LEGGE 2 aprile 1968 , n. 424
Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i
seguenti comma:
"Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro
deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro
territorialmente competente, cui dovra' precisare le condizioni della
prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al
quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al
termine del rapporto.
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facolta' di occupare
nella propria azienda non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda
stessa".
Art. 2. Le lettere f) ed 1) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti: "f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo". "1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".
Art. 3. L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Art. 4. Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei suddetti lavoratori. Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennita' giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennita' o del sussidio percepito. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennita' giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto. Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.
Art. 5. Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attivita' nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non puo' essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione. ((La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma e' a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sara' stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attivita' formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici)).
Art. 6. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1975, N. 418)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE