CAPO I
IN MATERIA DI PERSONALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Pubblico impiego
1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con modificazioni ad
esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144.
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono
ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno
la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno
1990.((4))
3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi
possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante
organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate
esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo'
autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7
luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi
per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e
successive integrazioni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad
eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di
personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della
corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.
6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio
1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli
uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende
operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa
integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita'
per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del
trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei
prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. (2) (3)
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per l'anno
1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste
dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La
disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso
di espletamento.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che la riserva annua, prevista dal comma 7 del presente articolo, dei
posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni
del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si
applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento
stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a
dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i
criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva.
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che i riferimenti temporali gia' prorogati dal comma 2 del presente
articolo, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di
quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie
amministrazioni.
CAPO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 2.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono
abrogati.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA, SANITA' E LAVORO
Art. 3.
Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili
1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere
diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di
guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni dirette di
invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori
autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori
dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facolta'
all'interessato di optare per il trattamento economico piu'
favorevole.
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati
civili erogate dal Ministero dell' interno alla data del 1 gennaio
1992.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro,
provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie
disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni
reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli
interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni,
in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia
ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di
opzione di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i
gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione
vigente.
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. ((8))
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 31 ottobre 1992, n. 553 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che il regime delle incompatibilita' di cui al presente articolo
si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito
la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1
gennaio 1992.
Art. 4.
(Modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe
tributaria).
1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la
lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonche' per
consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per
erogazioni di benefici assistenziali, il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle
modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti
principi:
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed
espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed
autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati
dell'anagrafe tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del
segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non costituisca
impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e'
stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe
tributaria;
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5
Norme relative al settore sanitario
1. Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in
applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli
articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla
stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i
corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le
regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti
stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative.
Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al cui parere puo' non conformarsi solo con atto
motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio
sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo
di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale,
all'impiego di nuove figure professionali e alla necessita' di
graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilita'
finanziarie.
2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non puo'
superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno
1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie locali, trascorso
il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle
convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed
esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di
bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei
capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative
conseguenti.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.
Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di
esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in
deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento
alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente
sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per il
riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni
riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle
prestazioni correlate alle specifiche patologie. (( Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984. )) (9) ((12))
4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta
farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta e'
determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo ad eccezione dei
farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in
confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione
monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per
ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i
pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per
motivi di reddito. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.
412. (4)
5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere
alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a
lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.
6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una
prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo
di segnalazione all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i
provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del
codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza
dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto
convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e'
comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa
contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e
comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.
7. Il Ministro della sanita' procede, con proprio decreto, alla
revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di
approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi,
rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il
tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto
decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da
quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del
fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppressa a carico del fondo sanitario nazionale
ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista
da leggi dello Stato.
8. Con proprio decreto il Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', procede alla revisione del
nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla
necessita' di individuare le prestazioni tecnologicamente superate
nonche' quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere
economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle
prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni
erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni
dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta
l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.
9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra
entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni
effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero
massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va
predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di
attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le
case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute piu'
ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di
degenza predeterminate.
10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture
ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente
sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera
professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a
pagamento.
11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui
alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita'
sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere
totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte
corrente.
12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della
sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni
di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita'
di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo
previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del
lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa
data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a
18 milioni di lire si applica a carico del pensionati, sull'intero
trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei
lavoratori dipendenti.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli artigiani,
degli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari
coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai
fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per
ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica
quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n.
233 del 1990. (5)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che "il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire
70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca
specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola
ricetta".
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 256 (in
G.U. 1a s.s. 17/6/1992, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 14 del presente articolo "nella parte in
cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi
contemplati al primo alinea, non e' consentita prova contraria di un
minore effettivo imponibile" e per effetto dell'art. 27 legge 11
marzo 1953, n. 87, "nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi
contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti, nonche' per ciascun componente attivo dei rispettivi
nuclei familiari) non e' consentita, nella determinazione del
contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore
imponibile".
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AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con
l'art. 8, comma 16) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente
articolo.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 1, comma
16-bis) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di
cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
Art. 5 (3) (4a) (8) (11) (14)
Norme relative al settore sanitario
1. Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in
applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli
articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla
stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i
corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le
regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti
stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative.
Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al cui parere puo' non conformarsi solo con atto
motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio
sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo
di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale,
all'impiego di nuove figure professionali e alla necessita' di
graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilita'
finanziarie.
2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non puo'
superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno
1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie locali, trascorso
il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle
convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed
esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di
bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei
capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative
conseguenti.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.
Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di
esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in
deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento
alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente
sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per il
riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni
riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle
prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da
ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984. (8) (11)
4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta
farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta e'
determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo ad eccezione dei
farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in
confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione
monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per
ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i
pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per
motivi di reddito. . . . .
5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere
alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a
lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.
6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una
prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo
di segnalazione all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i
provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del
codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza
dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto
convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e'
comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa
contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e
comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.
7. Il Ministro della sanita' procede, con proprio decreto, alla
revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di
approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi,
rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il
tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto
decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da
quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del
fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppressa a carico del fondo sanitario nazionale
ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista
da leggi dello Stato.
8. Con proprio decreto il Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', procede alla revisione del
nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla
necessita' di individuare le prestazioni tecnologicamente superate
nonche' quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere
economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle
prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni
erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni
dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta
l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.
9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra
entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni
effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero
massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va
predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di
attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le
case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute piu'
ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di
degenza predeterminate.
10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture
ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente
sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera
professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a
pagamento.
11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui
alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita'
sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere
totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte
corrente.
12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della
sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni
di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita'
di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti. ((14))
13. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo
previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del
lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa
data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a
18 milioni di lire si applica a carico del pensionati, sull'intero
trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei
lavoratori dipendenti.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli artigiani,
degli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari
coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai
fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per
ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica
quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n.
233 del 1990. (4a)
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AGGIORNAMENTO (4a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 256 (in
G.U. 1a s.s. 17/6/1992, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 14 del presente articolo "nella parte in
cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi
contemplati al primo alinea, non e' consentita prova contraria di un
minore effettivo imponibile" e "nella parte in cui, per gli altri
soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti, nonche' per ciascun componente attivo dei
rispettivi nuclei familiari) non e' consentita, nella determinazione
del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore
imponibile".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. n. 537/93 ha disposto che "sono altresi' esenti le
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del
comma 3 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. n. 725/94 ha disposto che "sono altresi' esenti le
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del
comma 3 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre
2003, n. 326, ha disposto che "agli oneri relativi al personale, alle
spese di funzionamento dell'Agenzia e dell' Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2,
nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di
cui al comma 19, lettera b), del suddetto D.L. n. 269/2003 si fa
fronte mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per
cento delle tariffe di cui al comma 12 del presente articolo".
Art. 6.
Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipedenti
ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima
possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del
sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto
l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli
ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la
liquidazione di una pensione a carico dell'istituto nazionale della
previdenza sociale o dei trattamenti sostitutivi, esonerativi o
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di
vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato
al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei
mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della
presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo
maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si
prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di
applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro
i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere
effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono
maturati.(1)
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui
ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le
disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al
comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di
trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma
1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento
pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione
di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in
relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro
opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte
integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della
maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o
esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di
determinazione della misura della pensione previste dai singoli
ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la
cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del
sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di
preavviso per alcuna delle parti. ((6))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che la
deroga ai termini di comunicazione di cui al comma 3 del presente
articolo, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero
maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma
2) che il limite di eta' previsto per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo, e' elevato fino al
compimento del 65 anno.
Art. 7.
(Trattamenti pensionistici per le attivita' svolte all'estero e per i
residenti all'estero)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e' sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche
ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente
gestione pensionistica un'anzianita' contributiva in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "ne'
alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa
alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono
altresi' abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del decreto
legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonche' fuori del
territorio nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11
novembre 1983, n. 638.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al
trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate
con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani
relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro
inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al
1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al
trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della
pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono
emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma
dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo.
Art. 7. (7)
(Trattamenti pensionistici per le attivita'
svolte all'estero e per i residenti all'estero)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e' sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche
ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente
gestione pensionistica un'anzianita' contributiva in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "ne'
alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa
alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono
altresi' abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del decreto
legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonche' fuori del
territorio nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11
novembre 1983, n. 638. ((7))
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al
trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate
con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani
relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro
inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al
1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al
trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della
pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono
emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma
dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il d.l. 20/5/1993, n. 148 convertito con l. 19/7/1993, n. 236 ha
disposto che " a decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo suddetto
non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale
data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunita' europee, a
norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CECA) dei Consigli,
del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM,
CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive
modificazioni ".
Art. 8.
(Norme in materia di contratti
di formazione e lavoro)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei
contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro
operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali
contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti
aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 25 per cento.
2. Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da
lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi
previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di
cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di
quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle
correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato
per l'acquisizione di professionalita' elementari, connotate da
compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante
riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi
nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di formazione e
lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della
richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio
almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione
e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione
di cui al presente comma non si applica quando nel bienno precedente
sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. ((10))
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma
scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e
lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore
dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli
obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del
lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del
rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per
il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di
lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le
assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo
le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese
artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali
per un periodo di trentasei mesi.
10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo in cassa
integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo
periodo".
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 16, comma 11)
che la misura di cui al comma 6 del presente articolo, e' elevata al
sessanta per cento.
Art. 8.
(Norme in materia di contratti
di formazione e lavoro)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei
contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro
operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali
contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti
aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 25 per cento.
2. Per le imprese artigiane nonche' per quelle operanti nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da
lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi
previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di
cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di
quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle
correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato
per l'acquisizione di professionalita' elementari, connotate da
compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante
riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi
nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di formazione e
lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della
richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio
almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione
e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione
di cui al presente comma non si applica quando nel bienno precedente
sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. (9)
((12))
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma
scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e
lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore
dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli
obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del
lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del
rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per
il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di
lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le
assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo
le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese
artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali
per un periodo di trentasei mesi.
10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo in cassa
integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo
periodo".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il d.l 16 maggio 1994, n. 299 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto che " la misura di
cui al comma 6 del presente articolo 8, e' elevata al sessanta per
cento."
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AGGIORNAMENTO (12)
La legge 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che " al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei
programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione
giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi
obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non
provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa
selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di
durata non superiore a cinque anni con personale anche di
nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a
stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla
successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6".
Art. 9.
(Aliquote contributive).
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per
le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e' stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al
predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento e'
stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento
legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della
legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti
percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata
a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
interessati.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 10.
(Fondo comune regionale)
1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 12,42, per cento.
2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' integrato dell'importo
occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a
lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, cosi'
determinato, e' comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 1› febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato
con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo
1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le
entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40
del 1989.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in
lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;
b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di
previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1991;
c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui
al comma 2.
Art. 11.
Fondo garanzia autostrade
1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei
mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA)
per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e
Torano-Pescara, nonche' di quelli contratti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
2. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede
utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi
comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della
legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire
previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12
agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9
lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498. (( 13 ))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
1021) che il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto dal
presente articolo e' soppresso. A decorrere dal l° gennaio 2007 e'
istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un
sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A e
B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 2,5
millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di
euro a chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio
3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a
7,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 9
millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009. I conseguenti
introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario
delle sue prestazioni volte ad assicurare l' adduzione del traffico
alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle
strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.
Art. 12.
(Fondo perequativo per le
camere di commercio)
1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati
del 35 per cento.
2. Ciascuna camera di commercio e' tenuta a versare in apposito
conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio
l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad
esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per
l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle
variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per
il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del
pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli
ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati
versamenti e' dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso
ufficiale di sconto.
3. L'ammontare del conto e' annualmente ripartito tra le camere di
commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianata, di concerto con il Ministro delle finanze e con il
Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di
commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di
finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal
diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che
tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole
camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.
4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite
ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.
5. Le disposizioni dell'articolo 15 - quinquies del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di
propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato
e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 13.
(Utilizzazione delle risorse
destinate al commercio)
1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli
interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente
non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere
destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione conomica (CIPE), in deroga alla riserva di cui
all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento
degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.
Art. 14.
(Canone radiotelevisivo)
1. La lettera b) del numero 125 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gia'
sostituita dall'articolo 1 del decreto legge 1o febbraio 1977, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, e'
sostituita dalla lettera b) di cui alla tabella allegata alla
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASALLI
TABELLA.
(articolo 14)
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Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo di
ordine soggetti a tassa della tassa pagamento
_____________________________________________________________________
125 ..........................
b) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive,
per anno solare.......... 8.000 ordinario
_____________________________________________________________________
Note:
Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il
contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di
lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo
comma, legge 28 maggio 1969, n. 362).
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