Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione
salariale)
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese
che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui
al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve
sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro. ((11))
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o
in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia puo'
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici
mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche
dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e' dovuto in misura doppia a
decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a
quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la
data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l'individuazione
dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo
11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito
territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi
per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
l'applicazione del comma 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche'
le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare
oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti
dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non
adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le
medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al
comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non
giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda
ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto e' tenuta per
ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediato nella
misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma
1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo
contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese
successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per
cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva
superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio
indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi
compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di
mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni
e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi
previsti dall'articolo 3, della presente legge dell'articolo 1 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 dall'articolo 7 del decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3. (9)
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia
rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati ai fini dell'applicazione del comma 9 i periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unita' produttive per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi
periodi, l'intervento ordinario.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma
35) che "I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale
fisso".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
L. 23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2)
che "Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del
provvedimento di assoggettamento della societa' ad una delle
procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge
n. 223 del 1991".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Art. 1. (12) (14) (15) (16) (20) (34)
(Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale)
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese
che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui
al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve
sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o
in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia puo'
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici
mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche
dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio. (14)((34))
4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e' dovuto in misura doppia a
decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a
quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la
data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente concessione. (12) (14) (16).
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l'individuazione
dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo
11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito
territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi
per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
l'applicazione del comma 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche'
le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare
oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti
dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non
adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le
medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al
comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non
giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
L'azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto e'
tenuta per ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto
immediato nella misura doppia, il contributo addizionale di cui
all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del
trattamento di cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva
superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio
indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi
compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di
mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni
e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi
previsti dall'articolo 3, della presente legge dell'articolo 1 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 dall'articolo 7 del decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3.(14) (20) ((34))
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia
rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati ai fini dell'applicazione del comma 9 i periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima.((34))
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unita' produttive per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi
periodi, l'intervento ordinario. (15)
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il d.l. 20/5/1993, n. 148 convertito con l. 19/7/1993, n. 236 ha
diposto che " sino al 31 dicembre 1994, in deroga al comma 1, secondo
periodo del suddetto articolo, il CIPI puo' concedere, entro i limiti
di spesa di 27 miliardi per il 1993 e di 28 miliardi per il 1994, una
proroga del programma per la medesima causale, di durata non
superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori
interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza
di particolari difficolta' di ordine temporale nella realizzazione
del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate
difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda".
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il d.l. 26 novembre 1993, n. 478 convertito in legge 26 gennaio
1994, n. 56 ha diposto che " fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso
di procedura di mobilita' di cui all'articolo 4 della legge n.
223/91, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito
del quale sia stato definito un programma di misure idonee a
fronteggiare le eccedenze di personale, puo' disporre la proroga, in
relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento
straordinario diintegrazione salariale di durata non superiore a
dodici mesi in deroga ai limiti di cui al presente articolo 1, commi
3, 5 e 9."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che " sono attribuite
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento
della politica industriale (CIPI) relative all'esame dei programmi
presentati ai sensi del presente articolo 1".
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AGGIORNAMENTO (16)
IL d.l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge n. 451/94 ha
disposto che " fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive
interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti
da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi
aziendale puo' essere fissata, in deroga al presente articolo 1,
comma 5, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. "
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che "i limiti
temporali di cui al comma 9 del presente articolo vanno riferiti ad
un arco temporale fisso".
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio
2008, n. 31, ha disposto che le disposizioni di cui al presente
articolo, commi 3, 9 e 10, sono estese ai trattamenti concessi ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e
b), del medesimo articolo 1-bis.
Art. 2
Procedure
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1,
comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programma
medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3 sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni
salariali siano un numero pari o inferiore a cento unita', sono
approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento
e' autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito
positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da
parte dell'impresa.
4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione
salariale e l' eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo
devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato
regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di
presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il
terzo comma del predetto articolo 7. (13)
5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del
lavoro, esprime il parere previsto entro dal primo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre
il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per
il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano
comprovate difficolta' di ordine finanziario accertate
dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Restano fermi gli obblighi del datore del lavoro in ordine alle
comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS. ((Il pagamento diretto ai lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa)).
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19 comma 5,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova
composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6,
della presente legge e, vengono fissati i criteri e le modalita' per
l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica
selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del
compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al
relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a
partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 81, comma
10) che "L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma
3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresi', alla domanda che
l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento
straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine
previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione
tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo
comma del predetto articolo 7".
Art. 3
Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure
concorsuali
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di
dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso
di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione
salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel
caso di dichiarazione di fallimento.Il trattamento viene concesso su
domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un
periodo non superiore a dodici mesi. (4)
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1,
quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o
di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del
liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve
essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o
dall'autorita' che esercita il controllo sulle prospettive di
cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione
sull'occupazione aziendale. (16)
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche
tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli
occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il
curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare
in mobilita' ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4,
comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico
dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la
gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese
assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il
diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi'
stabilito all'imprenditore che sia riconosciuto il diritto di
prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle
indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a
base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici
mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'. (4)
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12
luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'. (4)
5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e
successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio
1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile 1985,
n. 143 e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente
articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci
miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle
aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies
della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite
dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali. (15) ((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11
maggio 1993".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ha disposto (con l'art. 108, comma
1) che "Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di
interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a
favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad
amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del
presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza,
su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di
dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5,
comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettera c)) che "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2000" e' prorogato "il
trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza
entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato
preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di
1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico
gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data
di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il
relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma
8-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato,
con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici
mesi e per un massimo di ventidue unita', del trattamento
straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale
sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data
anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita' di reimpiego dei
lavoratori provenienti da unita' produttive interamente dismesse
appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente
hanno cessato l'attivita' in quanto sottoposte a procedura
fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito
della mancata omologazione del concordato preventivo".
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo II
NORME IN MATERIA DI MOBILITA'
Art. 4
Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a
misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita'
ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma
1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze
la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria
puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed evitare in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei
tempi di attuazione del programma di mobilita' delle eventuali misure
programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla
comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento
dell'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo
5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti. (4)
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze
sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un
esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le
possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e'
esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di
accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove
lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni
sindacali dei lavoratori. ((24))
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui
al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un
accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al
comma 6. ((24))
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono
ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in
mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini
di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita' con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del
luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento
dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione
delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta
di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante
dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero
delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi
dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di
cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o
parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche
in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la
loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di
eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle
attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate
in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni la
competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni
previste dal comma 4.
15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione
devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni
relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo
siano assunte dal datore di lavoro o da un' impresa che lo controlli.
Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a
propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo
controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha
determinato l'apertura delle predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80
convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad
eccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto legge 13 dicembre
1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio
1979, n. 36.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 8)
che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui
al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166, nell'introdurre il comma 2-ter
all'art. 5 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, ha disposto (con
l'art. 1, comma 13) che "Nel caso di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma
2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori
sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui
all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'".
Art. 4 (12) (14) (22) (31)
Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a
misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita'
ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma
1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze
la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria
puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed evitare in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei
tempi di attuazione del programma di mobilita' delle eventuali misure
programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla
comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento
dell'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo
5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti. (12)
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze
sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un
esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le
possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e'
esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di
accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove
lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni
sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui
al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un
accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al
comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono
ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in
mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini
di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita' con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del
luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento
dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione
delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta
di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto
all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante
dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero
delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi
dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di
cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o
parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche
in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la
loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove
siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di
eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle
attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate
in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni la
competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni
previste dal comma 4.
15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione
devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni
relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo
siano assunte dal datore di lavoro o da un' impresa che lo controlli.
Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a
propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo
controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha
determinato l'apertura delle predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977,
n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80
convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad
eccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto legge 13 dicembre
1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio
1979, n. 36. (14) ((31))
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con l. 19 luglio 1993, n.
236 ha disposto che "le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
suddetto, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle
mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di
mobilita' di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei
lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il d.l 26 novembre 1993, n. 478 convertito in legge 26 gennaio
1994, n. 56 ha disposto che "fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso
di procedura di mobilita' di cui al presente articolo 4, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a
seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato
definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di
personale, puo' disporre la proroga, in relazione al numero dei
lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione
salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti
di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della stessa legge n. 223/91".
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha stabilito che "le
disposizioni di cui al presente articolo 4, non trovano applicazione
anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a
tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'art. 3
della L. 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui
all'art. 12".
Art. 5.
(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in modalita' deve
avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri
previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel
rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita'
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
della legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi
collocare in mobilita' una percentuale di manodopera femminile
superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con
riguardo alle mansioni prese in considerazione. (4)
3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, e' inefficace qualora
sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione
delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed e'
annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione
per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore
anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al
recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata
dichiarata l'inefficacia o l'invalidita' si applica l'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
4. Per ciscun lavoratore posto in mobilita' l'impresa e' tenuta a
versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte
il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore.
Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto
di accordo sindacale. (4) ((5))
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione
regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo
indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9 comma
1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti rate
relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto
il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla impresa
abbiano prestato lavoro. ((Il predetto beneficio e' escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis.))
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la fine del
dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a
quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma
2, nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato la somma
che l'impresa e' tenuta a versare la somma 4 del presente articolo e'
aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta
giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma.
Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo
comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 8)
che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui
al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 8)
che "La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello
della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1,
del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,
calcolata con riferimento al predetto residuo periodo".
Art. 6.
(Lista di mobilita' e compiti della Commissione regionale per
l'impiego)
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla
base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego,
dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila
una lista dei lavoratori in mobilita' sulla base di schede che
contengono tutte le informazioni utili per individuare la
professionalita' la preferenza per una mansione diversa da quella
originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio, in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli
11, comma 2, e 16 e vengono esclusi quelli che abbiano fatto
richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. 2. La
commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma
1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in collaborazione con
l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni, in corsi di
riqualificazione e di qualificazione professionale che tenuto conto
del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano
finalizzati ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati sono
tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento;
c) promuovere le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell'avviamento
in mobilita'.
((d-bis.) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125)). ((4))
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare
priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione
regionale per l'impiego, puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di
pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 28
maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni della legge 24
luglio 1981, n. 390 modificato dall'articolo 8 della legge 28
febbraio 1988, n. 86, convertito con modificazioni della legge 20
maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non
si applica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore
ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di
mobilita' spettante al lavoratore ridotta del vento per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n.
49.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11
maggio 1993".
Art. 7
Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4,
che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1,
hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di
seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel
periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di
lavoro;
a) per i primi dodici mesi; cento per cento;
b) da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento. (6)
(14a)
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di
mobilita' e' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro
mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. (14a)
(18) ((20))
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1o
gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita'
di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del
compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e'
ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta
per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle
dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui
all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per
intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa
in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione
anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2,
detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre
1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata
di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di
mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al
compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e'
elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in
vigore della presente legge e quella del loro collocamento in
mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
dell'indennita' in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita' per la
restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi
successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche'
le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5,
commi 4 e 6. (4) (5) (14)
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle
circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione
regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla
media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta'
inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla
legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta'
pensionabile l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a
quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi
a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.(4) (5)
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della
cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non
piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il
pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti,
un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni,
l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del
diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti
anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa' non
operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa
(GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal
requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non
puo' essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. (4)
(5)
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita'
eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' ad
esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione
anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai
fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della
determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti
periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la
copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione
di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta
l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti
nel campo di applicazione normativa che disciplina l'intervento
straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo
transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate
al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in
corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al
31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del
contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e
per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento
del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.
67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata della
normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonche' alle
disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo
e' a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4
comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma
10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre
anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, adegua i contributo di cui al presente
articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni. (9)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 10)
che "Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31
dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 4)
che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato
dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 15) che "Per
l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7,
comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31
dicembre 1992".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423
(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte
in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della
lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma
12) che "Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con
scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200
unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di
programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo
1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo
stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei
progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
citata legge n. 223 del 1991".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte
reinvestita nella costituzione di societa' cooperative".
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AGGIORNAMENTO (14a)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17,
lettera f)) che "In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1
[...] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350
unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, [...], dei lavoratori
individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la
costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere,
valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree
nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione
negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese
del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno
300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di
mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel
limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per
cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno
di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con
passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di
attivita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i lavoratori,
gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate
nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal
giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del
trattamento straordinario di integrazione salariale per
ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995,
e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio
2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita'
di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di
quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e,
comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati,
per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura
dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e'
ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al
termine del primo anno di fruizione".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350, nel modificare l'art. 1, comma 1
del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 3, comma 138,
lettera a)) che "Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia'
operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della
programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita'
produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un
organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi
di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo
2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti nelle liste
di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel
limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per
cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno
di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con
passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro
tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un
periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di
attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento".
Art. 8
Collocamento dei lavoratori in mobilita'
1. Per i lavoratori in mobilita' ai fini del collocamento si
applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota
di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella
prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici
mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. (17) ((26))
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti
di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni,
le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da
riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma
1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella
lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta
per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta
al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un
numero di mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di eta'
superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro
mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7,
comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che
assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della
richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'
trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di
lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato
mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche'
per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i
trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e 16
sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della
determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 68, comma 6)
che "L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non
si applica ai premi INAIL".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134)
che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La
durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che
beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
Art. 8
Collocamento dei lavoratori in mobilita'
1. Per i lavoratori in mobilita' ai fini del collocamento si
applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota
di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella
prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici
mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. (28) ((37))
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti
di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni,
le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da
riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma
1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella
lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta
per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta
al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un
numero di mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di eta'
superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro
mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7,
comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che
assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della
richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'
trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di
lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato
mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche'
per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i
trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 17, 11 comma 2 e 16
sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della
determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano
nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
--------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "il comma 2 del
presente articolo si interpreta nel senso che il beneficio
contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL".
------------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. con L. 14 maggio 2005,
n. 80 ha disposto che i commi 2 e 4, si applicano anche al datore di
lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai
sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del
2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, ovvero, in caso di cessazione di attivita', dell'articolo 1,
comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il
lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi
prevista delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non
si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati
in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati
in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
--------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134)
che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La
durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che
beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
Art. 9
(Cancellazione del lavoratore della lista di mobilita')
1. Il lavoratore e' cancellato della lista di mobilita' e decade dai
trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2 e
16 quanto:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente
equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogenita'
anche intercategoriale e che avendo riguardo ai contratti collettivi
nazionali di lavoro, sia inquadrato di in livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di
cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di
pubblicita' utilita' ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare ((comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione)) alla competente sede dell'INPS del lavoro
prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da
parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai
fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche' di
quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista
di mobilita' si svolgono di un luogo distante non piu' di cinquanta
chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e'
dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il
provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni.
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in
esso, puo' modificare con delibera motivata i limiti previsti al
comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto del lavoro
offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia
inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello
corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che
accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo
di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile
di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' oltre che nei
casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta' di percepire in un'unica soluzione
l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle
indennita' di cui agli articoli 7, 11 comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non abbia
superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due
volte nella lista di mobilita'. La commissione regionale per
l'impiego, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti,
puo' disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica
attivita' cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale
visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene
reiscritto nella lista di mobilita'.
9. I lavoratori di cui all'articolo 7 comma 6, nel caso in cui
svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo hanno facolta'
di cumulare l'indennita' di mobilita' nei limiti in cui sia utile a
garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione
spettante al momento della messa in mobilita', rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita
calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai
fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali
lavoratori e' data facolta' di far valere, in luogo della
contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato
successivamente alla data della messa in mobilita', la contribuzione
figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera
di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo III
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI
DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA
Art. 10.
(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del
settore dell'edilizia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964,
n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al
datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei
termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di
opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere
necessario apportate ai progetti originari delle predette opere,
nonche' ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni. ((4))
2. Nei casi di sospensione di lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale e'
concesso per ciascuna opera per un periodo complessivamente non
superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati
versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi
settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento
medesimo. Tale trattamento e' prorogabile per periodi trimestrali per
un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della
durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera quale
risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e'
disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento
da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di
interruzione, dell'eventuale esistenza di responsbilita' in ordine
agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonche'
dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo
trattamento e' erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4))
3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1
della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere
l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma
dell'articolo 1176 del codice civile e' tenuto a rimborsare alla
gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del
presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di
recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei lavori pubblici
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina i criteri e le modalita' di attuazione di quanto disposto
dal presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 2)
che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1
dell'articolo 10 [...] della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei
lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto
generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi
consecutivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
Art. 11.
(Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)
1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo
e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo
comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti
all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria
almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali
per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del
lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno
stato di grave crisi dell'occupazione e conseguente il previsto
completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi
dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali
aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo
non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che
l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento,
il trattamento speciale di disoccupazione e' previsto dall'articolo
7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a
ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di
cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (4) ((14a))
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono
completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo
comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto
superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in
tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici
sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento
speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale
delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale
esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello
svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata
dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al
venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista
dall'articolo 25, comma 1.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che "Sino al 31 dicembre 1995, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito
alla sussistenza del rapporto di lavoro";
- (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi
dimensioni" di cui [...] al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23
luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata
dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi
nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi";
- (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
-------------
AGGIORNAMENTO (14a)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17,
lettera f)) che "In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1
[...] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350
unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di
disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n.
223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o
subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del
Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Art. 11. (12) (16) (26)
(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)
1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo
comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti
all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria
almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali
per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del
lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno
stato di grave crisi dell'occupazione e conseguente il previsto
completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi
dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali
aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo
non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che
l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento,
il trattamento speciale di disoccupazione e' previsto dall'articolo
7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a
ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di
cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (12) (16) ((26))
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui
sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al
medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima
classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in
tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici
sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento
speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale
delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale
esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello
svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata
dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al
venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista
dall'articolo 25, comma 1.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il d.l. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con l. 19 luglio 1993, n.
236 ha disposto che in deroga a quanto previsto al comma suddetto,
sino al 31 dicembre 1995, il computo dei diciotto mesi di occupazione
e' riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Lo stesso d.l. ha stabilito che per "opere pubbliche di grandi
dimensioni" di cui al comma suddetto, si intendono quelle opere per
le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di
diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata
uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
----------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il d.l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n.
451 ha disposto che " per i lavoratori di cui al presente articolo
11, comma 2, aventi i medesimi requisiti previsti al suindicato comma
3, licenziati successivamentealla data di entrata in vigore del
decreto n. 299/1994 ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili,
trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 7, commi 5,
6 e 7, della presente legge n. 223/91, anche al di la' dei limiti
territoriali ivi previsti. "
------------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto che " e' prorogato per
dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', il trattamento
speciale di disoccupazione di cui al suddetto articolo".
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12.
(Estensione del campo di applicazione della disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di
integrazione salariale straordinaria si applica anche ai dipendenti
delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui
all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita'
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come
definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento
straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1,
quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di
opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o
semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o
commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi
risultanti dalle fatture emesse dell'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o
somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto
emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Le disposizione in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita'
commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti.
Art. 12. (12)
(Estensione del campo di applicazione della disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di
integrazione salariale straordinaria si applica anche ai dipendenti
delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui
all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita'
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come
definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento
straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1,
quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di
opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o
semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o
commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi
risultanti dalle fatture emesse dell'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o
somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto
emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Le disposizione in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita'
commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti. (( 12 ))
--------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il d.l. 20/5/1993, n. 148, convertito con l. 19/7/1993, n. 236 ha
disposto che " sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
del suddetto articolo sono estese alle imprese esercenti attivita'
commerciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino
piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre
1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI
approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di 15 miliardi
annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 ".
Art. 13.
(Norme in materia di contratti di solidarieta')
1. L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato
dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito
di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
((2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 MAGGIO 1994, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 51)).
Art. 14.
(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)
1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi
quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non puo'
superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980
n. 427, la presente disposizione non si applica nel caso di
trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori
dell'edilizia e dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento
ordinario di integrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione
del trattamento medesimo. ((7))
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai
agricoli e per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e
per gli operai delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia
ed affini, nonche' delle aziende esercenti l'attivita' di escavazione
di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle
categorie degli impiegati e dei quadri.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 16)
che "Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare
applicazione limitatamente al settore agricolo".
Art. 15.
(Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica
utilita')
1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio
1981, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1981, n. 390 come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione
pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore
ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione
salariale spettante al lavoratore.
Art. 16
(Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza
di licenziamento per riduzione di personale) per riduzione di
personale)
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per
riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle
imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici
mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di
mobilita' ai sensi dell'articolo 7. (6)
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui
al comma 1 sono tenuti:
((a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo)); ((23))
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma
1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al
comma 2, lettera a) e b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma
dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali
disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori
il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423
(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte
in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della
lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 20, comma 3)
che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.
Art. 16 (17) (35)
(Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza
di licenziamento per riduzione di personale) per riduzione di
personale)
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per
riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle
imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici
mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di
mobilita' ai sensi dell'articolo 7. (6)
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui
al comma 1 sono tenuti:
(( a) al )) versamento di un contributo nella misura dello 0,30%
delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo; ))
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma
1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al
comma 2, lettera a) e b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma
dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali
disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori
il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423
(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte
in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della
lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".
Art. 17.
(Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita')
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli
articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui
all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori
reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 18
(Norme in materia di contributi associativi)
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il
versamento dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della
legge 27 dicembre 1973, n. 852, e' esteso ai beneficiari
dell'indennita' di mobilita', dei trattamenti di disoccupazione
ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi
da parte dell'Inps.
2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e' sostituito dal seguente:
"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per
conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale".
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione
salariale, il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione
all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalita'
previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali
verifiche ed a fornite ogni altro elemento che dovesse rendersi
necessario per l'effettuazione del servizio.
Art. 19.
(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)
1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi
dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il
contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei
lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al
fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale,
ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai
lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta' inferiore
di non piu' di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la
pensione di vecchiaia e una anzianita' contributiva non inferiore a
quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai
sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale
per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali e'
riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza del mese
successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione
di vecchiaia. ((4))
2. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a
tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e
all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della
loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla
pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il
periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto
di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la
pensione e' cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione
corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della
trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto
di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne
immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca
del trattamento pensionistico, con decorrenza del mese successivo a
quello in cui si e' verificata la predetta risoluzione o il
ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo
previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il
passaggio a tempo parziale per un orario inferiore alla meta' di
quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base
di calcolo per la determinazione della pensione e', ove piu'
favorevole, quella dei periodi antecedendi la trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si
applica ai lavoratori che, pur trovando nelle condizioni previste dal
comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 5, comma 9)
che "Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridotto a dodici mesi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
Art. 20.
(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento
speciale di disocuppazione, ((...)), possono essere assunti
nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo 8,
comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di
reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione
del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di
acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale. ((4))
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui al
comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalita' dei lavoratori, una riduzione nella
misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi nell'ipotesi
di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a
due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva
disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e
inferiore a tre anni, per i primi 36 mesi nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per l'esonero
dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a priprio
carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma
2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione
e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per
iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni
al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede
provinciale dell'INPS.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11
maggio 1993".
Art. 21.
(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al
settore dell'agricoltura)
1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale
di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei
casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e
ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino
quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente
abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non
inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere
previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su proposta del comitato amministratore della gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo
25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano
licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di
integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto
al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta
per cento della retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere
corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che
si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta
al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n.
457, un contributo nella misura del quattro per cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi
del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti
da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere
concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto
1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4
puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo
comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai
lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno.
I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono
alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo
comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e
costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al
terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima.
((6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004)).
Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e'
esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle
aziende colpite dalle predette avversita'.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrenza
dell'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli
relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le
disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 22.
(Disciplina transitoria)
1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale richiesti con domande
presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente
legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento
puo' essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento,
che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge
o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la
previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in
sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la
cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di
concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e
dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni. (3) (4)
3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano
ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' in vigore
della presente legge nonche' per quelli concessi ai sensi dei commi 1
e 2 del presente articolo.
4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di
integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi di commi
1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di
integrazione, salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si
applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi
in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono
essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale
anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge
limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque anteriori
alla data stessa.
6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione
salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino
beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in
quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI
sulla base della normativa vigente, ed aventi oggetto la promozione
di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino
beneficiareai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge
10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1977, n. 501, e succesive modificazioni; articolo 5 del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e'
elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire
non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti
lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9;
in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma
prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in
mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti ai sensi del
presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno
diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7. Ad essi
non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 5. In questo
caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di
integrazione salariale non ancora goduto.
7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui
alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di
crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese
per le quali e' gia' intervenuto l'accertamento da parte del CIPI
della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati
nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano
di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di
mobilita', con il diritto alla indennita' di mobilita' nella misura
iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi
precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto
nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non
superiore a centottanta, per i quali e' stato percepito il
trattamento speciale di disoccupazione. (5) ((9))
8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui
all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a
beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11,
comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a
centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e'
stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilita' e
possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure
previste dall'articolo 7, commi 5 e 6. (4) (5) ((9))
9. Sono abrogati: il terzo comma dell'articolo 12 della legge 6
agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'articolo 4 della legge 8
agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo
1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
1978, n. 215.
10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facolta' di
chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che "I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati
per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del
periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 6) che "L'articolo 22, comma 8, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni
ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in
vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento
speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427";
- (con l'art. 6, comma 9) che "I provvedimenti assunti sulla base
delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22,
possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore
rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori
interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono la
relativa indennita'";
- (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 17)
che "Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi
trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, e' prorogato
di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 01 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 17
del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
lettera b)) che "Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e
8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei
relativi trattamenti, in scadenza entro l'anno 1994, e' prorogato
fino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione".
Art. 23.
(Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.)
1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo
22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e
dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di
iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A. realizzino
o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a
sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, le predette societa' subentrano nel diritto del
lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento
del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente
legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle
predette societa' quando il lavoratore stesso abbia superato il
periodo di prova.
3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma
6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla
disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal
comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del
periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare
a godere dell'indennita' di mobilita' e sempre che nello stesso
periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di
mobilita' in applicazione dell'articolo 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e
le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e
3. Tali importo sono utilizzati dalla GEPI S.p.A. e dalla INSAR
S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al
comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati
dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupzione, nonche' il
rempiego o la modalita' dei lavoratori di imprese interessate a
processi di crisi industriale.
Art. 24
Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis
e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi
giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive
nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo
e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione. (4)
((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.))
((2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.))
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5,
comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1,
nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale . (4)
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro
nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o
saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di
personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11
maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 4)
che "La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo
4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i
lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi
giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4,
comma 9".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo I
Riforma delle procedure di avviamento
Art. 25.
Riforma delle procedure di avviamento al lavoro
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle
Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita'
e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto
a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro, e' per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. ((26))
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la
quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni
formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale
quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei
lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter-
minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un
periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6, comma 1.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma
134) che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono
i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
Art. 25.
Riforma delle procedure di avviamento al lavoro
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle
Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita'
e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto
a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro, e' per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. (16) ((37))
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la
quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni
formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale
quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei
lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter-
minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un
periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6, comma 1.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
------------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451 ha stabilito che "le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.L. n. 299/94, si applicano
anche nei casi di assunzioni regolate dal presente articolo 25, comma
9".
------------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. con L. 14 maggio 2005,
n. 80 ha disposto che i l comma 9, si applica anche al datore di
lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai
sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del
2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, ovvero, in caso di cessazione di attivita', dell'articolo 1,
comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il
lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi
prevista delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non
si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati
in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati
in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero
risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
--------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 23 dicembre 2009, n.191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134)
che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La
durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che
beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo II
Disposizioni diverse
Art. 26.
(Disposizioni diverse)
1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo
sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione
professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette
azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita' di
mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed
assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di
formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo
finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 27.
(Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni di aziende ad alta
capacita' innovativa e competitivita' mondiale)
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da
elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitivita' mondiale,
capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con
adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita'
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo
comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di
richiedere entro il 31 dicembre 1991 concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al
periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque
anni prescritto dalla disposizioni suddette, ed in ogni caso non
superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di
cinquantacinque anni se due.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali
secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il
limite massimo di undicimila unita', il numero massimo dei
pensionamenti anticipati.
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e
l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.
4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo' essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle
eccedenze accertate dal CIPE.
I Lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero
entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita'
di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla
scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in
deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti la cui domande sono trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla
richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato di anzianita', un contributo pari al trenta per cento
degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta' di
optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione. ((2))
6. La facolta' di pensionamento anticipato di cui al presente
articolo, nei limiti e con le modalita' indicati, vale fino al 31
dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese
industriali a partecipazione statale del settore alluminio e
produzione di allumina e di quella termoelettromeccanico, nonche' per
i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico
privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione,
demolizione e trasformazione navale.
7. La facolta' di cui al presente articolo, con le procedure, i
limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e' altresi'
esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento
della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita'
assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale
eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese
appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto
l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta' non
inferiore al cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se
donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu'
di trenta anni di anzianita' contributiva. (1)
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere
alla gestione pensionistica competente, e' elevato al 50%".
Art. 28.
(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)
1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29
dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici
pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta
al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore
beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale
da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono
altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della
riserva.
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non
rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di
cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei
mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede in cui e' situato l'ufficio pubblico, le
Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni
dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e
la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di
cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
Art. 29.
(Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico)
1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico
delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31
dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia,
con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi
mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore
siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con le
modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese
produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di
elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica e dalle
imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle
imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione
navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far
valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei
limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali
sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto
limite numerico tra le aziende interessate. ((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".
Art. 30.
(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e
cancellazione dalle liste)
1. Il comma 2 dell'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56 e'
sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro
iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato".
2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del
lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato
corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione
circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennita' di
disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
Art. 31.
(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione,
ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dal primo gennaio 1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1991
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI