La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
aprovato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soci lavoratori di cooperativa
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle
cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di
previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro
dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta,
nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la
cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un ulteriore (( . . . )) rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti
gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2
Diritti individuali e collettivi
del socio lavoratore di cooperativa
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro
subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con
esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col
rapporto di lavoro, anche quello associativo. ((L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative)). Si applicano
altresi' tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli
articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche'
le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le
modalita' della prestazione lavorativa. In relazione alle
peculiarita' del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio
dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative.
Art. 3
Trattamento economico del socio lavoratore
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a
corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o
della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da
quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in
forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita'
stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito
del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti
stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di
cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
((2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6)).
Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa
riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie
di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle societa'
cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si e'
instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli
effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la
disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti
criteri e principi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale
dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti
da impresa;
b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a)
in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5
Altre normative applicabili al socio lavoratore
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del
codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma
costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
(( 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario)).
Art. 6
Regolamento interno
1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1
definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia
dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i
soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta
giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni
caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da
parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della
cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei
casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano
salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresi' previsti: la possibilita' di riduzione temporanea dei
trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare,
nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d),
forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla
soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita
finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle
cooperative di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della
cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e
secondo le modalita' stabilite in accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative. (1) ((3))
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1
nonche' all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non puo'
contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo
trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso
in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e'
nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni
dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 8-ter,
comma 1) che "I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e
all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
prorogati al 30 giugno 2002."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-sexies,
comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31
dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile."
Art. 7
Vigilanza in materia di cooperazione
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia
di controlli sulle societa' cooperative e loro consorzi, con
particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle
societa' cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola
societa' cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione
mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle
societa' cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la
gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle societa'
cooperative, con particolare riferimento alla effettivita' della base
sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai
sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche'
ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la
acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche',
ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei
regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti
attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e
con finalita' di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento
cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui
alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le societa'
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalita' di quelle di cui alle lettere
b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che puo' affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni,
alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un
piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della
cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facolta' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni
straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze
di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se
ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari,
statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e
speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra
natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo
dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle
attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle
attivita' e delle passivita';
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori
e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed
alla contrattazione collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del
bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruita'
dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e
patrimoniale della societa' cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di
pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento
nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di
bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di
adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonche' tra esse e
la vigilanza prevista da altre norme per la generalita' delle
imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma,
della Costituzione, tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e
l'entita' delle agevolazioni assegnate alle cooperative per
promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le
condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni
cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e)
circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle
associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle societa' cooperative,
articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali
del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura
fiscale, raccordando ruolo e modalita' di tenuta di detto Albo con le
competenze specifiche delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per
sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla
lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole
societa' cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative,
e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle
cooperative che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o che non
rispettano le finalita' mutualistiche, nonche' applicazione
dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi
violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente
legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in
quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti
legislativi di cui al presente comma. ((1))
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono
entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il
termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della
nuova normativa, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei
medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le
medesime modalita' di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni
dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 8-ter,
comma 1) che "I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e
all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
prorogati al 30 giugno 2002.".