IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Enti utilizzatori
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di
seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre
1999 hanno in corso attivita' progettuali con oneri a carico del
fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo
le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure
di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti
soggetti anche per attivita' diverse da quelle originariamente
previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita'
di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra
piu' enti in base alla vigente normativa, la possibilita' di
continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui
istituzionalmente l'attivita' e' collegata ovvero a quelli presso i
quali viene effettivamente svolta l'attivita'.
Art. 2
Definizione dei soggetti utilizzati
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti
di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato
dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1o
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei
requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti
dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi
dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi
dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di
cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n.
468 del 1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al
comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere
utilizzati in attivita' socialmente utili, devono produrre una
dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante
l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica
utilita' in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore
responsabile del relativo progetto, nonche' dei periodi di effettivo
impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi
dall'attuale ente utilizzatore.
Art. 3
Attivita' socialmente utili
1. Le attivita' in cui sono impegnati i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, sono:
a) quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da parte degli enti
utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori
comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle
attivita' in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attivita' aggiuntive a quelle
previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che
comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere
infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali
europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine
istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette
attivita'.
3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono
specificare ed integrare l'elenco delle attivita' di cui al comma 2
in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Art. 4
Disciplina della prestazione in attivita' socialmente utili
1. L'utilizzo nelle attivita' di cui all'articolo 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette
attivita' compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale
di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere, un importo
mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni
in attivita' socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non
puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore
periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto
periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma
1 e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il
restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore.
Art. 5
Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione
1. Al fine di proseguire le attivita', secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso
atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi
dell'articolo 2, commna 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attivita' espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di
quelle indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e
l'attivita' da svolgere;
d) la localita' e la sede di svolgimento delle attivita';
e) la durata dell'attivita' cosi' come disciplinata dall'articolo 4
del presente decreto;
f) le modalita' organizzative delle attivita';
g) l'eventuale quantita' di ore aggiuntive e il corrispettivo
ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina
delle attivita' svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme
previste agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco
dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva
dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve
essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego,
alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli
altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attivita' ovvero di convenzioni ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica
delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla
commissione tripartita o all'organo competente diversamente
individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi
entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di
decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutivita'.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
a fronte dell'attivita' comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle
risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma
1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento
dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il
restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da
parte dell'ente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli
enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province
nell'ambito di propria competenza.
Art. 6
Misure volte alla creazione di opportunita' occupazionali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2002)).
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive
modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze,
affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro
autonomo, le attivita' previste al comma 3 dell'articolo 10, del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni,
singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono
utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto
interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti
privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette
disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La
riserva ivi prevista potra' esplicitarsi attraverso opzioni premiali
ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.
Art. 7
Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici,
comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e
indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e'
riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun
soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche
nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative
relativamente ai soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore
a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il
contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in misura
proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano
assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di
trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato e', altresi', riconosciuto il contributo di cui al
comma 1 che puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo
antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle
ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa
utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice di lavoro
temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con
altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove
assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche ai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo
alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto
contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio
previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova
applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti
interessati dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, nonche'
la regolarita' dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi
contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o
di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione
dagli elenchi delle attivita' socialmente utili non ha luogo nelle
ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata
inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano
all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei
soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui
al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa
verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai
commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla
base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili
relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite
massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle
predette societa'.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in
attivita' lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
puo' essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto
l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite
convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono
comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S.
territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, puo'
essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo
2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
14. Alle societa' miste, alle cooperative e loro consorzi,
costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, puo' essere concesso nell'ambito delle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo
scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun
soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con
contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse
societa' miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il
predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di cui
all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 8
Fondo per l'occupazione
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate
alle attivita' di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono
ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso
dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai
soggetti impegnati nelle attivita' progettuali locali e
interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per
l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere
entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali
nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo
svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la
stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da
non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto
previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire
accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti
i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota
parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate
nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi
disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli
enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione
di aver gia' deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per
attivita' socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per
cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000
al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e
dei sussidi per i periodi dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Art. 9
Disciplina sanzionatoria
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli
che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati
dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici
previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare
applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di
attivita' socialmente utili qualora:
a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da
quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui
all'articolo 7, comma 12, lettera a);
c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per
l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni
o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle
ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro
temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
di durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili
dell'attivita' di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego
territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o
che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attivita'
formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4,
comma 1, dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al
presente decreto legislativo e' ammesso ricorso entro trenta giorni
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che
decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al
competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
((1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998.))
((1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda.))
2. Con appositi decreti interministerali, possono essere
individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6,
che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa
vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate,
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di
lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le
amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori
socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998
in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto
legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni
del decreto legislativo n. 468/1997:
a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma
6;
b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) articolo 3, commi 2 e 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 6;
g) articolo 9;
h) articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 1)
che "La data di presentazione della domanda di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001,
fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei
relativi requisiti."