Capo I
Conferimento di funzioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio
1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle
funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione
e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997,
relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono
funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e
4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonche' procedimenti
di autorizzazione per attivita' lavorativa all'estero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista
nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia
di politica attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad
incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con
particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui
all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente
utili ai sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori
previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei
relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di
cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti
territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni
interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle
funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli
conferiti.
Art. 3.
Attivita' in materia di eccedenze di personale
temporanee e strutturali
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15
marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di
personale temporanee e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali
ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro
rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata
legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto
previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione
salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle procedure per
la dichiarazione di mobilita' del personale. Le regioni promuovono
altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai
contratti di solidarieta'.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni
esprimono motivato parere.
Art. 4.
Criteri per l'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto
sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni
e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della
realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente
tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta,
valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle
politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale
organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti
sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i
criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle
posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere
di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
((6))
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a
rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi
all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative,
composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle
province e degli altri enti locali; ((6))
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con
autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare
al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto
delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura
garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di
cui all'articolo 11; ((6))
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1,
lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base
di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti,
fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed
erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego,
connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi
dell'articolo 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1,
lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle
conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che
l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i
privati che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli
altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla
individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si
applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni
provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere
organizzati entro il 31 dicembre 1998.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2001, n. 74 (in
G.U. 1a s.s. 28/3/2001, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettere b), c) e d), del presente
articolo.
Capo II
Servizi regionali per l'impiego
Art. 5.
Commissione regionale per l'impiego
1. La commissione regionale per l'impiego e' soppressa con effetto
dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4,
lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui
all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono
trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4,
lettera b).
Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata
in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1,
istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le
politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di
concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione
alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle
attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di
cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e
criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere
la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione
provinciale;
c) inserimento del consigliere di parita';
d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di
cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le
relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'
svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce
all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali (( comparativamente piu' rappresentative ))
e di un ispettore medico del lavoro. ((Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1)).
Capo III
Trasferimento risorse alle regioni
e soppressione uffici
Art. 7.
Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da
trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso,
nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione
del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro,
quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio
alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta
secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio
presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto
privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le
direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del
lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la
percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane
nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante
richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni
dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di
equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in
servizio presso le regioni e gli enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono
calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non
superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori
o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di
priorita' stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il
mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale
medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della
citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al
trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma
1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da
ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi
informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni
previo consenso di tutte le parti contraenti.
((8.Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.))
((8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle ricorrenti variazioni di bilancio)).
Capo III
Trasferimento risorse alle regioni
e soppressione uffici
Art. 8.
Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego
di cui all'articolo 4, e comunque ((entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'art. 7 sempre all'interno di detto termine finale;)) sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del
Ministero del avoro e della previdenza sociale i cui compiti e
funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in
particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
Art. 9.
Regioni a statuto speciale
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano il conferimento del funzioni, nonche' il
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
Capo IV
Attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro
Art. 10
Attivita' di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15
marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative (( nonche' le modalita' di accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale)).
((1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attivita', anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa societa' di mediazione; gestione di attivita' dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale. 1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalita' concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo. 1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attivita'. ))
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo'
essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa'
cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200
milioni. (( Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni. ))
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale
esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
(( , ovvero l'attivita' di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4)).
((4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nei rispettivi elenchi. ))
5. Le domande di autorizzazione (( ovvero di accreditamento )) e di
rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che le trasmette entro (( quindici )) giorni alle regioni
territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i
(( quindici )) giorni successivi alla trasmissione. Decorso
inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al
rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo (( ovvero dell'accreditamento )).
6. Ai fini dell'autorizzazione (( ovvero dell'accreditamento )) i
soggetti interessati si impegnano a:
a) (( con riferimento alle societa' di mediazione, )) fornire al
servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi
alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle
attivita';
c) (( con riferimento alle societa' di mediazione, )) fornire
all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa
richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione
di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e'
comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via
alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla
formazione del personale almeno biennale (( , ovvero da titoli di studio adeguati ));
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di
rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di
studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della
gestione, selezione e formazione del personale della durata di
almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale,
ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed
integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n.
300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di (( cui ai commi da 1 a 1-ter )) e' vietata ogni pratica discriminatoria
basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla
cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione
politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di (( cui ai commi da 1 a 1-ter )) deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di (( cui ai commi da 1 a 1-ter )) indica gli estremi dell'autorizzazione (( ovvero dell'accreditamento )) nella propria corrispondenza ed in tutte le
comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo
stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina, con decreto, i criteri e le modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione (( ovvero dell'accreditamento )),
anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto
andamento dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle
ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) (( con riferimento alle societa' di mediazione, ))di accesso ai
dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati (( ovvero accreditati ))
ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le
disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2
puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 12.
Capo IV
Attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro
Art. 11.
Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL,
risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione
e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative,
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed
ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo politicoamministrativo, ha caratteristiche nazionalmente
unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e
delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno
facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di
rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le
tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati
annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita'
previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni,
anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per
l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e
locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle
informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al
parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
unoschema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di
occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di
altre enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da
definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare
con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si
applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese
delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono
esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di
manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative
regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e
la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e
gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti
del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle
regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita
convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma
8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL
ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei
sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e'
istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di
raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo
tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura
obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Flick