IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare
il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei
criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza
dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu'
adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione
di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio
di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(( (Finalita' e definizioni) ))
((1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono: a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata. 2. Ad ogni effetto si intendono per: a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea; c) "stato di disoccupazione" , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
Art. 1-bis.
( ((Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento) ))
((1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro. 2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. 3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.))
Art. 2.
Stato di disoccupazione
((1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. ))
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli
interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio
competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al
comma 1.
((3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. 4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalita': a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza; b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.))
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in
quelli di cui al comma 1, si applica il ((decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi ((fino)) a giorni quindici, all'interno di un
unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni
quindici si computano come un mese intero.
7. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)).
Art. 3.
(( (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata) ))
((1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti interventi: a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: 1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; 2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.))
Art. 4.
(( (Perdita dello stato di disoccupazione) ))
((1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.))
Art. 4-bis
Modalita' di assunzione e adempimenti successivi
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,
procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione
mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti
pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. ((All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro)), prima
dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro (( . . . ))
privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
((Il datore di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)).
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai
datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia
riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di
esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente. (2)
5. ((I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici)),
per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di
trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza
professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro
cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di
lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a
tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato. (2)
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo e delle province, ai fini delle assunzioni Obbligatorie.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori
di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la
Conferenza Unificata. (2)
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi,
possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle
medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 19,
comma 4) che "la violazione degli obblighi di cui al comma 4 del
presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 3) che "la violazione
degli obblighi di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni
lavoratore interessato".
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della (( . . . )) riforma degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione
le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso
di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennita' di
mobilita', di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono
individuati criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta
dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle
strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso. ))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino