LEGGE 19 gennaio 1955 , n. 25
Disciplina dell''''apprendistato.
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TITOLO PRIMO |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione del giovani lavoratori. La composizione del Comitato suddetto e' determinata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamera' a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.
Art. 2. L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)). Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.(6) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre".
TITOLO SECONDO |
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 5. Nelle localita' dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista puo' essere preceduta, da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato. I risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso. L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.
Art. 6. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'eta' massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale".
TITOLO TERZO |
Art. 7. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni.
Art. 8. I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alle stesse attivita'.
Art. 9. Puo' essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sara' regolato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e non potra' eccedere la durata di due mesi.
Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione. ((E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi)).
TITOLO QUARTO |
Art. 11. Il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato; b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; c) di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto; e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite; f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo; g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio; i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento; l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2004, N. 251)).
Art. 12. L'apprendista deve: a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza; c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa; d) frequentare con assiduita' i corsi di insegnamento complementare; e) osservare le norme contrattuali.
Art. 13. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovra' essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio. L'erogazione di premi agli apprendisti piu' meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entita' della produzione conseguita dall'apprendista.
Art. 14. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovra' essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di eta' non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di eta'.
Art. 15. ((Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori. All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto.))
TITOLO QUINTO |
Art. 16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare. L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilita' nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacita' professionale. i programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.
Art. 17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare e' obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste per coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali. L'esercizio dell'attivita' rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.
Art. 18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneita' all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di eta' e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneita'. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovra' essere scritta sul libretto individuale di lavoro.
Art. 19. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore.
TITOLO SESTO |
Art. 20 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA 21 DICEMBRE 1978, N. 845))
Art. 21. ((Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione; b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni: 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale; 3° assistenza farmaceutica; 4° assistenza ospedaliera; 5° assistenza ostetrica; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per: 1° le prestazioni concernenti la cura; 2° le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge; 3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.))
Art. 22. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure: a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40; b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60; c) per l'assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base; d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14; e) per assegni familiari, lire 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potra' essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.(2)(3)((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' elevato a lire 210 e la quota dovuta, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali elevata a lire 80". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ha disposto (con l'art. 119,l comma4) che "Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' fissata in lire centottanta". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 296) che "le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
TITOLO SETTIMO |
Art. 23. I datori di lavoro sono puniti: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) b) con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni violazione delle norme dell'art. 11.(8) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507. --------------- AGGIORNAMENTO(8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera a)) che "nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila"." Ha inoltre disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera b)) che "nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila"."
Art. 24. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano e disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.
TITOLO OTTAVO |
Art. 25. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attivita', anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attivita' venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica piu' idonei ai loro scopi produttivi. Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto Ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586. ((In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente)).
Art. 26. Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigianali norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.
Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Art. 28 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA 21 DICEMBRE 1978, N. 845))
Art. 29. Gli imprenditori artigiani sono puniti: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.(8) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507. --------------- AGGIORNAMENTO(8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera d)) che "nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila". Ha inoltre disposto (con 78, comma 1, lettera e)) che"nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila"."
TITOLO NONO |
Art. 30. Col regolamento, che sara' approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge. Per le contravvenzioni alle norme del regolamento puo' essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.
Art. 31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti gia' occupati. Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali e' adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta piu' favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento e' concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potra' essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20,
Art. 32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidita' e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, puo' determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62, della legge 29 aprile 1940, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.
Art. 33. E' abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO - VILLABRUNA - VANONI - ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO