IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di
integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento
della manodopera, nonche' di assicurare il finanziamento del Fondo
per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree
napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti
di formazione e lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la
funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Norme in materia di trattamenti di disoccupazione
1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le
prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1' gennaio 1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della
retribuzione.
2. A decorrere dall'anno 1990, e' confermata l'estensione
dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai
punti 8' e 9' dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della
concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute
nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese
quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della
richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le domande
per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono
valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo
3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione
d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le
disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dall'Istituto
medesimo.
4. Per i periodi anteriori al 1' gennaio 1990, i lavoratori ai
quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione
di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni
ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura
contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire
il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in
vigore del presente decreto il 48' anno di eta' se donne ed il 53'
anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre
1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento
dell'anzianita' contributiva ed assicurativa minima per il
pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono
l'anzianita' prescritta. La retribuzione di riferimento per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore
al 1' gennaio di ciascun anno.
5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di cui al
comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative,
gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli
figurativi fino alla loro concorrenza.
6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figura-
tive di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, e' posto a
carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilita' derivanti
dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera
b).
Art. 2.
Proroga del trattamento di integrazione salariale
1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' costituite
dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge
28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del
decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma,
della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' prorogato fino alla data
di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della
Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita'
e, comunque, ((fino al 30 settembre 1991)). Sono prorogati alla
predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e
per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10
giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i
lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento
iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI,
dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere,
sospesi dal lavoro successivamente al 1' gennaio 1990. Sono altresi'
prorogati al ((30 settembre 1991)) i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire
652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990
ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 e' posto a carico della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con
parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e
della mobilita', nelle aree ricomprese nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno
stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto
completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi
dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in
tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti
pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati
in tali aree e nelle predette attivita' con un rapporto di lavoro non
inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad
un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il
trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto
1975, n. 427, e' corrisposto dal 1' gennaio 1989 al ((30 settembre 1991)).
4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del
licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto
al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima
data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla
prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' da
lavoro superiore alla media nazionale.
5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire
53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991,
e' posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato
di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. e'
autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego
dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della
delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le
modalita' previsti nella delibera medesima.
7. Ai dipendenti di cui al comma 6 e' riconosciuto, ((fino al 30 settembre 1991)), il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge
5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5
miliardi per l'anno 1991, e' posto a carico della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale
utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia
stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il
decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il
requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche
all'attivita' lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.
10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo
sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1' marzo
1986, n. 64, e delle relative societa' controllate, in stato di
liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente
non superiore alle centosessanta unita', e' corrisposta, per i
periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1' giugno 1990, una
indennita' pari all'importo massimo del trattamento di integrazione
salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i
conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al
comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non
superiori complessivamente a mesi ventiquattro.
12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennita'
prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed
integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5
e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
13. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 10 provvede
l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione
di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal
fine e' integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello
stanziamento di cui alla legge 1' marzo 1986, n. 64, mediante
riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di
promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE
con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata
legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, della modalita' per il trasferimento delle somme
spettanti alla gestione di cui sopra.
14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono
estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano
prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30
giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica e che
siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione
o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui
al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento
speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da
imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al
periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio
delle attivita' lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge
9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennita' per
periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre
1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede a carico delle
disponibilita', anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le
parole: "due rappresentanti del personale interessato" sono
sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti del personale
interessato".
Art. 3.
Norme di interpretazione autentica
1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2)
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del
trattamento straordinario di integrazione salariale e non del
trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento
per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le
quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della
sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validita'
stabilito nella delibera stessa.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio
1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con
riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione
straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende
industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla
procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni
per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilita' in conto
residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.
4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste
sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso
del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno
erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalita'
previsti per l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti, anziche' entro i termini e secondo le modalita' previsti per
l'indennita' con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
Art. 4.
Disposizioni diverse
1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in
amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la
continuazione dell'esercizio di impresa, e' aumentato a trentasei
mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e
della mobilita'. All' onere valutato in 41 miliardi per il 1990 ed in
lire 60 miliardi per il 1991, si provvede: a) relativamente all'anno
1990 a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3664
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1991; b) relativamente all'anno 1991 a carico
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e
della mobilita', i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono
prorogati al 30 giugno 1991, purche' entro il 24 aprile 1990 siano
stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale
della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di
prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990
e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, e' posto a carico della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con
parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
3. La GEPI e' autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI
con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, a costituire societa' aventi
per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a
consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente
eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione
siciliana nel limite massimo di 1.000 unita'.
4. Ai lavoratori di cui al comma 3 e' riconosciuto il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed
integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilita' e della
disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale
trattamento non e' cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed
assistenziali, nonche' con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi
titolo e da qualunque ente erogati. (2) (3)
5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi
di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a
favorire il reimpiego o la mobilita' dei lavoratori di cui al comma 3
attraverso la promozione di iniziative produttive.
6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5,
opera secondo criteri di economicita', attuando, sulla base di piani
e programmi dei quali valuta autonomamente le validita', ogni
iniziativa ritenuta utile ed opportuna.
7. Per le finalita' di cui ai commi 4 e 5 e' assegnata alla GEPI la
somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana puo'
essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella
misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni
di cui al comma 5.
8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi
quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono
corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla
GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante
dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1>
giugno 1991, n. 169, e' differito fino al 30 giugno 1992".
-------------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 settembre 1992, n. 370, convertito senza modificazioni
dalla L. 5 novembre 1992, n. 428, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, e' differito al 31 dicembre 1992".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 16) che
"Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli
interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare
con le modalita' di cui al comma 8 del predetto articolo 4."
Art. 5.
Norme in materia di pensionamento anticipato
1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore
della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della
disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 30
settembre 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il
contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in
corso al 30 giugno 1990.
2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la
validita' delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il
CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che
a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonche', previo
accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di
pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove
domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su
richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una
delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di
manodopera e la loro entita', dichiarate dall'impresa medesima per
ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro
delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le
domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1' marzo
1989, l'azienda e' tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui
al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto
decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.
3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica puo'
esercitare il diritto al pensionamento anticipato non puo' essere
superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono
pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda
irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui
al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto
termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in
cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di
lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze
dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande
vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in
cui l'impresa effettua la trasmissione.
4. La facolta' di pensionamento anticipato ai sensi della nuova
disciplina contenuta nel presente articolo e' riconosciuta ai
lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta
delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a )
e c) , della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi
successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano
maturato i prescritti requisiti di eta' e di anzianita' contributiva
non oltre il 31 dicembre 1989.
5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere al
predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il
pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un
contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
nonche' nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione
della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, ai sensi
del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88 del
24 giugno 1988, la predetta misura percentuale e' ridotta al 25 per
cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresi' nei
confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione
l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267
del 1942. Il datore di lavoro puo' optare per il pagamento del
contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei
mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al
compimento dell'eta' pensionabile.
6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle
imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con
le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti
produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione
dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle
domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui
termine per le predette imprese e' differito al 31 ottobre 1990, con
un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990,
lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si
provvede a carico delle disponibilita' anche in conto residui del
capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo
per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che
abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi sindacali
inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione
dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsto al comma
4, e' differito al 31 dicembre 1991 onde consentire il pensionamento
anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti
di eta' e di anzianita' contributiva dopo il 31 dicembre 1989. Al
relativo onere, valutato in lire 18 miliardi, si provvede a carico
delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3662 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1991.
7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a
carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:
a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento
anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720
miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45
miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle
disponibilita' anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di
rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo
del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in
corso al 1' gennaio 1989 ed a quelli successivi;
b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento
anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del
trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della
parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera
a), il cui contributo e' prorogato fino al 30 giugno 1990, del
contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a
lire 259 miliardi, nonche' delle economie derivanti, per l'anno 1990,
dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990,
n. 337, valutate in lire 210 miliardi.
8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare
applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori
dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1- bis del decreto-legge
1' aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal
medesimo articolo 1- bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1'
giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il
medesimo trattamento e' prorogato fino alla data di maturazione dei
requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente
comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti
oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi
per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico
delle disponibilita' anche in conto residui del capitolo 3662 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno
successivo.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 24-26 marzo 1993, n. 110
(in G.U. 1a s.s. 31/3/1993, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui
subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS, previsto
dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di
pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla
condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima
data.
Art. 6.
Norme in materia di occupazione
1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti
dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno
realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare
di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la
disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7- ter e 7-quater del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli
assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti
dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione
1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' rifinanziato
nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a
carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 8048 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1991.
3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme non
impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari
1989, 1990 e 1991.".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei
residui.
5. Al comma 1 dell'articolo 8- bis del decreto-legge 8 maggio 1989,
n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n.
246, e' aggiunto il seguente periodo: "Le somme non utilizzate nel
1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti
concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma
restando la priorita' per quelli relativi alla citta' di Reggio
Calabria.".
Art. 8.
Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e
palermitana
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e
12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452,
sono prorogate per il periodo dal 1' gennaio 1989 al 31 dicembre
1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989
ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle
disponibilita' del capitolo 1584 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1991.
2. Per le finalita' e gli interventi di cui al decreto-legge 12
febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al
relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo
1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1991.
Art. 9.
Norme in materia di contratti di formazione e lavoro
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, e' sostituito dal seguente:
" 3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti
dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla
commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per
l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalita' form-
ative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori
produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli
eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i
quali puo' essere previsto il rapporto tra organico aziendale e
numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso
in cui i progetti interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia
intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione,
la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi
progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono
soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni
del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
centrale per l'impiego.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in quelle
svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e' ammessa
sino all'eta' di 32 anni.".
Art. 10.
Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro
1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli
uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione
di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo
di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-
legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.
((2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; b) per gli anni 1991, 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi' per gli anni medesimi)).
3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve
essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie
funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del
lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonche',
ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di
ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni,
istituti ed enti interessati.
4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione
generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12
giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di
sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla
funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, sono aumentati di quattro unita'; sono corrispondentemente
ridotti, di altrettante unita', i posti concernenti la qualifica di
primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione,
di cui al quadro B della medesima tabella XV.
5. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie
per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto
informatico "Teleporto del lavoro", nonche' all'acquisto dei mobili e
delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzata, per
il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si
provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno
dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI, Ministro dell'interno
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI