CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono
inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati
interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo
l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono
inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita'
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non
e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a
quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita' europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e'
commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina
militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo".
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e'
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso
qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche'
dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di
validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il
termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita'
e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita'
consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre
consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni
caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e'
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorita' consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche
se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal
giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di
espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e'
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono
inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola:
"richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto
sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) - 1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e
comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validita' del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo'
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche
in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 22.
(Attivita' sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata
dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico
per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale
ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".
Art. 24.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta)
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',
sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta'
del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4".
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle universita)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche'
agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l'ingresso per studio".
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il
pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in
composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal
seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente
garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli
affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo
della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita',
anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo
153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette
sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di
unita' di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali e'
conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali
in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di
ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento".
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita',
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o
d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di
eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei
centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti
adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara'
altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui
ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro
due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che,
entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia'
sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura
di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno
dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La
richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque
giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso
avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo'
tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da
un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del
Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di
competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita',
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono
essere composte da personale posto in posizione di distacco o di
collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al
precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la
corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La
decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di
impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in
particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di
asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e'
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei
Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e'
presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un
supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere
articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e
di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi
gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione
di un contributo economico di prima assistenza in favore del
richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli
1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti
locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo) - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero
dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate
agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16
milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e
2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
l'anno 2003.
Art. 33
Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo
periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita'
della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei
lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione
sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali
ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei
termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale
certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la
ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la
denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro
informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme
previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarita' della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento , salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e
dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e
assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni
amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22,
comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e
allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale
del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali
concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni
caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di
un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso
numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato. ((4))
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da
due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
-------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78
(in G.U. 1a s.s. 23/02/2005 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30
luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222,
nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della
istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla
presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli
articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza."
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34
Norme transitorie e finali
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
il medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento
dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento
le funzioni ((gia' esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.))
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle
seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia'
realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le
amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere)
1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di
coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle
autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un
prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere,
nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione
della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e'
conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della
Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure
e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di
ulteriori undici unita', riservate agli esperti della Polizia di
Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di
1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente
legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno
2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro
per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli