IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato
B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione
della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e
dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le
condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali
fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto anche del diverso impatto che le stesse forme di
discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2.
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto
dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di
trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta
o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali,
degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale
principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni
personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una
persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una
determinata religione o ideologia di altra natura, le persone
portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un
orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo
scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle
convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento
sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore
pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale
secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento
alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di
lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le
disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,
all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e
degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione
dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza
((e purche' la finalita' sia legittima)), nell'ambito del rapporto di
lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle
convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento
sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita'
lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti
di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).
((4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3. 4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari.))
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo
2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una
determinata religione o di determinate convinzioni personali che
siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni
pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni
personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da
detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti
diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che
riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di
soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati
in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei
minori e la pornografia minorile.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei diritti
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
dopo la parola "sesso" sono aggiunte le seguenti: ", di handicap, di
eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali".
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di
cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44,
commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche,
ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
((4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione))
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta
o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la
rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il
giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di
cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio
costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero
ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta
ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di
cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale.
8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 4-bis
(( (Protezione delle vittime) ))
((1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.))
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. ((Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso)),
in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi
dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica
cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. ((I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati)) ad
agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
Art. 6.
Relazione
1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla
Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative
all'applicazione del presente decreto.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli