTE DELLE | | | |FUNZIONI | | | |DELL'ASSOCIAZIONE | | | |NAZIONALE DEI CONSORZI | | | |DI BONIFICA E DI 608 |LEGGE |830 |03/04/1937|IRRIGAZIONE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 27 | | | |APRILE 1936, N. 635, | | | |CHE MODIFICA IL REGIME | | | |FISCALE DEGLI SPIRITI E | | | |DA' UN NUOVO ASSETTO | | | |ALLA PRODUZIONE E | | | |ALL'IMPIEGO DI ESSI 609 |LEGGE |594 |08/04/1937|COME CARBURANTE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 28 | | | |DICEMBRE 1936, N. 2418, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |COSTITUZIONE | | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE | | | |GESTIONE IMPOSTE DI | | | |CONSUMO (I.N.G.I.C.), 610 |LEGGE |640 |08/04/1937|CON SEDE IN ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |10 SETTEMBRE 1936, N. | | | |1645, CHE RIDUCE IL | | | |PREZZO DELL'ALCOOL | | | |CARBURANTE ED IL | | | |RELATIVO DIRITTO 611 |LEGGE |704 |08/04/1937|ERARIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA | | | |DENOMINAZIONE DEL | | | |MINISTERO DELLE 612 |REGIO DECRETO |431 |08/04/1937|COLONIE. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DA | | | |APPORTARSI NELLA | | | |COMPOSIZIONE E | | | |FUNZIONAMENTO DEL | | | |CONSIGLIO DEL | | | |CONTENZIOSO | | | |DIPLOMATICO, ISTITUITO | | | |PRESSO IL MINISTERO 613 |REGIO DECRETO |862 |22/04/1937|DEGLI AFFARI ESTERI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA | | | |DENOMINAZIONE DEL | | | |MINISTERO PER LA STAMPA 614 |REGIO DECRETO |752 |27/05/1937|E LA PROPAGANDA --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE IN OGNI | | | |COMUNE DEL REGNO | | | |DELL'ENTE COMUNALE DI 615 |LEGGE |847 |03/06/1937|ASSISTENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |12 NOVEMBRE 1936, N. | | | |2142, RECANTE | | | |MODIFICAZIONI ALLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |LEGISLATIVE PER LA | | | |DENUNCIA ED IL | | | |VERSAMENTO DELLE TASSE | | | |ERARIALI APPLICATE AI | | | |TRASPORTI EFFETTUATI | | | |SULLE LINEE CONCESSE 616 |LEGGE |1153 |03/06/1937|ALL'INDUSTRIA PRIVATA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |NOVEMBRE 1936, N. 2217, | | | |CONTENENTE NORME PER LA | | | |TUTELA DELLA | | | |DENOMINAZIONE DI 617 |LEGGE |1228 |03/06/1937|ZAFFERANO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 7 | | | |AGOSTO 1936, N.1639, | | | |CONCERNENTE RIFORMA | | | |DEGLI ORDINAMENTI 618 |LEGGE |1016 |07/06/1937|TRIBUTARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |APRILE 1937, N. 625, | | | |CHE STABILISCE NORME | | | |PER L'ASSETTO FISCALE | | | |DEGLI ALCOLI DIVERSI | | | |DALL'ETILICO E CHE | | | |INTRODUCE NELLA TARIFFA | | | |GENERALE DEI DAZI | | | |DOGANALI LE | | | |MODIFICAZIONI | | | |NECESSARIE PER METTERLA | | | |IN RELAZIONE COL REGIME 619 |LEGGE |1019 |07/06/1937|DEGLI ALCOLI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 19 | | | |DICEMBRE 1936, N. 2370, | | | |CONCERNENTE NORME PER | | | |AGEVOLARE IL | | | |FINANZIAMENTO DELLE 620 |LEGGE |1168 |07/06/1937|OPERE DI BONIFICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |12 NOVEMBRE 1936, N. | | | |2189, RECANTE | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 13 GIUGNO 1935, | | | |N. 1453, RELATIVA ALLA | | | |COSTITUZIONE DELL'ENTE | | | |NAZIONALE PER LA | | | |CELLULOSA E PER LA | | | |CARTA, ALLA | | | |DETERMINAZIONE DEI SUOI | | | |COMPITI E DEI MEZZI | | | |OCCORRENTI PER IL SUO 621 |LEGGE |2726 |07/06/1937|FUNZIONAMENTO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 7 | | | |DICEMBRE 1936, N. 2081, | | | |RECANTE UN NUOVO | | | |ASSETTO DELLE LINEE DI | | | |NAVIGAZIONE DI | | | |PREMINENTE INTERESSE 622 |LEGGE |1002 |10/06/1937|NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 7 | | | |DICEMBRE 1936, N. 2082, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |SPECIALI IN RAPPORTO AL | | | |NUOVO ASSETTO DELLE | | | |LINEE DI NAVIGAZIONE DI | | | |PREMINENTE INTERESSE 623 |LEGGE |1074 |10/06/1937|NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |VITICOLTURA E LA 624 |LEGGE |1266 |10/06/1937|PRODUZIONE VINICOLA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 1 | | | |MARZO 1937, N. 226, CHE | | | |RECA MODIFICAZIONI AL | | | |REGIME FISCALE | | | |DELL'ALCOOL IMPIEGATO | | | |NELLA PREPARAZIONE DEL | | | |MARSALA, DEL VERMUT, | | | |DEI LIQUORI, DEL COGNAC | | | |E DI ALTRI PRODOTTI 625 |LEGGE |1004 |17/06/1937|ALCOOLICI. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |23 NOVEMBRE 1936, N. | | | |2469, CONTENENTE | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 26 MARZO 1936, N. | | | |526, SULLA PUBBLICITA' | | | |DEI PREZZI DEGLI | | | |ALBERGHI, DELLE | | | |PENSIONI E DELLE 626 |LEGGE |1112 |17/06/1937|LOCANDE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |FEBBRAIO 1937, N. 579, | | | |CONTENENTE NORME PER | | | |DISCIPLINARE LA | | | |RISOLUZIONE DA PARTE | | | |DEI COMUNI ED ENTI | | | |PUBBLICI IN GENERE, DEI 627 |LEGGE |1221 |17/06/1937|CONDOMINI TEATRALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |FEBBRAIO 1937, N. 456, | | | |CONCERNENTE LA | | | |COSTITUZIONE DELL'ENTE | | | |ITALIANO PER GLI SCAMBI | | | |TEATRALI, CON SEDE IN 628 |LEGGE |1250 |17/06/1937|ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RELATIVE ALLA | | | |COSTITUZIONE ED AL | | | |FUNZIONAMENTO DELLE | | | |COMMISSIONI | | | |AMMINISTRATIVE PER LE | | | |IMPOSTE DIRETTE E PER | | | |LE IMPOSTE INDIRETTE 629 |REGIO DECRETO |1516 |08/07/1937|SUGLI AFFARI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER | | | |L'IMPORTAZIONE DELLA | | | |VASELINA, DELLA | | | |PARAFFINA E DEL COKE DI 630 |REGIO DECRETO |1588 |21/08/1937|PETROLIO --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI | | | |SULLE CASSE RURALI ED 631 |REGIO DECRETO |1706 |26/08/1937|ARTIGIANE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ACCORDO ITALO - | | | |FRANCESE, FIRMATO A | | | |PARIGI IL 6 LUGLIO | | | |1937, CONCERNENTE LA | | | |RECIPROCA AMMISSIONE DI | | | |LAVORATORI CHE | | | |INTENDONO PERFEZIONARE | | | |LE LORO CONOSCENZE | | | |PROFESSIONALI E 632 |REGIO DECRETO |2039 |27/10/1937|LINGUISTICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |RICERCA, ESTRAZIONE E | | | |UTILIZZAZIONE DELLE | | | |ACQUE SOTTERRANEE NEL | | | |TERRITORIO DELL'ISOLA 633 |REGIO DECRETO |2160 |27/10/1937|DI CAPRI --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLE | | | |ATTRIBUZIONI SPETTANTI | | | |AL MINISTERO | | | |DELL'EDUCAZIONE 634 |REGIO DECRETO |2031 |05/11/1937|NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |AGOSTO 1937, N. 1561, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |COSTITUZIONE ED IL | | | |FUNZIONAMENTO DI UN | | | |ENTE PER L'ESERCIZIO | | | |DEL CREDITO ALBERGHIERO 635 |LEGGE |2352 |20/12/1937|E TURISTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 22 | | | |APRILE 1937, N. 925, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PROPAGANDA TURISTICA 636 |LEGGE |2539 |20/12/1937|ALL'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 29 | | | |APRILE 1937, N. 670, | | | |CHE MODIFICA LE | | | |DISPOSIZIONI DELL'ART. | | | |12 DEL R. DECRETO 29 | | | |DICEMBRE 1927, N. 2452, | | | |RIGUARDANTI LE FACOLTA' | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DEI MONOPOLI DI STATO | | | |PER LA VENDITA DEI | | | |PRODOTTI DESTINATI 637 |LEGGE |2592 |20/12/1937|ALL'ESPORTAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 1 | | | |LUGLIO 1937, N. 1520, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO DELLE | | | |SCUOLE DI OSTETRICIA E | | | |SULLA DISCIPLINA | | | |GIURIDICA DELLA | | | |PROFESSIONE DI 638 |LEGGE |2647 |20/12/1937|OSTETRICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |LUGLIO 1937, N. 1552, | | | |RECANTE PROROGA DEL | | | |TERMINE PER IL | | | |GODIMENTO DELLE | | | |AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | | | |PREVISTE DALLE LEGGI | | | |RELATIVE AL | | | |BONIFICAMENTO DELL'AGRO 639 |LEGGE |2320 |23/12/1937|ROMANO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 24 | | | |GIUGNO 1937, N. 1334, | | | |RIGUARDANTE LA | | | |CONCESSIONE DI UN | | | |CONGEDO STRAORDINARIO | | | |AGLI IMPIEGATI PER 640 |LEGGE |2387 |23/12/1937|CONTRARRE MATRIMONIO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |AGOSTO 1937, N. 1668, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |PER LE FERROVIE | | | |CONCESSE E PER ALTRI | | | |SERVIZI PUBBLICI DI | | | |TRASPORTO ESERCITATI 641 |LEGGE |2563 |23/12/1937|DALL'INDUSTRIA PRIVATA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 8 | | | |LUGLIO 1937, N. 1568, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PREPARAZIONE E DEL | | | |COMMERCIO DEL SEME DI 642 |LEGGE |2640 |23/12/1937|BIETOLE ZUCCHERINE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 24 | | | |GIUGNO 1937, N. 906, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |FINANZIARI RELATIVI | | | |ALL'INDUSTRIA | | | |SIDERURGICA, NELLA | | | |QUALE E' INTERESSATO | | | |L'ISTITUTO PER LA | | | |RICOSTRUZIONE 643 |LEGGE |2538 |30/12/1937|INDUSTRIALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 18 | | | |GENNAIO 1937, N. 975, | | | |CONTENENTE NORME PER LA | | | |CLASSIFICAZIONE DEGLI | | | |ALBERGHI E DELLE 644 |LEGGE |2651 |30/12/1937|PENSIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |NOVEMBRE 1937, N. 1924, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |VARI IN MATERIA DI | | | |TASSE ED IMPOSTE 645 |LEGGE |11 |13/01/1938|INDIRETTE SUGLI AFFARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |APRILE 1937, N. 451, | | | |CONCERNENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |DISCIPLINARE | | | |L'INTERVENTO DELLO | | | |STATO NELL'INDUSTRIA | | | |DELLE COSTRUZIONI | | | |NAVALI DI PREMINENTE 646 |LEGGE |97 |13/01/1938|INTERESSE NAZIONALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |MAGGIO 1937, N. 1691, | | | |RECANTE MODIFICAZIONI | | | |AL R. DECRETO-LEGGE 26 | | | |MARZO 1936, N. 708, | | | |CONCERNENTE IL | | | |PAGAMENTO DEI PREMI DI | | | |ASSICURAZIONE SULLA | | | |VITA DA PARTE DEI | | | |MILITARI IN AFRICA | | | |ORIENTALE ITALIANA | | | |MEDIANTE DELEGA SUI 647 |LEGGE |148 |13/01/1938|SALARI E SUGLI STIPENDI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER I CONCORSI A | | | |POSTI DI ASSISTENTE NEI | | | |REGI ISTITUTI TECNICI | | | |COMMERCIALI A INDIRIZZO | | | |MERCANTILE E DI | | | |ASSISTENTE E SEGRETARIO | | | |NEI REGI ISTITUTI | | | |TECNICI COMMERCIALI A | | | |INDIRIZZO | | | |AMMINISTRATIVO E PER | | | |GEOMETRI ED | | | |APPROVAZIONE DEI | | | |RELATIVI PROGRAMMI DI 648 |REGIO DECRETO |955 |14/02/1938|ESAME --------------------------------------------------------------------- | | | |TESTO UNICO DELLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |LEGISLATIVE SUL | | | |RECLUTAMENTO 649 |REGIO DECRETO |329 |24/02/1938|DELL'ESERCITO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DEL TRAFFICO | | | |MARITTIMO NELLE ACQUE | | | |DELL'ESTUARIO DI LA 650 |REGIO DECRETO |400 |24/02/1938|MADDALENA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |CONCESSIONE E PER LA | | | |LIQUIDAZIONE DEI | | | |CONTRIBUTI PER I LAVORI | | | |DI CONSOLIDAMENTO DEGLI | | | |EDIFICI PRIVATI IN | | | |VENEZIA IN DIPENDENZA | | | |DI OPERE DI ESCAVAZIONE 651 |REGIO DECRETO |337 |07/03/1938|DEI RII E CANALI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |LIQUIDAZIONE | | | |DELL'INDENNITA' E DELLE | | | |RENDITE PER GLI | | | |INFORTUNI SUL LAVORO E | | | |PER LE MALATTIE | | | |PROFESSIONALI DEL | | | |PERSONALE DI RUOLO ED | | | |AVVENTIZIO DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO E | | | |PER LA RISOLUZIONE | | | |DELLE CONTROVERSIE 652 |REGIO DECRETO |1054 |10/03/1938|RELATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVA DENOMINAZIONE | | | |DELLA FEDERAZIONE 653 |REGIO DECRETO |391 |14/03/1938|COLOMBOFILA ITALIANA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI CIRCA LA | | | |COMPETENZA DEL | | | |MINISTERO PER GLI 654 |REGIO DECRETO |643 |14/03/1938|SCAMBI E PER LE VALUTE --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DIDATTICO | | | |DEI REGI ISTITUTI 655 |REGIO DECRETO |746 |14/03/1938|TECNICI NAUTICI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 25 | | | |NOVEMBRE 1937, N. 2298, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |A FAVORE DELLA | | | |POLLICOLTURA E DELLA 656 |LEGGE |542 |31/03/1938|CONIGLICOLTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 27 | | | |OTTOBRE 1937, N. 2245, | | | |RECANTE NORME INTESE A | | | |FAVORIRE LA COSTRUZIONE | | | |DI CASE POPOLARI PER | | | |GLI OPERAI ADDETTI AD | | | |INDUSTRIE DI INTERESSE 657 |LEGGE |472 |07/04/1938|NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |22 NOVEMBRE 1937, N. | | | |2049, RECANTE | | | |MODIFICAZIONI DI TALUNE | | | |DISPOSIZIONI | | | |RIGUARDANTI LA | | | |COSTITUZIONE DEL | | | |CONSIGLIO DI | | | |AMMINISTRAZIONE DEL | | | |FONDO MASSA DELLA REGIA | | | |GUARDIA DI FINANZA E | | | |L'EROGAZIONE DEGLI | | | |UTILI NETTI | | | |PATRIMONIALI DEL FONDO 658 |LEGGE |473 |07/04/1938|MASSA MEDESIMO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |OTTOBRE 1937, N. 2180, | | | |CONTENENTE | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |DICHIARAZIONE DI | | | |PUBBLICA UTILITA' DELLE | | | |ESPROPRIAZIONI PER LA | | | |COSTRUZIONE DI NUOVI | | | |ALBERGHI E PER | | | |L'AMPLIAMENTO E LA | | | |TRASFORMAZIONE DI | | | |QUELLI ESISTENTI IN | | | |COMUNI DI PARTICOLARE 659 |LEGGE |475 |07/04/1938|INTERESSE TURISTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |LUGLIO 1937, N. 1400, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |PER LA DIFESA DEL | | | |RISPARMIO E PER LA | | | |DISCIPLINA DELLA 660 |LEGGE |636 |07/04/1938|FUNZIONE CREDITIZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |5 NOVEMBRE 1937, N. | | | |2101, CONTENENTE | | | |DISPOSIZIONI PER | | | |ACCELERARE LA | | | |COSTRUZIONE DEGLI 661 |LEGGE |707 |07/04/1938|IMPIANTI IDROELETTRICI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE ALLE NORME | | | |VIGENTI IN MATERIA DI | | | |MUTUI DELLA CASSA 662 |LEGGE |498 |11/04/1938|DEPOSITI E PRESTITI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |27 DICEMBRE 1937, N. | | | |2232, CONCERNENTE LA | | | |PARTECIPAZIONE DEGLI | | | |ISTITUTI DI CREDITO AL | | | |CAPITALE DELL'ISTITUTO | | | |NAZIONALE GESTIONE | | | |IMPOSTE DI CONSUMO 663 |LEGGE |510 |11/04/1938|(I.N.G.I.C.). --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 25 | | | |GIUGNO 1937, N. 1114, | | | |RIGUARDANTE IL NUOVO | | | |ORDINAMENTO DEL | | | |CONSIGLIO NAZIONALE 664 |LEGGE |569 |11/04/1938|DELLE RICERCHE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DELL'ENTE | | | |NAZIONALE FASCISTA PER | | | |LA PROTEZIONE DEGLI 665 |LEGGE |612 |11/04/1938|ANIMALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |NOVEMBRE 1937, N. 2169, | | | |RECANTE NORME PER LA | | | |DISCIPLINA DEL | | | |COMMERCIO DELLO 666 |LEGGE |723 |11/04/1938|ZAFFERANO --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEL | | | |REGISTRO NAZIONALE | | | |DELLE VARIETA' ELETTE | | | |DI FRUMENTO E | | | |DISPOSIZIONI PER LA | | | |DIFFUSIONE DELLA | | | |COLTIVAZIONE DELLE 667 |LEGGE |546 |28/04/1938|VARIETA' STESSE --------------------------------------------------------------------- | | | |ARTT. DA 118 A 124 | | | |DEL T.U. DELLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULLE EDILIZIA POPOLARE 668 |REGIO DECRETO |1165 |28/04/1938|ED ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 669 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R.D.L. 30 DICEMBRE | | | |1937, N. 2411, RELATIVO | | | |AL TRATTAMENTO DI | | | |QUIESCENZA SPETTANTE | | | |AGLI UFFICIALI E AI | | | |SOTTUFFICIALI DELLE | | | |CATEGORIE IN CONGEDO, | | | |RICHIAMATI ALLE ARMI IN | | | |CASO DI GUERRA O DI 670 |LEGGE |886 |17/05/1938|MOBILITAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 24 | | | |FEBBRAIO 1938, N. 204, | | | |RECANTE NORME PER | | | |L'AMMINISTRAZIONE DELLE | | | |CASSE DI RISPARMIO E | | | |DEI MONTI DI PEGNO DI 1 671 |LEGGE |778 |03/06/1938|CATEGORIA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER L'IMPIANTO E | | | |IL FUNZIONAMENTO DELLE 672 |LEGGE |851 |16/06/1938|CENTRALI DEL LATTE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME DI PROCEDURA PER | | | |LA RISOLUZIONE DEI | | | |RICORSI IN TERZO GRADO | | | |IN MATERIA DI TRIBUTI 673 |REGIO DECRETO |1530 |05/09/1938|LOCALI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO 674 |REGIO DECRETO |1652 |30/09/1938|DIDATTICO UNIVERSITARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |COSTRUZIONE DI RICOVERI 675 |LEGGE |2224 |22/12/1938|PUBBLICI ANTIAEREI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |GIUGNO 1938, N. 1076, | | | |CHE MODIFICA L'ART. 13 | | | |DEL REGOLAMENTO | | | |LEGISLATIVO PER L'OPERA | | | |NAZIONALE COMBATTENTI, | | | |APPROVATO CON R. | | | |DECRETO-LEGGE 16 | | | |SETTEMBRE 1926, N. 1606 | | | |CIRCA LA DECORRENZA | | | |DELL'ESERCIZIO 676 |LEGGE |2082 |30/12/1938|FINANZIARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 29 | | | |LUGLIO 1938, N. 1121, | | | |RIGUARDANTE | | | |L'UNIFICAZIONE DEL | | | |REGIME TRIBUTARIO PER | | | |L'AUTOMOBILISMO 677 |LEGGE |58 |03/01/1939|INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 7 | | | |SETTEMBRE 1938, N. | | | |1528, CONCERNENTE | | | |L'UTILIZZAZIONE DEI | | | |CARRI ED ATTREZZI DI | | | |CARICO NEI BINARI DI | | | |RACCORDO CON LE 678 |LEGGE |7 |05/01/1939|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 679 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |GIUGNO 1938, N. 928, | | | |CONCERNENTE IL | | | |RIORDINAMENTO DEGLI | | | |ISTITUTI PRIVATI 680 |LEGGE |15 |05/01/1939|D'ISTRUZIONE MEDIA --------------------------------------------------------------------- | | | |PASSAGGIO DEI SERVIZI | | | |GEOFISICI DAL REGIO | | | |UFFICIO CENTRALE DI | | | |METEOROLOGIA E | | | |GEOFISICA AL CONSIGLIO | | | |NAZIONALE DELLE 681 |LEGGE |18 |05/01/1939|RICERCHE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 3 | | | |GIUGNO 1938, N. 828, | | | |PER LA COSTRUZIONE E | | | |PER L'ESERCIZIO DELLA | | | |FERROVIA PER | | | |L'ESPOSIZIONE | | | |UNIVERSALE ED 682 |LEGGE |24 |05/01/1939|INTERNAZIONALE DI ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |GIUGNO 1938, N. 1168, | | | |CONCERNENTE LA PROROGA | | | |DI UN ANNO DEL TERMINE | | | |DI CUI AGLI ARTICOLI 7 | | | |E 8 DELLA LEGGE 3 | | | |GIUGNO 1937, N. 847, | | | |ISTITUTIVA DEGLI ENTI 683 |LEGGE |25 |05/01/1939|COMUNALI DI ASSISTENZA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GIUGNO 1938, N. 1094, | | | |CONCERNENTE | | | |AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | | | |PER I FABBRICATI DI | | | |NUOVA COSTRUZIONE E PER 684 |LEGGE |35 |05/01/1939|QUELLI MIGLIORATI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DELLA | | | |DATA DEI CENSIMENTI | | | |GENERALI DELLA 685 |LEGGE |61 |05/01/1939|POPOLAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |5 SETTEMBRE 1938, N. | | | |1465, CHE RECA | | | |PROVVIDENZE A FAVORE | | | |DEGLI EX MILITARI DEL | | | |CESSATO IMPERO AUSTRO - | | | |UNGARICO E DEI LORO | | | |CONGIUNTI PERTINENTI AI | | | |TERRITORI ANNESSI AL 686 |LEGGE |96 |05/01/1939|REGNO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |MAGGIO 1938, N. 781, | | | |CHE AUTORIZZA AD | | | |APPORTARE MODIFICAZIONI | | | |CON DECRETO | | | |MINISTERIALE ALL'ELENCO | | | |DELLE LINEE DI | | | |NAVIGAZIONE DI | | | |PREMINENTE INTERESSE 687 |LEGGE |123 |05/01/1939|NAZIONALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |MAGGIO 1938, N. 871, | | | |CONCERNENTE | | | |L'AUTORIZZAZIONE ALLA | | | |CASSA INTERNA DI | | | |PREVIDENZA DEL COMITATO | | | |OLIMPICO NAZIONALE | | | |ITALIANO (C.O.N.I.), | | | |CON SEDE IN ROMA, AD | | | |ESERCITARE | | | |L'ASSICURAZIONE CONTRO | | | |GLI INFORTUNI DEGLI 688 |LEGGE |133 |05/01/1939|ATLETI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |5 SETTEMBRE 1938, N. | | | |1494, CONTENENTE NORME | | | |PER L'ECONOMIA ED IL | | | |MAGGIOR IMPIEGO DEI | | | |COMBUSTIBILI NAZIONALI 689 |LEGGE |136 |05/01/1939|NEGLI IMPIANTI TERMICI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME INTERPRETATIVE | | | |DELLE DISPOSIZIONI | | | |CONTENUTE NELLA LEGGE | | | |DI BONIFICA CIRCA LE | | | |PRESTAZIONI PERPETUE | | | |GRAVANTI SUI TERRENI 690 |LEGGE |137 |05/01/1939|BONIFICATI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |OTTOBRE 1938, N. 1803, | | | |CONCERNENTE LA | | | |COSTRUZIONE DEL NUOVO | | | |PORTO AERONAUTICO E | | | |MARITTIMO DI GENOVA - 691 |LEGGE |368 |05/01/1939|SESTRI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |MAGGIO 1938, N. 1398, | | | |CONCERNENTE IL DIVIETO | | | |DI INSTALLARE E PORRE | | | |IN ESERCIZIO NUOVI | | | |APPARECCHI OD IMPIANTI | | | |DI COMBUSTIONE | | | |ALIMENTATI | | | |ESCLUSIVAMENTE DA 692 |LEGGE |422 |05/01/1939|COMBUSTIBILI LIQUIDI. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |LUGLIO 1938, N. 1468, | | | |PER LA DISCIPLINA DEI | | | |MAGAZZINI DI VENDITA DI 693 |LEGGE |142 |09/01/1939|MERCI A PREZZO UNICO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 12 | | | |MAGGIO 1938, N. 794, | | | |RECANTE NORME PER | | | |L'ACCERTAMENTO DELLE | | | |TRASGRESSIONI IN | | | |MATERIA VALUTARIA E DI 694 |LEGGE |380 |09/01/1939|SCAMBI CON L'ESTERO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 2 | | | |AGOSTO 1938, N. 1464, | | | |COL QUALE SI AFFIDA | | | |ALL'ENTE AUTONOMO PER | | | |L'ACQUEDOTTO PUGLIESE | | | |LA COSTRUZIONE E | | | |GESTIONE DELLE | | | |FOGNATURE NEI COMUNI | | | |SERVITI DALL'ACQUEDOTTO 695 |LEGGE |74 |16/01/1939|STESSO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GIUGNO 1938, N. 1114, | | | |CONTENENTE NORME PER | | | |L'INTEGRAZIONE DEI 696 |LEGGE |226 |16/01/1939|BILANCI UNIVERSITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GIUGNO 1938, N. 1380, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ISTITUZIONE DEI CORSI | | | |PER LA FORMAZIONE ED IL | | | |PERFEZIONAMENTO DEI 697 |LEGGE |290 |16/01/1939|LAVORATORI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 14 | | | |OTTOBRE 1938, N. 1771, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ORDINAMENTO DELLE 698 |LEGGE |446 |16/01/1939|SCUOLE RURALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |SETTEMBRE 1938, N. | | | |1729, CONTENENTE | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |CLASSIFICAZIONE DEGLI | | | |ALBERGHI, DELLE | | | |PENSIONI E DELLE 699 |LEGGE |382 |18/01/1939|LOCANDE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |GIUGNO 1938, N. 1061, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI A | | | |FAVORE DELL'INDUSTRIA | | | |CINEMATOGRAFICA 700 |LEGGE |458 |18/01/1939|NAZIONALE 11 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 16 | | | |GIUGNO 1938, N. 954, | | | |CHE MODIFICA IL REGIME | | | |FISCALE DEGLI ORGANI DI 701 |LEGGE |214 |19/01/1939|ILLUMINAZIONE ELETTRICA --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 702 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 11 | | | |APRILE 1938, N. 1183, | | | |RECANTE MODIFICAZIONI | | | |ED AGGIUNTE AL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SULLA | | | |PESCA, APPROVATO CON R. | | | |DECRETO 8 OTTOBRE 1931, 703 |LEGGE |485 |19/01/1939|N. 1604. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |SETTEMBRE 1938, N.1593, | | | |CONCERNENTE LA RIFORMA | | | |DELLA NATURA E | | | |DELL'ORDINAMENTO DEI 704 |LEGGE |159 |02/02/1939|CONSORZI AGRARI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA CONSEGNA | | | |OBBLIGATORIA DI | | | |ESEMPLARI DEGLI | | | |STAMPATI E DELLE 705 |LEGGE |374 |02/02/1939|PUBBLICAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |MAGGIO 1938, N. 1177, | | | |RECANTE DISPOSIZIONI | | | |INTEGRATIVE DELLA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PRODUZIONE E DELLE 706 |LEGGE |396 |02/02/1939|VENDITA DEI FORMAGGI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DELLA | | | |DISCOTECA DI STATO E | | | |ISTITUZIONE DI UNA | | | |SPECIALE CENSURA SUI | | | |NUOVI TESTI ORIGINALI 707 |LEGGE |467 |02/02/1939|DA INCIDERSI SUI DISCHI --------------------------------------------------------------------- | | | |COMPOSIZIONE DELLE | | | |COMMISSIONI | | | |ESAMINATRICI PER IL | | | |RECLUTAMENTO E | | | |L'AVANZAMENTO IN ALCUNI | | | |CORPI MILITARI DELLA 708 |REGIO DECRETO |902 |04/04/1939|REGIA MARINA. --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE AGLI | | | |ASSISTENTI DELLA REGIA | | | |ACCADEMIA NAVALE DELLE | | | |NORME IN VIGORE PER | | | |L'ASSUNZIONE DEGLI | | | |AIUTI E DEGLI | | | |ASSISTENTI UNIVERSITARI | | | |NEI RUOLI DEI | | | |PROFESSORI DEI REGI | | | |ISTITUTI D'ISTRUZIONE 709 |REGIO DECRETO |905 |04/04/1939|MEDIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PRESENTAZIONE ALLE | | | |ASSEMBLEE LEGISLATIVE | | | |DEI PROGETTI DI | | | |BILANCIO E DEI | | | |RENDICONTI CONSUNTIVI | | | |DEGLI ENTI | | | |AMMINISTRATIVI DI | | | |IMPORTANZA NAZIONALE | | | |SOVVENZIONATI DALLO 710 |REGIO DECRETO |720 |08/04/1939|STATO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONGEDO ORDINARIO DEI | | | |FUNZIONARI ED IMPIEGATI | | | |IN SERVIZIO PRESSO REGI | | | |UFFICI DIPLOMATICI E | | | |CONSOLARI IN SEDI 711 |LEGGE |809 |15/05/1939|TRANSOCEANICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DEGLI | | | |ACCORDI DI CARATTERE | | | |COMMERCIALE STIPULATI | | | |IN ROMA, FRA L'ITALIA E | | | |LA GERMANIA IL 13 712 |LEGGE |831 |15/05/1939|FEBBRAIO 1939 --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |INCORAGGIARE IL | | | |RECUPERO E LA | | | |DEMOLIZIONE DI NAVI 713 |LEGGE |762 |19/05/1939|AFFONDATE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |SETTEMBRE 1938, N. | | | |2008, RECANTE NUOVE | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO | | | |DELL'OPERA NAZIONALE | | | |PER LA PROTEZIONE DELLA | | | |MATERNITA' E 714 |LEGGE |961 |22/05/1939|DELL'INFANZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEI | | | |CONSIGLI DI | | | |AMMINISTRAZIONE NEI | | | |REGI CONSERVATORI DI | | | |MUSICA E DELIMITAZIONE | | | |DELLE ATTRIBUZIONI DEI | | | |PRESIDENTI E DEI 715 |LEGGE |812 |22/05/1939|DIRETTORI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |COMPOSIZIONE DELLE | | | |COMMISSIONI PER I LIBRI | | | |DI TESTO, ISTITUITA CON | | | |REGIO DECRETO-LEGGE 26 | | | |SETTEMBRE 1935, N. | | | |1845, E SUE 716 |LEGGE |815 |22/05/1939|ATTRIBUZIONI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 717 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DI TERMINI PER | | | |L'ESECUZIONE DI LAVORO | | | |NELLE ZONE COLPITE DAL | | | |TERREMOTO DEL 28 718 |LEGGE |845 |22/05/1939|DICEMBRE 1908 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |SETTEMBRE 1938, N. | | | |2008, RECANTE NUOVE | | | |DISPOSIZIONI | | | |SULL'ORDINAMENTO | | | |DELL'OPERA NAZIONALE | | | |PER LA PROTEZIONE DELLA | | | |MATERNITA' E 719 |LEGGE |961 |22/05/1939|DELL'INFANZIA. --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA AL 31 DICEMBRE | | | |1939, DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 28 APRILE | | | |1937, N. 707, | | | |CONVERTITO IN LEGGE 23 | | | |DICEMBRE 1937, N. 2334, | | | |CHE AUTORIZZA IL | | | |MINISTERO DELLE | | | |COMUNICAZIONI | | | |(DIREZIONE GENERALE | | | |DELLA MARINA | | | |MERCANTILE) AL NOLEGGIO | | | |E GESTIONE DI NAVI | | | |MERCANTILI NAZIONALI | | | |PER STRAORDINARIE | | | |ESIGENZE DI | | | |AMMINISTRAZIONI DELLO 720 |LEGGE |781 |25/05/1939|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTO PER LA | | | |CREAZIONE DI UN POSTO | | | |DI DIRETTORE GENERALE | | | |PRESSO IL | | | |PROVVEDITORATO AL PORTO 721 |LEGGE |918 |25/05/1939|DI VENEZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE, NEL | | | |TERRITORIO DEL | | | |GOVERNATORATO DI ROMA, | | | |DI UNA ZONA INDUSTRIALE 722 |LEGGE |927 |29/05/1939|CINEMATOGRAFICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |NOVEMBRE 1938, N. 2163, | | | |CONTENENTE NORME PER LA | | | |NOMINA E LE | | | |ATTRIBUZIONI DEI REGI | | | |PROVVEDITORI AGLI STUDI | | | |E PER L'ISTITUZIONE DEL | | | |CONSIGLIO PROVINCIALE | | | |DELL'EDUCAZIONE E DEL | | | |CONSIGLIO DI DISCIPLINA | | | |DEGLI INSEGNANTI 723 |LEGGE |928 |01/06/1939|ELEMENTARI --------------------------------------------------------------------- | | | |ORGANIZZAZIONE E | | | |SVOLGIMENTO DELLA | | | |GIORNATA DELLE DUE | | | |CROCI E DELLA VENDITA 724 |LEGGE |930 |06/06/1939|DEL BOLLO CHIUDILETTERA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL TESTO | | | |UNICO DI LEGGI SULLA | | | |RISCOSSIONE DELLE | | | |IMPOSTE DIRETTE | | | |APPROVATO CON R. | | | |DECRETO 17 OTTOBRE | | | |1922, N. 1401, E | | | |SUCCESSIVE 725 |LEGGE |942 |16/06/1939|MODIFICAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE AI PUBBLICI | | | |ESERCIZI DELLE | | | |PRESCRIZIONI SANITARIE | | | |ESISTENTI PER GLI 726 |LEGGE |1112 |16/06/1939|ALBERGHI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 27 | | | |MARZO 1939, N. 571, | | | |CONCERNENTE LA | | | |SOPPRESSIONE | | | |DELL'IMPOSTA | | | |STRAORDINARIA SUI | | | |TERRENI BONIFICATI E | | | |NORME DI PEREQUAZIONE 727 |LEGGE |916 |23/06/1939|TRIBUTARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROTEZIONE DELLE 728 |LEGGE |1497 |29/06/1939|BELLEZZE NATURALI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UN POSTO | | | |DI ASSISTENTE PER LA | | | |VIGILANZA (GRADO 10, | | | |GRUPPO C) NEL RUOLO | | | |ORGANICO DEL PERSONALE | | | |D'ORDINE DELLA CORTE 729 |LEGGE |993 |06/07/1939|DEI CONTI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI I CONCORSI | | | |SPECIALI A CATTEDRE DI 730 |LEGGE |1120 |13/07/1939|SCUOLE MEDIE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEI RUOLI | | | |NELL'AMMINISTRAZIONE | | | |DEL MINISTERO DEGLI 731 |LEGGE |1123 |13/07/1939|AFFARI ESTERI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICHE ED | | | |INTEGRAZIONI AL TITOLO | | | |I E AL TITOLO II DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 19 | | | |OTTOBRE 1933, N. 1956, | | | |CONVERTITO IN LEGGE CON | | | |LA LEGGE 14 GIUGNO | | | |1934, N. 1158, | | | |CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |PRODUZIONE E DEL | | | |COMMERCIO SERICO | | | |NONCHE' ALLE | | | |DISPOSIZIONI | | | |RIGUARDANTI LA | | | |PRODUZIONE DEL SEME | | | |BACHI E LA STUFATURA ED | | | |ESSICCAZIONE DEI | | | |BOZZOLI, CONTENUTE NEL | | | |R.D.L. 15 APRILE 1937, | | | |N. 812, CONVERTITO IN | | | |LEGGE DALLA L. 23 732 |LEGGE |1222 |13/07/1939|DICEMBRE 1937, N. 2623 --------------------------------------------------------------------- | | | |ESECUTORIETA' | | | |DELL'ACCORDO STIPULATO | | | |IN ROMA, TRA L'ITALIA E | | | |LA FRANCIA, IL 25 | | | |APRILE 1939, INTESO A | | | |REGOLARE IL COMMERCIO | | | |DEI PRODOTTI | | | |FARMACEUTICI E DELLE 733 |LEGGE |1232 |13/07/1939|SPECIALITA' MEDICINALI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DI ALCUNE | | | |DELLE NORME VIGENTI IN | | | |MATERIA DI LICENZE DI | | | |VENDITA E DI VINCOLI | | | |SULLA CIRCOLAZIONE | | | |DELL'ALCOLE, DEI | | | |PRODOTTI ALCOLICI E | | | |DEGLI ESTRATTI PER 734 |LEGGE |1096 |22/07/1939|LIQUORI --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE DI UN ENTE | | | |AUTONOMO PER LA | | | |VALORIZZAZIONE 735 |LEGGE |1450 |22/07/1939|DELL'ISOLA D'ISCHIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DURATA DEGLI INCARICHI | | | |D'INSEGNAMENTO DELLE | | | |MATERIE PER LE QUALI | | | |NON SONO PREVISTE | | | |CATTEDRE DI RUOLO NEI | | | |REGI ISTITUTI 736 |LEGGE |1626 |22/07/1939|D'ISTRUZIONE MEDIA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DELL'ENTE | | | |NAZIONALE FASCISTA DI | | | |PREVIDENZA E DI | | | |ASSISTENZA PER I | | | |DIPENDENTI DA ENTI | | | |PARASTATALI ED 737 |LEGGE |1436 |28/07/1939|ASSIMILATI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DEGLI | | | |AUTOSERVIZI DI LINEA | | | |(AUTOLINEE) PER | | | |VIAGGIATORI, BAGAGLI E | | | |PACCHI AGRICOLI IN | | | |REGIME DI CONCESSIONE 738 |LEGGE |1822 |28/09/1939|ALL'INDUSTRIA PRIVATA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALL'ART. | | | |1 DEL R. DECRETO 25 | | | |AGOSTO 1932, N. 1086, | | | |RELATIVO | | | |ALL'ORGANIZZAZIONE | | | |DELLA AMMINISTRAZIONE | | | |CENTRALE DEGLI AFFARI 739 |REGIO DECRETO |1746 |05/10/1939|ESTERI. --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLA | | | |COMPETENZA TERRITORIALE | | | |DEGLI ISTITUTI DI 740 |LEGGE |1797 |16/11/1939|CREDITO FONDIARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL R. | | | |DECRETO LEGGE 7 AGOSTO | | | |1936, N. 1639, | | | |RIGUARDANTI LA | | | |COSTITUZIONE E IL | | | |FUNZIONAMENTO DELLA | | | |COMMISSIONE CENTRALE 741 |LEGGE |1911 |20/11/1939|DELLE IMPOSTE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DELL'ALBO | | | |NAZIONALE DEGLI | | | |APPALTATORI DELLE 742 |LEGGE |1886 |30/11/1939|IMPOSTE DI CONSUMO --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ACCORDO EFFETTUATO | | | |IN ROMA, MEDIANTE | | | |SCAMBIO DI NOTE, IL 19 | | | |GIUGNO 1939, FRA | | | |L'ITALIA ED IL BELGIO, | | | |CONCERNENTE L'ESERCIZIO | | | |DELLA MEDICINA E DELLA 743 |LEGGE |2016 |30/11/1939|CHIRURGIA NEI DUE PAESI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI CIRCA LE | | | |CONTRATTAZIONI DEI 744 |LEGGE |1913 |04/12/1939|TITOLI A TERMINE --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE DISPOSIZIONI | | | |SULLA FUSIONE, ANCHE | | | |MEDIANTE | | | |INCORPORAZIONE, DI | | | |CASSE DI RISPARMIO E DI | | | |MONTI DI CREDITO SU 745 |LEGGE |1922 |14/12/1939|PEGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLE | | | |NORME VIGENTI | | | |SULL'ALLEVAMENTO E | | | |SULL'IMPIEGO DEI 746 |LEGGE |2194 |22/12/1939|COLOMBI VIAGGIATORI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI UNA | | | |SCUOLA DI DANZA PRESSO | | | |LA REGIA ACCADEMIA | | | |D'ARTE DRAMMATICA IN 747 |LEGGE |165 |22/02/1940|ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE AI CAPI DI | | | |FAMIGLIA NUMEROSA DI | | | |CONDIZIONI DI PRIORITA' | | | |NEGLI IMPIEGHI E NEI 748 |LEGGE |233 |20/03/1940|LAVORI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI SULLA 749 |LEGGE |364 |20/03/1940|PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE | | | |31 DICEMBRE 1939, N. | | | |1953, CONCERNENTE | | | |L'ISTITUZIONE DEL | | | |COMMISSARIATO GENERALE 750 |LEGGE |384 |20/03/1940|PER LA PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |IMPOSTA DI REGISTRO SUI | | | |CONTRATTI DI APPALTO, | | | |SULLE FUSIONI DI | | | |SOCIETA' E SULLA | | | |LIQUIDAZIONE DI 751 |LEGGE |283 |23/03/1940|SOCIETA' IMMOBILIARI --------------------------------------------------------------------- | | | |PRODUZIONE NEL REGNO 752 |LEGGE |295 |29/03/1940|DELLA SACCARINA --------------------------------------------------------------------- | | | |ACCORDO STIPULATO A | | | |CORTINA D'AMPEZZO, FRA | | | |L'ITALIA E L'UNGHERIA, | | | |IL 26 AGOSTO 1939, | | | |INTESO A REGOLARE IL | | | |COMMERCIO DEI PRODOTTI 753 |LEGGE |465 |29/03/1940|FARMACEUTICI --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ACCORDO STIPULATO | | | |IN ROMA, FRA L'ITALIA | | | |ED I PAESI BASSI, IL 30 | | | |OTTOBRE 1939, PER | | | |REGOLARE IL COMMERCIO 754 |LEGGE |486 |29/03/1940|DEI PRODOTTI MEDICINALI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DELL'ENTE 755 |LEGGE |287 |02/04/1940|ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.) --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEL TERMINE DEL | | | |FUNZIONAMENTO DEI | | | |PROVVEDITORATI DELLE | | | |OPERE PUBBLICHE CON | | | |SEDE IN PALERMO E | | | |CAGLIARI ED AUMENTO DEI | | | |COMPONENTI IL COMITATO | | | |TECNICO - | | | |AMMINISTRATIVO DEL | | | |PROVVEDITORATO ALLE | | | |OPERE PUBBLICHE CON 756 |LEGGE |332 |02/04/1940|SEDE IN PALERMO. --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA AL 30 GIUGNO | | | |1940 DELLE DISPOSIZIONI | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 28 | | | |APRILE 1937, N. 707, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE | | | |23 DICEMBRE 1937, N. | | | |2334, CHE AUTORIZZA IL | | | |MINISTERO DELLE | | | |COMUNICAZIONI | | | |(DIREZIONE GENERALE | | | |DELLA MARINA | | | |MERCANTILE) A | | | |NOLEGGIARE E GESTIRE | | | |NAVI MERCANTILI | | | |NAZIONALI PER | | | |STRAORDINARIE ESIGENZE | | | |DI AMMINISTRAZIONE 757 |LEGGE |336 |04/04/1940|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |CLASSIFICAZIONE DELLE 758 |LEGGE |406 |04/04/1940|SALE CINEMATOGRAFICHE. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL REGIO | | | |DECRETO-LEGGE 23 | | | |NOVEMBRE 1936, N. 2523, | | | |SULLA DISCIPLINA DELLE | | | |AGENZIE DI VIAGGI E 759 |LEGGE |860 |04/04/1940|TURISMO --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVI STANZIAMENTI PER | | | |LA CONCESSIONE DI | | | |CONTRIBUTI STATALI PER | | | |LA COSTRUZIONE E | | | |L'ATTREZZAMENTO DI SILI | | | |E MAGAZZINI DA CEREALI, | | | |DI SILI E MAGAZZINI PER | | | |FORAGGIO E DI | | | |STABILIMENTI PER LA | | | |CONSERVAZIONE E PRIMA | | | |LAVORAZIONE DELLE 760 |LEGGE |325 |08/04/1940|FRUTTA E DEGLI ORTAGGI. --------------------------------------------------------------------- | | | |RIAPERTURA DEI TERMINI | | | |PER LA PRESENTAZIONE | | | |DELLE DOMANDE DIRETTE | | | |AD OTTENERE IL GIUDIZIO | | | |DI IDONEITA', A NORMA | | | |DELLA LEGGE 4 GIUGNO | | | |1934, N. 977, PER | | | |L'ESERCIZIO DELLE | | | |PROFESSIONI DI | | | |ORCHESTRALE E DI | | | |INSEGNANTE DI MATERIE | | | |MUSICALI IN SCUOLE DI 761 |LEGGE |475 |11/04/1940|MUSICA. --------------------------------------------------------------------- | | | |RIPARTIZIONE DEI | | | |SERVIZI | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |CENTRALE DEL MINISTERO 762 |REGIO DECRETO |452 |15/04/1940|DELL'INTERNO --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 763 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE DELL'ENTE | | | |AUTONOMO DEL PORTO DI 764 |LEGGE |500 |06/05/1940|NAPOLI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 765 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 23 | | | |NOVEMBRE 1939, N. 1939, | | | |CONCERNENTE | | | |L'AUTORIZZAZIONE | | | |ALL'UNIONE ITALIANA DI | | | |RIASSICURAZIONE AD | | | |ASSUMERE LA COPERTURA | | | |DEI RISCHI DI GUERRA | | | |DELLA NAVIGAZIONE 766 |LEGGE |725 |06/05/1940|MARITTIMA ED AEREA. --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO E COMPITI | | | |DELLA COMMISSIONE 767 |LEGGE |416 |21/05/1940|SUPREMA DI DIFESA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |ALL'ATTUAZIONE DI UN | | | |PROGRAMMA STRAORDINARIO | | | |DI AZIONE ZOOTECNICA AI 768 |LEGGE |627 |27/05/1940|FINI AUTARCHICI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 769 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |ABROGAZIONE DELLA NORMA | | | |RELATIVA ALL'OBBLIGO DI | | | |UNA SPECIALE LICENZA | | | |PER COLORO CHE, NON | | | |MUNITI DI PORTO D'ARMI, | | | |DETENGANO NELLA PROPRIA | | | |ABITAZIONE FUCILI DA | | | |CACCIA PER MUNIZIONI 770 |LEGGE |694 |30/05/1940|SPEZZATE --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFERIMENTO DEI | | | |PRESIDI E DEI DIRETTORI | | | |DEI REGI ISTITUTI | | | |D'ISTRUZIONE MEDIA | | | |TECNICA NEL RUOLO DEGLI 771 |LEGGE |713 |03/06/1940|INSEGNANTI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER | | | |L'ASSICURAZIONE DELLA | | | |FLOTTA ITALIANA | | | |PASSEGGERI PER L'ANNO 772 |LEGGE |767 |03/06/1940|1940 --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DI NUOVE | | | |TABELLE ORGANICHE DEL | | | |PERSONALE DELLE | | | |BIBLIOTECHE PUBBLICHE | | | |GOVERNATIVE E DELLE | | | |REGIE SOPRINTENDENZE 773 |REGIO DECRETO |724 |06/06/1940|BIBLIOGRAFICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE AL REGIO | | | |DECRETO - LEGGE 12 | | | |NOVEMBRE 1936, N. 2189, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE | | | |7 GIUGNO 1937, N. 2726, | | | |RELATIVO ALL'ENTE | | | |NAZIONALE PER LA | | | |CELLULOSA E PER LA 774 |LEGGE |868 |13/06/1940|CARTA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 9 | | | |GENNAIO 1940, N. 2, CHE | | | |ISTITUISCE UNA IMPOSTA 775 |LEGGE |762 |19/06/1940|GENERALE SULL'ENTRATA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI PROROGHE | | | |PER L'ULTIMAZIONE DI | | | |LAVORI SUSSIDIATI DALLO | | | |STATO IN DIPENDENZA DI | | | |TERREMOTI E DI ALTRE 776 |LEGGE |853 |21/06/1940|PUBBLICHE CALAMITA' --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DEL | | | |TERMINE PER LA | | | |FISSAZIONE DEI PREZZI | | | |DEGLI ALCOLI E FACOLTA' | | | |AL MINISTRO PER LE | | | |FINANZE DI MODIFICARE | | | |IL REGIME FISCALE DI 777 |LEGGE |872 |06/07/1940|ALCUNI PRODOTTI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEI RUOLI | | | |DEL PERSONALE DEI REGI | | | |PROVVEDITORATI AGLI | | | |STUDI E NUOVE NORME | | | |CIRCA LA NOMINA, LA | | | |REVOCA E LA PROMOZIONE | | | |DEI REGI PROVVEDITORI 778 |LEGGE |900 |06/07/1940|AGLI STUDI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LE PENSIONI | | | |AGLI AGENTI DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO | | | |PROVENIENTI DALLE EX - | | | |GESTIONI AUSTRIACHE E | | | |AGLI AGENTI DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO | | | |PASSATI NEI RUOLI DI | | | |ALTRE AMMINISTRAZIONI 779 |LEGGE |952 |06/07/1940|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DELLE | | | |SEGRETERIE 780 |LEGGE |1038 |06/07/1940|UNIVERSITARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA | | | |DENOMINAZIONE E | | | |DELL'ORDINAMENTO DEGLI | | | |ISPETTORATI ED UFFICI | | | |DELL'EMIGRAZIONE NEL 781 |REGIO DECRETO |1157 |12/07/1940|REGNO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA AL 30 GIUGNO | | | |1941 DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 28 APRILE | | | |1937, N. 707, CHE | | | |AUTORIZZA IL MINISTERO | | | |DELLE COMUNICAZIONI | | | |(MARINA MERCANTILE) AL | | | |NOLEGGIO E GESTIONE DI | | | |NAVI MERCANTILI | | | |NAZIONALI PER | | | |STRAORDINARIE ESIGENZE | | | |DELL'AMMINISTRAZIONE 782 |LEGGE |1139 |12/07/1940|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |ILLEGITTIME RICHIESTE | | | |DI CONTRIBUZIONI E | | | |MESSA IN ESAZIONE DI | | | |TRIBUTI O CONTRIBUTI 783 |LEGGE |1199 |12/07/1940|LEGALMENTE NON DOVUTI --------------------------------------------------------------------- | | | |ADEGUAMENTO DELLE NORME | | | |LEGISLATIVE SULLA | | | |TUTELA DEL LAVORO ALLE | | | |ESIGENZE DELLA NAZIONE 784 |LEGGE |1109 |16/07/1940|IN GUERRA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 6 | | | |GIUGNO 1940, N. 588, | | | |CONCERNENTE IL REGIME 785 |LEGGE |1334 |13/08/1940|DELLE ESPORTAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |CESSIONE AL COMUNE DI | | | |MESSINA DELLE AREE, | | | |BARACCHE E CASE | | | |ECONOMICHE POPOLARI E | | | |ULTRA POPOLARI FINORA | | | |IN GESTIONE DELLO STATO | | | |NEL TERRITORIO DEL 786 |LEGGE |1289 |21/08/1940|COMUNE STESSO --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DELLE NUOVE | | | |COSTRUZIONI NEGLI | | | |ABITATI MINACCIATI DA 787 |LEGGE |1393 |21/08/1940|FRANE --------------------------------------------------------------------- | | | |PAGAMENTO DI PARTE DI | | | |INDENNITA' CAPITALE IN | | | |CASO DI OCCUPAZIONE | | | |D'URGENZA PER I | | | |DETERMINATI DA ESIGENZE 788 |LEGGE |1382 |25/08/1940|MILITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE AGLI | | | |INVALIDI E AGLI ORFANI | | | |E CONGIUNTI DEI CADUTI | | | |NELL'ATTUALE GUERRA, | | | |DELLE DISPOSIZIONI | | | |VIGENTI A FAVORE DEGLI | | | |INVALIDI, DEGLI ORFANI | | | |E CONGIUNTI DEI CADUTI 789 |LEGGE |1458 |25/09/1940|IN GUERRA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LE | | | |GESTIONI DELLE IMPOSTE 790 |LEGGE |1477 |14/10/1940|DI CONSUMO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 21 | | | |GIUGNO 1940, N.856, | | | |CONTENENTE LE NORME PER | | | |LA GESTIONE | | | |PATRIMONIALE E | | | |FINANZIARIA DELLO STATO 791 |LEGGE |1518 |21/10/1940|IN PERIODO DI GUERRA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 13 | | | |GIUGNO 1940, N. 901, | | | |CONCERNENTE LA | | | |REVISIONE DEI PREZZI | | | |NEI CONTRATTI DI 792 |LEGGE |1676 |26/10/1940|PUBBLICHE FORNITURE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI BENEFICI | | | |AL PERSONALE | | | |INSEGNANTE, ISPETTIVO E | | | |DIRETTIVO DELLE SCUOLE | | | |DELL'ORDINE ELEMENTARE | | | |DELLE PROVINCIE DELLA 793 |LEGGE |1606 |30/10/1940|VENEZIA GIULIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DELLA | | | |RACCOLTA E DELLA 794 |LEGGE |1724 |30/10/1940|VENDITA DELLA CAMOMILLA --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTRIBUZIONE AGLI | | | |UFFICIALI | | | |DELL'ASSOCIAZIONE DEI | | | |CAVALIERI ITALIANI DEL | | | |SOVRANO MILITARE ORDINE | | | |DI MALTA DELLA FACOLTA' | | | |DI RICEVERE I | | | |TESTAMENTI DEI MILITARI | | | |E DELLE PERSONE | | | |IMPIEGATE PRESSO LE | | | |FORZE ARMATE DELLO 795 |LEGGE |1677 |01/11/1940|STATO. --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE E | | | |DETERMINAZIONE DELLA | | | |COMPETENZA DEI | | | |LABORATORI CHIMICI | | | |MERCEOLOGICI DEI | | | |CONSIGLI PROVINCIALI 796 |LEGGE |1767 |13/11/1940|DELLE CORPORAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESENZIONI FISCALI E | | | |TRIBUTARIE ALLA REALE | | | |UNIONE NAZIONALE 797 |LEGGE |1965 |05/12/1940|AERONAUTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL R. | | | |DECRETO-LEGGE 10 | | | |FEBBRAIO 1927, N. 196, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE | | | |18 NOVEMBRE 1928, N. | | | |2689, RIGUARDANTE | | | |L'AMMONTARE DELL'AZIONE | | | |NELLE SOCIETA' 798 |LEGGE |1913 |19/12/1940|COOPERATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AGLI | | | |ARTICOLI 115 E 369 DEL | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI | | | |SANITARIE APPROVATO CON | | | |R. DECRETO 27 LUGLIO 799 |LEGGE |1868 |23/12/1940|1934, N. 1265 --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI A FAVORE | | | |DELLE AZIENDE ESERCENTI | | | |SERVIZI MARITTIMI | | | |SOVVENZIONATI DI 800 |LEGGE |52 |23/01/1941|INTERESSE LOCALE --------------------------------------------------------------------- | | | |DIVIETO DI STIPULARE | | | |CONTRATTI DI | | | |ASSICURAZIONE CONTRO I | | | |DANNI CON EFFETTO | | | |DIFFERITO DI OLTRE UN 801 |LEGGE |286 |27/01/1941|ANNO --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE | | | |DELL'INSEGNAMENTO DELLA | | | |LINGUA STRANIERA IN | | | |ALCUNI TIPI DI REGIE | | | |SCUOLE E CORSI | | | |SECONDARI DI AVVIAMENTO 802 |LEGGE |148 |30/01/1941|PROFESSIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI RELATIVE | | | |AGLI AEROMOBILI | | | |ATTERRATI, AMMARATI O | | | |CADUTI NEL TERRITORIO O | | | |NELLE ACQUE | | | |TERRITORIALI DELLO 803 |LEGGE |153 |03/02/1941|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSICURAZIONE | | | |OBBLIGATORIA CONTRO I | | | |RISCHI DI GUERRA DELLE | | | |NAVI DI NAZIONALITA' | | | |ITALIANA E DELLE NAVI | | | |IN COSTRUZIONE E | | | |DISPOSIZIONI | | | |INTEGRATIVE DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 23 804 |LEGGE |499 |03/04/1941|NOVEMBRE 1939, N. 1939. --------------------------------------------------------------------- | | | |TRATTAMENTO ECONOMICO | | | |DEGLI EQUIPAGGI SULLE | | | |NAVI CATTURATE DAL | | | |NEMICO O PERDUTE O | | | |RIFUGIATE NEI PORTI | | | |ESTERI E DELL'A.D.I. IN | | | |CONSEGUENZA DELLA 805 |LEGGE |266 |07/04/1941|GUERRA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME CONCERNENTI IL | | | |PERIODO DI PROVA PER | | | |GLI UDITORI GIUDIZIARI | | | |MILITARI E IL | | | |CONFERIMENTO DI POSTI | | | |VACANTI NEL RUOLO DELLA 806 |LEGGE |319 |11/04/1941|MAGISTRATURA MILITARE --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LE | | | |BIBLIOTECHE DEI COMUNI 807 |LEGGE |393 |24/04/1941|CAPOLUOGO DI PROVINCIA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE AD ALCUNI | | | |ARTICOLI DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI | | | |SANITARIE APPROVATO CON | | | |R. DECRETO 27 LUGLIO 808 |LEGGE |422 |01/05/1941|1934, N. 1265 --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE PRESSO IL | | | |SOTTOSEGRETARIATO DI | | | |STATO PER GLI AFFARI | | | |ALBANESI DI TRE | | | |DIREZIONI GENERALI E | | | |PRESSO IL MINISTERO | | | |DEGLI AFFARI ESTERI DI 809 |REGIO DECRETO |639 |19/05/1941|UN UFFICIO INTENDENZA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ED | | | |AGGIUNTE ALLE VIGENTI | | | |DISPOSIZIONI SULLE | | | |CESSIONI DI STIPENDIO | | | |DEL PERSONALE DELLE 810 |LEGGE |737 |04/07/1941|FERROVIE DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA D'IMPOSTA 811 |LEGGE |770 |04/07/1941|GENERALE SULL'ENTRATA ---------------------------------------------------------------------
| | | |RINVIO DEL CENSIMENTO | | | |GENERALE DELLA | | | |POPOLAZIONE DEL REGNO, | | | |DELL'AFRICA ITALIANA E | | | |DEI POSSEDIMENTI 812 |LEGGE |786 |04/07/1941|ITALIANI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA DI IMPOSTE DI 813 |LEGGE |685 |11/07/1941|CONSUMO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI | | | |ALL'ORDINAMENTO | | | |DELL'IMPOSTA DI | | | |SOGGIORNO E PROVVIDENZE | | | |PER LA PROVINCIA DI 814 |LEGGE |733 |11/07/1941|LITTORIA --------------------------------------------------------------------- | | | |AGEVOLAZIONI PER | | | |L'ESERCIZIO TEATRALE 815 |LEGGE |735 |11/07/1941|LIRICO E DRAMMATICO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |COSTITUZIONE DELLA | | | |COMMISSIONE DI TUTELA | | | |DEL PIO ISTITUTO DI | | | |SANTO SPIRITO IN SASSIA | | | |ED OSPEDALI RIUNITI DI 816 |LEGGE |867 |19/07/1941|ROMA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |RISCOSSIONE DELLE TASSE | | | |DI ISCRIZIONE, DELLE | | | |QUOTE ANNUALI E DEGLI | | | |ALTRI PROVENTI DOVUTI | | | |ALL'ASSOCIAZIONE | | | |NAZIONALE PER IL | | | |CONTROLLO DELLA 817 |LEGGE |1041 |25/07/1941|COMBUSTIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 17 | | | |MARZO 1941, N. 124, | | | |CONCERNENTE LA | | | |EVOLUZIONE DA 120 E 180 | | | |DEL LIMITE DELLE | | | |GIORNATE PER LE QUALI | | | |VA CORRISPOSTA | | | |L'INDENNITA' | | | |GIORNALIERA DI 818 |LEGGE |1137 |08/08/1941|DISOCCUPAZIONE. --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI SCUOLE, | | | |PRESSO LE UNIVERSITA' E | | | |GLI ISTITUTI | | | |UNIVERSITARI, PER | | | |L'INSEGNAMENTO PRATICO | | | |DELLE LINGUE STRANIERE 819 |LEGGE |1058 |29/08/1941|MODERNE --------------------------------------------------------------------- | | | |INTEGRAZIONE | | | |ALL'ORDINAMENTO 820 |REGIO DECRETO |1173 |10/10/1941|DIDATTICO UNIVERSITARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE | | | |DEL R. DECRETO-LEGGE 28 | | | |GIUGNO 1941, N. 856, | | | |CONCERNENTE IL | | | |RIASSETTO DEI SERVIZI 821 |LEGGE |1338 |29/11/1941|DELLA CORTE DEI CONTI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DEGLI | | | |ARTICOLI 27, 106, 297, | | | |369, 373 E 376 DEL | | | |TESTO UNICO | | | |SULL'EDILIZIA POPOLARE | | | |ED ECONOMICA 28 APRILE 822 |LEGGE |1540 |05/12/1941|1938, N. 1165 --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LE | | | |CONCESSIONI DI VIAGGIO | | | |SULLE FERROVIE DELLO 823 |LEGGE |1476 |05/12/1941|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALL'ART. | | | |5 DEL R. DECRETO-LEGGE | | | |3 GIUGNO 1938, N. 1032, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE | | | |5 GENNAIO 1939, N. 84, | | | |RECANTE NORME PER | | | |DISCIPLINARE LA PERDITA | | | |DEL DIRITTO A PENSIONE | | | |PER IL PERSONALE 824 |LEGGE |1478 |05/12/1941|STATALE DESTITUITO. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE | | | |DELL'ARTICOLO 4 DELLA | | | |LEGGE 28 SETTEMBRE | | | |1939, N. 1822, SUGLI 825 |LEGGE |1490 |05/12/1941|AUTOSERVIZI DI LINEA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISCIPLINA DELLE | | | |FUNZIONI TUTORIE DELLA | | | |FEDERAZIONE NAZIONALE | | | |DEI CONSORZI DI | | | |BONIFICA INTEGRALE SU | | | |ALCUNI ATTI DEI 826 |LEGGE |1567 |08/12/1941|CONSORZI --------------------------------------------------------------------- | | | |INTERPRETAZIONE | | | |AUTENTICA DELL'ART. | | | |367, LETTERA A) DEL | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI 827 |LEGGE |1649 |27/12/1941|SANITARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DELL'ENTE | | | |ACQUEDOTTI SICILIANI 828 |LEGGE |24 |19/01/1942|(E.A.S.) --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LE SCUOLE | | | |NON REGIE E GLI ESAMI | | | |DI STATO DI MATURITA' E 829 |LEGGE |86 |19/01/1942|DI ABILITAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |NOTE CARATTERISTICHE E | | | |RAPPORTI PERSONALI | | | |DEGLI UFFICIALI E | | | |SOTTUFFICIALI DEL REGIO 830 |LEGGE |92 |22/01/1942|ESERCITO --------------------------------------------------------------------- | | | |VARIAZIONI AL R. | | | |DECRETO-LEGGE 23 | | | |NOVEMBRE 1936, N. 2523, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE | | | |30 DICEMBRE 1937, N. | | | |2650, CONCERNENTE LA | | | |DISCIPLINA DELLE 831 |LEGGE |187 |22/01/1942|AGENZIE DI VIAGGI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONFERIMENTO DEL GRADO | | | |DI TENENTE AL MAESTRO | | | |DIRETTORE DELLA BANDA | | | |ED AI MAESTRI DI | | | |SCHERMA DELLA REGIA 832 |LEGGE |52 |26/01/1942|GUARDIA DI FINANZA --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DELLE | | | |SCUOLE DI | | | |PERFEZIONAMENTO E DI | | | |SPECIALIZZAZIONE IN | | | |MEDICINA E CHIRURGIA, | | | |AD ECCEZIONE DELL'ART. 833 |LEGGE |78 |26/01/1942|13. --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 834 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 835 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LO | | | |SVILUPPO DEL PATRIMONIO 836 |LEGGE |165 |12/02/1942|AVICOLO NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE ALLE | | | |AMMINISTRAZIONI | | | |PUBBLICHE NON STATALI | | | |DELLE NORME DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO | | | |1940, N. 901, | | | |CONCERNENTE LA | | | |REVISIONE DEI PREZZI | | | |NEI CONTRATTI DI 837 |LEGGE |218 |16/02/1942|PUBBLICHE FORNITURE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DEL | | | |TERMINE PER LA | | | |NOTIFICAZIONE | | | |DELL'ACCERTAMENTO | | | |D'UFFICIO DEI VALORI | | | |VENALI STABILITO | | | |DALL'ART. 21 DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 838 |LEGGE |133 |19/02/1942|1936, N. 1639 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL REGIO | | | |DECRETO 16 NOVEMBRE | | | |1939, N. 2229, CHE | | | |APPROVA LE NORME PER LE | | | |OPERE IN CONGLOMERATO | | | |CEMENTIZIO SEMPLICE OD 839 |REGIO DECRETO |310 |19/02/1942|ARMATO --------------------------------------------------------------------- | | | |DENUNCIA OBBLIGATORIA | | | |DEI TRATTAMENTI | | | |TERAPEUTICI ATTI A | | | |CAUSARE LA STERILITA' 840 |LEGGE |427 |12/03/1942|NELLA DONNA --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DELLA | | | |SOPRATASSA SPECIALE | | | |ANNUO DI ISCRIZIONE | | | |DOVUTA DAGLI STUDENTI | | | |DELLE UNIVERSITA' E | | | |DEGLI ISTITUTI | | | |DELL'ORDINE | | | |UNIVERSITARIO, IN | | | |DIPENDENZA DEL R. | | | |DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 841 |LEGGE |294 |16/03/1942|1938, N. 1114. --------------------------------------------------------------------- | | | |DICHIARAZIONE DI | | | |DECADENZA DEI DIRITTI 842 |REGIO DECRETO |481 |16/03/1942|ESCLUSIVI DI PESCA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELL'ART. | | | |6 DEL R. DECRETO-LEGGE | | | |12 MAGGIO 1938, N.794, | | | |CONTENENTE NORME PER | | | |L'ACCERTAMENTO DELLE | | | |TRASGRESSIONI IN | | | |MATERIA VALUTARIA E DI | | | |SCAMBI CON L'ESTERO, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE 843 |LEGGE |397 |19/03/1942|9 GENNAIO 1939, N. 380. --------------------------------------------------------------------- | | | |AGEVOLAZIONI IN MATERIA | | | |DI ABBONAMENTI ALLE | | | |RADIOAUDIZIONI PER | | | |IMPIANTI RADIOFONICI | | | |CENTRALIZZATI IN | | | |QUARTIERI E VILLAGGI 844 |LEGGE |406 |26/03/1942|POPOLARI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 845 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLA | | | |LEGGE 10 GIUGNO 1937, | | | |N. 1139, RELATIVA ALLA | | | |FORMAZIONE DELL'ALBO | | | |NAZIONALE DEGLI | | | |APPALTATORI DI OPERE 846 |LEGGE |511 |30/03/1942|PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME CHE DISCIPLINANO | | | |LA PRESENTAZIONE ALLE | | | |ASSEMBLEE LEGISLATIVE | | | |DEI BILANCI E DEI CONTI | | | |CONSUNTIVI DEGLI ENTI | | | |SOVVENZIONATI DALLO 847 |REGIO DECRETO |442 |30/03/1942|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |TUTELA DELLA PUBBLICA | | | |AMMINISTRAZIONE PER LA | | | |RICERCA, ESTRAZIONE E | | | |UTILIZZAZIONE DELLE | | | |ACQUE SOTTERRANEE NEI | | | |TERRITORI DI NOVE | | | |COMUNI DELLA PROVINCIA 848 |REGIO DECRETO |458 |30/03/1942|DI CATANIA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONE PER IL | | | |PAGAMENTO DEI | | | |CONTRIBUTI DI VIGILANZA | | | |PER OPERE DI BONIFICA 849 |LEGGE |514 |15/04/1942|INTEGRALE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |COLONIZZAZIONE DEL | | | |LATIFONDO SICILIANO E | | | |PER LA PREPARAZIONE | | | |TECNICA DEI DIRIGENTI E | | | |DELLE MAESTRANZE | | | |AGRICOLE NEI 850 |LEGGE |515 |15/04/1942|COMPRENSORI DI BONIFICA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RIGUARDANTI IL | | | |REIMPIEGO DELLE | | | |INDENNITA' DI PERDITA | | | |DELLE NAVI REQUISITE ED | | | |IL PAGAMENTO DI ACCONTI | | | |SULLE INDENNITA' DI | | | |PERDITA E SUI COMPENSI | | | |DI REQUISIZIONE DELLE 851 |LEGGE |797 |12/05/1942|NAVI STESSE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER LA | | | |CONSERVAZIONE DEL 852 |LEGGE |625 |15/05/1942|PATRIMONIO GELSICOLO --------------------------------------------------------------------- | | | |SOSTITUZIONE DELLE | | | |TABELLE Q ED R ANNESSE | | | |AL R. DECRETO 29 MAGGIO | | | |1941, N. 489, | | | |CONCERNENTE LA | | | |RIORGANIZZAZIONE DEI | | | |SERVIZI DEL MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E 853 |REGIO DECRETO |941 |18/05/1942|DELLE FORESTE --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLA | | | |SOMMA ANNUA DA | | | |CORRISPONDERSI AI | | | |CONSORZI PROVINCIALI | | | |PER L'ISTRUZIONE | | | |TECNICA SUL GETTITO DEI | | | |CONTRIBUTI PER | | | |L'ASSICURAZIONE CONTRO 854 |LEGGE |846 |26/05/1942|LA DISOCCUPAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |ASSUNZIONE DI PERSONALE | | | |FEMMINILE SUBALTERNO | | | |NEGLI ISTITUTI MEDI 855 |REGIO DECRETO |745 |26/05/1942|D'ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE DELLE | | | |NUOVE TABELLE | | | |CONTENENTI L'ELENCO DEI | | | |CONTRIBUTI ANNUALI | | | |DOVUTI ALLO STATO DALLE | | | |PROVINCIE, COMUNI, | | | |CONSIGLI PROVINCIALI | | | |DELLE CORPORAZIONI ED | | | |ENTI VARI PER IL | | | |FUNZIONAMENTO DEGLI | | | |ISPETTORI PROVINCIALI 856 |LEGGE |1070 |08/06/1942|DELL'AGRICOLTURA. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |MARZO 1942, N. 186, | | | |RECANTE PROVVEDIMENTI | | | |VARI IN MATERIA DI | | | |VALUTAZIONE AGLI | | | |EFFETTI DELLE IMPOSTE | | | |INDIRETTE SUI | | | |TRASFERIMENTI DELLA 857 |LEGGE |840 |21/06/1942|RICCHEZZA. --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEL R.D.L. 28 | | | |APRILE 1937, N. 707, | | | |CONVERTITO NELLA LEGGE | | | |23 DICEMBRE 1937, N. | | | |2334, CHE AUTORIZZA IL | | | |MINISTERO DELLE | | | |COMUNICAZIONI | | | |(DIREZIONE GENERALE | | | |DELLA MARINA | | | |MERCANTILE) AL NOLEGGIO | | | |E GESTIONE DI NAVI | | | |MERCANTILI NAZIONALI | | | |PER STRAORDINARIE | | | |ESIGENZE DI | | | |AMMINISTRAZIONI DELLO 858 |LEGGE |897 |27/06/1942|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER I | | | |SOTTUFFICIALI DELLA | | | |REGIA MARINA E PER I | | | |MILITARI DEL CORPO | | | |REALE EQUIPAGGI 859 |LEGGE |799 |03/07/1942|MARITTIMI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DEI RUOLI | | | |ORGANICI DEI PRESIDI, | | | |DEI SEGRETARI E DEI | | | |BIDELLI DELLE REGIE 860 |REGIO DECRETO |1101 |03/07/1942|SCUOLE MEDIE --------------------------------------------------------------------- | | | |NOMINATIVITA' | | | |OBBLIGATORIA DEI TITOLI | | | |AZIONARI POSSEDUTI | | | |DALLE SOCIETA' | | | |COSTITUITE IN FORMA | | | |DIVERSA DA QUELLA PER 861 |REGIO DECRETO |861 |24/07/1942|AZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |INTEGRAZIONI AL R. | | | |DECRETO 29 MAGGIO 1941, | | | |N. 489, SULLA | | | |RIORGANIZZAZIONE DEI | | | |SERVIZI E LA REVISIONE | | | |DEI RUOLI ORGANICI DEL | | | |MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E 862 |REGIO DECRETO |1122 |24/07/1942|DELLE FORESTE --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLA | | | |COMPETENZA PASSIVA | | | |DELLE SPESE DI RICOVERO | | | |DEGLI INFERMI DI | | | |MALATTIE VENEREE, | | | |RICOVERATI NEGLI | | | |ISTITUTI OSPEDALIERI DI | | | |CUI ALL'ART. 303 DEL | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI 863 |LEGGE |1128 |04/08/1942|SANITARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEI REGI 864 |LEGGE |1145 |08/08/1942|OSSERVATORI ASTRONOMICI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RIGUARDANTI I | | | |CONCORSI SPECIALI A | | | |CATTEDRE E A POSTI DI | | | |CAPO D'ISTITUTO, GLI | | | |OBBLIGHI DI SERVIZIO | | | |DEGLI INSEGNANTI IN | | | |PROVA E LA RETRIBUZIONE | | | |DEGLI INCARICATI DI 865 |REGIO DECRETO |1097 |17/08/1942|PUERICULTURA --------------------------------------------------------------------- | | | |SISTEMAZIONE DELLE | | | |VEDOVE DI GUERRA NEI | | | |RUOLI DEGLI INSEGNANTI | | | |DELLE REGIE SCUOLE | | | |DEGLI ORDINI | | | |ELEMENTARE, MEDIO, | | | |SUPERIORE, FEMMINILE E 866 |REGIO DECRETO |1091 |24/08/1942|ARTISTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL 867 |REGIO DECRETO |1192 |24/08/1942|CALENDARIO SCOLASTICO --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE DI NUOVI | | | |INSEGNAMENTI | | | |COMPLEMENTARI PER 868 |REGIO DECRETO |1319 |05/09/1942|ALCUNI CORSI DI LAUREA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 8 | | | |GENNAIO 1942, N. 5, | | | |CONCERNENTE LA | | | |COSTITUZIONE DI UNA | | | |GESTIONE SPECIALE DEGLI | | | |ACCANTONAMENTI DEI | | | |FONDI PER LE INDENNITA' | | | |DOVUTE DAI DATORI DI | | | |LAVORO AI PROPRI | | | |IMPIEGATI IN CASO DI | | | |RISOLUZIONE DEL 869 |LEGGE |1251 |02/10/1942|RAPPORTO DI IMPIEGO --------------------------------------------------------------------- | | | |RICONOSCIMENTO DEI | | | |SERVIZI PRESTATI DAL | | | |PERSONALE DIRETTIVO ED | | | |INSEGNANTE DEI LICEI | | | |MUSICALI PAREGGIATI, | | | |SUCCESSIVAMENTE | | | |REGIFICATI, | | | |ANTERIORMENTE ALLA | | | |ASSUNZIONE NEI RUOLI | | | |DEI REGI CONSERVATORI | | | |DI MUSICA, E | | | |VALUTAZIONE DEL | | | |SERVIZIO DI RUOLO, RESO | | | |COME DIRETTORE DI REGIO | | | |CONSERVATORIO, NEL CASO | | | |DI PERSONALE DIRETTIVO | | | |RESTITUITO O IMMESSO | | | |NEL RUOLO DEGLI 870 |LEGGE |1328 |09/10/1942|INSEGNANTI --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE | | | |DELL'ISTITUTO CAUZIONI | | | |E QUIESCENZA PER I | | | |RICEVITORI POSTALI E 871 |LEGGE |1407 |18/10/1942|TELEGRAFICI --------------------------------------------------------------------- | | | |SOSTITUZIONE | | | |DELL'UNITA' DI MISURA | | | |NELLE UTILIZZAZIONI | | | |IDRAULICHE PER FORZA 872 |LEGGE |1426 |18/10/1942|MOTRICE --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUTO DELLA | | | |DECADENZA DAL DIRITTO | | | |DI DERIVAZIONE DI ACQUA 873 |LEGGE |1434 |18/10/1942|PUBBLICA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME CIRCA IL DEPOSITO | | | |DI OGGETTI E DENARO | | | |APPARTENENTI AD INFERMI | | | |RICOVERATI E DECEDUTI 874 |LEGGE |1423 |31/10/1942|NEGLI OSPEDALI --------------------------------------------------------------------- | | | |SOSTITUZIONE DEL VAGLIA | | | |POSTALE PER TASSE E | | | |CONCESSIONI GOVERNATIVE | | | |CON OPERAZIONI DEL | | | |SERVIZIO DEI CONTI | | | |CORRENTI POSTALI ED | | | |ALTRI PROVVEDIMENTI | | | |INTERESSANTI IL 875 |REGIO DECRETO |1849 |31/10/1942|SERVIZIO STESSO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AGLI | | | |ARTICOLI 124 E 167 DEL | | | |TESTO UNICO DELLE LEGGI | | | |SANITARIE APPROVATO CON | | | |R. DECRETO 27 LUGLIO 876 |LEGGE |1528 |07/11/1942|1934, N. 1265 --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME SPECIALI PER | | | |L'AMMISSIONE AI | | | |CONCORSI A POSTI DI 877 |LEGGE |1670 |20/11/1942|OSTETRICA CONDOTTA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AI RUOLI | | | |ORGANICI DELL'ISTITUTO 878 |REGIO DECRETO |1501 |23/11/1942|CENTRALE DI STATISTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME RELATIVE ALLA | | | |REGISTRAZIONE DEI | | | |PROCESSI VERBALI DI | | | |CONCILIAZIONE E AL | | | |BOLLO E ALLA | | | |REGISTRAZIONE DEGLI | | | |ATTI E DEI DOCUMENTI | | | |PRODOTTI DALLE PARTI 879 |LEGGE |1548 |03/12/1942|NEI PROCEDIMENTI CIVILI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEL TERMINE PER | | | |IL GODIMENTO DELLE | | | |AGEVOLAZIONI FISCALI | | | |PREVISTE DALLE LEGGI | | | |SUL BONIFICAMENTO E LA | | | |COLONIZZAZIONE 880 |LEGGE |35 |07/01/1943|DELL'AGRO ROMANO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVIDENZE A FAVORE | | | |DEI CHIAMATI ALLE ARMI | | | |NEI CONCORSI PER ESAME 881 |LEGGE |102 |21/01/1943|PER LA NOMINA A NOTAIO --------------------------------------------------------------------- | | | |ELEVAZIONE DEL | | | |SOTTOSEGRETARIO DI | | | |STATO PER LE | | | |FABBRICAZIONI DI GUERRA | | | |A MINISTERO DELLA 882 |REGIO DECRETO |24 |06/02/1943|PRODUZIONE BELLICA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 15 | | | |SETTEMBRE 1942, N. | | | |1146, CONTENENTE NORME | | | |PER L'INCREMENTO DELLE | | | |RICERCHE DI GIACIMENTI 883 |LEGGE |351 |08/03/1943|DI LIGNITE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI PROROGA | | | |DELLE AGEVOLAZIONI | | | |FISCALI PER I CONTRATTI | | | |DI MUTUO STIPULATI DA | | | |DANNEGGIATI DAI | | | |TERREMOTI DEL 1930 E 884 |LEGGE |193 |25/03/1943|1933 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELL'ART. | | | |14 DEL R. DECRETO 8 | | | |LUGLIO 1937, N, 1826, | | | |RELATIVO AL CORPO DEGLI | | | |UFFICIALI IN CONGEDO | | | |DELLA GIUSTIZIA 885 |REGIO DECRETO |471 |19/04/1943|MILITARE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI BENEFICI | | | |AI PRATICANTI ED AI | | | |PROFESSIONISTI EX | | | |COMBATTENTI DELLA 886 |LEGGE |419 |29/04/1943|GUERRA 1940 - 1945 --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DELLA | | | |DATA DI FUSIONE DELL' | | | |"ENTE MUTUALITA' | | | |FASCISTA" ISTITUTO PER | | | |L'ASSISTENZA DI | | | |MALATTIA DELLE NUOVE 887 |REGIO DECRETO |400 |06/05/1943|PROVINCE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 5 | | | |SETTEMBRE 1942, N. | | | |1665, RECANTE NORME PER | | | |L'AMMISSIONE DELLE | | | |INFERMIERE VOLONTARIE | | | |DELLA CROCE ROSSA | | | |ITALIANA AL SECONDO | | | |ANNO DI CORSO DELLE | | | |SCUOLE - CONVITTO | | | |PROFESSIONALI PER 888 |LEGGE |569 |31/05/1943|INFERMIERE. --------------------------------------------------------------------- | | | |COLLOCAMENTO DEI | | | |DIRETTORI DIDATTICI NEL | | | |GRADO 9, GRUPPO B, | | | |SISTEMAZIONE DEI | | | |MAESTRI ELEMENTARI | | | |INCARICATI DELLA | | | |DIREZIONE DIDATTICA | | | |DELLE SCUOLE RURALI E | | | |PASSAGGIO ALLA DIRETTA | | | |AMMINISTRAZIONE DEI | | | |REGI PROVVEDITORATI | | | |AGLI STUDI DELLE SCUOLE | | | |GESTITE DALL'OPERA | | | |NAZIONALE DI ASSISTENZA | | | |ALL'ITALIA REDENTA E | | | |DALL'ENTE "LE SCUOLE | | | |PER I CONTADINI 889 |LEGGE |570 |31/05/1943|DELL'AGRO ROMANO" --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DELLO STATO 890 |REGIO DECRETO |651 |07/06/1943|NOBILIARE ITALIANO. --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |R. DECRETO-LEGGE 10 | | | |MARZO 1943, N. 86, | | | |CONCERNENTE DIRITTI | | | |ERARIALI PER LE CORSE | | | |DI CAVALLI ED ALTRE 891 |LEGGE |609 |28/06/1943|GARE --------------------------------------------------------------------- | | | |IMPOSTE FISSE MINIME DI | | | |REGISTRO ED IPOTECARIE | | | |PER LA ESECUZIONE DEI 892 |LEGGE |666 |28/06/1943|PIANI REGOLATORI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE DELLO STATO | | | |DI GUERRA A TUTTO IL 893 |REGIO DECRETO |714 |04/08/1943|TERRITORIO DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA | | | |DENOMINAZIONE DEL | | | |MINISTERO | | | |DELL'EDUCAZIONE | | | |NAZIONALE IN QUELLA DI | | | |MINISTERO DELLA 894 |REGIO DECRETO |142 |29/05/1944|PUBBLICA ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SUL | | | |RECLUTAMENTO DEL REGIO | | | |ESERCITO NELLA PARTE | | | |RIGUARDANTE LA | | | |COMPOSIZIONE DEI | | | |CONSIGLI E DELLE | | | |COMMISSIONI MOBILI DI 895 |D.LGS. LGT. |772 |07/09/1945|LEVA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER IL RECUPERO | | | |DELLE OPERE D'ARTE | | | |SOTTRATTE DALLA | | | |GERMANIA DURANTE LA 896 |D.LGS. LGT. |601 |05/05/1946|GUERRA. --------------------------------------------------------------------- | | | |TRATTAMENTO ECONOMICO | | | |DEI PROFESSORI | | | |INCARICATI DELLE | | | |UNIVERSITA' E DEGLI | | | |ISTITUTI DI ISTRUZIONE 897 |REGIO D. LGS. |534 |27/05/1946|SUPERIORE. --------------------------------------------------------------------- | | | |RIASSUNZIONE IN RUOLO | | | |DI PROFESSORI | | | |UNIVERSITARI GIA' | | | |DISPENSATI PER MOTIVI 898 |REGIO D. LGS. |535 |27/05/1946|POLITICI O RAZZIALI. --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 899 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |APPROVAZIONE | | | |DELL'ACCORDO TRA IL | | | |GOVERNO ITALIANO ED IL | | | |GOVERNO EGIZIANO CIRCA | | | |IL RISARCIMENTO DEI | | | |DANNI SUBITI | | | |DALL'EGITTO PER EFFETTO | | | |DELLE OPERAZIONI | | | |MILITARI SVOLTESI NEL | | | |SUO TERRITORIO ED IL | | | |DISSEQUESTRO DEI BENI 900 |LEGGE |512 |16/05/1947|ITALIANI IN EGITTO. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL TESTO | | | |UNICO DELLA LEGGE | | | |COMUNALE E PROVINCIALE, | | | |APPROVATO CON REGIO | | | |DECRETO 3 MARZO 1934, | | | |N. 383, E SUCCESSIVE 901 |LEGGE |530 |09/06/1947|MODIFICAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER AGEVOLARE LA | | | |PARTECIPAZIONE DELLE | | | |SOCIETA' COOPERATIVE E | | | |LORO CONSORZI AGLI | | | |APPALTI DI OPERE 902 |D. LGS. C.P.S. |1048 |25/07/1947|PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORGANIZZAZIONE DEI | | | |SERVIZI DI POLIZIA 903 |D. LGS. C.P.S. |1510 |26/11/1947|STRADALE --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVE DISPOSIZIONI PER | | | |LA REVISIONE DEI PREZZI | | | |CONTRATTUALI NEGLI | | | |APPALTI DI OPERE 904 |D. LGS. C.P.S. |1501 |06/12/1947|PUBBLICHE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA PRIMA | | | |COMPILAZIONE DELLE | | | |LISTE ELETTORALI NELLA 905 |LEGGE |1379 |12/12/1947|PROVINCIA DI GORIZIA --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEI CORPI | | | |CONSULTIVI DELLA 906 |LEGGE |1477 |30/12/1947|PUBBLICA ISTRUZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA | | | |ISTITUZIONE DELL'OPERA | | | |DI VALORIZZAZIONE DELLA 907 |LEGGE |1629 |31/12/1947|SILA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA DI DIRITTI | | | |ERARIALI SUI PUBBLICI | | | |SPETTACOLI E SULLE 908 |DECRETO LEGISLATIVO |3 |18/01/1948|SCOMMESSE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DEL | | | |DECRETO LEGISLATIVO 3 | | | |LUGLIO 1947, N. 626, | | | |CONCERNENTE | | | |L'ORDINAMENTO DEL | | | |PERSONALE DELLA CROCE 909 |DECRETO LEGISLATIVO |19 |20/01/1948|ROSSA ITALIANA --------------------------------------------------------------------- | | | |FACOLTA' AGLI | | | |APPALTATORI DELLE | | | |IMPOSTE DI CONSUMO DI | | | |PRESTARE CAUZIONE | | | |MEDIANTE POLIZZA | | | |FIDEIUSSORIA O 910 |DECRETO LEGISLATIVO |86 |30/01/1948|FIDEIUSSIONE BANCARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DELL'ART. | | | |208 DELL'ORDINAMENTO | | | |GIUDIZIARIO, APPROVATO | | | |CON DECRETO 30 GENNAIO 911 |DECRETO LEGISLATIVO |99 |30/01/1948|1941, N. 12 --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE AL | | | |MINISTERO DEI LAVORI | | | |PUBBLICI A PROVVEDERE, | | | |IN DEROGA A TUTTE LE | | | |DISPOSIZIONI DI LEGGE, | | | |ALLA DEMOLIZIONE DEGLI | | | |EDIFICI GRAVEMENTE | | | |DANNEGGIATI DA EVENTI 912 |DECRETO LEGISLATIVO |218 |30/01/1948|BELLICI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONDONO DI SOPRATASSE E | | | |PENE PECUNIARIE IN 913 |DECRETO LEGISLATIVO |109 |31/01/1948|MATERIA TRIBUTARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER LA FORMAZIONE | | | |DELLE LISTE ELETTORALI | | | |NELLA PROVINCIA DI 914 |LEGGE |25 |04/02/1948|BOLZANO --------------------------------------------------------------------- | | | |TRATTAMENTO GIURIDICO | | | |ED ECONOMICO DEL | | | |PERSONALE NON DI RUOLO | | | |IN SERVIZIO PRESSO GLI 915 |DECRETO LEGISLATIVO |61 |05/02/1948|ENTI PUBBLICI LOCALI --------------------------------------------------------------------- | | | |TASSE E CONTRIBUTI 916 |DECRETO LEGISLATIVO |168 |14/02/1948|UNIVERSITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIDUZIONE DELLA | | | |ALIQUOTA DEI PREMI DA | | | |VINCOLARE A CAUZIONE | | | |PER L'ASSICURAZIONE DEL | | | |RAMO GRANDINE E DEL 917 |DECRETO LEGISLATIVO |159 |15/02/1948|BESTIAME DA MACELLO --------------------------------------------------------------------- | | | |RIPRISTINO DEL | | | |CONSIGLIO DI | | | |AMMINISTRAZIONE E DEL | | | |COMITATO AMMINISTRATIVO | | | |DELL'AZIENDA DI STATO | | | |PER LE FORESTE 918 |DECRETO LEGISLATIVO |215 |17/02/1948|DEMANIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI A FAVORE 919 |DECRETO LEGISLATIVO |62 |20/02/1948|DEL TEATRO --------------------------------------------------------------------- | | | |RUOLO ORGANICO DEL | | | |PERSONALE DIRETTIVO ED | | | |ISPETTIVO DELLA SCUOLA 920 |DECRETO LEGISLATIVO |264 |25/02/1948|ELEMENTARE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL REGIME | | | |FISCALE DELLO ZUCCHERO | | | |E DEGLI ALTRI PRODOTTI 921 |DECRETO LEGISLATIVO |107 |26/02/1948|ZUCCHERINI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI ALLOGGI | | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE | | | |PER LE CASE DEGLI | | | |IMPIEGATI DELLO STATO | | | |(I.N.C.I.S.) AI | | | |SOTTUFFICIALI IN | | | |ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | |DEL CORPO DEGLI AGENTI | | | |DI CUSTODIA DELLE | | | |CARCERI E DEL CORPO | | | |FORESTALE, ED AI | | | |SOTTUFFICIALI DELLE | | | |FORZE ARMATE IN 922 |DECRETO LEGISLATIVO |315 |27/02/1948|SERVIZIO CONTINUATIVO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEI TERMINI PER | | | |LA NOMINA DEI VINCITORI | | | |DI CONCORSO A CATTEDRE | | | |UNIVERSITARIE E PER | | | |TRASFERIMENTI DI 923 |DECRETO LEGISLATIVO |161 |02/03/1948|PROFESSORI UNIVERSITARI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALL'ART. | | | |5 DEL DECRETO | | | |LEGISLATIVO | | | |LUOGOTENENZIALE 5 | | | |OTTOBRE 1945, N. 677, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |A FAVORE DELL'ISTITUTO | | | |NAZIONALE PER LE CASE | | | |DEGLI IMPIEGATI DELLO | | | |STATO (I.N.C.I.S.) E | | | |DEGLI ISTITUTI AUTONOMI 924 |DECRETO LEGISLATIVO |145 |04/03/1948|PER LE CASE POPOLARI --------------------------------------------------------------------- | | | |RESTITUZIONE DELLE | | | |RITENUTE CAUZIONALI A | | | |COOPERATIVE E CONSORZI 925 |DECRETO LEGISLATIVO |333 |05/03/1948|DI COOPERATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME TRANSITORIE PER I | | | |CONCORSI DEL PERSONALE | | | |SANITARIO DEGLI | | | |OSPEDALI DIPENDENTI | | | |DALL'ISTITUTO NAZIONALE | | | |DELLA PREVIDENZA 926 |DECRETO LEGISLATIVO |284 |06/03/1948|SOCIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE ALLE | | | |DISPOSIZIONI DELL'ART. | | | |362 DELLA LEGGE 20 | | | |MARZO 1865, N. 2248, | | | |PER LA COLLAUDAZIONE 927 |DECRETO LEGISLATIVO |341 |06/03/1948|DEI LAVORI PUBBLICI --------------------------------------------------------------------- | | | |INDENNITA' PER I | | | |MILITARI DELLA GUARDIA | | | |DI FINANZA IN SERVIZIO | | | |AL CONFINE ALPESTRE, IN | | | |ZONE MALARICHE O NEL | | | |CONTINGENTE DEL RAMO 928 |DECRETO LEGISLATIVO |451 |09/03/1948|MARE --------------------------------------------------------------------- | | | |RIPRISTINO | | | |DELL'ISPETTORATO DI | | | |FRONTIERA PER GLI |DECRETO DEL PRESIDENTE| | |ITALIANI ALL'ESTERO NEL 929 |DELLA REPUBBLICA |757 |17/03/1948|PORTO DI MESSINA --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEL CONTRIBUTO | | | |STATALE A FAVORE | | | |DELL'AZIENDA DI STATO | | | |PER LE FORESTE | | | |DEMANIALI PER IL | | | |MANTENIMENTO DEI PARCHI | | | |NAZIONALI D'ABRUZZO E 930 |DECRETO LEGISLATIVO |558 |17/03/1948|DELLO STELVIO --------------------------------------------------------------------- | | | |REVOCA DELLA ESTENSIONE | | | |DELLE RIDUZIONI | | | |FERROVIARIE AL | | | |PERSONALE DELL'ISTITUTO | | | |NAZIONALE DELLA 931 |DECRETO LEGISLATIVO |410 |18/03/1948|PREVIDENZA SOCIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | |DECRETO LEGISLATIVO | | | |LUOGOTENENZIALE 3 | | | |AGOSTO 1944, N. 165, | | | |RELATIVO ALLA REVOCA DI | | | |BENEFICI IN MATERIA DI | | | |PENSIONI E DI ALTRE | | | |PROVVIDENZE ACCORDATE | | | |AGLI APPARTENENTI ALLA | | | |DISCIOLTA MILIZIA | | | |VOLONTARIA SICUREZZA | | | |NAZIONALE E SUE | | | |SPECIALITA' E AI | | | |CITTADINI AVENTI 932 |DECRETO LEGISLATIVO |249 |19/03/1948|BENEMERENZE FASCISTE --------------------------------------------------------------------- | | | |AGGIUNTA DI UN COMMA | | | |ALL'ART. 6 DEL TESTO | | | |UNICO DELLE LEGGI SULLA | | | |PESCA, APPROVATO CON | | | |REGIO DECRETO 8 OTTOBRE | | | |1931, N. 1604, | | | |MODIFICATO CON L'ART. 1 | | | |DEL REGIO DECRETO-LEGGE 933 |DECRETO LEGISLATIVO |735 |19/03/1948|11 APRILE 1938, N. 1183 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI DELL'ART. | | | |10 DEL DECRETO | | | |LEGISLATIVO 8 MAGGIO | | | |1947, N. 399, | | | |CONCERNENTE PROVVIDENZE | | | |DIRETTE AD AGEVOLARE LA | | | |RIPRESA DELLE 934 |DECRETO LEGISLATIVO |212 |24/03/1948|COSTRUZIONI EDILIZIE --------------------------------------------------------------------- | | | |SOSPENSIONE DEI TERMINI | | | |DI PRESCRIZIONE E DI | | | |DECADENZA A FAVORE DEI | | | |PRIGIONIERI DI GUERRA, | | | |DEGLI INTERNATI CIVILI | | | |E DEI MILITARI 935 |DECRETO LEGISLATIVO |711 |25/03/1948|SCOMPARSI --------------------------------------------------------------------- | | | |TRATTAMENTO ECONOMICO | | | |DEI SUPPLENTI DEI | | | |PROFESSORI UNIVERSITARI | | | |E DEI LETTORI DI LINGUE | | | |STRANIERE RETRIBUITI A | | | |CARICO DEL BILANCIO 995 |DECRETO LEGISLATIVO |397 |27/03/1948|STATALE. --------------------------------------------------------------------- | | | |NORMALIZZAZIONE DELLE | | | |SOMME SPETTANTI PER | | | |VISITA E VERIFICHE DI | | | |MOTOSCAFI E DI | | | |IMBARCAZIONI A MOTORE E | | | |PER ESAMI DI | | | |ABILITAZIONE ALLA | | | |CONDOTTA DI TALI 936 |DECRETO LEGISLATIVO |398 |01/04/1948|MACCHINE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORMA INTEGRATIVA | | | |DELL'ART. 5 DEL DECRETO | | | |LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE | | | |1946, N. 367, | | | |SULL'ISTITUZIONE DELLA | | | |GIUNTA GIURISDIZIONALE | | | |AMMINISTRATIVA DELLA 937 |DECRETO LEGISLATIVO |371 |03/04/1948|VALLE D'AOSTA --------------------------------------------------------------------- | | | |INQUADRAMENTO DEI | | | |DIRETTORI DI SCUOLE | | | |TECNICHE INDUSTRIALI | | | |PROVENIENTI DAI CESSATI 938 |DECRETO LEGISLATIVO |752 |06/04/1948|LABORATORI SCUOLA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL REGIO | | | |DECRETO LEGISLATIVO 29 | | | |MAGGIO 1946, N. 452, | | | |RELATIVO ALL'ATTUAZIONE | | | |DI PROVVIDENZE A FAVORE | | | |DELLE INDUSTRIE 939 |DECRETO LEGISLATIVO |399 |09/04/1948|ALBERGHIERE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEI DIRITTI | | | |SPETTANTI ALLE | | | |CANCELLERIE E ALLE 940 |DECRETO LEGISLATIVO |486 |09/04/1948|SEGRETERIE GIUDIZIARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME MODIFICATIVE ED | | | |INTEGRATIVE DELLA LEGGE | | | |26 GENNAIO 1942, N. 39, | | | |ISTITUTIVA DEL RUOLO | | | |DEGLI UFFICIALI DEL | | | |CORPO DELLE GUARDIE DI 941 |DECRETO LEGISLATIVO |524 |09/04/1948|PUBBLICA SICUREZZA --------------------------------------------------------------------- | | | |ULTERIORI DISPOSIZIONI | | | |CIRCA IL PROLUNGAMENTO | | | |DEL PERIODO DI | | | |VALIDITA' DEI DIRITTI | | | |DI PROPRIETA' 942 |DECRETO LEGISLATIVO |1156 |10/04/1948|INDUSTRIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVIDENZE PER | | | |L'ACQUISTO DI NUOVO | | | |MATERIALE MOBILE DA | | | |PARTE DI AZIENDE | | | |MUNICIPALIZZATE | | | |ESERCENTI TRASPORTI 943 |DECRETO LEGISLATIVO |487 |12/04/1948|URBANI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 944 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONCESSIONE DI CONDONO |DECRETO DEL PRESIDENTE| | |DI PENE A FAVORE DI 945 |DELLA REPUBBLICA |511 |14/04/1948|CITTADINI JUGOSLAVI --------------------------------------------------------------------- | | | |AVVIAMENTO AL LAVORO | | | |DEI LAVORATORI DIMESSI | | | |DA LUOGHI DI CURA PER | | | |GUARIGIONE CLINICA DI 946 |DECRETO LEGISLATIVO |538 |15/04/1948|AFFEZIONE TUBERCOLARE --------------------------------------------------------------------- | | | |FUNZIONAMENTO DEI | | | |SERVIZI DELL'ISTITUTO 947 |DECRETO LEGISLATIVO |463 |16/04/1948|NAZIONALE "LUCE" --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | |DECRETO LEGISLATIVO 6 | | | |DICEMBRE 1946, N. 424, | | | |RELATIVO ALLA | | | |DISCIPLINA DELLE | | | |LOCAZIONI DEGLI | | | |IMMOBILI ADIBITI AD USO | | | |DI ALBERGO, PENSIONE O 948 |DECRETO LEGISLATIVO |540 |16/04/1948|LOCANDA --------------------------------------------------------------------- | | | |ABROGAZIONE DEGLI | | | |ARTICOLI 5 E 6 DELLA | | | |LEGGE 31 MAGGIO 1943, | | | |N. 570, RELATIVA AL | | | |CONCORSO SPECIALE PER | | | |INCARICATI DELLE | | | |DIREZIONI DIDATTICHE 949 |DECRETO LEGISLATIVO |551 |16/04/1948|RURALI --------------------------------------------------------------------- | | | |SOPPRESSIONE DEL RUOLO | | | |DEI MAESTRI ELEMENTARI 950 |DECRETO LEGISLATIVO |576 |16/04/1948|DEI CONVITTI NAZIONALI --------------------------------------------------------------------- | | | |RINNOVAZIONE DELLE | | | |CONVENZIONI FRA LO | | | |STATO ED IL "CONSORZIO 951 |DECRETO LEGISLATIVO |525 |17/04/1948|INDUSTRIE FIAMMIFERI" --------------------------------------------------------------------- | | | |RICOSTRUZIONE DEGLI | | | |EDIFICI DEI CULTI | | | |DIVERSI DAL CATTOLICO | | | |DANNEGGIATI O DISTRUTTI 952 |DECRETO LEGISLATIVO |736 |17/04/1948|DA EVENTI BELLICI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |LEGGE 19 GENNAIO 1942, | | | |N. 24, SULL'ENTE 953 |DECRETO LEGISLATIVO |774 |17/04/1948|ACQUEDOTTI SICILIANI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI | | | |INTEGRATIVE DEI DECRETI | | | |LEGISLATIVI 8 MAGGIO | | | |1947, N. 399, E 22 | | | |DICEMBRE 1947, N. 1600, | | | |CONCERNENTI PROVVIDENZE | | | |PER LA RIPRESA DELLE 954 |DECRETO LEGISLATIVO |1029 |17/04/1948|COSTRUZIONI EDILIZIE --------------------------------------------------------------------- | | | |RILASCIO, IN ESENZIONE | | | |DA QUALSIASI TASSA, | | | |BOLLO E SPESA, DI | | | |CERTIFICATI E DOCUMENTI | | | |PER L'ESERCIZIO DELLA | | | |FACOLTA' DI OPZIONE PER | | | |LA CITTADINANZA | | | |ITALIANA O PER QUELLA | | | |JUGOSLAVA, NEI CASI | | | |PREVISTI DAL TRATTATO 955 |DECRETO LEGISLATIVO |571 |21/04/1948|DI PACE --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA DI CONTI | | | |CONSUNTIVI DELLE | | | |AMMINISTRAZIONI | | | |PROVINCIALI, COMUNALI E | | | |DELLE ISTITUZIONI | | | |PUBBLICHE DI ASSISTENZA | | | |E BENEFICENZA E | | | |DISPOSIZIONI PER IL | | | |PAGAMENTO DI TITOLI DI | | | |SPESA EMESSI DALLE | | | |AMMINISTRAZIONI | | | |PROVINCIALI, COMUNALI E 956 |DECRETO LEGISLATIVO |1372 |21/04/1948|CONSORZIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DELLE TASSE DI | | | |PARTECIPAZIONE A | | | |CONCORSI ED ESAMI PER | | | |IMPIEGHI PRESSO ENTI 957 |DECRETO LEGISLATIVO |578 |21/04/1948|PUBBLICI LOCALI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA DI CONTI | | | |CONSUNTIVI DELLE | | | |AMMINISTRAZIONI | | | |PROVINCIALI, COMUNALI E | | | |DELLE ISTITUZIONI | | | |PUBBLICHE DI ASSISTENZA | | | |E BENEFICENZA E | | | |DISPOSIZIONI PER IL | | | |PAGAMENTO DI TITOLI DI | | | |SPESA EMESSI DALLE | | | |AMMINISTRAZIONI | | | |PROVINCIALI, COMUNALI E 958 |DECRETO LEGISLATIVO |1372 |21/04/1948|CONSORZIALI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | |DECRETO LEGISLATIVO 30 | | | |SETTEMBRE 1947, N. | | | |1031, RIGUARDANTE LA | | | |CONSERVAZIONE O | | | |REINTEGRAZIONE DEI | | | |DIRITTI DI PROPRIETA' | | | |INDUSTRIALE | | | |PREGIUDICATI IN | | | |CONSEGUENZA DELLA 959 |DECRETO LEGISLATIVO |689 |24/04/1948|SECONDA GUERRA MONDIALE --------------------------------------------------------------------- | | | |RICONSEGNA DEI BENI 960 |DECRETO LEGISLATIVO |896 |24/04/1948|ASPORTATI DAI TEDESCHI. --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVIDENZE A FAVORE | | | |DELLA CINEMATOGRAFIA A 961 |DECRETO LEGISLATIVO |534 |03/05/1948|PASSO RIDOTTO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AL | | | |DECRETO LEGISLATIVO | | | |LUOGOTENENZIALE 10 | | | |AGOSTO 1945, N. 618, | | | |RELATIVO ALLA | | | |ALIENAZIONE DELLE NAVI | | | |REQUISITE O NOLEGGIATE | | | |PER LE QUALI I | | | |PROPRIETARI HANNO FATTO 962 |DECRETO LEGISLATIVO |668 |03/05/1948|ATTO DI ABBANDONO --------------------------------------------------------------------- | | | |NUOVI PROVVEDIMENTI IN | | | |MATERIA D'IMPOSTA 963 |DECRETO LEGISLATIVO |799 |03/05/1948|GENERALE SULL'ENTRATA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI VARI IN | | | |MATERIA DI TASSE DI 964 |DECRETO LEGISLATIVO |801 |03/05/1948|BOLLO --------------------------------------------------------------------- | | | |ABOLIZIONE DEI | | | |CONTRIBUTI ANNUI FISSI | | | |DI ABBONAMENTO | | | |OBBLIGATORIO ALLE | | | |RADIOAUDIZIONI 965 |DECRETO LEGISLATIVO |821 |03/05/1948|CIRCOLARI --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE DELLA | | | |CONCESSIONE DELLA | | | |FRANCHIGIA DAI DAZI | | | |DOGANALI AI MATERIALI | | | |RICUPERATI DAI | | | |PIROSCAFI AFFONDATI IN | | | |MARE APERTO A GRANDE | | | |PROFONDITA', ANCHE AD | | | |ALTRE DITTE DIVERSE | | | |DELLA SOCIETA' RICUPERI 966 |DECRETO LEGISLATIVO |843 |03/05/1948|MARITTIMI --------------------------------------------------------------------- | | | |LIMITE DI ETA' PER IL | | | |COLLOCAMENTO A RIPOSO | | | |DEGLI AVVOCATI DELLO 967 |DECRETO LEGISLATIVO |844 |03/05/1948|STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |RIPRISTINO DEI BENEFICI | | | |FISCALI A FAVORE DELLE | | | |SOCIETA' NAZIONALI | | | |ASSUNTRICI DI SERVIZI | | | |DI TRASPORTO AEREO DI 968 |DECRETO LEGISLATIVO |937 |03/05/1948|LINEA --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME TRANSITORIE PER I | | | |CONCORSI DEL PERSONALE | | | |SANITARIO DEGLI 969 |DECRETO LEGISLATIVO |949 |03/05/1948|OSPEDALI --------------------------------------------------------------------- | | | |REVISIONE DEI RUOLI | | | |ORGANICI DEL PERSONALE | | | |DEL MINISTERO | | | |DELL'AGRICOLTURA E 970 |DECRETO LEGISLATIVO |502 |05/05/1948|DELLE FORESTE --------------------------------------------------------------------- | | | |TERMINE PER BANDIRE IL | | | |CONCORSO PER IL | | | |CONFERIMENTO DI | | | |FARMACIE, RISERVATO AI | | | |CONNAZIONALI GIA' | | | |TITOLARI DI FARMACIE | | | |NELLE ZONE DI CONFINE | | | |OCCUPATE, O FUORI DEL | | | |TERRITORIO | | | |METROPOLITANO O IN | | | |TERRITORI ESTERI, | | | |NONCHE' AI TITOLARI DI | | | |FARMACIE DISTRUTTE PER 971 |DECRETO LEGISLATIVO |527 |05/05/1948|EVENTI BELLICI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIASSESTO DEI SERVIZI E | | | |REVISIONE DEI RUOLI | | | |ORGANICI DELLA CORTE 972 |DECRETO LEGISLATIVO |589 |05/05/1948|DEI CONTI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEI CONTRATTI | | | |DI LOCAZIONE E DI | | | |SUBLOCAZIONE DEGLI 973 |DECRETO LEGISLATIVO |596 |05/05/1948|IMMOBILI URBANI --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 974 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLE | | | |NORME IN VIGORE PER | | | |L'ASSISTENZA | | | |POSTSANATORIALE DEGLI | | | |INFERMI TUBERCOLOTICI | | | |DIMESSI DAGLI ISTITUTI | | | |DI RICOVERO PER | | | |GUARIGIONE CLINICA O 975 |DECRETO LEGISLATIVO |865 |07/05/1948|PER STABILIZZAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME PER L'ESERCIZIO | | | |DELLE FARMACIE DA PARTE | | | |DEI CONGIUNTI DEI | | | |TITOLARI CADUTI IN | | | |GUERRA O NELLA LOTTA DI | | | |LIBERAZIONE O PER CAUSE 976 |DECRETO LEGISLATIVO |545 |07/05/1948|DIPENDENTI DALLA GUERRA --------------------------------------------------------------------- | | | |REVISIONE DEI RUOLI | | | |ORGANICI DEL PERSONALE | | | |DELLE BIBLIOTECHE 977 |DECRETO LEGISLATIVO |546 |07/05/1948|PUBBLICHE GOVERNATIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DEL CONTRIBUTO | | | |STATALE AL CENTRO | | | |SPERIMENTALE DI 978 |DECRETO LEGISLATIVO |636 |07/05/1948|CINEMATOGRAFIA --------------------------------------------------------------------- | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 979 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE ALL'ENTE | | | |AUTONOMO PER LA FIERA | | | |DEL LEVANTE DI BARI | | | |DELLE PROVVIDENZE DI | | | |CUI AI DECRETI | | | |LEGISLATIVI 14 DICEMBRE | | | |1947, N. 1598, E 5 980 |DECRETO LEGISLATIVO |702 |07/05/1948|MARZO 1948, N. 121 --------------------------------------------------------------------- | | | |COLLOCAMENTO IN | | | |AUSILIARIA E DISPENSA | | | |DAL SERVIZIO, A DOMANDA | | | |O D'AUTORITA', DEGLI | | | |UFFICIALI INFERIORI IN | | | |SERVIZIO PERMANENTE | | | |EFFETTIVO 981 |DECRETO LEGISLATIVO |810 |07/05/1948|DELL'AERONAUTICA --------------------------------------------------------------------- | | | |VARIAZIONI AI RUOLI | | | |ORGANICI DEL PERSONALE | | | |DELL'ISTITUTO SUPERIORE 982 |DECRETO LEGISLATIVO |811 |07/05/1948|DI SANITA' --------------------------------------------------------------------- | | | |VARIAZIONI AL REGIO | | | |DECRETO-LEGGE 28 | | | |DICEMBRE 1936, N. 2418, | | | |COSTITUTIVO | | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE | | | |GESTIONE IMPOSTE DI 983 |DECRETO LEGISLATIVO |825 |07/05/1948|CONSUMO --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLE | | | |NORME IN VIGORE PER | | | |L'ASSISTENZA | | | |POSTSANATORIALE DEGLI | | | |INFERMI TUBERCOLOTICI | | | |DIMESSI DAGLI ISTITUTI | | | |DI RICOVERO PER | | | |GUARIGIONE CLINICA O 984 |DECRETO LEGISLATIVO |865 |07/05/1948|PER STABILIZZAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |LIQUIDAZIONE DELLA | | | |CONFEDERAZIONE GENERALE | | | |DEL LAVORO, DELLA 985 |DECRETO LEGISLATIVO |878 |07/05/1948|TECNICA E DELLE ARTI --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE | | | |ALLE NORME SULLA | | | |RIASSUNZIONE IN | | | |SERVIZIO DEI PROFESSORI | | | |UNIVERSITARI GIA' | | | |DISPENSATI PER MOTIVI 986 |DECRETO LEGISLATIVO |1033 |07/05/1948|POLITICI O RAZZIALI. --------------------------------------------------------------------- | | | |MIGLIORAMENTI DI | | | |CARRIERA AL PERSONALE | | | |DEGLI EDUCANDATI 987 |DECRETO LEGISLATIVO |1038 |07/05/1948|GOVERNATIVI FEMMINILI --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE ALLA | | | |NOMINA DI | | | |RAPPRESENTANTI DEL | | | |MINISTERO DEL TESORO | | | |NEGLI ORGANI DI | | | |CONTROLLO DELLE AZIENDE | | | |CONCESSIONARIE E | | | |SUBCONCESSIONARIE DI | | | |FERROVIE, TRANVIE A | | | |TRAZIONE MECCANICA E DI | | | |SERVIZI DI NAVIGAZIONE | | | |LACUALE CHE FRUISCONO | | | |DI ANTICIPAZIONI | | | |RIMBORSABILI CONCESSE 988 |DECRETO LEGISLATIVO |1042 |07/05/1948|DALLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |INQUADRAMENTO NEI RUOLI | | | |GOVERNATIVI DEL | | | |PERSONALE INSEGNANTE | | | |GIA' ISCRITTO NEL RUOLO 989 |DECRETO LEGISLATIVO |1114 |07/05/1948|EGEO --------------------------------------------------------------------- | | | |TASSE DI BOLLO SUI | | | |DOCUMENTI DI TRASPORTO | | | |TERRESTRI, MARITTIMI, | | | |FLUVIALI, LACUALI ED 990 |DECRETO LEGISLATIVO |1173 |07/05/1948|AEREI --------------------------------------------------------------------- | | | |ORDINAMENTO DEI | | | |CONSORZI AGRARI E DELLA | | | |FEDERAZIONE ITALIANA 991 |DECRETO LEGISLATIVO |1235 |07/05/1948|DEI CONSORZI AGRARI --------------------------------------------------------------------- | | | |RIORDINAMENTO DEI RUOLI | | | |DEL PERSONALE DELLE | | | |SEGRETERIE 992 |DECRETO LEGISLATIVO |1253 |07/05/1948|UNIVERSITARIE. --------------------------------------------------------------------- | | | |REVISIONE DELLO STATO | | | |GIURIDICO ED ECONOMICO | | | |DEL PERSONALE DI | | | |SEGRETERIA DEGLI | | | |ISTITUTI E DELLE SCUOLE 993 |DECRETO LEGISLATIVO |1347 |07/05/1948|D'ARTE --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI AI RUOLI | | | |TECNICI DELL'ALTO | | | |COMMISSARIATO PER | | | |L'IGIENE E LA SANITA' 994 |DECRETO LEGISLATIVO |1204 |08/05/1948|PUBBLICA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONE DELLA | | | |DIVISA DEI FUNZIONARI | | | |DELLA CARRIERA | | | |DIPLOMATICO - | | | |CONSOLARE, DEI | | | |COMMISSARI CONSOLARI E |DECRETO DEL PRESIDENTE| | |DEI COMMISSARI TECNICI 996 |DELLA REPUBBLICA |1125 |21/06/1948|PER L'ORIENTE. --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALL'ART. | | | |2 DEL DECRETO | | | |LEGISLATIVO 31 GENNAIO | | | |1948, N. 109, | | | |CONCERNENTE IL CONDONO | | | |DI SOPRATASSE E PENE | | | |PECUNIARIE IN MATERIA 997 |LEGGE |1100 |13/07/1948|TRIBUTARIA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEI CONTRATTI | | | |DI MEZZADRIA, COLONIA | | | |PARZIARIA E 998 |LEGGE |1094 |04/08/1948|COMPARTECIPAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |TERMINE PER LA | | | |PRESENTAZIONE DELLE | | | |DOMANDE DI CONCESSIONE, | | | |CON DECORRENZA | | | |DALL'ANNATA AGRARIA | | | |1948 - 49, DI TERRE | | | |INCOLTE O | | | |INSUFFICIENTEMENTE | | | |COLTIVATE, AI SENSI DEI | | | |DECRETI LEGISLATIVI | | | |LUOGOTENENZIALI 19 | | | |OTTOBRE 1944, N. 279 E 999 |LEGGE |1095 |06/08/1948|26 APRILE 1946, N. 597 --------------------------------------------------------------------- | | | |CONTRATTO DI AFFITTO | | | |DEI FONDI RUSTICI E DI | | | |VENDITA DELLE ERBE PER 1000|LEGGE |1140 |18/08/1948|IL PASCOLO --------------------------------------------------------------------- | | | |ESTENSIONE DELLA | | | |DICHIARAZIONE IMPLICITA | | | |DI PUBBLICA UTILITA' 1001|LEGGE |1363|10/11/1948|ALLE OPERE FERROVIARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE DEL | | | |DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE | | | |1948, N. 1199, | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI ALLA | | | |IMPOSTA ERARIALE SUL | | | |CONSUMO DELL'ENERGIA 1002|LEGGE |1387|03/12/1948|ELETTRICA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN MATERIA | | | |DI DIRITTI ERARIALI ED | | | |ISTITUZIONE DI UN | | | |SOVRAPREZZO SUI | | | |BIGLIETTI D'INGRESSO NEI | | | |LOCALI DI SPETTACOLO, | | | |TRATTENIMENTI E 1003|LEGGE |1440|21/12/1948|MANIFESTAZIONI SPORTIVE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME D'ORDINAMENTO E | | | |TEMPORANEE DISPOSIZIONI | | | |SULL'AVANZAMENTO DEGLI | | | |UFFICIALI DELLA GUARDIA 1004|LEGGE |1443|21/12/1948|DI FINANZA --------------------------------------------------------------------- | | | |DISPOSIZIONI PER LE | | | |MODIFICAZIONI DI | | | |CARATTERE GENERALE ALLE | | | |TARIFFE PER I TRASPORTI | | | |DELLE PERSONE E DELLE | | | |COSE SULLE FERROVIE 1005|LEGGE |1456|22/12/1948|DELLO STATO --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DELLE VIGENTI | | | |DISPOSIZIONI IN MATERIA | | | |DI LOCAZIONE E | | | |SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI 1006|LEGGE |1471|30/12/1948|URBANI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI IN MATERIA | | | |DI IMPOSTA GENERALE 1007|LEGGE |1 |07/01/1949|SULL'ENTRATA --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONE, DEL | | | |DECRETO-LEGGE 14 | | | |DICEMBRE 1948, N. 1419, | | | |CONTENENTE MODIFICAZIONI | | | |AL REGIME FISCALE DELLO | | | |ZUCCHERO E DEGLI ALTRI 1008|LEGGE |23 |12/02/1949|PRODOTTI ZUCCHERINI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLA LEGGE | | | |6 LUGLIO 1940, N. 952, | | | |CONTENENTE DISPOSIZIONI | | | |CONCERNENTI LE PENSIONI | | | |AGLI AGENTI DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO | | | |PROVENIENTI DALLE EX - | | | |GESTIONI AUSTRIACHE E | | | |AGLI AGENTI DELLE | | | |FERROVIE DELLO STATO | | | |PASSATI NEI RUOLI DI 1009|LEGGE |48 |14/02/1949|ALTRE AMMINISTRAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE LEGGI | | | |CONCERNENTI LE IMPOSTE | | | |DI REGISTRO ED 1010|LEGGE |33 |15/02/1949|IPOTECARIE --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVERSIONE IN LEGGE, | | | |CON MODIFICAZIONI, DEL | | | |DECRETO-LEGGE 20 | | | |DICEMBRE 1948, N. 1427, | | | |ADOTTATO AI SENSI | | | |DELL'ART. 77, COMMA 2 | | | |DELLA COSTITUZIONE E | | | |CONCERNENTE | | | |MODIFICAZIONI AL REGIME | | | |FISCALE DI TALUNI | | | |PRODOTTI SOGGETTI AD 1011|LEGGE |27 |18/02/1949|IMPOSTA DI FABBRICAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |NORME TRANSITORIE PER LA | | | |RETRODATAZIONE DELLE | | | |NOMINE A STRAORDINARIO | | | |NELLE UNIVERSITA' NEI | | | |CONFRONTI DI PROFESSORI | | | |LA CUI ASSUNZIONE IN | | | |RUOLO FU RITARDATA 1012|LEGGE |86 |26/02/1949|PERCHE' CELIBI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROVVEDIMENTI PER | | | |INCREMENTARE | | | |L''OCCUPAZIONE OPERAIA, | | | |AGEVOLANDO LA | | | |COSTRUZIONE DI CASE PER 1013|LEGGE |43 |28/02/1949|LAVORATORI --------------------------------------------------------------------- | | | |ATTRIBUZIONI DELLA | | | |GIUNTA GIURISDIZIONALE | | | |AMMINISTRATIVA DELLA | | | |VALLE D'AOSTA, IN SEDE | | | |AMMINISTRATIVA, IN | | | |MATERIA DI RICORSI | | | |AMMINISTRATIVI DI 1014|LEGGE |76 |01/03/1949|CONTENZIOSO TRIBUTARIO --------------------------------------------------------------------- | | | |SOSPENSIONE | | | |DELL'EFFICACIA DEL | | | |DECRETO LEGISLATIVO 3 | | | |MAGGIO 1948, N.949, | | | |CONCERNENTE NORME | | | |TRANSITORIE PER I | | | |CONCORSI DEL PERSONALE 1015|LEGGE |74 |03/03/1949|SANITARIO DEGLI OSPEDALI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONTRIBUTI NELLE SPESE | | | |DI SORVEGLIANZA | | | |GOVERNATIVA PER I | | | |SERVIZI PUBBLICI DI | | | |TRASPORTO SOGGETTI A | | | |CONCESSIONE O 1016|LEGGE |106 |09/03/1949|AUTORIZZAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |DETERMINAZIONE DEL NUOVO | | | |PERIMETRO DELLA ZONA | | | |INDUSTRIALE | | | |CINEMATOGRAFICA DI 1017|LEGGE |88 |15/03/1949|CINECITTA' --------------------------------------------------------------------- | | | |AGEVOLAZIONI A FAVORE | | | |DELL'AVIAZIONE DA 1018|LEGGE |162 |29/03/1949|TURISMO --------------------------------------------------------------------- | | | |TRASFERIMENTO A CAPITALE | | | |DEI SALDI ATTIVI DELLE | | | |RIVALUTAZIONI PER | | | |CONGUAGLIO MONETARIO | | | |OPERATO A MENTE DEL | | | |DECRETO LEGISLATIVO 14 1019|LEGGE |94 |01/04/1949|FEBBRAIO 1948, N. 49 --------------------------------------------------------------------- | | | |UTILIZZAZIONE DEI FONDI | | | |E.R.P. MEDIANTE | | | |INCREMENTO DEGLI | | | |INTERVENTI FINANZIARI | | | |STATALI A FAVORE DI | | | |ATTIVITA' INTERESSANTI | | | |LO SVILUPPO AGRICOLO E | | | |DISPOSIZIONI NORMATIVE | | | |PER GLI INTERVENTI 1020|LEGGE |165 |23/04/1949|STESSI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DELLE VIGENTI | | | |DISPOSIZIONI IN MATERIA | | | |DI LOCAZIONI E | | | |SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI 1021|LEGGE |160 |29/04/1949|URBANI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONFERIMENTO DEL GRADO | | | |DI CAPITANO AL MAESTRO | | | |DIRETTORE DELLA BANDA | | | |DEL CORPO DELLA GUARDIA 1022|LEGGE |217 |07/05/1949|DI FINANZA --------------------------------------------------------------------- | | | |MODIFICAZIONI ALLE LEGGI | | | |IN MATERIA DI IMPOSTA | | | |SULLE SUCCESSIONI E 1023|LEGGE |206 |12/05/1949|SULLE DONAZIONI --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEI TERMINI | | | |FISSATI DALLA LEGGE 18 | | | |AGOSTO 1948, N. 1140, IN | | | |MATERIA DI AFFITTO DI | | | |FONDI RUSTICI E DI | | | |VENDITA DELLE ERBE PER 1024|LEGGE |321 |03/06/1949|IL PASCOLO --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE DI UN | | | |COMITATO CENTRALE DEL | | | |LAVORO PORTUALE PRESSO | | | |IL MINISTERO DELLA 1025|LEGGE |422 |04/06/1949|MARINA MERCANTILE --------------------------------------------------------------------- | | | |COMPOSIZIONE DELLA | | | |COMMISSIONE PERMANENTE | | | |INCARICATA DI DIRIGERE | | | |IL LAVORO DI REVISIONE | | | |TOPONOMASTICA DELLA 1026|LEGGE |605 |08/06/1949|CARTA D'ITALIA --------------------------------------------------------------------- | | | |PROROGA DEI CONTRATTI | | | |AGRARI DI AFFITTO DEI | | | |FONDI RUSTICI, | | | |MEZZADRIA, COLONIA | | | |PARZIARIA E | | | |COMPARTECIPAZIONE, | | | |NONCHI DELLE CONCESSIONI | | | |DI TERRE INCOLTE O MAL 1027|LEGGE |353 |25/06/1949|COLTIVATE --------------------------------------------------------------------- | | | |AUTORIZZAZIONE AL | | | |MINISTERO DELLE FINANZE | | | |AD ACQUISTARE O A | | | |COSTRUIRE CASE A TIPO | | | |POPOLARE PER DARE | | | |ALLOGGI IN AFFITTO AGLI 1028|LEGGE |329 |27/06/1949|IMPIEGATI DIPENDENTI --------------------------------------------------------------------- | | | |CONVOCAZIONE DELLE | | | |ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' | | | |AVENTI SEDE IN TERRITORI | | | |SUI QUALI LO STATO | | | |ITALIANO HA CESSATO DI | | | |ESERCITARE LA SUA 1029|LEGGE |477 |30/06/1949|SOVRANITA' --------------------------------------------------------------------- | | | |AUMENTO DELL'AMMENDA | | | |STABILITA DALL'ART. 219 | | | |DEL TESTO UNICO 11 | | | |DICEMBRE 1933, N. 1775, | | | |SULLE ACQUE E SUGLI 1030|LEGGE |417 |01/07/1949|IMPIANTI ELETTRICI --------------------------------------------------------------------- | | | |ISTITUZIONE NEI RUOLI | | | |ORGANICI DELLE FERROVIE | | | |DELLO STATO DELLA | | | |CATEGORIA DEGLI 1031|LEGGE |439 |08/07/1949|INTERPRETI --------------------------------------------------------------------- | | | |ADEGUAMENTO DELLA MISURA | | | |DELLE TASSE PREVISTE DAL | | | |TESTO UNICO DEI | | | |PROVVEDIMENTI 1032|LEGGE |995 |24/07/1949|SULL'EMIGRAZIONE --------------------------------------------------------------------- | | | |COSTITUZIONE DI UN FONDO | | | |SPECIALE PER IL CREDITO | | | |