IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante
misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che
delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste
dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie;
Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2
della citata legge n. 291 del 1988, e' stato inviato lo schema del
presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2,
secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli
esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali
che comportano un danno funzionale permanente.
2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita'
lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite
indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di
determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze
anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e
precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni
ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la
totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore
entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture
periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della
sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita'
lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o
parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi
protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino
funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative,
l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
Art. 2.
1. Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la
nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le
minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Il Ministro della
sanita', con la medesima procedura, puo' apportare eventuali
modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente
individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso.
Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali
di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della
capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile
attribuire un valore percentuale fisso.
Art. 3.
1. Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al
comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di
fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti
commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi
indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini
del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed
alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti
commissioni in ogni caso determinano le potenzialita' lavorative del
soggetto.
Art. 4.
1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di
piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i
singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale
sulla validita' complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si
tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 5.
1. Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono
considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per
cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di
cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con
altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Art. 6.
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed
invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
eta'.".
Art. 7.
1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini
della assunzione obbligatoria, e' richiesta una riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 45 per cento.
2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidita' sia
stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a
quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla
iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidita'
superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di
invalidita' inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un
periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 8.
1. La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non
reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai
mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il
diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i
requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in
sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonche' dell'assegno
mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del
fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a
quello spettante in base al comma 1, verra' corrisposta dal Ministero
dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
Art. 9.
1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella
misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per
cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che gia'
beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla
data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da
parte delle competenti commissioni. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n.
209,(in G.U. 1a s.s. 07/06/1995, n. 24) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del
d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei
benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26
luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino
salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento
dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda,
presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia
intervenuto, da parte della competente commissione medica,
posteriormente a tale data."
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119))
Art. 11.
1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita'
e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti
commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione
sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico
preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso
il giudizio della commissione preposta all'accertamento della
invalidita' e delle condizioni visive, le domande di aggravamento
sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.
Art. 12.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanita'
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI