IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere
anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri
sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare
talune misure in materia previdenziale nonche' interventi a favore di
settori economici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento
degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1,
comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito
con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano
nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti;
c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma
1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 24 marzo 1982,n. 91, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.
2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella
misura di 1,40 punti.
3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella
misura del 17,50 per cento.
4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali
previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di
maternita' dovuti.
6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i
lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali
o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni
inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di
omissione o di infedelta' della denuncia.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1985 e fino a
tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986,
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia".
((8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta per le dichiarazioni di responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie)).
Art. 2.
1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio
contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e
integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso
al 31 dicembre 1985.
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma,
valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi
nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-97, si
provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente
utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento
"Interventi straordinari nel Mezzogiorno" iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire
580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo
1989-97 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge
concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno".
Art. 3.
In attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione
della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, e'
differito al 1 gennaio 1987. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni
dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, ha disposto (con l'art. 6 comma 1)
che "Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 45, e' differito al 1 luglio 1988".
Art. 4.
1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al
trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei
lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3
del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla
contabilita' separata delle somme occorrenti per la corresponsione
del predetto trattamento.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 aprile 1985, n. 143, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1986.
3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 aprile 1985, n. 143, e' prorogato fino al 31 dicembre
1986.
4. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo
1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9
dicembre 1982, n. 918, gia' prorogato dall'articolo 4, comma 27, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2
agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28
settembre 1984, n. 618, nonche' dall'articolo 1 del decreto-legge 2
agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1 ottobre 1985, n. 484,
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire
il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese
cessionarie delle aziende commissariate.
5. La richiesta di concessione dell'indennita' deve essere
corredata da una relazione previsionale analitica del commissario
della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la
mobilita' del personale.
6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22
aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa
integrazioni guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in
amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la
continuazione dell'esercizio di impresa, e' aumentato a ventiquattro
mesi.
7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, puo' essere
ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo
massimo di 12 mesi.
8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge
della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei
requisiti prescritti.
9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' differito al 31 dicembre
1986.
((9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. 9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986)).
((10. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n, 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi)).
Art. 5.
1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la
zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438,
e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i
termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre
1986.
((2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento)).
Art. 6.
1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di
anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di
autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, e' autorizzata la spesa di
lire 1 miliardo.
2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del
decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella
legge 22 aprile 1985, n. 143, e' differito al 31 dicembre 1986.
3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del
precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo
parzialmente utilizzando la voce "Riorganizzazione del Ministero
della industria, del commercio e dell'artigianato".
((3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra puo' essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico")).
Art. 7.
((1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita' di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Proroga dell'attivita' di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977")).
2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e
della relativa segreteria cosi' come previsto dall'articolo 7 della
legge n. 73 del 14 marzo 1977, gia' prorogate fino al 31 dicembre
1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre
1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente
prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982,
n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente
comma.
Art. 8.
1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22
febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al ((30 settembre 1986)).
2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilita'
esistente sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria
provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale
degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del
turismo e dello spettacolo.
Art. 9.
((1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso: Ente autonomo teatro comunale di Firenze . . . . . L. 5.682.244.900; Ente autonomo teatro dell'Opera di Genova . . . . L. 13.859.386.467; Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli. . . . . . L. 8.866.116.293; Ente autonomo teatro Massimo di Palermo. . . . . . L. 8.394.754.267; Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma . . . . . L. 22.521.601.121; Ente autonomo teatro regio di Torino . . . . . . L. 1.507.982.622)).
((2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N.45)) .
Art. 10.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 35