IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare norme per agevolare
la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione
guadagni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione
economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per le partecipazioni statali;
Decreta:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO9 DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 4-bis
((A decorrere dal 1 marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria e' esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unita' organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.))
Art. 4-ter
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 5-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N.223))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - SCOTTI -
MORLINO - PANDOLFI -
DONAT-CATTIN - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 2