La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'eta' di 50 anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.))
Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista
telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in
mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per
l'inquadramento di cui al comma precedente.
L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in
caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati
datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un
centralino di smistamento a piu' di un posto di lavoro od un
centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee
urbane.
((Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Societa' concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).
La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti
per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi
della vista il lavoro di centralinisti, e' a carico dell'Unione
italiana dei ciechi.
Art. 2.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti
i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista
telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova
teorico-pratica da parte di apposita Commissione.
La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' presieduta dal
direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento
professionale e composta da:
un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici;
un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;
un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di
interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;
un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in
rappresentanza dei lavoratori.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del
lavoro e della previdenza, sociale di grado non inferiore al 6°.
La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
Art. 3.
I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo
professionale di cui al precedente articolo dovranno presentare
domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere
sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti
documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alle funzioni di centralinista
telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di
uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 45 della legge
29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il
minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che
potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.
Art. 4.
((Le pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta; giorni dall'installazione dei centralini. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresi' comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalita' dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000)).
Art. 5.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta
dei dati forniti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati
datori di lavoro di cui al precedente art. 4, provvede, per il
tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della
massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro
i minorati della vista iscritti nell'albo professionale dei
centralinisti telefonici.
Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente
legge dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale
trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.
Art. 6.
Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori
di lavoro di cui al precedente art. 1, possono conteggiare i minorati
della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati
come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del
lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della
legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24
febbraio 1953, n. 142.
Art. 7.
I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi
dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti
minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire
3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non
assunta.
Art. 8.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per
mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 7 della presente
legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della
Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali
relativi.
Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio
dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva
l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti
minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 7 predetti, con
facolta' di ridurre l'importo sino alla meta'.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'art. 4, l'ammontare
della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria
inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene
conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.
Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli
Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione
italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al
lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1960, N. 778))
Data a Roma, addi' 14 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MATTARELLA
- MEDICI - TAMBRONI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA