CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.
ART. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
in materia di accesso alla professione notarile).
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono
sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n. 148".
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in
conformita' alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita
dalla seguente: "provvedimento".
ART. 8.
(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia
di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione
deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita'
sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche
ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa
comportare".
ART. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante
attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano
e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento
delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e
di taluni prodotti di origine animale).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e
al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle
somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche'
ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli
oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di
ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei
controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al
presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario,
entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti
dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il
Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con
disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino
ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al
comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e
al Ministero dell'economia e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge
permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli
adempimenti gia' previsti di pubblicazione e comunicazione ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali
conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della
misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo,
le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni
regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sulla base
della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata, ove
necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino
alla copertura del costo effettivo del servizio".
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 2".
ART. 10.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in
commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri
direttivi:
a) prevedere che la Direzione generale della sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente
Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali,
possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo
3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto
contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della
Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire
sempreche' non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare
gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la
Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e
competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli
studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di
cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del
Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
attivita' produttive, sulla base delle esigenze relative alle
attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del
citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto
previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle
attivita' svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.
ART. 11.
(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003,
n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le
seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
ART. 12.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE
in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche
mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il
trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla
finalita' della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato
in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9
della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della
sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8,
paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano
conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalita' di cui
alla lettera b) del presente comma.
ART. 13.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
della loro conformita).
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita', dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" e'
sostituita dalla seguente: "e".
ART. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
dall'inquinamento acustico).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri interessati, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela
dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE,
al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute;
c) salvaguardare le azioni gia' poste in essere dalle autorita'
locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito
al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare,
stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico
alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel
territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
ART. 15.
(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati).
1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza
sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento
della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire
la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo
immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio
dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti
adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione
accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a
disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni
e le attivita' culturali competenti per territorio copia
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le
ragioni per le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di
possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991,
resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.
ART. 16.
(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento).
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.
ART. 17.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE
che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le
modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in
materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le
disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che
le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o
indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative
allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attivita' e a
tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del
rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la
retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione,
di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini; attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona e' trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una
disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri,
mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro
sesso, salvo che, nel caso di attivita' di lavoro, caratteristiche
specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro
svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di
una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione
di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in
maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie
e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parita' di trattamento
senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici
che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi
quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o
amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo
indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli
articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva
76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto
della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto
previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti
sociali al fine di promuovere il principio della parita' di
trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione
collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche
nonche' il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
ART. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa
ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio
in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine
sui sinistri marittimi).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente:
"b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita
dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi
che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure
viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei
verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente
corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'".
ART. 19.
(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo).
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno
Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".
ART. 20.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata
altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione
europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici
accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono
utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi
diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei
servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del
19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa
esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".
ART. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti".
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e' abrogato.
ART. 22.
(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.
372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
Art. 23
Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono
aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti:
"siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto
approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere
dell'ARPA";
; b) al comma 18, le parole: "e' verificato", sono sostituite
dalle seguenti: "puo' essere verificato in accordo alle previsioni
progettuali anche";
c) al comma 19:
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti:
"purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali,
intendendosi per tale anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa
competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i
materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di
produzione industriale, le autorita' amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli,
provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici,
l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal
fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e
specifica destinazione". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-octies,
comma 1) che il presente articolo 23, si applica ai lavori in corso
alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.
ART. 24.
(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
in materia di servizi di assistenza a terra
negli aeroporti comunitari).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono
inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima
di sette anni".
ART. 25.
(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo
parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, salva la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o
piu' decreti legislativi per l'esercizio delle facolta' previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto
dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i
principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio di esercizio delle societa' quotate, salvo
quanto previsto alla lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle societa'
aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui
all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e
degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio consolidato delle societa' che esercitano le
imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio di esercizio delle societa' che esercitano le
imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non
redigono il bilancio consolidato;
f) facolta' di adottare i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle societa' che
non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da
quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle
che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito
d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti
dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato,
coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con
quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri
o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli
enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel
rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio
con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica
della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire
da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la
direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di
autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su
taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare
l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative al
patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i
dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27
luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita'
specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici
fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
societa' consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle
direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di
ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle
sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione
delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla
commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International Air
Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo
Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002,
che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le
direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003,
che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro
da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma
di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la
direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini.