La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi di integrazione salariale
Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal
lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta
l'integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o
sospensione dell'attivita' produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.20 MAGGIO 1988, N. 160))
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali.
Art. 2.
Misure dell'integrazione salariale
L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento
della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le
ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite
dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali.
Art. 3.
Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale
I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per;
il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita',
vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa
fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto
assicurativo del lavoratore.
Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla
base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 4.
Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale
Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di
integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva
prestazione lavorativa.
7-6-1975 - GAZZETTA UFFICIALE DELL'assistenza sanitaria spetta
anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione
salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8
agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a
carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
Art. 5.
Procedure di consultazione sindacale
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la contrazione o la sospensione dell'attivita'
produttiva, l'imprenditore e' tenuto a comunicare alle rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni
sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti
nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o
sospensione e il numero dei lavoratori interessati.
Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
superiore a sedici ore settimanali, si procedera', a richiesta
dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di
cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa
della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione
degli orari di lavoro.
La richiesta di esame congiunto dovra' essere presentata entro tre
giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa
procedura dovra' esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello
in cui e' stata avanzata la richiesta medesima.
Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attivita'
produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore e' tenuto a
comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali,
ove esistenti, nonche' per il tramite dell'associazione territoriale
degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato,
alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu'
rappresentative operanti nella, provincia, le cause di sospensione o
di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata
prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione seguira', su richiesta di una delle parti, un
esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi
relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla
crisi dell'impresa.
L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta
dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovra' esaurirsi
entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per
le aziende fino a 50 dipendenti.
All'atto della presentazione delle richieste di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria dovra' darsi comunicazione
dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 6.
Durata dell'integrazione salariale ordinaria
L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente
articolo 1 n. 1) e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi
continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato
trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di
integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la
medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata
concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
normale attivita' lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi
non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un
biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei
casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non
evitabili.
Art. 7.
Procedimento d'integrazione salariale ordinaria
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale
l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere
indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e
delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata
entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso
al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel
comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale
non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a
danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del
diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
Art. 8.
Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni
L'integrazione salariale e' disposta dalla sede provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per
territorio, previa conforme deliberazione di una commissione
provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede,
da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella
provincia.
Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un
funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Art. 9.
Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale
Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788.
Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti
alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia
motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.
Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide
in via definitiva.
Art. 10.
Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria
Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione
salariale straordinaria e' regolata dalla legge 5 novembre 1968, n.
1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.
Art. 11.
Durata dell'integrazione salariale straordinaria
Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga
trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464,
e' ammessa nel limite massimo di sei mesi.
La proroga dell'integrazione salariale nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il
primo anno, e' disposta, per periodi non superiori a sei mesi,
mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei
modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
La concessione di tale proroga e' subordinata all'accertamento
dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale.
Art. 12.
Finanziamento della Cassa integrazione guadagni
La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:
1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura
dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese
fino a 50 dipendenti il contributo e' determinato nella misura dello
0,75 per cento.
Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di
ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio
dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono
essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale,
mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra
le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie
risulti superiore al 10 per cento;
2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono
degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per
cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti,
ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sara'
versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il
contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale
e' corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
determinate da eventi oggettivamente non evitabili;
3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8
agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20
miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.
Art. 13.
Computo dei dipendenti
Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al
precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del
personale complessivamente in forza alla data del 1 gennaio 1975. Per
gli anni successivi, il limite anzidetto e' determinato, con effetto
dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di
dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.
Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa
riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di
attivita'. A tal fine l'impresa e' tenuta a fornire all'INPS apposita
dichiarazione al termine di ciascun anno.
Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel
calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che
prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
Art. 14.
Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria
Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi
degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del
precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale
di cui all'articolo 1 della presente legge.
Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi
del precedente esercizio finanziario.
Art. 15.
Impiegati
Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma,
della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000.
L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Art. 16.
Termine per il rimborso delle prestazioni
Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869,
e' elevato a sei mesi.
Art. 17.
Formazione professionale
Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio
regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte,
per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale.
Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio
dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale.
Il trattamento d'integrazione salariale non e' cumulabile con gli
assegni, le indennita', i compensi spettanti per i corsi nonche' con
l'indennita' o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con
altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.
Art. 18.
Disposizioni particolari per gli operai agricoli
La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli
ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e'
elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi
dell'articolo 3 della legge medesima.
La relativa spesa e' posta a carico della gestione della Cassa per
l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese
agricole.
Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura
dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8
agosto 1972, n. 457, puo' essere modificata al termine di ciascun
esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio
stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della
legge medesima; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza
fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per
l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole
risulti superiore al 10 per cento.
Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 9 della presente legge.
Art. 19.
Disposizioni finali
E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della
presente legge.
Art. 20.
Regime transitorio
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al
31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione
guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti
e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al
precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione
guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi
successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli
interventi in corso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1975
LEONE
MORO - TOROS - ANDREOTTI
- COLOMBO - MARCORA
- DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE