La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Concorsi)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonche',
nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo
comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante
assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o
conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il
predetto termine di 45 giorni.
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo
26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera
altresi' disponibile, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni
organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze
funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al
primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n.
70.
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo
sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a
concorsi su base provinciale puo' essere trasferito, nel corso del
primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di
servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente,
archivista, dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di
assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere,
in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n.
70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests
bilanciati tendenti ad accertare la maturita' dei candidati in
relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove
pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto
puo' anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente
idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero
696.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e
collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5,
quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici indetti dopo il 1 gennaio 1980, per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i
termini per la presentazione delle domande e non siano ancora
iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di
cui al quarto e quinto comma del presente articolo.
Art. 2.
(Commissioni di esame)
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui
alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono
articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per
l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.
Art. 3.
(Inserimento nel ruolo speciale)
Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante
presso l'INPS alla data dei 30 settembre 1980 e' inserito
nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'Istituto stesso con
decorrenza 1 luglio 1980.
Art. 4.
(Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70)
In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto
dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra
l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche
fasce funzionali di elevata responsabilita' direttiva e di
professionalita' tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle
funzioni relative a tale assetto organizzativo sara' regolamentata la
posizione giuridica ed economica del personale qualificato gia'
appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in
vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di quello addetto
istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti
di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi
e delle procedure.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione
del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e' costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro
del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonche' da 6
membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti,
designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di
richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da
questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni
dalla richiesta.
Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31
dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui
rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70,
avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.
Il concorso di cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n.
70, consiste, salvo quanto sara' diversamente previsto dalla nuova
contrattazione circa le modalita' di espletamento, in un colloquio su
materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di
servizio e di merito.
I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in
sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione,
sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalita'
specifiche e sugli indici di produttivita' sono determinati
uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei
limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al
primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali
disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 - e' finalizzata
alla eliminazione, sulla base di indici di produttivita',
dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di
nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento
delle piu' elevate professionalita' e all'incentivazione alla
mobilita'. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potra' in
nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le
retribuzioni del personale, sara' determinato con deliberazione dei
competenti organi degli enti interessati, da sottoporre
all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero
del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
(Beni strumentali)
Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i
seguenti:
"Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non
superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in
aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto
e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in
locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli
uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei
fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a
tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma".
All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il
quarto, e' aggiunto il seguente comma:
"Le Regioni assegnano parte dei beni di cui ali precedente comma in
uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata
del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo
svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente
legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo
piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle
loro esigenze di efficienza e funzionalita'".
L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e' abrogato.
Art. 6.
(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia)
La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato
ha compiuto l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data
non risultino soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e
contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i
requisiti suddetti vengono raggiunti.
Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente
comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
e' stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata
indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Art. 7.
(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)
Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le
stesse norme previste per le pensioni autonome a carico
dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative
all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai
supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in
considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere
richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di
decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente
supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento
puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi
anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta'
pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente
articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a
carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro,
venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il
pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e
diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di
decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972, n. 485.
Art. 8.
(Contributi figurativi)
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il
valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni
settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui
si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della
pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della
pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in
base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di
contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione
salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni
effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi
riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno
solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite
retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori
all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla
retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia
richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della
retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata
escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.
In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e'
integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi
dei precedenti commi. ((5))
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti
e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui
e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per
i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico
della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il
calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo
criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione
dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo
della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di
contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da
calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi
riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo
ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le
retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono
commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica
professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento
in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.
Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da
organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante
specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico
del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le
retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della
legge 15 febbraio 1974 n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per
il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti
previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata
in vigore della presente legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto che "il quarto comma
dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere
interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad
orario ridotto successivi ai 6 settembre 1972, ammessi ad
integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione
da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva
all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155,
nonche' ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo
comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita
l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di
lavoro per gli stessi periodi".
Art. 9.
(Dichiarazione di responsabilita)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del
consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali
fatti, atti, dati e qualita' personali, rilevanti ai fini
dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo
della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla
base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le
sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sara'
annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la
somma indebitamente erogata potra' essere recuperata senza tener
conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Art. 10.
(Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto -
Modalita' di adeguamento della aliquota contributiva)
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n.
889, e' sostituito dal seguente:
"La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in
relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei
trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di
vigilanza del Fondo".
Art. 11.
(Pensioni in regime internazionale)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' effettuare
recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30
aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in
piu', nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime
internazionale.
Art. 12.
(Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi)
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti
dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'
commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di
malattia e maternita' nonche' di quelli previsti all'articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di
conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno
25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si
riferiscono i contributi. ((4))
Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e' riscosso,
con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31
luglio dell'anno cui si riferisce. (1)
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro
il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento
trimestrale e' fissato al 25 luglio 1981. (1)
Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternita' nonche'
a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie
previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori
autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo contenzioso.
I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli
elenchi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali,
quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il
trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i
bollettini e le relative somme accessorie, nonche' eventuali
conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli gia'
emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'istituto
nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a
decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di
rilascio dei bollettini.
In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attivita'
svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento
dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono
sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di
cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi
4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' interrotta anche dalle domande
d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari
d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui
all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5
della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.
Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei
confronti degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale
dipendente.
I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il
decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche
alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 luglio 1981, n. 395 convertito con modificazioni dalla
L. 25 settembre 1981, n.534, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che
"i termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge
23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale
della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli
artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali sono prorogati al
25 settembre 1981".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 5)
che "il termine per il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita'
commerciali per il primo trimestre 1982, di cui al secondo comma
dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato al
31 maggio 1982".
Art. 13.
(Modalita' di riscossione dei contributi nel settore agricolo)
A decorrere dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di
cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri
e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale
importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e
novembre dell'armo di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a
mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti
dal Servizio per i contributi agricoli unificati. ((7))
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro
il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento
trimestrale e' fissato al 10 settembre 1981.
Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata
contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli
esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per
l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi
per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla
predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione
esattoriale.
Le ditte, che dopo aver effettuato il versamento diretto della
prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda
rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in
riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due
ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero
importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per
ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla
data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della
riscossione esattoriale.
Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse
anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della
terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto
maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le
modalita' indicate nel comma medesimo.
Il tasso di interesse per ritardato pagamento e' determinato nella
stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.
Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spettera'
agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale
vigente aumentato del 50 per cento.
L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 maggio 1947, n. 493, e' abrogato.
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito con modificazioni dalla L.
1 giugno 1991, n. 166 ha disposto che "per il primo anno di
applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233 , i termini indicati
dall' articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 ,
per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro
concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno
di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo".
Art. 14.
(Contributo per l'indennita' economica di malattia)
La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche
di malattia e' determinata nella misura del 2,50 per cento della
retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad
esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso e'
determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di
malattia.
Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle
disciolte Casse di soccorso la quota di contributo e' fissata nella
misura del 3 per cento.
Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera
materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono
essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze
finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma
dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori
mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo
contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della
presente legge.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma
dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori
secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2
dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di
soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie,
tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie
assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.
La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza
sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo,
non e' suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della
rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento
dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente
terzo comma.
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi
precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' commisurata all'ammontare delle
prestazioni, economiche di malattia e di maternita' erogate agli
aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal
citato articolo 74 nonche' all'ammontare delle spese di funzionamento
e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.
Art. 15.
(Certificazione di malattia)
Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il lavoratore e tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a
recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma,
rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o
alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con
la Regione, e al datore di lavoro".
Nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a
richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la
documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1,
sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del
datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi
diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della
stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico
curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma".
Art. 16.
(Pensionamento anticipato)
Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli
operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia
intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi
dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto
1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50,
se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180
contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a
domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello
della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di
pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei
rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se
donne. (3) (5)
La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore,
per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando
per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I
contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono
iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli
interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa
agli interventi ordinari.
I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo
comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della
pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui
al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione
guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e
verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare
la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di
integrazione salariale.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il
concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione
dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa
agli interventi straordinari.
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.
(3) (5)
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative
alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e'
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 15 comma 1) che
"il termine del 31 dicembre 1981, stabilito" dall'articolo 16, primo
e quinto comma, "della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato
fino al 31 dicembre 1982".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 13)
che il termine di cui all'articolo 16, primo e quinto comma "della
legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1983".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 371 (in
G.U. 1a s.s. 12/07/1989, n. 28) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la
razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI
S.p.A.), nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del
settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al
compimento del cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima
anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore".
Art. 17.
(Dirigenti di aziende industriali)
Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione
generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende
industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta
una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma,
lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano
compiuto 55 anni di eta', se uomini, o 50, se donne, e possano far
valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, e'
dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti
adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla
base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del
rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di
vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di eta' se
uomini, o del 55° anno se donne.
L'assegno di cui al comma precedente non e' cumulabile con la
retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con
altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennita' di disoccupazione
ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori
compiono il 60° anno di eta' se uomini ed il 55° se donne. Dal
divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri
trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano
il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonche'
quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di
erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti· di aziende
industriali.
Art. 18.
(Minatori)
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e
sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con
lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo, per le quali sia
intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2,
quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che abbiano compiuto 52 anni di eta' e possano far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780
contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con
discontinuita', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purche'
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3
febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3
gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli
accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se
posteriore. Il trattamento e' liquidato, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la
data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del
sessantesimo anno di eta'. Qualora gli operai possano far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e
figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e
categorie assimilate nonche' quella accreditata a norma dell'articolo
49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati
addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15
anni, a lavori in sotterraneo, la pensione e' determinata sulla base
dell'anzianita' contributiva prevista per la liquidazione della
pensione di anzianita'.
La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui
alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore,
rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la
Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando
l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato,
rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al
compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianita' assicurativa se
anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione
guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata
relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in
quella relativa agli interventi ordinari.
Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo
del precedente articolo 16. (3) ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 15 comma 1) che
"il termine del 31 dicembre 1981, stabilito" dall'articolo 18, "della
legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato fino al 31 dicembre 1982".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 13)
che il termine di cui all'articolo 18 "della legge 23 aprile 1981, n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31
dicembre 1983".
Art. 19.
(Massimale di retribuzione pensionabile)
Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980,
il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della
determinazione del relativo importo e' fissato in lire 18.500.000.
Art. 20.
(Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo)
Con effetto dal 1 gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai
titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello
spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
Art. 21.
(Contributi per i lavoratori marittimi)
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la
pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base
delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le
predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di
rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973,
n. 27.
Art. 22.
(Prestazioni termalistiche)
In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31
dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
proseguira' l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la
normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.
Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
eroghera' le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e
secondo le modalita' previste dalla normativa in vigore.
Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per
l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Art. 23.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale)
A decorrere dal 1 settembre 1980 il trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore
dell'industria e' esteso, con le modalita' e procedure vigenti nel
settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di
mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a
tale attivita', sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di
lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di
difficolta' anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui
vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purche' dette
situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico
della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per
i lavoratori del settore dell'industria e' esteso, con le modalita' e
procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende
esercenti attivita' commerciale, che occupino piu' di 1.000
dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di
situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi
dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto
1977, n. 675.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove
siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma,
della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa,
e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende
operanti nello stesso settore produttivo. ((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 17)
che "l'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va
interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per
la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita'
commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento
della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi
dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto
1977, n. 675".
Art. 24.
(Personale di volo)
Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16
della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facolta' di riscatto di
periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale
riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a
carico del Fondo di previdenza per il personale di volo e' ridotto,
con decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della
pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della
prestazione della gestione assicurativa straniera spettante
all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.
Art. 25.
(Determinazione della misura del trattamento speciale di
disoccupazione)
In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6
agosto 1975, n. 427; per i lavoratori, impiegati ed operai,
licenziati successivamente al 1 febbraio 1980 da imprese industriali
e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano
beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento
straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere
a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento
speciale di disoccupazione e' quella su cui e' stato calcolato il
trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle
ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.
L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento
speciale di disoccupazione e' riconosciuto anche ai lavoratori,
impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attivita'
da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia
intervenuta.
Art. 26.
(Norma transitoria)
Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare
la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori
occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia
di detta denuncia nominativa non si fa lungo all'applicazione delle
sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che
la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia
siano effettuate entro il 30 novembre 1980.
Art. 27.
(Condono contributivo)
Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1
luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13
agosto 1980, n. 444, e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980
al 31 maggio 1981.
Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1971, si trovano in
stato di amministrazione controllata, il termine per la
regolarizzazione della posizione debitoria e' fissato alla fine del
mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione
controllata.
Il versamento dei contributi puo' essere effettuato in nove rate
mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981,
ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi
considerate, secondo le modalita' previste nel secondo comma del
predetto articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286.
Le norme di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i
premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati,
debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di
richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale
l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.
Art. 28.
(Condono in materia di prestazioni pensionistiche)
Il termine previsto dall'articolo 23, terzo comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 843, e riaperto per 120 giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al
recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento
entro la data di scadenza del nuovo termine.
Art. 29.
(Gestioni commissariali)
Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali,
istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno
1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue
funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti
fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30
novembre 1981. ((2))
I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri
designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro.
I commissari ed i Comitati, di cui al comma prece lente, sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3)
dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico
della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il
gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione,
scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della
citata legge e successive
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 novemvbre 1981, n. 681 convertito con modificazioni
dalla L. 27 gennaio 1982, n. 14 ha disposto (con l'art. 1 comma 1)
che "il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma
dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per le gestioni
commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto
nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e
dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto
pubblico (ENPDEDP) e' prorogato al 31 maggio 1982".
Art. 30.
(Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza
per i lavoratori dello spettacolo)
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di
cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per
cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal
18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei
datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero
1420.
In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello
spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema
pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro
di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle
imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Art. 31.
(Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI)
La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai
sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, provvede all'erogazione dei trattamenti, a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e secondo le
disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di
previdenza, in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in
quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello
successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma
dell'articolo 1-quindecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con
diritto al trattamento pensionistico a carico dei fondi medesimi.
Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al
comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di
copertura, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede
imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.
Art. 32.
(Assegni familiari ai lavoratori stranieri)
L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro
retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica,
gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del
territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono
cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti
dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle
convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi
del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta
gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'".
La legge 31 luglio 1956, n. 1035, e' abrogata.
Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei
Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari
degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente
articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.
Art. 33.
(Assunzione di personale da comandare)
Per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo
1980, n. 75, l'INPS e' autorizzato ad assumere entro tre mesi, con le
procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100
archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a
carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso
che comunque non potra' essere prorogato oltre il 30 novembre 1981.
In attesa dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine
di cui sopra, l'INPS deliberera' provvedimenti provvisori di comando
all'ENPAS per soddisfare le piu' immediate esigenze di tale ente.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 9)
che "il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983".
Art. 34.
(Copertura finanziaria)
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della
presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si
fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI