La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e
studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata
del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del
medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il
soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero
dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera
o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La
medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato
la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio
dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto
di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella