Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla
cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi
della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui
problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunita', della risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso
di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della
sanita', con particolare riferimento al piano d'azione europeo per
l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a
Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione
stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende
ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a
1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con
gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Art. 2.
(Finalita)
La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini
e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa
protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande
alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti
sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze
derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione
e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi
alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di
lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o
a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta
di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo
Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto
dell'incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard minimi di attivita' dei servizi individuati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo
svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di
alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalita'
che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a
livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle
scuole, nelle universita', nelle accademie militari, nelle caserme,
negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
opportuni affinche' siano intensificati i controlli sulle strade
durante le ore in cui e' maggiore il rischio di incidenti legati al
consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di
attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale
sufficiente a garantire un'attivita' di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un
provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie
antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali e' necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe
H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le organizzazioni piu' rappresentative delle
farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese
distributrici.
4. Per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio di cui al
comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle
attivita' di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera
d), e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001. Per le attivita' di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:
a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale
fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza
professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un suo
delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche,
designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale,
di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su
proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale,
di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanita';
i) due membri designati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Societa' italiana di alcologia o un suo
delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f) ed h), e' designato un membro supplente. I componenti
della Consulta durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definite le modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e
dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui
al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un
terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle riunioni e'
richiesta la presenza della meta' dei componenti. Con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale si provvede alla disciplina del
funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione prevista
dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato
di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle
finalita' e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi
ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si
occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare
riferimento all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente
all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalita'
della presente legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta e'
autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici
universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle
professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico
nonche' del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere
modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio,
l'apprendimento dell'alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a
patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con
la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle
attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
b) all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o"
sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri
decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei
programmi di esame per l'accertamento dell'idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonche'
dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al
fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti
dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della
guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo
379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione
alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: "con
particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla
interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche,
nonche' l'eventuale pericolosita' per la guida derivante
dall'assunzione dello stesso medicinale".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione
sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge,
predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza
sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla
programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture,
anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione
degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase
acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonche'
alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in
base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al
Ministero della sanita' sugli interventi realizzati ai sensi della
presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati e' svolto nelle apposite unita' operative collocate
presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e
private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
nonche' presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le
strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del
territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture
di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase
successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima
dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non puo'
essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali ed i servizi per
lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati possono svolgere la loro attivita' avvalendosi, anche
mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o
private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE
E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicita)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione,
tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche
ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di
autoregolamentazione sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi
pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. E' vietata la pubblicita' di bevande alcoliche e superalcoliche
che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei
quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli
stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano
espressamente riconosciute dal Ministero della sanita';
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero
rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o
superalcoliche.
3. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle bevande
alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai
minori di 18 anni di eta'.
4. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di bevande
superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. E' inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di bevande
superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di
film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'
punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione e'
raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresi' alle
industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle
sale cinematografiche.
Art. 14.
(( (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. 2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni)).
Art. 14-bis
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in
aree pubbliche)
1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto,
dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente
negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
((2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate)).
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli
alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi
per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con
funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita'
sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture
riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari
a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino