IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto
1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1o luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita',
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei
settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attivita' in
mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione. Nei confronti
del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi
di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto
dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non
trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la
specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalita'
individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale
di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto
limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1,
lettere a) e b).
Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i
lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto
delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17,
comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione
del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle di
cui al comma 1.
Art. 4
Durata della prestazione
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le
otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di
lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul
quale calcolare come media il suddetto limite. (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)).
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e
3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Art. 5.
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese
del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno,
accertata tramite il medico competente, e' garantita al lavoratore
l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le
soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma
non risulti applicabile.
Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario
di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a
verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Art. 8.
Rapporti sindacali
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle
rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la
consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere
dalla comunicazione del datore di lavoro.
Art. 9.
Doveri di informazione
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i
lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori
rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la
prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni
che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per
territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro
notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo;
tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del
regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un
livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40
e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4,
comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche
misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione
della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per
ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i
limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per l'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, si
veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi' recitano:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 della direttiva
93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e' il seguente:
"Art. 8 (Durata del lavoro notturno). - Gli Stati membri prendano
le misure necessarie affinche':
1) l'orario di lavato normale dei lavoratori notturni non
superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
2) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino piu'
di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale
effettuano un lavoro notturno.
Ai fini del presente punto, il lavoro comportante rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali e' definito dalle
legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi
conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei
rischi inerenti al lavoro notturno".
"Art. 9 (Valutazione della salute e trasferimento al lavoro
diurno dei lavoratori notturni). - 1. Gli Stati membri prendano le
misure necessarie affinche':
a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita
del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito
ad intervalli regolari;
b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un
nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano
trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano
idonei.
2. Nella valutazione gratuita dello statuto di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a), deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a), puo' rientrare in un sistema sanitario
nazionale".
"Art. 10 (Garanzie per lavoro in periodo notturno). - Gli Stati
membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di
lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate
dalle legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un
rischio di sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il
periodo notturno".
"Art. 11 (Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori
notturni). - Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche'
il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni
ne informi le autorita' competenti, su loro richiesta".
"Art. 12 (Protezione in materia di sicurezza e di salute). - Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinche':
1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di
un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato
alla natura del loro lavoro;
2) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei
lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri
lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25,
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1998), e' il seguente:
"2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di
orario di lavoro, il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia
preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori
interessati, nonche' prevedere che la normativa si rivolga a tutti i
lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore
pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la
prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di
lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;
c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli
altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al
lavoro notturno siano adibiti con priorita' assoluta i lavoratori e
le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali;
d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei
confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede
di contrattazione collettiva;
e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia
accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati;
f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio
ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta
inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno;
g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi
particolari".
- L'art. 45, al comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 2
agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto-legge 1o luglio 1999,
n. 214, (Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per incentivare il ricorso all'apprendistato - Modifiche alla legge
17 maggio 1999, n. 144), cosi' recita:
"24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare
disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e' prorogato di sei mesi. All'art. 17, comma 2,
della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: sei mesi sono
sostituite dalle seguenti: nove mesi ".
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ad unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".