La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416)
1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a)
del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente
quarto comma".
2. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio
1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa'
editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione
fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona,
devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al
servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio
che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del
codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria,
l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del
codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o
organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo
comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa,
quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in
assenza dei rapporti stessi;
ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati
in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei
direttori delle testate edite".
3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio
1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento
e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con
deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le
quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di
societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di
giornali quotidiani o periodici".
4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n.
416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e'
sostituito dal seguente:
"Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le
giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla
magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei
Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva
titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle
testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario
o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416)
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
"Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria,
per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di
ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o
quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che
interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della
proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale
sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni
di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa".
2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu'
soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore
ai limiti indicati al primo comma del presente articolo".
3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n.
1, le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del
due per cento".
Art. 3.
(Concentrazioni nella stampa quotidiana)
1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del
soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo:
a) giunga ad editare o a controllare societa' che editano testate
quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia
superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali
quotidiani in Italia;
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 122)).
ovvero c) giunga ad editare o a controllare societa' che editano
un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente
oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai
giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area
interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per
aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte,
Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e
Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni;
ovvero d) diventi titolare di collegamenti con societa' editrici
di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno
solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei
giornali quotidiani in Italia.
2. Il controllo e' definito ai sensi del primo comma dell'articolo
2359 del codice civile nonche' ai sensi dell'ottavo comma
dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato
dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma
dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione
della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei
confronti della societa' editrice da parte di societa' direttamente o
indirettamente controllate. Il collegamento e' definito ai sensi del
secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della
individuazione della posizione di collegamento, e' rapporto di
collegamento anche quello che si realizza attraverso una societa'
direttamente o indirettamente controllata.
3. Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono
interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4
della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo
l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416. (6)
4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in
gestione di testate, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni,
partecipazioni o quote di societa' editrici sono nulli ove, per loro
effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui
al comma 1.
5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal
precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni,
partecipazioni o quote di societa' diverse da quelle editrici, un
soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo
stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non
inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale
deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria
comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati
acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della
applicazione del presente comma.
6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al
tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per
l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se
necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita
forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante
richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne
immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali
dell'impresa editrice.
Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le
relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero
alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e
secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La
cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto
delle testate a parita' di condizioni. Il diritto di prelazione deve
essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione.
7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso
soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si
applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il
diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla
presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione
dominante.
9. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove
iniziative, giunga ad editare o controllare societa' editrici che
editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo
delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in
Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia
superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed
agevolazioni di cui alla presente legge.
10. Il Garante di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416, deve presentare domanda al tribunale competente:
a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullita' quando
riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma
4;
b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando
riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma
5.
11. L'azione di nullita' di cui al precedente comma 10 puo' essere
altresi' proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15
giorni sull'adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano,
secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente
gli effetti della decisione sul merito.
13. E' competente il tribunale del luogo presso il quale e' stata
registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il
controllo o il collegamento. In caso di piu' giornali e' competente
il tribunale del luogo ove e' registrato il giornale con la piu' alta
tiratura. La suddetta competenza territoriale e' inderogabile. I
giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il
tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2
della legge 5 agosto 1981, n. 416, dell'avvenuta proposizione delle
azioni di cui al comma 10 del presente articolo.
14. L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' abrogato.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 4 aprile 1990, n.
155(in G.U. 11/4/1990) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale
dell'art.3, comma 3.
Art. 4.
(Cooperative giornalistiche)
1. I commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono
associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti
aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro
giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime,
ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa
cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata.
Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive
cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo
rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano
richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della
cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i
particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite
dagli statuti stessi.
Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta
per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la
cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con
l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della
testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione
degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta".
Art. 5.
(Pubblicita' di amministrazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare
alla pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non inferiore al
cinquanta per cento delle spese per la pubblicita' iscritte
nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel
proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le
spese comunque afferenti alla pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici di cui al comma i di destinare a pubblicita' con qualsiasi
mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma,
al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le
loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono
servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici,
economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se
negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso
di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di
40.000 abitanti.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150)).
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150)).
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150)).
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici
che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila .
Art. 6.
(Pubblicita' dei bilanci degli enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni con piu' di 20.000 abitanti, i
loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo
27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonche' le unita'
sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani
aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonche'
su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i
rispettivi bilanci.
2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sara'
stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale
saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di
assicurare il massimo di comprensibilita' e trasparenza ai documenti
stessi. La pubblicazione sara' effettuata entro tre mesi dalla
approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.
3. Le norme in materia di pubblicita' degli appalti pubblici si
applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici,
salvo che si proceda a trattativa privata.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 ha disposto (con l'art.1 ) che "gli
enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei loro
bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono compilarli secondo i
modelli allegati al D.P.R. 90/1989"
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2001, N. 170))
Art. 8.
(Contributi ai quotidiani)
1. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9, i contributi
di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalita' che seguono.
2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di
giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in
parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna
testata:
a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di
tiratura media giornaliera;
b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere eccedenti le duecentomila.
3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono
ridotti del 30 per cento.
4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti
corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di
testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per
tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di
12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore
di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia
minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila
copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato
tipo di centimetri 43 per 59.
5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo
della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per
copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono
determinati con riferimento a periodi semestrali.
7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali
quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e
tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi
parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni
autonome, l'aumento del contributo e' limitato alla parte del
giornale pubblicata nella lingua non italiana.
8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali
quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno
e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per
semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova
edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati
pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio
delle pubblicazioni.
9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il
numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario
devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui
risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per
copia, nonche' la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati
relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le
copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta
mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
10. I contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma
non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e
purche' sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti
previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi
calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di
contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;
b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto
pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.
11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle
copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al
vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente
articolo per un anno.
Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario
dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata e'
esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del
presente articolo.
12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato
a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti
una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire
alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di
carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole
testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso
tipo di carta sui mercati della Comunita' economica europea.
13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo
minimo di cui al comma precedente, al 1 luglio ed al 1 gennaio di
ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta
in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo
semestre.
14. E' fatto obbligo alle societa' che, sulla base dell'ultimo
bilancio depositato, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 5
agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le
provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in
favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto
obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e
alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n.411 ( con l'art. 3 ) ha disposto che " I
crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti
pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei
relativi oneri accessori."
Art. 9.
(Contributi ad imprese editrici di particolare valore)
1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma
cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonche'
dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il
quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo
comma 5.
2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresi' alle
imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno
tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - la decisione
irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili
o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese
individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a
finalita' estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono
riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla
riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta
nelle societa' di persone dai soci all'unanimita', e nelle societa'
di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea
straordinaria.((7))
3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la
societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per
esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o l'imprenditore
individuale operi il conferimento di azienda in societa' che non
abbia assunto o assuma analogo impegno, la societa' o l'imprenditore
dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli
interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a
partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente,
in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la
societa' o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la
societa' o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al
Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti pero' del
risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione
o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla
societa' o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo,
dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato
l'impegno assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa
editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino
complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da
bilancio.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente
misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento
della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due
esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi
1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1
miliardo e 500 milioni di lire, nonche' b) contributi variabili nelle
seguenti misure:
1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media
giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le
150.000 e fino alle 250.000 copie;
3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura
oltre le 250.000 copie.
6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso
esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di
partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e'
corrisposto: (2)
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento
della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due
esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1
miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti
dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un
dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici
settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene
comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di
tirature medie superiori alle 10.000 copie.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le
imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne
direttamente ne' indirettamente ed a condizione che i contributi di
cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse
controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse
imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio
1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da
cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo
52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma
2 dell'articolo il sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora
espressione dello stesso partito politico.
10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque
soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi
delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere
dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al
comma 2 dell'articolo 11. (4)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 maggio 1989, n. 177 ha disposto ( con l'art. 2 ) che "Per le
imprese di cui all'articolo 9, comma 6 le garanzie relative ai mutui
agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31
dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate
dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese
all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono
intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle
richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle
imprese sopra richiamate."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ( con l'art. 3) ha disposto che " I
crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti
pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei
relativi oneri accessori"
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 7 agosto 1990, n. 250 ( con l'art. 2 ) ha disposto che" Il
termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2
dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle
imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla
societa' cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui
all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la
relativa domanda, e' riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore dellla L. 250/1990."
Art. 10.
(Contributi ad altri periodici)
1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8
sono corrisposti altresi' alle imprese editrici di giornali
plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:
a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di
cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti
pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi,
compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo,
risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a
quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in
vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei
contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per
i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e
sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti
dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi
ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale
per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri
accessori."
Art. 11
(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione)
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale e , che trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto (( a decorrere dal 1° gennaio 2007 )):
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le
stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di
noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di
qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;((14))
b) (( al rimborso del 60 per cento )) delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione
nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso
il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della
Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416,
per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due
esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi
1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due
miliardi. (2)
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al
successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da
emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al
presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza.(4)(7)
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AGGIORNAMENTO (2)
La l. 8 maggio 1989 (con l'art.2) ha disposto che "Per le imprese di
cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le
garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti
emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e
depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso.
Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente
sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati
dalla legge alle imprese sopra richiamate."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi
ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale
per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri
accessori."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 7 agosto 1990, n. 250 (con l'art.1) ha disposto che "Le imprese
radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, qualora siano costituite in societa' cooperativa senza scopo di
lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma
2, della legge medesima."
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (con l'art. 28) ha disposto che "A
decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari
possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un
solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi
di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo
del segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad
espletare i predetti servizi."
Art. 12.
(Mutui agevolati)
1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma
dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati
ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e
statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11
comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei
debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente
approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati
dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali,
si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31,
32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come
modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui
mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica
e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e'
costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi
per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006. (1) (4) ((7))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 1988, n. 338, ha disposto ( con l'art. 1 ) incremento
di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziara di cui al
presenre articolo.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ( con l'art. 1, comma 1 )ha disposto
che "L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta
nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai
sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere
ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile
dell'esercizio." Ha inoltre disposto ( con l'art. 2) che "Le domande
per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato
di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della L. n. 411/1989."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 7 agosto 1990, n. 250 ha disposto ( con l'art. 6, comma 3 ) che
"La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo
12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' incrementata da un
contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi
finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno."
Art. 13.
(Modalita' di erogazione dei contributi)
1. In base a quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui
agli articoli 8, 9, 10 e 11 devono essere presentate alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il
mese di marzo dell'anno successivo.
2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 maggio 1989, n. 177 ha disposto (con l'art. 1 )che "Per le
imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2
dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' differito a
tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. E che Il
termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese
radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67. "
Art. 14.
(Obblighi per le imprese editrici)
1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui
alla presente legge, nonche' le imprese editrici di agenzie di stampa
aventi i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge
continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo 1
della legge 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18 della medesima legge.
Art. 15.
(Prezzo dei giornali quotidiani)
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 5
agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:
"Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1
gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle
determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al
precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e
a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente
legge fino ai 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze
di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano
adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento,
ovvero un prezzo maggiore per non piu' di un giorno alla settimana o
un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un
prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che
contengono in media non piu' di sedici pagine rapportate al formato
di centimetri 43 per 59.
A partire dal 1 gennaio 1988 il prezzo del giornale e' libero".
Art. 16.
(Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale)
1. I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge
5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai
successivi commi.
2. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986 e' autorizzata la
corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire
quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo
quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie
di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al
comma seguente da almeno tre anni.
3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a
diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per
telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in
cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del
contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti
professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu' di quindici
poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al
giorno.
4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate
imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7
febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5
agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio
1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata
legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto
1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione
nazionale e' effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti
dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in
proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei
prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il
numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.
6. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo
globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in
bilancio per il personale e per le strutture.
Art. 17.
(Contributi alle altre agenzie di stampa)
1. Per il biennio decorrente dal 1 gennaio 1986, nello stanziamento
di cui all'articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire
500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste
dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti
uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che
abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed
esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano
contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di
quindici quotidiani, abbiano registrato la testata, presso la
cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica
di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque
anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila
notizie, ovvero abbiano registrato la testata cosi' come sopra
indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta
notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno
precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni e' ripartito
fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie
dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno,
che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei
cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno
precedente almeno duecento notiziari.
3. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo
globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate
sostenute per il personale e per le strutture;
Art. 18.
(Pubblicazioni di elevato valore culturale)
1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 10 gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le
cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori
al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che
vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore
scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti,
sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro
miliardi in ragione d'anno".
Art. 19.
(Contributi per la stampa italiana all'estero)
1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1986 e' autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di
contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati
all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale
edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero".
2. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' abrogato.
Art. 20.
(Finanziamenti agevolati)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e
integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.
2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare
applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di
imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di
cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in
relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti
per telecomunicazioni.
3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini
dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni,
le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si
applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al
sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. E' autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli
anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello
Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio
dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa
quotidiana e periodica.
5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonche' di
quello istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sara'
effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilita'
di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
"I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle
imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di
giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui
all'articolo 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente
consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici".
7. E' data precedenza nella valutazione delle domande di
finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in
forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6
della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4
della presente legge.
8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al
settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e'
aumentato a 15 miliardi.
9. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano
effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria
possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul
fondo di cui all'articolo 29".
10. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n.
416, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti;
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con
cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative)".
11. All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo
comma, dopo le parole "imprese editrici di libri" sono inserite le
seguenti: "nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura
proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato
complessivo".
Art. 21.
(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di
elevato valore culturale)
1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli
anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello
Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5
agosto 1981, n. 416.
Art. 22.
(Agevolazioni fiscali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le
disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali
quotidiani, nonche' quelle relative alle prestazioni di servizi di
composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni
della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle
corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri,
ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi
ultimi, dal 10 gennaio 1988.
Art. 23.
(Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta)
1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non e'
assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453,
e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla
tiratura di ciascun periodico o libro.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici
registrati come tali presso il tribunale competente per territorio,
con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri
elenchi e dei cataloghi.
Art. 24.
(Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici)
1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e
integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti
dalle imprese editrici di periodici con le modalita' ivi previste.
2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i
casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto
1981, n. 416, nonche' i trattamenti straordinari di cui agli articoli
36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio
1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati
dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali
periodici;
ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i
trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente
al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente
la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le
norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della
produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle
aziende editoriali.
3. L'indennita' di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sara' corrisposta
per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o
stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo
27 della medesima legge, nonche' ai dipendenti delle imprese editrici
o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.
Art. 25.
(Assunzioni in deroga)
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che
abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli
articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo
24 della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di
contratti di formazione di cui all'articolo 3 della citata legge n.
863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno
usufruito dei trattamenti di cui all'articolo 24.
Art. 26.
(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio
1985, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre
1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di
previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti
provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di
cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti
professionisti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
c) l'indennita' prevista dall'articolo 37, lettera c).
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto".
2. All'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto
il seguente comma:
"Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del
presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di
garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin
dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in
considerazione dell'inapplicabilita' all'INPGI del disposto
dell'articolo 9 della legge medesima".
Art. 27.
(Estensione ai tele-cineoperatori)
1. Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti
professionisti, nonche' le altre disposizioni normative in materia,
si applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche
televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti.
Art. 28.
(Ente nazionale per la cellulosa e la carta)
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9,
10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la
carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2
del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese
istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a
norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e'
determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi
per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25
miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente
comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in
bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate
extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce
il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello
Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle
provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di
una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente
stesso.
5. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo e'
riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da
destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria
speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali, su nastro magnetico e braille.
Art. 29.
(Commissione paritetica)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituita presso la Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica
e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di
quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al
miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa,
all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni,
all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di
salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicita'
nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti delle altre
categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e
potra' servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presentera'
le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che
le trasmettera' con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.
Art. 30.
(Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica)
1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del
personale della direzione generale di cui al primo comma
dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' rideterminata
aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale
presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio
1982.
2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili
professionali relativi a ciascuna qualifica sara' determinata con uno
o piu' provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma
dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole
qualifiche funzionali si provvedera' immediatamente con l'assunzione
degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica
funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10
della legge n. 416.
4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I
dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981,
sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di
consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti
ai gia' esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.
5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione
generale e' composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma
dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge
18 marzo 1968, n. 249.
Art. 31.
(Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione
generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta'
letteraria, artistica e scientifica)
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito
capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica
Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di
macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari
per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro
possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi
della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal
Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga
alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di
una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore
generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta'
letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello
Stato.
Art. 32.
(Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della
legge 5 agosto 1981, n. 416)
1. L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 9 della legge 30
aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio
interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle
provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in
conformita' alla normativa generale sulle societa'.
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
valutato in lire 123.300 milioni per l'anno 1986, 145.300 milioni per
l'anno 1987, 121.000 milioni per l'anno 1988 e 114.000 milioni per
l'anno 1989, si provvede: a) per l'anno 1986 quanto a lire 120
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento e quanto a lire 3 miliardi e 300 milioni mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riordinamento del
Ministero degli affari esteri"; b) per l'anno 1987, quanto a lire 50
miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando
l'accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle
Universita'"; quanto a lire 8 miliardi mediante corrispondente
riduzione del medesimo capitolo utilizzando l'accantonamento "Fondo
speciale per l'immigrazione"; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni,
mediante riduzione del medesimo capitolo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero affari esteri"; quanto
a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte
della quota 1987 dello specifico accantonamento; c) per l'anno 1988
quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987
utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico
accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo
capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico
accantonamento; d) per l'anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
al medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello
specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione
del medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico
accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI