LEGGE 14 luglio 1959 , n. 741
Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di
legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una
medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovra'
uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e
contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle
associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2. Le norme di cui all'articolo 1 dovranno essere emanate per tutte le categorie per le quali risultino stipulati accordi economici e contratti collettivi riguardanti una o piu' categorie per la disciplina dei rapporti di lavoro, dei rapporti di associazione agraria, di affitto a coltivatore diretto e dei rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata.
Art. 3. Gli accordi economici ed i contratti collettivi, ai quali il Governo deve uniformarsi nella emanazione delle norme predette, sono quelli preventivamente depositati, a cura di una delle associazioni stipulanti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticita'. L'accordo o il contratto depositati debbono essere pubblicati in apposito bollettino. Le norme previste dall'articolo 1 non possono essere emanate prima che sia trascorso un mese da tale pubblicazione.
Art. 4. Si considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli accordi ed i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito. Nell'emanare le norme di cui all'articolo 1 della presente legge il Governo dovra' uniformarsi anche ai contratti integrativi provinciali, cui abbiano fatto rinvio contratti collettivi nazionali od a quei contratti collettivi stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad associazioni aventi carattere nazionale che non prevedano nel caso di esistenza di norme nazionali, condizioni inferiori per i lavoratori.
Art. 5. Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge non potranno essere in contrasto con norme imperative di legge.
Art. 6. Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 ottobre 1960, n.1027 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' prorogato di quindici mesi".
Art. 7. I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, piu' favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si e' uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. ((2)) Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si puo' derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971 n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione".
Art. 8. ((1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni)).
Art. 9. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed al Ministero della marina mercantile per il settore di propria competenza, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli altri Ministeri. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - GONELLA - RUMOR - COLOMBO - JERVOLINO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA