LEGGE 15 luglio 1966 , n. 604
Norme sui licenziamenti individuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non
sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto
collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro
non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119
del Codice civile o per giustificato motivo.
Art. 2. ((1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti)).
Art. 3. Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Art. 4. Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivita' sindacali e nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Art. 6. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. ((10)) A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e' competente il pretore. ------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".
Art. 7. Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, puo' promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto, del pretore. Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente e' sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.
Art. 8. ((1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro)).
Art. 9. L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10. Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)((9)) --------------- AGGIORNAMENTO(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-4 febbraio 1970 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970 n. 37) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennita' dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge". --------------- AGGIORNAMENTO(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 novembre 1973 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1973 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilita' nei loro confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato". --------------- AGGIORNAMENTO(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980 n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova e' licenziato durante il periodo di prova medesimo". --------------- AGGIORNAMENTO(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987 n. 96 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987 n. 15) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione". --------------- AGGIORNAMENTO(9) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 41 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea)".
Art. 11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108)) La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5) --------------- AGGIORNAMENTO(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, (...) nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".
Art. 12. Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 13. Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
Art. 14. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 luglio 1966 SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - RESTIVO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: - REALE