La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000 milioni
di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e'
fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per
l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di
euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e'
determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in
200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti
dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti,
a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a
misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero
appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda
necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali ovvero
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i
risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le
maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione
fiscale ai sensi del comma 4.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le
parole: ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai
sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e'
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote
per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per
l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste
negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di
legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se
l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000
euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000
euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000
euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200
euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700
euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000
euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100
euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La
detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di
un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione
e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo
al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per
cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura
del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata
per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso
accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore
affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in
caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si
e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il
primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni
previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto
alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti
e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e'
uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i
rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono
uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al
comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro
cifre decimali";
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e'
aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al
periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del
presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e
non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g),
h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste
ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e'
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.";
e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo
13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b),
g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono".
7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2,
del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:
"Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:
"delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli
12 e 13".
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli, le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti
locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante
dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate
nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il
nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi
i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo
genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio
2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base
di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti
gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e
quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono
rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con
figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei
senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo
criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza
del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante
dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di
eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione
dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di
eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti
purche' studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito
familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere
dall'anno 2008.
12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul
gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e'
attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio
avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota
e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro,
nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro
al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota
e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto
degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la
compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della
minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004
relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla
struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene
effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente
dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal
registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente comma".
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi
di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni
dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da
quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di
esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle
statistiche ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale, al
fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentativita' degli
stessi rispetto alla realta' economica cui si riferiscono. La
revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore
si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici
indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore
previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori
di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto di specifici indicatori
di normalita' economica, di significativa rilevanza, idonei alla
individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. Ai fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di
normalita' economica di cui al presente comma, approvati con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in
vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche
di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ai fini
della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 10 della medesima legge.
14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite
non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di
cessazione e inizio dell'attivita', da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonche' quando
l'attivita' costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da
altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento
dell'attivita'".
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il
comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino,
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini dell'applicazione
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis,
comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attivita'
non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore
al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini
dell'applicazione della presente disposizione, per attivita', ricavi
o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In
caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a
condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis
e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis dell'articolo 32 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte
rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del
comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o
di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi
di settore, sono individuati specifici indicatori di normalita'
economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini,
nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria
ovvero di non normale svolgimento dell'attivita', puo' altresi'
essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di
settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di
esercizio dell'attivita', sono definiti appositi indicatori di
coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita'
della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di
svolgimento della attivita' medesima.
21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di
cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da
applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi e' programmata una
specifica attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che
risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori
di cui al comma 20.
23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente
alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2007.
25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di
arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la
minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento
di quella dichiarata".
27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice
fiscale del destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice
fiscale del destinatario".
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre
2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se' la
tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere
riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice
fiscale da parte del farmacista.
30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La violazione e' punibile in caso di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli
36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione
e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti
la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni.
In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della
suddetta sanzione";
b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un
milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di
violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo
e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso
al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le violazioni dei commi
1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate
e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni
inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e,
fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato
o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti
ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei
soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione
di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro
2.582".
34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'
articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' contestata
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli
autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacita' motorie, sono riconosciute a condizione che gli
autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a
beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle
autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici
fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, e'
dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate
necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per attivita' di lavoro
autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture
sanitarie private e' effettuata in modo unitario dalle stesse
strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro
autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in
apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione
di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano
telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi
complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la comunicazione prevista dal
comma 39 nonche' ogni altra disposizione utile ai fini
dell'attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a
decorrere dal 1° marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si
applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi
in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attivita'.
43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo
di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67,
comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917".
44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui
al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla
tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui
al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui
necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, 11.633, come modificato dal comma 44 del presente
articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla
data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: "d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti
nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari".
47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le
parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro
7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dai seguenti:
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di
fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o
la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per
la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le
analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di
affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000
euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni".
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con
riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione
fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine
pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla
rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della
presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni
amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna
violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi
da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione,
per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei
giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi
dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realta' dei
rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio
responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le
modalita' e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative
di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni
i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il
medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome
e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate
nell'anno precedente dai contribuenti residenti.
54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle
disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei
dati dell'import/export alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
istituito il sistema integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione , al costante
scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero
settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione
fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il
proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono
definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte
delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura
amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle
finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le
strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo
necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di
gestione del sistema informativo della fiscalita, delle cui banche di
dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed efficace
realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo
2, la Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle
soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere
servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall'
anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'
anno".
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere
pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni
relative ai dati di cui al primo comma, nonche', per esclusive
finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di
collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendano questi ultimi non identificabili".
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il
bilancio dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, a fini di monitoraggio, le modalita' per introdurre in
tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilita' economica,
nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita'.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1°
gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all'
obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano
riconosciute difficolta' da parte degli intermediari
nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima lettera a).
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione
telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica".
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al
coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il
comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le
casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in
via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai
quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni
sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate".
65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e'
aggiunta la seguente:
"f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle
quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime
fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa,
caparra confirmatoria o penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro
il 15 febbraio".
68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o
dipendenti da loro delegati,".
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il
limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al
pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente
comma".
70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, il comma 5 e' abrogato. La
disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo,
le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti nell'
esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita
riportabile e' diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito
imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai
redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle societa'," sono
inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite
le seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in
mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si
considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo
prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli
indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione
sugli stessi".
75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) e' inserita la seguente:
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".
76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,".
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000
euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. Se il
beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una
persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente
sulla parte del valore della quota o del legato che supera
l'ammontare di 1.500.000 euro".
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I
trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei
discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e'
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica
a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in
tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo
precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento
dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella
determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni,
delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle
successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli
atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle
scritture private autenticate e alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita'
telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o
mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso
a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05
o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00,
ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,
rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero
2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i
quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50".
81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato
il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26
luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell'
ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla
osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio
2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei
nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla
data della revoca del nulla osta stesso".
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
"13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi
d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti
periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici
rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno
solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica
prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da
utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la
rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi
ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma
13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo
erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta con le
modalita' e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili
e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai
concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera
e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti,
puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale
unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1.
Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di
prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli,
resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua
formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo
39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete.
In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi sono
dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme
dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal
concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In
tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al
concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie e il concessionario della riscossione procede alla
riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo
erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono
delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.
E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di
cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo
erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei
dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista
dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli
interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che
hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la
loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto
periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il
possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di
rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia'
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procedono alIaccertamento della base imponibile e del prelievo
erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme
giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e'
calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale
unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello
stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un
minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai
sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro
8.000.
Art. 39-sexies. - (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati
della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della
raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di
rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto,
nonche' per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita'
solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che,
a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a
titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di
sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter,
previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la
notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati
relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i concessionari di
rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione".
85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le
parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma
6".
86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai
commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti
dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico
od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o
congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte
delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore
delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione
e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7,
per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un
nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire
elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi,
del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento
come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per
cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'
11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato disciplina con uno o piu'
provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su
simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e delle agenzie di scommessa;
b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui
alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia ;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo
principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote
d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del
12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento
della posta di gioco.
89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti,
ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio
complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del
Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti dall'articolo
11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi
di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita' di fruizione
distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di
giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente
piu' conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare
a seguito di procedura di selezione aperta ai piu' qualificati
operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole
previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria,
evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul
mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da
affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi
giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, non che' di ogni ulteriore gioco
numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e
previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale,
anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta
del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine
di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro
regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei
punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la
commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita'
di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi
pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla
scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di
vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della
raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco
Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, nelle more dell'operativita' della nuova
concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di
selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata
dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo'
essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo,
esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in
relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro
il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono aggiunte
le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano
organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco
sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono
considerati giochi di abilita';".
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23
luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della
gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in
conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei
servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' consentito
ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di
monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per
territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle
distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni
di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di
12.000 euro rateizzabili in tre anni.
Le rivendite assegnate sono ubicate esclusivamente nello stesso
ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e non
sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma
dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati
autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione
di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il
possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le
nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di
tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l'attivita' di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro
possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a
prescindere dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda,
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse
con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto
alle autorizzazioni in essere, considerando le capacita' di
stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle gia'
determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere
opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni,
secondo modalita' da stabilire entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "nei nove anni successivi".
99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono
fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009
per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per
l'anno 2005.
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di
euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007".
101. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222.
102. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222.
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun
fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo e' trasmesso
ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere
dall'anno 2007 , nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile
deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio,
per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli
immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalita' e
nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili
insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio e'
istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attivita' di gestione
che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di
comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di
trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al
comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria,"
sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell'
articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5
per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e'
ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle societa'
ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle societa' ed
enti che controllano societa' ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate,
anche indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono
sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da
beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e'
ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione
netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del
comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono
soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se piu'
favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f)
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I
trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta
in corso alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data
si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio
2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa'
semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a
norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno
dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro
dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima
data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore
al 1° novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni
posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente
riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella
misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono
ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta
sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi
attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella
misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto
dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione. (12)
113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di
cui al comma 112 da parte della societa', al netto dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i
soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo
oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,
anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al
comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si
considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale
dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore
normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione
della rendita catastale.
115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a
114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla
trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che
si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le
disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura dell'l per cento e non sono considerate cessioni agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria
e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in
tali ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a quella
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e'
determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti
societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni
commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure
precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai
soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili,
gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di
accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla
procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti, ai
fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione
siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente
piu' del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
piu' del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed
almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o indirettamente piu'
del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu'
del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono
avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e
dalle relative nonne di attuazione che saranno stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del
comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il
termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il
contribuente intende avvalersene, con le modalita' che saranno
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro
il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119
siano posseduti nel predetto termine. L'opzione e' irrevocabile e
comporta per la societa' l'assunzione della qualifica di "Societa' di
investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata
nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in
tutti i documenti della societa' stessa.
121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in
via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di
altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno 1'80 per
cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi
da essa provenienti rappresentano almeno 1'80 per cento dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica
di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in
altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino
l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro
volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare
svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli immobili e dei
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra
le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro
reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti
dallo svolgimento di attivita' diverse dalla locazione immobiliare
soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilita' separate per
rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare
e delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni
integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei
costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata
osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di
prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione
dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a
partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in
ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno 1'85 per cento
dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e
dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile
complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di
importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione
immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale
suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata
osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva
cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di
formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione
congiunta, alle societa' per azioni residenti nel territorio dello
Stato non quotate, svolgenti anch'esse attivita' di locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al
comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ,
possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa'
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da
119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore
normale degli immobili nonche' dei diritti reali su immobili
destinati alla locazione posseduti dalla societa' alla data di
chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo
complessivo delle plusvalenze cosi' realizzate, al netto delle
eventuali minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente
riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al
comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro
patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo
d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali
anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a
imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello
riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle
quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali
alienati costituisce credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di
cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal
quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza
entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si
applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato
di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di
ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli
immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso,
l'applicazione del comma 127.
130. A scelta della societa', in luogo dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al
netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore
normale, puo' essere incluso nel reddito d'impresa del periodo
anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per
quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attivita' diverse da quella
esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il
regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e' esente dall'imposta sul reddito delle
societa' e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente e'
assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole
stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma
121, formati con utili derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta da tali societa'. Analoga esenzione si applica
anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione
attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il decreto
di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti
criteri anche forfetari per la determinazione del valore della
produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti
in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti
dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la
deduzione in conformita' alle norme del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la
parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante
dalle altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto
attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche
forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate,
secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile
dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a
compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali
attivita' diverse da quella esente.
134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione
detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o
indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito
dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in
base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i
soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti
dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso delle
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e'
ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo d'acconto,
con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, societa' ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non e' operata sugli
utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le
societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal
comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 6.
135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato
per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di
esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato
testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta
anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale,
continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di
immobili e di diritti reali su immobili in societa' che abbiano
optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente
nel corso del quale e' effettuato il conferimento, optino per il
regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono
assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di
tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del
20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e'
subordinata al mantenimento, da parte della societa' conferitaria,
della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili per almeno
tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di
cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si
applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti
alle societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse
quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralita' di immobili
prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di
cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono
soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e
i conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma
138, trova applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo
35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai
fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si
applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su
immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i
cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo
d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il
conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa'
optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della
disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto
dovra' definire:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di
cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi
d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui
al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da
essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del
passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime
fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione
aziendale che interessano le SIIQ e le societa' da queste
controllate;
h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali
valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento
di cui al secondo periodo del comma 134.
141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi'
alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha
effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa
derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle
stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a
norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare
nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo'
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2
e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e'
assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora
la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15
febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno
precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di
marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto
delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto
in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione.
L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato.
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma.
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla
parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di
determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di
particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare
riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o di
riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a
20.000 euro;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica,
per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando
alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere
pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti;
c)opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali,
allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia
scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore
al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da
realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni
dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al
rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni
successivi.
152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle
province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione,
agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati
inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento,
nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere
assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale
sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a
forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti
con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali
oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con
priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti
parametri. (43)
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e'
sostituita dalla seguente: "trenta".
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al
Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento
della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi
straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il
Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni.
Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare
aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e'
sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della
salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli
oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione
delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei
quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali
e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi
notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei
soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni
caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il
superamento di un esame di idoneita'.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio
dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del
coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il
messo notificatore non puo' farsi sostituire ne' rappresentare da
altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche'
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono
contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'
autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle
modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il
relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno
del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto
alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun
ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute
al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'
articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza
dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina
prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.
Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le
modalita' ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei
dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo"
fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma
4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il
comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4;
l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ",
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per
gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi
dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve
essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo
l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente
la disciplina del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20,
l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma
5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8
della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del
committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal
dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di
accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni
relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul
proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti
affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione
delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del
verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la
contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La
procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici
degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti
degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso
almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo
grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il
superamento di un esame di idoneita'.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze
penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006
resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli
18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre
2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria,
tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si
conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano
per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi
ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati
dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita'
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica
di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da
persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalita'.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e
186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in
manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni
popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni,
da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione
di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una
attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di
5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti
dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di
euro annui.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita,
in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio
2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti
operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata
una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla
riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo
ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale
misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del
gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla
dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente
conto di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e'
determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione
dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il
necessario equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) alla tenuta dei
registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di
visure e certificati ipotecari";
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) al controllo di
qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli
atti";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g),
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'
e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla
seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo
di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita'
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato
dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni
catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di
conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e
l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il
graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati
catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di
cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia'
costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio
per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto
conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti
e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio
delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di
qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto,
nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato
raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione
delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota
parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali
nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita'
d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la
interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai
criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa
tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di
connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale
mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le
fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio
nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce
inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica
formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo'
avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le
parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali,
agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione
a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi".
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno
2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'
economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita'
statali di cui al presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo
degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di
razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del
demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per
locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili
utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi.
205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste
corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal
quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione.
206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli
immobili di proprieta' statale in uso alle amministrazioni dello
Stato e' determinato in misura pari al 50 per cento del valore
corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al
raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da
parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al
comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i
termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche'
i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni da
parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del
demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204,
definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole
alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione
dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di
completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del
demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello
Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita'
delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite,
ovvero realizzate in tutto o in parte in difformita' dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero
delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al
comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono,
entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle
verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso
contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un' attestazione
di conformita' alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale,
qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo
transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione,
al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa
comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata
risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla
tutela entro i termini di cui al comma 211, e' convocata una
conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per
uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di
liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio puo'
conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione
e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione
gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e
societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni
immobili di proprieta' dello Stato per consentire il perseguimento
delle finalita' istituzionali ovvero strumentali alle attivita'
svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo dell'assegnazione o
attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.
215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il
supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti
requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente
l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della
suscettibilita' del bene a rientrare in tutto o in parte nella
disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come
stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
luglio 1998, n. 367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle
amministrazioni pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I
beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si
intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia
del demanio. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i
requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle
lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli
aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita
da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani
di dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni
previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono
esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento".
219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,
destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio,
possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la
lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le
conseguenti attivita' estimali, incluse quelle gia' affidate
all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima.
220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per
taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In caso di
confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e
325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni".
221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche'
i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione
dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento
degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione
del processo".
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni,
sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile, sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo
2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di
buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai
lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato
annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente
il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15
per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del
comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per
essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e
destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela
delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto
promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti
autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della
presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da
centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione
disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei
limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato
dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera
il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e
quarto del comma 231. (3) (14)
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai
sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino
intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il
totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale
nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune
dove e' ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualita'.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma. (3)
(14)
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o
"euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro
5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, e'
concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti
autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due
annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita'
per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a
1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture
e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei
componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o
autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri
circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di veicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore
impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni
veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il
beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo
avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la
medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate
ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma
227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL,
nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e'
concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori
euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione
ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per
chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o
227. (35)
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita' per i
veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno
validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto
contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino
al 31 marzo 2010. (35)
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e
del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore
integra la documentazione da consegnare al pubblico registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo
veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la
conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi
226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna
ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello
stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia
del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico
acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che
fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e
del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette
in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i
quali provvedono al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i.
centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le
imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale
credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi
226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in
cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di
circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato;
in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del
documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il
veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o
tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al
pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la
demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa
in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una
relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione,
sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con
valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con
specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la
mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al
rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore
del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale
di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le
regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle
finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi
regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in
essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei
dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007,
in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con
contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria
"euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita'
indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di
rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80
euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che
recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano,
per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230
a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di' cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal
1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai
commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
(14)
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali
approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi
della citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi
finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano
per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della
tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il
trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2",
"euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i
veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a
idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il
sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli
autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12
tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di
carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un
rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo
espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la
tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza
effettiva dei Motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3
ottobre 2006. E abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione
o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello
attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto
della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un
ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate
ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini
fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui
al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e
immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di
5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora
le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245
e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una
istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto
2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui
si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta
a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior
reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato
senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai
sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono
dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le
concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per
concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta
valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a
normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e
normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per
territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione
di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori
entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti
nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per
territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e
specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le
misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui
ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere
dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria
A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10
al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro
quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro
4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro
quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per
specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti
cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri
dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300
metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla
costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali
marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i
seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva
del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e
massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per
la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per
un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e'
ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare
per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a
200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino
a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e
fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri
quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del
mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni
2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio
2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50
per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della
concessione, previo accertamento da parte delle competenti
autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate
alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90
per cento per le concessioni indicate al secondo comma
dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e
gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia
antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di
balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei
valori inerenti le superfici del 25 per cento".
252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' sostituito dal seguente: "3. Le misure dei canoni di cui
al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio
2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui
al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani
di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle
regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati,
devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le aree
concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili;
devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi
necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Le somme per canoni
relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita'
turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base
alla medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge
17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla
mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni
demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato,
ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei
beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione che provvedono
alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime
precario, e' proporzionalmente incrementato nella misura utile a
determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro
nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili
di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un
periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita'
economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o
piu' conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per
sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al
comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai
sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario
all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono
assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o
delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi
predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel
caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di
locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo,
i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi
dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti
da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione
dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato
sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la
disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il
terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o
ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di
essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti.
Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili
sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati
descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati
catastali.
261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di
cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata
delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni
cinquanta".
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i
seguenti:
"15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del
demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti territoriali
interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e'
attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo
ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento
degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi
unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti
programmi unitari, la suscettivita' di valorizzazione dei beni
immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonche'
l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' di
solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche'
per le pari opportunita'."
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66;
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
264. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: "6-quater. Sui beni
immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o
delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in
territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione
degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli enti
locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I
vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari
relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di
valutazione per la stima del valore di vendita".
266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro,
su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di
cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti
derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro,
nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla
ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a
condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale";
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono
inserite le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la
deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono
soppresse;
c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1
sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2";
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate
nel presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di
aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto
previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei
limiti di intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto
regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di
lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni
ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo'
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di
lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione
delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5),
4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come da ultimo modificato dal comma 266, spettano a decorrere dal
mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro
intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero
2).
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da
ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta'
a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a
decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio
ad anno.
269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,
la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale
periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi
effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,
la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni
previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli
accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse
equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza
delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' ad esse
riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di
euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a
191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente
sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta automatico secondo
le modalita' di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa
decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla
Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2007-2013 e non e' cumulabile con il sostegno de minimis ne' con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le
acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie
imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come
definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in
tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime
categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva,
ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della
loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti
che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre
sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori . . . dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito
d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche,
ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali
definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente
comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a
277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate
alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un
credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti
per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura
del 10 per cento e' elevata al 40 per cento qualora i costi di
ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con
universita' ed enti pubblici di ricerca. (31)
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non
possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per
ciascun periodo d'imposta. (31)
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta
in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. (31)
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il
31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a
carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di
verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma
280. (31)
284. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta'
di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione
territoriale, una o piu' nuove gare, per un massimo di ulteriori
1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto
2006.
286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20
per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui
al comma precedente e' destinato ad un Fondo finalizzato ad
interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria
impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto
il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono
beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione,
di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di
artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287
fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano
possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e
agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e
controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o
costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta
pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative
attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,
le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di
Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di
imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese
agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite
in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari
delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono
soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi
8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche
finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti
ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte
ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui
all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma
10-quinquies, del citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella
dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta
di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata
con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e
catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per
gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 14 e' inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali
nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque
essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle
contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la
legge successiva non lo escluda espressamente".
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 23, e' inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della
riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento
approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al
divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,
di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni
riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972,
n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al
personale docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto
di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro,
per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai
collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a
progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre
2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei
contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per
assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo
precedente. A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la
chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo
del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui al
comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per le spese documentate relative
all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31
dicembre 2008.
299. All'articolo 67 del testo' unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1,
lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite
le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici
per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita'
dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui
redditi, 'di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo
sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando
l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo
delle spese e dei componenti negativi non indicati nella
dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di
euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le
violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui
all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico
delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione
della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono
sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi,".
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano
nella misura del 50 per cento.
306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La
disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti
pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui
all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri
utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai
sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972,
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del
1986.
308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle
tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti
per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".
309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le
sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e
fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone
fisiche".
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono
soppresse.
311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo
2007, possono essere individuate le attivita' per le quali
l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri
quadrati.";
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del
presente comma".
312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti:
"di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e
lavorativo,".
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli
versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' sostituito dal seguente: "2. La lettera e-bis) del
comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed
entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".
315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e
le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi
alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le
cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita'
economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito
dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo
sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale
e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati
mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato
di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti".
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: "in mercati
regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni".
318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole:
"ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni".
319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi
di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti
ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno
100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1'
universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a
2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
se il reddito complessivo non supera 40.000 euro";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite
dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo
periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera i-septies)
del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si
applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo
o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la
tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 31 dicembre 1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa
alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della
data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati
sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo
precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e
sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, nonche' quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13
gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi
previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro
automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni
successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni
della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo
di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,
hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n.
400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni
parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata,"
sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle
disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui
alla lettera a) del comma 71,".
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente: "f-quinquies) le prestazioni di
intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40,
commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un
altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si
considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il
committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".
326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di
cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento
e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dal seguente: "37. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente
individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1°
giugno 2008".
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1°
gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in
cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi
misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla
verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che
effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente
valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate
disposizioni atte a disciplinare le modalita' di rilascio delle
certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in
correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi".
329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro
0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono
inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle
imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro
anni, e le locazioni di";
b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel
caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per
un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi
di edilizia residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese
anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti
indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi
sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la
previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".
332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) a societa' che
svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra
societa' controllata, controllante o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile".
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti:
"e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma
4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12,"
334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli
immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione",
sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-bis.l. Le
minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del
medesimo comma 1-bis";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per i beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a
quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui
sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo
stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle
quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si
applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore
al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione
finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo
d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento,
alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo
d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale
risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta
successivi";
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di
altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della
rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo
canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi a tali immobili nonche' quelle relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di
deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria
degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo.
336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo
di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in
forza di accordi e intese internazionali".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'
articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato
dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece
di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da
cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA
dei predetti soggetti.
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: "34. In sede di prima
applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati
catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti
interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia
del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad
inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite
gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati
delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione
dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle
operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili
interessati; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti
fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le
sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: "36. L'Agenzia del
territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA
e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei
propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che
non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo,
qualora accertata, della data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con
valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di
presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in
conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale
indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del
comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per
l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le
violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta'
caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le
modalita' di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al periodo
precedente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.
L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di
spesa.
341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla
raccomandazione 20031 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31
dicembre 2012, una nuova attivita' economica nelle zone franche
urbane individuate secondo le modalita' di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del
Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di
imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione e'
limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e
settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.
L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza
dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita'
svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun
periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato
ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente
all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona
franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro
300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della
produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere
dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti
nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed
utilizzati per l'esercizio delle nuove attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attivita', nei limiti di un
massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a
tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore
a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli
occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la
zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero e' limitato
per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40
per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui
alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita'
all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attivita' in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009
possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le
imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della
costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali
o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e
le modalita' di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi
da 341 a 341-ter.
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, provvede alla
definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la
individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base
di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado
di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole
zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore
dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello
sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di
valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed
alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine
al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e'
concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative
norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive
modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori
condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente
locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione
energetica", predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per
il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un
identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di
qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro
eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione
energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica,
rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano
le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28
febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista
l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale
da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per
ciascuna unita' abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi
complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000
metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite
di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di
superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento
degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite
di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
(24)
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le
modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i
valori limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad Aspetta
una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in
un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel
settore del commercio che effettuano interventi di efficienza
energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione
dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei
seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti
con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60
per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza
con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o
uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti
dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti
ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento,
dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di
lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di
regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte
sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 362.(22)
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi
televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla
televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che
dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a
carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di
sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo
d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la
sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita'
(inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in
un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i
motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di
cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai
medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli
apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il
rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita'
con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per
l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del
prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di
riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza
energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalita' sociali. (22)
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il
triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro
annui. (22)
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo
della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al
finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei
comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio
2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi
da 353 a 361. (22)
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364,
sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali
che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia'
esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune
capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al
comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse
del Fondo di cui al comma 362.
366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole:
"incluse nell'obiettivo n. l di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le
disposizioni di attuazione della direttiva 2003/301CE relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i
seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del
tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri
carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del
carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel
mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di
cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo
di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo
2-quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non
rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti
possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o
in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella
misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base
del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le
sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di
attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo
conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla
comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel
che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale
aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del
bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione
di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere
agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono
conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,
da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo
e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o
contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e
dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed
il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di
programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la
produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine
agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da
destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato
al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita'
e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un
sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con
particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed
alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione
dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,
la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti
ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo
e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario".
370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un
milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99)
usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e'
effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile
per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
di cui all'articolo 61.";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel
ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di
un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000
tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in
autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota
di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio
usato come carburante di cui all'allegato 1. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti
che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali
e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi
agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i
soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire
per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di
validita' del programma i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano immessi
in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia,
totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta
ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del
predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e
dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per
l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate
e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256
del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di
mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti
assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono
tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel
rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del
contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato
contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti
quadro o intese di filiera e delle relative quantita' di biodiesel
ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata
realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e
intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione
con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore
nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del
gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma
di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di
cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al
comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per
l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della
rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la
preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni
relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi
6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore
al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire
dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa
all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Allo scopo di
incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un
programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui
seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela
con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro
289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000
litri.";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo
di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli
operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e
delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione,
nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere
i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di
vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale
di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma
5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine
di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di
cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella
misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine,
coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2,
lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti".
373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita'
di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata
in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle
disponibilita' del Fondo per le iniziative a vantaggio dei
consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di
biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo
le modalita' dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al
termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma
422, della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del
contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli
anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori
entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo
decreto legislativo n. 504 del 1995.
378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle linee di
indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono
soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di
quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e
"contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
380. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO
CON L. 30 DICEMBRE 2008, N. 205.
381. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO
CON L. 30 DICEMBRE 2008, N. 205.
382. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70
chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia
elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e'
incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le
medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di
energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra,
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche
non rinnovabili. (59)
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica
superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di
certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi
i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel
sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (59)
382-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99. (59)
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini
del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del
sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia
elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente,
moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo'
essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle
suddette fonti. (59)
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al
comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati
verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del
periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo
20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29
aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti
l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e'
cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi
con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento. (59)
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine
agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione,
con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse
e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali
combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e
382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di
origine agricola, tale quota di energia non avra' diritto
all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' con
le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la
tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di
accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.
383. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente: "122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia
termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come
definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre
fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i dati
e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili
commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di
documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni
ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per
cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono
comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti
sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato
rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative
riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che
possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai
riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un
corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non
consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma
371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria
di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi
dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui
acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni".
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per
cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5
milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di
attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili
sostenute ( entro il 31 dicembre 2008 ) per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro
settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della
solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per
l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.(14b)
390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette
periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007.(12)
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,
di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera
a), e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Com
missione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006.
398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004,
2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.(12)
400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo
d'imposta 2006.
401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo
e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
402. 11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Le quote
d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di
cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella
determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non
inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale
generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non
generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle
procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita'
della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la
loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici
regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente
funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione
dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di
elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare
che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione
delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e
logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante
processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne
il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al
raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli
affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti
di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico,
soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei
servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede
nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte
dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa
attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla
data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404
sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie
ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro
puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di
cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla
loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per
ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste
nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale
degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e
dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera
f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla
normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con
immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali,
piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404,
lettera f). I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007,
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono
essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano
semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui
risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi
previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al
comma 404 e' fatto divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano
semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri
vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f),
relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle
funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la
gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e
programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro
di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano
operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di
cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai
dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita'
dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414
e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati
finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione"
composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che
opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti
alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni
l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle
attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori
a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno
2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure
di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un
"Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici"
finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione
a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. (12)
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro
il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per
l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri
sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla
stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle
risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque
mini successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale
divieto comporta responsabilita' patrimoniale dell'autore della
violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione
del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui
all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme
giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del
regolamento prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione
del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui
all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a
titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche, eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel
documento di programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti:
"ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti
decreti si provvede altresi' all'attuazione di disposizioni
legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo
da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio
della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 2005, n. 243, e' sospesa.
424. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono
aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano
l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma";
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di
assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica,
altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla
segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni,
costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui
all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti
locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e
con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno,
sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio
delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti
criteri e indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni
funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realta'
etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle
specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza
di garantire principalmente la prossimita' dei servizi resi al
cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416
l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi
l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in relazione alle
esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento
dei servizi resi all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da
404 a 416 si provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero
dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonche' delle Ragionerie provinciali dello Stato e
delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei
Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono
le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e
delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici
territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle
aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle
residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le
Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a
decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite
tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto
tecnico-logistico. (12)
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso
delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del
proprio personale, nonche' dei presidi esistenti nei settori
specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le
modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31
marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle
norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad
esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego
sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si
provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di
pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando,
comunque, l'invarianza della spesa. (12)
434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a
433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di
euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13
milioni di euro per l'anno 2009.
435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse
umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia
nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di
conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle
risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro
il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere
interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi
territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare
una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e
canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad
un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le
convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse
disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o
confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere
utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli
investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale
della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche' alla
realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente
comma.
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la
sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega,
i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti
locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le
contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici
non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di
supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse
umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali,
dei provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15 per
cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante
processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al
raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente
comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma,
riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono
essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni
effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29
febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti.
Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento
delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei
provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire
dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di
governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e'
nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione
dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della
pubblica amministrazione per il personale e per favorire il
monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni
dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle
procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e
modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri
assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato
mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri,
l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse
e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire
ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a
disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto
dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il
mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del
mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui
al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione
della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato
importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente,
con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata
l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica
amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il
negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la
stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non
imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile
dell'ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza
di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza
pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a
carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di
gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo
2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme
di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di
spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei
relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire
centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano
quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti
territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema
a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione
della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle
centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le
modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3.
All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le
parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del
comma 2," sono soppresse.
459. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di
"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa" ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il
Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive,
le priorita' e gli obiettivi della Societa' e approva le linee
generali di organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di
gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e delle sue
controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e
validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma
460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di
dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non
strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di
dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche'
entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa'
veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa'
regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche
tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre
amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le
conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e
indirette e da tasse. (14) (25) (31a) (39) (49)
462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I
diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo
Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e
ne riferisce al Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.
Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della
Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione
e di revisione della Societa'.";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La societa'
presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una
relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di
coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere".
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole"
sono soppresse.
465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli
altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei
consigli di amministrazione delle societa' non quotate partecipate
dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive societa'
controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei
predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'.
466. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le
societa' non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento
della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'. (12)
467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si
applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento
di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione di societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di
analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti
normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano (( . . . )) ai voli
transcontinentali superiori alle cinque ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
Amministrazioni pubbliche, nonche' di incrementarne l'efficienza e
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle
amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla
razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei
ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di
applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza
delle clausole di copertura.
471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le parole: "e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare".
472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da
adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare
l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei
propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale
gestione delle risorse finanziarie disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce
annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo
sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".
474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita
la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci
membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di
armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di
riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia
diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato,
disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante
ridefinizione delle unita' elementari ai fini dell'approvazione
parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa
e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi
di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza
pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota
di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di
spesa, nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini
di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle
pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei
conti di cassa e di contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione
dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare
attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato
ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia
dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in
relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio'
sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del
sistema statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza e
la completezza dell'informazione statistica relativa agli
andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari,
ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in
essere dal Parlamento in attuazione del comma 480. (27)
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei
programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di
lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la
propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da
474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma
di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al
comma 474, e' istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima
fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente
al Dipartimento stesso.
477. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
478. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
479. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la
realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione
della spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazione alla
applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le
criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili
strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini
dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al
Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della
spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce
dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre
disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta'
emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione
delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di
cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta
al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario
di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali
di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di
intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da'
conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni
introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di
analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a
decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro
da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A
decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di
600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche
avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di
ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una
quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di
reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le relative
modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi
pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non
svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in
soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente
comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato
risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o
trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento
dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per
l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre
2007, il Governo da' conto dei provvedimenti adottati in apposito
documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive
modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate,
acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,
ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni
immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della
documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia
del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie
interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con
l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a
disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia. (32)
485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.
306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente: "e) il
contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici,
iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici
chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con
modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione
della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:
"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono
attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, e'
destinato alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del
personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora
effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge
27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini
dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai
trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa
gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette
posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze
nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello
amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del
personale degli enti soppressi".
487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi e' annualmente
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa'
di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del
contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di
bilancio a legislazione vigente.
488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa
interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva,
ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di
EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in
liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM.
Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato
dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di
EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione delle
stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari
liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di
tali societa' dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo
giorno successivo alla data di presentazione al Ministero
dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle
liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario
liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle
societa' di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il
commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione
patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di
cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta
giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla
base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra
l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di
tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della
liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno
finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal Ministero
dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i
periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con
il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti.
Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze,
fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede
alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la
finale monetizzazione degli attivi, la piu' celere definizione dei
rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il
pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il
rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti
in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la
liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo
5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti
ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale per conto dello Stato, intestato alla societa'
trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come
individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e
depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed
improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria
subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei
quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le
societa' di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia
luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali
processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare,
per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di
giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il
collegio dei periti di cui al comma 490, determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale
maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la
residua quota del 30 per cento e' di competenza della societa'
trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella
liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione
delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' non
interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in
liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma
489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro
funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla
societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e'
disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta
amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in
quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno
o piu' decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da
488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari
straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non
confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo
commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico
relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei
servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le
massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con
il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito
a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in
conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera
b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del
comma 498 non puo' superare la meta' del numero dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si
rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i
costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e
la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori
nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n.
570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla
diversita' delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato
nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi
assegnate ridotto del 30 per cento.
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La facolta'
prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e'
esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato
con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura
della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente
decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura
della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte
civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se
e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di
procedura penale".
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a
procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine
di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri
soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono
attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di
amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un
Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di
contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il
presente comma non si applica agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di
economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si
applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa
indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti
finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a
4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di
base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle
autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con
esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale,
relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti
ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario
delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti
correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti
all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre
uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una
quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di
ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti
complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il
31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere
disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo,
anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando
preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
(27)
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale
del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni
delle unita' previsionali di parte corrente del proprio stato di
previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle
predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una
quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per
l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale
dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al
conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione
dei processi di spesa. (27)
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera
lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per
l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4
milioni per l'anno 2009.
510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. (12)
511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi
del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del
Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' inserito il seguente: "177-bis. In sede di
attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi
pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza
di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto
rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si
riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita'
del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti
all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste
in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti
contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a
comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento
del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente
incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di
euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad
effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non
superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai
sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti
a tempo indeterminato a decorrere dal l° gennaio 2007 con le
modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49.
514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
515. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento
dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena
efficacia degli interventi in materia di polizia economica e
finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei
relativi reclutamenti.
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di
magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori
dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. (26)
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di
cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in
virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano
ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e
prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della
conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del
presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti
iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del
Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti
dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di
ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla
stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale
impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali
e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei
vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.
All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano
applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1,
commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso
dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il
relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma
251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il
restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo
forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico
per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari
a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. (26) (32)
524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per
l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le
vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per
il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o
piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad
accertare l'apprendimento.
525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30
novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita'
e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le
procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del
Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per
le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di
formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi'
procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale
non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e'
autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,
alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi
elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,
sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. (32)(40)
527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. (32) (40)
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere
attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa
delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. (12)
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni
indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a
tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma
1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative
prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei
posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu'
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze
attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.
530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e
contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il
finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie
fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale
dell'amministrazione economicofinanziaria, incluso quello delle
agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti
dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248.
531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le
seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che
abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di
richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,";
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ",
per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in
relazione a quelle di rispettiva competenza,";
c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno
2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura
tale da destinare alle medesime finalita' un livello di risorse
non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per
cento".
532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali".
533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per
l'anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' prorogato al 31 dicembre 2008.
537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia
amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro
il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri
compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di
controllo, il Garante per la protezione dei dati personali e'
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura
non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista
dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla
presente legge.
543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali,
puo' proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione
organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza
attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa
dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La
delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni
e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa
esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi
compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle
politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli
incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale
risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi
pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del
lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania,
Molise e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio
risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di
riqualificazione.
545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e'
autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007
dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di
euro.
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per
la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio,
il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.
548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini
dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e
per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato
all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso
dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta
escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo".
549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio
2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e
a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno
2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la
somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle
speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati,
nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in
relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del
Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal 2007, di 6
milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a
decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da
destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa,
al personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo,
vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui
concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3
agosto 2006.
552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione
integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui,
viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di
previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n.
1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14, e successive modificazioni.
553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,
a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000
annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della
pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di
cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per
protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o
addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta
ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti
collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita
delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma
1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei
commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
collocato in mobilita' collettiva alla data del 29 settembre 2006
puo' essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali
nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. (14)
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma
557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato,
nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le
relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per
cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006. (17)
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole
del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di
stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo
periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il
personale di cui al comma 558. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO
2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.
122
563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani,
dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e
ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del
Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita
richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei
ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su
dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale
professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o
profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative
risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di
spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente: 4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente
destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione
sulle strade, puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la
propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto
previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'
articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando misure necessarie a garantire che le spese del
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le
spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno
2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale
totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche'
le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),
nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a
tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e
la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data
del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con
convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette
consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di
personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui
alla lettera a), e' verificata la possibilita' di trasformare le
posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in
posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine
le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente
lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi
desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza
dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa
complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste
per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle
indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.
previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni
2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti
del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente
solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle
procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in
attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme
previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che
bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35,
39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza
epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19
gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono
autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo
rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente
dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia
in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in
servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ed
accertati i requisiti specifici professionali e generali di
idoneita'. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 3, e' rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro
35.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita'
da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli
stessi di quota parte del predetto stanziamento.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6
milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del
personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli
affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso
assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4
agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270,
ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti
dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite
di 10 milioni di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, e' abrogato.
570. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
571. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di
unita' di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto
almeno il 50 per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e
capacita' operativa nella materia giuslavoristica.
574. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e'
ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24,
commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il
procedimento di determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per
l'anno 2007 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro
annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione
nell'anno 2008 nella misura piena dell'indice di adeguamento e
reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi
dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base
dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma
trova applicazione anche nei confronti del personale di cui
all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, nonche' del personale di cui all'articolo
65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari
comunque denominati in godimento.
578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla
gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici
dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
580. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
581. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
582. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
583. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
584. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
585. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra'
derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel
2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in
via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento
della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e
delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura
della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o
della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di
governo degli stessi. (23)
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi
587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione
sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
(23)
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono
per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea. (23)
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono
esposti nel sito web del Dipartimento della funzione publica. Il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono
aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono anche alle
eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente. definite
alla data di entrata in vigore della presente legge".
593. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso
gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi
derivanti da trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi
di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o
di strutture comunque denominate per la promozione economica,
commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle
fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da
ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo
Stato nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e
crescita dell'Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni
nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea,
non e' consentito a comuni e province, anche in forma associata,
acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o
l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
598. E fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello
Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito
delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata,
spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai
fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente
dallo Stato nel medesimo anno.
600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza
e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole
statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi
disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di
responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale
del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa
conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica
istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. (27)
(48)
602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di
competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del
predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno
2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento
dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base
di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. (41)
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti
morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,
n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai
collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo
10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti,
anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo
della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita'
dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per
i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla
revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della
riduzione della dotazione organica del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati
alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive
esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni,
uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e
istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a
definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da
verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta
fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine
di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
30.000 unita. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui
alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente
all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica
istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui
risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di
formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali
sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di
verificare, al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a
quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il
biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione,
e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i
docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi
biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della
formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri
concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione
del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale
docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto
dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta
data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione
musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/
2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e'
riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di
concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate
le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della
procedura riservata bandita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata,
alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota
aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate
bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre
2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano
utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la
partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati
possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione
e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli
esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle
rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo
al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere
sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le
nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria
del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17
dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura
il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma
che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza; (41)
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di
attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con
l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle
assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di
un piano biennale di formazione per i docenti della scuola
primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine,
per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in
presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la
riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi
orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del
comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera
b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma
605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in
occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della
predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto
previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente
comma sono definiti criteri e requisiti per 1' accreditamento delle
strutture formative e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano
organico di mobilita', relativamente al personale docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita'
del predetto personale. In connessione con la realizzazione del
piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato
articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico
piano di riconversione professionale del personale docente in
soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento
del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento
per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con
l'esperienza professionale maturata, nonche' all'acquisizione del
titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.
L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
610. COMMA ABROGATO DAL D.L 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
611. COMMA ABROGATO DAL D.L 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche'
l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: "1. Il
Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e
formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero.
E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del
Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di
indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per
un ulteriore triennio";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri,
nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non
piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti
del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di
competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di
candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione
dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro,
e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche".
613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed
il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la
piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di
valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema
di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui
alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro
sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente
assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo
dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei
nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso
le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei
conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal
Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti
territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate.
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica
istruzione, gia' nominati dal competente ufficio scolastico
regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina
dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica
istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle
procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici
secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti
i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di
dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in
possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di
una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e
professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova
orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di
merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a
quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili,
la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo.
619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31
dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina
sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del
26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei
candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina
dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei
prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione
con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il
rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso,
senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si
procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al
corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad
un apposito corso intensivo di formazione, indetto
dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si
conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire
economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro
448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno
2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di
minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi
comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli
importi indicati dal medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della
scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi
indicati dal medesimo comma 620. (10) (27)
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria
ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata
da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento
dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il
titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei
saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla
base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica
istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi
di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme
di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/ 2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo
particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno
dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso
anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con
adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti
destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento
sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali
percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri
generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui
all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse
assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.
Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e
l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali
per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in
sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un
nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non successivo al
31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di
vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il
triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con
gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione
ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle
barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio
di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita'
delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al
presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei
singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una
piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche,
anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli
alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione
giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione
definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo
27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli
studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria
superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al
secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le
associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di
particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'
articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia
utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo
agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono
l'obbligo scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi
per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo
accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini
dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica,
flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse
tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come
sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse
cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione
concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che
chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. PERIODO ABROGATO DAL
D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89. L'articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.
631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del
potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per
valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida
adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali
in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea,
allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti
per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati
"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e'
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con
il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli
ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui
al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi del medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni
ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore
supporto delle attivita' didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con
esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni
a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle
risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633. (41)
635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica
svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti
nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare
prioritariamente alle scuole dell'infanzia.(14b)
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente,
con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che
svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque
non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste
controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo grado.
637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita' formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al
comma 638 e' determinato annualmente nella misura inferiore tra il
fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente
incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente
comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri
enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo
programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali
che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e
convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste
di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e nell'interesse
dei Ministeri che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina
di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema
universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici
di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative
alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno. (32)
644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare
procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque
intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di
cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.
646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte
salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati
ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i
rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati
ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori
universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le
modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle
universita' successivamente alla data di emanazione del predetto
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita'
procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e
dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e
allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di
ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero
aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da
coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a
tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di
ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure
in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti
dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i
relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento
o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno
2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30
aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i
presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di
assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone
il numero complessivo e le modalita' procedimentali con particolare
riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di
lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata
la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle
universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli
accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o
corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede
legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o
di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di
sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri
di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.
654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e'
autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000
euro da destinare al funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione,
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita' interno, il
saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita'
di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta
Conferenza.
657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma
656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di
ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
658, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente
complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento
e, per gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al complesso
delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato
assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno,
aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non
consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in
applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento
registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento
nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato
rispetto del patto di stabilita'.
659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e
delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676
a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695.
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura
proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a
statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e
locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e
con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le
modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da
ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma
656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni
per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di
finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra
finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale
previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi
strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o
provinciale.
664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della
finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione
di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province
autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta
comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore
all'indebitamento.
665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma
656, si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni o
province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto
di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato quale
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Per il
patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il
termine perentorio del 31 maggio 2008. (35)
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel
comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso
ai sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai
commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida
la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita'
definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia,
il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta,
adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita'. Allo
scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di
cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province
autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le
quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione. (14)
670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal
comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con
riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:
a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5
punti percentuali delle tariffe vigenti. (14)
671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta
regionale sulla benzina e' gia' in vigore nella misura massima
prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.
672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai
commi 670 e 671.
673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.
674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e' soppresso.
675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui
all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1°
gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare
la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
676. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
gli anni 2007-2010 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del
saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009 e 2010.
678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di
miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire
la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di
cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti
coefficienti:
1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117
per l'anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per
l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in
termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come
risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i
seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012
per l'anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per
l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;
c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli
importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e
b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il
periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del
concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla
spesa di cui alla lettera b).
678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per
l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.
679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al
comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005
delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per
i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune
deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno
l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media
triennale.
679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle
province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del
saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, e' pari a zero.
Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681
sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale
differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese
finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti
consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla
concessione di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini
di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza
mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente
saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura
annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero
dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel
triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza
mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire
l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di
competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di
competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi
142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilita' interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,
non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei
prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali,
al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici
per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite
del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi
dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.
In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista.
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in
termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo
comunicata dall'amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008,
2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista, quale
differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non
sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio
2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale
e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per
l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle
relative al trasloco.
683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate
le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni
per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,
i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni
singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007.
684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A
tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno.
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei
commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso
decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.
685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle
associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di
dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti
locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le
modalita' per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli
impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate
alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del
sistema e' effettuata previa quantificazione dei costi e
individuazione della relativa copertura finanziaria.
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata
trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Per il patto relativo all'anno 2007 la
certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio
2008. (35)
686-bis. Qualora si registrino preleva-menti dai conti della
tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa
riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per
i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del
bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di
calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno.
Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilita'
interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della
regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a
seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e'
prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per
i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a
disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze secondo modalita' e con contenuti
individuati tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali
ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della
provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30
giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro
la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al
comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito
informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti
locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di
quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli
per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione. (14)
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal
comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in
corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano
l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello
0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta
in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti
effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un
aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province
stesse. (14)
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al
comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.
695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono
inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali
protette,".
696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.
698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non
supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera
il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per
cento" e la lettera c) e' abrogata.
699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio
2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento
del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel
2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006
il patto di stabilita' interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti
interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e'
superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT
disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e'
finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.
In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati
ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore
assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale. In
caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42
milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di
20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente nelle zone montane. (43)
704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello
Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa
presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento.
705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i
cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione
straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti
erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
spettanti per l'intero esercizio.
706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che
si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella
condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero
dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o
manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30
milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del
riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
considerati come enti di 5.000 abitanti.
708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707
si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La
ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla
popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando
il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le
seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da
parte degli utenti,".
712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle
rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di
cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197,
attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata
al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la minore entrata.
713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per
una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale.
714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di
nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente".
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo
110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti
e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e
continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro
quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione
straordinaria per la gestione dell'ente.
716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da
703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di
130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per
l'anno 2009.
717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle
imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi
in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g)
del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di
cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e
g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare
alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione
da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in
cui ha sede l'impresa".
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore
di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente
non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
societa'.
719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto
una durata superiore a trenta mesi.
720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti "ventiquattro mesi";
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
"da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e'
sostituita dalla seguente: "bandite".
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad
assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli
organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa'
partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721
devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci
regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno
precedente.
724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo
della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita
un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la
ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure
premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla
verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali
anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione
dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e
l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei
dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze
e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al
suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza
sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo,
nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere
dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti. (27) (44)
725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province,
il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente
e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere
superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60
per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e
al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta
ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel
caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al
doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa'
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle
societa' indicate nel primo periodo del presente comma. (21)(27)
726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una
pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella
misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita'
spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota
di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di
maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei
soci pubblici. (21)
727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. (21)
728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri
soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli
enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali
e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la
partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del
capitale. (21)
729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di
amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via
indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a
cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o
superiore all'importo che sara' determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel
numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo'
essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e
gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei
compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e
del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di
dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica. (21)
731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono
inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le
seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e'
sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano
alle societa' quotate in borsa.
734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. (21) (36) (37)
735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi
da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono
pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura
del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e'
soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di
pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha
sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento.
736. Le norme del presente comma costituiscono principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti
derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere
improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla
riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono
concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita'
effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di
credito assunti.
737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del
decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di
monitoraggio.
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41
della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni,
appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni
finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa
sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul
corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al
comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente
assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante
la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le
operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta
regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche'
completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.
740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a
un'attivita' patrimoniale preesistente".
741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"l0. Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti,
ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche'
l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".
742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo
modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007
in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742,
lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 742, lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra
contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati".
746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura
proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma
5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".
747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste
italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per
pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento
delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si
intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del
patrimonio dello Stato.
748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro
per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:
a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 534 milioni di euro;
b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo
di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque
ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre
2006";
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate"
sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni
accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni
pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai
montanti delle prestazioni";
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera
b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove
adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR:";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"
sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";
f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le
disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di
responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal l°
gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del
comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni
impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari
che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP,
anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo
19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine
ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto, per quanto di
competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b),
n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del
TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al
periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con
riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n.
1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento
del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non
abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o
approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione
di due anni di cui all'articolo 14, comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle
forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali
forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in
conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo
20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio
2007".
754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e credito
delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi
contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e
n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono
sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono
considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio
della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS
su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice
civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al
medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui
all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui
all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al
versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al
lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di
cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai
versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori,
con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e
756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti
dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori
adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765,
sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso
alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in
ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di
cui al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del
finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto
elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte
delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari
all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle
quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al
settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono accertate le
risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e
degli oneri di cui al comma 758.
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati
relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi
749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente
la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo di
cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce
altresi' sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la
costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con
il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione
obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758,
nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente
legge, sono accantonati e possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dai commi 758 e 759, con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita'
statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo
di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti
complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede
di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia.
763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel
rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto
articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle
indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei
criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le
esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per
cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le
imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per
cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo
al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante
una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli
oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito,
nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni";
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1".
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni
consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare
fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure
di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per
l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle
predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare
riferimento alle procedure di espressione della volonta' del
lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252
del 2005.
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni
alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In
relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di
lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto
(TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal
1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli
stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella
misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A,
applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la
tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente
comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i
contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al
presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' trattenuto, a
titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS
medesimo. L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414
milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009";
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma
1".
767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per
il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS
sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di
finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali
rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del
comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli
iscritti al Fondo".
772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni
caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal
lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal
fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia'
riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi
contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita'
giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme
esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1,
comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla
data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa
speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante
del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita
nella misura percentuale prevista per il trattamento di
reversibilita'.
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri
miglioramenti pensionistici.
776. E abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati
ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni
ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e'
determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per
invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i
contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma
dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E'
abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono
ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100
milioni di euro per l'anno 2007.
780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla
gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito contributivo
complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in
sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di
variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il
medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno
2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente
riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi
agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio.
782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita'
psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o
subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o
superiore al 60 per cento".
2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non
superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per
le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con
menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche'
non superiore al 60 per cento".
3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50
per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il
seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno
continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte,
avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia
professionale, del titolare di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".
7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita'
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma
6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le
seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti,
documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento,
salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione
procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri
accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti
indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita'
l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda".
784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui
all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con
requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono
dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali
degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di
servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di
altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i
quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti
ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata
dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed
assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze,
percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007;
del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009.
Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra
la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo
contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle
retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle
gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo
periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori
all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione
di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla
misura del versamento effettuato.
788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a
carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la
predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e
reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di
lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite
massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno
solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di
malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce
orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui
all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente
comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e'
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l°
gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso
a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi
di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono
finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi
di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui
al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle
emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a:
"provvedimento," sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22
nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto".
792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa
ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o
prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non
risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della
rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche
del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1,
al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il
concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma
1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata
secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".
793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o
accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi
previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in
cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle
lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano
da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le
modalita' ed i termini di versamento.
794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "di qualsiasi entita' e grado".
795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le
seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al
coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,
siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti".
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre
ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro
per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in
102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo
di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a
decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui
ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e'
disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo
di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di
apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo
di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello
desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione
dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure
necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che
sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato
attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a
favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i
quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di verifica annuale
del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli
obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano
di rientro, la regione interessata puo' proporre misure
equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute
e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi
comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla
legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati
obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non
settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori
di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece
sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato
conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la
regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno
d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1,
commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti di
variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia'
adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di
affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di
cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini
del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali
da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni
consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale
di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui
all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
(14)
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e
successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze
contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del
finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a)
del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di
cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana
anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute
a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta,
quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti
dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23
marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle
singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della
verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e
dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006,
quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008,
sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo
nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di
cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono
definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore
sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno
2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante
dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni
che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo,
sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente
comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in
sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di
contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti
stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di
amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno
2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n.
26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti
effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del
presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e
limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro
di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7
milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine
perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima
AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci,
della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi
di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere
corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al
versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi
indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei
provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo
equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA
delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della
richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con
decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi
farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale
ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica,
degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20
settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole
regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica
contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22
febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una
rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;
(14)
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA
ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al
farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure
indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare,
attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente
incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio
sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a
carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della
spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte
conclusiva della lettera f), 1'AIFA provvede alla conseguente
rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto
dalle norme di cui alle lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito
l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa
farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle
seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per
la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a
proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta
applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c)
del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo
idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le
regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di
una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse
misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica
convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e'
verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico
dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento,
per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del
rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la
quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della
regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano
di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per
l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla
citata intesa 23 marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati
periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno
2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole:
"di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31
marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,
l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi
di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri
enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente
definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il
maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 100
milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
finalizzato al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma";
per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
destinati al potenziamento e alla creazione di unita' di terapia
intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione
di un programma pluriennale di interventi in materia di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la
cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci; per 500
milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica
dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed
insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di
tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure
palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma
realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di
assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei
sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari
delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di
assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni, e' data, inoltre, priorita' agli
interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto
conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e
regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento
e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il
raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando
nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno
relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.
Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla
presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione
dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario
nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel
campo dell'oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la
programmazione pluriennale, di attivare una programmazione
aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e
della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10
per cento; (14a)
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei
tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge le strutture private accreditate,
ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per
cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal
decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per
le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.
Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il
28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della
rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al
fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale
coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi
possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota
di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota
fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la
cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono
tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota
fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non
e', comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore
a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte
dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; (5) (12) (27)
(61)
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo
di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni
di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le
regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva
manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro,
possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione
interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di
equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre
misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie,
equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio
economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure
individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo; (61)
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la lettera a)e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di
cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli
allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di
definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle
soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero
ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione
usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi
disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che dal (1° gennaio 2011) cessino gli accreditamenti
provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di
cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio
2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre
strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli
stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del
1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere
concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8
del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa
23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro
previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1°
gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle
quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o
ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale
dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il
31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal
numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per
le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto
da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle
informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle
rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo
periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei
farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio
2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla
predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle
forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo
biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e'
parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero
della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una
programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego
di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a
terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale,
che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e
interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta
a pazienti portatori di patologie per le quali risultino
autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento.
Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In
caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le
aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e
per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte
alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi
delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale.
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali
di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita
al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro.
Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri
adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto
elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei
Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".
799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale
2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame i
contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio
sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.
800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso
t'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono
svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a
prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare
di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente
reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre
equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano
di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149.
802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al
dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un
prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31
dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso
periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei
prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore
al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al
periodo precedente.
803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e'
calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno
diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre
strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i
medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a
prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c)
del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per
l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo
dicembre 2005-dicembre 2006.
805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla
disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali
nelle attivita' realizzative del Piano sanitario nazionale, per il
triennio 2007, 2008 e 2009 e' istituito un Fondo per il
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale
nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito
in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali
realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il
cofmanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per
10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle
gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per
10,5 milioni di euro.
807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e'
assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del
Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi
del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative
alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali
previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la
diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed
insulari.
809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un
importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del
volontariato per la lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero
della salute. La Consulta e' convocata e sentita almeno tre volte
l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla
ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e
prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV
(AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareti
e studi sui predetti programmi.
810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:
"accertamenti
specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di
specialistica ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica e di assistenza integrativa";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1°
luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende
disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al
comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il
Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile,
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e
delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti
i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai
fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in
mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori
disposizioni attuatine del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di
cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e'
definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con
il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma
12";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della
utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di
prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e
dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni
specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i
codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito
dell'assistenza integrativa";
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le
parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le
strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al
trattamento del codice fiscale dell'assistito";
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della
ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono
inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma,
ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle
prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa";
g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31
marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione
periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di
servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore
di una farmacia gestita da una societa' di farmacisti ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per
il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,
l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza
delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e),
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,
accertata con sentenza passata in giudicato, e' commessa da altro
sanitario che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui
e' responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale, e' subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la
procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio
sanitario nazionale; il rapporto e' risolto di diritto quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle
risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e
destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e'
vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e
tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al
finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di
diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla
facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al
finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e
al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il
potenziamento delle attivita' di tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella
C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per
cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e'
destinata ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui
all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502
del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta
anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra
pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da ricercatori, di
nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai quaranta
anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di
ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base
di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index.
L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con
il Ministro della salute ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del
comitato di cui al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di
100.000 euro annui.
816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo
92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4,
comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo
stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a
favore dell'Istituto superiore di sanita'.
817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti
dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata
l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad
euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale,
del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del
direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con
l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale.
819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della
salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un
programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle
risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di
finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA.
820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali
correlati alla non chiara leggibilita' della data di scadenza posta
con modalita' "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto
riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere
stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con
altra modalita' che assicuri il contrasto cromatico fra tali
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma
2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio
dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui
normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente
da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di
reciprocita', da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio
dell'Unione europea".
822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente
articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo".
823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla
fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla
esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma
regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino
autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".
824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal
plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma
umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica
quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi
esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti
finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti
dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee
applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'
articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219".
825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono
in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle
seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia
dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in
vitro e i dispositivi su misura";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla
lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un
contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate,
calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo
dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno
di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre
al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai
versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti imita
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della
attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare
riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione
nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio
generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli
incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita'
di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del
pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione
tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la
stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con
esperti del settore";
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che
omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili
attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre
2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non
risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto
legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 332 del 2000.
Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria
alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione
sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute,
di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati
un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i
dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri
individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e
approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e'
dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I
proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di
cui alla lettera a)".
826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di
assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate,
l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle
farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad
euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo
del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale
decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l'articolo 38 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per
il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione e'
annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa
complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la
promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di
un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la
partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di
altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella
citta' di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie
della poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e
ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento
della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni
migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San
Gallicano-IFO. (61)
828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il
controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e
4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
829. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite
incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata
una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa
sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura
del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento
per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per
cento per l'amo 2009.
831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta
sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovra' essere
raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
sanitaria, gia' disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In
caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il
concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato,
per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta
la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non
inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle
accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio
regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a
concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla
spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione
dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto
della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.(20)
833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi
immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana e'
retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto
regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo
5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei
luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche' ad
investimenti infrastrutturali.
834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse
nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro,
ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle
concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti
che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati
nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei
consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la
regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio
demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di
opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o
indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di
spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla
regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale,
affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per
esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della regione".
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e
2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli
anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle
quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa
nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per
gli anni 2004, 2005 e 2006.
836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul
proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato.
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al
trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali
Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine
di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone
relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali
Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della
Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli
aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione
al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma
dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal
comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori
rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La
nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale
entra a regime dall'anno 2010.
839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del
primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo
sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del
presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare
alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni
2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo
risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle
delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato
dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle
funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello
Stato.
841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di
sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze
del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.
Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il
2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma
842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo
per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle
dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per
quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree
sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di
programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello
sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al
2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel
rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno
2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita'
sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove
tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i
beni e le attivita' culturali e turistiche.
843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di
cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i
Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali
e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunita' nonche'
gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli
stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in
relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso
di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli
obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di
progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla
definizione delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli
enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla
individuazione delle azioni e delle relative responsabilita'
attuative.
844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie locali, nonche' con gli altri
Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi
concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle
proposte del responsabile, e ne definisce le mortalita' attuative,
anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti
strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti
nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le
risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate,
con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I
progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono
trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si
pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente
del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti
senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di
trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico puo' comunque
procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera,
adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per
l'attuazione del presente comma.
845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa
comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati
per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli
interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione,
che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5
per cento di ciascuno stanziamento.
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di
cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e
regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello
sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si
pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di
innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema
degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza
di impresa.
847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione
industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale
sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso, nonche' le
risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1,
comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi'
conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100
milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di
finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite
banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca
d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata,
anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare
ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la
normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con
riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio
gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese
operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico,
al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie
imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto
ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti
esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi
di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le
condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a
carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al
comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la
creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di
piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di
intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848,
l'attuazione dei regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il
mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le
modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa.
850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita'
degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali
per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli
nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli
di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra
i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I
diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di
disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta
annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo
quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme
derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo
nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di
anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare
il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di
rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede
forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche
modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi,
per le attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera
in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le
situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino
degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo
economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e
delle crisi di impresa.
853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di
criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, adottata su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si provvede in
particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le
priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari
delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale
coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per
l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
(14c)
854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione concernente l'operativita' delle misure di
sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) e'
esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e
prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del
Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo
fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa
sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che
allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al
comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il
finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi
dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del
medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali
complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale
ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli
indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro.
858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli
interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti
di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da
quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in
conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti
Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante
l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a
carico delle regioni e delle province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province
autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di
cui al comma 855 dell'anno successivo.
860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati
con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli
interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese
innovative operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto
tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti
anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative
di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16
gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al
citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo
economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese
innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al
comma 860, secondo modalita' anche semplificate, determinate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti
della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di
scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e' completata
entro i sei mesi successivi. (27) (58)
863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida
per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di
coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di
64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100
milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni
per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per
l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno
2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015, per la realizzazione degli
interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di
programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di
cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di
infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle
regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il
periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non
possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo
assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede
della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e
comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro
di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per
garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo
delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse
ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per
gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti,
composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei
Ministeri competenti.
865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non
oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge
finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale.
866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed
immediatamente impegnabili. Le somme non impegnate nell'esercizio di
assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell'esercizio 2013.
867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di
cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra
Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato
per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali
portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto
Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo chimico
Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209
milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e'
disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme da
versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2001,
2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29
settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo
2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per
contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialita' e
dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni
di euro nell'anno 2008.
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel
settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al
Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di
interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti
della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.
871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato
in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge
finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di
credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate,
delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto
dell'apposito Fondo.
872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma
nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse
del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma
nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in
tutte le discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca,
valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita'
disciplinari internazionali interessate.
873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni
al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli
interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti
per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Al fine di
potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti
di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il
triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30
novembre 2007.
874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da
destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle
risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui
al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente
stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,
sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le
risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di
migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo
ciclo di istruzione e formazione.
876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto
e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni
degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e
del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai
fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo
articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono
definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse.
877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite
le seguenti: "e cogaranzie".
878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato
dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di
30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. I predetti contributi sono assegnati
alle societa' finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della
medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia
interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento
di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400.
879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano
anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal
comma 877 del presente articolo.
880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate. le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al
fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi
25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati
"confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari
finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi
dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono
ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse
proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi,
senza vincoli di destinazione.
882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi,
i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere
destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e
sviluppo operativo dei confidi stessi. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21
NOVEMBRE 2007, N. 231.
883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera
a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi
quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore
aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi
quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da
erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione
tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello
sviluppo economico e dell'universita' e della ricerca e del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in
modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate
congiuntamente dai tre Ministri.
887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria
attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare
criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche
tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande
di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di
coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo
per la mobilita' al servizio delle fiere previsto dalla legge 27
febbraio 2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di
3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371".
890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 371 sono inseriti i seguenti:
"371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere
riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti
produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50
per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in
ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti
regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi
oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di
carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma
372".
891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".
892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio
nazionale la realizzazione di progetti per la societa'
dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non
regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi
alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare
sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione
e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.
893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli
investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione
finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi
agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in
particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse
dei cittadini e delle imprese.
894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e
negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.
895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma
892, e' data priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano
applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli
eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti
in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato
dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
896. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
897. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
898. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
899. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
900. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
901. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
902. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' sugli aiuti di Stato
del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione
del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle
imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini
della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in
relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione
dei rispettivi contratti di programma.
905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario,
disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas
naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter,
comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato
dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
soli confronti delle societa' di cui al comma 905 del presente
articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 905.
907. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113.
908. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113.
909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,
nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione";
b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e
forniture," sono soppresse;
d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.
Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui
all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche
le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato
relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa".
910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di
opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
912. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113.
913. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113.
914. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113.
915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2007.
916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo
istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento
di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e
servizi sono gia' previsti dai piani regionali trasporti.
917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 4°, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
54 milioni di euro per l'anno 2007
918. Per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino misure
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi di
riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di
merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la
somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al
primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale
fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
autorizzazione della Commissione europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo
di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei
soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari
o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918
sono determinati criteri e modalita' per la fruizione di dette
agevolazioni.
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno
2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla
misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di
cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni
di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere dal 2007, la
spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la
predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi
informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di
efficacia degli interventi.
922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al
completamento di progetti informatici di competenza del Ministero
delle infrastrutture, gia' previsti nell'ambito del Piano triennale
per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000
per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per
quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni
ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.
924. E autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione.
925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per
lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi
attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e
telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE,
con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61,
assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero
delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita' di cui al
comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate
al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite
di 50 milioni di euro.
927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale
sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle
comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la
realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in
tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del
titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di
servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma
televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie
economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia
del digitale. (12) (58)
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto,
individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita'
di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per
accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata
delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di monitoraggio e di
verifica degli interventi. (12) (58)
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e'
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. (12) (58)
930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione
sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si
applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad
operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione
europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1.
Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 puo' essere, a cura dell'ente
gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una
compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della
garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli
operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalita'
del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte
all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono
comportare oneri a carico del fondo".
934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, le parole: "per le finalita' di cui alla
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti
a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano".
935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni, possono essere concessi contributi
d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e
medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione
della domanda estera".
936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al
fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da
parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio
consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20
milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al
precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di
contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla
certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti tessili
cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la
tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei
relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale,
sono individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui al
precedente periodo.
937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con le finalita'
fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari
a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata
al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza
di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.
938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i
criteri e le modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "5-ter.
L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle
attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti
autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c)
ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita'
tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di
garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio,
secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino
l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli
investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la
pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare
una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto
alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita'
dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi
nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil".
940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco
nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale
della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della
Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante
presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto
delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in
soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che
presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco
sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati,
a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione
del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al
relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49
del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi
della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".
942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo
del "made in Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni
strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli
impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici,
un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo
14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e'
contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del
contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
943. Per le politiche generali concernenti le collettivita'
italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione,
l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero
nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e
alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa
di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per
l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 3
della legge 3 agosto 1998, n. 295.
945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo
italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata
la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al
completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto
Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina.
946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea e'
sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel
territorio della Regione stessa:".
947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1°
aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni
ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7,
del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario
interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei
trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri
saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del
primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono
sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".
948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947
decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le
seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre
2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro
1.875.000;
b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per
l'importo di euro 68.408.000.
949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della
Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno
2009.
950. Per il finanziamento della promozione della candidatura
italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.
951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione
internazionale di Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno
2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.
952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale
di Shanghai 2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno
2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro
per l'anno 2009.
953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di
Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un
Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato
generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare
entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la
presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,
rispettivamente, ai commi 951 e 952.
954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo
per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del
Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresi'
nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato
generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il
grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro
funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in
caso di assenza o di impedimento.
956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di
cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da
effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia,
nonche' le spese per le manifestazioni a carattere scientifico,
culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il
Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro
compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il
Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli
affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data
di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle
spese sostenute.
957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il
Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un
dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di
funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri
tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di
direttore amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente
dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre
posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di
supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono
altresi' personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o
del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme
dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale,
ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di
viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di
missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi
di consulenti in possesso di specifiche professionalita'.
958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori
amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella
posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi
ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive
modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare.
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita'
spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari
generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui
al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni,
dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale
indennita' non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza
dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno
lavorativo. Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai
corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della
carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere
del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali
di base metropolitane.
960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto
ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole
spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di
tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi
Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente
dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio
internazionale.
962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'
ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto
dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo
rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
incrementato di 175 milioni di euro annui.
964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta
Velocita/Alta Capacita'" della linea Torino-Milano-Napoli e'
autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo
2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per
l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il
periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme
di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione.
965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e,
in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio
dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia
(Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008.
966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei
mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre
2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione
della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea
Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di
copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello
Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato
costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo
periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad
Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la
liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture
Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei
crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello
Stato Spa e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio
separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei
confronti dello Stato.
968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di
cui al comma 966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello
Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano
fiscalmente irrilevanti.
969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato
degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio
separato di cui al comma 967, nonche' i criteri di attuazione del
comma 964, sono determinati con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita' non
dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento".
971. E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da
riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la
remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato
forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.
972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione
delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del
decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e' posto a carico
dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per
il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture
Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in
relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta
capacita'".
973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per
l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli
oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di
servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione
programmata degli anni precedenti.
974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore
spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
tale maggiore spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per
cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituto dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie
dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di
100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione
degli interventi relativi al sistema alta velocita/alta capacita'
Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal
2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".
976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata
specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Aosta-Chivasso.
977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali
delle capitanerie di porto.
978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresi'
autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo
sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle
infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia
costiera.
979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana
lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato
un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di
40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS
Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda,
dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali
esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali
e che viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da
soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli
importi di cui al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della
metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e delle altre tratte
della metropolitana di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una
quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale
lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione adibite
al trasporto dei pendolari.
980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo
finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non
impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di
Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e'
autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a
decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione
e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla
realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento
di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma
societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di
Latina. Con atto convenzionale e' disciplinato il subentro nei
rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette
opere infrastrutturali.
982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali
nazionali e promuovere 1' autofinanziamento delle attivita' e la
razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli
interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita'
portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione
territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive
modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
983. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo
perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni
di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011, la cui dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita'
portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, al quale compete altresi' il potere di indirizzo e
verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A
decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli
stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei
porti.
984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una
addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti
di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei
piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del
gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo
III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982,
nonche' quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le
navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e
sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o
presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili,
piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle
merci.
987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di
cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e'
devoluto il relativo gettito.
988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle
autorita' portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il
sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di
riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con
attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti
sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della
loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; (44)
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili. (7)
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i
criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento. (7)
990. Al fine del completamento del processo di autonomia
finanziaria delle autorita' portuali, con decreto adottato di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e' determinata,
per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e
diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine
della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al
comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari
presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a
farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite
le modalita' di attribuzione del contributo.
992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia'
esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle
relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita'
portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non
economici delle autorita' medesime, restano assoggettati alla sola
imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni
demaniali marittimi introitati dalle autorita' portuali perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007
per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la
circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la
dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o
laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle
infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla
suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli
effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle
attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che
presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche,
analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e
idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche' non
esibiscono positivita' a test ecotossicologici, possono essere
immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni
costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del
procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di
bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli
inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione,
possono essere refluiti, su autorizzazione della regione
territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle
infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un
sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' almeno equivalenti a:
K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m.
Nel caso in cui al termine delle attivita' di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori
ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta,
titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere
attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attivita'
di colmata in relazione alla destinazione d'uso.
11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al
deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di
dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro
messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato
in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte
salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa
ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".
997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) assicura la
navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed
approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione
e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza,
una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da
concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di
necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere
coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e
seguenti, ove applicabili".
998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del
settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa'
esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali peri
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa'
entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
999. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N.135, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166.
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160;
c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20
dicembre 1974, n. 684;
d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n.
169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono
aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di
privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne
fanno parte".
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad
assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento
del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai
sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed
interventi concernenti porti con connotazioni di hub portuali di
interesse nazionale, nonche' per il potenziamento dei servizi
mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e
delle attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100
milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla
concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta
ai porti gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione
nella relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime
di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente
in materia.
1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei
sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione
dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un
apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti
delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e
1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N,
sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle
opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e,
in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San
Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse
finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune
di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti
comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di
85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine
integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie
sono adottati in coerenza con i programmi gia' previsti da altri
interventi infrastrutturali statali.
1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val
di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale
dell'umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano
una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di
provincia.
1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50
milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma
possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le
finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo
1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le
opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da
apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge non sono piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla
ricostruzione post terremoto.
1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla
proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania,
stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria
posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e
versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e
contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per
cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. I
contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di
cui al periodo precedente attraverso un unico versamento
attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il
ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente
comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, ancorche' siano state notificate le
cartelle esattoriali.
1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle
regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre
1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono
integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno
2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari
a 17 milioni di euro per l'anno 2007 e' riservata, quanto a 12
milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14,
comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri
di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini
di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13
e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e
all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908,
del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31
dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro,
si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.
1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del
1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive
modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di
ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. (12)
1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle
popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi
alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma
977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di
euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli
interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto,
nonche' della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano
in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici
dell'anno 2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E
autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria
colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro
dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra
olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.
1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio
2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato
un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai
comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera
intera, con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del
2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in
corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di
tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di
trasporto.
1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle
disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'
ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete
stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate
le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli
introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono
utilizzati per investimenti ferroviari.
1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario,
riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco
delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di
integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce
parte integrante del piano.
Il piano e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari; con analogo decreto e' approvato l'aggiornamento del
piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque
anni. In occasione di tali approvazioni e' altresi' sottoscritta una
convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti
costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto
quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino
alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del
comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della
convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata
della concessione di ANAS Spa.
1020. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e'
corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che
lo destina prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e
controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei
relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle
concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore
efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio
delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed
operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari
autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle
previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3
dell'articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche
professionalita' interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive
alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione
delle disposizioni del presente comma. (48)
1021. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. (31) (40)
1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e' istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di
investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti
derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da
istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di
attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le
imprese ferroviarie e' stabilito che una quota corrispondente alle
risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto di
materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani
ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
1023. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in
conformita'" fino a: "da essa costituite" sono sostituite dalla
seguente: "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso. Nell'articolo
6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5
sono abrogati.
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie
metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.
382, e successive modificazioni, e' soppresso. ANAS Spa subentra
nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei
crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari
autostradali, nonche' nei rapporti con il personale dipendente. Il
subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita'
nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua
soppressione e derivanti altresi' dalla riscossione dei crediti nei
confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa,
secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli
interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria
attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della
legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di cui
all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate
in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene
reso altresi' conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici
erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai
compiti di cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo
complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide
per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui
all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi,
dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle
rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al
contratto di programma 2003-2005.
1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per
l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno,
dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in
essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni
di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, alla legge 23
maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.
1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorita' la
costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere
internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in
ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino
alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 83:
1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una
maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua
regolamentazione al perseguimento degli interessi generali
connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione
del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza
e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e
nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive
del CIPE,";
2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;
c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di
convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e
redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito
il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono
sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare
l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione
entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione
all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente
alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente
trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni
dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si
addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una
propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non
accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87
e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti
gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti
di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con
forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione
all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta
giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del
termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano
realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa
di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997,
relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di
Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilita'";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel
proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di
interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali
requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno
alcuni di essi, di indipendenza";
e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel
caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del
piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui
al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si
verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS Spa
ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che
il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento
della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal
seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende
applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo
periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della
correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le
integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione". (2)
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo
sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei
trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti
quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso il Ministero
dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del
75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di
competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad
alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire
collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di
pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e'
riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo.
1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano
di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge
18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (27)
1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di
scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari
di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le
province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto
comuni per modalita' di trasporto, anche con il supporto del
Ministero dei trasporti.
1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e'
incrementato di 15 milioni di euro.
1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione, alla
valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del
Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione
ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla
realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza
stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad
aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare
i controlli su strada anche attraverso 1' implementazione di idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei
veicoli.
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal
Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della
sicurezza stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro,
finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita',
all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e
delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di
stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di
funzionamento.
1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento
tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura
ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili,
finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per
le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo
delle capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1040. Nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1,
paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei
trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi
speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti
progetti innovativi:
a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi
innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o
sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del
settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di
insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione,
ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente
collegate alla parte innovativa del progetto.
1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le
modalita' ed i criteri per l'ammissione, la concessione e
l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine e'
autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1042. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a
concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) di Roma.
1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed
accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di
Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli
interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro
dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi
immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di
bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le
interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e
interporti. E' autorizzato altresi' un contributo di 5 milioni di
euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli
interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete
logistica nazionale.
1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione
Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle
risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro
dall'anno 2009.
1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale). -1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi
ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e
di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e
che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri
tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa
comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di
tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di
demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di
demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i
criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al
presente comma".
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo
degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di
produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate
all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la
denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento
(CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n.
82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono
soppresse.
1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa,
anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata
la spesa di 48 milioni di euro per l'anno 2007.
1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato a
coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame
delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,
delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione
presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalita'
di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per le finalita' di salvaguardia
dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti
agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter e' abrogato;
b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: "5-quater. Gli
accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi
pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".
1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' il Corpo forestale dello Stato".
1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi'
attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e'
attribuita".
1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario straordinario
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005,
effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria
dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che
trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie
per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese
le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo
aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con
le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la
trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni, compartecipata
dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle
esigenze piu' immediate dell'EIPLI e' assegnato, allo stesso, un
contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. (14)
1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di
cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sette
anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e'
pari a 271.240 euro.
1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata
per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.
1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74
del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100
milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e'
stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre
autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 2007:
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo
quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2008:
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo
quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; in;
c) per l'anno 2009:
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per
l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono
immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma
31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1,
comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli
importi di cui ai commi 1059 e 1060.
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' altresi'
attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di
65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"160.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4
milioni di euro".
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli
imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non
regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli
standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento
alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di
vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per
poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in
materia.
1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l),
della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli
imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la
pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa
prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"50.000 euro";
b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"a 300.000 euro".
1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di
euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i
criteri, le modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui
al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo.
1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato.
1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro
annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le
conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche
colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania
1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa
con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione
europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna
informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il
contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali
esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale
normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite
dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a
salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del
livello occupazionale del comparto, delle produzioni
agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita' operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di
cui al comma 271 si applica con le modalita' di cui all'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a
quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25
luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta
per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle
disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271,
nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il
quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che
l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in
sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei
consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo
che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche
ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina
di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole:
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2007". (34)
1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree
naturali protette, per il personale operaio forestale di cui
all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente
articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo
ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile
1985, n. 124.
1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".
1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore
dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversita'
atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo
annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto
dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, 11.231, e' incrementato di 3 milioni di euro.
1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della
proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli
interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello
Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni
sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione
per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale
esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire
la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la
multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal
programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE
nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della
citata legge n. 289 del 2002.
1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno
per scopo, altresi', l'integrazione della filiera forestale con
quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la
distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita'
forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi
che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di
lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della
biomassa forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati,
pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura
in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2005.
1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso
quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui
all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008, 2009.
1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano
all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3
milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni
dal 2008 al 2011.
1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo
supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".
1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta
nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in
attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad
indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un
determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non
rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad
un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al
comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il
credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto
nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.
1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica
anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche se con un'attivita' di impresa inferiore a tre
anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e'
quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di
imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge o a quello successivo. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO CON L. 30 DICEMBRE 2008, N.
205. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a
1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 40
milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009.
1091. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e'
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo,
le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489.
1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita'
limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di
societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del
presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e
le societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori
agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,
le societa' possono optare per la determinazione del reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento.
1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.
1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso.
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane
Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono
investiti in titoli governativi dell'area euro (e, per una quota non
superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla
garanzia dello Stato italiano) a cura di Poste Italiane Spa.
1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del
presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto
luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive
modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma
1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in
coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.
1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la
difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della
Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,
ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli
interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni
provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare applica il tariffario
internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni
degli armatori (SCOPIC).
1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e' sostituito dal seguente:
"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per
gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti".
1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di
interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree
naturali protette nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1104. Nelle aree naturali protette 1'acquisizione gratuita delle
opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di
diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di
questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di
notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e
degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le
procedure e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
1105. Restano altresi' confermate le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di
scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei
territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102,
limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni,
le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso
idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo
scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici.
1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al
personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al
periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e'
riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu'
efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla
gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della
gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei
quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di
raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108
e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di
rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso
esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un
Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a
settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
individuato il tasso di interesse da applicare. (24) (59)
1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le
misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto
rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione
delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e
calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza
superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei
settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi
industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di
nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso
interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui
al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di
prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta,
le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge l° giugno
2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma
1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa
depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite
le modalita' di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo'
avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti
connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu'
istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da
assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro
delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e
tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di
riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e
la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale
ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi
fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti.
1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i
finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione
di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la
produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, cosi' come definite dall'articolo 2 della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli
incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli
impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la
realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno
alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri
decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per l'eventuale
riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici
impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge
e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al
periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei
sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti
energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia' realizzati ed
operativi alla data di entrata in vigore della presente legge,
tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri
che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi
economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le
direttive europee in materia di energia elettrica.
1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di
energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17,
i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del
medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono
soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso
l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed
assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e
23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3,
primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed
inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso;
all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o
assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della
medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma
15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la
lettera e) e' abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e'
abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il
comma 6 e' abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52,
comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al
miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane nonche' al
potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente
all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con
particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei
comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalita';
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per
privilegiare la mobilita' sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car
sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e
consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri
direzionali di smistamento che permetta una migliore
organizzazione logistica, nonche' il progressivo obbligo di
utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas
metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita'
ciclistica.(19)
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al
comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre
1998, n. 366.(19)
1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la
sostenibilita' ambientale di settori economico-produttivi o aree
geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la
cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto
Fondo.
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare
l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano
prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di
sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle
seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
j) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e'
istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche' dai
presidenti delle regioni interessate.
1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del
sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e'
avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a
livello nazionale per la progressiva riduzione della
commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo
i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure da introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al
definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della
commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 1'asporto delle
merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario.
1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e'
destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul
"Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela
ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei
dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il
sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria
competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio
per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei
dati oggetto di monitoraggio.
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti
dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404,
lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'articolo 2,
comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante
dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti:
"dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni".
1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, e successive modificazioni.
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita'
culturali svolte sul territorio italiano, e' istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per
l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le
autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul
predetto Fondo.
1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al
Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di
progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e
le attivita' culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e'
assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' finalizzato a favore di
interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere
culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali, nonche' per l'istituzione del
fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui
alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,
da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che
forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non
vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici,
nonche' alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei
prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2007.
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di
emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali
e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di
gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di
progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui
destinare le somme.
1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse
finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente
comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro
il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale
ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati
con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa
regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a
comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di
bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie
non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da
riprogrammate".
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo
Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo
Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale
testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria
presenza ebraica in Italia";
c) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il
pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto
dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali
ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita' didattiche nonche'
organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali,
convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di
spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell'incontro tra culture e religioni diverse";
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"
aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche
Italiane (UCEI) e".
1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007
a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro,
all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti
per la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di
proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al
loro funzionamento amministrativo e didattico.
1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e'
disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire
economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14
agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III
e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21
dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di
spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed
in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di
divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'interno in materia di sicurezza.
1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati
sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione
offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del
comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di
recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle
attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi',
per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione
avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata
completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla
Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le
attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato,
per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda,
tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in
capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, per conto dello Stato".
1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente
l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a
sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico,
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento"
e' sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti
e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei
contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite
dalle seguenti: "contributi concessi";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A
valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i
contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,
per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la
misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo
industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono
stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni
dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non
sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena
titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla
predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per
cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo
periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di
produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione
del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di
erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della
somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'
della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei
premi di qualita' di cui all'articolo 17.";
d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche'
all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6,
del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di
cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo
13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 6";
e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 7";
f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della
viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella
regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla societa'
ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a
150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di
tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province
della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in
ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione
per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e
modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della
Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono
assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di
cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione,
per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di
applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per
la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela
dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono
sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del
Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente
"Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in
Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e
difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto".
1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai
seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente
indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al
comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale
di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali
di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche' alla
valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del
sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione
del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di
supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di
emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'
di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti
e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di
sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il
reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni
di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di
cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera
si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1
milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da
almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno
2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico possono, relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in
attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di
2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso
l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel
limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal
fine e' integrato del predetto importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della
regione Campania e' concesso un contributo per l'anno 2007
rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula
di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007.
Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i
lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione
Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per
l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a
migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e
l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di
lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro
settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro
annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e
per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in
favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza
dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.
1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a
licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi
di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e'
concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di
euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni
di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di
sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di
lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi
contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di
cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della
sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi,
compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.
1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale
stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del
Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita'
dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori
dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si
applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione
dell'azienda o del ramo di azienda.
1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi
di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e
ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori
ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra
generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la
trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei
dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario
pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta'
inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di
laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita'
della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al
comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di
ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite
massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e
82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro
42 milioni a decorrere dall'anno 2008".
1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno
2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati
dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a
periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel
predetto Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per
l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e'
integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e
per l'anno 2008.
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa
intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti
locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per
l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche'
ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo l° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche
ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura
dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con
modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169,
nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e
dell'INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto
delle predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei
termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3
e' abrogato.
1173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
1174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti
sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici
del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175,
nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In
attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma
sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di
certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia
e dell'agricoltura.
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi
1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata
entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo
restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al
Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di
trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro".
1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' abrogato.
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di
trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima
comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati
del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed
eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati
ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,
di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi
comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche'
i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. (12)
1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre
2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali,
anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1" gennaio 2007 al
28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore
dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle
unita' indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla
permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i
periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilita' in base al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla
citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59
milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma
1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una
indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano
lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i
datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS
territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita
istanza ai sensi del comma 1193.
1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata
esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla
stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui
nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o
unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192.
Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori
che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti
alla data di presentazione dell'istanza medesima.
1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare
all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono,
nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,
l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e
a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati,
nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al
periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso
alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai
datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni
amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende
la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a
carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto
della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il
versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori
dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento all'atto
dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento
della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di
regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote
contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta
l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di
versamenti di contributi e premi, nonche' di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso
alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per 1' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche'
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione
di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta
condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori.
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono
temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e
definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta
condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un
periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento
per giusta causa.
1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza
dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro,
congiuntamente ai direttori provinciali delIINPS, dell'INAIL e degli
altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i
provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192,
previa, ove necessario, richiesta di integrazione della
documentazione prodotta.
1202. In attesa di una revisione della disciplina della
totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi
afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere
la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti
di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
settembre 2008 , possono stipulare accordi aziendali ovvero
territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le
rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a
1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di
lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati
alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione
vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di
rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche
attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al
corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche'
stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media
dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati
a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di
effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei
tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni
di cui alla presente legge.
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203
rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore
di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta' della quota
di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi
dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente
ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione
dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale
dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei
mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di
integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura massima
occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non
proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono
l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi
speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte
sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e
per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli
oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso
ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi
periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito
anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione
delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto
di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi
1205 e 1206.
1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203
prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a
ventiquattro mesi.
1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e
dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno
2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
1213. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1214. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1215. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1216. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1217. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1218. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1219. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1220. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1221. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1222. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1223. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.
1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le
parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di
procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del
Ministro dell'economia e delle finanze".
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai
procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed
evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di
obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede,
comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di
somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al
presente comma.
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono
provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.(18)
1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente
comma. (16)
1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza
per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale,
nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano
internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti
locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai
sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni
di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare
le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso
accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale
del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione
di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la
competitivita' del settore.
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli
oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto
collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie,
limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri
di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.
58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di
trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47".
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate:
0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del
territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per
cento".
1233. II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' sostituito dal seguente:
"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009".
1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali,
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , nonche' delle fondazioni
nazionali di carattere culturale e delle fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato
dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente
articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative
degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come
parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla
liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille
relative agli anni finanziari 2006 e 2007.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di
riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per
l'anno 2008.
1238. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1239. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (48)
(51)
1241. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa,
stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224.
1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della
Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2009.
1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45
milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno
2009.
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del
settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma
della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra' essere
riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle
provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le
possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e
la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la
riforma dovra' tenere conto della normativa europea in materia di
servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni
tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria
destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi
diritto. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (52)
1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese
radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata
in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano
il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due
rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di
movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i
canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via
transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla
ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007,
il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura
del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati,
alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge. (14) (43a)
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle
pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica
delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali
dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del
terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del
tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi
dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e
valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari
adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il
pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale
altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro
conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte
e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente
l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza
biennale di una Conferenza nazionale
sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita'
per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a
potenziarne gli interventi sociali in favore delle
famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunita' familiare
di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A
tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della solidarieta' sociale e della salute, promuove, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la
definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un
programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi
regionali integrati dei servizi alla
persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo
volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti
di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo
17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio
decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la
famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.(14b)
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e
scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al
comma 1250.
1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1. Al
fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la
famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali
e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che
prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma,
ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e
lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino
a quindici anni, in caso di
affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo
il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o
del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la
formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico
ovvero con anziani non autosufficienti a carico".
1255. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
1256. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3
dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "27 per cento".
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle
risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello
stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non
liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in
favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello
stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per
cinque anni.
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more
dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro
delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le
pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008
e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti,
sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le
modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi
integrativi, diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di
lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire
il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura
territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di
Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti
tra le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170
milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno
2009. (10)
1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata
parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della
famiglia di cui al comma 1250.
1261. 11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di
ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da
destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano
d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.(14b)
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse
quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di
immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla
gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con
dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.
1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della
legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
500.000 euro annui.
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato
"Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di
100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. (12) (43)
1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con
il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma
per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa".
1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei
loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta'
sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli
immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per
l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo e'
altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza
degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto
scuolafamiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di
apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
(12) (14b)
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunita'.
1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a
2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328".
1270. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento
soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed
internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai
cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai
quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di
guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora
governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per
presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore
coatto.
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore
coatto, eventualmente gia' presentate dagli interessati alla
Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono
riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal
fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di
cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in
uno alla documentazione eventualmente allegata.
1274. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o
da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri
della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e
delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un
rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un
rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI),
nonche' da un rappresentante dell'OIM.
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi
diritto.
1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante
dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il
funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro
50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede
mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di
cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266".
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine
per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
l'anno 2007.
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al
supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale
dei territori montani. (48)
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna
(IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le
attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono
trasferiti all'EIM.
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per
l'erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le
risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata
all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiranno alle attivita' del medesimo. (12)
1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina un commissario.
1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il
finanzia-mento esclusivo di progetti e interventi, in ambito
nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso
possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia
dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo e' alimentato
dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento
e di erogazione delle risorse del fondo. (22)
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una
migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di
acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di
anidride carbonica, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del
recupero delle acque meteoriche e della permeabilita' dei suoli
urbanizzati. E fondo e' alimentato, nel limite di 5 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di
cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali
sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per
ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto
macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione,
policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento
simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica
chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare
il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il
fondo di cui al comma 1284-bis.
1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno
2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del
requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono
ripetibili.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in
applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono inefficaci.
1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui
al comma 1287 sono estinti.
1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la
promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi
di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi
sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma
di 33 milioni di euro per l'anno 2007. (12)(40)
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo
11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per
l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a
Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro
per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali
di cui al comma 977.
1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dal seguente:
"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero
della solidarieta' sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il
"Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio
e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La
dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007,
2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento
e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della
solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del
parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro
della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura
regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al
Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".
1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per
agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un
contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare
il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni.
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179.
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire
risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi
dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute
nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio
2006,n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e'
composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il
Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle
regioni e delle autonomie locali,da un membro designato dalla Cassa
depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre
membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale
dell'Istituto. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le
relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione.
Il collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un numero di
membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci
dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della
presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono
sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato
alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese
sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il
contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i
medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per
l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei
collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre
2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli
oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie
disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni.
1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui
all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal
direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di
interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di
uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il
presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che,
per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e'
versato su apposita contabilita' speciale, in ragione di 13 milioni
di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni
dal 2008 al 2011.
1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una
dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni
di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro
dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo
periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a
euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della
carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero
dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei
costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni,
per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione
del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione della presente disposizione".
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo
efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile
assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i
dipendenti gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con
contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle
medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo
svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita
Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP
e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si
provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro
i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP
dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro
250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti
dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di
provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro
2.000".
1308. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e
funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni
fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato
amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con
corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare
delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della
giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma
309 del predetto articolo 1.
1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e
iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto
accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere
annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi
umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni
coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di
sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette
iniziative".
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del
demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato
all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima,
nonche', previa analisi comparativa di costi e benefici, alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla
base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da
dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili
pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del
demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni
immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che
possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del
demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta
con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta
sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico contabile.
1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati
nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato
all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei
proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma
1312, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31
dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti
da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come
modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175
del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti
nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della
tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2
maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro.(45)
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti
da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di
rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo
della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di
15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area
Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli
impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della
criminalita' organizzata e dell'immigrazione illegale, per le
esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema
d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
non piu' di 65 unita'.
1318. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54. (50)
1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono
autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore
dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro
dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta
d'identita' e' fissato in misura identica a quello previsto per i
cittadini italiani residenti in Italia.
1320. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54. (50)
1321. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54. (50)
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31
dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta
legge e' autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di
60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di
famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, a condizione che
gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si
riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo
degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12,
comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio
fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa
all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto
IRPEF per l'anno 2011. La detrazione relativa all'anno 2011 non
rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno
2012.
1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso
il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le
detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere
formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del
Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione
da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all'origine dal consolato italiano del Paese
d'origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello
di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve
essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della
situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i
dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio
antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un
apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di
euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte
corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di' conto
capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire,
rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze
infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di
finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
1330. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni
di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e' istituito un fondo di conto capitale con una
dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze
infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle
opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita'
industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui
al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite
dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita
dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali"
sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate
estere".
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia
italiana" sono inserite le seguenti: "; la societa' e' altresi'
autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e
coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni
che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i
profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad
operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani
od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e".
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette
attivita'," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o
strumentali" e le parole: "nonche' per i crediti dalle stesse
concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di
debiti di tali Stati" sono soppresse.
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti:
"La societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le
seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e
integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e
organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa'
puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del
settore".
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura
adeguata alla sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio
tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per
l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445
del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per
l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per
l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni
nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione
europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da
allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata
la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la
costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
1343. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2006, N. 299, CONVERTITO
CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 16.
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30
milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009".
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento
territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito
un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la
diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione
della cultura della legalita', al contrasto delle mafie, ed alla
diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni
interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e
monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma
opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riordino della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento
dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese
sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una
razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante
soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. (9)
1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' integrata
di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 294, e' inserito il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza
del Consiglio dei ministri".
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure
di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli
interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine
Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari,
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita'
sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la
quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine
Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della
predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i
decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei
medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano
succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti
all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,
11.277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con
esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero
Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la
ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni
immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla
Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso
e per compendi unitari comprendenti piu' unita', ai valori di
mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto
o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di
acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti
dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli
intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d),
che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria
una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati,
con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita
ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e
finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio
costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione
dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008.
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.
1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fo