La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Interventi strutturali per la perequazione
del prelievo fiscale).
1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di
redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata
ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti al
riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto
degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione
fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una procedura di determinazione del maggior
gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando
dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle
imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle
grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti
di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la
previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per
i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno
una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra
10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli
studi di settore;
c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura
prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con
priorita' ai titolari di redditi compresi negli scaglioni piu' bassi,
mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni
o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonche' in misura
residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, secondo modalita' di attuazione fissate con
i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel
bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il gettito
oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove
aliquote, detrazioni e deduzioni nonche' dei nuovi limiti degli
scaglioni delle imposte dirette si avra' particolare riguardo alle
famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con
componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta
e a quelle con figli a carico disoccupati;
d) applicazione della procedura di determinazione del maggior
gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua
nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al
comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto
fondo sara' comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate.
Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo
periodo sara' integrato di una somma corrispondente alle eventuali
maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di
variazione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: " entro il termine
di decadenza di diciotto mesi " sono sostituite dalle seguenti: "
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ".
Art. 2
(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni
concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese
individuali e alle societa' di persone, in regime di contabilita'
ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista
per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta
al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di
impresa, eccedenti la predetta parte;
b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in
corso alla data del 1° gennaio 2000, della facolta' per il
contribuente di richiedere:
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da
quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta
proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le
persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai
collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di
imposta per l'imposta assolta dall'impresa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle
residue disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma
13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del
parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3,
commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive
modificazioni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di
cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi,disposizioni integrative o correttive.
5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: " rispetto alle
corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di
imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le
seguenti: " la nuova disciplina puo' essere applicata anche con
riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis)
possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento
all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle
societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; "
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del
30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato
nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per
l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e
al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle societa' fruenti delle
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo
1986, n. 64, e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imosta
limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito
d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e
dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione,
alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni,
relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione
non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
operazioni sul capitale.
7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili
formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se
si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999.
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo
netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento
per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli
investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68
del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei
conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a
riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei
predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai
sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli
accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno
rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto
periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato
articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma
si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato. ((6))
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture
situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo
d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero l), del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili
diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie
catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal
possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di
costruzione, destinati a tale utilizzo;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva
vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri
previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi
di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le
societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del
fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato. ((6))
10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli
articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla
disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito
rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero
1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera
come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65
per cento di detto reddito. ((6))
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi
di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori
individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti
sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse
si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli
investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi
dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per
il settore di appartenenza. ((6))
11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono
ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate
all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in
cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e'
attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili
di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato
all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato
assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza
tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi
sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di
investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e
degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le
predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro,
computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti
di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta
e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in
cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e'
versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute
per tale periodo. ((6))
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo,
l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in
base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come
imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.
((6))
13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni
di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere
dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere
derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche'
agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a
tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al
reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure
previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti
disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella
misura del 28 per cento. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che le agevolazioni fiscali di cui articolo 2, commi da 8 a 13 della
alla legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
sono soppresse salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a)
e b).
Art. 3
(Fondi pensione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare
forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali,
di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime
fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori
dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli
eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima
deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o
d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei
redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di
incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto
cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della
disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e
alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime
osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni
contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al
fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla
disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
per gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi;
possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta
sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di
investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato
articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi
pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la
facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro
trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine
di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai
redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento
della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito
soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo
13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in
capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a
condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del
montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva
l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere
l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che
maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si
rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento
finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla
prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b),
applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo
avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme
pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per
le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla
lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della
intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale
vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri
stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in
particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i
criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n.
124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in
termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le
forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilita' di
partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o
di impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi
aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla
lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione;
applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di
cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con
finalita' previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla
lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla
lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di
cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione
d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i
contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei
capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per
oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti
aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a
condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso
dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati
alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina
prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti
siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva
con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle
gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito
fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente
a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una
disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle
precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto,
nonche' delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma
1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati
secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo,
con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione
lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un
trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire
l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle
prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1
puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo
conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione, nel
rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie,
prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di
cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di
contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, nonche', relativamente ai medesimi destinatari del
predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle
modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a
consentire la pienezza e semplicita' di applicazione della nuova
disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova
disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo
unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento,
ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta
dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui
all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche'
con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento
di fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di
ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del
predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di
prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate
dal presente articolo entrano in vigore il((1° gennaio 2001)). Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
ART. 4.
(Disposizioni in materia di IVA relativamente
alle operazioni creditizie e finanziarie).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da
contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita
a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come
prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile
la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ".
ART. 5.
(Proroga di termine).
1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 ottobre
1999. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si
provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in
bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.
Art. 6
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
3-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
5. All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti
soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
dopo la nota 2-bis e' aggiunta la seguente:
"2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica
utilita' a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di
copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente
utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi
meccanici e simili, lire 20.000".
6. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti
soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n.
146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti
similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al
modo di pagamento e' sostituito dal seguente: " Per le quietanze
relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di
spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento
dell'emissione degli stessi ".
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive
modificazioni, le parole: " 53 per cento " sono sostituite dalle
seguenti: " 60 per cento ");
b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) e' inserito il
seguente: " 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 12.07) ";
c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) e' inserito il
seguente: " 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ";
d) nella tabella B, la lettera d) e' soppressa.
8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale
30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale
sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.
9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e
10, resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo a rimborsi d'imposta ne e' consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese
tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli
cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo
fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA e' fissata nella misura
del 10 per cento.
12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve
intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al
concedente dal locatario.
13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi
dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla
predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA.
Non costituiscono, altresi', corrispettivi agli effetti dell'IVA le
somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente
alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via
sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi
dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e
delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti
e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del
modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14
aprile 1999, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con
riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.
15. I prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei
alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di
etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per
prossimita' della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti
indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso
i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
ART. 7.
(Lavoro interinale).
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 e'
inserito il seguente:
" ART. 26-bis. (Disposizioni fiscali). 1. I rimborsi degli oneri
retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di
prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli
stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del
prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella
base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il
trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di
imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ".
ART. 8.
(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).
1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
" L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo
definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta
dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
ART. 9.
(Modalita' di compilazione del conto giudiziale).
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della
dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai
concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
Art. 10
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a
statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi
interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle
regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a
finanziare interventi nel settore delle calamita' naturali, nonche'
di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante
interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa
sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme
vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al
finanziamento ((...)) delle attivita' degli istituti di ricerca
scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi
nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per
ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle
tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla
relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e
cura a carattere scentifico con la programmazione regionale, nonche'
le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali;
b) sostituzioni dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di
quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al
capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, mediante un aumento della
liquota di compartecipazione dell'addizzionale regionale all'IRPEF,
con riduzione delle aliquote erariali in modo tali da mantenere il
gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potra'
comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al
netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera
e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla
lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione
delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura
complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della
capacita' fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni
a tributi erariali, nonche' della capacita' di recupero dell'evasione
fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un
eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della
spesa storica; cio' al fine di consentire a tutte le regioni a
statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i
servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto
il territorio nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di
superare gli squilibri socioeconomici territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale
finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla
lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche
quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla
benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse
all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacita' fiscale
relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa.
La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione
alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali,
nonche' alle situazioni economiche e sociali e puo' essere
effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388));
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera
b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997,
tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonche'
dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica
dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri
qualitativi e quantitativi, nonche' di raccolta delle informazioni a
tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura
dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni;
razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine
ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo
alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le
responsabilita' delle decisioni di spesa per ciascun livello di
governo;
l) previsione di una revisione organica del trattamento e del
regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e
contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine
di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge
30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra i fondi
diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con quella
attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale,
salvo i profili attribuiti alle fonti previste;
n) estensione anche alle regioni della possibilita' di
partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi erariali, in
analogia a quanto gia' previsto per i comuni dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province
al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente
rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle
province e ai comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria
per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la normativa
comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario di confine
di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della
quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata
per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine
accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della
quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le regioni e
gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei
provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure
idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle
accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i
decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di
conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il
gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione
della relativa disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle
regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi
di finanza pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui
alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n.
419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi,
principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o piu'
decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e
integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione
degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della
scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti
legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
b-bis), del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: " ad
eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese
industriali ed alberghiere " sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive
modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti
addizionali erariali:
a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. ";
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre
1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata
dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6
miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per le
risorse di cui all'articolo 8 comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza
elettrica non superiore a 20 KW, anche collegati alla rete non e'
soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali
sull'energia elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica
fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: " e
sempreche' non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica
"sono soppresse.
9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una
addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle
abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle
forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai
primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle
tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle
seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali
e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno
facolta' di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le
province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini
di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci
giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione
all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di
competenza ".
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, le parole: " affluiscono ad appositi capitoli
dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario"
sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente ai
comuni".
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al
maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire
per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia
elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse
insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto
maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di
devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in
aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito
derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle
maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia
elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti locali
interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle
relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione
delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia
elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda
poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di
recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il
mercato interno l'energia elettrica, e ogni altra operazione della
medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico
nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di
alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3,
secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a
partire dal 1 gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle
imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le
seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente
alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo
unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica,
resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali,
provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali
all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " e,
qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano
prorogate di anno in anno";
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: ",
nel limite della variazione percentuale" fino alla fine del comma.
ART. 11.
(Delega al Governo per l'introduzione di
incentivi con finalita' ecologiche per uno
sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con
finalita' ecologiche fissandone le priorita' e con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo di attivita' di rilevanza strategica per il Paese
quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione
ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni
culturali e ambientali, la manutenzione delle citta' e del
territorio;
b) trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, al fine di
incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali
utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili, al fine di un
miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo
nonche' per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di
importazione di tali tecniche;
d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso
razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine
di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche
tradizionali causa di inquinamento;
e) incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo
di prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento
sulla deducibilita' fiscale del costo di marchi o brevetti concessi
in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei
processi produttivi che determinino risparmio energetico.
2. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento
della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate,
con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
ART. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e all'articolo 3, comma 143, della legge
23 dicembre 1996, n. 662).
1. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: " addizionale " sono
inserite le seguenti: " provinciale e ";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: " Con decreto del " sono
sostituite dalle seguenti: " Con uno o piu' decreti del "; dopo le
parole: " e' stabilita l'aliquota ", sono inserite le seguenti: " di
compartecipazione "; alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "
L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte
specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle
funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. ";
c) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: " dell'aliquota ",
sono aggiunte le seguenti: " di compartecipazione ";
d) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del citato testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta e'
determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in tre rate uguali a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione
nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo
da trattenere, nonche' quello trattenuto, e' indicato nella
certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n.
600 del 1973.";
e) all'articolo 1, comma 6, le parole: " e' dovuta al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 3 1
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa " sono
sostituite dalle seguenti: " e' dovuta alla provincia ed al comune
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le
parti spettanti ";
f) all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole: "La
ripartizione" sono inserite le seguenti: "tra le province e" e, nel
primo e nel secondo periodo, e' soppressa la parola: "comunale";
g) all'articolo 1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono
inserite le seguenti parole: "Per le province e";
h) all'articolo 1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle
parole: "i comuni" sono inserite le seguenti: "le province ed";
i) all'articolo 1, comma 9, dopo le parole: " sono versati " sono
inserite le seguenti: " alle province e ";
l) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: "trasferiti", sono
inserite le seguenti: "alle province e";
m) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "i proventi
dell'addizionale" sono inserite le seguenti: "provinciale e", e dopo
le parole: "vengono ripartiti" sono inserite le seguenti: "fra le
province e";
n) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: " dei proventi
dell'addizionale " sono inserite le seguenti: " provinciale e "; dopo
le parole: "da operare e da consolidare, ", sono inserite le
seguenti: "per ciascuna provincia e";
o) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali
derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1,
comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e
funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997,
fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai
comuni, salvo eventuale conguaglio";
p) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "risorse aggiuntive
acquisite " sono inserite le seguenti: "dalle province e".
2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e
dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.
3. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, e' versata direttamente alle regioni e
province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai
trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei
rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le
medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro
dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360".
4. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, alla lettera f), le parole: "attribuzione ai comuni delle somme
riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in
relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi
quelli giudiziari, della proprieta' di immobili nonche' quelli
traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;" sono
soppresse.
ART. 13.
(Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi).
1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di
ogni tributo e' determinata nell'esercizio del potere di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso
di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
le modalita' di computo e la determinazione della decorrenza degli
interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneita' della
disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e
dell'ordinamento tributario nonche' della specificita' dei singoli
tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
puo' prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di
interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1,
computati con le medesime modalita' di determinazione.
4. Nell'esercizio della potesta' regolamentare in materia di
disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono
stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei
tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste
in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i
rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
ART. 14.
(Organismo di controllo degli enti
non commerciali e delle ONLUS).
1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e
garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti,
l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e
sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi
186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al
Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi
poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di
terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della
normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di
sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 ".
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il
comma 192 e' inserito il seguente:
" 192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il
numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita'
di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 ".
3. L'onere derivante dal presente articolo dovra' essere contenuto
entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999;
ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 15.
(Regime fiscale dell'indennita' di mobilita'
di cui all'articolo 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie).
1. L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte
reinvestita nella costituzione di societa' cooperative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
indennita' percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennita'
percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova societa'
cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del
rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo
nella societa' cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento
del valore della quota posseduta.
4. All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, la parola: " sessanta " e' sostituita dalla
seguente: " cinquanta ";
b) nel secondo periodo, le parole: " sessanta " e " quaranta "
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " cinquanta " e "
venticinque ".
5. Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1
dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, e' fissato al 16
settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal
21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi
dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il
40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in
quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
ART. 16.
(Giochi).
1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via
temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a
quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti
gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento
a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare
del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna
scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme
giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e
dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche'
utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici
in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina
annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di
imposte e spese:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311));
b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per
tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei
suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa
comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento
in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei
cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di
un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto
del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i
ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2
agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dalla
circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot.
n. 2/204975).
ART. 17.
(Modifiche all'articolo 24 della legge
27 dicembre 1997, n. 449).
1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' sostituito dal seguente:
" 29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di
cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, e' consentita solo presso
impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ".
Art. 18
(Modifica ai criteri di determinazione del
reddito delle unita' immobiliari).
1. 11 Governo e' delegato ad emanare, entro ((venti mesi)) dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tassazione degli immobili, per
razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di
evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi
catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in
conformita' a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di
quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di
tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con
un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito
e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale
regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla
lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei
fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al
possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di
possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di
scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi piu'
bassi e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per
effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto
del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva
del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita'
dei valori d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la
rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito
dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per
il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche'
dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi
catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del
mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle
aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura
tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei
conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a
decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi
posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante
applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo
da evitare incrementi del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad
invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri
tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e
presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare
le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi
figurativi derivanti dalle 22 unita' immobiliari e di quelli
effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale
alla formazione del reddito nonche' di quelle di riduzione
dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione
della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni
fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di
agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di
cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o
mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per
stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria o
straordinaria.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate,
con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la
determinazione del reddito delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e'
abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di
cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo
d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e
condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi
previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione
dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello
Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi,
lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo a
carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni
riscosse ai sensi del comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: "un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico
dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di
trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla
riscossione".
ART. 19.
(Istanze di fissazione dell'esecuzione e
disposizioni in materia di imposta di registro).
1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n.
392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione
presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione
previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.
2. Nell'articolo 11 della tariffa, parte 1, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, le parole: " esclusi quelli di cui agli
articoli 4, 5, 11 e 11-bis " sono sostituite dalle seguenti: "
esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter ".
3. Nella tabella allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 11-bis, e' aggiunto il seguente:
" ART. 11-ter. - 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di
nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e
relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati ".
ART. 20.
(Collegamento dell'Amministrazione
finanziaria con altre banche dati).
1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui
l'Amministrazione finanziaria puo' accedere per via informatica o
telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da
soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le
interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse
all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti
gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne
l'acquisizione.
ART. 21.
(Disposizioni per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria).
1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate
dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie
di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma,
del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione
finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente
ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni. ((3))
2. Le disponibilita' finanziarie derivanti dall'assegnazione
disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla
data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unita' previsionale
di base 7.1.1.1 " Spese generali di funzionamento " dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate
nell'esercizio 1999. Le disponibilita' iscritte nei capitoli 8205,
8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di
cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate
entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio
1999.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n. 525
(in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'"illegittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo
anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione
autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413)".
Art. 22.
Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 205, la parola: "disponibili" e' sostituita dalla
seguente: "vacanti"; dopo le parole: "e successive modificazioni ed
integrazioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre
1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le
predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso
apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che
non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali,
complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31
dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime";
b) al comma 206, lettera c), le parole: "salvo che per l'accesso
alla settima qualifica funzionale" sono soppresse; alla lettera d)
del medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con
decreto ministeriale sono fissate le suddette materie;" e alla
lettera e) , dopo la parola: "una prova", e' aggiunta la seguente:
"d'esame";
c) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di
cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi
di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di
destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della
posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e
nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la
mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla
graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza
di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una
graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei
punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori
che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella
domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a
titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.";
d) al comma 208-bis dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento
dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16
febbraio 1999".
2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di
selezione gia' avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in
conformita' a quanto disposto dal comma 1. ((7))
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 194 (in
G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo.
ART. 23.
(Disposizioni integrative o correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi
della legge 3 agosto 1998, n. 288).
1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive ".
ART. 24.
(Disposizioni in materia di redditi individuali).
1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi
tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982,
n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di
altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi
anche al netto di imposte e tasse.
Art. 25
(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche)
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma
1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le
societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata
delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e'
a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto
importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per
scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo
unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco)).
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle
non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a
due per anno e per un importo non superiore al limite annuo
complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento
di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica
di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di formazione del reddito
complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come
modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360
milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite
dalle seguenti: "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi
effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000,
tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero
secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza
dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative
alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi. (4)
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 37, comma 4)
che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1°
gennaio 2000 e che "restano salvi tutti gli atti adottati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e
non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di
sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data
hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le
indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze
26 novembre 1999, n. 473".
ART. 26.
(Disposizioni relative ai rimborsi di imposte).
1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: " sono istituite apposite contabilita' speciali
intestate ai direttori regionali delle entrate " sono sostituite
dalle seguenti: " da effettuare da parte dei competenti uffici
periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite
contabilita' speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ".
ART. 27.
(Disposizioni in favore delle popolazioni
colpite da calamita' pubbliche).
1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative
imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di
fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per
le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle
donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al
comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive
province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo
10.
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248))
ART. 29.
(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).
1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge
22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n.
457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le
persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi,
possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la
rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse
applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore
al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni,
determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di
interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo
globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico
dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per
le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo e',
rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del
nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto
disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia
residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle
stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
ART. 30.
(Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di
Venezia).
1. 11 complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute
di Venezia puo' essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo
15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, fermi restando gli
adempimenti amministrativi gia' posti in essere tra l'Amministrazione
finanziaria ed il comune di Venezia.
ART. 31.
(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie
dei pubblici registri immobiliari).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici
registri immobiliari, con facolta' di prendere visione gratuita degli
atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica
nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, e'
estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
ART. 32.
(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446).
1. Al numero 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "
all'albo di cui all'articolo 53 " sono aggiunte le seguenti: " oppure
siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del
presente decreto ".
ART. 33.
(Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi).
1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in
attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di
relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare
del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle
deleghe stesse.
ART. 34.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo
6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e
lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le
maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del
medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni
dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.
2. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2
miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16,
comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e
dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli
anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo
10.
Art. 35
(Testi unici).
1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere
piu' organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni
introdotte nella presente legislatura, il Governo e' delegato ad
emanare, entro ((il 31 dicembre 2001)), uno o piu' decreti
legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice
tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il
solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di
norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.
2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in
materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma
primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, le sole
materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e
la misura dell'imposta;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli
indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione,
accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri
direttivi:
1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e
del progressivo sviluppo degli studi di settore;
2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la sola
aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti
normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in
relazione alle specificita' delle singole fattispecie. Per i tributi
per i quali non e' prevista una determinazione su base percentuale
della base imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente
deve intendersi riferita alla sola entita' massima del tributo;
3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto
dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle
disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in
vigore;
4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie
per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi
unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al
presente articolo.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla
Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo
la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della
citata legge n. 662 del 1996.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui all'articolo 3, comma 13,
della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o
piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 36.
(Abrogazione del decreto-legge n. 63
del 1999 e norma di sanatoria).
1. Il decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti
in materia di investimenti e di occupazione, e' abrogato. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
ART. 37.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto