Titolo I
PRINCIPI GENERALI.
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E
DELLE LORO FAMIGLIE.
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E
DELLE LORO FAMIGLIE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 3.
1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento
della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati
extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle
direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui
all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove,
direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni
competenti per materia, interventi o azioni per:
a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque
altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e
doveri con i lavoratori italiani;
b) la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati
italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in
relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative
informazioni dei lavoratori extracomunitari;
d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova
realta' sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori
extracomunitari e la loro istruzione;
g) la tutela dell'associazionismo;
h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali,
fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in
materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro
rientro;
l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
2. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra
quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di
cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e
d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento
della dotazione organica del Ministero.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Titolo II
PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI
EXTRACOMUNITARI IN ITALIA
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Titolo III
PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 12.
(( IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286)) ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha disposto (con l'art. 45, comma
3) che "Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000".
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Titolo IV
REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))