La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della formazione professionale)
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale
in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al
fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera
scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori
attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del
lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e
l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il
progresso scientifico e tecnologico.
Art. 2.
(Oggetto della formazione professionale)
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i
cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati
prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che
si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni
professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi
anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione,
nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.
Art. 3.
(Poteri e funzioni delle regioni)
Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di
formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione
professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema
scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione
professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli
obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e
comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni
dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da
effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e
con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando
le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte
formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani
regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti
degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti
interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita'
formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti
locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini
della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica
istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di
formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e
sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di
sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e
comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di
contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle
iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita'
regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di
discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai
diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di
ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di
frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica
e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del
comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di
assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e
favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica
competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di
orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni
programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali
delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente
legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 4.
(Campi di intervento)
Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai
precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con
proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle
attivita' di formazione professionale;
b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi
relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della
contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori
caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla
stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare,
associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,
nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla
formazione professionale;
e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti
di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni
pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale
scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per
l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola
nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle
attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la
presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla
programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni
con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Organizzazione delle attivita)
Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi
regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani
annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e'
realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere
interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro
adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano
emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o
di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e
loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti
requisiti: 1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature
idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attivita';
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attivita';
7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi
anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti
erogati.
Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o
loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di
quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo
di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali,
le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle
regioni.
Art. 6.
(Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte -
Personale didattico)
La disponibilita' delle strutture destinate agli istituti
professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano
utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria
superiore, e' trasferita alla regione nel cui territorio dette
strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica
istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario
dell'immobile.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la
regione e con il consenso degli interessati, il personale degli
istituti di cui al primo comma e' trasferito nei ruoli della regione
nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare
dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione
professionale.
Art. 7.
(Programmazione didattica)
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista
dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della
programmazione didattica delle attivita' di formazione
professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono
avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali
omogenee, rispettando la unitarieta' metodologica tra contenuti
tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui
all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione
didattica dovra' conformarsi a criteri di brevita' ed essenzialita'
dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione
modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze
formative ed esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuita'
e l'organicita' degli interventi formativi, devono poter essere
adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della
molteplicita' degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si
dovra' altresi' tener conto dei livelli scolastici di partenza e
dell'esperienza professionale degli allievi, nonche' dei risultati
della sperimentazione formativa gia' applicata.
Art. 8.
(Tipologia delle attivita)
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano
assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attivita' di
lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per
coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola
dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di
riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che
abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento
dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti
invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o
piu' cicli, e in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata
non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo e' rivolto ad un gruppo di
utenti definito per indirizzo professionale e per livello di
conoscenze teorico-pratiche; non e' ammessa la percorrenza continua
di piu' di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro,
fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche,
psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette
al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono
determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori
occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria,
sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione
degli operatori sanitari.
Art. 9.
(Personale addetto alla formazione professionale)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio
decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle
attivita' di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle
funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il
personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente
legge addetto alle attivita' di formazione professionale di cui
all'articolo 5, secondo comma, lettera a), e' collocato in appositi
ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo e' adottato nell'osservanza
della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale
stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilita' del personale stesso nel territorio
regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalita' di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento, lo sviluppo
della professionalita' attraverso corsi di aggiornamento
tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attivita' delle
istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5,
secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di
formazione, non puo' essere superato globalmente, per cio' che
riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti
trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni
addetti ad analoghe attivita'.
Art. 10.
(Raccordi con il sistema scolastico)
Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le
regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione
del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo
svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica
nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per
compiti di consultazione e di programmazione in materia di
orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle
iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca
educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la
cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le
istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
Art. 11.
(Rientri scolastici)
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di corsi o direttamente sul lavoro e' data facolta' di
accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo
le modalita' previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attivita' di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo
scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure
atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita'
didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente
autorita' scolastica, cui compete altresi' il conferimento del
titolo.
Art. 12.
(Diritti degli allievi)
La frequenza di corsi di formazione professionale e' equiparata a
quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe
preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto
di carattere previdenziale.
Art. 13.
(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)
La facolta' di differire il servizio militare di leva e le
agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente
legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo
precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14.
(Attestato di qualifica)
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al
conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano
regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che
devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo
comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici,
composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali
dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono
attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento
al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione
ai pubblici concorsi.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142))
Art. 16.
(Formazione per gli apprendisti)
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui
all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo
e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli
apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita'
teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti
dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori
convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo
22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n.
25.
Art. 17.
(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)
La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresi'
pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla
presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e'
integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica
istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli
operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera
b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori
per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e),
f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo
comma.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))
Art. 19.
(Assistenza tecnica dell'ISFOL)
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione
professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
le regioni hanno facolta' di avvalersi dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1973, n. 478.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, il n. 1) e' sostituito dal seguente:
"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori autonomi".
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281".
Art. 20.
(Relazione annuale al Ministero del lavoro)
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno,
una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita' di
formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui
all'articolo 17.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta
annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di
previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della
formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del
lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e
femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in
particolare ai Paesi della Comunita' economica europea e tenendo
conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del
reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui
all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis,
secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale presenta altresi' in allegato alla
tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni
e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Art. 21.
(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto
nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori
dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei
lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per
l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono
assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro,
ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 22.
(Finanziamento delle attivita' formative)
Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni
sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti
di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad
attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla
regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del
Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.
Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle
competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge,
trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che
confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
altresi' al finanziamento:
a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte
nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette
attivita' alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12)
che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Art. 23.
(Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori)
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con
l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, e'
soppresso.
L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che
ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione,
completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della
soppressione.
I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche,
di proprieta' del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono
trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano
immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante
contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla
vigilanza in materia.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti
i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a
favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Art. 24.
(Contributi dei fondi comunitari)
Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui
all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la
presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea,
tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei
progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di
impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della
decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20
dicembre 1977.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di
parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo
di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei
progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale
europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo
seguente. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12)
che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Art. 25.
(Istituzione di un Fondo di rotazione)
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui
all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e'
fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello
Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo
dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle
retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di
rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla
gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario
1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e
denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme
destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei
progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della
decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20
dicembre 1977". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12)
che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo"; ha inoltre
disposto (con l'art. 9 comma 13) che "per assicurare la copertura
dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli
interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro
di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre
categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al
finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art.
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo
di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845."
Art. 26.
(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita'
trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale
dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio
statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali
di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante
squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con
amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12)
che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Art. 27.
(Erogazione dei finanziamenti)
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei
singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e'
stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del
Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli
organismi di cui all'articolo 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, e' disposta l'erogazione, a
favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo
comma dell'articolo 26.
Art. 28.
(Abrogazioni)
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO -
PANDOLFI - PEDINI - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO