La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta'
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell'articolo 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della
liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del
patrimonio storico-artistico; la sanita'; l'igiene pubblica; la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima
necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in
stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione; i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche'
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione; le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2.
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'articolo 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di
misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2
dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello
previsto nel comma 5 del presente articolo((. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12)). (2)
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel
rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma
2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza ((, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti)), concordano, nei contratti
collettivi o negli accordi (( di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 )), le prestazioni indispensabili
che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui
all'articolo 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre
misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del
presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo
sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle
prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per
l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica (( e devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario ad evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3 )). Le
amministrazione e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono
tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno
garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come
risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione
delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita'
e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma
2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneita' delle
prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici
di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed
allo scopo, atresi', di favorire lo svolgimento di eventuali
tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non
puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge)) possono essere determinati termini superiori. (2)
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle
forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso
dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione
del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. ((Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis)).
Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva
diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalita' dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono
inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani
e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o
fiscali previste da leggi dello Stato. ((Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.))
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza
dei lavoratori.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996 n. 171 (in
G.U. 1a s.s. 5/6/1996 n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1 e 5 del presente articolo nella parte in
cui non prevedono, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita'
giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un
congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale
dell'astensione e non prevede altresi' gli strumenti idonei a
individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le
procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.
Art. 2-bis.
((1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, e' esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l 'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4. il=2; 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.))
Art. 3.
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le
isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto
previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili
per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il
rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle
popolazioni, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive
nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli
utenti con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Art. 4.
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni dei commi 1 (( . . . )) e 3 dell'articolo 2 o che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo, non prestino la propria consueta attivita', sono
soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravita'
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o
di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo
e' versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2, sono sospesi ((i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresi' essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento)). I
contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
(1)
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)).
((4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro)).
((4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perche' le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h). 4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita' nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2. 4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio)).
((4)) ((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in
G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale
ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art.
12".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni previste dal presente
articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al
31 dicembre 1999;
- (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente
al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al presente articolo
sono estinte;
- (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione agli atti
con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui
presente articolo, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999
pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti
con compensazione delle spese.
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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio
2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge
11 aprile 2000, n. 83" (che ha disposto la modifica del presente
articolo), limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".
Art. 5.
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui
all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la
disciplina vigente.
Art. 6.
1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,
l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la
rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le
modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul
ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva".
Art. 7.
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole
concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli
accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni)), e nei contratti collettivi di lavoro, che
disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente
legge.
Art. 7-bis.
((1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza)).
Art. 8.
((1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 2. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia' proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. 3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione. 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.))
Art. 9.
1. L'inosservanza da parte (( dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori )) delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 e' assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle
condizioni economiche dell'agente, ((da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro)).
2. In caso di inosservanza delle dispozioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore
nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese
erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa
della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma
primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non
inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che
ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile
impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689.
((4)) ((5))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni previste dal presente
articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al
31 dicembre 1999;
- (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente
al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al presente articolo
sono estinte;
- (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione agli atti
con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui
presente articolo, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999
pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti
con compensazione delle spese.
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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio
2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge
11 aprile 2000, n. 83," (che ha disposto la modifica del presente
articolo) limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".
Art. 10.
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le
imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso
contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di
sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno
successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti
al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del
ricorso non sospende l'immediata esecutivita' dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza
utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente
alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui
all'articolo 8, comma 1.
Art. 11.
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Art. 12.
1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge, al fine di valutare l'idoneita' delle misure volte ad
assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti, su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale,
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con
decreto del Presidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici
essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si
avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche ((o di altri organismi di diritto pubblico)) in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale
fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite
massimo di trenta unita'. Il personale in servizio presso la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo
stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' gli altri trattamenti economici accessori previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori
gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della
Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche
pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in
organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro,
nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e' nominata
((per sei anni)) e i suoi membri possono essere confermati una sola
volta. ((6))
4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni
sindacali e dalle imprese, nonche' dalle associazioni degli utenti
dei servizi pubblici essenziali. Puo' avvalersi, altresi', delle
attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
nonche' di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio
dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a garantire il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della
tutela dei diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma
23-terdecies) che "Ai membri della Commissione sul diritto di
sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si applica il termine di durata in carica
disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con
decorrenza dalla stessa data".
Art. 13
((1. La Commissione: a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonche' degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo l; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilita' di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalita' di cui all'articolo 1 e' necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessita' di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneita' degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere; b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione puo' inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralita' di amministrazioni ed imprese la Commissione puo' convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalita'; c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, puo' assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo' invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puo' invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformita' alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data; e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e puo' invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data; f) segnala all'autorita' competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva puo' derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio; g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, puo' acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti puo' acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4; h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi; i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari; l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicita' delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e puo' richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonche' gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti; m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformita' della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in
G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, lett. c) della legge 12 giugno 1990, n.
146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della
Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2
dell'art. 4".
Art. 14.
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le
modalita' di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di
propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni
sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o
impresa erogatrice del servizio, ((indice)), sempre che valuti
idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le
modalita' controverse oggetto della consultazione e particolarmente
rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno
richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle
clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalita' di
svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici
giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro,
nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio
sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa
venga svolta con modalita' che assicurino la segretezza del voto e
garantiscano la possibilita' di prendervi parte a tutti gli aventi
diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia
nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il
disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui
valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
Art. 15.
1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma
quinto e' sostituito dal seguente:
"Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio
delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai
successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero".
Art. 16.
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente
legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta
comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti
collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83))
Art. 18.
1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla
formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita'
finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate
anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla
Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la
legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di
quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia
negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene
nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia
positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite
ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura e' adottata
in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei
conti controlla la conformita' del decreto alla pronuncia di cui al
precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato
testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del
medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia
intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza
rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti".
2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge
23 marzo 1983, n. 93, cosi' come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, non e' previsto il parere del Consiglio di Stato.
Art. 19.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a
sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in
caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
Art. 20.
Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati, quanto gia' previsto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge
23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto
((dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonche')) dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n.
121.
((1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile)).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Art. 20-bis
((1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni e' ammesso ricorso al giudice del lavoro)).