IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'aricolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile;
b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed
integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modifiche ed integrazioni;
c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere a) , b) e c)
dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 124 del 1993;
d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche
complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;
f) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
g) "Societa' del gruppo": le societa' controllate o controllanti
dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto
che controlla l'impresa debitrice del TFR;
h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento
individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;
i) "Qualificati operatori finanziari": le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i
soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come
societa' di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o
come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono
titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti
connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui
all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;
m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza;
n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell'articolo
2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a
Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti
finanziari attribuiti a Fondi pensione;
o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 71, commi 1 e 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali):
"Art. 71 (Trasformazione in titoli del trattamento
di fine rapporto). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale
al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art.
2120 del codice civile, per sviluppare le forme
pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n.
335, di seguito denominate ''Fondi pensione'', secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in
contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra
le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso
espresso in forma esplicita del lavoratore interessato,
dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti
finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito
denominati ''strumenti finanziari'', di congruo valore
emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa'
controllate o controllanti della stessa o controllate
dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito
denominate ''societa' del gruppo'', ovvero da qualificati
operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di
modalita' semplificate di emissione e di conversione degli
strumenti finanziari in partecipazione al capitale di
rischio dell'emittente, nonche' di misure compensative
idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista
alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti
finanziari da emettere e delle relative modalita'
tecniche di emissione e di eventuale conversione, in
sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti
finanziari sono affidati al gestore di cui all'art. 6,
comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruita'
da parte dello stesso e manifestazione della relativa
disponibilita' a riceverli; previsione di meccanismi
idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti
finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla
presente legge, limitatamente alle aziende e ai
lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione
la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni
normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in
corso alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo e di quello
dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di
un importo corrispondente anche in una o piu' operazioni
da porre in essere nello stesso arco temporale;
e) applicazione del regime tributario previsto per il
versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle
operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione
dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni
medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto
l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, con possibile estensione del regime
previsto dall'art. 6, comma 1, dello stesso decreto,
all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel
capitale dell'impresa emittente; estensione del
medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a
decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti
obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati
all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al
versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso
all'emissione di strumenti finanziari, della messa a
disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che
assiste il TFR, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR
versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che
lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno
specifico finanziamento a cio' dedicato; trasferimento
di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di
emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di
debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a
50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di
strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa
della misura dell'accantonamento previsto nell'art. 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, in relazione agli oneri finanziari
connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti
del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e
g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordinamento ed
armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR
gia' destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le
disposizioni della presente legge con quelle del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8
agosto 1995, n. 335, con possibilita' di procedere
all'emanazione di disposizioni integrative e correttive
entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso
di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. -
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modifiche ed integrazioni, recante:
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, supplemento
ordinario. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16
agosto 1995, supplemento ordinario. - Il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modifiche ed integrazioni recante "Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 1998, supplemento ordinario. - Per il testo
dell'art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, si veda in nota al titolo.
Art. 2.
Attribuzione del TFR a Fondi pensione
1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi,
le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi
collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 124 del 1993, stabiliscono l'attribuzione ai Fondi pensione
dell'accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa
al versamento del relativo importo l'attribuzione ai Fondi pensione
di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le
modalita' disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio
sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a
decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per i tre successivi.
2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti
finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la
modalita' ed il termine di manifestazione del consenso del
lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso
medesimo.
3. L'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui
al comma 1 puo' riguardare, in alternativa all'importo del solo
accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del
TFR gia' accantonato negli esercizi precedenti, purche' compresi tra
quelli indicati al comma 1.
4. La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di
accantonamento annuale al TFR gia' impegnate, in base a disposizioni
di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza
complementare.
Art. 3.
Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da emittente quotato
1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale
sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori
dipendenti dell'emittente quotato o di societa' del gruppo
dell'emittente quotato con l'applicazione dell'articolo 134, commi 2
e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si
considera conferimento in denaro ai fini dell'articolo 2343 del
codice civile.
2. I Fondi pensione chiusi di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto n. 124 del 1993, con delibera dell'organo di amministrazione
possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli
strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al
comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante
conferimento del TFR di cui all'articolo 2, comma 1. I Fondi pensione
aperti di cui all'articolo 9 del decreto n. 124 del 1993 possono
sottoscrivere l'aumento di capitale medesimo previa delibera
dell'organo di amministrazione del soggetto istitutore.
3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti,
gli emittenti quotati possono procedere, altresi', all'emissione di
obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant,
purche' gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani
od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della
Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene
alle modalita' deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili
e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalita'
di perfezionamento dell'operazione.
4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate
nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e
da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le
limitazioni previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.
Art. 4.
Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da emittente quotando
1. Le societa' od enti residenti che intendono presentare domanda
di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui
all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono
deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni
riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti
dell'emittente o di societa' del gruppo dell'emittente. I Fondi
pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le
modalita' previste all'articolo 3, commi 2 e 4.
2. Ai fini dell'esercizio delle facolta' previste al comma 1, i
soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo
all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni
previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche
volontaria, da parte di societa' di revisione iscritta all'apposito
albo tenuto presso la Consob.
3. Il regolamento del prestito deve prevedere:
a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla
quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento
di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi
pensione;
b) la facolta' di convertire le obbligazioni contestualmente
all'ammissione a quotazione dell'emittente;
c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla
lettera a), prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di
cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto
mesi:
1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in
ordinarie;
2) il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro
l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una
maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al
10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del
danno;
3) nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori,
l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni
ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il
tasso ufficiale di sconto.
4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle
ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite,
fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie
previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente
decreto.
Art. 5.
Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da qualificato operatore finanziario
1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle
societa' od enti residenti, che si impegnano, con delibera
dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio
capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non
inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini dell'esercizio delle facolta' previste al comma 1, i
soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo
all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni
previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche
volontaria, da parte di societa' di revisione iscritta all'apposito
albo tenuto presso la Consob.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di
obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant
convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o
di societa' del gruppo con le modalita' previste all'articolo 4,
comma 1.
4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito
obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le
modalita' e limiti previsti all'articolo 3, commi 2 e 4.
5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello
relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:
a) l'impegno a far assumere a uno o piu' qualificati operatori
finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano
le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a
quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi
pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1;
b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi
acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a)
prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli
cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non
inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione puo' farsi
luogo, altresi', mediante permuta dei titoli di cui al comma 3,
assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato
operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo
regolamento lo prevede;
c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori
finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con
le modalita' indicate alla lettera b);
d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato
operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a),
l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro
un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione
preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento
del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.
6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di
cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al
qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle
medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalita' indicate dall'articolo
6 del presente decreto.
Art. 6.
Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione
1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti
finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i
medesimi la relativa liquidita' e la versino ai Fondi pensione,
succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui
all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente
all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro
VI, titolo III, capo II del codice civile.
2. Il finanziamento previsto al comma 1 e' acceso e gestito
separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa
finanziata ed e' estinto, per il relativo importo, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR e' stato
liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 7.
Opzioni su strumenti finanziari
1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni
previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la
gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono
concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di
opzione.
2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente
negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di
cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 8.
Disposizioni tributarie
1. Il regime tributario previsto per il versamento
dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche
alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente
decreto,
2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle,
diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di
prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente
finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al
versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta
di registro in misura fissa.
3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche
mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di
obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466.
4. Per le imprese che, unitamente alle altre societa' del gruppo,
non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di
50 unita', la misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e' elevata, in
funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari
connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR.
La misura dell'elevazione e' stabilita entro il 31 marzo di ogni anno
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti
delle risorse indicate dall'articolo 71, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
Art. 9.
Disposizioni finali e transitorie
1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite
modalita' tecniche di attuazione del presente decreto.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto