IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di
finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di
fiscalizzazione degli oneri sociali:
a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del
30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma,
del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;((3))
b) e' ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero
numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per
l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2
del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo
complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione
contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore
dell'agricoltura.
Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della
materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una
commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello
Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione
stessa, nel numero massimo di dodici unita', di cui non piu' di sei
estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie
economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di
tecnica e contabilita' aziendale designati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati.
La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita
segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro
il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge
di conversione: del presente decreto.((3))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 marzo 1984, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di
finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di
fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi
contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito a
tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il termine previsto per
la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1,
ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito
al 30 aprile 1984".
Art. 2.
Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente
decreto-legge nell'anno 1983, valutato in complessive lire 7.900
miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai
decreti-legge 22 dicembre 1982, n. 925, 12 gennaio 1983, n. 7,
concernenti modificazioni al regime fiscale ((di alcuni prodotti petroliferi, e 10 gennaio 1983, n. 4,)) relativo al nuovo regime
fiscale degli apparecchi di accensione;
c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in
materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n.
923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale, dal
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a ((misure in materia tributaria, e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9,))
riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Indennita' integrativa speciale
A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale
spettante al personale statale in attivita' di servizio sono
apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto
centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre
1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri
novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e
valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione
dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa
speciale, si applica a decorrere dal trimestre 10 novembre 1982-31
gennaio 1983.
Con decorrenza dal 10 febbraio 1983, per ogni punto di variazione
in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato,
l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o
ridotta per il personale statale in attivita' di servizio
dell'importo di L. 6.800.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 aprile 1984, n.70, convertito con modfificazioni dalla
L. 12 giugno 1984, n. 219, ha disposto (con l'art. 3) che "Per il
semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura
della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i
lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti
pubblici, restano determinati in due dal 10 febbraio e non possono
essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984."
Art. 4.
Perequazione automatica delle pensioni
A decorrere dalla computabilita' dell'indice relativo al trimestre
novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di
cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed
all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e'
fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al
mese di ottobre 1982.
Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori
con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma".
L'ammontare del valore unitario del punto di cui al precedente
primo comma, si applica per la determinazione delle variazioni
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti
ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1 della
legge 29 aprile 1976, n. 177.
Art. 5.
Maggiorazione degli assegni familiari
I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari
provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al
fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli
assegni familiari di cui al comma successivo.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1983, ai
lavoratori dipendenti e' corrisposta ((con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,)) una maggiorazione degli assegni
familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818, a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti,
in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero
degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata
al presente decreto.
La maggiorazione di cui al comma precedente e' corrisposta anche ai
lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscano delle
maggiorazioni previste per carichi familiari.
La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
nonche' ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie
di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni
e delle misure previste dal precedente secondo comma, la
maggiorazione e' corrisposta al personale statale in attivita' di
servizio ed in quiescenza nonche' ai dipendenti e pensionati degli
enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di
aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il
personale statale.
La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare
la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 6.
Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni
familiari
Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 e' costituito
dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed
equiparati a carico ((nonche' dai figli maggiorenni conviventi)),
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel
periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di
paga in corso al 1 luglio di ciascun anno. La determinazione
reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino
al 30 giugno dell'anno successivo.
La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale
derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, e'
inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare
complessivo.
Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo
comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la
dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977,
n. 114.
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in
quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli
assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.
Art. 7.
Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari
L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e' valutato
in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.
Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, e' iscritto
in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del
tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato,
alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni
familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
((ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo)) e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori
occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato
articolo 5.
All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in
materia di condono fiscale.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo e' posto a carico
dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli
stessi registreranno per le intervenute nuove modalita' di
determinazione della indennita' integrativa speciale.
Art. 8.
Disposizioni speciali per i giovani
Chiamate nominative ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione
giovanile e dell'inserimento dei giovani in attivita' produttive
qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste
nominative per l'assunzione di lavoratori, di eta' compresa tra i
15 ed i 29 anni, ((con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di durata non superiore a dodici mesi)).
((All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalita' di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore)).
((Il rapporto di cui al primo comma puo' essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attivita' di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita.))
La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata per un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni)).
Per il medesimo periodo i datori di lavoro, pei una quota pari
alla meta' del totale dei lavoratori ((da assumere a tempo indeterminato)) per i quali e' prescritta la richiesta numerica,
possono inoltrare richiesta nominativa ((; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, puo' essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, numero 140)). ((La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva)).
Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia
di assunzioni con richiesta nominativa.
((Al fine di rendere operanti i processi di mobilita' interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facolta' di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilita' concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti. Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia)).
Art. 8-bis
(( (Disposizioni per i lavoratori stagionali). I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici)).
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N.68))
Art. 10.
(Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata)
Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennita'
stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e'
determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio,
utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo
dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione
con la massima anzianita' di servizio. Qualora siano previste norme
con differenti anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad
esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in
quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde
mensili pari all'indennita' integrativa speciale spettante per
effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.
La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale
dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile ai fini di
pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente
e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede
delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima.
Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite
per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di
pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data
di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei
superstiti. ((6))
Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo di
tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del
conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso non oltre il
compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.
Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda
di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data
stessa, e' data facolta', purche' sia ancora in servizio, di
chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche
quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal
servizio, con conseguente continuita' a tutti gli effetti nel
rapporto di lavoro.
Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che
"L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79,
si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.
730".
Art. 11.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesse della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere pei la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI -
BODRATO - GORIA -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 1
((TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.)) ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 aprile 1984, n.70, convertito, con modificazioni, dalla
L. 12 giugno 1984, n. 219 ha disposto (con l'art. 2) che con effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' sostituita da quella allegata
al presente decreto, cosi'come modificata dalla Legge di Conversione
12 giugno 1984, n. 219.