IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e
per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a
tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
((a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;))
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e'
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale"
quello in relazione al quale risulti previsto che l'attivita'
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto
quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita'
indicate nelle lettere c) e d);
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra
le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del
tempo pieno.
((3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.))
((4. Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.))
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma
scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. ((. . .)) Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e'
altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali,
ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a
tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro
supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili
solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
Art. 3
Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e
regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In
alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2,
lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione
forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N.
276.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche
a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo
pieno.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, ((i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,)) ((stabilire))
clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa. ((I predetti contratti collettivi stabiliscono:))
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di
lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di
lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della
prestazione lavorativa.
((8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3)).
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale
rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.
11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita'
di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati
ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della
disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce
comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui
al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.
Art. 4.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale
non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al
lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo
parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta
che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo
di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternita'; la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal
datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri
di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi
quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di
prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia
riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione
lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo
della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'.
Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per
i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere
che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in
misura piu' che proporzionale.
Art. 5
(( (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo. 2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. 4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.))
Art. 6
Criteri di computo
dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di
contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come
definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma
degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita'
intere di orario a tempo pieno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)).
Art. 7
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 8
Sanzioni
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e'
richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e'
ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725
del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore
potra' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese
antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247)).
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha
diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla
differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che
gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno
nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per
ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
Art. 9.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a
tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in
diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli
effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il
nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2
dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a
tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria
in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10.
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e
comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata
in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi
collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Art. 12.
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo
alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro
supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini
dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Balbo, Ministro per le pari
opportunita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Art. 12-bis
((1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro. 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale)).
Art. 12-ter
(((Diritto di precedenza). 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale)).