IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a
tempo indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ((, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro)).
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni.
Art. 2
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i
servizi aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi
di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per
un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le
assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo'
essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi
aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di
cui al presente articolo.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.))
Art. 3
Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per
provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; ((1))
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla
L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1)
che "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel
senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con
contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si
applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e'
ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la
quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con
esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del
rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle
ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a
carico del datore di lavoro.
Art. 4-bis
(Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la
violazione delle norme in materia di apposizione e
di proroga del termine).
1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate
in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 14 luglio 2009, n. 214
(in G.U. 1a s.s. 22/07/2009, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi
dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo
giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in
caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il
periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo
giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi
dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine,
intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti
di cui ai commi precedenti ((e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale)), qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In
deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo'
essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore
contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura,
nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. (3)
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno
individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu'
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto
di precedenza ((, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,)) nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attivita' stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
43) che "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano fino al termine previsto dal
contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
introdotto dal presente articolo".
Art. 6.
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima
mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento
in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al
periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7.
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra'
ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche
delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi
specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere
modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a
tempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, per
aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne
la mobilita' occupazionale.
Art. 8.
Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili
ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Art. 9.
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono le
modalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo
determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili
nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono
modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle
rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato
nelle aziende.
Art. 10
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali
legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur
caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli
operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa
l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai
contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al
centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, e''
consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i
dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un
triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice
civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni
di cui agli articoli 6 e 8.
((4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.))
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano
il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di
prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8
marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che
saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche
in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi
comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni .
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. (4)
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2008 - 4 marzo
2008, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12 ) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonche'
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES) nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro)".
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79,
l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le
disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.((4))
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve
diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.((4))
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla
scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non
si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2008 - 4 marzo
2008, n. 44 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12 ) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonche'
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES) nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro)".
Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art.
11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella
parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'art.
23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56."
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo
6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L.
50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se
l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica
la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L.
2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli