LEGGE 13 marzo 1958 , n. 308
Norme per l''''assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482))
Art. 2 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482))
Art. 3 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482))
Art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482))
Art. 5 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482))
Art. 6. L'idoneita' specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualita' di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, e' accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e' considerato idoneo all'esercizio dell'attivita' salariale per la quale e' qualificato. La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra e' nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' cosi' composta: a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede; b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti; c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti; d) dal medico provinciale; e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti; f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 7. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneita' di cui al primo capoverso dell'articolo precedente. Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami e' tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA