La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche di disposizioni del codice civile
L'articolo 2120 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori
a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre
dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di
mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del
4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e'
detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono
altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle
richieste di anticipazione".
L'articolo 2121 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2121 - (Computo dell'indennita' di mancato preavviso). -
L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.".
L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili).
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di
quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a Istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi
o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo
2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo
comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752
sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione
sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma
precedente".
Art. 2.
Fondo di garanzia
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo
scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui
all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro
aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso
esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui
all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state
proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono
ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda
di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di
ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio
insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal
deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla
sentenza che decide su di esse.
((4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.))
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del
trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i
suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del
trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a
detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in
materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi
in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura
concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla
richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al
lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul
patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita'
separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori
di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per, tale contributo si
osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in
alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita'
istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio
della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in
diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle
risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste
dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle
norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo
e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il
fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito,
rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 3.
Norme in materia pensionistica
A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1
ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si
applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e' regolato
dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e
dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come
definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita
calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria.
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina
confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso
tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice
relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese
anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le
norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si
ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto
in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che
sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori
con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi
dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale
avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la
perequazione automatica delle pensioni e' effettuato con decorrenza
dal 1 gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni
intervenute con decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1
ottobre.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno
indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le
variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni,
sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del
costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma
del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono
adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative
gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno
1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma
delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
(2)(3)(4) (5) ((6))
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo
corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la
settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno
solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in
costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi
riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione
volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione
obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono
prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di
paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno
solare ai sensi del precedente nono comma e' rivalutata in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita
calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione
si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione
di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non e' presa in
considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima
settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la
pensione.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di
retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile
1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico
del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, e' adeguato annualmente
con effetto dal 10 gennaio con la disciplina della perequazione
automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto
d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a
260, ferma restando la determinazione della retribuzione media
settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi
ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo,
la retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni
esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le
aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti
ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio
1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile
e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio
1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione
imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo
della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente
dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa
al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il
trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme
previdenziali, la contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo
dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 14 luglio 1988, n. 822 (in
G.U. 20.07.1988 n. 29 1a Serie Speciale) ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo
"nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla
pensione al momento della sua entrata in vigore, o gia' pensionati,
il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione
stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3
giugno 1975, n. 160."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 26 maggio 1989, n. 307
(in G.U. 31.05.1989 n. 22 1a Serie Speciale) ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo
"nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione
volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore
dipendente che abbia gia' conseguito in costanza di rapporto di
lavoro la prescritta anzianita' assicurativa e contributiva, la
pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che
sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla base
della sola contribuzione obbligatoria".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992,
n. 428 (in G.U. 18.11.1992 n. 48 1a Serie Speciale) ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo
"nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianita',
che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria
qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 30 giugno 1994, n. 264
(in G.U. 06.07.1994 n. 28 1a Serie Speciale) ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo
"nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante
l'ultimo quinquennio di contribuzione di attivita' lavorativa, meno
retribuita da parte di un lavoratore che abbia gia' conseguito la
prescritta anzianita' contributiva, la pensione liquidata non possa
essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al
raggiungimento dell'eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad
ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non
necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima"
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 26 luglio 1995, n. 388
(in G.U. 02.08.1995 n. 32 1a Serie Speciale) ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo
"nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore
dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia gia'
conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianita'
assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione
sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa,
non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore
a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della
contribuzione obbligatoria."
Art. 4.
Disposizioni finali
Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall'articolo 2120 del codice civile.
Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il
trattamento o altra indennita' di fine rapporto sono commisurati alla
retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti
collettivi di lavoro.
La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice
civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente
legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i
quali siano previste forme di indennita' di anzianita', di fine
lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte
disciplinate.
Restano salve le indennita' corrisposte alla cessazione del
rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennita'
di cui al comma precedente.
Resta altresi' ferma la disciplina legislativa del trattamento di
fine servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio
1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251, e' soppresso.
Le disponibilita' del fondo di cui al precedente comma sono
devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli
accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalita' di
liquidazione delle disponibilita' anzidette sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1 febbraio
1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo
1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge
che disciplinano le forme di indennita' di anzianita', di fine
rapporto e di buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della
presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti
la materia del trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole
di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al
precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo
deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
L'indennita' di anzianita' che sarebbe spettata ai singoli
prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge e' calcolata secondo la
disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli
effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice
civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma
dell'articolo 2120 del codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del
codice civile, gli aumenti dell'indennita' di contingenza o di
emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1 febbraio 1977
e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua
utile nelle seguenti misure e scadenze:
25 punti a partire dal 1 gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1 gennaio 1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente
all'anno 1986, gli aumenti dell'indennita' di contingenza o di
emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e
fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma
precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine
rapporto maturato.
Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennita'
di anzianita' in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18
dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate
dai contratti collettivi per l'indennita' di anzianita' sono
commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di
ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di
lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1
della presente legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si
applicano anche al personale navigante con le qualifiche di
"sottufficiale" e di "comune".
E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito
nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il
versamento degli Accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di
assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio
1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251.
Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre e' quello
risultante rispetto all'indice del mese di maggio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA