IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa
al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1989;
Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n.
81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione
parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata
legge n. 81 del 1987;
Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal
Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato il testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato
al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE
Art. 1
(( (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme)).
Art. 2
(Riunione di processi)
1. Se piu' processi che possono essere riuniti a norma
dell'articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a
diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente
dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il
giudice o la sezione cui e' stato assegnato per primo uno dei
processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero
la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi
medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.
((1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO II
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106))
Art. 4
(Contrasto tra pubblici ministeri)
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del
codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore
generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione
gli atti del procedimento in originale o in copia.
Art. 4-bis.
(( (Formalita' delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento)).
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 5
(Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)
1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali
e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato,
dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza
((nonche' del Corpo forestale dello Stato)).
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione
dell'attivita' di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore
generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni,
con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le
disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni
dell'articolo 10.
Art. 6
(Costituzione dell'organico delle sezioni)
((1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.))
2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di
polizia giudiziaria.
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15
gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze,
determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
e sentito il procuratore generale presso la corte di appello
interessato. Nel decreto e' fissato, per ogni sezione, il contingente
assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi
organici.
4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene
calcolato nell'organico delle sezioni.
Art. 7
(Ripianamento organico e posti vacanti)
1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al
ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del
decreto previsto dall'articolo 6 comma 3.
2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco
di queste e' pubblicato senza ritardo sul bollettino
dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore
generale presso la corte di appello.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata
provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del
procuratore generale.
Art. 8
(Assegnazione alle sezioni)
1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia
giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza
entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se
lo ritengono, tre sedi di preferenza.
2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui
dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al
procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto e'
stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al
triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore
generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere
presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino
a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero
triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di
appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia giudiziaria per
almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.
5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette
contestualmente copia della documentazione caratteristica.
6. L'assegnazione e' disposta senza ritardo con provvedimento
dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa
congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del
procuratore della Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle
quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti
concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 74)
che il presente articolo si interpreta nel senso che la domanda
prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione della legge
10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
Art. 9
(Direzione e coordinamento delle sezioni)
1. Il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione la
dirige e ne coordina l'attivita' in relazione alle richieste
formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione,
l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado o con
qualifica superiore e' responsabile del personale appartenente alla
propria amministrazione.
Art. 10
(Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni
sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di
appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica
del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo
dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi
informativi che concorrono alla formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni e' esonerato, quanto all'impiego, dai
compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle
amministrazioni di apparte nenza non inerenti alle funzioni di
polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di
istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio
presso il quale la sezione e' istituita.
Art. 11
(Trasferimenti del personale delle sezioni)
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia
giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su
proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la
sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla
osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di
appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla
progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo
dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.
Art. 12
(Servizi di polizia giudiziaria)
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice,
sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unita' ai
quali e' affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi
previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e
continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice.
2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice,
((le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1)) comunicano al procuratore generale presso la
corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il
tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi
di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, ogni variazione
dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere
comunicata senza ritardo.
Art. 13
(Servizi operanti in ambito piu' vasto del circondario)
1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per
attivita' da svolgere in ambito territoriale piu' vasto del
circondario, l'ufficiale preposto e' responsabile verso il
procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.
Art. 14
(Allontanamento dei dirigenti dei servizi)
1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad
altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di
specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle
quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore
generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si
renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso
non puo' essere negato.
Art. 15
(Promozioni)
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria
non possono essere disposte senza il parere favorevole del
procuratore generale presso la corte di appello e del capo
dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici
settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza
il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di
appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando
l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia
giudiziaria da non piu' di due anni.
Art. 16
(Sanzioni disciplinari)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza
giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto
all'autorita' giudiziaria la notizia del reato, che omettono o
ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo
eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni
altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della
censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dall'impiego per un
tempo non eccedente sei mesi.
2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati
nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice puo' essere altresi'
disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.
3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni
disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.
Art. 17
(Procedimento disciplinare)
1. L'azione disciplinare e' promossa dal procuratore generale
presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente
presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare e' data
comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o
l'agente di polizia giudiziaria.
2. L'addebito e' contestato all'incolpato per iscritto. La
contestazione indica succintamente il fatto e la specifica
trasgressione della quale l'incolpato e' chiamato a rispondere. Essa
e' notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque
giorni prima dell'udienza, egli puo' presentare memorie, produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni.
3. Competente a giudicare e' una commissione composta:
a) da un presidente di sezione della corte di appello che la
presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal
consiglio giudiziario;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda
dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia
giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal
comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della
guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di
Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la
commissione e' invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria
appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato
ogni due anni dagli organi che la rappresentano.
4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa
e' esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione
disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facolta' di
nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria
amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti
negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente
della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo
le modalita' previste dall'articolo 97 del codice.
5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i
provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o
agente di polizia giudiziaria nei cui confronti e' stata promossa
l'azione disciplinare.
Art. 18
(Ricorso)
1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e
giustizia ed e' composta:
a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da
un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro
anni dal Consiglio superiore della magistratura;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda
dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro
anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali
dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non
appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di
finanza, a comporre la commissione e' chiamato un ufficiale di
polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione
dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la
rappresentano.
2. L'accusa e' esercitata da un magistrato della procura generale
presso la corte di cassazione.
3. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra gli
avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In
mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un
difensore di ufficio individuato secondo le modalita' previste
dall'articolo 97 del codice.
4. La decisione e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione
all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.
5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso
la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice,
in quanto applicabili. ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998,
n. 394, (in G.U. 1a s.s. 9/12/1998, n. 49) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo.
Art. 19
(Sospensione cautelare)
1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre
la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni
di polizia giudiziaria.
Art. 20
(Disposizione transitoria)
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso
gli uffici giudiziari e' mantenuto nelle sue funzioni fino a che non
siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia
giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria,
il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 e' emesso non oltre un
mese prima della data di entrata in vigore del codice.
3. Il personale e' assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7
e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal
decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non
oltre i sessanta giorni successivi.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI
Art. 21
(Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli e'
presente)
1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o
il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle
indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha
beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale,
familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se e' sottoposto
ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o
all'estero e, quando ne e' il caso, se esercita o ha esercitato
uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessita' e se
ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.
Art. 22
(Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione
domiciliare)
1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare
deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorita'
giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del
codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge
la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o
la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di
sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di
detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le
opportune prescrizioni e da' comunicazione del provvedimento
all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il
giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico
ministero.
2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 puo' essere concessa anche
quando la traduzione sia stata disposta da altra autorita'
giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.
Art. 23
(Assenza delle parti private diverse dall'imputato)
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente
citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne'
la nuova fissazione della udienza preliminare ((a norma degli articoli 420-bis e 420-ter)) del codice.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel
caso di mancata comparizione delle parti private diverse
dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto
unitamente all'avviso di deposito della sentenza.
Art. 24
(Nomina di piu' difensori)
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto
finche' la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che
risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96,
100 e 101 del codice.
Art. 25
(Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia)
1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare
consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
Art. 26
(Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa
dall'italiano)
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel
procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di
nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza
etnica o linguistica dello stesso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando
cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita'
giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare
il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del
codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica
dell'imputato.
Art. 27
(Documentazione della qualita' di difensore)
1. Quando e' richiesto, il difensore documenta la sua qualita'
esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale
all'autorita' procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto
deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da
parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso
di trasmissione a mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30,
nel caso di nomina di ufficio.
Art. 28
(Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)
1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza
ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in
qualunque momento, un difensore di fiducia.
Art. 29
(Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)
1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno
ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi ((...))
disponibili ad assumere le difese di ufficio.
((1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione)).
((2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche)).
((3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello)).
((4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1; b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa; c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze)).
((5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2)).
((6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio)).
((7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita')).
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60)).
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60)).
Art. 30
(Comunicazione al difensore di ufficio)
1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della
individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 ((comma 3)) del
codice.
2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei
casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.
3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il
difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere
l'incarico ((e non ha nominato un sostituto)) deve ((avvisare))
immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni,
affinche' si provveda ((alla sostituzione)).
Art. 31
(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio,
l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita.
Art. 32
(Recupero dei crediti professionali)
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti
professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli
indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da
bolli, imposte e spese.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Art. 32-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 33
(Domicilio della persona offesa)
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato
un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
Art. 34
(Designazione del sostituto del difensore)
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate
nell'articolo 96 comma 2 del codice.
Art. 35
(Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice,
la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve
riportare:
a) il nome e il cognome dell'imputato;
b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la
sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la
corrispondenza si riferisce.
2. Quando mittente e' il difensore, la sottoscrizione e'
autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di
appartenenza o da un suo delegato.
3. Se l'imputato e' detenuto, l'autorita' che ne ha la custodia
appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che gia' reca le
indicazioni suddette, senza che cio' ritardi l'inoltro della
corrispondenza.
4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore,
recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le
disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975
n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice,
quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e
il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo
procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
Art. 36
(Accesso del difensore al luogo di custodia)
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a
custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in
cui la persona stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualita' di difensore, che non risulti in
qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata
a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.
3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi
3 e 4 del codice, copia del relativo decreto e' consegnata a chi
esercita la custodia ed e' da questi esibita all'arrestato, al
fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore
che richiedono il colloquio.
Art. 37
(Procura speciale rilasciata in via preventiva)
1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice puo'
essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualita' in cui si
verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la
procura si riferisce.
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 39
(Autenticazione della sottoscrizione di atti)
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione
della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale
formalita' puo' essere effettuata, oltre che dal funzionario di
cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un
funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal
giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine
forense o da un consigliere da lui delegato.
Art 40
(Copia dell'atto che surroga l'originale mancante)
1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la
cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di
copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto,
smarrito o sottratto.
Art. 41
(Atto ricostituito)
1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del
codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi
dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Art. 42
(Trasmissione a distanza di copia di atti)
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti
dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione a distanza con
mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del
richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova
attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 43
(Autorizzazione al rilascio di copia di atti)
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice
non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al
richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati
di atti.
Art. 44
(Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o
internate)
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste
dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al
piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria
competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di
lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione
puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata
ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso
l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso,
di aver trasmesso il testo originale.
Art. 45
(Relazione nel procedimento in camera di consiglio)
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai
tribunali, la relazione orale e' svolta, appena compiuti gli atti
introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal
presidente.
Art. 45-bis
(Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza).
1. ((Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis)), la
partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza
procedimento in camera di consiglio viene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' sposta dal giudice con ordinanza
o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o
notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,
del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. (27) ((33))
----------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.
----------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L. 24 novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.
Art. 46
(Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e'
trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita'
giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla
esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.
Art. 47
(Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse)
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133
del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute
fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.
Art. 48
(Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti)
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle
ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento
sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della
sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Art. 49
(Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi)
1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o
audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa in un involucro,
sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati gli
estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si
riferiscono le riproduzioni nonche' la data in cui le singole
riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti
possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti
processuali.
Art. 50
(Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento
meccanico)
1. Quando il verbale e' redatto in forma stenotipica o con altro
strumento meccanico, esso puo' essere formato da piu' ausiliari o da
piu' tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice,
ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva
competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata
impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro e'
sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Art. 51
(Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti)
1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico
estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli
atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139
comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta ((al Presidente della Corte di appello)) perche' provveda alla scelta del
personale idoneo.
((2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.))
((3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.))
((3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.))
Art. 52
(Citazione dell'interprete)
1. Con il provvedimento di nomina e' disposta la notificazione
all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti
l'interprete puo' essere citato anche oralmente per mezzo
dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
Art. 53
(Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini
preliminari)
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica
l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico
ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di
provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.
Art. 54
(Copie degli atti da notificare)
1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale
giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello
dei destinatari della notificazione.
2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi
tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in
calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia
giudiziaria, l'atto e' trasmesso all'ufficio di polizia competente
per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari
della notificazione.
Art. 55
(Modalita' di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del
telefono o del telegrafo)
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi
4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo
del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con
l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo
riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli
atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.
Art. 56
(Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore)
1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che
ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta
tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato,
attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.
2. Il difensore indica altresi' se l'atto e' stato spedito in busta
chiusa o in piego.
Art. 57
(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto)
1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e
che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma
dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo
personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti
depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in
apposito registro.
Art. 58
(Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente)
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato
nell'articolo 57 data, ora e modalita' dell'informazione prevista
dall'articolo 156 comma 2 del codice.
Art. 59
(Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non
detenuto)
1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella
relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono
avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone
indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso
deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da
quello del primo accesso.
Art. 60
(Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio
militare)
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a
norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalita' in
apposito registro.
Art. 61
(Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato)
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a
norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorita'
richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte,
gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei
familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite
circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Art. 62
(Indicazione delle generalita' del domiciliatario)
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice,
l'imputato e' tenuto a indicare anche le generalita' del
domiciliatario.
Art. 63
(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice,
all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita'
giudiziaria che procede e' allegata la traduzione nella lingua
ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.
Art. 64
(Comunicazione di atti)
1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue
mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di
cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito
presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che
ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante
trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni
concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col
mezzo piu' celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del
codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna
di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo
ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa
al giudice che ha emesso l'atto.
4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la
copia puo' essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il
funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta,
in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2001, N. 374, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
Art. 66
Procedimento di esclusione del segreto
1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma
1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.
((2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perche' il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.))
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124)).
Art. 67
(Albo dei periti presso il tribunale)
1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in
categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in
medicina legale, psichiatria, contabilita', ingegneria e relative
specialita', infortunistica del traffico e della circolazione
stradale, balistica, chimica, ((analisi e comparazione della grafia)).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto
negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria
attivita' professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le
persone che svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di
parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del
codice.
Art. 68.
(Formazione e revisione dell'albo dei periti)
1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del
presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui
presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il
medesimo tribunale, ((...)) dal presidente del consiglio dell'ordine
forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene
la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da
loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di
cancellazione dall'albo.
3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza
dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per
cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei
requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento
a esercitare l'ufficio di perito.
Art. 69
(Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti)
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione
nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale,
deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal
certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di
residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti
attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione
per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) che si trovano in una delle situazioni di incapacita' previste
dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a
seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo
in cui la persona e' imputata di delitto non colposo per il quale e'
consentito l'arresto in flagranza ovvero e' sospesa dal relativo albo
professionale.
Art. 70
(Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti)
1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto
agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere
applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni
dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non
superiore a un anno o della cancellazione.
2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone
che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per
il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della
scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei
confronti degli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei
requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere e' il comitato previsto dall'articolo 68.
Art. 71
(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)
1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo
a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del
caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68
comma 3.
Art. 72
(Reclamo avverso le decisioni del comitato)
1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni
del comitato puo' essere proposto reclamo sul quale decide una
commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui
distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della
Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio
dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio
professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano
partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti.
Art. 72-bis
(( (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici e' minore, incapace ovvero interdetta per infermita' di mente, il consenso e' prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso e' prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.))
Art. 72-ter
(( (Redazione del verbale delle operazioni). 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici e' fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.))
Art. 72-quater
(( (Distruzione dei campioni biologici). 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione e' effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti. 2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che e' stata pronunciata sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice)).
Art. 73
(Consulente tecnico del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di
regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la
liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le
disposizioni previste per il perito.
Art. 74
(Perizia nummaria)
1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o
di monete metalliche e' nominato perito rispettivamente un tecnico
della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della
direzione generale del tesoro.
2. Se l'autorita' giudiziaria che ha disposto la perizia non ha
sede in Roma, puo' richiedere per il relativo espletamento il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine
l'autorita' rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i
quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli
atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per
l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari
provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.
Art. 75
(Scritture di comparazione)
1. Nei procedimenti per falsita' in atti, il giudice ordina la
presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso
pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio.
Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi e' dubbio sulla
sua autenticita', ordinando, se necessario, atti di perquisizione e
di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso
delle indagini preliminari.
2. Il giudice puo' disporre che l'imputato, se possibile alla
presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo
menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro
interessi per valutare la genuinita' della scrittura.
Art. 76
(Consegna al perito di documenti o di altri oggetti)
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al
perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna
e' redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal
caso, il giudice puo' disporre che dei documenti venga estratta copia
autentica.
Art. 77
(Attivita' di investigazione della polizia in materia di armi e di
sostanze stupefacenti)
1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria puo' essere
autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della
perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze
equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione
nonche' alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che
tale attivita' non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o
delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione puo' essere concessa
anche dopo che e' stata disposta la confisca e la distruzione ovvero
dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha
avuto luogo.
2. Dopo il provvedimento di archiviazione perche' e' ignoto
l'autore del reato ovvero dopo che la sentenza e' divenuta
inoppugnabile, il giudice puo' autorizzare il dirigente del servizio
di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate
nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne
determinano modifiche o alterazioni.
3. In ogni stato e grado del processo, il giudice puo' autorizzare
il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini
previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope
sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel
relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura
presunta della sostanza prelevata.
4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e
delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 e' redatto verbale a cura del
pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.
Art. 78
(Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero)
1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da
autorita' giudiziaria straniera puo' essere acquisita a norma
dell'articolo 238 del codice.
2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono
essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi
consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi,
compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.
Art. 79
(Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali)
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da
persona dello stesso sesso di quella che vi e' sottoposta, salvi i
casi di impossibilita' o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni
sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Art. 80
(Esecuzione di perquisizioni locali)
((1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.))
2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del
codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la
cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e
di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del luogo dove e'
stata eseguita la perquisizione.
Art. 81
(Redazione del verbale di sequestro)
1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose
sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e
l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi
procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse sono rinchiuse
in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il
provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del
codice puo' essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche
da chi ha provveduto al sequestro. Quando e' nominato un custode,
questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il
verbale. L'inosservanza di queste formalita' non esime il custode,
che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla
relativa responsabilita' disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono
rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al quale si
riferiscono.
Art. 82
(Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate)
1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale
la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a
cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui
appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome e'
stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni
ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui
sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i
sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione
delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria.
Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione
di sigilli e' redatto verbale.
3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le
disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose
sequestrate.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal
comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del
codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero,
sono depositate nella cancelleria ((...)) del tribunale e annotate
nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresi' agli
adempimenti previsti dall'articolo 83.
Art. 83
(Vendita o distruzione delle cose deperibili)
1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del
codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche
a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea
o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle
operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti.
3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni
indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando
cio' e' possibile, dando avviso al difensore.
Art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 85
(Restituzione con imposizione di prescrizioni)
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite
previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorita'
giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione
impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a
garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute,
l'autorita' giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3
del codice qualora ne ricorrano le condizioni.
Art. 86
(Vendita o distruzione delle cose confiscate)
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata
ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica
destinazione.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la
vendita non e' opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la
cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la
polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 88
(Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca
confiscati)
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui e' stata
accertata la falsita' e ordinata la confisca, sono trasferiti
rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione
della tesoreria provinciale piu' vicina, a cura della cancellieria
del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che
questo e' divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e
agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei
quali e' stata ordinata la confisca.
Art. 89
(Verbale e nastri registrati delle intercettazioni)
1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1
del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha
disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di
cessazione della intercettazione nonche' i nominativi delle persone
che hanno preso parte alle operazioni.
2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite
custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul
quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il
numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle
persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il
numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta
dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5
del codice.
Art. 90
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI
Art. 91
(Giudice competente in ordine alle misure cautelari)
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i
provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo
la rispettiva competenza, ((dal tribunale in composizione collegiale o monocratica)), dalla corte di assise, dalla corte di appello o
dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e
prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del
codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la
pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato.
Art. 92
(Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare)
1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare e' immediatamente
trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere
all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al
pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura
l'esecuzione.
Art. 93
(Deposito del verbale di interrogatorio)
1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare e' trasmesso al pubblico ministero. I difensori
hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 94
(Ingresso in istituti penitenziari)
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non
puo' ricevere ne' ritenervi alcuno se non in forza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di consegna
da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
((1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti. 1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in liberta' del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perche' provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. 1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti)).
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari
di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto in
flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del
codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che
abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i
quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorita'
giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si
sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o
di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre
copia dell'ordine di esecuzione.
Art. 95
(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per
misura di sicurezza)
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti
di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone
il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto
dall'articolo 286 del codice.
Art. 96
(Separazione degli imputati detenuti)
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso
procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti
separati tra loro, se l'autorita' giudiziaria abbia cosi' ordinato.
In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta
sempre che lo consentano le possibilita' dell'istituto.
Art. 97
(Comunicazioni al servizio informatico)
1. I provvedimenti con i quali e' disposta una misura cautelare
personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che
li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del
ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione.
La stessa comunicazione e' altresi' data quando e' dichiarato lo
stato di latitanza.
2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione
prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia
al quale il fermato o l'arrestato e' consegnato.
3. Deve essere altresi' data immediata comunicazione al servizio
previsto dal comma 1 del provvedimento con cui e' ordinata la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonche' di ogni
provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari
personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria
dell'autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento.
Art. 97-bis.
(((Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare con provate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalita' per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte)).
Art. 98
(Cessazione delle misure cautelari estinte)
1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere
liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma
dell'articolo 306 del codice, ordina al direttore dell'istituto di
custodia l'immediata dimissione. L'ordine e' trasmesso con urgenza.
2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il
provvedimento previsto dal comma 1 e' trasmesso, con urgenza, al
direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato e'
ricoverato nonche' alla polizia giudiziaria incaricata della
custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo
161 comma 3 del codice.
3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle
misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con
urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che
all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare
l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel
caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, la comunicazione della cessazione deve essere data,
oltre che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria
competente.
4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e
delle misure interdittive, il giudice dispone la comunicazione del
provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente,
all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero
a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via
ordinaria.
Art. 99
(Inammissibilita' della richiesta di riesame)
1. La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del codice si applica
anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del
codice.
Art. 100
(Trasmissione degli atti in caso di impugnazione)
1. Quando e' impugnato un provvedimento concernente la liberta'
personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria
procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente
gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza
assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo
alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione
previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.
Art. 101
(Termine per la decisione sulla richiesta di riesame)
1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se
l'udienza e' rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4 del codice,
il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre
nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della
cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
2. Quando l'imputato e' detenuto o internato in luogo posto fuori
del circondario del tribunale competente, il termine previsto
dall'articolo 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui
pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di
sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il
magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni
dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli
atti al tribunale con il mezzo piu' celere.
Art. 102
(Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione)
1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione e'
presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui
distretto e' stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di
archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza
emessa dalla corte di cassazione, e' competente la corte di appello
nel cui distretto e' stato emesso il provvedimento impugnato.
Art. 102-bis.
(( (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione). 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per cio' stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di' non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione)).
Art. 103
(Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo)
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro
conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del
conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o
diritto, salva l'azione contro il condannato.
Art. 104
(( (Esecuzione del sequestro preventivo). 1. Il sequestro preventivo e' eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92)).
Art. 104-bis
(( (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente)).
Art. 105
(Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le
indagini preliminari)
1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono
stabiliti i casi e le modalita' di registrazione e di custodia dei
provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VIII
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 106
(Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto
denuncia di reato)
1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il
procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile
o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione
delle indagini preliminari.
Art. 107
(Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della
mancata identificazione dell'autore del reato)
1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela
ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorita'
davanti alla quale la denuncia o la querela e' stata presentata o
proposta. L'attestazione puo' essere apposta in calce alla copia
dell'atto.
2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e
il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero
attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla
quale il reato e' attribuito, sempre che cio' non pregiudichi l'esito
delle indagini.
Art. 107-bis
(( (Denunce a carico di ignoti) 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili)).
Art. 108
(Denunce e altri documenti anonimi)
1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono
stabilite le modalita' di conservazione delle denunce anonime e degli
altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel
procedimento.
Art. 108-bis.
(( (Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato). 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo. 2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e di trasmissione.))
Art. 109
(Ricezione della notizia di reato)
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti
che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono
pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore
della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle
notizie di reato.
Art. 110
(Richiesta dei certificati)
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e'
attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335
del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
c) il certificato ((del casellario dei carichi pendenti)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)).
Art. 110-bis.
(( (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). 1. Quando vi e' richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta e' positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione)).
Art. 111
(Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere)
1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico
ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando
le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorita'
competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.
Art. 112
(Attivita' della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di
procedibilita)
1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico
ministero l'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del
codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei
delitti indicati nell'articolo ((407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) )) la comunicazione e' data immediatamente anche in forma
orale. La documentazione delle attivita' compiute e' prontamente
trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.
Art 113
(Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)
1. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, gli atti previsti
dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere
compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art 114
(Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo
356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta
alle indagini, se presente, che ha facolta' di farsi assistere dal
difensore di fiducia.
Art. 115
(Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria)
1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice
contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia
giudiziaria che ha compiuto le attivita' di indagine, del giorno,
dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione
succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero
quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la
polizia giudiziaria annota altresi' le relative generalita' e le
altre indicazioni personali utili per la identificazione.
((1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita' di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attivita' medesime)).
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma
dell'articolo 357 del codice e' conservata presso l'ufficio di
polizia giudiziaria.
Art. 116
(Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di
reato)
1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il
procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo
ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalita' previste
dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente
probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per
l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il
cadavere sia esposto nel luogo pubblico a cio' designato e,
occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli
oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti
casi la sepoltura non puo' essere eseguita senza l'ordine del
procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere puo' essere ordinato, con le
dovute cautele, dall'autorita' giudiziaria se vi sono gravi indizi di
reato.
Art. 117
(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose
o delle persone)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si
applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina
modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere
l'atto non ripetibile.
Art. 118
(Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari)
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali
i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo
separato; sulla copertina del fascicolo e' segnata la data del
deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine
fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
Art. 118-bis
(Coordinamento delle indagini).
((1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.))
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione
prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a
indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia
al procuratore generale del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e'
stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale
presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della
Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della
Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa
dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di
intesa tra loro.
Art. 119
(Annotazione di atti del pubblico ministero)
1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
115 comma 1.
Art. 120
(Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo)
1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono
provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da
quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il
fermo e' stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi
provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia
giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione
previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.
Art. 121
(Liberazione dell'arrestato o del fermato)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il
fermato sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non
dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive.
2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel
fissare l'udienza di convalida, ne da' avviso, senza ritardo, anche
alla persona liberata.
Art. 122
(Trasmissione della richiesta di convalida)
1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del
codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di
arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che
l'arrestato o il fermato e' stato tempestivamente condotto nel luogo
di custodia; trasmette altresi' il decreto di fermo emesso a norma
dell'articolo 384 comma 1 del codice.
Art. 123
(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche' dagli articoli
449 comma 1 e ((558)) del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia,
quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il
giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato
per la comparizione davanti a se'.
Art. 124
(Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio)
1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente
probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono
comparire per l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a
una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.
Art. 125
(Richiesta di archiviazione)
1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di
archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato
perche' gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono
idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Art. 126
(Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il
pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini
preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona
offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del
medesimo articolo.
Art. 127
(Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale)
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al
procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle
notizie di reato contro persone note per le quali non e' stata
esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il
termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.
Art. 128
(Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato
accoglimento della richiesta di archiviazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il
giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il
decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono
enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a),
b), c) del codice.
Art. 129
(Informazioni sull'azione penale)
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato
dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa
l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia
dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai
servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne
da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un
ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione
e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un
danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore
generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
((3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.))
Art. 130
(Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la
richiesta di rinvio a giudizio)
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano piu' persone o
piu' imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto
dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi
indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle
imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero puo', a fini di indagine,
trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al
giudice.
Art. 130-bis.
(( (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice)).
Art. 131
(Deposito degli atti per l'udienza preliminare)
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione
dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli
atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e
di estrarre copia degli atti suddetti.
Art. 131-bis.
(( (Liberazione dell'imputato prosciolto). 1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.))
Art. 132
(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al
tribunale)
1. Quando la corte di assise o il tribunale e' diviso in sezioni,
il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della
sezione davanti alla quale le parti devono comparire.
2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla
richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con
mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio
superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e,
quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone
il giudizio.
Art. 132-bis.
(( (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica; b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.))
Art. 133
(Notificazione del decreto che dispone il giudizio)
1. Il decreto che dispone il giudizio e' notificato, a norma
dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private
non presenti all'udienza preliminare.
((1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383)).
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO IX
DISPOSIZIONI
RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 134
(Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato
non comparso)
1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato e' notificata per
estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito
della sentenza medesima.
Art. 134-bis
(( (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.))
Art. 135
(( (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero)).
Art. 136
(Limiti all'effetto estintivo)
1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del
codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena e'
stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
Art. 137
(Concorso formale e continuazione)
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con
piu' sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice
penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2
del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui e'
divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato e'
applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena e'
applicata su richiesta delle parti e altri reati.
Art. 138
(Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio
direttissimo)
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato
di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il
fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice.
Quando l'imputato e' presentato davanti al giudice del dibattimento
per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo
medesimo e' formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico
ministero presente all'udienza.
Art. 139
(Facolta' dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso
con la richiesta di giudizio immediato)
1. Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice, le
parti e i difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre
copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del
fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 del codice.
Art. 140
(Facolta' dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso
con la richiesta di decreto penale di condanna)
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i
difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo
trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO X
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE
Art. 141
(Procedimento di oblazione)
1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini
preliminari ((...)), il pubblico ministero la trasmette, unitamente
agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di
decreto penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i
presupposti, che ha facolta' di chiedere di essere ammesso
all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e' ammessa
l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel
decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facolta'
dell'imputato.
4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito
il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia
ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al
pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con
ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.
Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda e'
stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli
atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro
caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. ((Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice)).
((4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato)).
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO
Art. 142
((Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso))
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356)).
2. Quando per le notificazioni ((dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice)) e' richiesto l'ufficiale giudiziario,
le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo
utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche'
del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalita' e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice
davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
((d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;))
e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a
legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma
dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della
polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire
centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla
rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato
causa.
4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di
citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c),
d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.
Art. 143
(Rinnovazione della citazione a giudizio)
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui
occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la
relativa notificazione, vi provvede il presidente.
Art. 144
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 145
(Comparizione dei testimoni, periti, consulenti
tecnici e interpreti)
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti
citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il
presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, puo'
stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Art. 145-bis
(( (Aule di udienza protette). 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando e' necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile individuata nel distretto di corte d'appello piu' vicino. 2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.))
Art. 146
(Aula di udienza dibattimentale)
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al
pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di
fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei
propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio
delle persone da sottoporre ad esame e' collocato in modo da
consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal
giudice che dalle parti.
Art. 146-bis
(Partecipazione al dibattimento a distanza).
1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, ((nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4)) del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi
titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine
pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolari complessita' e la
partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel
suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei
confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso
distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 341,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4.
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche
d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con
decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal
giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima
dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della
custodia, con modalita' da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento
e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno
e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire
gli altri.
4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere
presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo
sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e'
equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e'
presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita'
dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio
dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi'
della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo
periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele
adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove
si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo
difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad
esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente,
puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato,
in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto
tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di
investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai
fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione
dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua
persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti,
dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto. (27) (33)
----------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1 che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L. 24 novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.
Art. 147
(Riprese audiovisive dei dibattimenti)
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con
ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare in tutto o in
parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la
trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purche' non
ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o
alla decisione.
2. L'autorizzazione puo' essere data anche senza il consenso delle
parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante
alla conoscenza del dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei
commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti,
testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro
soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o
la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le
trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma
dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.
Art. 147-bis.
(Esame ((degli operatori sotto copertura,)) delle persone che
collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso).
1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o
provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della
persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le
misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
((1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile)).
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il
presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che
l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che
assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo
dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato
dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel
luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le
generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute
nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova.
Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la
presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza
secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi:
((a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;))
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e'
stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale
caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma
a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone
indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede
per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi
e' stata separazione dei procedimenti.
((c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile)).
5. Le modaiita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate,
a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata
disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del
codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la
comparizione della persona da sottoporre ad esame. (27) (33)
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L. 24 novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.
Art. 147-ter
(Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la
giustizia).
1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della
persona nei cui confronti e' stato emesso il decreto di cambiamento
delle generalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione
del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile,
ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento
coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.
2. Durante tutto il tempo in cui la persona e' presente nell'aula
di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma
dell'articolo 473, comma 2, del codice.
3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il
giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile. (27) ((33))
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L. 24 novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.
Art. 148
(Eliminazione di atti dal fascicolo
per il dibattimento)
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice
ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del
codice sono restituiti al pubblico ministero.
Art. 149
(Regole da osservare prima dell'esame testimoniale)
1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della
udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa
comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti
tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere
altrimenti informata di cio' che si fa nell'aula di udienza.
Art. 150
(Esame delle parti private)
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo
503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle
prove a carico dell'imputato.
Art. 151
(Assunzione di nuove prove)
1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice
dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine
previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove sono state
richieste dalle parti.
2. Quando e' stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il
presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte
che deve condurre l'esame diretto.
Art. 152
(Facolta' delle parti nel caso di perizia
disposta nel dibattimento)
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma
dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facolta' di
presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri
consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.
Art. 153
(Liquidazione delle spese processuali in favore
della parte civile)
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono
liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile
presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.
Art. 154
(Redazione non immediata dei motivi
della sentenza)
1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il
presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o
designa un estensore tra i componenti del collegio.
2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il
quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne da' lettura al
collegio, che puo' designare un altro estensore.
3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, e'
consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.
4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza
dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.
((4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura)).
Art. 154-bis.
(((Liberazione dell'imputato prosciolto). 1. L'imputato detenuto e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa. 2. L'imputato prosciolto e la persona di cui e' comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalita' conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.))
Art. 154-ter
(( (Comunicazione della sentenza). 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XII
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL PRETORE
Art. 155
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 156
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 157
(Ulteriori indagini. Avocazione)
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le
indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne
informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi,
se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a
norma dell'articolo 414 del codice.
2. Quando e' accolta la richiesta del procuratore generale, le
nuove indagini restano avocate. ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990,
n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 158
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 159
(Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto
di citazione a giudizio)
1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti
speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare
applicazione nel caso concreto.
((2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma" 1, del codice)).
Art. 160
(Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del
procedimento speciale)
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio
ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a
decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e'
proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico
ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)).
Art. 161
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 162
(Delega delle funzioni di pubblico ministero
in udienza dibattimentale)
1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio
1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione
in apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere
conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di
convalida.
3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso
all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato
ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero
delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della
Repubblica.
4. Il ((giudice)), nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere
l'udienza per il tempo strettamente necessario.
Art. 163
(Presentazione dell'arrestato per la convalida)
1. Nel caso previsto dall'articolo ((558)) comma 1, la
presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il
contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica con
l'atto mediante il quale formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico
ministero presente all'udienza.
Art. 163-bis.
(( (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.))
Art. 163-ter.
(( (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XIII
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI
Art. 164
(Deposito delle copie dell'atto di impugnazione
e formazione dei relativi fascicoli)
1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione
occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del
codice.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto
di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di
ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore
generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la
cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato
l'impugnazione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre
fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli
contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti
di impugnazione.
Art. 165
(Annotazione della impugnazione in calce
al provvedimento impugnato)
1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce
al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta
e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice
dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
Art. 166
(Comunicazione al procuratore generale
dell'appello dell'imputato)
1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del
procuratore generale, l'appello dell'imputato e' comunicato anche al
procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.
Art. 167
(Nuovi motivi della impugnazione gia' proposta)
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le
disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere
specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581
comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
Art. 168
(Disposizione di rinvio)
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
Art. 169
(Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione)
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei
termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se
accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini
in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e'
fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono
rinunciare agli avvisi.
Art. 169-bis
(( (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilita' dei ricorsi). 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione)).
Art. 170
(Sezioni unite)
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della
corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono
composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio e'
presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.
Art. 171
(Questione dedotta nel corso della discussione)
1. Se una questione e' dedotta per la prima volta nel corso della
discussione, il presidente puo' concedere nuovamente la parola alle
parti gia' intervenute.
Art. 172
(Restituzione alla sezione di ricorsi gia' rimessi
alle sezioni unite)
1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente
della corte di cassazione puo' restituire alla sezione il ricorso
qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla
medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.
2. In nessun caso puo' essere restituito il ricorso che, dopo una
decisione delle sezioni unite, e' stato rimesso da una sezione della
corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar
luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.
Art. 173
(Motivazione della sentenza. Enunciazione
del principio di diritto)
1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso
sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia
specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio
deve uniformarsi.
3. Quando il ricorso e' stato rimesso alle sezioni unite, la
sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la
decisione.
Art. 174
(Rettifiche e integrazioni alla motivazione)
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla
redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di
cassazione in camera di consiglio. Quando cio' non e' possibile,
provvede un consigliere che puo' anche essere diverso da quello
precedentemente designato per la redazione della motivazione.
Art. 175
(Determinazione del giudice di rinvio)
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di
appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il
tribunale piu' vicino, si tiene conto della distanza chilometrica
ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto
o, rispettivamente, del circolo o del circondario.
Art. 176
(Rilascio dei documenti da unire alla domanda
di riparazione dell'errore giudiziario)
1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore
giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati
gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di
bollo.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XIV
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL GIURI' D'ONORE
Art. 177
(Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore)
1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di
deferire a un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto
s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la
nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.
2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti
interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto
al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giuri' il
relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.
3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti
il giuri' puo' essere fatta dal presidente del tribunale.
4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti
il giuri' puo' essere fatta da associazioni legalmente riconosciute
come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in
appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal
presidente del tribunale.
5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei
componenti il giuri', il presidente del tribunale o le associazioni
provvedono alla loro sostituzione.
Art. 178
(Componenti del giuri' d'onore.
Termine per la pronuncia del verdetto)
1. Il giuri' d'onore si compone di uno o piu' membri in numero
dispari.
2. Il giuri' deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi
dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi
motivi puo' prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.
Art. 179
(Procedimento davanti al giuri' d'onore)
1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche.
2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio'
che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per
riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti
concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono
applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.
4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua
iniziativa, sentire testimoni.
5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati
nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni
alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli,
salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri
accertamenti.
Art. 180
(Sanzioni pecuniarie)
1. I componenti del giuri' che violano gli obblighi stabiliti
dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere
condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei modi indicati
nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,
puo' essere condannato al pagamento di una somma da lire
venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa
delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal
presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro
esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le
disposizioni dell'articolo 664 del codice.
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA ESECUZIONE
Art. 181
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 182
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 183
(Richiesta di applicazione di pena accessoria)
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria
predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico
ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se
non si e' provveduto con la sentenza di condanna.
Art. 183-bis
(( (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))
Articolo 183-ter.
(( (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.))
Art. 184
(Forma dei provvedimenti che applicano
altre sanzioni pecuniarie)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti
dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185
(Assunzione delle prove nel procedimento
di esecuzione)
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666
comma 5 del codice, procede senza particolari formalita' anche per
quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento
della perizia.
Art. 186
(Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato)
1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono
allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del
codice, sono acquisite di ufficio.
Art. 187
(Determinazione del reato piu' grave)
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del
reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera
violazione piu' grave quella per la quale e' stata inflitta la pena
piu' grave, anche quando per alcuni reati si e' proceduto con
giudizio abbreviato.
Art. 188
(Concorso formale e reato continuato nel caso di piu' sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di piu'
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione
l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato
continuato, quando concordano sulla entita' della sanzione
sostitutiva o della pena ((detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice)). Nel
caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene
ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Art. 189
(Comunicazione dei provvedimenti del giudice
di sorveglianza)
1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di
sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in
cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza
ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al
pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di
condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti
esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di
sicurezza.
Art. 190
(Prescrizioni per la persona sottoposta
a liberta' vigilata)
1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle
quali deve attenersi la persona sottoposta a liberta' vigilata a
norma dell'articolo 228 del codice penale.
2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che e'
consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di
presentarla ad ogni richiesta dell'autorita'. In caso di
irreperibilita', il magistrato di sorveglianza provvede a norma
dell'articolo 231 del codice penale.
3. Il vigilato non puo', senza autorizzazione del magistrato di
sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune
diverso e deve informare gli organi ai quali e' stata affidata la
vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.
4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva
irreperibilita' e di altre trasgressioni, il magistrato di
sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.
5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 e' comunicata agli
organi e alle persone cui e' affidata la vigilanza a norma degli
articoli 228 e 232 del codice penale nonche' al centro di servizio
sociale.
6. La vigilanza e' esercitata in modo da non rendere difficoltosa
alla persona che vi e' sottoposta la ricerca di un lavoro e da
consentirle di attendervi con la necessaria tranquillita'.
Art. 191
(Applicazione del divieto di soggiorno)
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il
divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233
del codice penale e' immediatamente comunicato dalla cancelleria agli
organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si
riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno
rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti
conseguenti.
Art. 192
(Annotazione del decreto di grazia)
1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma
4 del codice provvede senza ritardo affinche' il decreto di grazia
sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di
condanna.
Art. 193
(Annotazione del provvedimento di riabilitazione
e di revoca delle sentenze di condanna)
((1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, e' annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa.)) Allo stesso modo si
procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli
669 e 673 del codice.
Art. 194
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
Art. 195
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
Art. 196
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
Art. 197
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
Art. 198.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12))
Art. 199
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 200
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE
AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITA' STRANIERE
Art. 201
(Traduzione delle domande provenienti
da un'autorita' straniera)
1. Le domande provenienti da un'autorita' straniera nonche' i
relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in
lingua italiana.
Art. 202
(Consenso dell'interessato alla estradizione
per l'estero)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il
consenso dell'interessato alla estradizione e' prestato davanti al
presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie
previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale e' compilato in due
originali, uno dei quali e' trasmesso senza ritardo, a cura della
cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Art. 203
(Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia
in merito alla estradizione)
1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e
giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della
sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza
della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia
e giustizia copia della sentenza della corte di appello non piu'
soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di
cassazione.
Art. 204
(Comunicazioni all'autorita' giudiziaria
che ha trasmesso la rogatoria all'estero)
1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice
devono pervenire all'autorita' giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero
dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del
codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive
date di inoltro e di emissione.
Art. 204-bis.
(( (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia)).
Art. 205
(Richiesta del testo di leggi straniere)
1. L'autorita' giudiziaria, per ragioni di ufficio, puo' richiedere
al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
Art. 205-bis.
(( (Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). 1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.))
Art. 205-ter.
(( (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis. 2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice. 5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis)).
TITOLO I
CAPO XVII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 206
(Regolamento ministeriale)
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le
disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli
altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli
uffici giudiziari penali;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non
disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo
199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di
Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del
parere. ((32))
-------------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che le disposizioni del presente articolo sono modificate
conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000.
TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 207
(Ambito di applicazione delle disposizioni
del codice)
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti
relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo
quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
Art. 208
(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni
del codice e del codice abrogato)
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o
disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito
agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la
corrispondente materia.
Art. 209
(Corrispondenza tra uffici e organi del codice
e del codice abrogato)
1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con
la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende
riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice
attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.
Art. 210
(Competenza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che
regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla
disciplina del codice nonche' le disposizioni che prevedono la
competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti
costituenti reato.
Art. 211
(Rapporti tra azione civile e azione penale)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice,
quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del
processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un
processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino
alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una
sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e'
gia' stata esercitata l'azione penale.
Art. 212
(Costituzione di parte civile e intervento
nel processo)
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte
civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi
indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento
nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94
del codice.
2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942
n. 267.
Art. 213
(Responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti e provvisoria esecuzione)
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5 - bis del
decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26
febbraio 1977 n. 39.
Art. 214
(Arresto o cattura da parte di organi
che non esercitano funzioni penali)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non
esercitano funzioni penali.
Art. 215
(Rilascio del passaporto)
1. E' abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge 21
novembre 1967 n. 1185.
Art. 216
(Modalita' di esecuzione della custodia cautelare,
delle pene e delle misure di sicurezza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che
prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia
cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti
penitenziari.
Art. 217
(Applicazione provvisoria di pene accessorie)
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che prevede
l'applicazione provvisoria di pene accessorie.
Art. 218
(Ipoteca legale)
1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono
l'ipoteca legale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre
disposizioni di legge e' sostituita con il sequestro conservativo
secondo le norme del codice.
Art. 219
(Associazioni segrete)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge
25 gennaio 1982 n. 17.
Art. 220
(Attivita' ispettive e di vigilanza)
1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste
da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire
per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice.
Art. 221
(Modalita' particolari per la denuncia
delle notizie di reato)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che
prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli 331 e
347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria
ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita'
che a quella abbia l'obbligo di riferire.
Art. 222
(Investigatori privati)
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori
privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate
((nell'articolo 327-bis del codice)) e' rilasciata dal prefetto agli
investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza
professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto
18 giugno 1931 n. 773, l'incarico e' iscritto in uno speciale
registro, in cui sono annotate:
a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del
conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si
applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno
1931 n. 773.
((4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente)).
Art. 223
(Analisi di campioni e garanzie per l'interessato)
1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste
da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le
quali non e' prevista la revisione, a cura dell'organo procedente e'
dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e
del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o
persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare
alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230
del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa
sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della
revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del
giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verra' effettuata
all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle
operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di
assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230
del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di
analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che
siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.
Art. 224
(Violazione del foglio di via da parte dello straniero)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 che prevedono l'arresto dello
straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani
dall'itinerario prescritto.
2. Se l'arresto e' convalidato e ricorre taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 lettere a) e c) del codice
ovvero concreto pericolo di fuga, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 280 del codice il giudice, su richiesta del pubblico
ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva.
3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma
2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti
dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con la reclusione
non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle
misure non puo' comunque superare il termine di tre mesi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il
termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.
Art. 225
(Perquisizioni domiciliari)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7
gennaio 1929 n. 4.
Art. 226
(( (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. 2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni. 3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. 4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate)).
Art. 227
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309))
Art. 228
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309))
Art. 229
(Disposizioni speciali in tema di sequestri)
1. Continuano a osservarsi, se piu' brevi, i termini previsti da
leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro
effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida.
In ogni caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il
procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal
codice.
Art. 230
(Fermo, arresto e cattura)
1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche
quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi
di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel
massimo a tre anni.
2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla
cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali
e' previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio, il
riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati
o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d),
f), i) del codice nonche', se la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere c),
g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento e' fatto a reati per i
quali e' previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso
deve intendersi operato ai delitti indicati nell'articolo 280 del
codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente
comma.
3. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e l'articolo unico
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980 n.
575.
Art. 231
(Esercizio dell'azione penale da parte di organi
diversi dal pubblico ministero)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal
pubblico ministero.
Art. 232
(Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a
procedere e provvedimento di archiviazione)
1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma
del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai
provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di
procedibilita' o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle
sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.
Art. 233
(Giudizio direttissimo)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da
quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566
del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i
reati commessi con il mezzo della stampa. ((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991,
n. 68 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 234
(Richiesta di sanzioni sostitutive
da parte dell'imputato)
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati
gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 235
(Violazioni di leggi finanziarie)
1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie
continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7
gennaio 1929 n. 4.
Art. 236
(Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza)
1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza
della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al
servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza.
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza
continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26
luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del
titolo II della stessa legge. ((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in
G.U. 1a s.s. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui
non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di
procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del
magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione
il periodo trascorsoin permesso-premio.
Art. 237
((ARTICOLO ABROGATO DALA D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
Art. 238
(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le
indagini preliminari nei procedimenti di assise)
1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini
preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del
codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le
indagini preliminari. ((E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.))
2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa
al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di
giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del
dibattimento.
3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n.
1324.
Art. 239
(Interruzione della prescrizione)
1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le
misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o
dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o
al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere
l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di
fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il
giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la
decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la
presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto
che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio
e il decreto di citazione a giudizio".
Art. 240
(Trattamento sanitario del detenuto)
1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge
26 luglio 1975 n. 354 e' adottato con ordinanza dal giudice che
procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.
2. Il provvedimento e' revocato appena sono cessate le ragioni che
lo hanno determinato e puo' essere modificato per garantire le
esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la
revoca e per la modifica e' determinata a norma del comma 1.
Art. 240-bis
(( (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). 1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale. Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione. La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale. Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate."))
TITOLO III
NORME TRANSITORIE
Art. 241
(Procedimenti in corso che si trovano in una fase
diversa da quella istruttoria)
1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data e'
stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi
sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza
di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto
penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio direttissimo.
Art. 242
(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme
anteriormente vigenti)
1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresi':
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione del quale e'
previsto il deposito e il fatto e' stato contestato all'imputato
ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e' stato
eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del codice
abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b)
ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati
ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata
in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31
dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il decreto di citazione a
giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non e' stato
disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i
successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue
conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti
previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di
proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione e'
ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si
tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del
codice, alla data del 30 giugno 1997, il giudice istruttore entro
cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al
pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istrutture
pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a
giudizio. ((26))
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31
dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in corso, il pretore entro
trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di
citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il
giudizio direttissimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 27 giugno 1997, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai
procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli
articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.
Art. 243
(Revoca delle sentenze di proscioglimento)
1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei
procedimenti indicati nell'articolo 242 comma 1 possono essere
revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V
del codice.
2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento
si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia
giudiziaria e gli atti istruttori gia' compiuti sono considerati ad
ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari
((...)) ((; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.))
Art. 244
(Disciplina applicabile in caso di regressione
dei procedimenti alla fase istruttoria)
((1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:))
a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui
e' effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto
dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del
provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la
trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullita' relative verificatesi nel corso dell'istruzione
si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle
indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona
offesa.
2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242
commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il
pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello,
che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che
hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 245
(Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti
che proseguono con le norme anteriormente vigenti)
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.
2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articolo 104;
b) articolo 192;
c) articolo 200;
d) articolo 207;
e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella
fase istruttoria;
f) articolo 298;
g) articoli 314 e 315;
h) articolo 476 comma 2;
i) articolo 486 comma 5;
l) articolo 508 commi 1 e 2;
m) articolo 564;
n) articolo 578;
o) articolo 586;
p) articolo 597 commi 4 e 5;
q) articolo 599.
Art. 246
(Questioni pregiudiziali)
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le
disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e'
stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu'
consentita, la relativa ordinanza e' revocata.
Art. 247
(Giudizio abbreviato)
1. Prima che siano state compiute le formalita' di apertura del
dibattimento di primo grado, l'imputato puo' chiedere, nella forma
prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo sia definito
allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice. ((3))
2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le
formalita' di apertura del dibattimento se gia' iniziate, ne da'
avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi
esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il
giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con
ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e
dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni;
l'imputato puo' chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni
del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La sentenza
ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile
ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le
disposizioni previste dall'articolo 443 del codice. ((3))
3. Il giudice, se non vi e' il consenso del pubblico ministero o se
ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia
ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie.
((3))
4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 e' formulata nel corso
dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice
istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta e'
depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se
esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore
unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del
pretore il consenso e' espresso dal pubblico ministero indicato
nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni
caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2
e 3.
5. Quando si procede a carico di piu' imputati o per piu'
imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo
stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle
imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la
separazione dei procedimenti.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio-8 febbraio 1990,
n. 66 (in G.U. 1a s.s. 14/2/1990, n. 7), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero,
in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2,
del codice di procedura penale del 1988.
Art. 248
(Applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. Prima che siano compiute le formalita' di apertura del
dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta non e' formulata in
udienza, il giudice ne da' avviso all'altra parte che, nei cinque
giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e
il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446
commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma
dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che ne sussistano i
presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2
del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444
comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia sentenza, il
giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.
2. Se la richiesta e' formulata nel corso dell'istruzione, la
competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 447 del
codice. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta
dell'imputato e' depositata presso la segreteria del pubblico
ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al
giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti
emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero
ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza
prevista dall'articolo 444 del codice, notifica all'imputato avviso
di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se
l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero
trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al
giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del
presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il
consenso o il dissenso motivato e' espresso dal pubblico ministero
indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice.
3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5.
4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a
norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima
e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e
sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste
dall'articolo 247 e dal presente articolo.
Art. 249
(Procedimento per decreto)
1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore puo'
applicare una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo
edittale.
2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura
dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero puo'
chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei
casi previsti dall'articolo 459 del codice, anche per una pena
diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. Se il giudice
accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede
secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per
l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice
abrogato.
Art. 250
(Disciplina delle misure cautelari, del fermo,
dell'arresto e delle pene accessorie)
1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice puo'
procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal
codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto
possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli
articoli 273, 274 e 280 del codice.
2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente
alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non
ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1
ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida
dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati
per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza.
3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi
esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione
della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del
codice e' fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il
provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a fissare il
suddetto termine e' il giudice che procede o, nel corso
dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del
pubblico ministero o del pretore.
4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione
delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato
nel comma 3 puo' disporre in sostituzione di esse, qualora ne
ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III
del titolo I del libro IV del codice.
Art. 251
(Durata delle misure cautelari e restituzione
della cauzione)
1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in
stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice
sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della
custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme
del codice abrogato.
2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice
abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del
codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un
periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del
codice.
3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata
pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista
dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione e'
restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori
sono liberati.
Art. 252
(Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato)
1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermita' di mente
sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale
infermita' e' accertata successivamente alla data di entrata in
vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli
articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.
2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del
codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.
Art. 253
(Trasferimento delle funzioni della sezione
istruttoria)
1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione
istruttoria sono esercitate dalla corte di appello.
Art. 254
(Formule di proscioglimento)
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo
con le formule previste dal codice.
Art. 255
(Ricorso immediato per cassazione)
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado
puo' proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 569 del codice.
Art. 256
(Criteri per il rinvio a giudizio)
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonche'
l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico
ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli
elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito
della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.
Art. 257
(Criteri per l'emissione delle sentenze
di proscioglimento)
1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di
proscioglimento ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del
codice abrogato, il giudice puo' tenere conto delle diminuzioni di
pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni
dell'articolo 69 del codice penale.
Art. 258
(( (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi. 3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1. 4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.))
Art. 259
(Disciplina della competenza e della riunione
dei procedimenti)
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per
territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati
commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non puo' essere disposta e la connessione non opera
tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice
abrogato e quelli per i quali si applica il codice.
Art. 260
(Esecuzione)
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le
disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi
anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i
procedimenti gia' iniziati a tale data, ferma restando la competenza
del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.
Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un
magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.
Tabella A
=====================================================================
Dal distretto di | Al distretto di
_________________________________|___________________________________
Roma | Perugia
Firenze | Genova
Genova | Torino
Torino | Milano
Milano | Brescia
Brescia | Venezia
Venezia | Trento
Trento | Trieste
Trieste | Bologna
Bologna | Ancona
Ancona | L'Aquila
L'Aquila | Campobasso
Campobasso | Bari
Bari | Lecce
Lecce | Potenza
Potenza | Catanzaro
((Cagliari)) | ((Roma))
Palermo | Caltanissetta
Caltanissetta | Catania
Catania | Messina
Messina | Reggio Calabria
Reggio Calabria | Catanzaro
Catanzaro | Salerno
Salerno | Napoli
Napoli | Roma.