TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500
miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2,
commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in
termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno
finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi,
al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi
per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000
miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi
ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed
in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In
quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai
sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda
necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo.
sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
Art. 2.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono aggiunti i seguenti commi:
"2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e
diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone,
anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra
condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di
maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di
immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono
fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri
sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione
del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del
valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle
dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di
consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o
di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri
dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono
alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi
possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di
cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che
seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito
e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,
corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo
di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva
calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai
programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non
proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato,
l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato
degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il
prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si
applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito
inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi
inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza
dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si
applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono
individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare
singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso
residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per
motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo
del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente
articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa
ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o
ritardo dell'ente.
2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo
apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.
Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili
non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli
la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia
intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico
e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di
dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la
vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione di
cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili
di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi
ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato
pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per
un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma
di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo'
essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di
alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20
settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la
realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al
commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti
immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti
previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che
l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a
copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per
essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica corrisponde un
interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli
esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime
di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione
della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo
fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali
fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria
unica".
2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:
"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con
circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si
considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle
quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore
del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato
nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i
pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto,
ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi
liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del
prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai
soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda
di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine
gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore
offerente".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 351, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 410)).
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal
comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto
applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del
programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20
settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.
L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore
dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per
i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario
l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della
presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare
il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo
le norme previste.
5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le
seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui
siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)"
sono inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di determinazione
del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta
annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli
elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente
articolo.
ART. 3.
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali
emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi
sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti
previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi
fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
ART. 4
(Patrimonio immobiliare dello Stato).
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo"
ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di
uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al
patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati
secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti
programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi
criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non
compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche'
alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni
e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti
corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al
netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale
differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla
rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso
corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo
precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta
pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario
e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti
immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai
beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola;
il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura
l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi
gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli
marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree
interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle
universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti
minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la
piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve
essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con
preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i
quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti
relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla
regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare
sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della
predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero
per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non
oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine
all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela
degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della
legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di
cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro
novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine
senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla
seguente: "stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono abrogati.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano
fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo'
conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente
costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di
essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per
altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu'
proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti
immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei
beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato,
con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere.
I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi
relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le
quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di
conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita
catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e'
esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono
ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e
i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e'
situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto
di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a
notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni
determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera
c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione
deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni
dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province
e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da
ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e
quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono
per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili
oggetto di dismissione o concessione".
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000,
2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad
uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con
i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze
del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero
dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31
dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio
immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato
articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni
del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni
immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
ART. 5.
(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio
della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio
ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche
disposizioni di legge." sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri
immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali
provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla
trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di
intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie
dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate
da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima
societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi
speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in
misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di
trascrizione" a: "nonche'".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono
inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma
2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'";
b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte
le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera
a), i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario
venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della
normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";
c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di priorita'", sono
inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a
terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli
alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali
dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire
1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo'
comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di
fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la
possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota
applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per
cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per
familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire
1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire
1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d),
e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire
1.750.000 "," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000
"," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita
ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno,
cosi' determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000
ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e'
compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente
lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per
particolari tipologie di redditi:
" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di
lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non
supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire
600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ",
rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire
650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto
periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze
";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle
detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono
sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria
di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
" ART. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati
a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000. ";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
"a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi
professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento;".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000
" sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate
erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di
servizi non commerciali ((, per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, )) affidate dagli enti locali
territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1
gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al
presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al
contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo
quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni
del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al
comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge
13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non
hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite
dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal
98 al 92 per cento. (4)
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d),
della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di
effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e
comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le
modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti
di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 ".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1
gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con
decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le
somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che
l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e
di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri
recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento "
sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione ";
c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle
seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello
successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per
quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1
gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si
detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare,
un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per
effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di
piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1,
lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e al 1
gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75
per cento ";
b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1
gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura
del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota
e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per
cento ".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della
determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di
parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione
delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi,
lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni
2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in
modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione
di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e
post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata
la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per
l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La
percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati
all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto ".
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi
adibiti al trasporto di cose ";
b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici ".
22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa
rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono
determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella
2-bis allegata alla presente legge.
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base
delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali
limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a
quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita'
in vigore per le stesse.
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
2-bis allegata alla presente legge.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23 novembre 2000, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma
4) che per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia'
ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dal comma 8
del presente atricolo, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini,
dal 92 all'87 per cento.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8)
che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1999.
Art. 7
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre
imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla
data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani
ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a),
b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto
del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono
una parte significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali
l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore
complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
netto del valore dei predetti beni. (20) (26) (27) (29) (30) ((32))
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni
fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento
all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli
acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli,
ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato
al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo
oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad
uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali
gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2000. (5) (7)
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative
note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al
3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo
1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento "sono
sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto
previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto
fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate
per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali
trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del
Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza
degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e
successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle
esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante
l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori
superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle
esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il
pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando
l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si
ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di
maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito
decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di
settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta,
relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al
30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato
con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il
pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al
30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte
dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento
delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il
periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di
rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino
i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due
rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento
delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci
milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un
versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in
un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad
esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle
singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il
primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di
quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle
sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori
di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a
decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del
valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a
quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi
verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta
sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche
mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere
dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e
all'ingrosso" sono inserite le seguenti: " , ivi comprese le
rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione
amministrativa";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di
impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni
del comma 1 del presente articolo";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a
carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita
al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese
sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In
questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e'
consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
nei tre successivi.
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla
L. 11 dicembre 2000, n. 365 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3)
che in conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre
e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana,
Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31
dicembre 2000, previsto dal comma 5 del presente articolo, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 7)
che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dal comma 5 del presente
articolo, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei
fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2001.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-bis,
comma 1, lettera c)) che "Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005,
nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative
[...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004."
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 35-ter)
che "E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del
patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate
dal 1° ottobre 2006."
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
387, lettera b)) che "Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro
per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal l° gennaio 2007."
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 18)
che e' prorogata, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al
comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio
2008.
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AGGIORNAMENTO (30)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 22
dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che e'
prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al
comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio
2008.
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 23
dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che e'
prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi,
nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione
tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa
alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo
fatturate dal 1° gennaio 2008.
ART. 8.
(Modifiche alla disciplina concernente le
imposte sulle successioni e donazioni).
l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla
tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire "
sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni
di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e
fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le
successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001 ".
ART. 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di
conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. ((IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento
mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e'
effettuato mediante marche da bollo ordinarie.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 158, comma
3) che la presente modifica acquista efficacia dal 30/12/2000.
ART. 10.
(Imposta di registro sui conferimenti in societa).
1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
" ART. 50. - (Atti ed operazioni concernenti societa', enti
consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od
agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di
capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle
societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita'
giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di
attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o
diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal
valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli
oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli
oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento
calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore
dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte
eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo
";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
" 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di
beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo
articolo 7: lire 250.000. ";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella
colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite
dalle seguenti: " lire 250.000 ";
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
" NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita'
da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il
loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di
regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della
successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di
fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si
applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli
indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della
tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta
nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del
conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro
dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico
contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi
previste. ";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6
dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute
nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel
trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve
presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la
formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo
accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
ART. 11.
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria
armatoriale).
1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio
e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta
di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da
diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse
sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro
delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la
tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore
ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della
tassa di stazionamento annuale. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato
sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a
12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a
18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a
24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";
c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che
vengano installate successivamente al 1 gennaio 2000, non e' dovuto
il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle
organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori
relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali
per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti
portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura
degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi
relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle
organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite
complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,
che provvede direttamente al relativo pagamento ".
ART. 12.
(Oli emulsionati).
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data del 1 gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso
alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della voce "
Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con
acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso,
idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704
per mille litri; ((4))
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 704.704 per mille litri; ((4))
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille
chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille
chilogrammi; ((4))
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con
olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio
combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ". ((4))
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per
tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8,
comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,
allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per
l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15
gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica
dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448
del 1998 e' sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile
per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come
combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso
reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei
sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto
di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e'
cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene
esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e'
applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella
zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il
medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
il 30 settembre di ogni anno".
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione
e " sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore
alberghiero, " sono inserite le seguenti: " negli esercizi di
ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad
attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si
considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non
e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato
negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti ".
-------------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni
dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del
petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
le aliquote di accisa degli oli emulsionati, previsti dal comma 1 del
presente articolo, sono stabilite nelle seguenti misure:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693
per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.
ART. 13.
(Disposizioni in materia di attivita' marittime).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite
dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti ".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti
che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo
di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante
dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate
al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in
base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti
dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette
disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche'
ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque
relativa all'attivita' crocieristica".
5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono
soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 ".
ART. 14.
(Esecuzione di rimborsi di modesta entita).
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi
alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al
contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed
altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo
di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita'
semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate
e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti,
mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di
risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi
di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di
importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire
richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli
uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.
ART. 15.
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16
della legge n. 133 del 1999).
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del
comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con
particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la
raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a
330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
ART. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radio-televisivo).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli
importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni
supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere
pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere
inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico
-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4
stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere
pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni
con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence
turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con
3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli
bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un
numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con
2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi
pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del
presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno;
circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati ((, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva)); mense aziendali; scuole, istituti scolastici non
esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come
modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli
apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente
commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento
dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
ART. 17.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da
emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale
dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare
secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi
minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in
base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi'
determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali,
nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e
riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al
seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei
servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire
sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota
calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del
sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra'
comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto
annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il
bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno
2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo
deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al
pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini
l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente
corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali
conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro
ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita'
anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere
presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da
politiche di investimenti comunitarie e nazionali.
ART. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende
di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e'
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e'
determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero
1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a
ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire
1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente
lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai
pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31
dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e'
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o
alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di
ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in
non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione; ".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al
comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere
maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti
per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva
del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi
dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi".
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ART. 19.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola,
e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761
miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le
iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad
eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad
essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di
amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono
determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660
miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui
all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore
somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e'
utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale
delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli
enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,
del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il
personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed
alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri
contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
ART. 20.
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per
gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali
annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno. ";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare,
tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo
complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati
sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo
le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di
personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese "
fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di
riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad
assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e
ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove
funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette
richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai
fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di
mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per
le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche'
per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri
derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del
personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita'
economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la
delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative ";
f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,
anche la percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo'
comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota
di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale
dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo
motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche'
cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di
lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni
e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni
dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate,
entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del
predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che
abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi
percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite ".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "
Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il
comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da
specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica
dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque
permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino
alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
ART. 21.
(Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere
ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai
sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del
1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della
presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40
della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in
modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane,
nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in
lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare,
per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere
dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare
il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
ART. 22.
(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate
dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti
ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla
variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni
pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
ART. 23.
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "
nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del
trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del
richiedente ".
Art. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita
struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di
fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui
all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto,
anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi
dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel
corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni
2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati
dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle
amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute
nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di
piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione,
sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli
immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con
l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di
contenerne la relativa spesa.
4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni
medesimi.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di
cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita'
previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso
degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene
transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e
gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura
obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro competente. ((27))
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488".
ART. 25.
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni
in materia di clienti idonei del mercato elettrico).
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la
partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti
pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini
dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette
amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle
amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo
14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le
condizioni.
Art. 26
(Acquisto di beni e servizi).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di
contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso
alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione
di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita'
economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17,
comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e'
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1,
lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4
del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione
fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza
dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei
predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una
relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli
uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i
compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo
interno. ((33))
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati
conseguiti. (27) (28)
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488".
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L. 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n.
127, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 208 della predetta
legge e' abrogato il solo articolo 24.
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 11, comma 12) che la
relazione di cui al comma 4 del presente articolo "illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna
categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro il mese di
giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."
Art. 27
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative
per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse
con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso
l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con
calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche'
le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti
collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da
amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e
servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita'
previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali
di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del
comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le
relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese
classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per
ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi
internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi
natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della
difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere
mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla
televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante
all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8
dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private,
sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se
emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad
un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica
nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente
televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se
emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di
ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno
precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva,
tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31
ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui
sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita'
attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando
gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata
legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere
dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi
per l'anno 2001" sono soppresse. (11)
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la
imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle
autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423,
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana
con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle
gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle
biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale,
stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione,
nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale.
In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e
progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei
predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.
Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute
le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto
alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente,
con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)).
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise
limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla
prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di
cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per
ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi
alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi
alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana
alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento
dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali,
nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e
nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei
crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte,
tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare,
nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione
dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento
alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria
relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di
febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le
priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da
assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli
anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di
amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1 gennaio 2000, quelle
individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio
a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo
con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione
Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le stesse
limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di
regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito
anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi
riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al
sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi
riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo dell'obiettivo 2".
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti
percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore".
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo
1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10,
comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31
dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore
periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori
pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni
di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n.
81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone
svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma
18) che il finanziamento annuale di cui al comma 10, sesto periodo,
del presente articolo e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un
importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno.
ART. 28.
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'
libero-professionale).
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa
nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della
tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla
spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa
prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di
ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non
accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il
dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei
richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella
misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di
cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai
contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo'
essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata
dall'azienda.
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese
quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai
criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali
di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette
prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed
indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i
criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai
dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel
rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80
miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a
decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue;
corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere
dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti
la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle
strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001,
di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
11. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di
radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002. ((7))
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che
risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
disabili non autosufficienti e siano gia' state ammesse ai
finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a
condizione che:
a) le IPAB stesse, ancorche' depubblicizzate, risultino essere
enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai
sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente
di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non
autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo
72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori
spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72
relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di
lire per ciascuno dei predetti anni.
16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le
modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di
cui al comma 6 ".
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta
e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 96, comma 1)
che "Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto
dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
le strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi
previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002."
ART. 29.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
2. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). Entro il 30 settembre
2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'effettiva
rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini
riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei
medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali
margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al
rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori
contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale.
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in
lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento
non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi
attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto
dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a
decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ((e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001)) rispetto al prezzo
calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. ((Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000)).
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di
principio attivo;
b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di
formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purche'
ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di
indicazione terapeutica purche' giudicato dalla Commissione unica del
farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con
processi biotecnologici.
6. Restono comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui
all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26
febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la
procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita'
siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione
in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo
riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo,
la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'espressione "medicinali gia' classificati tra i farmaci non
rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla
rimborsabilita'" deve intendersi riferita al regime di
rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate
dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia'
estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in
Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad
applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
10. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio 2001,
alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati
della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei
farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la
deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo
ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture
pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita'
sospende l'autorizzazione concessa".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata
dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta
previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa
pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere
l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai
medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso
altri Paesi".
14. Il Ministero della' sanita' predispone annualmente una
relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della
spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le
discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i
dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa
al Parlamento.
CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI
Art. 30.
(Patto di stabilita' interno).
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della
finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i
comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo
28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad
almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo
(PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria
e suoi aggiornamenti (( . . . )). Gli enti che non hanno raggiunto,
in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti
a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e'
calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi,
effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i
trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della
dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono
essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con
vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti
che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le
spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro
natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti
partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare
il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati
nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la
propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del
disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il
biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del
disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in
corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari
allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo
28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a
trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate
o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al
comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di
competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e
dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni
poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio
sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30
giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del
comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di
bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre,
una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e
rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al
bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e,
successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine
al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
6. ((Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione)) minima di 50 punti base sul
tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e
prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro
il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti
locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di
interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui
mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della
presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun
mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a
quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi
regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e
precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi
e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito
la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno
conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000
conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999
o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la
riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a
100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono
definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a
presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai
presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita'
della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per
quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a
quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono
provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della
dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali
iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere
alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti
indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di
sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare
maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi
pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al
rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo
espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni
e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma
UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi
pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti
privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali
mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso
esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per
ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9,
comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre
dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali
di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori
percentuali relativi alla determinazione degli importi degli
ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1".
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa
dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e'
rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara'
emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di
risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000
avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma
11, della predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la
notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa
data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni
1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e
1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate
all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine
per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della
rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il
contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale
fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione
dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del
servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi' che il
contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi
dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono
dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione
della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
12. ((Fino all'anno di imposta 2000)) compreso, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556,
si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale,
con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi
dell'articolo 817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi
dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia'
applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a
pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe,
le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per
l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data
di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini
predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro
il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno
effetto dal 1 gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno
provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi
agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere
rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997 n. 449.
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998"
sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a
decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato".
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario
nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il
30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la
sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati
al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di
percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto
forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo
14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
ART. 31.
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.
La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di
ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro
consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo
complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a
quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23
novembre 1999.
ART. 32.
(Attuazione del conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali).
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio
relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai
sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti
sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse
determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del
1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle
dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale
negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale
riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La
riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti
previsti da disposizioni di legge.
ART. 33.
(Disposizioni concernenti la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani).
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1 gennaio
2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal
regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5,
entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la
tariffa di cui al comma 2 ".
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via
sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa
ai sensi del comma 16 ".
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due
anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad
approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a
decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera
d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.
ART. 34.
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure
di acquisto nel settore sanitario).
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno,
promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste
provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla
costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e
la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti
centralizzati per diverse tipologie di beni.
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
ART. 35.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione
speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla
gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in
lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli
importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono
determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi
ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma
di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione
a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989; delle somme di lire 4
miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli
esercizi 1998 e 1999, ".
ART. 36.
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL,
maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo
con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in
quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni.
ART. 37.
(Contributo su pensioni con importo elevato).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni,
sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente
superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente,
un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
Art. 38
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti
che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche
e disposizioni in materia di sgravi contributivi).
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti
membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di
assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche,
che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un
vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono
tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici,
nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a
carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non
retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o
della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono
deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli
oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in
virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente
previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai
contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal
1 gennaio 2000.
(( 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario.))
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la
domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma
3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il diritto agli sgravi
contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che
operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo,
come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori
anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente
svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi
contributivi antecedenti al 1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti
alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia'
versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.
Art. 39
(Retribuzione pensionabile dei componenti
delle autorita' indipendenti).
1. A decorrere dal ((15 gennaio 2006)) il trattamento economico
comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle
autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui
trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti
gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base
contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento
retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto
della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi
ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove
superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile
previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi
compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano
attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati
alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo
2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui
al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((24))
-------------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
151) che il decreto di cui al comma 2 del presente articolo e'
adottato entro il 15 gennaio 2006.
ART. 40.
Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che
eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni
vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle
regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.
Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli
Organi costituzionali.
ART. 41.
(Fondi speciali).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto
dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i
titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con
evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla
normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza,
in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle
aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti
percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare
e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni
economiche di maternita', ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche
regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1
rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al
medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito
un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a
complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale
importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere
contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle
riduzioni di cui al comma l. Il contributo puo' essere imputato dalle
imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i
pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per
il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro
pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma
2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.
((7))
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (con l'art. 68, comma 7) ha disposto
che il comma 3 del presente articolo 41 si interpreta nel senso che
ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i
datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza
del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che
risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali
soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi,
ponderato con le relative anzianita' contributive medie risultanti a
detta data.
ART. 42.
(Fondo di previdenza per il clero).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo annuo di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e
per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i
meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo
20 della citata legge n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita
l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla
pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a
decorrere dal 1 gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con
la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del
relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.
Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di
contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22
dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli
importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di
vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far
valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il
requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa
nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31
dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di
cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti
degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una
anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il
requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente
articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo
15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del
requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente
articolo.
4. Dal 1 gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con
il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973,
n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato
dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono
sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la
generalita' delle gestioni deficitarie ".
6. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al
comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi
cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi
italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai
sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana,
operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o
enti acattolici riconosciuti.
ART. 43
(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello
Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A
decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito
Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto
dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun
soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale
complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita'
contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le
anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o
di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla
normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a
copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita'
contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto
o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla
contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i
trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in
favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla
normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri
gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo
periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato
amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo
speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo
comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello
Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle
pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine
di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata
in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso
corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato
Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere
tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie
dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del
predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello
Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati
sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita'
delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono
definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
ART. 44.
(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5
del decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa
all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi
nella misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale
contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore
agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo.
Art. 45
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di
lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma
2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.
((31))
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
1-bis) che al fine di garantire il rispetto degli equilibri
programmati dei saldi di finanza pubblica e' soppressa
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lettera b) del presente
articolo.
CAPO IV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
ART. 46.
(Mutui con oneri a carico dello Stato).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti
interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o
parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate
rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad
agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del
presente articolo.
ART. 47.
(Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il
seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei
buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire,
per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso
anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste
dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della
quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di
buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti
locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta
applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
ART. 48.
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato
secondario e gestione della liquidita).
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti
mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in
uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in
considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la
consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione
di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti
effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello
Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato
interbancario ".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo' autorizzare interventi di gestione delle
disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al
fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al
Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita'
finanziaria.
((3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213)).
TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
CAPO I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE
Art. 49.
(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per
l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si
provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e
2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625
miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota
parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1,
lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700
miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001,
e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale,
le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura
del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto
successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito
nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito
nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto
dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di
cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4,
valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in
lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con
esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92
miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in
lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento
della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei
pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni
italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che
dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La
ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
ART. 50.
(Misure per l'occupazione).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un
milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito
di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire
annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3
milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".
ART. 51.
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale
del lavoro autonomo).
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono
sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono
- sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di
una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo
familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo
familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla
disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera
nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito
contributivo e in relazione al reddito individuale ".
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta'
di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi
data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in
vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla
predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico
dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di
cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e'
stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con
la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del
periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento
l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione
forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la
riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata
e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta
milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze; ".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1
gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite
dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.
ART. 52.
(Incremento delle pensioni sociali).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000
mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che
consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari
all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al
comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici
adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione
sociale o dell'assegno sociale.
ART. 53.
(Libri di testo).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno
scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 2000.
ART. 54.
(Ulteriori finanziamenti).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti
d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati
all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29
agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e
per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche'
all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31
dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi
ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede
a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le
modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei
benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati
applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato
sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data
maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad
eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del
presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative
connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui
alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente
comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora
adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora
liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento
vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di
contributo si riferiscono.
ART. 55.
(Disposizioni per la Regione siciliana).
1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il
contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38
dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti
di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a
decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
ART. 56.
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza
stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3
dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti
proprietari delle strade territorialmente competenti per la
realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
ART. 57.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis).
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal
medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire
15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste
dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
ART. 58.
(Tutela dell'ecosistema marino).
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED,
presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla
Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo
alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione
della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000
milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del
Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO,
relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della
gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare
riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire
4.000 milioni per l'anno 2000.
Art. 59
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di
qualita' ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario
di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e
per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un
contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per
cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di
prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da
sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei
presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed
etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28,
R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre
di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti
di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di
vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento
di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali
incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole
speci. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di
mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della
sanita', di concerto. con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i criteri e le
disposizioni per l'attuazione del presente comma.
2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate
derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato
al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di
ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di
sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la
comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28
del 1 febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita'
di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti
e delle spese di ricerca ammissibili.
2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a
lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il
Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica
mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la
riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate
misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per
un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con
metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali,
nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate
semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la
degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole
nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di
qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n.
730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai
produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di
specificita' (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n.
2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti
ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle
regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta"
sono inserite le seguenti: "anche per via telematica".
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica
e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. ((Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.))
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del
patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le
lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle,
valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del
comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle
categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni
interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al
funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le
attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.
5. A partire dal 1 gennaio 2001, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2000, N. 21, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 APRILE 2000, N. 92))
ART. 61.
(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del
1997).
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15
marzo 1997,n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti
finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere
utilizzate nell'anno 2000.
ART. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e
successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da
aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi
della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700
milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di
mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto
periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel
limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con
scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o
concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero
massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla
data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il
relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel
limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale
concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi
delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio
1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero
massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500
unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque
limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate
ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di
mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; ((7))
h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10
miliardi;
i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21
miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo
periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti
di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b),
limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e'
ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui
al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente
alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i
lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e
successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n.
144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo
come civili alle dipendenze di organismi militari operanti
nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati
esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi
medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al
predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le
parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi
";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi
benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico
del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000
";
b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma
15, lettera a)) che "Nei limiti delle risorse rispettivamente
indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta addetti."
ART. 63.
(Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per
l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono
prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali
previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei
mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o
aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle
seguenti: " 110 miliardi ".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state
istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro ".
ART. 64.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati
";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con
particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare
maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di
soggetti terzi; ";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque
essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di
inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia
considerato dal contratto collettivo come avente carattere
esclusivamente transitorio ";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).
1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al
comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui
all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore
dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure
di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I
predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici
ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11,
comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del
Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da
effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di
cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al
Fondo di cui al comma 2 ";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera
a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1,
comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative
percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente
disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento
delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
ART. 65.
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito
centrale Spa).
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito
centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma
3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni,
il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per
azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente
originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse
delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e' abrogato.
ART. 66.
(Modalita' di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per
azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge
n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a
realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il
contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione.
L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di
controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche'
le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai
fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato.
Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i
contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli
articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni
risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le
modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per
rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in
particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza
pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura
idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per
quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel
rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra
questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in
coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela
della concorrenza e del mercato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri
speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al
medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi
su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto
nei commi 3 e 4 del presente articolo.
ART. 67.
(Disposizioni particolari in materia di investimenti).
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare
nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel
periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000
miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE
provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul
bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari
del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del
programma di cui al presente comma, assicurando i necessari
finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli
strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
TITOLO V
NORME FINALI
ART. 68.
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada).
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni
di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste,
comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di
redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e
accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo
2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente
designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti
o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al
comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo'
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei
veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e
dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-
ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
ART. 69.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli
pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa
sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che
provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
ART. 70.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni'
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla
tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti
rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate,
rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente
legge.
ART. 71
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO A
(Articolo 8, comma 1)
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre
2000:
===================================================================
b) aliquote sull'eredita' e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni
-------------------------------------------------------------------
Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri
(scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado
===================================================================
Oltre 10 fino a 100 3 6
-------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 250 3 5 8
-------------------------------------------------------------------
Oltre 250 fino a 350 6 9 12
-------------------------------------------------------------------
Oltre 350 fino a 500 7 10 13 18
-------------------------------------------------------------------
Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23
-------------------------------------------------------------------
Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28
-------------------------------------------------------------------
Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31
-------------------------------------------------------------------
Oltre 3.000 27 25 27 33
-------------------------------------------------------------------
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:
===================================================================
b) aliquote sull'eredita' e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni
-------------------------------------------------------------------
Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri
(scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado
===================================================================
Oltre 10 fino a 100 3 6
-------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 250 3 5 8
-------------------------------------------------------------------
Oltre 250 fino a 350 6 9 12
-------------------------------------------------------------------
Oltre 350 fino a 500 10 13 18
-------------------------------------------------------------------
Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23
-------------------------------------------------------------------
Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28
-------------------------------------------------------------------
Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31
-------------------------------------------------------------------
Oltre 3.000 27 25 27 33
-------------------------------------------------------------------
ALLEGATO A
(Articolo 8, comma 1)
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre
2000:
===================================================================
b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni
-------------------------------------------------------------------
Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri
(scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado
===================================================================
Oltre 10 fino a 100 3 6
-------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 250 3 5 8
-------------------------------------------------------------------
Oltre 250 fino a 350 6 9 12
-------------------------------------------------------------------
Oltre 350 fino a 500 7 10 13 18
-------------------------------------------------------------------
Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23
-------------------------------------------------------------------
Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28
-------------------------------------------------------------------
Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31
-------------------------------------------------------------------
Oltre 3.000 27 25 27 33
-------------------------------------------------------------------
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:
===================================================================
b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni
-------------------------------------------------------------------
Valore imponibile a) aliquote fratelli altri parenti altri
(scaglioni in sul valore e sorelle fino al soggetti
milioni di globale affini in quarto grado
lire) netto linea e affini
dell'asse retta in linea
ereditario collaterale
e delle fino al terzo
donazioni grado
===================================================================
Oltre 10 fino a 100 3 6
-------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 250 3 5 8
-------------------------------------------------------------------
Oltre 250 fino a 350 6 9 12
-------------------------------------------------------------------
Oltre 350 fino a 500 10 13 18
-------------------------------------------------------------------
Oltre 500 fino a 800 10 15 19 23
-------------------------------------------------------------------
Oltre 800 fino a 1.500 15 20 24 28
-------------------------------------------------------------------
Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31
-------------------------------------------------------------------
Oltre 3.000 27 25 27 33
-------------------------------------------------------------------
TABELLA 1
(Articolo 9, comma 2)
((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, n. 115)).
TABELLA 2
(Articolo 12, comma 2)
ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella
combustione:
a) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come carburante
b) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come combustibile
per riscaldamento
c) emulsione con olio combustibile
denso usata come combustibile
per riscaldamento:
- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile
denso per uso industriale:
- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi
TABELLA 2-bis
(Art. 6, comma 22-bis)
Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000
fino a 3,5 tonnellate
Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000
superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 8 tonnellate
Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000
superiore a 8 tonnellate ma inferiore
a 18 tonnellate
Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000
pari a 18 tonnellate o superiore
Tariffa 5 Per trattori stradali:
a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000
Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo
sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il
trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene
raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere
effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.
TABELLA 3
(Articolo 54, comma 1)
===================================================================
2000 2001 2002 Anno
Terminale
(milioni di lire)
===================================================================
1 Legge n. 808 del 1985,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6:
Settore aeronautico
(Industria, commercio e - 45.000 - 2015
artigianato - 6.2.1.16
- cap. 7902).............. - 44.000 2016
-------------------------------------------------------------------
2 Legge n. 67 del 1988,
articolo 17, comma 5:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da
eventi sismici (Belice)
(Tesoro, bilancio e - 5.000 - 2015
programmazione economica
- 7.2.1.7 - cap. 9573).... - - 5.000 2016
-------------------------------------------------------------------
3 Decreto-legge n. 9
del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 217 del 1992
Ammodernamento e
potenziamento Polizia
di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della
guardia di finanza e
Corpo nazionale dei 30.000 - - 2008
vigili del fuoco
(Interno - 7.2.1.2
- cap. 7401).............. - 150.000 - 2009
-------------------------------------------------------------------
4 Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione nei
territori di cui al testo
unico delle leggi per gli
interventi nei territori
della Campania,
Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli
eventi sismici del
novembre 1980, del
febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato
con decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 20.2.1.2 - cap. 9336)... - - 5.000 2016
-------------------------------------------------------------------
5 Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2; legge
n. 448 del 1999,
articolo 50, comma 1,
lettera b): Prosecuzione
degli interventi per
la salvaguardia di Venezia
(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - 50.000 - 2015
- cap. 7156).............. - 50.000 2016
-------------------------------------------------------------------
6 Legge n. 211 del 1992,
articolo 9: Trasporto rapido
di massa (Trasporti 37.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.6
- cap. 7068) - - 40.000 2016
-------------------------------------------------------------------
7 Legge n. 211 del 1992,
articolo 10: Trasporto rapido
di massa (Trasporti - 2.2.1.6 9.000 2015
e navigazione
- cap. 7070).... - - 10.000 2016
-------------------------------------------------------------------
8 Decreto-legge n. 517
del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996,
articolo 1, comma 3:
Potenziamento e
ammodernamento delle
ferrovie in concessione
ed in gestione
commissariale governativa
(Trasporti e navigazione
- 2.2.1.3 - cap. - 35.500 - 2015
7033)..................... - - 45.500 2016
-------------------------------------------------------------------
9 Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331 del
1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1986,
articolo 7, comma 8:
Interventi di
decongestionamento degli
atenei (Università e ricerca
- 2.2.1.2 - cap. 7114).... - 50.000 - 2015
(Università e ricerca
- 2.2.1.2 - cap. 7119).... - 10.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
10 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di
programma Basilicata;
decreto legislativo n. 76
del 1990, articolo 23,
comma 2: Interventi di
viabilità della Valle
d'Agri (Lavori pubblici - 15.000 - 2015
- 5.2.1.3 - cap. 8067).... - - 15.000 2016
-------------------------------------------------------------------
11 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di programma
Friuli-Venezia Giulia;
decreto del Presidente
della Repubblica n. 101
del 1978, articolo 1:
Interventi relativi alla
viabilità nella provincia
di Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione economica
- 3.2.1.17 - cap. 7281)... - 30.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
12 Decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1999:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da eventi
sismici (Umbria e Marche)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica - 9.000 - 2015
- 20.2.1.2-cap. 9332)...... - - 10.000 2016
-------------------------------------------------------------------
13 Legge n. 194 del 1998,
articolo 2, comma 5:
Parco autobus (Trasporti - 67.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.5
- cap. 7056).............. - - 62.000 2016
-------------------------------------------------------------------
14 Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.15 - cap. 7262)... - 40.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
15 Legge n. 413 del 1998,
articolo 9: Opere
infrastrutturali relative
ai porti e per la
realizzazione delle
autostrade del mare
(Trasporti e navigazione - 45.000 - 2015
- 4.2.1.4 - cap. 7265)..... - - 41.000 2016
-------------------------------------------------------------------
16 Legge n. 426 del 1998,
articolo 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'area
portuale di Genova
(Ambiente - 1.2.1.4
- cap. 7081).............. - - 4.000 2012
-------------------------------------------------------------------
17 Legge n. 140 del 1999
articolo 8: Fondo per
l'innovazione degli
impianti a fune (Industria,
commercio e artigianato
- 6.2.1.16 - cap. 7803)... - 5.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
18 Legge n. 144 del 1999
articolo 32 comma 5:
Interventi di sicurezza - 25.000 - 2015
stradale (Lavori pubblici
- 2.2.1.3 - cap. 7125).... - - 40.000 2016
-------------------------------------------------------------------
19 Legge n. 144 del 1999
articolo 43, comma 1:
Opere funzionali al
progetto Malpensa 2000
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.54 - cap. 7705)... - 30.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO
AUTORIZZATI............... 30.000 657.500 438.500
-------------------------------------------------------------------
SPESA COMPLESSIVA
ANNUA..................... 30.000 687.500 1.059.000
-------------------------------------------------------------------
TABELLA 1
(Articolo 9, comma 2)
((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, n. 115)).
TABELLA 2
(Articolo 12, comma 2)
ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella
combustione:
a) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come carburante
b) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come combustibile
per riscaldamento
c) emulsione con olio combustibile
denso usata come combustibile
per riscaldamento:
- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile
denso per uso industriale:
- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi
TABELLA 2-bis
(Art. 6, comma 22-bis)
Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000
fino a 3,5 tonnellate
Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000
superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 8 tonnellate
Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000
superiore a 8 tonnellate ma inferiore
a 18 tonnellate
Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000
pari a 18 tonnellate o superiore
Tariffa 5 Per trattori stradali:
a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000
Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo
sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il
trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene
raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere
effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.
TABELLA 3
(Articolo 54, comma 1)
===================================================================
2000 2001 2002 Anno
Terminale
(milioni di lire)
===================================================================
1 Legge n. 808 del 1985,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6:
Settore aeronautico
(Industria, commercio e - 45.000 - 2015
artigianato - 6.2.1.16
- cap. 7902).............. - 44.000 2016
-------------------------------------------------------------------
2 Legge n. 67 del 1988,
articolo 17, comma 5:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da
eventi sismici (Belice)
(Tesoro, bilancio e - 5.000 - 2015
programmazione economica
- 7.2.1.7 - cap. 9573).... - - 5.000 2016
-------------------------------------------------------------------
3 Decreto-legge n. 9
del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 217 del 1992
Ammodernamento e
potenziamento Polizia
di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della
guardia di finanza e
Corpo nazionale dei 30.000 - - 2008
vigili del fuoco
(Interno - 7.2.1.2
- cap. 7401).............. - 150.000 - 2009
-------------------------------------------------------------------
4 Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione nei
territori di cui al testo
unico delle leggi per gli
interventi nei territori
della Campania,
Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli
eventi sismici del
novembre 1980, del
febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato
con decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 20.2.1.2 - cap. 9336)... - - 5.000 2016
-------------------------------------------------------------------
5 Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2; legge
n. 448 del 1999,
articolo 50, comma 1,
lettera b): Prosecuzione
degli interventi per
la salvaguardia di Venezia
(Lavori pubblici - 2.2.1.4 - 50.000 - 2015
- cap. 7156).............. - 50.000 2016
-------------------------------------------------------------------
6 Legge n. 211 del 1992,
articolo 9: Trasporto rapido
di massa (Trasporti 37.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.6
- cap. 7068) - - 40.000 2016
-------------------------------------------------------------------
7 Legge n. 211 del 1992,
articolo 10: Trasporto rapido
di massa (Trasporti - 2.2.1.6 9.000 2015
e navigazione
- cap. 7070).... - - 10.000 2016
-------------------------------------------------------------------
8 Decreto-legge n. 517
del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996,
articolo 1, comma 3:
Potenziamento e
ammodernamento delle
ferrovie in concessione
ed in gestione
commissariale governativa
(Trasporti e navigazione
- 2.2.1.3 - cap. - 35.500 - 2015
7033)..................... - - 45.500 2016
-------------------------------------------------------------------
9 Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331 del
1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1986,
articolo 7, comma 8:
Interventi di
decongestionamento degli
atenei (Universita' e ricerca
- 2.2.1.2 - cap. 7114).... - 50.000 - 2015
(Universita' e ricerca
- 2.2.1.2 - cap. 7119).... - 10.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
10 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di
programma Basilicata;
decreto legislativo n. 76
del 1990, articolo 23,
comma 2: Interventi di
viabilita' della Valle
d'Agri (Lavori pubblici - 15.000 - 2015
- 5.2.1.3 - cap. 8067).... - - 15.000 2016
-------------------------------------------------------------------
11 Legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 203,
lettera b): Intesa
istituzionale di programma
Friuli-Venezia Giulia;
decreto del Presidente
della Repubblica n. 101
del 1978, articolo 1:
Interventi relativi alla
viabilita' nella provincia
di Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione economica
- 3.2.1.17 - cap. 7281)... - 30.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
12 Decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1999:
Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da eventi
sismici (Umbria e Marche)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica - 9.000 - 2015
- 20.2.1.2-cap. 9332)...... - - 10.000 2016
-------------------------------------------------------------------
13 Legge n. 194 del 1998,
articolo 2, comma 5:
Parco autobus (Trasporti - 67.000 - 2015
e navigazione - 2.2.1.5
- cap. 7056).............. - - 62.000 2016
-------------------------------------------------------------------
14 Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.15 - cap. 7262)... - 40.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
15 Legge n. 413 del 1998,
articolo 9: Opere
infrastrutturali relative
ai porti e per la
realizzazione delle
autostrade del mare
(Trasporti e navigazione - 45.000 - 2015
- 4.2.1.4 - cap. 7265)..... - - 41.000 2016
-------------------------------------------------------------------
16 Legge n. 426 del 1998,
articolo 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'area
portuale di Genova
(Ambiente - 1.2.1.4
- cap. 7081).............. - - 4.000 2012
-------------------------------------------------------------------
17 Legge n. 140 del 1999
articolo 8: Fondo per
l'innovazione degli
impianti a fune (Industria,
commercio e artigianato
- 6.2.1.16 - cap. 7803)... - 5.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
18 Legge n. 144 del 1999
articolo 32 comma 5:
Interventi di sicurezza - 25.000 - 2015
stradale (Lavori pubblici
- 2.2.1.3 - cap. 7125).... - - 40.000 2016
-------------------------------------------------------------------
19 Legge n. 144 del 1999
articolo 43, comma 1:
Opere funzionali al
progetto Malpensa 2000
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica
- 3.2.1.54 - cap. 7705)... - 30.000 - 2015
-------------------------------------------------------------------
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO
AUTORIZZATI............... 30.000 657.500 438.500
-------------------------------------------------------------------
SPESA COMPLESSIVA
ANNUA..................... 30.000 687.500 1.059.000
-------------------------------------------------------------------
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 71, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
===================================================================
2000 2001 2002
===================================================================
(importi in miliardi di lire)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
-------------------------------------------------------------------
Tabella " A " (1).............. 492 1.397 1.849
-------------------------------------------------------------------
Nuove o maggiori spese correnti:
-------------------------------------------------------------------
Articolato..................... 3.698 6.270 7.215
-------------------------------------------------------------------
Rinnovi contrattuali........... 672 2.070 2.768
-------------------------------------------------------------------
Separazione assistenza
-previdenza.................... 619 619 619
-------------------------------------------------------------------
Assegno di maternita'........... 92 186 188
-------------------------------------------------------------------
Incremento fondo scuola........ 0 123 320
-------------------------------------------------------------------
Riduzione costo lavoro
(maternita', autotrasporto,
ecc.).......................... 1.572 2.127 1.201
-------------------------------------------------------------------
Incremento pensioni sociali.... 98 100 103
-------------------------------------------------------------------
Fondo copertura
accelerazione DIT.............. 0 500 1.500
-------------------------------------------------------------------
Sostegno emittenti locali...... 40 40 40
-------------------------------------------------------------------
Altre misure................... 605 505 476
-------------------------------------------------------------------
Tabella " C ".................. 1.310 769 1.188
-------------------------------------------------------------------
Minori entrate correnti:
-------------------------------------------------------------------
Articolato..................... 8.093 11.086 9.423
-------------------------------------------------------------------
Sgravi fiscali................. 7.970 10.198 9.803
-------------------------------------------------------------------
Copertura super DIT
(legge n. 133 del 1999)........ 1.000 1.000 0
-------------------------------------------------------------------
Canoni concessione
radiotelevisivi................ 77 0 0
-------------------------------------------------------------------
Autotrasporto.................. 41 41 41
Altri.......................... 117 204 333
-------------------------------------------------------------------
Totale oneri da coprire... 13.593 19.522 19.675
-------------------------------------------------------------------
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate:
Articolato..................... 183 434 1.675
-------------------------------------------------------------------
Carbon tax: copertura tutela
maternita' e costo del lavoro... 0 0 869
-------------------------------------------------------------------
Effetti indotti................ 50 392 759
-------------------------------------------------------------------
Canoni concessione
radiotelevisivi................ 0 42 47
-------------------------------------------------------------------
Contributo unificato
iscrizione a ruolo............. 133 0 0
-------------------------------------------------------------------
Tabella " C " 2 2 2
-------------------------------------------------------------------
Riduzione di spese correnti:
-------------------------------------------------------------------
Articolato..................... 7.762 9.583 8.203
-------------------------------------------------------------------
Riduzione personale scuola..... 205 534 534
-------------------------------------------------------------------
Assunzioni di personale........ 0 800 970
-------------------------------------------------------------------
Previdenza e assistenza........ 3.703 3.718 2.294
-------------------------------------------------------------------
Gestione debito pubblico....... 2.000 1.900 1.800
-------------------------------------------------------------------
Consumi intermedi.............. 958 1.624 1.724
-------------------------------------------------------------------
Modifica aliquote IRAP......... 542 644 551
-------------------------------------------------------------------
Emittenti locali............... 24 33 0
-------------------------------------------------------------------
Riduzione aggi raccoglitori
lotto.......................... 330 330 330
-------------------------------------------------------------------
Quota del miglioramento
del risparmio pubblico:........ 5.646 9.503 9.795
-------------------------------------------------------------------
Totale mezzi di copertura.. 13.593 19.522 19.675
-------------------------------------------------------------------
(Miglioramento risparmio pubblico
a legislazione vigente)........ 13.151 20.284 44.522
===================================================================
NOTE 2000 2001 2002
===================================================================
(importi in miliardi di lire)
-------------------------------------------------------------------
(1) Totale vecchie e nuove
finalizzazioni al netto
degli accantonamenti di
segno negativo e delle
seguenti regolazioni
debitorie pregresse 3.410 4.805 5.559
-------------------------------------------------------------------
2000 = > miliardi 12.568;
-------------------------------------------------------------------
2001 = > miliardi 7.686;
-------------------------------------------------------------------
2002 = > miliardi 3.561.
-------------------------------------------------------------------
Fondo speciale di parte
corrente a legislazione
vigente (Allegato C.3,
bilancio) al netto delle
seguenti regolazioni debitorie 2.918 3.408 3.710
-------------------------------------------------------------------
2000 = > miliardi 10.275;
-------------------------------------------------------------------
2001 = > miliardi 10.000;
-------------------------------------------------------------------
2002 = > miliardi 9.725.
-------------------------------------------------------------------
Variazioni del fondo
speciale derivanti dalla
legge finanziaria.............. 492 1.397 1.849
-------------------------------------------------------------------
Fondo globale nuova
legislazione................... 15.978 12.491 9.120
-------------------------------------------------------------------
Regolazioni contabili
nuova legislazione............. 12.568 7.686 3.561
-------------------------------------------------------------------
Fondo globale
legislazione vigente........... 13.193 13.408 13.435
-------------------------------------------------------------------
Regolazioni contabili
legislazione vigente........... 10.275 10.000 9.725
-------------------------------------------------------------------
Regolazioni contabili.......... 12.568 7.686 3.561
-------------------------------------------------------------------
Tesoro......................... 6.211 1.561 561
===================================================================
NOTE 2000 2001 2002
===================================================================
(importi in miliardi di lire)
-------------------------------------------------------------------
Politiche agricole............. 1.357 1.125 0
-------------------------------------------------------------------
Sanita'......................... 5.000 5.000 3.000
-------------------------------------------------------------------
Tesoro......................... 245 245 245
-------------------------------------------------------------------
Tesoro......................... 316 316 316
-------------------------------------------------------------------
Tesoro......................... 5.000 1.000 0
-------------------------------------------------------------------
Tesoro......................... 650 0 0
-------------------------------------------------------------------
Politiche agricole............. 500 275 0
-------------------------------------------------------------------
Politiche agricole............. 107 100 0
-------------------------------------------------------------------
Politiche agricole............. 750 750 0
-------------------------------------------------------------------
Sanita'......................... 5.000 5.000 3.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE............12.568 7.686 3.561
-------------------------------------------------------------------
BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002
===================================================================
1999 Previsioni
assestato 2000 2001 2002
===================================================================
(importi in miliardi di lire)
-------------------------------------------------------------------
A) LEGISLAZIONE VIGENTE
-------------------------------------------------------------------
A. 1) Entrata....... 24.047,1 25.400,0 27.300,0 28.500,0
-------------------------------------------------------------------
Rimborsi IVA..... 19.000,0 19.400,0 21.300,0 22.500,0
-------------------------------------------------------------------
Anticipo
concessionari..... 4.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0
-------------------------------------------------------------------
Fondo ammortamento
titoli di Stato... 547,1 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
A.2) Spesa.......... 69.772,5 48.791,8 37.300,0 38.225,0
-------------------------------------------------------------------
Rimborsi IVA...... 19.000,0 19.400,0 21.300,0 21.500,0
-------------------------------------------------------------------
Anticipo
concessionari..... 4.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0
-------------------------------------------------------------------
Fondo ammortamento
titoli di Stato... 664,3 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Rimborso crediti di
imposta con titoli
di Stato.......... 5.850,0 5.441,5 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Applicazione
sentenze Corte
costituzionale.... 1.682,5 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Crediti di imposta:
incentivi per la
rottamazione...... 75,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Gioco del lotto... 4.154,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Anticipazioni di tesoreria pregresse:
-------------------------------------------------------------------
INPS.............. 6.327,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
INPDAP............ 3.875,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Ripiano disavanzi
pregressi USL..... 3.320,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Risorse
comunitarie....... 700,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Fondo globale
corrente.......... 13.055,0 10.275,0 10.000,0 9.725,0
-------------------------------------------------------------------
Compensazione
ARIET............. 538,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Invalidi civili... 6.031,7 5.875,3 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Rimborsi d'imposta
non residenti..... 0,0 800,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Rimborsi imposte
dirette procedura
automatizzata..... 0,0 1.000,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
B) NUOVA LEGISLAZIONE
-------------------------------------------------------------------
B.1) Spesa 0,0 10.062,0 -2.314,0 -6.164,0
-------------------------------------------------------------------
Fondo sanitario
nazionale: saldo
IRAP anno 1998.... 0,0 7.333,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Fondo globale di
parte corrente
(differenziale)... 2.293,0 -2.314,0 -6.164,0
-------------------------------------------------------------------
Fondo globale
conto capitale.... 436,0 0,0 0,0
-------------------------------------------------------------------
Effetto sul saldo
netto da finanziare
(+ : positivo).... 45.725,4 33.453,8 7.686,0 3.561,0
-------------------------------------------------------------------
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
-------------------------------------------------------------------
1) Accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate
-------------------------------------------------------------------
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica.. 7.162.604 3.069.254 2.302.304
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria
-------------------------------------------------------------------
2000: 6.211.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 1.561.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 561.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero delle finanze.... 57.735 160.146 528.021
-------------------------------------------------------------------
Ministero della
giustizia.................. 136.437 198.537 278.537
-------------------------------------------------------------------
Ministero degli
affari esteri.............. 320.179 253.278 260.778
-------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica
istruzione................. 688.369 735.273 735.273
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno..... 205.450 243.000 213.000
-------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei trasporti e
della navigazione.......... 229.300 563.800 662.500
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2000: 85.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 85.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 85.000
-------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.
Segue: TABELLA A
===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
-------------------------------------------------------------------
Ministero della difesa..... 94.790 373.999 629.999
-------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali....... 1.382.250 1.135.750 10.750
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria
-------------------------------------------------------------------
2000: 1.357.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 1.125.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato........... 3.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale... 209.600 309.600 309.600
-------------------------------------------------------------------
Ministero del commercio
con l'estero............... 20.000 40.000 40.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero della sanita'..... 5.199.250 5.202.200 3.198.400
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria
-------------------------------------------------------------------
2000: 5.000.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 5.000.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 3.000.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e
le attivita' culturali...... 58.270 79.370 24.500
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'ambiente.... 120.376 136.676 70.876
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica
e tecnologica.............. 190.000 190.000 155.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI
SEGNO POSITIVO PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
DI ENTRATE................... 16.077.610 12.690.883 9.419.538
-------------------------------------------------------------------
2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate
-------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei trasporti e
della navigazione.......... - 100.000 - 200.000 - 300.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO
NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE
O INCREMENTO DI ENTRATE...... - 100.000 - 200.000 - 300.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE TABELLA A..... 15.977.610 12.490.883 9.119.538
-------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno positivo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
1) Accantonamenti di segno
positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate
-------------------------------------------------------------------
Ministero del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica.... 1.408.763 1.418.500 1.160.000
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2000: 7.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 119.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 119.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno...... 27.500 27.500 2.000
-------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei lavori
pubblici.................... 301.200 400.200 372.200
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2000:. 70.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 178.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 179.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti e
della navigazione........... 134.000 214.500 236.000
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2000: 129.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 150.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 172.000
-------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.
Segue: TABELLA B
===================================================================
MINISTERI 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
-------------------------------------------------------------------
Ministero delle comunicazioni.. 211.800 216.800 220.800
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2001: 6.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 6.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali........... 1.482.800 1.051.800 982.800
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
regolazione debitoria
-------------------------------------------------------------------
2000: 436.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato... 121.000 122.000 125.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le
attivita' culturali............. 76.000 84.000 79.000
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2000: 3.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 5.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 5.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'ambiente........ 115.000 125.000 55.000
-------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica.................... 703.500 707.500 708.500
-------------------------------------------------------------------
Di cui:
limiti di impegno a favore
di soggetti non statali
-------------------------------------------------------------------
2000: 3.000
-------------------------------------------------------------------
2001: 7.000
-------------------------------------------------------------------
2002: 8.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO
POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI
SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE... 4.581.563 4.367.300 3.941.300
-------------------------------------------------------------------
2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate
-------------------------------------------------------------------
(a) (a) (a)
Ministero dei lavori pubblici.. -104.000 -143.000 -143.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO
NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE
O INCREMENTO DI ENTRATE........ -104.000 -143.000 -143.000
-------------------------------------------------------------------
TOTALE TABELLA B...... 4.477.563 4.224.300 3.798.300
-------------------------------------------------------------------
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato
dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA
CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano
il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA
CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge n. 195 del 1958 e
legge n. 1198 del 1967:
Costituzione e funzionamento
del Consiglio superiore
della magistratura (3.1.3.1 -
Organi costituzionali -
cap. 2707).................... 35.894 36.612 37.344
Legge n. 17 del 1973:
Aumento dell'assegnazione
annua a favore del
Consiglio nazionale
dell'economia e del
lavoro (3.1.3.1 - Organi
costituzionali - cap. 2706)... 28.765 29.627 30.516
Decreto-legge n. 95 del
1974, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 216 del 1974, legge
n. 281 del 1985 e decreto
legge n. 417 del 1991,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 66 del 1992:
Disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(3.1.2.16 - CONSOB -
cap. 1990).................... 60.000 60.000 60.000
Legge n.385 del 1978:
Adeguamento della
disciplina dei compensi
per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(7.1.3.5 - Fondi da
ripartire per oneri di
personale - cap. 4521)........ 240.000 138.000 138.000
Legge n.468 del 1978:
Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio
- ART. 9-ter: Fondo di
riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi
permanenti di natura
corrente (7.1.3.1 - Fondi di
riserva - cap. 4355).......... 355.000 228.000 229.000
Legge n. 833 del 1978,
decreto legislativo n. 502
del 1992 (articolo 12) e
decreto legislativo n. 446
del 1997 (articolo 39,
comma 3):
- ART. 12: Fondo sanitario
nazionale di parte corrente
(7.1.2.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 3700)........ 46.469.000 48.217.000 49.954.000
- ART. 39, comma 3:
Integrazione FSN, minori
entrate IRAP, eccetera
(7.1.2.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 3701)........ 7.333.000 - -
Legge n. 16 del 1980:
Disposizioni concernenti
la corresponsione di
indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini
ed imprese italiane che
abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in
territori gia' soggetti
alla sovranita' italiana
all'estero (3.2.1.39 -
Accordi ed organismi
internazionali - cap.
7576)......................... 86.542 86.542 86.542
Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1980):
- ART. 36: Assegnazione a
favore dell'Istituto
nazionale di statistica
(3.1.2.36 - Istituto
nazionale di statistica -
cap. 2504/p).................. 225.000 225.000 225.000
- ART. 36: Finanziamento
censimenti (3.1.2.36 -
Istituto nazionale di
statistica - cap. 2504/p)..... 185.000 185.000 220.000
Decreto-legge n. 694 del
1981, convertito dalla
legge n. 19 del 1982:
Modificazioni al regime
fiscale sullo zucchero
e finanziamento degli
aiuti nazionali previsti
dalla normativa comunitaria
nel settore bieticolo -
saccarifero (AGEA)
(3.1.2.15 - Cassa conguaglio
zucchero - cap. 1980)......... 100.000 75.000 -
Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1980):
- ART. 37: Occorrenze
relative alla liquidazione
dell'Opera nazionale per
la protezione della maternita'
e dell'infanzia (3.1.2.30
- Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 2171)
Decreto-legge n. 285 del
1980, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 441 del 1980:
Disciplina transitoria
delle funzioni di assistenza
sanitaria delle unita'
sanitarie locali:
- ART. 12: Conferimento
al fondo di cui
all'articolo 14 della
legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 (liquidazione
enti soppressi) (3.1.2.30 -
Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 2171)... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 440 del 1989:
Ratifica ed esecuzione
del Protocollo tra il Governo
della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica
popolare ungherese sulla
utilizzazione del porto franco
di Trieste, firmato a Trieste
il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 -
Ferrovie dello Stato -
cap.1951) .................... 575 575 575
Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (3.1.2.10
Ente nazionale di
assistenza al volo cap. 1930). 70.000 70.000 72.000
Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto del
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali
avversita' atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro
fondo protezione civile
(20.2.1.3 - Fondo per la
protezione civile - cap.
9353/p)....................... 330.000 356.000 350.000
- ART. 6, comma 1: Spese
ammortamento mutui (20.2.1.3 -
Fondo per la protezione
civile - cap. 9353/p)......... 140.000 140.000 140.000
Decreto legislativo n. 39
del 1993: Norme in materia
di sistemi informativi
automatizzati dalle
amministrazioni pubbliche:
- ART. 4: Istituzione
dell'Autorita' per
l'informatica nella P.A.
(3.1.2.43 - Autorita' per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione - cap. 2501).. 26.000 26.000 26.000
Legge n. 20 del 1994:
Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo
della Corte dei conti:
- ART. 4: Autonomia
finanziaria (3.1.3.10 -
Corte dei conti - cap. 2815).. 449.000 449.000 449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge
quadro in materia di lavori
pubblici:
- ART. 4: Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.42 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici -
cap. 2503).................... 25.000 25.000 30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme
per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di
pubblica utilita':
- ART. 2: Istituzione
dell'Autorita' per i servizi
di pubblica utilita' (3.1.2.46
Autorita' per i servizi di
pubblica utilita' - cap. 2502). 5.000 5.000 5.000
Legge n.549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.26 Contributi ad enti ed
altri organismi cap. 2121).... 13 13 13
Legge n.675 del 1996: Tutela
delle persone e di altri
soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
(3.1.2.26 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap.2124)..................... 22.045 22.045 22.045
Legge n.94 del 1997:
Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni e
integrazioni, recante
norme di contabilita'
generale dello Stato in
materia di bilancio.
Delega al Governo per
l'individuazione delle
unita' previsionali di
base del bilancio dello
Stato:
- ART. 7 comma 6:
Contributo in favore
dell'Istituto di studi e
analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di
ricerche e studi economici
e congiunturali - cap.1430)... 24.000 24.000 24.000
Legge n. 249 del 1997:
Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle
telecomunicazioni e
radiotelevisivo (3.1.2.22 -
Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni -
cap. 2060).................... 50.000 50.000 50.000
Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dalla
appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee:
- ART. 23: Istituzione
Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo
(3.1.2.47 Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo -
cap. 2505).................... 7.000 7.000 7.000
Legge n. 230 del 1998: Nuove
norme in materia di obiezione
di coscienza:
- ART. 19: Fondo nazionale per
il servizio civile (16.1.2.1 -
Obiezione di coscienza -
capp. 5717, 5718)............. 171.850 171.850 171.850
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 80, comma 4:
Formazione professionale
(3.2.1.26 - Artigiancassa -
cap. 2128).................... 5.000 5.000 5.000
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega al
Governo per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 51: Contributo
dello Stato in favore
dell'Associazione per
lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno (SVIMEZ)
(3.2.1.51 - SVIMEZ -
cap. 7900).................... 3.700 3.700 3.700
Decreto legislativo n. 165
del 1999: Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
(AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura - cap. 1940/p).... 360.000 360.000 360.000
Decreto legislativo n. 303
del 1999: Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo
11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.3.2 - Presidenza del
Consiglio dei ministri -
capp.2710, 2711, 2712, 2713,
2714)......................... 1.637.000 1.602.000 1.597.000
-------------------------------------
58.454.384 52.607.964 54.303.585
=====================================
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 309
del 1990: Testo unico delle
leggi in materia di
disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi
finalizzati alla prevenzione
e alla cura dell'AIDS, al
trattamento socio-sanitario,
al recupero e al successivo
reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti
(5.1.2.1 - Mantenimento,
assistenza, rieducazione e
trasporto detenuti -
cap. 1825/p).................. 20.000 20.000 20.000
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (1.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.1165)... 16 16 16
Legge n. 678 del 1996:
Proroga del contributo a
favore del Centro di
prevenzione
e difesa sociale di Milano
(5.1.2.3 Contributi ad enti
ed altri organismi cap. 1856). 300 300 300
---------------------------------
20.316 20.316 20.316
=================================
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962:
Riordinamento del l'Istituto
agronomico per l'Oltremare,
con sede in Firenze (9.1.2.2 -
Paesi in via di sviluppo -
cap. 2201).................... 5.400 5.400 5.400
Legge n.794 del 1966:
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
per la costituzione
dell'Istituto italo-latino-
americano, firmata a Roma il
1° giugno 1966 (16.1.2.2
Contributi ad enti ed altri
organismi cap. 4131).......... 2.976 2.976 2.976
Legge n.883 del 1977:
Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un
programma internazionale per
l'energia firmato a Parigi il
18 novembre 1974 (13.1.2.2 -
Accordi ed organismi
internazionali - cap. 3749)... 1.900 1.900 1.900
Legge n. 140 del 1980:
Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventu'
(15.1.2.5 Accordi ed organismi
internazionali cap. 4052)..... 275 275 275
Legge n. 7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi per
l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo
e decreto-legge n. 155 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.243 del 1993 (9.1.1.0 -
Funzionamento - capp. 2150,
2151, 2152, 2153, 2160, 2161,
2162, 2163, 2164, 2165, 2166,
2167, 2168, 2169, 2170;
9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - capp. 2180, 2181,
2182, 2183, 2184, 2195)....... 671.887 671.887 672.887
Legge n. 948 del 1982:
Norme per l'erogazione
dei contributi statali
agli enti a carattere
internazionalistico
sottoposti alla
vigilanza del Ministero
degli affari esteri
(2.1.2.2 Contributi ad
enti ed altri organismi
cap. 1161; 9.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.
2176; 10.1.2.2 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.
2741; 12.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.
3384; 13.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 3741).. 4.055 3.855 3.855
Legge n.960 del 1982:
Rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73,
concernente la ratifica degli
accordi di Osimo tra l'Italia
e la Jugoslavia (15.1.2.2 -
Collettivita' italiana
all'estero - capp. 4061, 4063). 5.500 5.500 5.500
Legge n. 411 del 1985:
Concessione di un contributo
statale ordinario alla
societa' "Dante Alighieri"
(10.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 2744).................... 3.200 3.200 3.200
Legge n. 760 del 1985:
Adesione dell'Italia
all'emendamento
all'articolo 16 dello
statuto organico
dell'Istituto internazionale
per l'unificazione del
diritto privato, adottato
dall'Assemblea generale
dell'Istituto tenutasi a
Roma il 9 novembre 1984,
e sua esecuzione (12.1.2.1 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 3383)........ 359 359 359
Legge n. 505 del 1995:
Partecipazione italiana ad
organismi internazionali
e disposizioni relative ad
enti sottoposti alla
vigilanza del Ministero degli
affari esteri (17.1.2.2;
18.1.2.2; 19.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri
organismi capp. 4232; 4332;
4432)......................... 6.000 6.000 6.000
Legge n. 299 del 1998:
Finanziamento italiano
della PESC (Politica estera
e di sicurezza comune d
ell'Unione europea) relativo
all'applicazione
dell'articolo J.11, comma 2,
del Trattato sull'Unione
europea (20.1.2.1 -
Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4534)... - 10.000 10.000
----------------------------------
701.552 711.352 712.352
==================================
MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge n. 181 del 1990:
Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, effettuato
mediante scambio di note,
tra il Governo italiano
ed il Consiglio superiore
delle scuole europee che
modifica l'articolo 1
della Convenzione del 5
settembre 1963 relativa
al funzionamento della
scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a
Bruxelles i giorni 29
febbraio e 5 luglio 1988
(9.1.2.1 - Interventi
diversi - cap. 3901).......... 750 750 750
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1800)........ 17.870 17.870 17.870
Legge n. 440 del 1997 e
legge n. 144 del 1999
[(articolo 68, comma 4,
lettera b)]:
Fondo per l'ampliamento
dell'offerta formativa
(2.1.3.1 - Fondo per
il funzionamento della
scuola - cap. 1810)........... 450.000 400.000 450.000
----------------------------------
468.620 418.620 468.620
==================================
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959:
Istituzione del capitolo
"Fondo scorta" per il
personale della Polizia
di Stato (7.1.1.1 -
Spese generali di
funzionamento - cap. 2674).... 50.000 50.000 50.000
Legge n.968 del 1969 e
decreto-legge n. 361 del
1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 437 del 1995 (articolo 4):
Fondo scorta del Corpo
nazionale dei vigili
del fuoco (4.1.1.1 -
Spese generali di
funzionamento - cap. 1916).... 40.000 40.000 40.000
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:
- ART. 101: Potenziamento
delle attivita' di prevenzione
e repressione del traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
(7.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2668;
7.1.1.4 - Potenziamento -
cap. 2815).................... 6.800 6.800 6.800
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (2.1.2.1 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1286)........ 1.011 280 280
--------------------------------
97.811 97.080 97.080
================================
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione
dell'Ente nazionale per le
strade:
- ART. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attivita'
- Spese in conto capitale
per ammortamento mutui
(5.2.1.3 - Ente nazionale
per le strade - cap.8061/p)... 2.000.000 1.500.000 1.000.000
- ART. 3: Funzionamento
(5.2.1.3 - Ente nazionale
per le strade - cap. 8061/p).. 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Legge n. 431 del 1998:
Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili
ad uso abitativo (articolo 11,
comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno
all'accesso alle locazioni
abitative - cap. 4201)........ 710.000 600.000 600.000
------------------------------------
4.710.000 4.100.000 3.600.000
====================================
MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Legge n. 721 del 1954:
Istituzione del fondo
scorta per le Capitanerie
di ponto (10.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento -
cap. 2265).................... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con
reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (10. l.1.5 -
Mezzi operativi e
strumentali - cap. 2339)...... 3.100 3.100 3.100
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (6.1.2.1 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1841)........ 942 942 942
--------------------------------
14.042 14.042 14.042
================================
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del
1928: Testo unico delle
disposizioni legislative
concernentil'amministrazione
e la contabilita' dei Corpi,
istituti e stabilimenti
militari:
- ART. 17, primo comma:
Esercito, Marina ed
Aeronautica (27.1.1.1 -
Spese generali di
funzionamento - cap. 3908).... 91.500 91.500 91.500
- ART. 17, primo comma:
Arma dei carabinieri
(23.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2691). 32.500 32.500 32.500
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (27.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 4091)........ 14.000 14.000 14.000
---------------------------------
138.000 138.000 138.000
=================================
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con
reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (5.1.1.0 -
Funzionamento -
capp. 2853, 2854,
2954/p, 2955/p, 2956;
5.1.2.1 - Pesca -
capp. 3053, 3054, 3055)....... 26.957 26.957 6.957
Legge n. 549 dei 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1661).. 11.000 11.000 11.000
---------------------------------
37.957 37.957 37.957
=================================
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
Legge n. 287 del 1990:
Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:
- ART. 10, comma 7:
Somme da erogare per
il finanziamento
dell'Autorita' garante
della concorrenza e del
mercato (5.1.2.2 -
Autorita' garante della
concorrenza e del mercato -
cap. 2850).................... 60.000 60.000 65.000
Legge n. 292 del 1990:
Ordinamento dell'ente
nazionale italiano per
il turismo (8.1.2.1 -
Ente nazionale italiano
per il turismo - cap. 3930)... 47.600 47.600 47.600
Legge n. 282 del 1991,
decreto-legge n. 496 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1994 e decreto-legge
n. 26 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995:
Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 -
Ente nazionale energia e
ambiente - cap. 7210)......... 460.000 450.000 450.000
Legge n.549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (5.1.2.3 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2860)........ 5.024 5.024 5.024
---------------------------------
572.624 562.624 567.624
=================================
MINISTERO DEL
COMMERCIO CON L'ESTERO
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (4.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2130)........ 75.000 75.000 75.000
Legge n. 68 del 1997:
Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio
estero:
- ART. 8, comma 1, lettera a):
Contributo di funzionamento
(4.1.2.1 - Istituto
commercio estero - cap. 2100). 205.000 205.000 205.000
- ART. 8, comma 1, lettera b):
Contributo di finanziamento
attivita' promozionale
(4.1.2.1 - Istituto commercio
estero - cap. 2101)........... 150.000 150.000 160.000
---------------------------------
430.000 430.000 440.000
=================================
MINISTERO DELLA SANITA'
Legge n. 927 del 1980:
Contributi all'Ufficio
internazionale delle
epizoozie, con sede a Parigi
(4.1.2.2 Contributi ad enti
ed altri organismi -
cap. 2630).................... 250 250 250
Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:
- ART. 12: Fondo sanitario
nazionale (7.1.2.1 - Ricerca
scientifica - cap. 2980)...... 489.550 439.750 444.750
Decreto legislativo n. 267
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
sanita': (7.1.2.2 - Istituto
superiore di sanita' -
cap. 2990).................... 210.000 210.000 210.000
Decreto legislativo n. 268
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del
lavoro: (7.1.2.3 - Istituto
superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro -
cap. 3000).................... 160.000 160.000 160.000
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (9.1.2.3 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 3241)........ 4.500 4.500 4.500
Legge n. 434 del 1998:
Finanziamento degli interventi
in materia di animali di
affezione e per la prevenzione
del randagismo: (4.1.2.3 -
Prevenzione del randagismo -
cap. 2642).................... 2.600 2.600 2.600
---------------------------------
866.900 817.100 822.100
=================================
MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme
relative al funzionamento
della biblioteca nazionale
centrale "Vittorio Emanuele II"
di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento
- cap. 1601).................. 6.000 6.000 6.000
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e
ambientali - Assegnazioni
per il funzionamento degli
istituti centrali (3.1.1.0 -
Funzionamento - capp. 1602,
1603; 4.1.1.0 - Funzionamento -
capp. 2111, 2112)............. 10.000 10.000 10.000
Legge n. 163 del 1985
e articolo 30, comma 7,
della legge n. 1213 del
1965, come sostituito
dall'articolo 24 del
decreto-legge n. 26 del
1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli
interventi dello Stato
a favore dello spettacolo
(7.1.2.2 - Fondo unico
per lo spettacolo -
capp. 4301, 4302, 4303,
4304, 4305, 4306;
7.2.1.1 - Fondo unico
per lo spettacolo -
capp. 8211, 8212/p, 8213,
8214, 8215)................... 970.000 970.000 980.000
Legge n. 118 del 1987:
Norme relative alla
Scuola archeologica
italiana in Atene
(4.1.2.1 - Enti ed
attivita' culturali -
cap. 2304).................... 2.000 2.000 2.000
Legge n. 466 del 1988:
Contributo alla Accademia
nazionale dei Lincei
(3.1.2.1 - Enti ed attivita'
culturali - cap. 1804)........ 6.500 6.500 6.500
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (3.1.2.3 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.1951)... 39.064 39.064 39.064
Legge n. 534 del 1996:
Nuove norme per
l'erogazione di contributi
statali alle istituzioni
culturali (3.1.2.1 - Enti
ed attivita' culturali -
cap. 1802).................... 20.000 20.000 20.000
-----------------------------------
1.053.564 1.053.564 1.063.564
===================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7)
(8.1.2.1 - Difesa del
mare - capp. 3955, 3957/p).... 95.000 95.000 95.000
Decreto-legge n. 2 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 59 del 1993:
Modifiche e integrazioni
alla legge 7 febbraio
1992, n. 150, in materia
di commercio e detenzione
di esemplari di fauna e
flora minacciati di
estinzione (3.1.1.0 -
Funzionamento -
capp. 1879, 1880/P)........... 250 250 250
Decreto-legge n. 496
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 61 del
1994: Disposizioni
urgenti sulla
riorganizzazione dei
controlli ambientali
e istituzione
dell'Agenzia nazionale
per la protezione
dell'ambiente (articolo
1-bis comma 5, e articolo
6, comma 1) (6.1.2.1 -
Agenzia nazionale per
la protezione ambientale -
cap. 3151; 6.2.1.1 -
Agenzia nazionale
per la protezione
ambientale - cap. 8008)....... 104.450 104.450 104.450
Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (3.1.2.2 -
Contributi ad enti ed
altri organismi -
cap. 2001) 123.000 123.000 123.000
----------------------------------
322.700 322.700 322.700
==================================
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
Legge n. 407 del 1974,
modificata dalla legge
n. 216 del 1977: Ratifica
ed esecuzione degli accordi
firmati a Bruxelles il 23
novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica ed autorizzazione
alle spese connesse alla
partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma
medesimo (4.2.1.3 - Accordi
internazionali per la ricerca
scientifica - cap. 7592)...... 6.000 6.000 6.000
Legge n. 394 del 1977:
Potenziamento dell'attivita'
sportiva universitaria
(2.1.2.5 - Altri interventi
per le universita' statali -
cap. 1271).................... 20.000 15.000 15.000
Legge n. 245 del 1990:
Norme sul piano triennale
di sviluppo dell'universita'
e per l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990
(2.1.2.1 - Piani e programmi
di sviluppo dell'universita' -
cap. 1256).................... 150.000 150.000 200.000
Legge n. 243 del 1991:
Universita' non statali
legalmente riconosciute
(2.1.2.2 - Universita' ed
istituti non statali -
cap. 1262).................... 195.000 195.000 200.000
Legge n. 147 del 1992:
Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, recante norme sul
diritto agli studi
universitari (3.1.2.2 -
Diritto allo studio -
cap. 1527).................... 200.000 200.000 200.000
Legge n. 537 del 1993:
Interventi correttivi
di finanza pubblica:
- ART. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo
finanziamento ordinario
delle universita' (2.1.2.3 -
Finanziamento ordinario
delle universita' statali -
cap. 1263).................... 11.200.000 11.200.000 11.350.000
Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 87:
Costituzione del fondo per
il finanziamento ordinario
degli osservatori (2.1.2.4 -
Finanziamento ordinario
degli osservatori -
cap. 1265).................... 78.000 78.000 78.000
Decreto legislativo n. 204
del 1998: Disposizioni
per il coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica
(4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7536)...... 2.412.000 2.402.000 2.402.000
------------------------------------
14.261.000 14.246.000 14.451.000
====================================
TOTALE GENERALE 82.149.470 75.577.319 77.058.940
====================================
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano
- dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita'
previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e'
ricompreso il capitolo.
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
Legge n. 1329 del 1965:
Provvedimenti per
l'acquisto di nuove
macchine utensili
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)....... 130.000 340.000 350.000
Legge n. 1089 del 1968
di conversione del
decreto-legge n.918 del
1968: Nuove norme sui
territori depressi del
centro nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologica
e sulle Ferrovie dello
Stato:
- ART. 4: Fondo speciale
per la ricerca applicata
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca applicata -
cap. 7550).................... 200.000 200.000 200.000
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1090
del 1968: Piano regolatore
generale degli acquedotti
(Lavori pubblici: 4.2.1.1 -
Acquedotti, fognature ed
opere igienico-sanitarie -
cap. 7402).................... - - 5.000
Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento delle
provvidenze per lo
sviluppo della proprieta'
coltivatrice (Politiche
agricole: 2.2.1.3 - Cassa
proprieta' contadina -
cap. 7171).................... 20.000 20.000 20.000
Legge n. 7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto-legge
n. 155 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 243 dei 1993
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo
sviluppo - cap. 8140)......... - - 40.000
Decreto-legge n. 251 del
1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 394 del 1981: Misure a
sostegno delle esportazioni
italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7660).................... 150.000 150.000 150.000
Decreto-legge n. 791 del
1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 54 del 1982: Disposizioni
in materia previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento
delle attivita' di formazione
professionale (Lavoro e
previdenza: 8.2.1.2 -
Formazione professionale -
capp. 7710, 7711)............. - - 26.000
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la
difesa del mare (Art. 7)
(Trasporti e navigazione:
10.2.1.3 - Mezzi navali
ed aerei - capp. 7570, 7572,
7573 - Ambiente: 8.2.1.2 -
Mezzi navali ed aerei -
cap. 8461).................... - - 18.800
Decreto-legge n. 159 del
1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 363 del 1984:
Interventi urgenti in
favore delle popolazioni
colpite dai movimenti
sismici del 29 aprile 1984
in Umbria e dell'11 maggio
1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 20.2.1.2
Emergenze sul territorio -
cap. 9337).................... 40.000 30.000 30.000
Legge n. 16 del 1985:
Programma quinquennale
di costruzione di nuove
sedi di servizio e relative
pertinenze per l'Arma dei
carabinieri (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8154)........ 10.000 10.000 -
Legge n. 49 del 1985:
Provvedimenti per il
credito alla cooperazione
e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli
di occupazione:
- ART. 1: Istituzione del
Fondo di rotazione per lo
sviluppo della cooperazione
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.13 Cooperazione allo
sviluppo - cap. 7240)......... 10.000 10.000 5.000
Decreto-legge n. 480 del
1985 convertito con
modificazioni, dalla
legge n. 662 del 1985:
Interventi urgenti in
favore dei cittadini
colpiti dalla catastrofe
del 19 luglio 1985 in
Val di Fiemme e per la
difesa da fenomeni franosi
di alcuni centri abitati
(Lavori pubblici: 4.2.1.3 -
Calamita' naturali e danni
bellici - cap. 7483).......... - 10.000 10.000
Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio
dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
7.2.1.9 - Fondo per gli
interventi nel territorio
di Trieste - cap. 8610)....... 26.000 22.000 17.000
- ART. 6, primo comma,
lettera e): Fondo per
Gorizia (Industria:
4.2.1.6 - Aree depresse -
cap. 7350).................... 21.000 6.000 1.000
Legge n.41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1986):
- ART. 11, commi 15 e 16:
Contributi per la
realizzazione dei mercati
agroalimentari e articolo
3 della legge n. 174 del
1990 (Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese -
cap. 7800).................... 10.000 - -
Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per
l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura:
- ART. 4, comma 3: Opere di
bonifica idraulica (Politiche
agricole: 6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8111)........ 5.000 10.000 10.000
Legge n. 771 del 1986:
Conservazione e recupero dei
rioni Sassi di Matera (Lavori
pubblici: 6.2.1.16 Patrimonio
culturale non statale -
cap.8878)..................... 6.000 - -
Legge n. 831 del 1986:
Disposizioni per la
realizzazione di un
programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative delle
infrastrutture del Corpo
della Guardia di finanza
(Lavori pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 8157).................... 10.000 10.000 -
Legge n.910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987);
- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa
con il Ministro di
grazia e giustizia per
gli immobili da destinare
agli istituti di
prevenzione e pena
(Lavori pubblici: 6.2.1.6
Edilizia penitenziaria -
cap. 8481).................... 15.000 15.000 15.000
ART. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7109)...... 50.000 100.000 600.000
- ART. 8, comma 14:
Fondo sanitario nazionale
di conto capitale (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.1 -
Fondo sanitario nazionale -
cap. 9100)................... - - 250.000
Decreto-legge n. 8 del
1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 120 del 1987:
Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
nel comune di Senise ed
in altri comuni interessati
da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle
avversita' atmosferiche del
gennaio 1987, nonche'
provvedimenti relativi a
pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in
materia di dissesto
idrogeologico (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul territorio -
cap. 9339).................... 30.000 50.000 60.000
Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno
agli atti normativi
comunitari (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.10 -
Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie -
cap. 8620).................... 2.950.000 2.800.000 4.000.000
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15:
Protezione del territorio
del comune di Ravenna dal
fenomeno della subsidenza
(legge n. 845 del 1980)
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104)........ 10.000 12.000 12.000
- ART. 17 , comma 35:
Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea per
gli investimenti (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.4 -
Progetti immediatamente
eseguibili - cap. 9131)....... - - 25.000
Legge n. 521 del 1988:
Misure di potenziamento
delle Forze di polizia e
del Corponazionale dei
vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma di
costruzione di nuove sedi
di servizio (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8158)......... 10.000 10.000 -
Legge n. 183 del 1989 e
decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme per
il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa
del suolo (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
7.2.1.6 - Difesa del suolo -
cap. 8561).................... 30.000 30.000 750.000
Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia di
trasporti (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
3.2.1.21 - Ente nazionale di
assistenza al volo -
cap. 7340).................... - - 130.000
Legge n.396 del 1990:
Interventi per Roma,
capitale della Repubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.1 - Fondo per Roma
capitale - cap. 9410)......... - - 200.000
Decreto-legge n. 142 del
1991, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite
dal terremoto nel dicembre
1990 ed altre disposizioni
in favore delle zone
danneggiate da
eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno
1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo
protezione civile
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
20.2.1.3 - Fondo per la
protezione civile - cap.
9353)......................... - - 80.000
Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e misure
in materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle
unita' adibite alla pesca
con reti da posta
derivante:
- ART. 1, comma 1:
Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (Politiche
agricole: 5.2.1.2 -
Pesca - capp. 7991, 7992,
7993, 7994, 7995, 7997,
7999, 8001, 8002)............. - - 60.000
- ART. 1, comma 2:
Misure in materia di
credito peschereccio
di esercizio (legge 28
agosto 1989, n. 302)
(Politiche agricole:
5.2.1.2 - Pesca -
cap. 7995).................... - - 1.000
Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del
Fondo di solidarieta'
nazionale:
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Politiche
agricole: 3.2.1.3 -
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario -
cap. 7439).................... - - 200.000
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.2.3 -
Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 8130)........ - - 280.000
Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i
Paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.15 -
Accordi ed organismi
internazionali - cap. 8680).... 25.000 25.000 25.000
Decreto legislativo
n. 502 del 1992:
Riordino della disciplina
in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo sanitario
nazionale (Sanita': 7.2.1.1 -
Ricerca scientifica -
cap. 7601).................... - - 100.000
Decreto legislativo n. 504
del 1992: Riordino della
finanza degli enti
territoriali a norma
dell'articolo 4 della legge
23 ottobre 1992, n.421:
- ART. 34, conima 3:
Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti
(Interno: 3.2.1.2 -
Finanziamento enti locali -
cap. 7236).................... - - 130.000
Decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione -
cap. 7670).................... 800.000 - -
- ARTT. 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis:
Contributo speciale
alla regione Calabria
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.12 -
Interventi straordinari
per la Calabria -
cap. 8640).................... 150.000 150.000 150.000
Legge n. 317 del 1993:
Norme generali per il
completamento dei piani
di ricostruzione post-
bellica (Lavori pubblici:
6.2.1.9 - Calamita'
naturali e danni bellici -
cap. 8600).................... 15.000 15.000 -
Legge n. 97 del 1994:
Nuove disposizioni
per le zone montane
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
8.2.1.16 - Fondo per la
montagna - cap. 9260)......... 100.000 100.000 100.000
Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento
e programmazione
dell'attivita' per altre
spese in conto capitale
(Lavori pubblici: 5.2.1.3
- Ente nazionale per le
strade - cap. 8061)........... 970.000 1.000.000 990.000
Decreto-legge n. 515 del
1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 596 del 1994:
Provvedimenti urgenti in
materia di finanza locale
per l'anno 1994 (Interno:
3.2.1.2 - Finanziamento
enti locali - cap. 7232)...... - - 225.000
Decreto-legge n. 26 del
1995, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995:
Disposizioni urgenti
per la ripresa delle
attivita' imprenditoriali:
- ART. 1: Imprenditorialita'
giovanile (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.29 - Imprenditorialita'
giovanile - cap. 7464)........... 10.000 10.000 10.000
Decreto-legge n. 307 del
1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 400 del 1996: Disposizioni
urgenti per l'utilizzazione
in conto residui dei fondi
stanziati per il finanziamento
dei progetti finalizzati per
la pubblica amministrazione,
nonche' delle spese di
funzionamento dell'Autorita'
per l'informatica:
- ART. 2, comma 2:
Finanziamento della Rete
Unitaria della Pubblica
Amministrazione (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica - 3.2.1.54 -
Informatica di servizio -
cap. 7703).................... 30.000 - -
Decreto-legge n. 475 del
1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 573 del 1996: Misure
urgenti per le universita'
e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3:
Finanziamento INFM
(Universita' e ricerca:
4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7526)...... 25.000 25.000 25.000
Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto
al capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato spa
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.22 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7350)............ 50.000 - -
Decreto-legge n. 67 del
1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 135 del 1997:
Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione:
- ART. 3: Contributi per
spese pubbliche nei comuni
di Napoli e Palermo
(Interno: 3.2.1.3 - Altri
interventi enti locali -
cap. 7239) 190.000 - -
Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:
- ART. 12, comma 3:
Fondo contributi
interessi della Cassa
per il credito alle imprese
artigiane (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
3.2.1.26 - Artigiancassa -
cap. 7401).................... 120.000 120.000 120.000
- ART. 14, comma 1:
Interventi per lo sviluppo
imprenditoriale in aree di
degrado urbano (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap. 7804).......... 5.000 5.000 5.000
Legge n. 449 del 1997:
Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 49, comma 11:
Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti (Interno:
3.2.1.2 - Finanziamento enti
locali - cap. 7236)........... 30.000 - -
Decreto legislativo n. 143
del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con
l'estero:
- ART. 8, comma 2: Fondo
di riserva e indennizzi
SACE (Tesoro, bilancio
eprogrammazione
economica: 3.2.2.1 -
SACE - cap. 8100)............. 100.000 100.000 100.000
Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 267 del
1998: Misure urgenti
per la prevenzione del
rischio idrogeologico
ed a favore delle zone
colpite da disastri
franosi nella
regione Campania:
- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 1.2.1.1 -
Difesa del suolo -
cap. 7008).................... - 300.000 -
Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla ricerca
scientifica e
tecnologica:
- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la ricerca
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.47 - Ricerca
scientifica - cap. 7672)....... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 208 del 1998:
Attivazione delle
risorse preordinate
dalla legge finanziaria
per l'anno 1998 al fine
di realizzare interventi
nelle aree depresse.
Istituzione di un fondo
rotativo per il
finanziamento dei
programmi di promozione
imprenditoriale
nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le aree
depresse (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
7.2.1.8 - Aree depresse -
cap. 8590).................... 2.000.000 5.000.000 5.000.000
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia
di servizio - cap. 8160)...... 80.000 90.000 100.000
Legge n. 366 del 1998:
Norme per il
finanziamento della
mobilita' ciclistica
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.10 - Mobilita'
ciclistica - cap. 7111)....... 13.000 15.000 10.000
Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo e
zootecnico:
- ART. 1, comma 1:
(Politiche agricole:
3.2.1.4 - Informazione e
ricerca - cap. 7624).......... 10.000 10.000 10.000
Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale:
- ART. 1, comma 1:
Interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei
siti inquinati (Ambiente:
1.2.1.4 - Programmi di
tutela ambientale -
cap. 7082).................... 300.000 - -
- ART. 3, commi 1, 2, 3
e 7: Rifinanziamento
degli interventi previsti
dalla legge n. 344 del
1997 in materia ambientale
(Ambiente: 4.2.1.1 -
Piani disinquinamento -
cap. 7616; 5.2.1.1 -
Informazione, monitoraggio
e progetti in materia
ambientale - capp. 7802,
7803, 7804; 7.2.1.2 -
Prevenzione inquinamento
atmosferico e acustico -
cap. 8254).................... 55.000 55.000 55.000
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 27: Fornitura
gratuita dei libri di
testo (Interno: 3.2.1.3 -
Altri interventi enti
locali - cap. 7243)........... 100.000 - -
- ART. 49: Programmi
di tutela ambientale
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)....... 700.000 - -
- ART. 50, comma 1,
lettera c): Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)........ 1.068.000 1.504.000 2.755.000
- ART. 50, comma 1,
lettera h): Prosecuzione
interventi legge n. 266
del 1997 (articolo 4,
comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 -
Attrezzature e impianti -
cap. 7177).................... 200.000 - -
- ART. 52, comma 1: Fondo
unico per gli incentivi
alle imprese (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap. 7800).......... 1.595.000 690.000 690.000
- ART. 71, comma 1:
Interventi sanitari nei
grandi centri urbani (Sanita':
5.2.1.3 Riqualificazione
assistenza sanitaria -
cap. 7560).................... 300.000 300.000 300.000
Decreto-legge n.450 del
1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.39 del 1999: Disposizioni
per assicurare interventi
urgenti di attuazione del
Piano sanitario nazionale
1998-2000:
- ART. 1, comma 1
(Sanita': 5.2.1.5 - Edilizia
sanitaria - cap. 7580)........ 30.000 30.000 30.000
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo
sviluppo in agricoltura
(Politiche agricole:
2.2.1.4 - Interventi nel
settore agricolo e
forestale - cap. 7186)........ 100.000 100.000 100.000
-------------------------------------
TOTALE. 12.914.000 13.489.000 18.585.000
=====================================
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - dopo
l'indicazione della amministrazione- il riferimento alla unita'
previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e'
ricompreso il capitolo.
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2000 2001 2002
===================================================================
(milioni di lire)
Legge n. 270 del 1997:
Piano degli interventi
di interesse nazionale
relativi a percorsi
giubilari e pellegrinaggi
in localita' al di fuori
del Lazio (articolo 3)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.2 - Giubileo 2000 -
cap. 9412).................... -40.000 - -
Legge n. 354 del 1998:
Piano triennale per la
soppressione di passaggi
a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato:
- ART. 1, comma 3:
Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato
spa per il piano triennale
di soppressione dei passaggi
a livello (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato
cap. 7095) (1)................ - -18.000 -18.000
- ART. 3: Apporto al
capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato spa
per interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7096) (2)........ - -70.000 -70.000
-----------------------------------
- 40.000 -88.000 -8.000
===================================
(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresi' ridotte di lire
90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti. (2) Le autorizzazioni di
spesa sono altresi' ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003
e seguenti.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il
riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e
successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e
successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualita'.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
eventuali effetti delle precedenti tabelle - D"
(Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
l. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e
Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
----------------
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15,
18, 20, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
1. Infrastrutture
portuali e delle
capitanerie di porto.
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:
ART. 1, comma 2:
Porti di Trapani e
Marsala (Lavori
pubblici: 3.2.1.1 -
Opere marittime e
ortuali - cap. 7262)
4.600 - - - -
----------------------------------------------
4.600 - - -
==============================================
2. Interventi a
favore delle imprese
industriali.
Legge n. 130 del
1983: Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1983):
- ART. 18 e Art. 9
della legge n. 193
del 1984, legge n. 317
del 1991 e decreto-
legge n. 547 del 1994,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 1:
Fondo per la
ristrutturazione e la
riconversione
industriale (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)
37.000 - - - -
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 3, comma 4:
Fondo speciale rotativo
per l'innovazione
tecnologica (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)
30.000 98.500 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1-ter. Fondo
per lo sviluppo
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.2 - Fondo per
la promozione allo
sviluppo - cap. 7611)
31.250 - - - -
Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 237
del 1993: Interventi
urgenti in favore
dell'economia:
- ART. 6, comma 7:
Interventi di
razionalizzazione,
ristrutturazione e
riconversione
produttiva nel
settore di materiali
di armamento
(Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle
imprese - cap. 7800/P)
100.400 - - - -
Decreto-legge n. 396
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 481 del
1994: Disposizioni
urgenti per l'attuazione
del piano di
ristrutturazione del
comparto siderurgico
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
100.690 - - - -
Legge n.266 del 1997:
Interventi urgenti
per l'economia:
- ART. 4, comma 1:
Interventi di
razionalizzazione,
ristrutturazione e
riconversione
produttiva nel settore
di materiali di
armamento (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)
15.000 15.000 - - - 2
- ART. 4, comma 3:
Interventi nel settore
aeronautico (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)
100.000 100.000 100.000 - - 3
- ART. 6, comma 1:
Fondo nazionale per lo
sviluppo dell'impren-
ditoria femminile
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
20.000 - - - -
- ART. 8, comma 5:
Conferimento al
fondo speciale
rotativo per
l'innovazione
tecnologica per gli
interventi di cui
all'articolo 8,
comma 2, della legge
n. 266 del 1997
(Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle
imprese - cap. 7800/P)
60.000 60.000 60.000 - - 3
ART. 14, comma 1:
Interventi per lo
sviluppo industriale
in aree di degrado
urbano (industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7804)
5.000 5.000 5.000 - -
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica per
la stabilizzazione e
lo sviluppo:
- ART. 52, comma 1:
Fondo unico per gli
incentivi alle imprese
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
1.595.000 690.000 690.000 - - 3
Legge n. 140 del 1999:
Norme in materia di
attivita' produttive:
- ART. 1: Interventi
per il settore aero-
nautico (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)
>99.700 99.700 99.700 - - 3
- ART. 2, comma 5/A:
Programmi dei settori
aerospaziale e duale
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
84.800 84.800 84.800 - - 3
- ART. 2, comma 5/B:
Programmi dei settori
aerospaziale e duale
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
>- 35.000 35.000 - - 3
---------------------------------------------------
2.278.840 1.188.000 1.074.500
===================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
3. Interventi per
calamita' naturali.
Legge n. 828 del 1982:
Ulteriori provvedimenti
per il completamento
dell'opera di
ricostruzione e di
sviluppo delle zone
della regione Friuli-
Venezia Giulia, colpite
dal terremoto del 1976 e
delle zone terremotate
della regione Marche
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.1 -
Risanamento e rico-
struzione zone
terremotate - capp.
8502, 8504)
12.500 12.500 17.500 - - 3
Legge n. 156 del 1983:
Provvidenze in favore
della popolazione di
Ancona colpita dal
movimento franoso del
13 dicembre 1982
(Tesoro, bilancio e
programmazione
ecomomica: 7.2.1.7 -
Calamita' naturali e
danni bellici - cap.
8571)
2.000 2.000 4.000 - - 3
Decreto-legge n.159 del
1984, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 363 del 1984:
Interventi urgenti in
favore delle
popolazioni colpite dai
movimenti sismici del
29 aprile 1984 in
Umbria e dell'11 maggio
1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul territorio
- cap. 9337)
40.000 30.000 30.000 - -
Decreto-legge n. 480
del 1985, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n.662 del
1985: Interventi
urgenti in favore dei
cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19
luglio 1985 in Val di
Fiemme e per la difesa
da fenomeni franosi di
alcuni centri abitati
(Lavori pubblici:
4.2.1.3 - Calamita'
naturali e danni
bellici - cap. 7483)
- 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita della
Valtellina e delle
adiacenti zone delle
province di Bergamo,
Brescia e Como, nonche'
della provincia di
Novara, colpite dalle
eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi
di luglio ed agosto
1987 (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 8.2.1.10 -
Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 9190)
75.440 100.000 122.800 127.200 2003 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 195
del 1991:
Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa
colpite dal terremoto
nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in
favore delle zone
danneggiate da
eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno
1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo
protezione civile
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
20.2.1.3 - Fondo per la
protezione civile - cap.
93531P)
107.000 135.000 80.000 - - 3
Legge n.433 del 1991:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita delle zone
colpite dagli eventi
sismici del dicembre
1990 nelle province
di Siracusa, Catania
e Ragusa:
- ART. 1, comma 1:
Contributo straordinario
alla Regione siciliana
per la ricostruzione
dei comuni colpiti da
eventi sismici (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.1 Risanamento e
ricostruzione zone
terremotate cap. 8500)
300.000 300.000 350.000 870.000 2004 3
Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35 del
1995 e decreto-legge n.
154 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 265 del 1995:
Misure urgenti per la
ricostruzione e la
ripresa delle attivita'
produttive nelle zone
colpite dalle
eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli
eventi alluvionali
nella prima decade
del mese di novembre
1994:
- ART. 7, comma 1:
Ripristino opere
pubbliche (Lavori
pubblici: 4.2.1.3 -
Calamita' naturali e
danni bellici - cap.
7484; 6.2.1.9 -
Calamita' naturali e
danni bellici - cap.
8602)
100.000 100.000 233.000 - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 61
dei 1998: Ulteriori
interventi in favore
delle zone
terremotate delle
regioni Marche e
Umbria e di altre
zone colpite da
eventi calamitosi:
- ART. 15, comma 1:
Contributi straordinari
alle regioni Marche e
Umbria per la
ricostruzione delle
zone colpite dagli
eventi sismici (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
120.000 120.000 120.000 1.940.000 2019 3
- ART. 21, comma 1:
Contributi straordinari
alla regione Emilia-
Romagna e alla
provincia di Crotone
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul
territorio - cap. 9332)
35.000 35.000 35.000 525.000 2017 3
Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 267
del 1998: Misure
urgenti per la
prevenzione del
rischio idrogeologico
ed a favore delle
zone colpite da
disastri franosi
nella regione
Campania:
- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 1.2.1.1 -
Difesa del suolo -
cap. 7008)
- 300.000 - - - 3
- ART. 4, comma 5:
Piani di insediamenti
produttivi e
rilocalizzazione
delle attivita'
produttive. (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul
territorio cap. 9332)
4.000 4.000 4.000 20.000 2007 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera i):
Ricostruzione zone
terremotate
Basilicata e
Campania (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamita' naturali
e danni bellici -
cap. 7302)
10.000 25.000 25.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 50, comma 1,
lettera l): Chiusura
programma edilizio a
Napoli per il
sisma dell'Irpinia. -
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.14
- Edilizia abitativa
- cap. 7250)
15.000 15.000 15.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998:
Finanziamenti e
interventi per opere
di interesse locale:
- ART. 1, comma 3:
Ricostruzione dei
territori colpiti
dagli eventi
sismici del
novembre 1980,
febbraio 1981 e
marzo 1982. (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamita' naturali
e danni bellici -
cap. 7302)
15.000 15.000 15.000 - - 3
Decreto-legge n. 132
del 1999, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 266
del 1999: Interventi
urgenti in materia di
protezione civile.
- ART. 2, comma 3:
Recupero edifici
monumentali privati
(Beni culturali:
4.2.1.4 Risanamento
e ricostruzione
zone terremotate
cap. 7804)
3.000 3.000 3.000 - - 3
- ART. 4, comma 1:
Contributi in favore
delle regioni
Basilicata, Calabria
e Campania colpite
da eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
47.000 47.000 47.000 799.000 2019 3
- ART. 4, comma 2:
Contributi per il
recupero degli
edifici monumentali
privati (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
3.000 3.000 3.000 51.000 2019 3
- ART. 7, comma 1:
Contributi a favore
delle regioni
Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e
Toscana colpite da
eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
29.500 33.000 33.000 561.000 2019 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di
investimenti.
Delega al
Governo per il
riordino degli
incentivi all'oc-
cupazione e della
normativa che
disciplina
l'INAIL, nonche'
disposizioni per
il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 42, comma 5:
Chiusura programma
edilizio a Napoli
per il sisma
dell'Irpinia.
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.14
- Edilizia
abitativa -
cap. 7250)
60.000 60.000 60.000 - - 3
-----------------------------------------------------
978.440 1.349.500 1.207.300 4.893.200
=====================================================
4. Interventi nelle
aree depresse Legge
n. 1089 del 1968, di
conversione del
decreto legge n. 918
del 1968: Nuove
norme sui territori
depressi del centro-
nord, sulla ricerca
scientifica e
tecnologica e sulle
Ferrovie dello Stato:
- ART. 4: Fondo
speciale per la ricerca
applicata (Universita'
e ricerca: 4.2.1.2 -
Ricerca applicata -
cap. 7550/P)
200.000 200.000 200.000 - -
Legge n. 64 del 1986,
articolo 6 del decreto-
legge n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989
nonche' legge n. 184
del 1989: Disciplina
organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8
- Aree depresse -
cap. 8590)
4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 415
del 1992 convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 488
del 1992:
Rifinanziamento della
legge 1° agosto 1986,
n. 64, recante
disciplina organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno:
- ART. 1, comma 8:
Progetti strategici
aree depresse (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamita' naturali
e danni bellici -
cap.7309; 7.2.1.10
- Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie - cap.
8620; 8.2.1.13 -
Accordi di programma
- cap. 9230;
8.2.1.16 Fondo
per la montagna
- cap. 9260)
313.000 50.000 - - - 3
Decreto-legge n. 41
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 85
del 1995: Misure
urgenti per il
risanamento della
finanza pubblica e
per l'occupazione
nelle aree depresse
(articolo 9)
(Tesoro bilancio e
programmazione
economica: 8.2.1.6
- Metropolitane
- cap. 9150; 8.2.1.11
Aree depresse - cap.
9103; 8.2.1.16 - Fondo
per la montagna -
cap. 9260)
121.170 - - - -
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)
42.830 - - - -
Decreto-legge n. 244
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 341
del 1995: Misure
dirette ad accelerare
il completamento
degli interventi
pubblici e la
realizzazione dei
nuovi interventi
nelle aree depresse
(articolo 4)
(Tesoro bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.24
- Metanizzazione
- cap. 7380; 7.2.1.8
Aree depresse -
cap. 8590)
50.000 69.142 - - - 3
(Lavori pubblici:
3.2.1.1 - Opere
marittime e portuali
- cap. 7257; 4.2.1.5
- Opere idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
5.2.1.1 - Edilizia
abitativa - cap.
8011; 5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065;
6.2.1.10 - Aree
depresse - cap. 8662)
633.221 85.771 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
- Trasporti in
gestione diretta ed
in concessione cap.
7034; 2.2.1.4 -
Trasporto
intermodale - cap.
7046; 2.2.1.6 -
Trasporto rapido di
massa - cap. 7071;
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap.
7099; 4.2.1.4 Opere
marittime e portuali
- cap.7263)
268.426 460.092 - - - 3
(Politiche agricole:
6.2.1.3 - Aree
depresse - cap. 8331)
99.426 82.408 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese -
cap. 7800/P)
96.250 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1 -
Piani disinquinamento
- cap. 7614/P; 4.2.1.3 -
Prevenzione inquinamento
fluviale e marittimo -
cap. 7735/P)
168.820 205.310 - - - 3
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7115)
96.361 71.840 - - - 3
Decreto-legge n. 548
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 641
del 1996: Interventi
per le aree depresse e
protette (articolo 1):
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.24 -
Metanizzazione - cap.
7380; 7.2.1.10 - Fondo
di rotazione per le
politiche comunitarie
- cap. 8620; 7.2.1.20
- Intese istituzionali
di programma - cap.
8740; 8.1.2.2 - Aree
depresse - cap. 4920;
8.2.1.13 - Accordi di
programma - cap. 9230;
8.2.1.14 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e
province autonome -
cap. 9240; 8.2.1.18 -
Intese istituzionali
di programma -
cap. 9275)
999.107 2.497.432 - - -
(Lavori pubblici:
4.2.1.5 - Opere
idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
6.2.1.10 - Aree
depresse - cap.
8662; 7.2.1.5
- Aree depresse -
cap. 9435)
87.754 135.645 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
- Trasporti in
gestione diretta
ed in concessione
- cap. 7034; 2.2.1.4
- Trasporto
intermodale - cap.
7046; 2.2.1.6 -
Trasporto rapido di
massa - cap. 7071;
2.2.1.9 Ferrovie
dello Stato - cap.
7099; 3.2.1.1 -
Aeroporti - cap. 7164;
4.2.1.3 - Edilizia di
servizio - cap. 7251;
4.2.1.4 - Opere
marittime e portuali
- cap. 7263)
66.355 240.889 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese -
cap. 7800/P; 8.2.1.1 -
Strutture turistiche e
ricettive - cap. 8060)
28.394 - - - - 3
(Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 7716; 4.2.1.3
- Patrimonio culturale
statale - cap. 7773)
50.000 70.713 - - - 3
(Ambiente: 3.2.1.1 -
Parchi nazionali e
aree protette - cap.
7448; 4.2.1.1 - Piani
disinquinamento - cap.
7614/P; 4.2.1.3 -
Prevenzione
inquinamento fluviale
e marittimo -
cap. 7735/P)
51.508 68.792 - - - 3
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 Ricerca
applicata cap. 7550/P)
168.750 - - - -
Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135
del 1997:
Disposizioni urgenti
per favorire
l'occupazione
(articolo 1):
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione
- cap. 7380; 7.2.1.17 -
Calamita' naturali e
danni bellici - cap.
8573; 7.2.1.8 - Aree
depresse cap. 8590;
8.2.1.13 - Accordi di
programma cap. 9230)
1.504.784 1.475.753 - - -
(Pubblica istruzione:
3.1.2.4 - Aree depresse -
cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 2520;
5.1.2.2 Aree depresse -
cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree
depresse cap. 3220;
7.1.2.2 - Aree depresse -
cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 4220;
11.1.2.3 Aree depresse -
cap. 4520)
52.950 131.8163 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Lavori pubblici:
3.2.1.1 - Opere
marittime e portuali
- cap. 7257; 4.2.1.5
- Opere idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
5.2.1.1 - Edilizia
abitativa - cap.
8011; 5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065;
6.2.1.3 - Risanamento
e ricostruzione zone
terremotate - capp.
8281, 8287; 6.2.1.10
- Aree depresse -
cap. 8662; 6.2.1.17
- Patrimonio
culturale statale -
cap. 8951)
460.372 235.704 - - - 3
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.3 - Trasporti in
gestione diretta ed in
concessione cap. 7034;
2.2.1.4 Trasporto
intermodale - cap. 7046;
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa - cap.
7071; 2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7099;
3.2.1.1 - Aeroporti -
cap. 7164; 4.2.1.4 -
Opere marittime e
portuali - cap. 7263)
183.133 316.621 - - - 3
(Politiche agricole:
6.2.1.3 - Aree depresse
cap. 8331)
130.574 170.592 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle
imprese - cap. 7800/P)
1.086.432 350.000 - - - 3
(Lavoro e previdenza:
7.1.2.1 - Occupazione -
cap. 7670/P)
20.000 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1
- Piani disinquinamento
- cap. 7614/P; 4.2.1.3
- Prevenzione
inquinamento fluviale
e marittimo -
cap. 7735/P)
131.513 381.022 - - - 3
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)
168.750 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 208 del
1998: Attivazione
delle risorse
preordinate dalla
legge finanziaria
per l'anno 1998 al
fine di realizzare
interventi nelle
aree depresse.
Istituzione di un
fondo rotativo per
il finanziamento
dei programmi di
promozione
imprenditoriale
nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le
aree depresse:
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8 -
Aree depresse - cap.
8590; 7.2.1.10 -
Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie - cap.
8620; 7.2.1.20 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
8740; 8.2.1.13 -
Accordi di programma
- cap. 9230; 8.2.1.18
- Intese istituzionali
di programma - capp.
9275, 9276; 20.2.1.4
- Intese istituzionali
di programma -
cap. 9356)
3.202.299 6.305.606 6.142.599 - - 3
(Finanze: 4.1.2.5 -
Devoluzione di proventi
- cap. 3590)
200.000 150.000 - - - 3
(Lavori pubblici:
4.2.1.7 - Intese
istituzionali di
programma - cap.
7669; 5.2.1.3 -
Ente nazionale per
le strade - cap.
8065; 5.2.1.5 -
Intese
istituzionali di
programma - cap.
8095; 6.2.1.18 -
Intese istituzionali
di programma - capp.
9012. 9013)
268.760 789.182 409.601 - - 3
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.12
- Intese istituzionali
di programma - capp.
7125, 7126; 3.2.1.4 -
Intese istituzionali
di programma -
cap. 7180)
68.507 113.440 42.987 - - 3
(Politiche agricole:
6.2.1.8 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 8599)
34.360 64.105 26.901 - - 3
(Industria: 5.2.1.8
- Centri di sviluppo
dell'imprenditorialita'
nel Mezzogiorno - cap.
7520; 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
635.000 1.250.000 600.000 - - 3
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670/P)
15.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Beni culturali:
3.2.1.9 - Intese
istituzionali di
programma - cap.
7510; 4.2.1.5 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
7790; 5.2.1.6 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
8060)
20.501 36.382 15.267 - - 3
(Ambiente: 4.2.1.5 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
7771)
39.007 72.775 30.538 - - 3
(Universita' e ricerca:
2.2.1.3 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 7337,
7338; 4.2.1.2 -
Ricerca applicata
cap. 7550/P)
116.566 568.510 32.107 - - 3
- ART. 1, comma 2:
Completamento interventi
nelle aree depresse per
la promozione e lo
sviluppo di piccole e
medie imprese
cooperative di
produzione e lavoro
(Tesoro, bilancio e
progranunazione economica:
7.2.1.8 - Aree depresse -
cap. 8591)
73.100 73.100 - - - 3
- ART. 1, comma 1/A:
Prosecuzione degli
interventi per le aree
depresse (quote
aggiuntive da tabella
C, legge finanziaria
1999):
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.8 - Aree depresse
- cap. 8592; 7.2.1.10 -
Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie
- cap. 8620; 7.2.1.20 -
Intese istituzionali di
programma - cap. 8740;
8.2.1.13 - Accordi di
programma - cap. 9230)
2.800.000 2.900.000 - - - 3
(Lavori pubblici:
5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065)
300.000 300.000 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle
imprese - cap. 7800)
1.250.000 1.250.000 - - - 3
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)
200.000 200.000 - - - 3
----------------------------------------------------------
20.600.316 24.193.834 10.000.000
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
5.Credito agevolato
al commercio.
Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- ART. 11, commi 15 e
16: Contributi per la
realizzazione dei
mercati agro-alimentari
e articolo 3 della
legge 5 luglio 1990, n.
174 (Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
106.000 - - - -
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 23:
Integrazione del fondo
di cui all'articolo 6
della legge n. 517 del
1975 (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese -
cap. 7800/P)
124.000 209.600 - - -
-------------------------------------------------------
230.000 209.600 - - -
=======================================================
6. Interventi a
favore della regione
Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe -
Interventi per Venezia.
Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il
rilancio dell'economia
delle province di
Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 7.2.1.9 -
Fondo per gli interventi
nel territorio di Trieste
- cap. 8610)
26.000 22.000 17.000 - -
- ART. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per
Gorizia (Industria:
4.2.1.6 - Aree depresse
- cap. 7350)
21.000 6.000 1.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere
di interesse pubblico:
- ART. 3, comma 2:
Interventi per Venezia.
(Lavori pubblici:
2.2.1.4 - Interventi
per Venezia - capp.
7151, 7153, 7154, 7157)
3.500 3.500 3.500 - - 3
(Trasporti e navigazione:
3.2.1.1 - Aeroporti -
cap. 7158; 4.2.1.4 -
Opere marittime e portuali
- cap. 7262)
2.000 2.000 2.000 - - 3
(Beni culturali: 3.2.1.7
- Interventi per Venezia
cap. 7601)
1.000 1.000 1.000 - - 3
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - capp.
7107, 7108, 7118)
3.500 3.500 3.500 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera b):
Rifinanziamento dei
programmi di intervento
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.40
- Interventi per
Venezia - capp. 7585,
7586)
6.000 16.000 16.000 - - 3
(Lavori pubblici:
2.2.1.4 - Interventi
per Venezia - capp.
7152, 7154)
14.000 34.000 34.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998:
Finanziamenti e
interventi per opere
di interesse locale:
- ART. 3, comma 1:
Progetto di ampliamento
della base di Aviano
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.14 -
Sviluppo economico
delle regioni a statuto
speciale e province
autonome - cap. 8660)
4.000 4.000 4.000 4.000 2003 3
------------------------------------------------------
81.000 92.000 82.000 4.000
======================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
7. Provvidenze per
l'editoria.
Legge n. 549 del 1995:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 32:
Mutui agevolati per
l'editoria libraria
(Beni culturali:
3.2.1.5 - Editoria
libraria - cap. 7551)
5.000 5.000 5.000 15.000 2005 3
-----------------------------------------------------
5.000 5.000 5.000 15.000
=====================================================
8. Edilizia
residenziale e
agevolata.
Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 94 del
1982: Norme per
l'edilizia residenziale
e provvidenze in
materia di sfratti
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.14 - Edilizia
abitativa - cap. 7251)
- 200.000 221.900 - - 3
Legge n. 345 del 1997:
Finanziamenti per opere
e interventi in materia
di viabilita', di
infrastrutture, di
difesa del suolo,
nonche' per la
salvaguardia di Venezia:
- ART. 1, comma 4:
Eliminazione barriere
architettoniche
(Lavori pubblici: 7.2.1.3
Eliminazione barriere
architettoniche cap. 9473)
20.000 - - - -
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8160)
141.600 90.000 100.000 - -
-------------------------------------------------------
161.600 290.000 321.900 - -
=======================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
9. Mediocredito centrale
- SIMEST Spa.
Legge n. 1329 del 1965:
Provvedimenti per
l'acquisto di nuove
macchine utensili
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)
130.000 340.000 350.000 - - 3
Decreto-legge n. 251
del 1981, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 394 del 1981:
Provvedimenti per il
sostegno delle
esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7660)
150.000 150.000 150.000 - -
Legge n. 730 del 1983:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1984):
- ART. 18, ottavo e nono
comma: Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO -
CAP. 7657)
- - 133.400 - - 3
Legge n. 887 del 1984:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):
- ART. 9, sesto comma:
Fondo per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - SOSTEGNO
FINANZIARIO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO - CAP. 7657)
50.000 50.000 44.600 - - 3
Legge n. 49 del 1985:
Provvedimenti per il
credito alla cooperazione
e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli
di occupazione:
- ART. 1: Istituzione del
Fondo di rotazione per lo
sviluppo della
cooperazione (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.13 -
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
- CAP. 7240)
10.000 10.000 5.000 - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- ART. 11, comma 6:
Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap. 7657)
50.000 50.000 34.600 - - 3
Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35 del
1995: Misure urgenti
per la ricostruzione
e la ripresa delle
attivita' produttive
nelle zone colpite
dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
e dagli eventi
alluvionali nella
prima decade del mese
di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1:
Fondo per contributi
conto interessi su
finanziamenti' concessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)
70.000 70.000 70.000 616.000 2004 3
Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:
- ART. 12, comma 1:
Contributi per l'acquisto
di nuove macchine utensili
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)
75.000 75.000 75.000 375.000 2007 3
- ART. 12, comma 2:
Finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7657)
50.000 50.000 50.000 600.000 2006 3
------------------------------------------------------
585.000 795.000 912.600 1.591.000
======================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
10. Artigiancassa.
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 15. comma 43:
Fondo per il concorso
statale nel pagamento,
degli interessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.26
- Artigiancassa -
cap. 7401)
50.000 50.000 69.750 - - 3
Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per
il concorso nel
pagamento degli
interessi sulle
operazioni di credito
a favore delle imprese
artigiane, costituito
presso la Cassa per il
credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.26 - Artigiancassa
- cap. 7401)
50.000 50.000 29.750 - - 3
Legge n.266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'econornia:
- ART. 12, comma 3:
Fondo contributi
interessi della Cassa per
il credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.26 -
Artigiancassa cap. 7401)
195.000 195.000 195.000 450.000 2007 3
-------------------------------------------------------
295.000 295.000 294.500 450.000
=======================================================
11. Interventi nel
settore dei trasporti.
Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 2, comma 14:
Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.22 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7350)
6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 30 del
1998: Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo del settore
dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:
- ART. 10, comma 1:
Contributi alle
Ferrovie dello Stato
spa per il
completamento della
linea ferroviaria
Genova - Ventimiglia e
per la progettazione
del nodo ferroviario
di Genova (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7098)
3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3
Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 1, comma 2:
Opere di ampliamento e
ammodernamento delle
infrastrutture
aeroportuali (Trasporti
e navigazione: 3.2.1.1
- Aeroporti -
cap. 7160)
15.000 15.000 15.000 - - 3
- ART. 2, comma 5:
Acquisto di autobus e
di altri mezzi di
trasporto di persone
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.5 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7056)
195.000 195.000 195.000 1.755.000 2011 3
- ART. 2, comma 8/A:
Contributi per il
risanamento tecnico-
economico della
gestione governativa
per la navigazione dei
laghi Maggiore, di
Como e di Garda
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.5 - Trasporti in
gestione diretta ed in
concessione - cap. 7319)
20.000 20.000 20.000 - - 3
- ART. 2, comma 8/B:
Contributi per il
miglioramento tecnico-
ambientale del
servizio di trasporto
pubblico sui laghi
d'Iseo e Trasimeno
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.7 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7340)
2.500 2.500 2.500 - - 3
- ART. 2, comma 10:
Parco automobilistico
regione Sicilia
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.5 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7056)
1.000 1.000 1.000 10.000 2012 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 3, comma 1:
Contributi per la
realizzazione dei
passanti ferroviari
di Milano e di
Torino (Trasporti e
navigazione:
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7069)
50.000 50.000 50.000 320.000 2009 3
- ART. 3, comma 2:
Onere per la
predisposizione del
progetto esecutivo
relativo alla linea
ferroviaria del
Brennero per la
tratta Verona-Monaco
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7094)
5.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 354 del 1998:
Piano triennale per la
soppressione di
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie
dello Stato. Misure per
il potenziamento di
itinerari ferroviari di
particolare rilevanza:
- ART. 1, comma 3:
Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa per il
piano triennale di
soppressione dei
passaggi a livello
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7095)
110.000 110.000 110.000 554.000 2007 3
- ART. 3: Apporto al
capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato
spa per interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7096)
250.000 250.000 250.000 1.250.000 2007 3
Legge n. 366 del 1998:
Norme per il finanziamento
della mobilita' ciclistica
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.10 - Mobilita'
ciclistica - cap. 7111)
13.000 15.000 10.000 - -
Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per
l'industria cantieristica
ed armatoriale ed
attuazione della
normativa comunitaria di
settore:
- ART. 9, comma 1:
Realizzazione di opere
infrastrutturali nel
porti (Trasporti e
navigazione: 4.2.1.4 -
Opere marittime e portuali
- cap. 7265).
100.000 100.000 100.000 - - 3
- ART. 9, comma 3:
Potenziamento della rete
interportuale nazionale
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.4 - Trasporto
intermodale - cap. 7045)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 11: Risanamento
del sistema idroviario
padano-veneto
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.6 - Sistemi
idroviari - cap. 7331)
40.000 40.000 40.000 - - 3
- ART. 18:
Informatizzazione dei
servizi marittimi
(Trasporti e navigazione:
8.2.1.2 - Informatica di
servizio - cap. 7476)
4.400 4.400 4.400 - - 3
Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale:
- ART. 4, comma 19:
Sostituzione parco
autoveicoli a propulsione
tradizionale con
autoveicoli a minimo
impatto ambientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.48 - Prevenzione
inquinamento atmosferico
e acustico - cap. 7235)
5.400 5.400 5.400 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera a): Prosecuzione
interventi previsti
dall'articolo 9 della
legge n. 211 del 1992
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7068)
80.000 180.000 180.000 - - 3
----------------------------------------------------
7.064.800 7.304.800 7.299.800 20.823.000
====================================================
12. Costruzione nuove
sedi di servizio per
gli appartenenti alle
Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985
e legge n. 498 del
1992 (articolo 1,
comma 7): Programma
quinquennale di
costruzione di nuove
sedi di servizio e
relative pertinenze
per l'Arma dei
carabinieri (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio
- cap. 8154).
10.000 10.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 831 del 1986:
Disposizioni per la
realizzazione di un
programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di finanza (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 8157)
10.000 10.000 - - 3
Legge n. 521 del 1988:
Misure di potenziamento
delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma di
costruzione di nuove
sedi di servizio
(Lavori pubblici: 6.2.1.1
- Edilizia di servizio -
cap. 8158)
10.000 10.000 - - - 3
-------------------------------------------------
30.000 30.000 - - -
=================================================
13. Interventi nel
settore della ricerca.
Decreto-legge n. 475
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 573
del 1996, recante
misure urgenti per le
universita' e gli
enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3:
Sincrotrone Trieste
e Grenoble (Universita'
e ricerca: 4.2.1.3 -
Accordi internazionali
per la ricerca
scientifica -
cap. 7591)
7.000 - - - -
- ART. 6, comma 3:
Osservatori astronomici
e astrofisici
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica -
cap. 7111/P)
8.000 8.000 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 6, comma 3:
finanziamento INFM
(Universita' e ricerca:
4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7526)
40.000 25.000 25.000 - - 3
Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla
ricerca scientifica
e tecnologica:
- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la ricerca
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.47 - Ricerca
scientifica -
cap. 7672)
10.000 10.000 10.000 - -
-------------------------------------------------
65.000 43.000 35.000 - - 3
=================================================
14. Interventi a favore
dell'industria
navalmeccanica.
Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per l'industria
cantieristica ed
armatoriale ed attuazione
della normativa comunitaria
di settore:
- ART. 1, comma 1,
lettera a): Contributi
alle imprese di
costruzione navale
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.2 - Imprese
navalmeccaniche e
armatoriali - cap. 7205)
60.000 60.000 60.000 - - 3
- ART. 1, comma 1,
lettera b): Contributi
in favore delle imprese
armatoriali (Trasporti
e navigazione: 4.2.1.2
- Imprese navalmeccaniche
e armatoriali -
cap. 7210)
30.000 30.000 30.000 - - 3
- ART. 8, comma 3,
lettera e): Spese per
la realizzazione di
un programma di
interventi per
consentire
l'adeguamento della
componente aeronavale
(Finanze: 7.2.1.4 -
Potenziamento -
cap. 7504)
10.000 10.000 10.000 - - 3
--------------------------------------------------
100.000 100.000 100.000 -
==================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
16. Interventi per
la viabilita'
ordinaria, speciale e
di grande comunicazione.
Decreto legislativo n.
143 del 1994:
Istituzione dell'Ente
nazionale per le
strade:
- ART. 3: Finanziamento
e programmazione
dell'attivita' per
altre spese in conto
capitale (Lavori
pubblici: 5.2.1.3 -
Ente nazionale per
le strade - cap. 8061)
3.867.000
3.897.000
990.000 - - 3
Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 86:
Completamento del
raddoppio
dell'autostrada A6
Torino-Savona
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali - cap. 8031).
20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3
- ART. 2, comma 87:
Avvio della
realizzazione della
variante di valico
Firenze-Bologna
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali - cap. 8032)
20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3
Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8033)
55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
Interventi e opere di
interesse pubblico:
- ART. 3, comma 1:
Adeguamento sistema
autostradale (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8034)
61.600 61.600 61.600 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera g):
Rifinanziamento dei
programmi di intervento
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8034)
50.000 70.000 70.000 - - 3
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e
della normativa che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 11: Raddoppio
della strada statale
Ragusa Catania
(Lavori pubblici:
5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8066)
- 10.000 10.000 - - 3
------------------------------------------------------
4.073.600 4.153.600 1.246.600 1.810.000
======================================================
17. Edilizia penitenziaria
e giudiziaria.
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa con
il Ministro di grazia
e giustizia per gli
immobili da destinare
agli istituti di
prevenzione e pena
(Lavori pubblici:
6.2.1.6 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8481)
113.390 15.000 15.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera f): Opere di
edilizia penitenziaria
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.19 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8730)
80.000 80.000 80.000 - - 3
--------------------------------------------------
193.390 95.000 95.000 -
==================================================
19. Difesa del suolo e
tutela ambientale.
Decreto del Presidente
della Repubblica n.
1090 del 1968: Piano
regolatore generale
degli acquedotti
(Lavori pubblici:
4.2.1.1 - Acquedotti
fognature ed opere
igienico-sanitarie -
cap. 7402)
5.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per
l'attuazione di
interventi programmati
in agricoltura:
- ART. 4, comma 3,
lettera d): Opere di
bonifica idraulica
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8111).
5.000 10.000 10.000 - -
Decreto-legge n. 8
del 1987, convertito,
con modificazione
dalla legge n. 120 del
1987: Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
nel comune di Senise ed
in altri comuni interessati
da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle
avversita' atmosferiche
del gennaio 1987, nonche'
provvedimenti relativi a
pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in
materia di dissesto
idrogeologico
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio -
cap. 9339)
30.000 50.000 60.000 - -
Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme
per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.6 -
Difesa del suolo -
cap. 8561)
730.000 730.000 750.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 97 del 1994:
Nuove disposizioni
per le zone montane
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
8.2.1.16 - Fondo per la
montagna - cap.9260)
100.000 100.000 100.000 - - 3
Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 61 del
1998: Ulteriori
interventi urgenti in
favore delle zone
terremotate delle
regioni Marche e
Umbria e di altre
zone colpite da
eventi calamitosi:
- ART. 13, comma
6-sexies: Bacino
idrico lago Trasimeno
(Lavori pubblici:
4.2.1.5 - Opere
idrauliche e
sistemazione del suolo
- cap. 7589)
3.000 - - - -
Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale
- ART. 1, comma 1:
Interventi di bonifica
e ripristino ambientale
dei siti inquinati
(Ambiente: 1.2.1.4
- Programmi di tutela
ambientale - capp. 7081,
7082)
446.200 16.200 16.200 - - 3
- ART. 3, commi 1, 2, 3
e 7: Rifinanziamento
degli interventi previsti
dalla legge n. 344 del
1997 in materia
ambientale (Ambiente:
4.2.1.1 - Piani
disinquinamento - cap.
7616; 5.2.1.1 -
Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale -
capp. 7802, 7803, 7804;
7.2.1.2 - Prevenzione
inquinamento atmosferico
e acustico - cap. 8254)
55.000 55.000 55.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 49: Programmi di
tutela ambientale
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)
700.000 - - - -
----------------------------------------------------
2.074.200 966.200 996.200 -
====================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
21. Interventi in
agricoltura Legge n.
817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento
delle provvidenze
per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice
(Politiche agricole:
2.2.1.3 - Cassa
proprieta' contadina -
cap. 7171)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Legge n. 185 del
1992: Nuova disciplina
del Fondo di
solidarieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Politiche
agricole: 3.2.1.3
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 7439)
200.000 200.000 200.000 - - 3
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.3 - Fondo di
solidarieta' nazionale
- cap. 8130)
280.000 280.000 280.000 - - 3
Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo
e zootecnico:
- ART. 1, comma 1
(Politiche agricole:
3.2.1.4 - Informazione
e ricerca - cap. 7624)
10.000 10.000 10.000 - -
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi all'occupazione
e della normativa, che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per
il riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo
sviluppo in agricoltura
(Politiche agricole:
2.2.1.4 - Interventi
nel settore agricolo e
forestale - cap. 7186)
100.000 100.000 100.000 - - 3
-------------------------------------------------
610.000 610.000 610.000 -
=================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
22. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15:
Protezione del
territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno
della subsidenza
(legge n. 845 del 1980)
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104).
10.000 12.000 12.000 - - 3
Legge n. 242 del 1997:
Rifinanziamento della
legge 29 dicembre 1987,
n. 545, per il
consolidamento della
Rupe di Orvieto e del
Colle di Todi
(Lavori pubblici:
6.2.1.16 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 8875)
18.500 - - - -
(Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
cap. 7710; 4.2.1.3 -
Patrimonio culturale
statale - cap. 7765).
6.500 - - - -
-------------------------------------------------
35.000 12.000 12.000 -
=================================================
23. Universita'
(compresa edilizia).
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione dei
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7109)
550.000 600.000 600.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 315 del 1998:
Interventi finanziari
per l'universita' e la
ricerca:
- ART. 1, comma 1,
lettera e): Progetto
Large Binocular
Telescope
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria,
grandi attrezzature
e ricerca scientifica
- cap. 7111/P)
4.600 - - - -
- ART. 1, comma 1,
lettera f): Fondo
speciale per la
ricerca applicata
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata -
cap. 7550/P)
52.500 - - - -
- ART. 3, comma 1:
Infrastrutture
universitarie (Lavori
pubblici: 6.2.1.8 -
Opere varie -
cap. 8551)
6.000 6.000 - - - 3
--------------------------------------------------
613.100 606.000 600.000 -
==================================================
24. Impiantistica
sportiva.
Legge n. 412 del
1991: Disposizioni
in materia di finanza
pubblica:
- ART. 27, comma 3:
Finanziamento
interventi di cui al
decreto-legge n. 2 del
1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 65 del 1987.
(Beni culturali:
7.2.1.2 - Impianti
sportivi - cap. 8261).
20.000 20.000 - - - 3
-------------------------------------------------
20.000 20.000 - -
=================================================
25. Sistemazione aree
urbane.
Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma
capitale della
Repubblica (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 23.2.1.1 -
Fondo per Roma
capitale - cap. 9410)
200.000 200.000 200.000 - - 3
--------------------------------------------------
200.000 200.000 200.000 -
==================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
27. Interventi diversi.
Legge n. 7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto-
legge n. 155 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo
sviluppo - cap. 8140)
40.000 40.000 40.000 - - 3
Decreto-legge n. 791 del
1981 convertito, con
modificazioni dalla legge
n. 54 del 1982:
Disposizioni in materia
previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento
delle attivita' di
formazione professionale
(Lavoro e previdenza:
8.2.1.2 - Formazione
professionale -
capp. 7710, 7711)
26.000 26.000 26.000 - - 3
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7):
(Trasporti e navigazione:
10.2.1.3 - Mezzi navali ed
aerei - capp. 7570, 7572,
7573)
8.800 8.800 8.800 - - 3
(Ambiente: 8.2.1.2 -
Mezzi navali ed aerei -
cap. 8461)
10.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 8, comma 14:
Fondo sanitario
nazionale di conto
capitale (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.1 -
Fondo sanitario
nazionale - cap. 9100)
250.000 250.000 250.000 - - 3
Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli atti
normativi comunitari
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.10 - Fondo di
rotazione per le
politiche comunitarie -
cap. 8620)
2.950.000 2.800.000 4.000.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 67 del, 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 35:
Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea
per gli investimenti
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
8.2.1.4 - Progetti
eseguibili - cap. 9131)
25.000 25.000 25.000 - - 3
Legge n. 218 del 1990:
Disposizioni in materia
di ristrutturazione e
integrazione patrimoniale
degli Istituti di credito
e di diritto pubblico
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.28 - Istituti di
credito di diritto
pubblico - cap. 7454)
16.667 - - - -
Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.21 - Ente nazionale
di assistenza al volo -
cap. 7340)
130.000 130.000 130.000 - - 3
Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e
misure in materia di
credito peschereccio,
nonche' di
riconversione delle
unita' adibite alla
pesca con reti da
posta derivante:
- ART. 1, comma 1:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima
(Politiche agricole:
5.2.1.2 - Pesca -
capp. 7991, 7992,
7993, 7994, 7995,
7997, 7999, 8001,
8002)
63.043 63.043 60.000 - - 3
- ART. 1, comma 2:
Misure in materia di
credito peschereccio
d'esercizio (legge
28 agosto 1989, n.
302) (Politiche
agricole: 5.2.1.2 -
Pesca - cap. 7995)
1.000 1.000 1.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 56 del 1992:
Concessione di un
contributo straordinario
per il progetto "Giacomo
Leopardi nel mondo"
(Beni culturali: 3.2.1.3
- Progetto Leopardi -
cap. 7451)
2.000 - - - -
Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i
Paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.15 - Accordi ed
organismi internazionali
- cap. 8680)
25.000 25.000 25.000 - - 3
Decreto legislativo n.
502 del 1992: Riordino
della disciplina in
materia sanitaria a
norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre
1992, n. 421:
- ART. 12: Fondo
sanitario nazionale
(Sanita': 7.2.1.1 -
Ricerca scientifica
- cap. 7601)
50.000 50.000 100.000 - - 3
Decreto legislativo n.
504 del 1992: Riordino
della finanza degli
enti territoriali a
norma dell'articolo 4
della legge 23
ottobre 1992, n. 421:
>
- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti (Interno:
3.2.1.2 -
Finanziamento enti
locali - cap. 7236)
130.000 130.000 130.000 - - 3
Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670)
800.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
ART. 3, comma 9, e 8,
comma 4-bis: Contributo
speciale alla regione
Calabria (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.12 - Interventi
straordinari per la
Calabria - cap. 8640)
150.000 150.000 150.000 - - 3
Legge n. 317 del 1993:
Norme generali per il
completamento dei
piani di ricostruzione
post-bellica (Lavori
pubblici: 6.2.1.9 -
Calamita' naturali e
danni bellici -
cap. 8600)
15.000 15.000 - - -
Decreto-legge n. 515 del
1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 596 dei 1994:
Provvedimenti urgenti
in materia di finanza
locale per l'anno 1994
(Interno: 3.2.1.2 -
Finanziamento enti
locali - cap. 7232).
225.000 225.000 225.000 - - 3
Decreto-legge n. 26
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 95 del
1995: Disposizioni
urgenti per la
ripresa delle
attivita'
imprenditoriali:
- ART. 1:
Imprenditorialita'
giovanile (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.29 -
Imprenditorialita'
giovanile - cap. 7464)
10.000 10.000 10.000 - -
Decreto-legge n. 630
del 1996, convertito
con modificazioni,
dalla legge n. 21 del
1997: Finanziamento
dei disavanzi delle
aziende unita'
sanitarie locali al
31 dicembre 1994 e
copertura della spesa
farmaceutica per il
1996 - (Interventi in
materia di edilizia
sanitaria pubblica)
(articolo 1-bis)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)
600.000 600.000 - - - 3
Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135 del
1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione:
- ART. 3: Contributi
per spese pubbliche
nei comuni di Napoli
e Palermo (Interno:
- 3.2.1.3 Altri
interventi enti
locali - cap. 7239)
190.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 196 del 1997:
Norme in materia di
promozione
dell'occupazione
(articolo 25) (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.18 -
Occupazione - cap. 8720)
100.000 100.000 150.000 - - 3
Legge n. 251 del 1997:
Integrazione del
finanziamento agli
Istituti italiani di
cultura e per la
concessione di borse
di studio, e
finanziamento per
acquisto, costruzione
e ristrutturazione di
immobili da destinare
a sede di istituti
(articolo 2)
(Affari esteri:
6.2.1.3 - Edilizia
di servizio -
cap. 7246)
3.000 3.000 - - 3
Legge n. 270 del 1997:
Piano degli interventi
di interesse nazionale
relativi a percorsi
giubilari e
pellegrinaggi in
localita' al di fuori
del Lazio (articolo 3)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.2 - Giubileo 2000
- cap. 9412)
160.000 - - - -
Legge n. 276 del 1997:
Disposizioni per la
definizione del
contenzioso civile
pendente: nomina di
giudici onorari
aggregati e istituzione
delle sezioni stralcio
nei tribunali ordinari:
- ART. 14, comma 7:
Strutture mobiliari
(Giustizia: 4.2.1.2 -
Attrezzature e impianti
- cap. 7106/P)
10.000 - - - -
Legge n. 449 del 1997:
Misure per la
stabilizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 53, comma 13:
Apporto al capitale
sociale dell'Ente
poste italiane (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.20
- Poste italiane Spa
- cap. 7331)
1.000.000 1.000.000 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia
di commercio con
l'estero:
- ART. 8, comma 2:
Fondo di riserva e
indennizzi SACE (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.2.1 - SACE
- cap. 8100)
100.000 100.000 100.000 - - 3
Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 1, comma 4:
Ricapitalizzazione
societa' di trasporto
aereo (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.45
- Ricapitalizzazione
societa' di trasporto
aereo - cap. 7647)
300.000 300.000 500.000 - - 3
Legge n. 398 del 1998:
Disposizioni finanziarie
a favore dell'Ente
autonomo acquedotto
pugliese - EAAP (articolo
1) (Lavori pubblici:
2.2.1.3 - Opere varie -
cap. 7121)
30.000 30.000 30.000 480.000 2018 1
Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per
l'industria
cantieristica ed
armatoriale ed
attuazione della
normativa comunitaria
di settore:
- ART. 8, comma 3,
lettera a):
Adeguamento della
componente navale
del Ministero dei
trasporti e della
navigazione
(Trasporti e
navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei
- cap. 7574)
10.000 10.000 10.000 - - 3
- ART. 8, comma 3,
lettera b): Costruzione
di unita' navali per la
vigilanza al di la' del
limite esterno del mare
territoriale (Trasporti
e navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei
- cap. 7575)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 8, comma 3,
lettera d):
Adeguamento della
componente aerea
del Ministero dei
trasporti e della
navigazione
(Trasporti e
navigazione:
10.2.1.3 - Mezzi
navali ed aerei -
cap. 7576)
2.000 2.000 2.000 - - 3
Legge n. 444 del 1998:
Nuove disposizioni per
favorire la riapertura
di immobili adibiti a
teatro e per attivita'
culturali (articoli 1,
comma 1, 2, comma 1, 4
e 6) (Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
- capp. 7717, 7719,
7721; 7.2.1.1 - Fondo
unico per lo spettacolo
- cap. 8212)
24.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera e): Prosecuzione
del potenziamento
tecnologico delle forze
di polizia (Interno:
7.2.1.1 - Potenziamento
servizi e strutture -
cap. 7401)
67.100 67.100 67.100 - - 2
- ART. 50, comma 1,
lettera h): Prosecuzione
interventi legge n. 266
del 1997 (articolo 4,
comma 3) (Difesa:
11.2.1.2 - Attrezzature
e impianti - cap. 7177)
250.000 76.000 76.000 - - 3
- ART. 50, comma 1,
lettera c): Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)
1.773.000 2.209.000 3.525.000 285.000 - 3
- ART. 71, comma 1:
Interventi sanitari
nei grandi centri
urbani (Sanita':
5.2.1.3 -
Riqualificazione
assistenza sanitaria
- cap. 7560)
1.000.000 1.000.000 300.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 450
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 39 del
1999: Disposizioni
per assicurare
interventi urgenti di
attuazione del Piano
sanitario nazionale
1998-2000:
- ART. 1, comma 1
(Sanita': 5.2.1.5 -
Edilizia sanitaria -
cap. 7580)
30.000 30.000 30.000 - -
- ART. 1, comma 3,
e 2, comma 1: Sanita'
(Sanita': 5.2.1.4 -
Informatica di
servizio - cap. 7570;
5.2.1.5. - Edilizia
sanitaria - cap. 7580)
103.532 - - - -
- ART. 4-bis: Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)
135.000 200.000 - - - 3
Legge n. 477 del 1998:
Autorizzazione di spesa
per l'acquisto, la
ristrutturazione e la
costruzione di immobili
da adibire a sedi di
rappresentanze
diplomatiche e di
uffici consolari,
nonche' di alloggi per
il personale (Affari
esteri: 6.2.1.3
Edilizia di servizio -
cap. 7245).
23.000 23.000 23.000 42.500 2004 3
Legge n. 28 del 1999:
Disposizioni in materia
tributaria, di
funzionamento
dell'Amministrazione
finanziaria e di
revisione generale del
catasto (Spese per la
realizzazione di un
programma per la
costruzione e
l'ammodernamento di
immobili) (articoli 29,
comma 4, e 28, comma 3)
(Finanze: 5.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 7163; 7.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 7282)
79.500 79.500 79.500 67.400 2003 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e della
normativa che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 4, comma 5:
Progettazione
preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.16 -
Province, comuni e
comunita' montane - cap.
7271)
40.000 40.000 - - - 3
- ART. 22: Ristrutturazione
finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello
Stato (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.52 - Servizi del
Poligrafico dello Stato -
cap. 7688)
80.000 80.000 80.000 1.360.000 2019 3
- ART. 28: Metanizzazione
del Mezzogiorno e dei
comuni montani del centro-
nord (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione
- cap. 7381)
10.000 10.000 10.000 70.000 2009 3
- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale per la
montagna (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
8.2.1.16 - Fondo per la
montagna cap. 9260)
20.000 30.000 30.000 - - 3
Legge n. 237 del 1999:
Istituzione del Centro
per la documentazione
e la valorizzazione
delle arti
contemporanee e di
nuovi musei, nonche'
modifiche alle
normative sui beni
culturali ed
interventi a favore
delle attivita'
culturali:
- ART. 1, comma 10:
Ristrutturazione
edilizia sede del Centro
arti contemporanee e
musei (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - edilizia di
servizio - cap. 8663)
45.000 - - - -
- ART. 1, comma 12/A:
Acquisto opere e beni
(Beni culturali:
4.2.1.3 - Patrimonio
culturale statale -
cap. 7776)
4.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 1, comma 12/B:
Acquisto opere e beni
(Beni culturali:
3.2.1.4 - Acquisizione
di beni bibliografici
e archivistici -
cap. 7507)
1.000 - - - -
- ART. 8, comma 2:
Piano straordinario
tutela beni culturali
(Beni culturali:
2.2.1.4 - Prevenzione
e sicurezza del
patrimonio culturale -
cap. 7253)
6.895 - - - -
11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900
------------------------------------------------------
TOTALE......... 51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100
======================================================
del 1998: Misure
urgenti per la
prevenzione del
rischio idrogeologico
ed a favore delle
zone colpite da
disastri franosi
nella regione
Campania:
- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 1.2.1.1 -
Difesa del suolo -
cap. 7008)
- 300.000 - - - 3
- ART. 4, comma 5:
Piani di insediamenti
produttivi e
rilocalizzazione
delle attivita'
produttive. (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul
territorio cap. 9332)
4.000 4.000 4.000 20.000 2007 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera i):
Ricostruzione zone
terremotate
Basilicata e
Campania (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamita' naturali
e danni bellici -
cap. 7302)
10.000 25.000 25.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 50, comma 1,
lettera l): Chiusura
programma edilizio a
Napoli per il
sisma dell'Irpinia. -
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.14
- Edilizia abitativa
- cap. 7250)
15.000 15.000 15.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998:
Finanziamenti e
interventi per opere
di interesse locale:
- ART. 1, comma 3:
Ricostruzione dei
territori colpiti
dagli eventi
sismici del
novembre 1980,
febbraio 1981 e
marzo 1982. (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamita' naturali
e danni bellici -
cap. 7302)
15.000 15.000 15.000 - - 3
Decreto-legge n. 132
del 1999, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 266
del 1999: Interventi
urgenti in materia di
protezione civile.
- ART. 2, comma 3:
Recupero edifici
monumentali privati
(Beni culturali:
4.2.1.4 Risanamento
e ricostruzione
zone terremotate
cap. 7804)
3.000 3.000 3.000 - - 3
- ART. 4, comma 1:
Contributi in favore
delle regioni
Basilicata, Calabria
e Campania colpite
da eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
47.000 47.000 47.000 799.000 2019 3
- ART. 4, comma 2:
Contributi per il
recupero degli
edifici monumentali
privati (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
3.000 3.000 3.000 51.000 2019 3
- ART. 7, comma 1:
Contributi a favore
delle regioni
Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e
Toscana colpite da
eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)
29.500 33.000 33.000 561.000 2019 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di
investimenti.
Delega al
Governo per il
riordino degli
incentivi all'oc-
cupazione e della
normativa che
disciplina
l'INAIL, nonche'
disposizioni per
il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 42, comma 5:
Chiusura programma
edilizio a Napoli
per il sisma
dell'Irpinia.
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.14
- Edilizia
abitativa -
cap. 7250)
60.000 60.000 60.000 - - 3
-----------------------------------------------------
978.440 1.349.500 1.207.300 4.893.200
=====================================================
4. Interventi nelle
aree depresse Legge
n. 1089 del 1968, di
conversione del
decreto legge n. 918
del 1968: Nuove
norme sui territori
depressi del centro-
nord, sulla ricerca
scientifica e
tecnologica e sulle
Ferrovie dello Stato:
- ART. 4: Fondo
speciale per la ricerca
applicata (Universita'
e ricerca: 4.2.1.2 -
Ricerca applicata -
cap. 7550/P)
200.000 200.000 200.000 - -
Legge n. 64 del 1986,
articolo 6 del decreto-
legge n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989
nonche' legge n. 184
del 1989: Disciplina
organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8
- Aree depresse -
cap. 8590)
4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 415
del 1992 convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 488
del 1992:
Rifinanziamento della
legge 1° agosto 1986,
n. 64, recante
disciplina organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno:
- ART. 1, comma 8:
Progetti strategici
aree depresse (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamita' naturali
e danni bellici -
cap.7309; 7.2.1.10
- Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie - cap.
8620; 8.2.1.13 -
Accordi di programma
- cap. 9230;
8.2.1.16 Fondo
per la montagna
- cap. 9260)
313.000 50.000 - - - 3
Decreto-legge n. 41
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 85
del 1995: Misure
urgenti per il
risanamento della
finanza pubblica e
per l'occupazione
nelle aree depresse
(articolo 9)
(Tesoro bilancio e
programmazione
economica: 8.2.1.6
- Metropolitane
- cap. 9150; 8.2.1.11
Aree depresse - cap.
9103; 8.2.1.16 - Fondo
per la montagna -
cap. 9260)
121.170 - - - -
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)
42.830 - - - -
Decreto-legge n. 244
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 341
del 1995: Misure
dirette ad accelerare
il completamento
degli interventi
pubblici e la
realizzazione dei
nuovi interventi
nelle aree depresse
(articolo 4)
(Tesoro bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.24
- Metanizzazione
- cap. 7380; 7.2.1.8
Aree depresse -
cap. 8590)
50.000 69.142 - - - 3
(Lavori pubblici:
3.2.1.1 - Opere
marittime e portuali
- cap. 7257; 4.2.1.5
- Opere idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
5.2.1.1 - Edilizia
abitativa - cap.
8011; 5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065;
6.2.1.10 - Aree
depresse - cap. 8662)
633.221 85.771 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
- Trasporti in
gestione diretta ed
in concessione cap.
7034; 2.2.1.4 -
Trasporto
intermodale - cap.
7046; 2.2.1.6 -
Trasporto rapido di
massa - cap. 7071;
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap.
7099; 4.2.1.4 Opere
marittime e portuali
- cap.7263)
268.426 460.092 - - - 3
(Politiche agricole:
6.2.1.3 - Aree
depresse - cap. 8331)
99.426 82.408 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese -
cap. 7800/P)
96.250 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1 -
Piani disinquinamento
- cap. 7614/P; 4.2.1.3 -
Prevenzione inquinamento
fluviale e marittimo -
cap. 7735/P)
168.820 205.310 - - - 3
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7115)
96.361 71.840 - - - 3
Decreto-legge n. 548
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 641
del 1996: Interventi
per le aree depresse e
protette (articolo 1):
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.24 -
Metanizzazione - cap.
7380; 7.2.1.10 - Fondo
di rotazione per le
politiche comunitarie
- cap. 8620; 7.2.1.20
- Intese istituzionali
di programma - cap.
8740; 8.1.2.2 - Aree
depresse - cap. 4920;
8.2.1.13 - Accordi di
programma - cap. 9230;
8.2.1.14 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e
province autonome -
cap. 9240; 8.2.1.18 -
Intese istituzionali
di programma -
cap. 9275)
999.107 2.497.432 - - -
(Lavori pubblici:
4.2.1.5 - Opere
idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
6.2.1.10 - Aree
depresse - cap.
8662; 7.2.1.5
- Aree depresse -
cap. 9435)
87.754 135.645 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
- Trasporti in
gestione diretta
ed in concessione
- cap. 7034; 2.2.1.4
- Trasporto
intermodale - cap.
7046; 2.2.1.6 -
Trasporto rapido di
massa - cap. 7071;
2.2.1.9 Ferrovie
dello Stato - cap.
7099; 3.2.1.1 -
Aeroporti - cap. 7164;
4.2.1.3 - Edilizia di
servizio - cap. 7251;
4.2.1.4 - Opere
marittime e portuali
- cap. 7263)
66.355 240.889 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese -
cap. 7800/P; 8.2.1.1 -
Strutture turistiche e
ricettive - cap. 8060)
28.394 - - - - 3
(Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 7716; 4.2.1.3
- Patrimonio culturale
statale - cap. 7773)
50.000 70.713 - - - 3
(Ambiente: 3.2.1.1 -
Parchi nazionali e
aree protette - cap.
7448; 4.2.1.1 - Piani
disinquinamento - cap.
7614/P; 4.2.1.3 -
Prevenzione
inquinamento fluviale
e marittimo -
cap. 7735/P)
51.508 68.792 - - - 3
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 Ricerca
applicata cap. 7550/P)
168.750 - - - -
Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135
del 1997:
Disposizioni urgenti
per favorire
l'occupazione
(articolo 1):
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione
- cap. 7380; 7.2.1.17 -
Calamita' naturali e
danni bellici - cap.
8573; 7.2.1.8 - Aree
depresse cap. 8590;
8.2.1.13 - Accordi di
programma cap. 9230)
1.504.784 1.475.753 - - -
(Pubblica istruzione:
3.1.2.4 - Aree depresse -
cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 2520;
5.1.2.2 Aree depresse -
cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree
depresse cap. 3220;
7.1.2.2 - Aree depresse -
cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree
depresse - cap. 4220;
11.1.2.3 Aree depresse -
cap. 4520)
52.950 131.8163 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Lavori pubblici:
3.2.1.1 - Opere
marittime e portuali
- cap. 7257; 4.2.1.5
- Opere idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
5.2.1.1 - Edilizia
abitativa - cap.
8011; 5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065;
6.2.1.3 - Risanamento
e ricostruzione zone
terremotate - capp.
8281, 8287; 6.2.1.10
- Aree depresse -
cap. 8662; 6.2.1.17
- Patrimonio
culturale statale -
cap. 8951)
460.372 235.704 - - - 3
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.3 - Trasporti in
gestione diretta ed in
concessione cap. 7034;
2.2.1.4 Trasporto
intermodale - cap. 7046;
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa - cap.
7071; 2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7099;
3.2.1.1 - Aeroporti -
cap. 7164; 4.2.1.4 -
Opere marittime e
portuali - cap. 7263)
183.133 316.621 - - - 3
(Politiche agricole:
6.2.1.3 - Aree depresse
cap. 8331)
130.574 170.592 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle
imprese - cap. 7800/P)
1.086.432 350.000 - - - 3
(Lavoro e previdenza:
7.1.2.1 - Occupazione -
cap. 7670/P)
20.000 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1
- Piani disinquinamento
- cap. 7614/P; 4.2.1.3
- Prevenzione
inquinamento fluviale
e marittimo -
cap. 7735/P)
131.513 381.022 - - - 3
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)
168.750 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 208 del
1998: Attivazione
delle risorse
preordinate dalla
legge finanziaria
per l'anno 1998 al
fine di realizzare
interventi nelle
aree depresse.
Istituzione di un
fondo rotativo per
il finanziamento
dei programmi di
promozione
imprenditoriale
nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le
aree depresse:
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8 -
Aree depresse - cap.
8590; 7.2.1.10 -
Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie - cap.
8620; 7.2.1.20 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
8740; 8.2.1.13 -
Accordi di programma
- cap. 9230; 8.2.1.18
- Intese istituzionali
di programma - capp.
9275, 9276; 20.2.1.4
- Intese istituzionali
di programma -
cap. 9356)
3.202.299 6.305.606 6.142.599 - - 3
(Finanze: 4.1.2.5 -
Devoluzione di proventi
- cap. 3590)
200.000 150.000 - - - 3
(Lavori pubblici:
4.2.1.7 - Intese
istituzionali di
programma - cap.
7669; 5.2.1.3 -
Ente nazionale per
le strade - cap.
8065; 5.2.1.5 -
Intese
istituzionali di
programma - cap.
8095; 6.2.1.18 -
Intese istituzionali
di programma - capp.
9012. 9013)
268.760 789.182 409.601 - - 3
(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.12
- Intese istituzionali
di programma - capp.
7125, 7126; 3.2.1.4 -
Intese istituzionali
di programma -
cap. 7180)
68.507 113.440 42.987 - - 3
(Politiche agricole:
6.2.1.8 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 8599)
34.360 64.105 26.901 - - 3
(Industria: 5.2.1.8
- Centri di sviluppo
dell'imprenditorialita'
nel Mezzogiorno - cap.
7520; 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
635.000 1.250.000 600.000 - - 3
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670/P)
15.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
(Beni culturali:
3.2.1.9 - Intese
istituzionali di
programma - cap.
7510; 4.2.1.5 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
7790; 5.2.1.6 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
8060)
20.501 36.382 15.267 - - 3
(Ambiente: 4.2.1.5 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
7771)
39.007 72.775 30.538 - - 3
(Universita' e ricerca:
2.2.1.3 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 7337,
7338; 4.2.1.2 -
Ricerca applicata
cap. 7550/P)
116.566 568.510 32.107 - - 3
- ART. 1, comma 2:
Completamento interventi
nelle aree depresse per
la promozione e lo
sviluppo di piccole e
medie imprese
cooperative di
produzione e lavoro
(Tesoro, bilancio e
progranunazione economica:
7.2.1.8 - Aree depresse -
cap. 8591)
73.100 73.100 - - - 3
- ART. 1, comma 1/A:
Prosecuzione degli
interventi per le aree
depresse (quote
aggiuntive da tabella
C, legge finanziaria
1999):
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.8 - Aree depresse
- cap. 8592; 7.2.1.10 -
Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie
- cap. 8620; 7.2.1.20 -
Intese istituzionali di
programma - cap. 8740;
8.2.1.13 - Accordi di
programma - cap. 9230)
2.800.000 2.900.000 - - - 3
(Lavori pubblici:
5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8065)
300.000 300.000 - - - 3
(Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle
imprese - cap. 7800)
1.250.000 1.250.000 - - - 3
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)
200.000 200.000 - - - 3
----------------------------------------------------------
20.600.316 24.193.834 10.000.000
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
5.Credito agevolato
al commercio.
Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- ART. 11, commi 15 e
16: Contributi per la
realizzazione dei
mercati agro-alimentari
e articolo 3 della
legge 5 luglio 1990, n.
174 (Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)
106.000 - - - -
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 23:
Integrazione del fondo
di cui all'articolo 6
della legge n. 517 del
1975 (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese -
cap. 7800/P)
124.000 209.600 - - -
-------------------------------------------------------
230.000 209.600 - - -
=======================================================
6. Interventi a
favore della regione
Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe -
Interventi per Venezia.
Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il
rilancio dell'economia
delle province di
Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 7.2.1.9 -
Fondo per gli interventi
nel territorio di Trieste
- cap. 8610)
26.000 22.000 17.000 - -
- ART. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per
Gorizia (Industria:
4.2.1.6 - Aree depresse
- cap. 7350)
21.000 6.000 1.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere
di interesse pubblico:
- ART. 3, comma 2:
Interventi per Venezia.
(Lavori pubblici:
2.2.1.4 - Interventi
per Venezia - capp.
7151, 7153, 7154, 7157)
3.500 3.500 3.500 - - 3
(Trasporti e navigazione:
3.2.1.1 - Aeroporti -
cap. 7158; 4.2.1.4 -
Opere marittime e portuali
- cap. 7262)
2.000 2.000 2.000 - - 3
(Beni culturali: 3.2.1.7
- Interventi per Venezia
cap. 7601)
1.000 1.000 1.000 - - 3
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - capp.
7107, 7108, 7118)
3.500 3.500 3.500 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera b):
Rifinanziamento dei
programmi di intervento
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.40
- Interventi per
Venezia - capp. 7585,
7586)
6.000 16.000 16.000 - - 3
(Lavori pubblici:
2.2.1.4 - Interventi
per Venezia - capp.
7152, 7154)
14.000 34.000 34.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998:
Finanziamenti e
interventi per opere
di interesse locale:
- ART. 3, comma 1:
Progetto di ampliamento
della base di Aviano
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.14 -
Sviluppo economico
delle regioni a statuto
speciale e province
autonome - cap. 8660)
4.000 4.000 4.000 4.000 2003 3
------------------------------------------------------
81.000 92.000 82.000 4.000
======================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
7. Provvidenze per
l'editoria.
Legge n. 549 del 1995:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 32:
Mutui agevolati per
l'editoria libraria
(Beni culturali:
3.2.1.5 - Editoria
libraria - cap. 7551)
5.000 5.000 5.000 15.000 2005 3
-----------------------------------------------------
5.000 5.000 5.000 15.000
=====================================================
8. Edilizia
residenziale e
agevolata.
Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 94 del
1982: Norme per
l'edilizia residenziale
e provvidenze in
materia di sfratti
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.14 - Edilizia
abitativa - cap. 7251)
- 200.000 221.900 - - 3
Legge n. 345 del 1997:
Finanziamenti per opere
e interventi in materia
di viabilita', di
infrastrutture, di
difesa del suolo,
nonche' per la
salvaguardia di Venezia:
- ART. 1, comma 4:
Eliminazione barriere
architettoniche
(Lavori pubblici: 7.2.1.3
Eliminazione barriere
architettoniche cap. 9473)
20.000 - - - -
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8160)
141.600 90.000 100.000 - -
-------------------------------------------------------
161.600 290.000 321.900 - -
=======================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
9. Mediocredito centrale
- SIMEST Spa.
Legge n. 1329 del 1965:
Provvedimenti per
l'acquisto di nuove
macchine utensili
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)
130.000 340.000 350.000 - - 3
Decreto-legge n. 251
del 1981, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 394 del 1981:
Provvedimenti per il
sostegno delle
esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7660)
150.000 150.000 150.000 - -
Legge n. 730 del 1983:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1984):
- ART. 18, ottavo e nono
comma: Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO -
CAP. 7657)
- - 133.400 - - 3
Legge n. 887 del 1984:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):
- ART. 9, sesto comma:
Fondo per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - SOSTEGNO
FINANZIARIO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO - CAP. 7657)
50.000 50.000 44.600 - - 3
Legge n. 49 del 1985:
Provvedimenti per il
credito alla cooperazione
e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli
di occupazione:
- ART. 1: Istituzione del
Fondo di rotazione per lo
sviluppo della
cooperazione (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.13 -
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
- CAP. 7240)
10.000 10.000 5.000 - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- ART. 11, comma 6:
Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap. 7657)
50.000 50.000 34.600 - - 3
Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35 del
1995: Misure urgenti
per la ricostruzione
e la ripresa delle
attivita' produttive
nelle zone colpite
dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
e dagli eventi
alluvionali nella
prima decade del mese
di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1:
Fondo per contributi
conto interessi su
finanziamenti' concessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)
70.000 70.000 70.000 616.000 2004 3
Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia:
- ART. 12, comma 1:
Contributi per l'acquisto
di nuove macchine utensili
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)
75.000 75.000 75.000 375.000 2007 3
- ART. 12, comma 2:
Finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7657)
50.000 50.000 50.000 600.000 2006 3
------------------------------------------------------
585.000 795.000 912.600 1.591.000
======================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
10. Artigiancassa.
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 15. comma 43:
Fondo per il concorso
statale nel pagamento,
degli interessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.26
- Artigiancassa -
cap. 7401)
50.000 50.000 69.750 - - 3
Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per
il concorso nel
pagamento degli
interessi sulle
operazioni di credito
a favore delle imprese
artigiane, costituito
presso la Cassa per il
credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.26 - Artigiancassa
- cap. 7401)
50.000 50.000 29.750 - - 3
Legge n.266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'econornia:
- ART. 12, comma 3:
Fondo contributi
interessi della Cassa per
il credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.26 -
Artigiancassa cap. 7401)
195.000 195.000 195.000 450.000 2007 3
-------------------------------------------------------
295.000 295.000 294.500 450.000
=======================================================
11. Interventi nel
settore dei trasporti.
Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 2, comma 14:
Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.22 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7350)
6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 30 del
1998: Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo del settore
dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:
- ART. 10, comma 1:
Contributi alle
Ferrovie dello Stato
spa per il
completamento della
linea ferroviaria
Genova - Ventimiglia e
per la progettazione
del nodo ferroviario
di Genova (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7098)
3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3
Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 1, comma 2:
Opere di ampliamento e
ammodernamento delle
infrastrutture
aeroportuali (Trasporti
e navigazione: 3.2.1.1
- Aeroporti -
cap. 7160)
15.000 15.000 15.000 - - 3
- ART. 2, comma 5:
Acquisto di autobus e
di altri mezzi di
trasporto di persone
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.5 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7056)
195.000 195.000 195.000 1.755.000 2011 3
- ART. 2, comma 8/A:
Contributi per il
risanamento tecnico-
economico della
gestione governativa
per la navigazione dei
laghi Maggiore, di
Como e di Garda
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.5 - Trasporti in
gestione diretta ed in
concessione - cap. 7319)
20.000 20.000 20.000 - - 3
- ART. 2, comma 8/B:
Contributi per il
miglioramento tecnico-
ambientale del
servizio di trasporto
pubblico sui laghi
d'Iseo e Trasimeno
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.7 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7340)
2.500 2.500 2.500 - - 3
- ART. 2, comma 10:
Parco automobilistico
regione Sicilia
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.5 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7056)
1.000 1.000 1.000 10.000 2012 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 3, comma 1:
Contributi per la
realizzazione dei
passanti ferroviari
di Milano e di
Torino (Trasporti e
navigazione:
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7069)
50.000 50.000 50.000 320.000 2009 3
- ART. 3, comma 2:
Onere per la
predisposizione del
progetto esecutivo
relativo alla linea
ferroviaria del
Brennero per la
tratta Verona-Monaco
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7094)
5.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 354 del 1998:
Piano triennale per la
soppressione di
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie
dello Stato. Misure per
il potenziamento di
itinerari ferroviari di
particolare rilevanza:
- ART. 1, comma 3:
Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa per il
piano triennale di
soppressione dei
passaggi a livello
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7095)
110.000 110.000 110.000 554.000 2007 3
- ART. 3: Apporto al
capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato
spa per interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7096)
250.000 250.000 250.000 1.250.000 2007 3
Legge n. 366 del 1998:
Norme per il finanziamento
della mobilita' ciclistica
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.10 - Mobilita'
ciclistica - cap. 7111)
13.000 15.000 10.000 - -
Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per
l'industria cantieristica
ed armatoriale ed
attuazione della
normativa comunitaria di
settore:
- ART. 9, comma 1:
Realizzazione di opere
infrastrutturali nel
porti (Trasporti e
navigazione: 4.2.1.4 -
Opere marittime e portuali
- cap. 7265).
100.000 100.000 100.000 - - 3
- ART. 9, comma 3:
Potenziamento della rete
interportuale nazionale
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.4 - Trasporto
intermodale - cap. 7045)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 11: Risanamento
del sistema idroviario
padano-veneto
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.6 - Sistemi
idroviari - cap. 7331)
40.000 40.000 40.000 - - 3
- ART. 18:
Informatizzazione dei
servizi marittimi
(Trasporti e navigazione:
8.2.1.2 - Informatica di
servizio - cap. 7476)
4.400 4.400 4.400 - - 3
Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale:
- ART. 4, comma 19:
Sostituzione parco
autoveicoli a propulsione
tradizionale con
autoveicoli a minimo
impatto ambientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.48 - Prevenzione
inquinamento atmosferico
e acustico - cap. 7235)
5.400 5.400 5.400 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera a): Prosecuzione
interventi previsti
dall'articolo 9 della
legge n. 211 del 1992
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7068)
80.000 180.000 180.000 - - 3
----------------------------------------------------
7.064.800 7.304.800 7.299.800 20.823.000
====================================================
12. Costruzione nuove
sedi di servizio per
gli appartenenti alle
Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985
e legge n. 498 del
1992 (articolo 1,
comma 7): Programma
quinquennale di
costruzione di nuove
sedi di servizio e
relative pertinenze
per l'Arma dei
carabinieri (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio
- cap. 8154).
10.000 10.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 831 del 1986:
Disposizioni per la
realizzazione di un
programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di finanza (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 8157)
10.000 10.000 - - 3
Legge n. 521 del 1988:
Misure di potenziamento
delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma di
costruzione di nuove
sedi di servizio
(Lavori pubblici: 6.2.1.1
- Edilizia di servizio -
cap. 8158)
10.000 10.000 - - - 3
-------------------------------------------------
30.000 30.000 - - -
=================================================
13. Interventi nel
settore della ricerca.
Decreto-legge n. 475
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 573
del 1996, recante
misure urgenti per le
universita' e gli
enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3:
Sincrotrone Trieste
e Grenoble (Universita'
e ricerca: 4.2.1.3 -
Accordi internazionali
per la ricerca
scientifica -
cap. 7591)
7.000 - - - -
- ART. 6, comma 3:
Osservatori astronomici
e astrofisici
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica -
cap. 7111/P)
8.000 8.000 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 6, comma 3:
finanziamento INFM
(Universita' e ricerca:
4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7526)
40.000 25.000 25.000 - - 3
Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla
ricerca scientifica
e tecnologica:
- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la ricerca
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.47 - Ricerca
scientifica -
cap. 7672)
10.000 10.000 10.000 - -
-------------------------------------------------
65.000 43.000 35.000 - - 3
=================================================
14. Interventi a favore
dell'industria
navalmeccanica.
Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per l'industria
cantieristica ed
armatoriale ed attuazione
della normativa comunitaria
di settore:
- ART. 1, comma 1,
lettera a): Contributi
alle imprese di
costruzione navale
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.2 - Imprese
navalmeccaniche e
armatoriali - cap. 7205)
60.000 60.000 60.000 - - 3
- ART. 1, comma 1,
lettera b): Contributi
in favore delle imprese
armatoriali (Trasporti
e navigazione: 4.2.1.2
- Imprese navalmeccaniche
e armatoriali -
cap. 7210)
30.000 30.000 30.000 - - 3
- ART. 8, comma 3,
lettera e): Spese per
la realizzazione di
un programma di
interventi per
consentire
l'adeguamento della
componente aeronavale
(Finanze: 7.2.1.4 -
Potenziamento -
cap. 7504)
10.000 10.000 10.000 - - 3
--------------------------------------------------
100.000 100.000 100.000 -
==================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
16. Interventi per
la viabilita'
ordinaria, speciale e
di grande comunicazione.
Decreto legislativo n.
143 del 1994:
Istituzione dell'Ente
nazionale per le
strade:
- ART. 3: Finanziamento
e programmazione
dell'attivita' per
altre spese in conto
capitale (Lavori
pubblici: 5.2.1.3 -
Ente nazionale per
le strade - cap. 8061)
3.867.000
3.897.000
990.000 - - 3
Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 86:
Completamento del
raddoppio
dell'autostrada A6
Torino-Savona
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali - cap. 8031).
20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3
- ART. 2, comma 87:
Avvio della
realizzazione della
variante di valico
Firenze-Bologna
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali - cap. 8032)
20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3
Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8033)
55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3
Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
Interventi e opere di
interesse pubblico:
- ART. 3, comma 1:
Adeguamento sistema
autostradale (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8034)
61.600 61.600 61.600 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera g):
Rifinanziamento dei
programmi di intervento
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8034)
50.000 70.000 70.000 - - 3
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e
della normativa che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 11: Raddoppio
della strada statale
Ragusa Catania
(Lavori pubblici:
5.2.1.3 - Ente
nazionale per le
strade - cap. 8066)
- 10.000 10.000 - - 3
------------------------------------------------------
4.073.600 4.153.600 1.246.600 1.810.000
======================================================
17. Edilizia penitenziaria
e giudiziaria.
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa con
il Ministro di grazia
e giustizia per gli
immobili da destinare
agli istituti di
prevenzione e pena
(Lavori pubblici:
6.2.1.6 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8481)
113.390 15.000 15.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera f): Opere di
edilizia penitenziaria
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.19 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8730)
80.000 80.000 80.000 - - 3
--------------------------------------------------
193.390 95.000 95.000 -
==================================================
19. Difesa del suolo e
tutela ambientale.
Decreto del Presidente
della Repubblica n.
1090 del 1968: Piano
regolatore generale
degli acquedotti
(Lavori pubblici:
4.2.1.1 - Acquedotti
fognature ed opere
igienico-sanitarie -
cap. 7402)
5.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per
l'attuazione di
interventi programmati
in agricoltura:
- ART. 4, comma 3,
lettera d): Opere di
bonifica idraulica
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8111).
5.000 10.000 10.000 - -
Decreto-legge n. 8
del 1987, convertito,
con modificazione
dalla legge n. 120 del
1987: Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
nel comune di Senise ed
in altri comuni interessati
da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle
avversita' atmosferiche
del gennaio 1987, nonche'
provvedimenti relativi a
pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in
materia di dissesto
idrogeologico
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
20.2.1.2 - Emergenze
sul territorio -
cap. 9339)
30.000 50.000 60.000 - -
Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme
per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.6 -
Difesa del suolo -
cap. 8561)
730.000 730.000 750.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 97 del 1994:
Nuove disposizioni
per le zone montane
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
8.2.1.16 - Fondo per la
montagna - cap.9260)
100.000 100.000 100.000 - - 3
Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 61 del
1998: Ulteriori
interventi urgenti in
favore delle zone
terremotate delle
regioni Marche e
Umbria e di altre
zone colpite da
eventi calamitosi:
- ART. 13, comma
6-sexies: Bacino
idrico lago Trasimeno
(Lavori pubblici:
4.2.1.5 - Opere
idrauliche e
sistemazione del suolo
- cap. 7589)
3.000 - - - -
Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in
campo ambientale
- ART. 1, comma 1:
Interventi di bonifica
e ripristino ambientale
dei siti inquinati
(Ambiente: 1.2.1.4
- Programmi di tutela
ambientale - capp. 7081,
7082)
446.200 16.200 16.200 - - 3
- ART. 3, commi 1, 2, 3
e 7: Rifinanziamento
degli interventi previsti
dalla legge n. 344 del
1997 in materia
ambientale (Ambiente:
4.2.1.1 - Piani
disinquinamento - cap.
7616; 5.2.1.1 -
Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale -
capp. 7802, 7803, 7804;
7.2.1.2 - Prevenzione
inquinamento atmosferico
e acustico - cap. 8254)
55.000 55.000 55.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 49: Programmi di
tutela ambientale
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela
ambientale - cap. 7082)
700.000 - - - -
----------------------------------------------------
2.074.200 966.200 996.200 -
====================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
21. Interventi in
agricoltura Legge n.
817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento
delle provvidenze
per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice
(Politiche agricole:
2.2.1.3 - Cassa
proprieta' contadina -
cap. 7171)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Legge n. 185 del
1992: Nuova disciplina
del Fondo di
solidarieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Politiche
agricole: 3.2.1.3
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 7439)
200.000 200.000 200.000 - - 3
- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.3 - Fondo di
solidarieta' nazionale
- cap. 8130)
280.000 280.000 280.000 - - 3
Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo
e zootecnico:
- ART. 1, comma 1
(Politiche agricole:
3.2.1.4 - Informazione
e ricerca - cap. 7624)
10.000 10.000 10.000 - -
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi all'occupazione
e della normativa, che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per
il riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo
sviluppo in agricoltura
(Politiche agricole:
2.2.1.4 - Interventi
nel settore agricolo e
forestale - cap. 7186)
100.000 100.000 100.000 - - 3
-------------------------------------------------
610.000 610.000 610.000 -
=================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
22. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15:
Protezione del
territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno
della subsidenza
(legge n. 845 del 1980)
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104).
10.000 12.000 12.000 - - 3
Legge n. 242 del 1997:
Rifinanziamento della
legge 29 dicembre 1987,
n. 545, per il
consolidamento della
Rupe di Orvieto e del
Colle di Todi
(Lavori pubblici:
6.2.1.16 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 8875)
18.500 - - - -
(Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
cap. 7710; 4.2.1.3 -
Patrimonio culturale
statale - cap. 7765).
6.500 - - - -
-------------------------------------------------
35.000 12.000 12.000 -
=================================================
23. Universita'
(compresa edilizia).
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione dei
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7109)
550.000 600.000 600.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 315 del 1998:
Interventi finanziari
per l'universita' e la
ricerca:
- ART. 1, comma 1,
lettera e): Progetto
Large Binocular
Telescope
(Universita' e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria,
grandi attrezzature
e ricerca scientifica
- cap. 7111/P)
4.600 - - - -
- ART. 1, comma 1,
lettera f): Fondo
speciale per la
ricerca applicata
(Universita' e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata -
cap. 7550/P)
52.500 - - - -
- ART. 3, comma 1:
Infrastrutture
universitarie (Lavori
pubblici: 6.2.1.8 -
Opere varie -
cap. 8551)
6.000 6.000 - - - 3
--------------------------------------------------
613.100 606.000 600.000 -
==================================================
24. Impiantistica
sportiva.
Legge n. 412 del
1991: Disposizioni
in materia di finanza
pubblica:
- ART. 27, comma 3:
Finanziamento
interventi di cui al
decreto-legge n. 2 del
1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 65 del 1987.
(Beni culturali:
7.2.1.2 - Impianti
sportivi - cap. 8261).
20.000 20.000 - - - 3
-------------------------------------------------
20.000 20.000 - -
=================================================
25. Sistemazione aree
urbane.
Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma
capitale della
Repubblica (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 23.2.1.1 -
Fondo per Roma
capitale - cap. 9410)
200.000 200.000 200.000 - - 3
--------------------------------------------------
200.000 200.000 200.000 -
==================================================
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
27. Interventi diversi.
Legge n. 7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto-
legge n. 155 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo
sviluppo - cap. 8140)
40.000 40.000 40.000 - - 3
Decreto-legge n. 791 del
1981 convertito, con
modificazioni dalla legge
n. 54 del 1982:
Disposizioni in materia
previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento
delle attivita' di
formazione professionale
(Lavoro e previdenza:
8.2.1.2 - Formazione
professionale -
capp. 7710, 7711)
26.000 26.000 26.000 - - 3
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7):
(Trasporti e navigazione:
10.2.1.3 - Mezzi navali ed
aerei - capp. 7570, 7572,
7573)
8.800 8.800 8.800 - - 3
(Ambiente: 8.2.1.2 -
Mezzi navali ed aerei -
cap. 8461)
10.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 8, comma 14:
Fondo sanitario
nazionale di conto
capitale (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.1 -
Fondo sanitario
nazionale - cap. 9100)
250.000 250.000 250.000 - - 3
Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli atti
normativi comunitari
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.10 - Fondo di
rotazione per le
politiche comunitarie -
cap. 8620)
2.950.000 2.800.000 4.000.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 67 del, 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 35:
Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea
per gli investimenti
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
8.2.1.4 - Progetti
eseguibili - cap. 9131)
25.000 25.000 25.000 - - 3
Legge n. 218 del 1990:
Disposizioni in materia
di ristrutturazione e
integrazione patrimoniale
degli Istituti di credito
e di diritto pubblico
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.28 - Istituti di
credito di diritto
pubblico - cap. 7454)
16.667 - - - -
Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.21 - Ente nazionale
di assistenza al volo -
cap. 7340)
130.000 130.000 130.000 - - 3
Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e
misure in materia di
credito peschereccio,
nonche' di
riconversione delle
unita' adibite alla
pesca con reti da
posta derivante:
- ART. 1, comma 1:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima
(Politiche agricole:
5.2.1.2 - Pesca -
capp. 7991, 7992,
7993, 7994, 7995,
7997, 7999, 8001,
8002)
63.043 63.043 60.000 - - 3
- ART. 1, comma 2:
Misure in materia di
credito peschereccio
d'esercizio (legge
28 agosto 1989, n.
302) (Politiche
agricole: 5.2.1.2 -
Pesca - cap. 7995)
1.000 1.000 1.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 56 del 1992:
Concessione di un
contributo straordinario
per il progetto "Giacomo
Leopardi nel mondo"
(Beni culturali: 3.2.1.3
- Progetto Leopardi -
cap. 7451)
2.000 - - - -
Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i
Paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.15 - Accordi ed
organismi internazionali
- cap. 8680)
25.000 25.000 25.000 - - 3
Decreto legislativo n.
502 del 1992: Riordino
della disciplina in
materia sanitaria a
norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre
1992, n. 421:
- ART. 12: Fondo
sanitario nazionale
(Sanita': 7.2.1.1 -
Ricerca scientifica
- cap. 7601)
50.000 50.000 100.000 - - 3
Decreto legislativo n.
504 del 1992: Riordino
della finanza degli
enti territoriali a
norma dell'articolo 4
della legge 23
ottobre 1992, n. 421:
>
- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti (Interno:
3.2.1.2 -
Finanziamento enti
locali - cap. 7236)
130.000 130.000 130.000 - - 3
Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670)
800.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
ART. 3, comma 9, e 8,
comma 4-bis: Contributo
speciale alla regione
Calabria (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.12 - Interventi
straordinari per la
Calabria - cap. 8640)
150.000 150.000 150.000 - - 3
Legge n. 317 del 1993:
Norme generali per il
completamento dei
piani di ricostruzione
post-bellica (Lavori
pubblici: 6.2.1.9 -
Calamita' naturali e
danni bellici -
cap. 8600)
15.000 15.000 - - -
Decreto-legge n. 515 del
1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 596 dei 1994:
Provvedimenti urgenti
in materia di finanza
locale per l'anno 1994
(Interno: 3.2.1.2 -
Finanziamento enti
locali - cap. 7232).
225.000 225.000 225.000 - - 3
Decreto-legge n. 26
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 95 del
1995: Disposizioni
urgenti per la
ripresa delle
attivita'
imprenditoriali:
- ART. 1:
Imprenditorialita'
giovanile (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.29 -
Imprenditorialita'
giovanile - cap. 7464)
10.000 10.000 10.000 - -
Decreto-legge n. 630
del 1996, convertito
con modificazioni,
dalla legge n. 21 del
1997: Finanziamento
dei disavanzi delle
aziende unita'
sanitarie locali al
31 dicembre 1994 e
copertura della spesa
farmaceutica per il
1996 - (Interventi in
materia di edilizia
sanitaria pubblica)
(articolo 1-bis)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)
600.000 600.000 - - - 3
Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135 del
1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione:
- ART. 3: Contributi
per spese pubbliche
nei comuni di Napoli
e Palermo (Interno:
- 3.2.1.3 Altri
interventi enti
locali - cap. 7239)
190.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 196 del 1997:
Norme in materia di
promozione
dell'occupazione
(articolo 25) (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.18 -
Occupazione - cap. 8720)
100.000 100.000 150.000 - - 3
Legge n. 251 del 1997:
Integrazione del
finanziamento agli
Istituti italiani di
cultura e per la
concessione di borse
di studio, e
finanziamento per
acquisto, costruzione
e ristrutturazione di
immobili da destinare
a sede di istituti
(articolo 2)
(Affari esteri:
6.2.1.3 - Edilizia
di servizio -
cap. 7246)
3.000 3.000 - - 3
Legge n. 270 del 1997:
Piano degli interventi
di interesse nazionale
relativi a percorsi
giubilari e
pellegrinaggi in
localita' al di fuori
del Lazio (articolo 3)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.2 - Giubileo 2000
- cap. 9412)
160.000 - - - -
Legge n. 276 del 1997:
Disposizioni per la
definizione del
contenzioso civile
pendente: nomina di
giudici onorari
aggregati e istituzione
delle sezioni stralcio
nei tribunali ordinari:
- ART. 14, comma 7:
Strutture mobiliari
(Giustizia: 4.2.1.2 -
Attrezzature e impianti
- cap. 7106/P)
10.000 - - - -
Legge n. 449 del 1997:
Misure per la
stabilizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 53, comma 13:
Apporto al capitale
sociale dell'Ente
poste italiane (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.20
- Poste italiane Spa
- cap. 7331)
1.000.000 1.000.000 - - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia
di commercio con
l'estero:
- ART. 8, comma 2:
Fondo di riserva e
indennizzi SACE (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.2.1 - SACE
- cap. 8100)
100.000 100.000 100.000 - - 3
Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 1, comma 4:
Ricapitalizzazione
societa' di trasporto
aereo (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.45
- Ricapitalizzazione
societa' di trasporto
aereo - cap. 7647)
300.000 300.000 500.000 - - 3
Legge n. 398 del 1998:
Disposizioni finanziarie
a favore dell'Ente
autonomo acquedotto
pugliese - EAAP (articolo
1) (Lavori pubblici:
2.2.1.3 - Opere varie -
cap. 7121)
30.000 30.000 30.000 480.000 2018 1
Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per
l'industria
cantieristica ed
armatoriale ed
attuazione della
normativa comunitaria
di settore:
- ART. 8, comma 3,
lettera a):
Adeguamento della
componente navale
del Ministero dei
trasporti e della
navigazione
(Trasporti e
navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei
- cap. 7574)
10.000 10.000 10.000 - - 3
- ART. 8, comma 3,
lettera b): Costruzione
di unita' navali per la
vigilanza al di la' del
limite esterno del mare
territoriale (Trasporti
e navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei
- cap. 7575)
20.000 20.000 20.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 8, comma 3,
lettera d):
Adeguamento della
componente aerea
del Ministero dei
trasporti e della
navigazione
(Trasporti e
navigazione:
10.2.1.3 - Mezzi
navali ed aerei -
cap. 7576)
2.000 2.000 2.000 - - 3
Legge n. 444 del 1998:
Nuove disposizioni per
favorire la riapertura
di immobili adibiti a
teatro e per attivita'
culturali (articoli 1,
comma 1, 2, comma 1, 4
e 6) (Beni culturali:
4.2.1.2 - Patrimonio
culturale non statale
- capp. 7717, 7719,
7721; 7.2.1.1 - Fondo
unico per lo spettacolo
- cap. 8212)
24.000 5.000 5.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera e): Prosecuzione
del potenziamento
tecnologico delle forze
di polizia (Interno:
7.2.1.1 - Potenziamento
servizi e strutture -
cap. 7401)
67.100 67.100 67.100 - - 2
- ART. 50, comma 1,
lettera h): Prosecuzione
interventi legge n. 266
del 1997 (articolo 4,
comma 3) (Difesa:
11.2.1.2 - Attrezzature
e impianti - cap. 7177)
250.000 76.000 76.000 - - 3
- ART. 50, comma 1,
lettera c): Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)
1.773.000 2.209.000 3.525.000 285.000 - 3
- ART. 71, comma 1:
Interventi sanitari
nei grandi centri
urbani (Sanita':
5.2.1.3 -
Riqualificazione
assistenza sanitaria
- cap. 7560)
1.000.000 1.000.000 300.000 - - 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 450
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 39 del
1999: Disposizioni
per assicurare
interventi urgenti di
attuazione del Piano
sanitario nazionale
1998-2000:
- ART. 1, comma 1
(Sanita': 5.2.1.5 -
Edilizia sanitaria -
cap. 7580)
30.000 30.000 30.000 - -
- ART. 1, comma 3,
e 2, comma 1: Sanita'
(Sanita': 5.2.1.4 -
Informatica di
servizio - cap. 7570;
5.2.1.5. - Edilizia
sanitaria - cap. 7580)
103.532 - - - -
- ART. 4-bis: Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.4 - Edilizia
sanitaria - cap. 8541)
135.000 200.000 - - - 3
Legge n. 477 del 1998:
Autorizzazione di spesa
per l'acquisto, la
ristrutturazione e la
costruzione di immobili
da adibire a sedi di
rappresentanze
diplomatiche e di
uffici consolari,
nonche' di alloggi per
il personale (Affari
esteri: 6.2.1.3
Edilizia di servizio -
cap. 7245).
23.000 23.000 23.000 42.500 2004 3
Legge n. 28 del 1999:
Disposizioni in materia
tributaria, di
funzionamento
dell'Amministrazione
finanziaria e di
revisione generale del
catasto (Spese per la
realizzazione di un
programma per la
costruzione e
l'ammodernamento di
immobili) (articoli 29,
comma 4, e 28, comma 3)
(Finanze: 5.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 7163; 7.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 7282)
79.500 79.500 79.500 67.400 2003 3
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e della
normativa che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:
- ART. 4, comma 5:
Progettazione
preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.16 -
Province, comuni e
comunita' montane - cap.
7271)
40.000 40.000 - - - 3
- ART. 22: Ristrutturazione
finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello
Stato (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.52 - Servizi del
Poligrafico dello Stato -
cap. 7688)
80.000 80.000 80.000 1.360.000 2019 3
- ART. 28: Metanizzazione
del Mezzogiorno e dei
comuni montani del centro-
nord (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.24 - Metanizzazione
- cap. 7381)
10.000 10.000 10.000 70.000 2009 3
- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale per la
montagna (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:
8.2.1.16 - Fondo per la
montagna cap. 9260)
20.000 30.000 30.000 - - 3
Legge n. 237 del 1999:
Istituzione del Centro
per la documentazione
e la valorizzazione
delle arti
contemporanee e di
nuovi musei, nonche'
modifiche alle
normative sui beni
culturali ed
interventi a favore
delle attivita'
culturali:
- ART. 1, comma 10:
Ristrutturazione
edilizia sede del Centro
arti contemporanee e
musei (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - edilizia di
servizio - cap. 8663)
45.000 - - - -
- ART. 1, comma 12/A:
Acquisto opere e beni
(Beni culturali:
4.2.1.3 - Patrimonio
culturale statale -
cap. 7776)
4.000 - - - -
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO 2000 2001 2002 2003 Anno Limite
DEI PROVVEDIMENTI e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-------------------------------------------------------------------
(milioni di lire)
- ART. 1, comma 12/B:
Acquisto opere e beni
(Beni culturali:
3.2.1.4 - Acquisizione
di beni bibliografici
e archivistici -
cap. 7507)
1.000 - - - -
- ART. 8, comma 2:
Piano straordinario
tutela beni culturali
(Beni culturali:
2.2.1.4 - Prevenzione
e sicurezza del
patrimonio culturale -
cap. 7253)
6.895 - - - -
11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900
------------------------------------------------------
TOTALE......... 51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100
======================================================
ALLEGATO N. 1
ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO
PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA
LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999,
N.208)
ALLEGATO N. 1
(Articolo 70, comma 7)
Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove
macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
7658)
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del
centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie
dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata
(Universita' e ricerca cap. 7550/p)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968:
Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap.
7402)
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento
delle provvidenze per lo sviluppo della, proprieta' coltivatrice
(Politiche agricole - cap. 7171)
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane: -
ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 7660)
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: -
ART. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale
(Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 7251)
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare
(articolo 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573;
Ambiente - cap. 8461)
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 7657)
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in
Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9337)
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di
nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei
carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione: -
ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo ella
cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 7240) -
ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli
di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei
cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di
Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori
pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 8610):
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia
(Industria - cap. 7350)
Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati
agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria -
cap. 7800)
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989,
nonche' legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 8590)
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d):
Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un
programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative
delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori
pubblici - cap. 8157)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma
costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e
giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione
e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Universita' e ricerca
- cap. 7109/p)
- ART. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e
ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7281)
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto
capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da
dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita'
atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a
pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche
agricole - cap. 8104)
- ART. 17, comma 26: Interventi straordinari per completamento
opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali
(Lavori pubblici - cap. 7123)
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per
gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
9131)
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di
servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo
12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)
Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi
(Beni culturali cap. 8261)
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia
di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 9190) Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia di trasporti
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della
Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal
terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno
1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 9353)
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della
pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche'
di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta
derivante:
ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca
marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995,
7997, 7999, 8001, 8002)
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio
(legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020,
7061, 7101, 7161, 7221, 7281)
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione
siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo
straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni
culturali - cap. 7451)
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)
- ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica
cap. 8130)
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 8680)
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina
in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanita' - cap. 7601)
Decreto. legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti (Interno - cap. 7236)
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap.
8601)
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla
regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
8640)
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche
agricole cap. 8217)
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei
piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivita' -
spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici -
cap. 8061 /p)
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di
finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori
pubblici: 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7484;
6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 8602)
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle
attivita' imprenditoriali:
- ART. 1: Imprenditorialita' giovanile (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialita' giovanile -
cap. 7464)
Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni
culturali
cap. 7551)
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in
conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti
finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese
di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica:
- ART. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della
pubblica amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione
economica
- cap. 7703)
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le universita' e gli enti
di ricerca:
ART. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN) (Universita' e ricerca - cap. 7526/p)
- ART. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Universita' e
ricerca cap. 7528/p)
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Universita'
e ricerca - cap. 7111/p)
Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e
fermo biologico della pesca per il 1996
(ART. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057, 3058)
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie
dello Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 7350)
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione:
ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo
(Interno - cap. 7239)
- ART. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere
pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)
Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e
fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonche'
interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura
(articolo 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione
dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 8720)
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987,
n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di
Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp - 7765,
7710)
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti e navigazione - cap. 7185)
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti
italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e
finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di
immobili da destinare a sede di istituti (ART. 2) (Affari esteri -
cap. 8001)
- Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: ART. 5,
comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Universita' e
ricerca, 7 cap. 7533)
- ART. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e
programmazione economica cap. 7380)
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il
credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione
economica cap. 7401)
- ART. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di
degrado urbano (Industria - cap. 7804)
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale
relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di
fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 9412)
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:
- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in
materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo,
nonche' per la salvaguardia di Venezia:
- ART. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici
cap. 8064)
- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori
pubblici - cap. 9473)
- ART. 1, comma 5: Universita' di Urbino (Universita' e ricerca -
cap. 7318)
- ART. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e
citta' di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484) Legge n.449 del 1997:
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste
italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
Legge n.454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita': - ART. 10,
comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e
dell'intermodalita' (Trasporti e navigazione - cap. 7086)
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il
completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la
progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione
cap. 7098)
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle
zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi:
ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori
pubblici -cap. 7589)
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e
Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332):
- ART. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e
provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 9332) - ART. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della
regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 9332) - ART. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre
1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 9332) - ART. 23-quinquies: Incendi boschivi
(Politiche agricole - cap. 8212) Decreto legislativo n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101) - ART. 8,
comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 8100)
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi
nella regione Campania:
- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio
(Ambiente - cap. 7008)
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647) - ART. 2,
comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone
(Trasporti e navigazione - cap. 7056) - ART. 2, comma 10: Parco
automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti
ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap.
7069) - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto
esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta
Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094) Decreto
legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica: - ART. 1, comma 3: Fondo
integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7672)
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla
legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le
aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione
economica cap. 8590) - ART. 1, comma 2: Completamento interventi
nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e
medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e
programmazione economica cap. 8591)
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di
interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1:
Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici cap. 8160) - ART. 1,
comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)
Legge n.366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilita'
ciclistica (Trasporti e navigazione - cap. 7111).
Legge n.423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo e zootecnico: - ART. 1, comma 1 (Politiche
agricole - cap. 7624) - ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap.
7185)
Legge n.426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati (Ambiente - cap. 7052) - ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7:
Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997
in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e
8254)
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura
di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali:
- ART. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni
culturali cap. 8212)
- ART. 2, comma 1: Prosecuzione interventi citta' Siena (Beni
culturali cap. 7717)
- ART. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni
culturali - cap. 7719)
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia
sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 854 1)
- ART. 50, comma 1, lettera h): Interventi per ammodernamento e
potenziamento operativo dei mezzi delle forze armate (Difesa - cap.
7177)
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese
(Industria cap. 7800)
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani
(Sanita' cap. 7560)
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti
di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
- ART. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa
(Sanita' - cap. 7580)
- ART. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanita' - cap.
7570)
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto:
- ART. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze
(Finanze - cap. 7101)
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione
civile:
- ARTT. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e
Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali:
- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 727 1)
- ART. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7688)
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole -
cap. 7186)
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e
la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche'
modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore
delle attivita' culturali:
- ART. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori
pubblici cap. 8663)
- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap.
7706)
- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap.
7507)
- ART. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 9349)
- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni
culturali cap. 7253).