LEGGE 18 dicembre 1960 , n. 1561
Norme relative all'indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo
comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura
non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per
quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno
verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Art. 2. Il computo dell'indennita' e' effettuato secondo le norme dell'art. 2121 del Codice civile.
Art. 3. Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.
Art. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA