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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; Vista
la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali

  In  attesa  del  riordino  strutturale  ed  organico, anche ai fini
dell'armonizzazione   tra   i   diversi   settori,   dei  sistemi  di
finanziamento   delle   assicurazioni   sociali   obbligatorie  e  di
fiscalizzazione degli oneri sociali:
    a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del
30  novembre  1983  il termine previsto nell'articolo 1, primo comma,
del   decreto-legge   1   ottobre   1982,  n.  694,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;((3))
    b)  e'  ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero
numero  delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per
l'anno  1983,  ferme  restando le condizioni previste dall'articolo 2
del   decreto-legge   24   marzo   1982,   n.   91,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  21  maggio  1982,  n.  267,  l'importo
complessivo  delle  aliquote  della contribuzione per l'assicurazione
contro  le  malattie  a  carico  dei  datori  di  lavoro  del settore
dell'agricoltura.
  Per  l'elaborazione  di  proposte organiche per la disciplina della
materia,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, e' istituita una
commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello
Stato  e  di  enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione
stessa,  nel  numero massimo di dodici unita', di cui non piu' di sei
estranee  alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie
economiche,  giuridiche,  previdenziali, statistiche, attuariali e di
tecnica  e  contabilita'  aziendale  designati  dalle  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati.
  La  commissione  e'  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale  o  da  un  suo  delegato, coadiuvato da apposita
segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro
il  termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge
di conversione: del presente decreto.((3))
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
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  AGGIORNAMENTO (3)
    Il  D.L.  21  gennaio  1984, n. 4, convertito, con modificazioni,
  dalla  L. 22 marzo 1984, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
  che  "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
  dell'armonizzazione   tra   i   vari   settori,   dei   sistemi  di
  finanziamento   delle   assicurazioni  sociali  obbligatorie  e  di
  fiscalizzazione   degli   oneri  sociali,  il  termine  per  sgravi
  contributivi,  previsto  dall'articolo  1, comma 1, lettera a), del
  decreto-legge   29   gennaio   1983,   n.   17,   convertito,   con
  modificazioni,  nella  legge  25  marzo 1983, n. 79, e' differito a
  tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984".
    Ha  inoltre  disposto (con l'art. 3) che "Il termine previsto per
  la  conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1,
  ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
  con  modificazioni,  nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito
  al 30 aprile 1984".
                               Art. 2.
   Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali

  All'onere  derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente
decreto-legge  nell'anno  1983,  valutato  in  complessive lire 7.900
miliardi, si provvede:
    a)  quanto  a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6858  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
    b)  quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai
decreti-legge  22  dicembre  1982,  n.  925,  12  gennaio 1983, n. 7,
concernenti  modificazioni  al  regime  fiscale  ((di alcuni prodotti petroliferi, e 10 gennaio 1983, n. 4,)) relativo al nuovo regime
fiscale degli apparecchi di accensione;
    c)  quanto  a  lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori
entrate  derivanti  dal  decreto-legge  15  dicembre 1982, n. 916, in
materia  di  condono  fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n.
923,  concernente  provvedimenti  urgenti  in  materia  fiscale,  dal
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,  relativo  a ((misure in materia tributaria, e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9,))
riguardante  modificazioni  al  regime  fiscale  di  alcuni  prodotti
petroliferi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 3.
                   Indennita' integrativa speciale

  A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
2  della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni   della   misura   dell'indennita'   integrativa  speciale
spettante   al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  sono
apportate  trimestralmente,  con  effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione  dell'indice  del costo della vita accertato dall'Istituto
centrale  di  statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre
1982,  considerato  uguale  a  100,  rispettivamente, per i trimestri
novembre-gennaio,  febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e
valutato   ai   fini   dell'indennita'  di  contingenza  del  settore
dell'industria.
  Il   nuovo  sistema  di  determinazione  dei  punti  di  variazione
dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa
speciale,  si  applica  a decorrere dal trimestre 10 novembre 1982-31
gennaio 1983.
  Con  decorrenza  dal 10 febbraio 1983, per ogni punto di variazione
in  aumento  o  in  diminuzione,  riferito  al trimestre considerato,
l'indennita'  integrativa  speciale e', rispettivamente, maggiorata o
ridotta   per   il   personale   statale  in  attivita'  di  servizio
dell'importo di L. 6.800.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  17 aprile 1984, n.70, convertito con modfificazioni dalla
L.  12  giugno  1984,  n. 219, ha disposto (con l'art. 3) che "Per il
semestre  febbraio-luglio  1984,  i  punti di variazione della misura
della  indennita'  di  contingenza  e  di  indennita' analoghe, per i
lavoratori  privati,  e  della indennita' integrativa speciale di cui
all'articolo  3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti
pubblici,  restano  determinati  in due dal 10 febbraio e non possono
essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984."
                               Art. 4.
               Perequazione automatica delle pensioni

  A  decorrere dalla computabilita' dell'indice relativo al trimestre
novembre  1982-gennaio  1983,  il valore unitario di ciascun punto di
cui   all'articolo   10  della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  ed
all'articolo  3,  terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e'
fissato  in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al
mese di ottobre 1982.
  Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori
con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma".
  L'ammontare  del  valore  unitario  del  punto di cui al precedente
primo  comma,  si  applica  per  la  determinazione  delle variazioni
dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  alla legge 27 maggio
1959,  n.  324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti
ai  titolari  di  pensioni  o  assegni indicati nell'articolo 1 della
legge 29 aprile 1976, n. 177.
                               Art. 5.
                Maggiorazione degli assegni familiari

  I  soggetti  che  per  legge  corrispondono  gli  assegni familiari
provvedono  immediatamente  ad  avviare gli occorrenti adempimenti al
fine  di  assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli
assegni familiari di cui al comma successivo.
  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso al 1 luglio 1983, ai
lavoratori  dipendenti e' corrisposta ((con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,))  una  maggiorazione  degli assegni
familiari   esclusivamente   per  i  figli  ed  equiparati  ai  sensi
dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
aprile  1957, n. 818, a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti,
in  misura  modulata  in  relazione al reddito familiare ed al numero
degli  stessi  figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata
al presente decreto.
  La maggiorazione di cui al comma precedente e' corrisposta anche ai
lavoratori  che  fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti   da   lavoro   dipendente   e   ai   lavoratori  assistiti
dall'assicurazione   contro   la   tubercolosi  che  fruiscano  delle
maggiorazioni previste per carichi familiari.
  La  stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle pensioni
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
nonche'  ai  titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie
di  previdenza  sostitutive o integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
  Con  effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni
e   delle   misure   previste   dal   precedente  secondo  comma,  la
maggiorazione  e'  corrisposta  al  personale statale in attivita' di
servizio  ed  in  quiescenza nonche' ai dipendenti e pensionati degli
enti  pubblici,  anche  non territoriali, aventi titolo alle quote di
aggiunta  di  famiglia  secondo  la stessa disciplina prevista per il
personale statale.
  La  maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare
la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                               Art. 6.
Determinazione del reddito per la    maggiorazione    degli   assegni
                              familiari

  Il  reddito familiare di cui al precedente articolo 5 e' costituito
dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed
equiparati  a  carico  ((nonche' dai figli maggiorenni conviventi)),
assoggettabile  all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche nel
periodo  di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di
paga  in  corso  al  1  luglio  di  ciascun  anno.  La determinazione
reddituale  di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino
al 30 giugno dell'anno successivo.
  La  maggiorazione  non  spetta  se  la  somma dei redditi da lavoro
dipendente,   da   pensione  e  da  altra  prestazione  previdenziale
derivante   da   lavoro   dipendente,  assoggettabili  all'IRPEF,  e'
inferiore  al  settanta  per  cento  del  predetto  reddito familiare
complessivo.
  Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo
comma,   gli  interessati  sono  tenuti  a  produrre  annualmente  la
dichiarazione  prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977,
n. 114.
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto si osservano, in
quanto  applicabili,  le  norme  che  disciplinano l'erogazione degli
assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.
                               Art. 7.
 Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari

  L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e' valutato
in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.
  Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, e' iscritto
in  apposito  fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  da  cui  saranno prelevati, con decreto del Ministro del
tesoro,  gli  importi  da assegnare alle amministrazioni dello Stato,
alle  aziende  ed  amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni
familiari  gestita  dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale
((ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo))  e  alle  casse  pensioni  amministrate  dagli istituti di
previdenza   del  Ministero  del  tesoro,  a  fronte  delle  maggiori
occorrenze  dalle  stesse  sostenute  per  l'applicazione  del citato
articolo 5.
  All'onere  predetto  si  provvede  con  quota  parte delle maggiori
entrate  derivanti  dal  decreto-legge  15  dicembre 1982, n. 916, in
materia di condono fiscale.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per  gli  enti  del  settore  pubblico di cui agli articoli 25 e 31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo e' posto a carico
dei  rispettivi  bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli
stessi   registreranno   per   le   intervenute  nuove  modalita'  di
determinazione della indennita' integrativa speciale.
                                Art. 8.
                  Disposizioni speciali per i giovani

    Chiamate nominative ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione
  giovanile  e  dell'inserimento  dei giovani in attivita' produttive
  qualificate,   i   datori  di  lavoro  possono  avanzare  richieste
  nominative  per  l'assunzione di lavoratori, di eta' compresa tra i
  15  ed  i  29  anni,  ((con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di durata non superiore a dodici mesi)).
    ((All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalita' di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore)).
    ((Il rapporto di cui al primo comma puo' essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attivita' di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita.))
    La  facolta'  di cui al primo comma puo' essere esercitata per un
  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto ((da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni)).
    Per  il  medesimo  periodo i datori di lavoro, pei una quota pari
  alla  meta'  del  totale  dei  lavoratori  ((da assumere a tempo indeterminato))  per  i  quali e' prescritta la richiesta numerica,
  possono  inoltrare richiesta nominativa ((; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, puo' essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, numero 140)). ((La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva)).
    Resta  comunque  ferma ogni altra disposizione vigente in materia
  di assunzioni con richiesta nominativa.
    ((Al fine di rendere operanti i processi di mobilita' interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facolta' di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilita' concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti. Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia)).
                             Art. 8-bis
           (( (Disposizioni per i lavoratori stagionali). I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici)).
                               Art. 9.
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N.68))
                              Art. 10. 
       (Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata) 
 
  Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
che ha presentato domanda di pensionamento a partire  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la  misura  della  indennita'
stessa da corrispondere  in  aggiunta  alla  pensione  o  assegno  e'
determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di  servizio,
utile  ai  fini   del   trattamento   di   quiescenza,   dell'importo
dell'indennita' stessa spettante al personale collocato  in  pensione
con la massima anzianita' di servizio. Qualora siano  previste  norme
con differenti anzianita' massime di servizio, la frazione  sara'  ad
esso proporzionata.  Resta  ferma  nei  confronti  del  personale  in
quiescenza  dell'Azienda  autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato
l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885. 
  E' fatto, in ogni caso,  salvo  l'importo  di  lire  448.554  lorde
mensili  pari  all'indennita'  integrativa  speciale  spettante   per
effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982. 
  La differenza tra l'importo  dell'indennita'  integrativa  speciale
dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile  ai  fini  di
pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente
e' conservata a titolo di assegno  personale  riassorbibile  in  sede
delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima. 
  Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono  attribuite
per l'intero importo  dalla  data  del  raggiungimento  dell'eta'  di
pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data
di  decorrenza  della  pensione  di  riversibilita'  a   favore   dei
superstiti. ((6)) 
  Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo  comma  dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1973,  n.
1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo  di
tempo pari all'aumento  di  servizio  utile  concesso,  ai  fini  del
conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso  non  oltre  il
compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. 
  Al personale di cui al comma precedente che ha  presentato  domanda
di dimissioni dal servizio anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, con decorrenza a far  tempo  dalla  data
stessa,  e'  data  facolta',  purche'  sia  ancora  in  servizio,  di
chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche
quando sia divenuto  efficace  il  provvedimento  di  cessazione  dal
servizio,  con  conseguente  continuita'  a  tutti  gli  effetti  nel
rapporto di lavoro. 
  Ai  soggetti  che  fruiscono   di   pensionamenti   anticipati   in
applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le norme sui divieti di cumulo  previsti  dall'articolo  22
della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  18,  comma  6)  che
"L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.  79,
si intende  abrogato  implicitamente  dall'entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730". 
                              Art. 11.

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesse della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere pei la conversione in legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1983

                               PERTINI

                                                   FANFANI - SCOTTI -
BODRATO - GORIA -
PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1983
  Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 1
((TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.)) ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
   Il D.L. 17 aprile 1984, n.70, convertito, con modificazioni, dalla
L. 12 giugno 1984, n. 219 ha disposto (con l'art. 2) che con  effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello  di pubblicazione della
legge  di  conversione  del presente  decreto, la tabella allegata al
decreto-legge 29 gennaio  1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' sostituita  da  quella  allegata
al  presente decreto, cosi'come modificata dalla Legge di Conversione
12 giugno 1984, n. 219.
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