IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire la
corresponsione, per un ulteriore periodo, del trattamento di
integrazione salariale ai lavoratori nelle aree dei territori
meridionali, in relazione allo stato di grave crisi
dell'occupazione; Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica, del tesoro, della industria, del commercio e
dell'artigianato e degli interventi nel Mezzogiorno;
Decreta:
Art. 1.
Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, puo' essere
ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in
cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali
sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i
quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e'
effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della
politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali. (2) (3) (4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 luglio 1980, n.286 convertito con modificazioni dalla L.
13 agosto 1980, n.444 ha disposto (con l'art. 1-ter) che "Il
trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal
decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27
luglio 1979, n. 301, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un
massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati
lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei
lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il
predetto termine di sei mesi."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 maggio 1981, n.244 convertito con modificazioni dalla L.
24 luglio 1981, n.390 ha disposto (con l'art. 1) che " Il trattamento
di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13
dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9
febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159,
convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del
decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 agosto 1980, n. 444, puo' essere ulteriormente
prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano
programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano
possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia
previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 marzo 1983, n.60 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge
26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n.
301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444,
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e
dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, puo' essere
ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi
in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali
sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o
attivita' produttive, sempreche' in entrambe le ipotesi sussistano
possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.747 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1984, n.18 ha disposto (con l'art. 3) che "Il
trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge
26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n.
301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444,
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo
1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 e dalla legge 10 marzo 1983, n.
60, puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino
ad un massimo di dodici mesi."
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI -
VISENTINI - PANDOLFI -
NICOLAZZI - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 19