IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare, in considerazione
dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento
delle attivita' produttive, sostenute anche dai finanziamenti
pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze
queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza
ricorrere alla decretazione d'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 2 - bis
(Garanzia dello Stato)
Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti
che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e
per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed
attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del
precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese
garantite, i ((cinquecento milioni di euro)).
Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera
del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 5-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 5-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 6-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 6-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 8 LUGLIO 1999, N. 270)).
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PRODI -
BONIFACIO - MORLINO -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 14