LEGGE 30 aprile 1969 , n. 153
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
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Assunzione dell'onere delle pensioni sociali |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.
Finanziamento del fondo sociale |
Art. 2. L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi. Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.(2) Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi. -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 24, commi 1 e 2) che "L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi. Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire".
Art. 3. All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede: quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione; quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede: per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903; per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito)).
Art. 4. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente art. 2, e' autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi: lire 23 miliardi nell'anno 1970; lire 137 miliardi nell'anno 1971; lire 169 miliardi nell'anno 1972; lire 263 miliardi nell'anno 1973; lire 393 miliardi nell'anno 1974; lire 535 miliardi nell'anno 1975. All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilita' di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fino al 1975 dell'annualita' dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Art. 6. La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' ridotta, per gli anni dal 1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo predetto: anno 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39% anno 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39% anno 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39% anno 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% anno 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70% anno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90% anno 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,09% La contribuzione a favore del Fondo sociale, posta a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, e' ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie interessate alle predette gestioni: anno 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,6% anno 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,4% anno 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,3% anno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2% anno 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1% La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali e' ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalla categoria interessata alla predetta Gestione: anno 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,5% anno 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% anno 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,5% anno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% anno 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5%
Miglioramento dei trattamenti di pensione |
Art. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'. A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.
Art. 8. Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni. ((Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro)). I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed e' riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.(21a) --------------- AGGIORNAMENTO (21a) La Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 11.05.1988 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed"."
Art. 9. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonche' le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. (10) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-18 gennaio 1977, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968". --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981, n. 172) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari lo aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968".
Art. 10. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita', di vecchiaia e di invalidita' dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.
Art. 11. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' stabilita nel 74 per cento. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura e' stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge. Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975. Il titolare di pensione di anzianita' liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1 maggio 1968 e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, puo' ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge. ((Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia)).
Art. 12. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: (((Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi) 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi- nate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.)) --------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime". --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che "La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori".
Art. 13. I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facolta' di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverra' al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma. Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento. I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facolta' di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo articolo 69.(2) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-decies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1) che "E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
Art. 14. Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate. Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi piu' favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. ((29)) Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate. Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti. In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso. Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488. Le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati. --------------- AGGIORNAMENTO (29) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-23 novembre 1999, n. 432 (in G.U. 1a s.s. 01/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di anzianita' non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima".
Art. 15. Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Con effetto dal 1 gennaio 1969 e' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 16. Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1 agosto 1968 e' quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 17. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili. Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di eta' del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata. Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa. Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di eta' da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge. Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di eta', si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto. In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
Art. 18. Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni. Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5. La pensione di cui al primo comma del presente articolo e' posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5. Al compimento del 55° anno di eta', l'interessato puo' ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di eta'. Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato i trattamento pensionistico in atto. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di eta', la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianita' contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base e' stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianita' contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di eta', la pensione e' liquidata sulla base di quest'ultima anzianita'; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Perequazione automatica delle pensioni |
Art. 19. Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. ((Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento)). ((7)) L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1976.
Disciplina del cumulo della pensione |
Art. 20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' sostituito dal seguente: "Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati. I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.(2) Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, ne alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Per le pensioni di invalidita' liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo. Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.((19a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969. ---------------- AGGIORNAMENTO (19a) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2) che "Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."
Art. 21. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei".((19a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (19a) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2) che "Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."
Art. 22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49; b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49; c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione. Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi. Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente. La pensione spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. La pensione liquidata in base al presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilita' di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festivita' natalizie. I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari ((...)). (2) Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quinquies) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
Modificazioni alle norme sui trattamenti |
Art. 23. Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra, pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta. La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in conformita' di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza del 9-17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza del 21-29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale, con sentenza del 3-6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985, n. 291) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della presente legge, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976.
Art. 24. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge: 1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa; 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio". Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1 gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilita' con decorrenza dal 1 gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge. La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di riversibilita' in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo. (5) ((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda". ------------- AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale, con sentenza del 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.u. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".
Art. 25. I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)). Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni |
Art. 26. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. (7) Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. (7) Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. (7) L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19. (5) Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese d